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Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
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2024/960 |
25.4.2024 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 223/2023
del 22 settembre 2023
che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2024/960]
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo (l'"accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
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(1) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2023/58 della Commissione del 5 gennaio 2023 che autorizza l'immissione sul mercato delle larve di Alphitobius diaperinus (verme della farina minore) congelate, in pasta, essiccate e in polvere quale nuovo alimento e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 (1). |
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(2) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2023/65 della Commissione del 6 gennaio 2023 recante rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 che istituisce l'elenco dell'Unione dei nuovi alimenti, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1648 che autorizza l'immissione sul mercato degli xilo-oligosaccaridi quale nuovo alimento, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1686 che autorizza un'estensione dell'uso dell'isolato di proteine di siero dolce di latte vaccino quale nuovo alimento e del regolamento di esecuzione (UE) 2021/96 che autorizza l'immissione sul mercato del sale sodico di 3’-sialil-lattosio quale nuovo alimento (2). |
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(3) |
La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato nell'introduzione al capo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione non si applica quindi al Liechtenstein. |
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(4) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Nell'allegato II dell'accordo SEE, il capitolo XII è così modificato:
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1. |
al punto 124b (Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2470 della Commissione) sono aggiunti i trattini seguenti:
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2. |
al punto 149 (Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1648 della Commissione) è aggiunto il testo seguente: ", modificato da:
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3. |
al punto 169 (Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1686 della Commissione) è aggiunto il testo seguente: ", modificato da:
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4. |
al punto 191 (Regolamento di esecuzione (UE) 2021/96 della Commissione) è aggiunto il testo seguente: ", modificato da:
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Articolo 2
I testi dei regolamenti di esecuzione (UE) 2023/58 e (UE) 2023/65 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fanno fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 23 settembre 2023 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 22 settembre 2023
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Pascal SCHAFHAUSER
(1) GU L 5 del 6.1.2023, pag. 10.
(2) GU L 6 del 9.1.2023, pag. 1.
(*1) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/960/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)