Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
2024/1003 |
5.4.2024 |
REGOLAMENTO (UE) 2024/1003 DELLA COMMISSIONE
del 4 aprile 2024
che modifica il regolamento (UE) 2023/915 per quanto riguarda i tenori massimi della somma di 3-monocloropropandiolo (3-MCPD) e 3-MCPD esteri degli acidi grassi nelle formule per lattanti, nelle formule di proseguimento, negli alimenti a fini medici speciali destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia e nelle formule per bambini nella prima infanzia
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio, dell'8 febbraio 1993, che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari (1), in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) 2023/915 della Commissione (2) stabilisce i tenori massimi di alcuni contaminanti, tra cui la somma di 3-monocloropropandiolo (3-MCPD) e 3-MCPD esteri degli acidi grassi negli alimenti. |
(2) |
I tenori massimi della somma di 3-monocloropropandiolo (3-MCPD) e 3-MCPD esteri degli acidi grassi nelle formule per lattanti, nelle formule di proseguimento, negli alimenti a fini medici speciali destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia e nelle formule per bambini nella prima infanzia sono stati stabiliti dal regolamento (UE) 2020/1322 della Commissione (3), che prevedeva che fossero riesaminati entro due anni dalla data di applicazione del medesimo. |
(3) |
Nel 2018 l'Autorità europea per la sicurezza alimentare ("Autorità") ha concluso che la presenza di 3-MCPD esteri e glicidil esteri in alcuni prodotti alimentari costituiva una preoccupazione per la salute, in particolare negli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia (4). |
(4) |
I tenori massimi della somma di 3-monocloropropandiolo (3-MCPD) e 3-MCPD esteri degli acidi grassi nelle formule per lattanti, nelle formule di proseguimento, negli alimenti a fini medici speciali destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia e nelle formule per bambini nella prima infanzia sono stati stabiliti dal regolamento (UE) 2020/1322 e integrati nel regolamento (UE) 2023/915. |
(5) |
I dati di occorrenza recenti provenienti dai controlli effettuati dagli Stati membri e disponibili nella banca dati dell'Autorità per gli anni di campionamento 2020-2022 indicano che, seguendo buone pratiche, possono già essere raggiunti tenori inferiori di 3-MCPD e 3-MCPD esteri degli acidi grassi nelle formule per lattanti, nelle formule di proseguimento, negli alimenti a fini medici speciali destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia e nelle formule per bambini nella prima infanzia. Tali tenori massimi dovrebbero pertanto essere abbassati per garantire un livello elevato di protezione della salute umana. |
(6) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2023/915. |
(7) |
Al fine di consentire agli operatori economici di prepararsi alle nuove norme introdotte dal presente regolamento è opportuno prevedere un periodo di tempo ragionevole prima dell'applicazione dei nuovi tenori massimi. È altresì opportuno prevedere un periodo transitorio per gli alimenti che sono stati legalmente commercializzati prima della data di applicazione del presente regolamento. |
(8) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'allegato I del regolamento (UE) 2023/915 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Gli alimenti elencati nell'allegato che sono stati legalmente commercializzati prima del 1o gennaio 2025 possono rimanere sul mercato fino al termine minimo di conservazione o fino alla data di scadenza.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2025.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 4 aprile 2024
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 37 del 13.2.1993, pag. 1.
(2) Regolamento (UE) 2023/915 della Commissione, del 25 aprile 2023, relativo ai tenori massimi di alcuni contaminanti negli alimenti e che abroga il regolamento (CE) n. 1881/2006 (GU L 119 del 5.5.2023, pag. 103).
(3) Regolamento (UE) 2020/1322 della Commissione, del 23 settembre 2020, che modifica il regolamento (CE) n. 1881/2006 per quanto riguarda i tenori massimi di 3-monocloropropandiolo (3-MCPD), 3-MCPD esteri degli acidi grassi e glicidil esteri degli acidi grassi in alcuni alimenti (GU L 310 del 24.9.2020, pag. 2).
(4) Gruppo CONTAM dell'EFSA (gruppo di esperti scientifici dell'EFSA sui contaminanti nella catena alimentare), 2018. Parere scientifico sull'aggiornamento della valutazione del rischio del 3-monocloropropandiolo e dei relativi esteri degli acidi grassi. [EFSA Journal 2018;16(1):5083, 48 pagg., https://doi.org/10.2903/j.efsa.2018.5083]
ALLEGATO
Nell'allegato I, del regolamento (UE) 2023/915, sezione 5, la voce 5.3.3 è sostituita dalla seguente:
«5.3.3 |
Formule per lattanti, formule di proseguimento, alimenti a fini medici speciali destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia (3) e formule per bambini nella prima infanzia (4) |
|
Il tenore massimo si applica al prodotto come immesso sul mercato. |
5.3.3.1 |
immessi sul mercato in polvere |
80 |
|
5.3.3.2 |
immessi sul mercato allo stato liquido |
12» |
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ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1003/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)