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dell'Unione europea

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Serie L


2024/1000

4.4.2024

DECISIONE N. 185/23/COL DELL'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA

del 13 dicembre 2023

relativa a determinati aiuti di Stato concessi nell'ambito del regime Catapult (Norvegia) [2024/1000]

L'AUTORITÀ DI VIGILANZA EFTA (l'«Autorità»),

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo (l'«accordo SEE»), in particolare gli articoli 61 e 62,

visto il protocollo 26 dell'accordo SEE,

visto l'accordo fra gli Stati AELS (EFTA) sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia (l'«accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte»), in particolare l'articolo 24,

visto il protocollo 3 dell'accordo sull'Autorità di vigilanza e sulla Corte (il «protocollo 3»), in particolare l'articolo 7, paragrafo 5, e l'articolo 14 della parte II, e

dopo aver invitato le parti interessate a presentare osservazioni (1) e tenuto conto delle osservazioni pervenute,

considerando quanto segue:

I.   FATTI

1   Procedimento

(1)

Con lettera del 7 novembre 2017, le autorità norvegesi hanno presentato all'Autorità la sintesi delle informazioni sul regime Catapult (il «regime») (2). Secondo le autorità norvegesi, il regime era conforme al regolamento generale di esenzione per categoria («RGEC») (3) e la sintesi delle informazioni è stata presentata a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, di tale regolamento. Con lettera del 4 dicembre 2020, le autorità norvegesi hanno presentato la sintesi delle informazioni sulla proroga del regime (4).

(2)

Ai sensi del capo II del RGEC, l'Autorità monitora le misure di aiuto che gli Stati EFTA-SEE (5) ritengono conformi al RGEC. Nel corso del ciclo di monitoraggio 2018, l'Autorità ha valutato alcuni aiuti concessi nell'ambito del regime Catapult (6). Contestualmente all'attività di monitoraggio, l'Autorità ha raccomandato (7) alle autorità norvegesi di recuperare gli importi degli aiuti dai beneficiari (la «raccomandazione di recupero») quali indicati di seguito:

Future Materials: 58,8 milioni di NOK

Manufacturing Technology: 42,9 milioni di NOK

Sustainable Energy: 57,4 milioni di NOK

Ocean Innovation: 18,5 milioni di NOK

Digicat: 21,9 milioni di NOK

(3)

Dopo che le autorità norvegesi hanno informato l'Autorità della loro decisione di non seguire la raccomandazione di recupero, il gruppo di monitoraggio dell'Autorità ha chiuso il caso in questione segnalando all'Autorità l'esigenza di avviare un'indagine formale (8).

(4)

Con la decisione n. 173/22/COL (di seguito la «decisione di avvio») (9), l'Autorità ha avviato il procedimento di indagine formale. Le fasi procedurali che hanno preceduto l'adozione della suddetta decisione sono descritte nella sezione 2 della stessa.

(5)

La decisione di avvio ha preso in considerazione determinati aiuti individuali concessi a norma del regime come aiuti agli investimenti in attivi materiali di cui all'articolo 27 del RGEC (10). Tali aiuti sono stati definiti nelle sezioni da 3.2 a 3.6 della decisione di avvio (gli «aiuti individuali») (11).

(6)

Al punto 149 della decisione di avvio l'Autorità ha invitato le autorità norvegesi a trasmettere le loro osservazioni entro il 6 ottobre 2022. L'Autorità ha inoltre pubblicato una sintesi significativa della decisione di avvio e ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni entro un mese dalla data di pubblicazione di detta decisione nella Gazzetta ufficiale dell'UE e nel relativo supplemento SEE (12).

(7)

Con lettera del 5 dicembre 2022, dopo aver ottenuto l'approvazione dell'Autorità sulla proroga dei termini (13), le autorità norvegesi hanno inoltrato le osservazioni in merito alla decisione di avvio insieme agli allegati (14). Nessun'altra parte interessata ha presentato osservazioni all'Autorità.

(8)

Con lettera del 24 maggio 2023, l'Autorità ha richiesto alle autorità norvegesi ulteriori informazioni (15). Con lettera del 6 luglio 2023, le autorità norvegesi hanno trasmesso le informazioni aggiuntive (16).

(9)

Il 29 novembre 2023 l'Autorità ha richiesto alle autorità norvegesi ulteriori informazioni (17). Con lettera ricevuta il 4 dicembre 2023 le autorità norvegesi hanno trasmesso le informazioni aggiuntive (18). L'Autorità ha anche richiesto informazioni supplementari il 1o dicembre 2023 (19), che le autorità norvegesi hanno trasmesso il 6 dicembre 2023 (20). L'8 dicembre 2023 le autorità norvegesi hanno presentato un chiarimento aggiuntivo (21).

2   Descrizione del regime

2.1    Informazioni generali

(10)

Come illustrato dalle autorità norvegesi, il regime deriva da un'esigenza già individuata riguardo a uno strumento atto a finanziare infrastrutture per lo sviluppo e l'innovazione (22).

(11)

In una relazione del 2015, Siva SF, Innovation Norway e il Consiglio norvegese della ricerca hanno proposto il nuovo programma «Norwegian Catapult», rispondente ad una crescente esigenza di sperimentare, simulare e visualizzare la tecnologia, i componenti, i prodotti e i servizi, oltre ai processi e alle soluzioni (23).

(12)

In un libro bianco del 2017 (24), il governo norvegese ha sottolineato l'importanza della capacità di sperimentare prima di investire, con particolare attenzione alle PMI (25).

(13)

Il 20 dicembre 2016 il parlamento norvegese ha adottato la risoluzione sul progetto di bilancio del governo per il 2017 (26). Il progetto di bilancio per il 2017 prevedeva l'istituzione da parte di Siva SF di un regime a sostegno degli investimenti in strutture sperimentali e dimostrative e in progetti di cooperazione (27).

(14)

Con lettera di incarico del 2017, il ministero delle Attività produttive e della pesca (il «ministero») ha incaricato Siva SF di istituire un regime di aiuti agli investimenti nei centri Catapult, di cui potessero avvalersi in maniera condivisa varie imprese ed eventualmente operatori del settore della ricerca e dello sviluppo per promuovere su base collaborativa progetti con costi di investimento elevati (28).

(15)

Siva SF («Siva») (29) è l'Ente per lo sviluppo industriale della Norvegia, istituito nel 1968 e controllato dal ministero. Tra i compiti principali di Siva rientra la promozione dell'infrastruttura nazionale per l'innovazione, costituita da incubatori, giardini di imprese, centri Catapult, imprese e poli di innovazione, oltre a immobili industriali (30).

2.2    Principali caratteristiche del regime

(16)

Il regime è stato attuato a norma dell'articolo 27 del RGEC quale aiuto agli investimenti per la costruzione o l'ammodernamento di poli di innovazione e dell'articolo 25 del RGEC quale aiuto a favore di progetti di ricerca e sviluppo legati all'evoluzione nel campo della sperimentazione (31). Il regime è finanziato dal bilancio dello Stato norvegese.

(17)

In base alla lettera di incarico del 2017, Siva ha adottato una descrizione di programma riguardante il regime. Tale descrizione tratta espressamente l'obiettivo del regime e le norme in materia di aiuti di Stato alle quali tale regime è soggetto.

(18)

Siva ha pubblicato un bando di ammissione al regime nel 2017 (32). Due ulteriori bandi sono stati pubblicati da Siva nel 2019 per il potenziamento e l'ampliamento dei centri Catapult (33). Tramite i bandi del 2019, i centri Catapult potevano richiedere finanziamenti per integrare e acquistare nuove attrezzature di laboratorio e di prova, e per realizzare i necessari interventi di adeguamento conseguenti. Siva ha adottato inoltre orientamenti in materia di audit e di finanziamento.

(19)

A seguito del bando principale del 2017 Siva ha ricevuto numerose domande. I richiedenti dell'aiuto ammessi al programma hanno ottenuto lo status di centro Catapult e hanno sottoscritto un accordo principale con Siva. I richiedenti erano tenuti a presentare in allegato piani di investimento e bilanci annuali (34), con intensità massima di aiuto pari al 50 %. Nella fase precedente la concessione degli aiuti, Siva ha condotto colloqui con i richiedenti in merito agli investimenti, valutando tra l'altro il fabbisogno di nuove attrezzature rispetto alle apparecchiature e agli impianti esistenti e le strategie di sviluppo del richiedente stesso. Siva ha inoltre fatto parte, in qualità di osservatore, degli organi direttivi dei centri Catapult, garantendo una completa visione d'insieme dei progetti.

3   I centri Catapult

(20)

Il regime e gli aiuti individuali sono stati finalizzati a fornire sostegno ai centri Catapult. Secondo le informazioni fornite dalle autorità norvegesi, i centri Catapult sono stati costituiti nel contesto di un quadro contrattuale tra Siva, i facilitatori e le imprese industriali o le organizzazioni per la ricerca (i «partner principali»).

(21)

In base agli accordi di finanziamento intercorsi tra Siva e i cinque centri Catapult, i facilitatori agiscono quale interconnessione tra Siva e i partner principali che costituiscono un centro. Ai facilitatori è stato inoltre affidato il compito di sensibilizzare i clienti e di promuovere il regime. I facilitatori si costituiscono come società a responsabilità limitata e sono spesso di proprietà dei partner principali.

(22)

I facilitatori hanno altresì preso parte alla stipula degli accordi di consorzio tra i partner principali per la realizzazione e hanno negoziato accordi di investimento con i partner principali riguardo al fabbisogno di attivi nei centri.

(23)

Le autorità norvegesi hanno inoltre spiegato che le attività dei centri Catapult si svolgono principalmente tramite i partner principali, in quanto le loro infrastrutture tecnologiche sono rese disponibili all'uso di terzi, come stabilito negli accordi di consorzio. I partner principali provvedono inoltre allo sviluppo delle procedure del centro, della sua funzionalità organizzativa e dei suoi servizi, oltre a costituire gruppi di esperti industriali per i progetti degli utenti del centro.

4   Beneficiari

(24)

Come illustrato dalle autorità norvegesi, gli aiuti individuali concessi sono stati destinati ai centri Catapult indicati in appresso e costituiti sia da facilitatori che da partner principali.

4.1    Future Materials

(25)

Future Materials è un centro nazionale di sviluppo e sperimentazione che offre impianti di prova, competenze e una rete per lo sviluppo di materiali avanzati sostenibili (35).

(26)

Il centro mette a disposizione impianti in settori quali la tecnologia delle batterie, l'economia circolare e il riciclaggio, le materie plastiche e i materiali compositi, la movimentazione e il trattamento dei minerali e dei metalli e la tecnologia delle polveri. Le aziende possono sviluppare, sperimentare, misurare e classificare i propri prodotti e materiali a livello di laboratorio o tramite prove pilota su larga scala in un ambiente industriale. Nel centro è rivolta particolare attenzione alla selezione dei materiali sostenibili, alla progettazione concepita per il riutilizzo e il riciclo e alla gestione dei flussi industriali volta a ridurre la quantità di rifiuti smaltiti in discarica.

(27)

Future Materials è costituito da un facilitatore, Future Materials AS (36), e dai partner principali seguenti: Elkem AS, Norner AS, ReSiTec AS, Mechatronics Innovation Lab AS e Arendals Fossekompani AS.

(28)

La decisione di avvio ha riguardato gli aiuti agli investimenti concessi a Future Materials da Siva (37) indicati di seguito: lettera del 9 novembre 2018 per attività nel 2018 (38), lettera del 9 novembre 2018 per attività nel 2019 (39) e lettera del 24 febbraio 2020 per attività nel 2020 (la «lettera Future Materials 2020») (40).

4.2    Manufacturing Technology

(29)

Manufacturing Technology fornisce infrastrutture e competenze che contribuiscono a rendere l'industria della produzione di beni più verde, più intelligente e maggiormente innovativa, concorrendo a sua volta alla riduzione delle emissioni industriali. Il centro fornisce impianti sia in scala ridotta che su larga scala per la sperimentazione e la prototipazione su misura di prodotti e processi nell'ambito di settori quali la progettazione (ad es. fabbricazione e sostenibilità), l'industria 4.0, la fabbricazione additiva e l'assemblaggio, lo stampaggio a iniezione e l'avvolgimento di fibre automatizzati, la formatura e il trattamento dei metalli e l'assemblaggio flessibile e automatizzato.

(30)

Manufacturing Technology è costituito da un facilitatore (41), Manufacturing Technology Norwegian Catapult Centre AS (42), e dai partner principali seguenti: NCE Manufacturing AS, SINTEF Manufacturing AS e Total.

(31)

La decisione di avvio ha riguardato gli aiuti agli investimenti concessi a Manufacturing Technology da Siva (43) indicati di seguito: lettera del 17 ottobre 2018 per attività nel 2018 (44), lettera del 17 ottobre 2018 per attività nel 2019 (45) e lettera del 26 febbraio 2020 per attività nel 2020 (46).

4.3    Sustainable Energy

(32)

Sustainable Energy opera nei principali settori dell'energia eolica generata da impianti offshore galleggianti, del trasporto marittimo ecologico e dei sistemi per l'energia verde. Il centro fornisce impianti in larga scala e celle di prova disponibili a terra, in mare e su navi per la simulazione di soluzioni energetiche sostenibili. Il centro fornisce servizi quali la sperimentazione su larga scala in condizioni operative reali sulla terraferma (energy house) e su imbarcazioni appartenenti a diversi segmenti (imbarcazioni per la movimentazione veloce in alto mare e imbarcazioni offshore) nonché nell'ambito di tipologie differenti di sistemi energetici.

(33)

Sustainable Energy è costituito da un facilitatore, Sustainable Energy AS (47), e dai partner principali seguenti: Alltec Services AS, SEAM AS, Unitech Offshore AS, The Switch Marine Drives Norway AS, Future Energy Solutions AS, Alma Clean Power AS, SINTEF Ocean AS e Testbygg AS.

(34)

La decisione di avvio ha riguardato gli aiuti agli investimenti concessi a Sustainable Energy da Siva (48) indicati di seguito: lettera del 27 giugno 2019 per attività nel 2019 (49) e lettera del 26 febbraio 2020 per attività nel 2020 (50).

4.4    Ocean Innovation

(35)

Ocean Innovation sviluppa e rende disponibili competenze e infrastrutture volte a imprimere un'accelerazione alla crescita e allo sviluppo sostenibile delle imprese del settore marittimo. Le attività del centro ruotano intorno a tre settori: l'acquacoltura, la tecnologia sottomarina e la fabbricazione additiva al servizio della tecnologia nel campo delle attività industriali in acque profonde. Il centro fornisce infrastrutture sperimentali molto diversificate, che vanno dai piccoli laboratori agli impianti di acquacoltura in piccolo formato e su larga scala. Tali strutture sono di particolare utilità per le imprese subappaltatrici dell'industria petrolifera e del gas che si adattano per offrire soluzioni ad altre realtà industriali legate agli oceani. Risultano inoltre importanti per quanto riguarda lo sviluppo di un controllo più efficace dei pidocchi di mare e la riduzione della proliferazione delle alghe.

(36)

Ocean Innovation è costituito da un facilitatore, Ocean Innovation AS (51), e dai partner principali seguenti: Marineholmen RASlab AS, Additech AS e Aquacloud AS.

(37)

La decisione di avvio ha riguardato gli aiuti agli investimenti concessi a Ocean Innovation da Siva (52) indicati di seguito: lettera del 3 giugno 2019 per attività nel 2019 (53).

4.5    Digicat

(38)

Digicat mira a ridurre il crescente divario nello sviluppo dell'innovazione tra le grandi aziende e i piccoli subappaltatori del segmento delle PMI nell'industria marittima. Digicat offre impianti di prova, competenze e reti per la prototipazione virtuale e lo sviluppo di gemelli digitali per imprese industriali di ogni tipo operanti in tutti i settori. Piccoli e grandi operatori possono sperimentare e convalidare idee nonché concetti e strumenti più rapidamente e in modo più efficiente e meno rischioso rispetto alle prove effettuate nel mondo fisico.

(39)

Digicat è costituito da un facilitatore, ÅKP AS (54), e dai partner principali seguenti: OSC AS, NTNU, SINTEF Narvik AS e SINTEF Ocean AS, Smart Construction Cluster, Ulstein Group AS, Kongsberg Maritime AS, Ocean Visioneering AS, ÅKP Blue Innovation Arena AS e Invig AS.

(40)

La decisione di avvio ha riguardato gli aiuti agli investimenti concessi a Digicat da Siva (55) indicati di seguito: lettera del 3 giugno 2019 per attività nel 2019 (56) e lettera del 26 febbraio 2020 per attività nel 2020 (57).

5   Motivi che hanno portato all'avvio del procedimento di indagine formale

(41)

Nella decisione di avvio l'Autorità ha ritenuto in via preliminare che gli aiuti individuali costituissero aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE.

(42)

A norma dell'articolo 27, paragrafo 5, del RGEC, possono essere concessi aiuti agli investimenti per la creazione o l'ammodernamento dei poli di innovazione. Nel medesimo articolo è specificato che i costi ammissibili corrispondono ai costi degli investimenti materiali e immateriali.

(43)

L'Autorità ha sollevato dubbi riguardo agli aiuti concessi quali aiuti agli investimenti in attivi materiali di cui all'articolo 27, paragrafo 5, del RGEC. L'interpretazione iniziale dell'Autorità è stata che gli aiuti agli investimenti in questione, eccetto alcuni investimenti di Manufacturing Technology, fossero stati concessi esclusivamente in relazione ad attivi materiali non di proprietà dei beneficiari (58). Sulla base delle informazioni allora disponibili, l'Autorità ha ritenuto che i beneficiari fossero i facilitatori dei centri Catapult.

(44)

Restava inoltre inteso per l'Autorità che, laddove gli attivi materiali non fossero di proprietà dei beneficiari, i costi considerati ammissibili dalle autorità norvegesi ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 5, del RGEC corrispondevano a costi di locazione degli attivi. In base alla valutazione preliminare dell'Autorità, i locatari non avevano alcun obbligo di acquistare questi attivi in locazione.

(45)

Per tali motivi, l'Autorità ha ritenuto in via preliminare che gli aiuti, qualificati come aiuti agli investimenti dalle autorità norvegesi, fossero stati concessi in relazione a costi non ammissibili ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 5, del RGEC. L'Autorità ha inoltre ritenuto in via preliminare che tali aiuti non avrebbero soddisfatto le condizioni per ricevere aiuti al funzionamento ai sensi dell'articolo 27, paragrafi da 7 a 9, del RGEC.

(46)

Per quanto riguarda la lettera Future Materials 2020, non era chiaro se la domanda di aiuto correlata, del 20 dicembre 2019, avesse riguardato uno o più progetti o una o più attività. Risultava che parte dei costi preventivati erano stati sostenuti prima della presentazione della domanda, il che avrebbe comportato che gli aiuti concessi in relazione al progetto o all'attività cui sono riferiti tali costi non avessero avuto un effetto di incentivazione ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, del RGEC (cfr. sezione 6.4 della decisione di avvio).

(47)

Conseguentemente il parere preliminare dell'Autorità è stato che gli aiuti agli investimenti concessi nell'ambito degli aiuti individuali non fossero conformi al RGEC e costituissero aiuti illegali.

(48)

L'Autorità ha messo altresì in dubbio che gli aiuti sarebbero stati compatibili con il funzionamento dell'accordo SEE.

(49)

In primo luogo l'Autorità dubitava che gli aiuti potessero essere dichiarati compatibili sulla base della disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (la «disciplina RSI») (59). Per quanto riguarda gli aiuti per la creazione o l'ammodernamento dei poli di innovazione, i costi ammissibili sono definiti, in base a tale disciplina, quali costi degli investimenti materiali e immateriali. Seguendo un ragionamento analogo a quello adottato in relazione all'articolo 27, paragrafo 5, del RGEC, l'Autorità ha concluso in via preliminare che gli aiuti non avrebbero soddisfatto le condizioni stabilite nella disciplina RSI.

(50)

Per quanto riguarda la possibilità di dichiarare gli aiuti compatibili direttamente ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 3, lettera c), dell'accordo SEE, l'Autorità ha individuato vari fattori che sollevano dubbi sulla compatibilità dell'aiuto. Secondo la decisione di avvio, questi fattori includono, in particolare, la questione dell'adeguatezza e della proporzionalità dell'aiuto. Inoltre l'Autorità ha ritenuto che sarebbe stato necessario accertare un reale effetto di incentivazione riguardante gli aiuti agli investimenti concessi secondo la lettera Future materials 2020.

6   Osservazioni delle autorità norvegesi

6.1    Conformità al RGEC

Aiuti agli investimenti in conformità dell'articolo 27, paragrafo 5, del RGEC

(51)

Le autorità norvegesi hanno spiegato che il regime aveva lo scopo di sostenere i centri Catapult, costituiti da facilitatori e partner principali (cfr. anche sezione 3). Pertanto l'aiuto nell'ambito degli aiuti individuali è stato concesso in relazione agli investimenti intrapresi o dai facilitatori o dai partner principali per le esigenze dei centri.

(52)

Le autorità norvegesi hanno altresì specificato che gli aiuti agli investimenti in questione sono stati attuati nel contesto dei tre scenari descritti in appresso.

 

Scenario 1 - Acquisto di un attivo da parte di un facilitatore

Un investimento è effettuato da un facilitatore tramite l'acquisto di un attivo a beneficio di un centro Catapult.

 

Scenario 2 - Acquisto di un attivo da parte di un partner principale

Un investimento è effettuato da un partner principale tramite l'acquisto di un attivo a beneficio di un centro Catapult. Pur rimanendo di proprietà del partner principale, un attivo è trasferito per l'utilizzo da parte del centro.

 

Scenario 3 - Attivo esistente che appartiene a un partner principale

In questo scenario un partner principale rimane il proprietario di un attivo esistente dopo averlo trasferito ad un centro Catapult. Gli aiuti agli investimenti sono concessi solo allo scopo di ammodernare l'attivo per renderlo idoneo all'utilizzo da parte del centro.

(53)

In entrambi gli scenari 2 e 3, i pertinenti accordi di consorzio prevedono che gli attivi (compresi i contributi in natura) debbano rimanere presso un centro Catapult e non possano essere ritirati dal centro senza il consenso di Siva (60). Come confermato dalle autorità norvegesi, tutti gli attivi sono rimasti presso i rispettivi centri e non sono stati ritirati.

(54)

Gli aiuti agli investimenti possono essere equiparati dai beneficiari a finanziamenti in denaro e/o a contributi in natura [attrezzature e relative ore di lavoro (61)]. La valutazione dei contributi in natura è effettuata conformemente agli orientamenti in materia di audit del Siva, presentati anche questi all'Autorità. La valutazione degli attivi può essere effettuata da un perito autorizzato o da un fornitore competente. In alternativa, il valore ammortizzato delle attrezzature può essere determinato in base ai precedenti bilanci annuali dei partner principali.

(55)

Oltre alle attrezzature acquistate o ammodernate con il sostegno di Siva, i partner principali hanno messo a disposizione attivi di altro genere a beneficio degli utenti dei centri, determinando un notevole incremento del valore della base di attivi disponibile. Per tali attrezzature, Siva non ha concesso aiuti ai partner principali.

(56)

In sintesi, le autorità norvegesi ritengono che l'aiuto agli investimenti concesso nell'ambito degli aiuti individuali rispetti l'articolo 27, paragrafo 5, del RGEC.

La lettera Future Materials 2020 e la conformità all'articolo 6, paragrafo 2, del RGEC

(57)

Per quanto attiene alla lettera Future Materials 2020, le autorità norvegesi non ritengono che siano stati sostenuti costi anteriormente a una domanda di aiuto.

(58)

La lettera Future Materials 2020 riguarda l'ampliamento dell'area principale del centro, utile a includervi l'infrastruttura destinata alla tecnologia delle batterie. Gli investimenti per i quali Future Materials ha richiesto per la prima volta un finanziamento di Siva nel 2019 riguardano Norner AS, un partner principale del centro dal 2019. Future Materials ha presentato una domanda iniziale di aiuto il 29 marzo 2019, in relazione a tali investimenti di Norner AS intrapresi a beneficio del centro, e ha presentato nuovamente domanda il 20 dicembre 2019 (62). La necessità di richiedere di nuovo l'aiuto è stata motivata da questioni amministrative legate al regime (63). I costi in questione sono stati sostenuti nel periodo compreso tra il secondo e il quarto trimestre del 2019. Di conseguenza, precedentemente alla domanda di aiuto i lavori non erano ancora stati avviati.

6.2    Valutazione della compatibilità a norma della disciplina RSI e dell'accordo SEE

(59)

Le autorità norvegesi ritengono che gli aiuti individuali possano essere dichiarati compatibili ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 3, lettera c), dell'accordo SEE in combinato disposto con la disciplina RSI.

Agevolazione delle attività economiche, mercati interessati ed effetto di incentivazione

(60)

Secondo le autorità norvegesi, gli aiuti concessi hanno agevolato le attività economiche dei centri Catapult e hanno un impatto positivo sulle attività economiche degli utenti. I cinque centri Catapult offrono l'accesso a strutture nei relativi campi di utilizzo che rappresentano anche i mercati interessati.

(61)

I centri Catapult sono costituiti da una combinazione di attivi esistenti e nuovi, adattati alle esigenze dei centri stessi e resi disponibili nei confronti di terzi (cfr. anche sezione 6.1). Questi investimenti e l'accesso aperto alle strutture dei partner principali non avrebbero avuto luogo senza gli aiuti. L'aiuto concesso esercita pertanto un effetto di incentivazione.

Effetti positivi

(62)

Secondo le autorità norvegesi, i rapidi sviluppi tecnologici rappresentano una sfida rispetto a quanto già esiste in termini di competenze, processi di produzione, modelli aziendali e, in sostanza, prodotti e servizi. Basandosi su numerosi esempi, le autorità norvegesi reputano che gli aiuti abbiano consentito alle imprese, in particolare alle PMI, un accesso aperto e agevolato ad attrezzature e competenze per la sperimentazione, la visualizzazione e la simulazione delle loro idee e dei loro prodotti.

Effetti negativi limitati

(63)

Le autorità norvegesi ritengono che gli aiuti concessi abbiano permesso di affrontare problemi di coordinamento in modo efficiente sotto l'aspetto dei costi, combinando attivi esistenti e nuovi. Il coinvolgimento attivo dei partner principali facilita lo scambio di competenze e capacità presso i centri. Gli aiuti concessi rispettano inoltre le disposizioni sull'intensità di aiuto previste dalla disciplina RSI. Nel complesso, le autorità norvegesi sostengono che gli effetti positivi degli aiuti individuali concessi superino i rispettivi eventuali effetti negativi sulla concorrenza e sugli scambi, che sono comunque limitati.

II.   VALUTAZIONE

7   Presenza di aiuto di Stato

(64)

L'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE stabilisce quanto segue: «Salvo deroghe contemplate dal presente accordo, sono incompatibili con il funzionamento del medesimo, nella misura in cui incidano sugli scambi fra Parti contraenti, gli aiuti concessi da Stati membri della Comunità, da Stati AELS (EFTA) o mediante risorse statali sotto qualsiasi forma, che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza».

(65)

La qualifica di una misura quale aiuto ai sensi di tale disposizione richiede pertanto che siano soddisfatte le condizioni cumulative seguenti: i) la misura deve essere concessa dallo Stato o mediante risorse statali; ii) la misura deve conferire un vantaggio a un'impresa; iii) la misura favorisce talune imprese (selettività); e iv) la misura minaccia di falsare la concorrenza e incide sugli scambi.

(66)

Nella decisione di avvio l'Autorità ha ritenuto che il regime e gli aiuti individuali costituissero aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE. Nelle osservazioni in merito alla decisione di avvio le autorità norvegesi non hanno sollevato obiezioni sul fatto che il regime o gli aiuti individuali fossero stati qualificati aiuti di Stato. L'Autorità non dispone di informazioni che suggeriscano che il regime o gli aiuti individuali non costituirebbero aiuto di Stato.

(67)

L'Autorità ricorda che la concessione di aiuti individuali prevede sovvenzioni dirette finanziate dal bilancio di Stato nonché amministrate e assegnate da una società controllata dallo Stato, che è stata incaricata a tal fine dallo Stato stesso. Inoltre gli aiuti individuali sono destinati al sostegno dei beneficiari che intraprendono attività economiche in svariati settori dell'economia soggetti alla concorrenza con un impatto sugli scambi all'interno del SEE.

(68)

In tale contesto, l'Autorità non ha motivi per discostarsi dalla propria iniziale conclusione formulata nella decisione di avvio e ritiene che gli aiuti individuali costituiscano aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE.

8   Regime di aiuti o aiuti individuali e legittimità dell'aiuto

(69)

Gli aiuti individuali sono stati concessi sulla base di una misura, posta in atto dalle autorità norvegesi quale regime di aiuti. L'Autorità ha condiviso tale valutazione nella decisione di avvio (64). L'Autorità non ha motivi per discostarsi da tale valutazione.

(70)

Ai sensi dell'articolo 1, lettera e), della parte II del protocollo 3, per «aiuti individuali» si intendono gli aiuti non concessi nel quadro di un regime di aiuti e gli aiuti soggetti a notifica concessi nel quadro di un regime.

(71)

Nella decisione di avvio era contestata la conformità degli aiuti individuali a determinate condizioni di cui ai capi I e III del RGEC (65). Come ulteriormente spiegato nella decisione di avvio (66), ai sensi dell'articolo 3 del RGEC, una misura di aiuto è compatibile con il funzionamento dell'accordo SEE ed è esentata dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 1, paragrafo 3, della parte I del protocollo 3, purché soddisfi le condizioni di cui al capo I del RGEC nonché le condizioni specifiche per la pertinente categoria di aiuto di cui al capo III del medesimo regolamento.

(72)

Ai sensi dell'articolo 1, lettera f), della parte II del protocollo 3, per «aiuti illegali» si intendono i nuovi aiuti attuati in violazione dell'articolo 1, paragrafo 3, della parte I. Ai sensi dell'articolo 1, lettera c), della parte II del protocollo 3, si definiscono «nuovi aiuti» i regimi di aiuti e gli aiuti individuali che non siano aiuti esistenti, comprese le modifiche degli aiuti esistenti. Nessuna delle condizioni per la constatazione di aiuti esistenti (67) pare ricorrere, né le autorità norvegesi hanno sostenuto la presenza di tali condizioni. Pertanto il mancato rispetto delle condizioni del RGEC conduce alla conclusione che gli aiuti individuali concessi costituiscono aiuti illegali (68).

(73)

Tenuto conto dell'ambito della decisione di avvio, l'Autorità procede a valutare se gli aiuti agli investimenti concessi nell'ambito degli aiuti individuali siano conformi all'articolo 27, paragrafo 5, del RGEC. Per quanto riguarda la lettera Future Materials 2020, l'Autorità procederà altresì a valutare la conformità degli aiuti agli investimenti a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del RGEC.

9   Conformità degli aiuti individuali al RGEC

9.1    Articolo 27, paragrafo 5, del RGEC (aiuti agli investimenti)

9.1.1   Introduzione

(74)

Secondo l'interpretazione iniziale dell'Autorità, gli aiuti agli investimenti erano stati concessi in relazione ad attivi non di proprietà dei beneficiari, ossia dei facilitatori, e alcuni degli attivi finanziati erano stati forniti in locazione senza obbligo di acquisto (69). Pertanto l'Autorità ha concluso in via preliminare che l'aiuto era stato concesso in relazione a costi non ammessi a beneficiare degli aiuti agli investimenti a norma dell'articolo 27, paragrafo 5, del RGEC (70).

(75)

Alla luce delle osservazioni presentate dalle autorità norvegesi, l'Autorità ritiene innanzitutto necessario esaminare la platea dei beneficiari degli aiuti individuali. Di seguito l'Autorità procede a valutare se gli aiuti individuali siano conformi all'articolo 27, paragrafo 5, del RGEC. A norma dell'articolo 27, paragrafo 5, del RGEC, possono essere concessi aiuti agli investimenti per la creazione o l'ammodernamento dei poli di innovazione. Nel medesimo articolo è specificato che i costi ammissibili corrispondono ai costi degli investimenti materiali e immateriali.

9.1.2   Beneficiari degli aiuti individuali

(76)

Come spiegato dalle autorità norvegesi, le norme del regime in base al quale sono stati concessi gli aiuti individuali erano volte alla realizzazione di centri Catapult (cfr. anche sezioni 2 e 3). Pertanto gli aiuti agli investimenti nell'ambito degli aiuti individuali sono stati concessi ai centri Catapult anziché ai soli facilitatori.

(77)

Le autorità norvegesi hanno spiegato che i centri Catapult sono costituiti dai facilitatori e dai partner principali. I diritti e gli obblighi dei facilitatori e dei partner principali nella fase di realizzazione dei centri Catapult, e riguardo agli investimenti e alla relativa gestione, sono stabiliti negli accordi principali con Siva per il finanziamento statale, negli accordi di investimento e negli accordi di consorzio. Le autorità norvegesi hanno presentato all'Autorità anche gli accordi.

(78)

Alla luce di tali chiarimenti e delle evidenze sottoposte a seguito dell'adozione della decisione di avvio, l'Autorità concorda con le autorità norvegesi sul fatto che il regime e gli aiuti individuali concessi erano intesi a fornire aiuti agli investimenti ai centri Catapult, costituiti dai facilitatori e dai partner principali. La concessione dell'aiuto non doveva essere circoscritta ai soli facilitatori.

(79)

Nel quadro degli accordi principali con Siva e degli accordi di consorzio, i centri Catapult sono stati costituiti e gestiti grazie agli sforzi congiunti di facilitatori e partner principali, attori le cui funzioni sono state ripartite su base contrattuale.

(80)

Secondo gli accordi principali con Siva, gli aiuti agli investimenti erano intesi alla realizzazione e allo sviluppo dei centri Catapult. Tali accordi hanno tenuto conto degli assetti organizzativi e del funzionamento dei centri costituiti da attori diversi (ossia i facilitatori e i partner principali).

(81)

È possibile trarre la stessa conclusione in base alla formulazione delle lettere di attribuzione degli aiuti da parte di Siva, consistenti in aiuti individuali, ove i facilitatori agiscono a nome dei centri.

(82)

Gli investimenti finanziati da Siva sono stati descritti in dettaglio nei piani di investimento e nei bilanci. In qualità di osservatore presso gli organi direttivi dei centri Catapult [cfr. punto (19)], Siva era del tutto informato circa la struttura, i principi operativi e le singole decisioni di investimento dei centri Catapult.

(83)

L'Autorità conclude che, nell'ambito degli aiuti individuali, i beneficiari degli aiuti agli investimenti sono stati i centri Catapult, rappresentati dai facilitatori e costituiti dai facilitatori e dai partner principali.

9.1.3   Conformità all'articolo 27, paragrafo 5, del RGEC

(84)

Nella decisione di avvio l'Autorità ha sollevato il dubbio che Siva avesse concesso aiuti agli investimenti in relazione ad attivi non di proprietà dei beneficiari.

(85)

Tuttavia, come ha concluso l'Autorità nella precedente sezione, gli aiuti agli investimenti nell'ambito di decisioni sull'assegnazione di aiuti individuali sono stati concessi ai centri Catapult, costituiti dai facilitatori e dai partner principali.

(86)

L'Autorità rimanda alla sezione 6.1, che descrive in modo più dettagliato l'attuazione degli aiuti agli investimenti concessi nell'ambito degli aiuti individuali. Le evidenze presentate dalle autorità norvegesi mostrano che gli attivi sovvenzionati sono stati acquistati e detenuti dai facilitatori o dai partner principali dei rispettivi centri Catapult.

(87)

Le autorità norvegesi hanno confermato che gli aiuti agli investimenti in esame non sono stati concessi ad altri soggetti che non fossero i facilitatori e i partner principali, né sono stati concessi aiuti per la locazione di attivi senza obbligo di acquisto. Il finanziamento operato da Siva non è stato concesso neppure quale versamento di un indennizzo nei confronti di un partner principale per la cessione di un attivo ad un centro Catapult, né l'Autorità dispone di informazioni che indichino tale eventualità.

(88)

L'Autorità ritiene pertanto che le preoccupazioni espresse inizialmente nella sezione 6.2 della decisione di avvio siano state dissipate, in quanto gli aiuti agli investimenti sono stati concessi in relazione agli attivi acquisiti dai facilitatori e dai partner principali a beneficio dei centri Catapult. L'Autorità conclude pertanto che l'aiuto in questione è stato concesso in relazione a costi ammissibili agli aiuti agli investimenti ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 5, del RGEC.

9.2    Articolo 27, paragrafi da 7 a 9, del RGEC (Aiuti al funzionamento - Sezione 6.3 della decisione di avvio)

(89)

Nella sezione 6.2 della decisione di avvio l'Autorità ha ritenuto in via preliminare che gli aiuti agli investimenti concessi nell'ambito degli aiuti individuali non fossero conformi all'articolo 27, paragrafo 5, del RGEC. Pertanto, nella sezione 6.3 della decisione di avvio, l'Autorità ha reputato opportuno esaminare se tali aiuti rispettassero le condizioni per gli aiuti al funzionamento di cui all'articolo 27, paragrafi da 7 a 9, del RGEC.

(90)

Secondo quanto concluso dall'Autorità nella sezione 9.1.3 della presente decisione, gli aiuti in questione costituiscono aiuti agli investimenti conformi all'articolo 27, paragrafo 5, del RGEC. Di conseguenza, valutare se gli stessi aiuti costituiscano aiuti al funzionamento ai sensi dell'articolo 27, paragrafi da 7 a 9, del RGEC non ha più alcuna rilevanza.

9.3    Articolo 6, paragrafo 2, del RGEC (lettera Future Materials 2020)

(91)

Conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, del RGEC, «[s]i ritiene che gli aiuti abbiano un effetto di incentivazione se, prima dell'avvio dei lavori relativi al progetto o all'attività, il beneficiario ha presentato domanda scritta di aiuto allo Stato membro interessato».

(92)

Ai sensi dell'articolo 2, punto 23, del RGEC, per «avvio dei lavori» si intende «la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori. […]».

(93)

Nella decisione di avvio (sezione 6.4) l'Autorità ha rilevato che non era chiaro se gli aiuti agli investimenti concessi secondo la lettera Future Materials 2020 riguardassero i costi sostenuti prima della presentazione della domanda di aiuto del 20 dicembre 2019. Nello specifico, il bilancio collegato alla domanda di aiuto del 20 dicembre 2019 risultava includere i costi sostenuti negli ultimi tre trimestri del 2019 (secondo, terzo e quarto trimestre).

(94)

Dopo l'adozione della decisione di avvio, le autorità norvegesi hanno presentato ulteriori chiarimenti ed evidenze in merito a tali aiuti.

(95)

Come spiegato dalle autorità norvegesi, gli investimenti in esame riguardano l'ampliamento dell'area principale del centro per includervi le infrastrutture destinate alla tecnologia delle batterie [cfr. punto (58)].

(96)

Le evidenze presentate mostrano che gli investimenti per cui Future Materials ha presentato domanda di aiuto per la prima volta nel 2019 riguardano Norner AS, il partner principale del centro Catapult dal 2019. Future Materials ha presentato una prima domanda di aiuto per tali investimenti della Norner AS a beneficio del centro il 29 marzo 2019, e ha presentato nuovamente la domanda il 20 dicembre 2019, per motivi di carattere amministrativo che non riguardano né il centro Catapult né Norner AS [cfr. punto (58)]. I costi in questione sono stati sostenuti nel periodo compreso tra il secondo e il quarto trimestre del 2019.

(97)

Pertanto, in base alle informazioni fornite dalle autorità norvegesi, i costi di Norner AS di cui alla lettera Future Materials 2020 sono stati sostenuti dopo che era stata presentata domanda di aiuto il 29 marzo 2019. La circostanza di aver dovuto presentare nuovamente la domanda di aiuto per motivi non dipendenti da Future Materials non cambia il fatto che tali costi sono stati sostenuti per la prima volta dopo il 29 marzo 2019. L'Autorità ritiene quindi che Future Materials abbia presentato la domanda di aiuto prima dell'avvio dei lavori, in conformità dell'articolo 6, paragrafo 2, del RGEC.

(98)

L'Autorità osserva inoltre che una voce della dotazione di aiuti per il 2019 riguarda un investimento effettuato nel 2019 da un partner principale diverso da Norner AS. Tuttavia le evidenze presentate dalle autorità norvegesi confermano che Future Materials ha presentato per la prima volta domanda di aiuto in relazione all'investimento in esame già nel 2018.

(99)

Su queste basi, l'Autorità ritiene siano state dissipate le sue iniziali preoccupazioni espresse riguardo alla lettera Future Materials 2020 e conclude che la concessione dell'aiuto è conforme all'articolo 6, paragrafo 2, del RGEC.

9.4    Conclusione riguardante l'adempimento dell'articolo 6, paragrafo 2, e dell'articolo 27, paragrafo 5, del RGEC

(100)

Per quanto riguarda l'articolo 6, paragrafo 2, del RGEC e la lettera Future Materials 2020, l'Autorità conclude che l'aiuto in questione è conforme a tale disposizione (cfr. sezione 9.3).

(101)

Per quanto riguarda l'articolo 27, paragrafo 5, del RGEC, l'Autorità conclude che gli aiuti agli investimenti concessi nell'ambito degli aiuti individuali sono conformi a tale disposizione (cfr. sezione 9.1).

(102)

Poiché la decisione di avvio si limitava a valutare se gli aiuti agli investimenti concessi nell'ambito degli aiuti individuali fossero conformi all'articolo 6, paragrafo 2 (71), e all'articolo 27, paragrafo 5, del RGEC (72), l'Autorità ritiene gli aiuti esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 1, paragrafo 3, della parte I del protocollo 3 nonché compatibili con l'articolo 61, paragrafo 3, dell'accordo SEE, conformemente all'articolo 3 del RGEC.

(103)

L'Autorità osserva che, per le ragioni suddette, una valutazione della compatibilità di tali aiuti con il funzionamento dell'accordo SEE, in combinato disposto con la disciplina RSI o direttamente, non è più necessaria.

10   Conclusioni

(104)

Sulla base della precedente valutazione, l'Autorità ritiene che gli aiuti agli investimenti concessi nell'ambito degli aiuti individuali costituiscano aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE.

(105)

Ai sensi dell'articolo 3 del RGEC, l'Autorità considera tali aiuti compatibili con il funzionamento dell'accordo SEE a norma dell'articolo 61, paragrafo 3, dello stesso, nonché esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 1, paragrafo 3, della parte I del protocollo 3,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Ai sensi dell'articolo 3 del RGEC, gli aiuti agli investimenti concessi nell'ambito degli aiuti individuali sono compatibili con il funzionamento dell'accordo SEE a norma dell'articolo 61, paragrafo 3, dello stesso, nonché esentati dall'obbligo di notifica di cui all'articolo 1, paragrafo 3, della parte I del protocollo 3. Il procedimento di indagine formale è quindi chiuso.

Articolo 2

Il Regno di Norvegia è destinatario della presente decisione.

Articolo 3

Il testo in lingua inglese della presente decisione è il solo facente fede.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2023

Per l'Autorità di vigilanza EFTA

Arne RØKSUND

Presidente

Membro del Collegio responsabile

Stefan BARRIGA

Membro del Collegio

Árni Páll ÁRNASON

Membro del Collegio

Melpo-Menie JOSÉPHIDÈS

Controfirmataria in qualità di direttrice,

Affari giuridici e amministrativi


(1)  Decisione n. 173/22/COL del 7 settembre 2022 relativa all'avvio di un'indagine formale su determinati aiuti di Stato concessi nell'ambito del regime di aiuti «Norwegian Catapult» (GU C 428 del 10.11.2022, pag. 7 e supplemento SEE n. 73 del 10.11.2022, pag. 2).

(2)  Riferimento della scheda informativa di sintesi: GBER 38/2017/R&D&I.

(3)  Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU L 187 del 26.6.2014, pag. 1), menzionato nell'allegato XV, punto 1j, dell'accordo SEE, cfr. decisione del comitato misto SEE n. 152/2014, pubblicata nella GU L 342 del 27.11.2014, pag. 63, e nel supplemento SEE n. 71 del 27.11.2014, pag. 61, modificato dal regolamento (UE) 2017/1084 della Commissione, del 14 giugno 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 651/2014 per quanto riguarda gli aiuti alle infrastrutture portuali e aeroportuali, le soglie di notifica applicabili agli aiuti alla cultura e alla conservazione del patrimonio e agli aiuti alle infrastrutture sportive e alle infrastrutture ricreative multifunzionali, nonché i regimi di aiuti a finalità regionale al funzionamento nelle regioni ultraperiferiche, e modifica il regolamento (UE) n. 702/2014 per quanto riguarda il calcolo dei costi ammissibili (GU L 156 del 20.6.2017, pag. 1), cfr. decisione del Comitato misto SEE n. 185/2017, pubblicata nella GU L 174 del 27.6.2019, pag. 56, e nel supplemento SEE n. 67 del 19.10.2017, pag. 668, e regolamento (UE) 2020/972 della Commissione, del 2 luglio 2020, che modifica il regolamento (UE) n. 1407/2013 per quanto riguarda la sua proroga e il regolamento (UE) n. 651/2014 per quanto riguarda la sua proroga e gli adeguamenti pertinenti (GU L 215 del 7.7.2020, pag. 3), cfr. decisione del comitato misto SEE n. 115/2020, non ancora pubblicata, e regolamento (UE) 2021/1237 della Commissione, del 23 luglio 2021, recante modifica del regolamento (UE) n. 651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (GU L 270 del 29.7.2021, pag. 39), cfr. decisione del comitato misto SEE n. 196/2022, non ancora pubblicata.

(4)  Riferimento della scheda informativa di sintesi: GBER 58/2020/R&D&I.

(5)  Islanda, Liechtenstein e Norvegia.

(6)  La corrispondenza riguardante il monitoraggio è archiviata nel caso n. 87323.

(7)  Cfr. punto 7 della decisione di avvio del procedimento.

(8)  Cfr. punti 8 e 9 della decisione di avvio del procedimento.

(9)  Cfr. nota 1.

(10)  Cfr. punto 13 della decisione di avvio. L'Autorità rileva di aver valutato nella decisione di avvio (sezioni 3.2.1, 3.3.1, 3.4.1 e 3.6.1) che alcuni finanziamenti designati quali aiuti alla realizzazione risultavano essere stati concessi in linea con le disposizioni in materia di aiuti al funzionamento di cui all'articolo 27 del RGEC e di non aver sollevato dubbi in merito a tali aiuti. La Norvegia ha confermato che l'interpretazione dell'Autorità era corretta.

(11)  Cfr. anche sezioni da 4.1 a 4.5 della presente decisione.

(12)   GU C 428 del 10.11.2022, pag. 7, e supplemento SEE n. 73 del 10.11.2022, pag. 2.

(13)  Documenti n. 1329262 e n. 1330232.

(14)  Documento n. 1334726 insieme agli allegati 1 - 16.

(15)  Documento n. 1358377.

(16)  Documento n. 1386374 insieme agli allegati 1 - 20.

(17)  Documento n. 1418389.

(18)  Documento n. 1420121 insieme agli allegati 1 - 25.

(19)  Documento n. 1419444.

(20)  Documento n. 1421792 insieme agli allegati 1 - 8.

(21)  Documento n. 1422151 con un allegato.

(22)  Cfr. ad esempio: Tools for growth – on Innovation Norway and Siva SF, 2012.

(23)   «NORSK KATAPULT», Forslag til program for å dekke økt behov for å teste, simulere og visualisere, 9 febbraio 2015.

(24)  Meld. St. nr. 27 (2016-2017). Industrien – grønnere, smartere og mer nyskapendem, marzo 2017. Sintesi in inglese: A greener, smarter and more innovative industry authorities.

(25)  Piccole e medie imprese.

(26)  Statsbudsjettet for 2017. Saldert budsjett for 2017 vedtatt i Stortinget høsten 2016. Cfr. anche Prop. 1 S (2016 – 2017). Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak). FOR BUDSJETTÅRET 2017.

(27)  La risoluzione sul bilancio 2017, pagg. 128 e 193.

(28)  Statsbudsjettet 2017 - Oppdragsbrev til Siva, pagg. 4 e 5. L'Autorità rileva che le lettere di incarico del ministero inviate a SIVA SF nel 2018, 2019 e 2020 contenevano in sostanza le stesse istruzioni riguardo ai centri Catapult: the 2017 assignment letter, the 2018 assignment letter, the 2019 assignment letter and the 2020 assignment letter.

(29)  SF o Statsforetak significa «impresa statale», un tipo di società presente in Norvegia. Le imprese statali sono controllate interamente dal governo norvegese, che non detiene però nella società la responsabilità limitata.

(30)  Cfr. siva.no/English e la sezione 2 dello statuto di SIVA del 16 giugno 2021 (lo «statuto»).

(31)  Cfr. note 2 e 4: schede informative con riferimento GBER 38/2017/R&D&I e GBER 58/2020/R&D&I.

(32)  Documento n. 1420115.

(33)  Documenti n. 1420117 e n. 1420111.

(34)  Poiché il regime è stato finanziato dal bilancio di Stato, adottato annualmente, Siva ha richiesto anche i bilanci annuali contenenti i piani di investimento dettagliati di ciascun centro.

(35)  Cfr. About Future Materials.

(36)  Gli azionisti di Future Materials AS sono: Arendals Fossekompani ASA, Elkem ASA, Norner AS, ReSiTec AS e l'Università di Agder.

(37)  Cfr. sezioni 3.2 e 6.6.1 della decisione di avvio.

(38)  Documento n. 1191214.

(39)  Documento n. 1191216.

(40)  Documento n. 1191224.

(41)  Nel periodo tra il 2018 e il 2020 SINTEF Manufacturing AS ha operato nel centro Catapult come organizzazione facilitatrice. Nel gennaio 2021 Manufacturing Technology Norwegian Catapult Centre AS si è costituita come entità giuridica separata.

(42)  Gli azionisti di Manufacturing Technology AS sono: SINTEF Manufacturing AS, NCE Manufacturing e Total.

(43)  Cfr. sezioni 3.3 e 6.6.2 della decisione di avvio.

(44)  Documento n. 1191218.

(45)  Documento n. 1191220.

(46)  Documento n. 1191222.

(47)  Gli azionisti di Sustainable Energy AS sono: Haugland Kraft AS, NCE Maritime CleanTech, Vestlandets Innovasjonsselskap, Unitech Energy Group AS, The Switch Marine Drives Norway AS, NORCE Norwegian Research Centre e Norwegian Marine & Energy Complex.

(48)  Cfr. sezioni 3.4 e 6.6.3 della decisione di avvio.

(49)  Documento n. 1191228.

(50)  Documento n. 1191230.

(51)  Gli azionisti di Ocean Innovation AS sono: GCE Ocean Technology, Vestlandets Innovasjonsselskap, NCE Seafood Innovation Cluster, Additech e Marineholmen Raslab AS.

(52)  Cfr. sezioni 3.5 e 6.6.4 della decisione di avvio.

(53)  Documento n. 1191212.

(54)   ÅKP AS è di proprietà congiunta di enti pubblici e dell'industria e i suoi maggiori azionisti sono Siva e la municipalità di Ålesund.

(55)  Cfr. sezioni 3.6 e 6.6.5 della decisione di avvio.

(56)  Documento n. 1191228.

(57)  Documento n. 1191230.

(58)  Punto 49 della decisione di avvio.

(59)  Decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA n. 271/14/COL, del 9 luglio 2014, che modifica per la novantasettesima volta le norme procedurali e sostanziali in materia di aiuti di Stato adottando una nuova disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione [2015/1359], pubblicata nella GU L 209 del 6.8.2015, pag. 17, e nel supplemento SEE n. 44 del 6.8.2015, pag. 1, paragrafo 14. La disciplina è stata modificata dalla decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA n. 90/20/COL, del 15 luglio 2020, pubblicata nella GU L 359 del 29.10.2020, pag. 6, e nel supplemento SEE n. 68 del 29.10.2020, pag. 4.

(60)  Come spiegato dalle autorità norvegesi, nel periodo dal 2017 al 2020 l'utilizzo degli attivi è stato regolamentato nel quadro degli accordi di investimento e cooperazione nei centri Catapult, in base agli stessi principi.

(61)  Limitatamente alle ore di lavoro necessarie per l'installazione delle attrezzature presso un centro.

(62)  Come spiegato dalle autorità norvegesi, Siva ha deciso di pubblicare due ulteriori bandi nel 2019 per il potenziamento e l'ampliamento dei centri Catapult, al fine di consentire anche ad altri centri di richiedere finanziamenti.

(63)  Le autorità norvegesi rilevano che una voce della dotazione di aiuti per il 2019 riguarda anche un investimento effettuato nello stesso anno da un altro partner principale. Tuttavia Future Materials aveva presentato una domanda di aiuti per quella voce già nel 2018.

(64)  Regime di aiuti di cui all'articolo 1, lettera d), della parte II del protocollo 3. Punto 58 della decisione di avvio.

(65)  Cfr. sezione 6.6 della decisione di avvio.

(66)  Punto 60 della decisione di avvio.

(67)  Articolo 1, lettera b), della parte II del protocollo 3.

(68)  Cfr. sezione 6.7 della decisione di avvio. Cfr. ad esempio sentenza del Tribunale del 9 settembre 2020, Kerkosand/Commissione, T-745/17, EU:T:2020:400, punto 40 e giurisprudenza ivi citata.

(69)  Cfr. sezioni 3, 6.2 e 6.6 della decisione di avvio.

(70)  Cfr. punto 71 della decisione di avvio.

(71)  Per quanto riguarda la lettera Future Materials 2020.

(72)  Cfr. sezione 6.6 della decisione di avvio.


ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/1000/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)