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dell'Unione europea

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Serie L


2024/995

26.3.2024

DECISIONE (UE, Eurotom) 2024/995 DEL CONSIGLIO

del 12 marzo 2024

che autorizza l’avvio di negoziati con la Confederazione svizzera su disposizioni istituzionali negli accordi tra l’Unione europea e la Confederazione svizzera relativi al mercato interno, su un accordo sulla partecipazione della Confederazione svizzera ai programmi dell’Unione e su un accordo sul quale si basi il contributo permanente della Confederazione svizzera alla coesione dell’Unione

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 217, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafi 3 e 4,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 101,

vista la raccomandazione della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Nel corso degli anni le relazioni tra l’Unione e la Confederazione svizzera («Svizzera») si sono evolute verso un livello più elevato di integrazione reciproca. La Svizzera ha ottenuto l’accesso a una serie di settori collegati al mercato interno e sono stati autorizzati negoziati intesi ad ampliarne la partecipazione al mercato interno.

(2)

La decisione del Consiglio del 6 maggio 2014 (1) ha autorizzato l’avvio di negoziati tra l’Unione e la Svizzera relativi a un accordo quadro istituzionale che disciplini le relazioni bilaterali («accordo quadro istituzionale»).

(3)

Nel novembre 2018 la Commissione e la Svizzera hanno messo a punto un progetto di testo dell’accordo quadro istituzionale.

(4)

Nel maggio 2021 la Svizzera ha posto unilateralmente fine ai negoziati sull’accordo quadro istituzionale.

(5)

Nel febbraio 2022 il Consiglio federale svizzero ha proposto un metodo alternativo, consistente in un vasto complesso di misure relative alle relazioni bilaterali tra l’Unione e la Svizzera, che comprendeva un approccio nuovo sugli elementi istituzionali. Gli elementi istituzionali sarebbero inclusi in ciascun accordo bilaterale relativo al mercato interno piuttosto che in un accordo trasversale.

(6)

Alla luce dell’esito dei colloqui esplorativi che si sono svolti tra la Commissione e la Svizzera dal marzo 2022 e muovendo dal mandato del 2014 relativo a un accordo quadro istituzionale e dai precedenti mandati relativi agli accordi in tema di energia elettrica, salute, sicurezza degli alimenti e partecipazione della Svizzera alle agenzie dell’Unione europea per il programma spaziale e per le ferrovie, la Commissione ha raccomandato di avviare negoziati con la Svizzera su un vasto complesso di misure, che includerebbe disposizioni istituzionali da includere negli accordi relativi al mercato interno vigenti e futuri, le quali prevedano l’allineamento dinamico all’acquis dell’Unione, un’interpretazione e un’applicazione uniformi di tali accordi e dell’acquis dell’Unione e la risoluzione delle controversie, nonché disposizioni sugli aiuti di Stato da includere negli accordi relativi al mercato interno vigenti e futuri. Tale complesso di misure includerebbe anche accordi nuovi su energia elettrica, salute e sicurezza degli alimenti; un accordo relativo alla partecipazione della Svizzera ai programmi dell’Unione; un accordo relativo alla partecipazione della Svizzera all’Agenzia dell’Unione europea per il programma spaziale; un meccanismo giuridicamente vincolante relativo al contributo finanziario permanente della Svizzera alla riduzione delle disparità economiche e sociali nell’Unione; altri elementi, quali il contributo finanziario della Svizzera per l’accesso e l’uso dei sistemi di informazione dell’Unione.

(7)

Il proseguimento della partecipazione della Svizzera al mercato interno e l’ampliamento eventuale di tale partecipazione presuppongono che alle relazioni con la Svizzera nei settori contemplati dagli accordi tra l’Unione e la Svizzera relativi al mercato interno («accordi relativi al mercato interno») si applichino le stesse norme applicabili nel mercato interno.

(8)

Ai fini dell’omogeneità e della parità di condizioni per tutti gli operatori nel mercato interno, è opportuno applicare gli accordi relativi al mercato interno e gli atti dell’Unione in conformità della giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea. Il principio dovrebbe valere per tutta la giurisprudenza, istituita sia precedentemente e successivamente alla conclusione dei negoziati.

(9)

L’omogeneità implica l’integrazione nei diversi accordi relativi al mercato interno del diritto attuale e futuro dell’Unione nei settori da essi contemplati via via che è adottato, evolve o muta. A tal fine è opportuno prevedere una procedura di integrazione, che stipuli anche il termine massimo per l’attuazione.

(10)

È opportuno istituire un tribunale arbitrale indipendente incaricato di dirimere le controversie. Qualora l’applicazione delle disposizioni degli accordi relativi al mercato interno implichi nozioni di diritto dell’Unione, comprese eventuali eccezioni e garanzie, il tribunale arbitrale dovrebbe sottoporre le questioni alla Corte di giustizia dell’Unione europea per ottenerne una decisione vincolante.

(11)

Per favorire la loro applicazione coordinata e coerente, tutti gli accordi relativi al mercato interno esistenti e futuri dovrebbero prevedere identiche disposizioni istituzionali. Tali disposizioni istituzionali sarebbero in particolare inserite negli accordi vigenti seguenti: accordo tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (2) («accordo sulla libera circolazione delle persone»), accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo (3) («accordo sul trasporto aereo»), accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia (4) («accordo sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia»), accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità (5) e accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli (6), tutti firmati a Lussemburgo il 21 giugno 1999. Tali disposizioni istituzionali sarebbero inserite anche nei futuri accordi su energia elettrica e sicurezza degli alimenti. Dovrebbero applicarsi per analogia a un futuro accordo sulla salute, laddove tale accordo preveda la partecipazione della Svizzera ai meccanismi e alle reti dell’Unione.

(12)

Al fine di garantire la parità di condizioni concorrenziali nel mercato interno, è opportuno includere norme sugli aiuti di Stato applicabili agli Stati membri e alla Svizzera nel vigente accordo sul trasporto aereo e nel vigente accordo sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia, così come nei futuri accordi relativi al mercato interno, compreso quello sull’energia elettrica. Inoltre, il vaglio di qualsiasi aiuto di Stato in Svizzera dovrebbe basarsi su norme sostanziali e procedurali equivalenti a quelle applicate nell’Unione.

(13)

Fatto salvo l’obbligo di integrare nell’accordo sulla libera circolazione delle persone il diritto attuale e futuro dell’Unione e di interpretare detto diritto dell’Unione conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, nonché nel rispetto dei principi di non discriminazione tra Stati membri e di reciprocità, potrebbero essere concordate specifiche disposizioni che, indipendentemente dal futuro diritto dell’Unione, riservino alla Svizzera la possibilità di adottare o mantenere determinate misure. Tali misure non dovrebbero comportare un ridimensionamento dei diritti di cui i cittadini dell’Unione godono attualmente in virtù dell’accordo sulla libera circolazione delle persone.

(14)

Fatto salvo l’obbligo di integrare nell’accordo sulla libera circolazione delle persone il diritto attuale e futuro dell’Unione in materia di distacco dei lavoratori e di interpretare detto diritto dell’Unione conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, potrebbero essere concordate specifiche disposizioni che, indipendentemente dal futuro diritto dell’Unione, riservino alla Svizzera la possibilità di adottare o mantenere determinate misure per tener conto delle peculiarità del mercato del lavoro svizzero e assicurare l’applicazione dell’accordo sulla libera circolazione delle persone.

(15)

Fatto salvo l’obbligo di integrare il diritto attuale e futuro dell’Unione nei settori contemplati dall’accordo sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia e di interpretare detto diritto dell’Unione conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, potrebbero essere concordate specifiche disposizioni che, indipendentemente dal futuro diritto dell’Unione, riservino alla Svizzera la possibilità di adottare o mantenere determinate misure. Tali misure non dovrebbero alterare l’ambito di applicazione dell’accordo sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia, che contempla il trasporto internazionale di passeggeri ad eccezione del trasporto svizzero che è puramente interno, ovvero il trasporto nazionale a lunga distanza, regionale e locale.

(16)

È opportuno che sia negoziato un accordo che consenta in futuro una partecipazione più sistematica della Svizzera ai programmi dell’Unione, al fine di consolidare e approfondire la positiva cooperazione di lunga data tra l’Unione e la Svizzera, in particolare in materia di ricerca e innovazione, istruzione, formazione, gioventù, sport e cultura così come in altri settori di comune interesse. Tale accordo stabilirebbe le modalità e condizioni generali della partecipazione della Svizzera a qualsiasi programma dell’Unione. È opportuno concordare le modalità e condizioni specifiche della partecipazione della Svizzera ai programmi dell’Unione per il periodo 2021-2027, in particolare i programmi di ricerca e innovazione, le attività dell’impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell’energia da fusione, il programma Europa digitale, Erasmus+, il programma Europa creativa, il programma EU4Health e Copernicus.

(17)

Alla luce della partecipazione della Svizzera al mercato interno dell’Unione e al fine di promuovere un consolidamento continuo ed equilibrato delle relazioni economiche e sociali che le uniscono, l’Unione e la Svizzera dovrebbero istituire un nuovo meccanismo giuridicamente vincolante in base al quale la Svizzera partecipi con un contributo finanziario regolare, concordato ed equo alla riduzione delle disparità economiche e sociali tra le rispettive regioni. È opportuno predisporre tale nuovo meccanismo giuridicamente vincolante in tempo per il prossimo quadro finanziario pluriennale dell’Unione.

(18)

Fatto salvo l’attuale ambito di applicazione dei negoziati di cui alla presente decisione, qualora la Svizzera manifestasse interesse per l’ampliamento dell’ambito di applicazione concordato, sarebbe nell’interesse dell’Unione includervi altri settori, quali la definizione del campo di applicazione, la modernizzazione e l’evoluzione dell’accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera, firmato il 22 luglio 1972 (7), relativo al libero scambio, in particolare per quanto riguarda i prodotti agricoli trasformati. Tale ampliamento dell’ambito di applicazione dei negoziati dovrebbe essere autorizzato conformemente alle procedure pertinenti, specialmente perché comporta che l’Unione valuti se tale ampliamento dei negoziati rispecchi ancora gli interessi dell’Unione nel momento in questione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   La Commissione è autorizzata ad avviare i negoziati, a nome dell’Unione, per un vasto complesso di misure relative alle relazioni bilaterali con la Confederazione svizzera, che comprende:

disposizioni istituzionali negli accordi bilaterali e, ove necessario, specifici adeguamenti di tali accordi;

un accordo sulla partecipazione della Svizzera ai programmi dell’Unione;

un meccanismo giuridicamente vincolante che consenta contributi finanziari concordati ed equi della Svizzera alla riduzione delle disparità economiche e sociali tra le regioni;

disposizioni sul contributo finanziario della Svizzera per il suo accesso a taluni sistemi informativi dell’Unione e per il relativo uso.

2.   I negoziati sono condotti sulla base delle direttive di negoziato del Consiglio che figurano nell’addendum della presente decisione.

Articolo 2

I negoziati sono condotti in consultazione con il gruppo «Associazione europea di libero scambio» (EFTA), che agisce da comitato speciale in conformità dell’articolo 218, paragrafo 4, TFUE, e sulla base delle direttive di cui all’addendum della presente decisione.

Articolo 3

La presente decisione sostituisce e abroga la decisione del Consiglio, del 6 maggio 2014, che autorizza l’avvio di negoziati su un accordo tra l’Unione europea e la Confederazione svizzera relativo a un quadro istituzionale che disciplini le relazioni bilaterali.

Articolo 4

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 12 marzo 2024

Per il Consiglio

Il presidente

V. VAN PETEGHEM


(1)  Decisione del Consiglio, del 6 maggio 2014 che autorizza l’avvio di negoziati su un accordo tra l’Unione europea e la Confederazione svizzera relativo a un quadro istituzionale che disciplini le relazioni bilaterali.

(2)   GU L 114 del 30.4.2002, pag. 6.

(3)   GU L 114 del 30.4.2002, pag. 73.

(4)   GU L 114 del 30.4.2002, pag. 91.

(5)   GU L 114 del 30.4.2002, pag. 369.

(6)   GU L 114 del 30.4.2002, pag. 132.

(7)  Accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera (GU L 300 del 31.12.1972, pag. 189).


ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/995/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)