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Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
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2024/911 |
25.3.2024 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2024/911 DELLA COMMISSIONE
del 15 dicembre 2023
che integra la direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le informazioni da notificare circa le attività transfrontaliere delle società di gestione e degli organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (1), in particolare l’articolo 17, paragrafo 10, secondo comma, l’articolo 18, paragrafo 5, secondo comma, e l’articolo 20, paragrafo 5, secondo comma,
considerando quanto segue:
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(1) |
La portata e il contenuto delle informazioni da notificare alle autorità competenti a norma dell’articolo 17, paragrafi 1, 2, 3, 8 e 9, dell’articolo 18, paragrafi 1, 2 e 4, e dell’articolo 20, paragrafi 1 e 4, della direttiva 2009/65/CE variano a seconda dello scopo e della forma della notifica. È pertanto opportuno specificare le informazioni che gli organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari e le società di gestione di detti organismi («società di gestione») devono comunicare per ciascun tipo di notifica. |
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(2) |
Per assicurare che le autorità competenti siano informate in ogni momento delle attività delle società di gestione e per consentire a dette autorità di esercitare correttamente i loro poteri di vigilanza, queste ultime dovrebbero essere informate di ogni modifica apportata alle informazioni notificate. Vi rientrano tutte le revoche, cancellazioni o modifiche dell’autorizzazione inizialmente concessa a una società di gestione. |
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(3) |
Per consentire l’identificazione univoca per via elettronica dell’organismo d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) sono estremamente importanti il numero internazionale di identificazione dei titoli (ISIN) e l’identificativo della persona giuridica (LEI) dell’OICVM. Il presente regolamento introduce quindi la notifica obbligatoria dell’ISIN e del LEI quando siano stati assegnati all’OICVM e siano pertanto disponibili. |
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(4) |
Alle autorità competenti dovrebbero essere fornite informazioni sulle persone responsabili della gestione della succursale, unitamente ai loro estremi. Dovrebbero essere considerate responsabili della gestione della succursale le persone abilitate a stabilire gli indirizzi strategici, gli obiettivi e la direzione generale della succursale per dirigerne di fatto l’attività o le persone responsabili della sua gestione corrente in qualità di dirigenti. Al fine di evitare lacune è opportuno garantire che, per ogni aspetto delle attività, dei settori e delle funzioni di gestione della succursale, siano informate le persone che ricoprono le rispettive posizioni direttive. |
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(5) |
Il presente regolamento si basa sul progetto di norme tecniche di regolamentazione che l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ha presentato alla Commissione. |
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(6) |
L’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di regolamentazione su cui è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto la consulenza del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (2). |
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(7) |
Le disposizioni del presente regolamento sono strettamente collegate in quanto riguardano la forma e il contenuto delle informazioni che devono essere scambiate tra le società di gestione e le autorità nazionali competenti dello Stato membro d’origine e dello Stato membro ospitante in cui dette società intendono prestare servizi transfrontalieri. Per assicurare la coerenza tra le disposizioni, che dovrebbero entrare in vigore contemporaneamente, e per offrire alle società di gestione e alle autorità nazionali competenti una visione globale e un accesso efficiente, è opportuno riunire le disposizioni in un unico regolamento. |
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(8) |
Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in particolare il diritto alla protezione dei dati di carattere personale. Il trattamento dei dati personali nel contesto del presente regolamento è conforme al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (3). |
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(9) |
Conformemente all’articolo 42 del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato il suo parere il 10 ottobre 2023. |
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(10) |
Per consentire alle società di gestione e alle autorità competenti di adeguarsi ai nuovi obblighi stabiliti nel presente regolamento, è opportuno differirne l’applicazione, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Informazioni da fornire a norma dell’articolo 17, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2009/65/CE
1. Le informazioni che le società di gestione sono tenute a fornire a norma dell’articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2009/65/CE contengono tutti gli elementi seguenti:
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a) |
il nome, l’indirizzo, il LEI e gli estremi della società di gestione; |
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b) |
il nome e gli estremi del servizio o del punto di contatto presso la società di gestione responsabile dello scambio di informazioni con l’autorità competente dello Stato membro d’origine della società di gestione. |
2. La descrizione delle attività e dei servizi da includere nel programma di attività che le società di gestione sono tenute a comunicare a norma dell’articolo 17, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2009/65/CE contiene tutti gli elementi seguenti:
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a) |
le attività e i servizi particolari di cui all’articolo 6, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2009/65/CE che saranno prestati nello Stato membro ospitante; |
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b) |
l’eventuale appartenenza della società di gestione a un gruppo; |
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c) |
una spiegazione del modo in cui la succursale contribuirà alla strategia della società di gestione o del gruppo della società di gestione; |
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d) |
una descrizione della strategia aziendale della succursale; |
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e) |
previsioni della succursale su profitti e perdite e sui flussi di cassa per i primi 36 mesi. |
3. La descrizione della struttura organizzativa della succursale da includere nel programma di attività che le società di gestione sono tenute a comunicare a norma dell’articolo 17, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2009/65/CE contiene tutti gli elementi seguenti:
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a) |
le linee gerarchiche a livello funzionale, geografico e giuridico; |
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b) |
una descrizione del modo in cui la succursale si inserisce nella struttura interna della società di gestione o, se la società di gestione appartiene a un gruppo, il modo in cui si inserisce nella struttura interna del gruppo, compresi i dettagli sull’eventuale unità operativa istituita a livello della succursale e un’indicazione delle risorse umane assegnate alla succursale; |
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c) |
le regole sulla cui base la succursale riferisce alla società di gestione; |
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d) |
una descrizione del processo di misurazione e gestione del rischio approntato dalla società di gestione a livello di succursale in base agli articoli da 40 a 43 della direttiva 2010/43/UE della Commissione (5); |
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e) |
una descrizione delle procedure e dei meccanismi adottati a norma dell’articolo 15 della direttiva 2009/65/CE; |
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f) |
una sintesi dei sistemi e dei controlli approntati dalla società di gestione a livello di succursale, comprendente tutti gli elementi seguenti:
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4. Le informazioni circa le persone responsabili della gestione della succursale che le società di gestione sono tenute a fornire a norma dell’articolo 17, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2009/65/CE contengono il nome, la posizione, l’indirizzo e-mail e il numero di telefono delle persone fisiche che svolgono funzioni fondamentali in una posizione direttiva in rapporto alla succursale.
Articolo 2
Informazioni da comunicare a norma dell’articolo 18, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2009/65/CE
1. Le informazioni che le società di gestione sono tenute a comunicare a norma dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/65/CE contengono tutti gli elementi seguenti:
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a) |
il nome, l’indirizzo, il LEI e gli estremi della società di gestione; |
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b) |
il nome e gli estremi del servizio o del punto di contatto presso la società di gestione responsabile dello scambio di informazioni con l’autorità competente dello Stato membro d’origine della società di gestione. |
2. La descrizione dei servizi e delle attività da includere nel programma di attività che le società di gestione sono tenute a comunicare a norma dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/65/CE contiene tutti gli elementi seguenti:
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a) |
le attività e i servizi particolari di cui all’articolo 6, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2009/65/CE che saranno prestati nello Stato membro ospitante; |
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b) |
l’eventuale appartenenza della società di gestione a un gruppo; |
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c) |
una spiegazione del modo in cui le attività da svolgere nello Stato membro ospitante contribuiranno alla strategia della società di gestione o del gruppo della società di gestione. |
Articolo 3
Informazioni da fornire a norma dell’articolo 20, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/65/CE
Le informazioni che le società di gestione sono tenute a fornire a norma dell’articolo 20, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/65/CE contengono tutti gli elementi seguenti:
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a) |
un elenco delle funzioni in materia di gestione o amministrazione di investimenti soggette a delega; |
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b) |
il nome, l’indirizzo e i dati di contatto del delegato. |
Articolo 4
Notifica di qualsiasi modifica delle informazioni fornite a norma dell’articolo 17, paragrafi 1, 2, 3, 8 e 9, dell’articolo 18, paragrafi 1, 2 e 4, e dell’articolo 20, paragrafi 1 e 4, della direttiva 2009/65/CE
1. Le società di gestione informano le autorità competenti interessate in merito a qualsiasi modifica delle informazioni di cui agli articoli da 1 a 3.
2. Le società di gestione informano le autorità competenti interessate in merito alla cessazione programmata dell’attività di una succursale stabilita in un altro Stato membro e forniscono a tali autorità competenti tutte le informazioni seguenti:
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a) |
il nome, l’indirizzo e-mail e il numero di telefono della persona o delle persone che saranno responsabili del processo di cessazione dell’attività della succursale; |
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b) |
il calendario della cessazione programmata; |
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c) |
i dati e i processi proposti di cessazione delle attività, con indicazione dettagliata del modo in cui saranno tutelati gli interessi degli investitori nonché delle modalità di soluzione dei reclami e di estinzione di eventuali debiti. |
Articolo 5
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento si applica a decorrere dal 25 giugno 2024.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2023
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32.
(2) Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).
(3) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).
(4) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).
(5) Direttiva 2010/43/UE della Commissione, del 1o luglio 2010, recante modalità di esecuzione della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti organizzativi, i conflitti di interesse, le regole di condotta, la gestione del rischio e il contenuto dell’accordo tra il depositario e la società di gestione (GU L 176 del 10.7.2010, pag. 42).
(6) Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73).
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/911/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)