![]() |
Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
2024/910 |
25.3.2024 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/910 DELLA COMMISSIONE
del 15 dicembre 2023
che stabilisce norme tecniche di attuazione per l’applicazione della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la forma e il contenuto delle informazioni da notificare circa le attività transfrontaliere di organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) e di società di gestione di OICVM e lo scambio di informazioni tra autorità competenti sulle lettere di notifica transfrontaliera, e che modifica il regolamento (UE) n. 584/2010 della Commissione
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (1), in particolare l’articolo 17, paragrafo 10, quarto comma, l’articolo 18, paragrafo 5, quarto comma, l’articolo 20, paragrafo 5, quarto comma, e l’articolo 95, paragrafo 2, secondo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
Lo scambio di informazioni tra autorità competenti rientra fra le procedure amministrative concernenti le notifiche di società di gestione e OICVM che intendano svolgere attività di commercializzazione o di gestione, prestare servizi o stabilire una succursale in Stati membri ospitanti. Ai fini dell’espletamento agevole, celere, snello e corretto di tali procedure amministrative è necessario specificare e armonizzare lo scambio di informazioni tra autorità competenti elaborando formati, modelli, procedure di cooperazione e sistemi di comunicazione elettronica uniformi. |
(2) |
Ai fini di una trasmissione celere, affidabile, efficiente in termini di costi e snella della mole enorme di informazioni da inviare e da ricevere per le notifiche tra Stati membri, è indispensabile che le informazioni siano tramesse per via elettronica. Sebbene sia praticabile il ricorso alla posta elettronica, dovrebbe essere possibile fornire le informazioni anche mediante altra tecnologia elettronica potenzialmente più avanzata. È pertanto necessario stabilire una procedura particolareggiata per tali trasmissioni elettroniche e per la soluzione dei problemi tecnici che potrebbero verificarsi nel processo di trasmissione delle informazioni tra autorità competenti. |
(3) |
Il regolamento (UE) n. 584/2010 della Commissione (2) ha armonizzato taluni aspetti della procedura di notifica e commercializzazione di OICVM in uno Stato membro ospitante. In particolare ha definito un modello standard per la lettera di notifica e l’attestato OICVM. La direttiva (UE) 2019/1160 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) ha modificato la direttiva 2009/65/CE per introdurre nuovi requisiti in relazione al contenuto della lettera di notifica che le società di gestione devono trasmettere per commercializzare le proprie quote o azioni in uno Stato membro ospitante. Tali modifiche dovrebbero trovare riscontro nel regolamento (UE) n. 584/2010, che dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza. |
(4) |
Le disposizioni del presente regolamento sono strettamente collegate in quanto riguardano la forma e il contenuto delle informazioni che devono essere scambiate tra le società di gestione e le autorità nazionali competenti dello Stato membro di origine e dello Stato membro ospitante in cui dette società intendono prestare servizi transfrontalieri. Per assicurare la coerenza tra le disposizioni, che dovrebbero entrare in vigore contemporaneamente, e per offrire alle società di gestione e alle autorità nazionali competenti una visione globale e un accesso efficiente, è opportuno riunire le disposizioni in un unico regolamento. |
(5) |
Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha presentato alla Commissione. L’ESMA ha tenuto conto delle prassi di mercato vigenti e delle norme attualmente stabilite al capo I del regolamento (UE) n. 584/2010. |
(6) |
L’ESMA ha condotto consultazioni pubbliche aperte sulle disposizioni dei progetti di norme tecniche di attuazione su cui è basato il presente regolamento relative ai modelli di lettere di notifica per la commercializzazione e la gestione di OICVM negli Stati membri ospitanti, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto la consulenza del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (4). |
(7) |
Per consentire alle società di gestione e alle autorità competenti di adeguarsi ai nuovi obblighi stabiliti nel presente regolamento, è opportuno differirne l’applicazione, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Forma e contenuto del modello standard di lettera di notifica
1. Nel trasmettere la lettera di notifica di cui all’articolo 93, paragrafo 1, della direttiva 2009/65/CE, l’OICVM utilizza il modello di cui all’allegato I del presente regolamento.
2. Nel fornire la documentazione di cui all’articolo 20, paragrafo 1, della direttiva 2009/65/CE, la società di gestione utilizza il modello di cui all’allegato II del presente regolamento.
Articolo 2
Trasmissione delle notifiche effettuate in conformità dell’articolo 20, paragrafo 1, e dell’articolo 17, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2009/65/CE
1. Ciascuna autorità competente pubblica sul proprio sito web l’indirizzo di posta elettronica o altro canale di comunicazione di cui le società di gestione devono servirsi per inviare le notifiche effettuate in conformità dell’articolo 20, paragrafo 1, della direttiva 2009/65/CE.
2. Le società di gestione inviano le notifiche di cui al paragrafo 1 in formato leggibile meccanicamente all’indirizzo di posta elettronica pubblicato in conformità del medesimo paragrafo o servendosi di qualsiasi altro canale di comunicazione predisposto dalle autorità competenti.
Articolo 3
Modelli per lo scambio di informazioni tra autorità competenti
1. Le autorità competenti dello Stato membro di origine della società di gestione comunicano alle autorità competenti dello Stato membro ospitante della società di gestione le informazioni ricevute a norma dell’articolo 17, paragrafo 2, e dell’articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2009/65/CE utilizzando i modelli di cui all’allegato III e, qualora la società di gestione intenda stabilire una succursale, trasmettono altresì le informazioni di cui all’articolo 17, paragrafo 2, lettera d), della medesima direttiva servendosi del modello di cui all’allegato VII del presente regolamento.
2. Le autorità competenti dello Stato membro di origine dell’OICVM comunicano le indicazioni relative a qualsiasi sistema di indennizzo di cui all’articolo 17, paragrafo 3, primo comma, e all’articolo 18, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2009/65/CE utilizzando il modello di cui all’allegato IV del presente regolamento.
3. Le autorità competenti dello Stato membro di origine della società di gestione si servono del modello riportato nell’allegato V del presente regolamento per l’attestato di cui all’articolo 17, paragrafo 3, terzo comma, e all’articolo 18, paragrafo 2, terzo comma, della direttiva 2009/65/CE.
4. Le autorità competenti dello Stato membro di origine della società di gestione si servono del modello riportato nell’allegato VI del presente regolamento per l’attestato di cui all’articolo 93, paragrafo 3, secondo comma, della direttiva 2009/65/CE.
Articolo 4
Trasmissione delle notifiche tra autorità competenti
1. Ciascuna autorità competente designa un punto di contatto unico per la comunicazione e la trasmissione delle informazioni e dei documenti di cui all’articolo 3. Ciascuna autorità competente comunica a tutte le altre autorità competenti gli estremi del punto di contatto e qualsiasi sua modifica.
2. Ciascuna autorità competente provvede a che l’indirizzo di posta elettronica o altro canale di comunicazione indicato per la ricezione delle notifiche sia monitorato ogni giorno lavorativo.
3. Ciascuna autorità competente trasmette al punto di contatto di cui al paragrafo 1 le informazioni e i documenti di cui all’articolo 3 per posta elettronica o, se sono scelti altri canali di comunicazione, in formato leggibile meccanicamente.
4. La comunicazione e la trasmissione delle informazioni e della documentazione di cui all’articolo 17, paragrafo 3, primo comma, all’articolo 18, paragrafo 2, primo, secondo e terzo comma, e all’articolo 93, paragrafo 3, secondo comma, della direttiva 2009/65/CE non si considerano avvenute nei casi seguenti:
a) |
le informazioni o la documentazione di cui si era richiesta la comunicazione o trasmissione sono assenti, incomplete o in un formato diverso da quello specificato al paragrafo 3; |
b) |
le autorità competenti dello Stato membro di origine della società di gestione o dell’OICVM non si sono avvalse del punto di contatto designato a norma del paragrafo 1 dall’autorità competente dello Stato membro ospitante dell’OICVM o della società di gestione; |
c) |
le autorità competenti dello Stato membro di origine della società di gestione o dell’OICVM non hanno trasmesso le informazioni e la documentazione complete a seguito di un guasto tecnico del loro sistema elettronico. |
5. Le autorità competenti dello Stato membro di origine della società di gestione o dell’OICVM notificano alla società di gestione la trasmissione delle informazioni o della documentazione complete di cui all’articolo 17, paragrafo 3, primo comma, all’articolo 18, paragrafo 2, primo, secondo e terzo comma, e all’articolo 93, paragrafo 3, secondo comma, della direttiva 2009/65/CE solo dopo averne appurato l’effettiva trasmissione all’autorità competente ricevente.
6. Le autorità competenti dello Stato membro di origine della società di gestione o dell’OICVM che sono state informate o sono venute a conoscenza della mancata trasmissione delle informazioni o della documentazione complete di cui all’articolo 17, paragrafo 3, primo comma, all’articolo 18, paragrafo 2, primo, secondo e terzo comma, e all’articolo 93, paragrafo 3, secondo comma, della direttiva 2009/65/CE procedono immediatamente a trasmetterle.
Articolo 5
Ricezione delle notifiche tra autorità competenti
1. Le autorità competenti che ricevono le informazioni o la documentazione di cui all’articolo 17, paragrafo 3, primo comma, all’articolo 18, paragrafo 2, primo, secondo e terzo comma, e all’articolo 93, paragrafo 3, secondo comma, della direttiva 2009/65/CE comunicano alle autorità competenti dello Stato membro di origine della società di gestione o dell’OICVM, al più presto possibile e in ogni caso entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricezione di tali informazioni o di tale documentazione e avvalendosi del punto di contatto di cui all’articolo 4, paragrafo 1, se:
a) |
le informazioni e la documentazione sono complete; |
b) |
le informazioni e la documentazione sono visionabili o stampabili. |
2. Le autorità competenti dello Stato membro di origine della società di gestione o dell’OICVM che non hanno ricevuto la notifica di cui al paragrafo 1 o che non l’hanno ricevuta entro il termine di cui al medesimo paragrafo contattano le autorità competenti dello Stato membro in cui la società di gestione intende svolgere le attività per le quali è stata autorizzata o in cui l’OICVM intende commercializzare le proprie quote o azioni e si accertano dell’avvenuta trasmissione delle informazioni e della documentazione complete.
Articolo 6
Modifiche del regolamento (UE) n. 584/2010
Il regolamento (UE) n. 584/2010 è così modificato:
(1) |
il capo I è soppresso; |
(2) |
gli allegati I e II sono soppressi. |
Articolo 7
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento si applica a decorrere dal 14 luglio 2024.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2023
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32.
(2) Regolamento (UE) n. 584/2010 della Commissione, del 1o luglio 2010, recante modalità di esecuzione della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la forma e il contenuto del modello standard della lettera di notifica e dell’attestato OICVM, l’utilizzo dei mezzi elettronici per le comunicazioni tra le autorità competenti ai fini della notifica, nonché le procedure per le verifiche sul posto e le indagini e lo scambio di informazioni tra le autorità competenti (GU L 176 del 10.7.2010, pag. 16).
(3) Direttiva (UE) 2019/1160 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che modifica le direttive 2009/65/CE e 2011/61/UE per quanto riguarda la distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo (GU L 188 del 12.7.2019, pag. 106).
(4) Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).
ALLEGATO I
Modello di lettera di notifica per la commercializzazione transfrontaliera di OICVM che l’OICVM deve trasmettere a norma dell’articolo 93, paragrafo 1, della direttiva 2009/65/CE
LETTERA DI NOTIFICA
NOTIFICA DELL’INTENZIONE DI COMMERCIALIZZARE QUOTE DI OICVM
IN ______________________________________ (Stato membro ospitante) (1)
Sono qui notificate modifiche di informazioni già fornite in una notifica precedente? Sì ☐ No ☐
In caso affermativo, inserire soltanto le informazioni aggiornate rispetto alla notifica precedente e indicare la data della notifica precedente: __________________.
INDICE
PARTE 1 — |
Informazioni sulla società di gestione o sull’OICVM a gestione interna |
Sezione 1. |
Identificazione della società di gestione o dell’OICVM a gestione interna |
Sezione 2. |
Strutture per gli investitori |
PARTE 2 — |
Informazioni sull’OICVM |
Sezione 1. |
Identificazione dell’OICVM |
Sezione 2. |
Disposizioni adottate per la commercializzazione di quote di OICVM |
Sezione 3. |
Allegati |
PARTE 3 — |
Conferma della completezza |
PARTE 1
Informazioni sulla società di gestione o sull’OICVM a gestione interna
Sezione 1. Identificazione della società di gestione o dell’OICVM a gestione interna
Informazioni sulla società di gestione o sull’OICVM a gestione interna |
|
Società di gestione o OICVM a gestione interna (2) |
|
LEI della società di gestione o dell’OICVM a gestione interna (2) |
|
Codice di identificazione nazionale della società di gestione o dell’OICVM a gestione interna (se disponibile) (2) |
|
Stato membro d’origine della società di gestione o dell’OICVM a gestione interna (2) |
|
Indirizzo e, se differente, sede legale/domicilio |
|
Sito web della società di gestione o dell’OICVM a gestione interna |
|
Estremi del servizio (o punto di contatto) della società di gestione o dell’OICVM a gestione interna responsabile della lettera di notifica |
|
Servizio (o punto di contatto) |
|
Numero di telefono |
|
Indirizzo e-mail |
|
Estremi del terzo (se la società di gestione o l’OICVM a gestione interna incarica un terzo della notifica) |
|
Terzo |
|
Indirizzo e, se differente, sede legale/domicilio |
|
Servizio (o punto di contatto) |
|
Numero di telefono |
|
Indirizzo e-mail |
|
Servizio (o punto di contatto) per la trasmissione della fattura o per la comunicazione delle eventuali spese od oneri regolamentari applicabili (se applicabile) (3) |
|
Nome del soggetto |
|
Indirizzo e, se differente, sede legale/domicilio |
|
Servizio (o punto di contatto) |
|
Numero di telefono |
|
Indirizzo e-mail |
|
Indicare l’indirizzo di posta elettronica fra quelli forniti in questa sezione (punto di contatto presso la società di gestione o l’OICVM a gestione interna, punto di contatto presso il terzo designato o punto di contatto per la trasmissione della fattura) che l’autorità nazionale competente dello Stato membro ospitante deve privilegiare per la trasmissione di informazioni riservate (ad esempio, login e password per accedere ai sistemi nazionali di segnalazione). |
|
Sezione 2. Strutture per gli investitori
In conformità dell’articolo 93, paragrafo 1, della direttiva 2009/65/CE, compilare la tabella che segue con informazioni sulle strutture per svolgere i compiti di cui all’articolo 92, paragrafo 1, della medesima direttiva.
Compiti |
Informazioni sulla struttura che svolge il compito |
Nome/forma giuridica/sede legale/indirizzo, e-mail e numero di telefono per la corrispondenza del soggetto responsabile della messa a disposizione delle strutture |
Trattare gli ordini di sottoscrizione e rimborso (o riacquisto) ed effettuare altri pagamenti a favore di detentori di quote dell’OICVM |
|
|
Informare gli investitori su come impartire gli ordini e sulle modalità di pagamento dei proventi derivanti dal rimborso (o riacquisto) |
|
|
Facilitare la gestione delle informazioni e l’accesso alle procedure e alle disposizioni di cui all’articolo 15 della direttiva 2009/65/CE relative all’esercizio dei diritti da parte degli investitori |
|
|
Mettere a disposizione degli investitori le informazioni e i documenti necessari ai sensi del capo IX della direttiva 2009/65/CE |
|
|
Fornire agli investitori informazioni inerenti ai compiti svolti dalla struttura su supporto durevole |
|
|
Fungere da punto di contatto per le comunicazioni con le autorità competenti |
|
|
PARTE 2
Informazioni sull’OICVM
Sezione 1. Identificazione dell’OICVM
Compilare la tabella che segue con le informazioni su ciascun OICVM che si intende commercializzare nello Stato membro ospitante, creando una tabella distinta per ciascun OICVM e indicando una sola categoria di azioni (denominazione e ISIN) per riga. Se l’OICVM assume la forma di OICVM ombrello multicomparto o a sub-fondi, nella tabella che segue i riferimenti all’OICVM si intendono fatti al comparto o al sub-fondo da commercializzare nello Stato membro ospitante e non all’OICVM ombrello, da indicarsi separatamente nell’apposita colonna.
Denominazione dell’OICVM da commercializzare nello Stato membro ospitante |
Stato membro d’origine dell’OICVM |
Forma giuridica dell’OICVM (4) |
LEI dell’OICVM (se disponibile) |
Denominazione della categoria di azioni da commercializzare nello Stato membro ospitante (5) |
ISIN della categoria di azioni da commercializzare nello Stato membro ospitante (5) |
Durata dell’OICVM (se applicabile) |
Codice di identificazione nazionale dell’OICVM (se disponibile) |
Denominazione dell’OICVM ombrello (se applicabile) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sezione 2. Disposizioni adottate per la commercializzazione di quote di OICVM
Le quote dell’OICVM/di comparti dell’OICVM saranno commercializzate da:
☐ |
società di gestione che amministra l’OICVM od OICVM a gestione interna |
☐ |
enti creditizi |
☐ |
imprese di investimento o consulenti autorizzati |
☐ |
altri organismi, compresi organismi situati in paesi terzi. Precisare: ___________________ |
Sezione 3. Allegati
1) |
La versione più recente del regolamento o degli atti costitutivi del fondo e la relativa traduzione, se necessaria, conformemente all’articolo 94, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2009/65/CE. |
|
(Titolo del documento o nome del documento in formato elettronico allegato) |
2) |
La versione più recente del prospetto e la relativa traduzione, se necessaria, conformemente all’articolo 94, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2009/65/CE. |
|
(Titolo del documento o nome del documento in formato elettronico allegato) |
3) |
La versione più recente delle informazioni chiave per gli investitori e la relativa traduzione, se necessaria, conformemente all’articolo 94, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/65/CE. |
|
(Titolo del documento o nome del documento in formato elettronico allegato) |
4) |
La versione pubblicata più recentemente della relazione annuale e di eventuali relazioni semestrali successive e la relativa traduzione, se necessaria, conformemente all’articolo 94, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2009/65/CE (se disponibili). |
|
(Titolo del documento o nome del documento in formato elettronico allegato) |
5) |
Se richiesto dallo Stato membro ospitante dell’OICVM, un giustificativo del pagamento dovuto alle autorità competenti di tale Stato. |
|
(Titolo del documento o nome del documento in formato elettronico allegato) |
Nota: allegare alla presente lettera le versioni più aggiornate dei documenti richiesti, per trasmissione da parte delle autorità competenti dello Stato membro d’origine dell’OICVM, anche se in precedenza ne sono già state fornite copie a dette autorità. Se un documento è già stato inviato alle autorità competenti dello Stato membro ospitante dell’OICVM ed è ancora valido, è possibile segnalare il fatto nella lettera di notifica. |
Fornire il link alle versioni elettroniche più recenti degli allegati:
_________________________________________________________________________________
PARTE 3
Conferma della completezza
Conferma da parte dell’OICVM
Con la presente confermiamo che i documenti allegati alla lettera di notifica contengono tutte le informazioni richieste a norma della direttiva 2009/65/CE.
(La lettera di notifica è firmata da un firmatario autorizzato dell’OICVM o da una terza persona autorizzata a mezzo di un mandato scritto ad agire per conto dell’OICVM che effettua la notifica, così da certificare i documenti in una modalità accettata dalle autorità competenti dello Stato membro d’origine dell’OICVM. Il firmatario indica per esteso nome e qualifica e verifica che la conferma sia datata.)
Data |
|
Nome e qualifica del firmatario |
|
Firma |
|
(1) Compilare una lettera di notifica per ciascuno Stato membro in cui è prevista la commercializzazione di OICVM.
(2) Campo da compilare sempre, anche in caso di aggiornamento.
(3) Indicare un unico punto di contatto per la trasmissione della fattura o per la comunicazione delle eventuali spese od oneri regolamentari applicabili di cui all’articolo 9 del regolamento (UE) 2019/1156 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, per facilitare la distribuzione transfrontaliera degli organismi di investimento collettivo e che modifica i regolamenti (UE) n. 345/2013, (UE) n. 346/2013 e (UE) n. 1286/2014 (GU L 188 del 12.7.2019, pag. 55) e all’articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/955 della Commissione, del 27 maggio 2021, che stabilisce norme tecniche di attuazione per l’applicazione del regolamento (UE) 2019/1156 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i formulari, i modelli, le procedure e le disposizioni tecniche per le pubblicazioni e le notifiche delle norme di commercializzazione, delle spese e degli oneri e specifica le informazioni da comunicare per la creazione e la gestione della banca dati centrale relativa alla commercializzazione transfrontaliera di FIA e OICVM, nonché i formulari, i modelli e le procedure per la comunicazione di tali informazioni (GU L 211 del 15.6.2021, pag. 30). Il punto di contatto può coincidere con il punto di contatto designato all’interno della società di gestione o con il punto di contatto di un terzo designato.
(4) Una delle forme giuridiche seguenti: fondo comune di investimento, fondo di investimento di tipo «unit trust», società di investimento o altra forma giuridica prevista dalla normativa nazionale dello Stato membro d’origine dell’OICVM.
(5) Elencare unicamente le categorie di azioni che si intende commercializzare.
ALLEGATO II
Modello di lettera che la società di gestione deve trasmettere alle autorità competenti dello Stato membro d’origine dell’OICVM a norma dell’articolo 20, paragrafo 1, della direttiva 2009/65/CE
LETTERA DI NOTIFICA
NOTIFICA DELL’INTENZIONE DI UNA SOCIETÀ DI GESTIONE DI AMMINISTRARE UN OICVM STABILITO IN UN ALTRO STATO MEMBRO CONFORMEMENTE ALL’ARTICOLO 20, PARAGRAFO 1, DELLA DIRETTIVA 2009/65/CE
IN ______________________________________ (Stato membro o Stati membri ospitanti)
Sono qui notificate modifiche di informazioni già fornite in una notifica precedente? Sì ☐ No ☐
In caso affermativo, inserire soltanto le informazioni aggiornate rispetto alla notifica precedente e indicare la data della notifica precedente: ____________________
INDICE
PARTE 1 — |
Informazioni sulla società di gestione |
PARTE 2 — |
Identificazione del delegato e delle funzioni delegate |
PARTE 3 — |
Allegati |
PARTE 1
Informazioni sulla società di gestione
Informazioni sulla società di gestione |
|
Società di gestione (1) |
|
LEI della società di gestione (1) |
|
Codice di identificazione nazionale della società di gestione (se disponibile) (1) |
|
Stato membro d’origine della società di gestione (1) |
|
Indirizzo e, se differente, sede legale/domicilio |
|
Sito web della società di gestione |
|
Estremi del servizio (o punto di contatto) della società di gestione responsabile della lettera di notifica |
|
Servizio (o punto di contatto) |
|
Numero di telefono |
|
Indirizzo e-mail |
|
Estremi del terzo (se la società di gestione incarica un terzo della notifica) |
|
Terzo |
|
Indirizzo e, se differente, sede legale/domicilio |
|
Servizio (o punto di contatto) |
|
Numero di telefono |
|
Indirizzo e-mail |
|
Punto di contatto per la trasmissione della fattura o per la comunicazione delle eventuali spese od oneri regolamentari applicabili (se applicabile) (2) |
|
Nome del soggetto |
|
Servizio (o punto di contatto) |
|
Indirizzo e, se differente, sede legale/domicilio |
|
Numero di telefono |
|
Indirizzo e-mail |
|
Indicare l’indirizzo di posta elettronica fra quelli forniti in questa sezione (punto di contatto presso la società di gestione, punto di contatto presso il terzo designato o punto di contatto per la trasmissione della fattura) che l’autorità nazionale competente dello Stato membro ospitante deve privilegiare per la trasmissione di informazioni riservate (ad esempio, login e password per accedere ai sistemi nazionali di segnalazione). |
|
PARTE 2
Identificazione del delegato e delle funzioni delegate
Riprodurre le informazioni di cui alla parte 2 per ciascun delegato e ciascuna funzione delegata
Nome del delegato |
|
Stato membro d’origine del delegato |
|
Indirizzo e, se differente, sede legale/domicilio |
|
Il delegato svolgerà le seguenti attività e fornirà i seguenti servizi nello Stato membro o negli Stati membri ospitanti per conto della società di gestione:
☐ |
Gestione degli investimenti |
Amministrazione
☐ |
Servizi legali e contabili relativi alla gestione del fondo |
☐ |
Servizio di informazione per i clienti |
☐ |
Valutazione e determinazione del prezzo (anche ai fini delle dichiarazioni fiscali) |
☐ |
Verifica dell’osservanza della normativa applicabile |
☐ |
Tenuta del registro dei detentori delle quote |
☐ |
Distribuzione dei proventi |
☐ |
Emissione e riscatto delle quote |
☐ |
Regolamento dei contratti (compreso l’invio dei certificati) |
☐ |
Tenuta delle registrazioni contabili
|
PARTE 3
Allegati
Contratto scritto concluso con il depositario dell’OICVM interessato nello Stato membro d’origine dell’OICVM.
Altro (se applicabile, specificare).
_________________________________________________________________________________
(titolo del documento o nome del documento in formato elettronico allegato)
Nota:
allegare alla presente lettera le versioni più aggiornate dei documenti sopraelencati richiesti, per trasmissione da parte delle autorità competenti dello Stato membro d’origine della società di gestione, anche se in precedenza ne sono già state fornite copie a dette autorità. Se un documento è già stato inviato alle autorità competenti dello Stato membro ospitante della società di gestione ed è ancora valido, è possibile segnalare il fatto nella lettera di notifica.
Fornire il link alle versioni elettroniche più recenti degli allegati |
|
Data |
|
Nome e qualifica del firmatario |
|
Firma |
|
(1) Campo da compilare sempre, anche in caso di aggiornamento.
(2) Indicare un unico punto di contatto per la trasmissione della fattura o per la comunicazione delle eventuali spese od oneri regolamentari applicabili di cui all’articolo 9 del regolamento (UE) 2019/1156 e all’articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/955 della Commissione. Tale punto di contatto può coincidere con il punto di contatto designato all’interno della società di gestione o con il punto di contatto di un terzo designato.
ALLEGATO III
Modello per la comunicazione delle informazioni di cui all’articolo 17, paragrafo 2, o all’articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2009/65/CE da parte delle autorità competenti dello Stato membro d’origine della società di gestione alle autorità competenti dello Stato membro ospitante della società di gestione
LETTERA DI NOTIFICA
COMUNICAZIONE DI INFORMAZIONI RIGUARDANTI LA NOTIFICA DA PARTE DI UNA SOCIETÀ DI GESTIONE SULLA PROPRIA INTENZIONE DI ESERCITARE LE ATTIVITÀ PER LE QUALI È STATA AUTORIZZATA IN UN ALTRO STATO MEMBRO IN CONFORMITÀ DELL’ARTICOLO 17, PARAGRAFO 2, O DELL’ARTICOLO 18, PARAGRAFO 1, DELLA DIRETTIVA 2009/65/CE
IN ______________________________________ (Stato membro o Stati membri ospitanti)
La presente lettera modifica informazioni già fornite in una comunicazione precedente? Sì ☐ No ☐
In caso affermativo, inserire soltanto le informazioni aggiornate rispetto alla comunicazione precedente e indicare la data della comunicazione precedente: _______________
INDICE
PARTE 1 — |
Informazioni sulla società di gestione |
PARTE 2 — |
Informazioni che la società di gestione deve fornire a norma dell’articolo 17, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2009/65/CE per operare nello Stato membro ospitante o negli Stati membri ospitanti tramite una succursale |
Sezione 1. |
Informazioni sulla succursale |
Sezione 2. |
Programma di attività della succursale |
Sezione 3. |
Struttura organizzativa della succursale |
Sezione 4. |
Cessazione della succursale |
PARTE 3 — |
Attività da svolgere in regime di libera prestazione di servizi |
PARTE 1
Informazioni sulla società di gestione
Informazioni sulla società di gestione |
|
Società di gestione (1) |
|
LEI della società di gestione (1) |
|
Codice di identificazione nazionale della società di gestione (se disponibile) (1) |
|
Stato membro d’origine della società di gestione (1) |
|
Indirizzo e, se differente, sede legale/domicilio |
|
Sito web della società di gestione |
|
Estremi del servizio (o punto di contatto) della società di gestione responsabile |
|
Servizio (o punto di contatto) |
|
Numero di telefono |
|
Indirizzo e-mail |
|
Estremi del terzo (se la società di gestione incarica un terzo della notifica) |
|
Terzo |
|
Indirizzo e, se differente, sede legale/domicilio |
|
Servizio (o punto di contatto) |
|
Numero di telefono |
|
Indirizzo e-mail |
|
Punto di contatto per la trasmissione della fattura o per la comunicazione delle eventuali spese od oneri regolamentari applicabili (se applicabile) (2) |
|
Nome del soggetto |
|
Servizio (o punto di contatto) |
|
Indirizzo e, se differente, sede legale/domicilio |
|
Numero di telefono |
|
Indirizzo e-mail |
|
Indicare l’indirizzo di posta elettronica fra quelli forniti in questa sezione (punto di contatto presso la società di gestione, punto di contatto presso il terzo designato o punto di contatto per la trasmissione della fattura) che l’autorità nazionale competente dello Stato membro ospitante deve privilegiare per la trasmissione delle informazioni riservate (ad esempio, login e password per accedere ai sistemi nazionali di segnalazione). |
|
Le indicazioni relative al sistema di indennizzo che mira a tutelare gli investitori sono reperibili nel documento allegato intitolato «Individuazione dei sistemi di indennizzo che mirano a tutelare gli investitori a norma dell’articolo 17, paragrafo 3, e dell’articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2009/65/CE».
PARTE 2
Informazioni che la società di gestione deve fornire a norma dell’articolo 17, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2009/65/CE per operare nello Stato membro ospitante o negli Stati membri ospitanti tramite una succursale
Compilare soltanto se la società di gestione intende stabilire una succursale nello Stato membro ospitante. Lasciare in bianco se la società di gestione intende operare nello Stato membro ospitante esclusivamente in regime di libera prestazione di servizi, e compilare invece la parte 3.
Sezione 1. Informazioni sulla succursale
Identificazione della succursale |
|
Nome della succursale (3) |
|
Codice di identificazione nazionale della succursale nello Stato membro d’origine della società di gestione (se disponibile) (3) |
|
Codice di identificazione nazionale della succursale nello Stato membro in cui è stabilita (se disponibile) (3) |
|
Indirizzo e, se differente, sede legale/domicilio (3) |
|
Sito web della succursale (se diverso dal sito web della società di gestione) |
|
Servizio (o punto di contatto), nello Stato membro in cui la succursale è stabilita, da cui si possono ottenere i documenti |
|
Servizio (o punto di contatto) |
|
Indirizzo e, se differente, sede legale/domicilio |
|
Numero di telefono |
|
Indirizzo e-mail |
|
Sezione 2. Programma di attività della succursale
La succursale svolgerà le seguenti attività e fornirà i seguenti servizi nello Stato membro o negli Stati membri ospitanti:
☐ |
Gestione degli investimenti |
☐ |
Commercializzazione |
Amministrazione
☐ |
Servizi legali e contabili relativi alla gestione del fondo |
☐ |
Servizio di informazione per i clienti |
☐ |
Valutazione e determinazione del prezzo (anche ai fini delle dichiarazioni fiscali) |
☐ |
Verifica dell’osservanza della normativa applicabile |
☐ |
Tenuta del registro dei detentori delle quote |
☐ |
Distribuzione dei proventi |
☐ |
Emissione e riscatto delle quote |
☐ |
Regolamento dei contratti (compreso l’invio dei certificati) |
☐ |
Tenuta delle registrazioni contabili |
Servizi accessori
☐ |
Gestione, su base discrezionale e individuale, di portafogli di investimenti, compresi quelli detenuti da fondi pensione, secondo mandati conferiti dagli investitori se tali portafogli comprendono uno o più degli strumenti elencati nella sezione C dell’allegato I della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (4). |
☐ |
Consulenza in materia di investimenti in uno o più degli strumenti elencati nella sezione C dell’allegato I della direttiva 2014/65/UE |
☐ |
Custodia e amministrazione di quote di organismi di investimento collettivo
|
Sezione 3. Struttura organizzativa della succursale
Indicazione delle linee gerarchiche a livello funzionale, geografico e giuridico |
|
Collocazione della succursale nella struttura societaria della società di gestione o del gruppo se la società di gestione appartiene a un gruppo |
|
Regole vigenti in base alle quali la succursale riferisce alla sede amministrativa principale della società di gestione |
|
Descrizione del processo di gestione del rischio approntato dalla società di gestione a livello di succursale in base agli articoli da 40 a 43 della direttiva 2010/43/UE della Commissione (5) |
|
Sintesi dei sistemi e dei controlli approntati a livello di succursale a norma dell’articolo 1, paragrafo 3, lettera f), del regolamento delegato (UE) 2024/911 della Commissione (6) |
|
Modalità per il rispetto delle regole redatte dallo Stato membro ospitante della società di gestione a norma dell’articolo 14 della direttiva 2009/65/CE |
|
Procedure approntate e risorse umane e materiali assegnate ai fini del rispetto degli obblighi di contrasto a riciclaggio e finanziamento del terrorismo |
|
Organigramma della succursale |
|
Sezione 4. Cessazione della succursale
Non compilare in caso di prima notifica, ma soltanto in caso di suo aggiornamento se è prevista la cessazione della succursale.
Dati e procedure di cessazione delle attività, con indicazione dettagliata delle misure di tutela degli interessi degli investitori nello Stato membro ospitante e delle modalità di soluzione dei reclami e di estinzione di eventuali debiti |
|
Calendario della cessazione programmata |
|
PARTE 3
Attività da svolgere in regime di libera prestazione di servizi
Compilare soltanto se la società di gestione intende operare nello Stato membro ospitante in regime di libera prestazione di servizi. Lasciare in bianco se la società di gestione intende operare nello Stato membro ospitante esclusivamente tramite una succursale, e compilare invece la parte 2.
La società di gestione svolgerà le seguenti attività e fornirà i seguenti servizi nello Stato membro o negli Stati membri ospitanti:
☐ |
Gestione degli investimenti |
☐ |
Commercializzazione |
Amministrazione
☐ |
Servizi legali e contabili relativi alla gestione del fondo |
☐ |
Servizio di informazione per i clienti |
☐ |
Valutazione e determinazione del prezzo (anche ai fini delle dichiarazioni fiscali) |
☐ |
Verifica dell’osservanza della normativa applicabile |
☐ |
Tenuta del registro dei detentori delle quote |
☐ |
Distribuzione dei proventi |
☐ |
Emissione e riscatto delle quote |
☐ |
Regolamento dei contratti (compreso l’invio dei certificati) |
☐ |
Tenuta delle registrazioni contabili |
Servizi accessori
☐ |
Gestione, su base discrezionale e individuale, di portafogli di investimenti, compresi quelli detenuti da fondi pensione, secondo mandati conferiti dagli investitori se tali portafogli comprendono uno o più degli strumenti elencati nella sezione C dell’allegato I della direttiva 2014/65/UE |
☐ |
Consulenza in materia di investimenti in uno o più degli strumenti elencati nella sezione C dell’allegato I della direttiva 2014/65/UE |
☐ |
Custodia e amministrazione di quote di organismi di investimento collettivo
|
(1) Campo da compilare sempre, anche in caso di aggiornamento.
(2) Indicare un unico punto di contatto per la trasmissione della fattura o per la comunicazione delle eventuali spese od oneri regolamentari applicabili di cui all’articolo 9 del regolamento (UE) 2019/1156 e all’articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/955 della Commissione. Il punto di contatto può coincidere con il punto di contatto designato all’interno della società di gestione o con il punto di contatto di un terzo designato.
(3) Campo da compilare sempre se sono fornite informazioni sulla succursale, anche in caso di aggiornamento.
(4) Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014 , relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).
(5) Direttiva 2010/43/UE della Commissione, del 1o luglio 2010, recante modalità di esecuzione della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti organizzativi, i conflitti di interesse, le regole di condotta, la gestione del rischio e il contenuto dell’accordo tra il depositario e la società di gestione (GU L 176 del 10.7.2010, pag. 42).
(6) Regolamento Delegato (UE) 2024/911 della Commissione, del 15 dicembre 2023, che integra la direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le informazioni da notificare circa le attività transfrontaliere delle società di gestione e degli organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU L, 2024/911, 25.3.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/911/oj)
ALLEGATO IV
Attestato sui sistemi di indennizzo che mirano a tutelare gli investitori fornito dall’autorità competente a norma dell’articolo 17, paragrafo 3, primo comma, e dell’articolo 18, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2009/65/CE
ATTESTATO RILASCIATO DA ______________________________________ (denominazione dell’autorità competente dello Stato membro d’origine della società di gestione)
Sezione 1. Servizio rilasciante dell’autorità competente dello Stato membro d’origine della società di gestione
Servizio |
|
Indirizzo dell’autorità competente |
|
Indirizzo di posta elettronica del servizio rilasciante |
|
Sezione 2. Identificazione della società di gestione oggetto del presente attestato
Società di gestione |
|
LEI della società di gestione |
|
Codice di identificazione nazionale della società di gestione (se disponibile) |
|
Stato membro d’origine della società di gestione |
|
Indirizzo e, se differente, sede legale/domicilio |
|
Sezione 3. Identificazione del sistema di indennizzo per gli investitori
Sistema di indennizzo per gli investitori |
|
Indirizzo del sistema di indennizzo per gli investitori |
|
Sede legale/domicilio del sistema di indennizzo per gli investitori (se differente dall’indirizzo) |
|
Sito web del sistema di indennizzo per gli investitori |
|
(L’attestato dev’essere datato e firmato da un rappresentante dell’autorità competente dello Stato membro d’origine dell’OICVM. Il firmatario deve indicare per esteso nome e qualifica).
Data |
|
Nome e qualifica del firmatario |
|
Firma |
|
ALLEGATO V
Attestato sull’autorizzazione di una società di gestione fornito dall’autorità competente a norma dell’articolo 17, paragrafo 3, terzo comma, e dell’articolo 18, paragrafo 2, terzo comma, della direttiva 2009/65/CE
ATTESTATO RILASCIATO DA ______________________________________ (denominazione dell’autorità competente dello Stato membro d’origine della società di gestione)
Sezione 1. Servizio rilasciante dell’autorità competente dello Stato membro d’origine della società di gestione
Servizio |
|
Indirizzo dell’autorità competente |
|
Indirizzo di posta elettronica del servizio rilasciante |
|
Sezione 2. Identificazione della società di gestione
Società di gestione |
|
LEI della società di gestione |
|
Codice di identificazione nazionale della società di gestione (se disponibile) |
|
Stato membro d’origine della società di gestione |
|
Indirizzo e, se differente, sede legale/domicilio |
|
Sito web della società di gestione |
|
Sezione 3. Portata dell’autorizzazione della società di gestione
La società di gestione è stata autorizzata da _________________________ (nome dell’autorità competente dello Stato membro d’origine) a svolgere le seguenti attività e a fornire i seguenti servizi in ___________________________ (nome dello Stato membro d’origine):
☐ |
Gestione degli investimenti |
☐ |
Commercializzazione |
Amministrazione
☐ |
Servizi legali e contabili relativi alla gestione del fondo |
☐ |
Servizio di informazione per i clienti |
☐ |
Valutazione e determinazione del prezzo (anche ai fini delle dichiarazioni fiscali) |
☐ |
Verifica dell’osservanza della normativa applicabile |
☐ |
Tenuta del registro dei detentori delle quote |
☐ |
Distribuzione dei proventi |
☐ |
Emissione e riscatto delle quote |
☐ |
Regolamento dei contratti (compreso l’invio dei certificati) |
☐ |
Tenuta delle registrazioni contabili |
Servizi accessori
☐ |
Gestione, su base discrezionale e individuale, di portafogli di investimenti, compresi quelli detenuti da fondi pensione, secondo mandati conferiti dagli investitori se tali portafogli comprendono uno o più degli strumenti elencati nella sezione C dell’allegato I della direttiva 2014/65/UE |
☐ |
Consulenza in materia di investimenti in uno o più degli strumenti elencati nella sezione C dell’allegato I della direttiva 2014/65/UE |
☐ |
Custodia e amministrazione di quote di organismi di investimento collettivo |
La società di gestione è soggetta alle seguenti restrizioni per quanto riguarda i tipi di OICVM che è autorizzata a gestire (se applicabili) |
|
(L’attestato dev’essere datato e firmato da un rappresentante dell’autorità competente dello Stato membro d’origine della società di gestione. Il firmatario deve indicare per esteso nome e qualifica).
Data |
|
Nome e qualifica del firmatario |
|
Firma |
|
ALLEGATO VI
Attestato fornito dall’autorità competente a norma dell’articolo 93, paragrafo 3, secondo comma, della direttiva 2009/65/CE
ATTESTATO RILASCIATO DA ______________________________________________ (nome dell’autorità competente dello Stato membro d’origine dell’OICVM)
Sezione 1. Servizio rilasciante dell’autorità competente dello Stato membro d’origine dell’OICVM
Servizio |
|
Indirizzo dell’autorità competente |
|
Indirizzo di posta elettronica del servizio rilasciante |
|
Sezione 2. Identificazione dell’OICVM le cui quote saranno commercializzate nello Stato membro ospitante
Compilare la tabella che segue con le informazioni per ciascun OICVM di cui si sia notificata la commercializzazione nello Stato membro ospitante. Se l’OICVM assume la forma di OICVM ombrello multicomparto o a sub-fondi, nella tabella che segue i riferimenti all’OICVM si intendono fatti al comparto o al sub-fondo da commercializzare nello Stato membro ospitante e non all’OICVM ombrello, da indicarsi separatamente nell’apposita colonna.
Denominazione dell’OICVM |
Denominazione dell’OICVM ombrello (se applicabile) |
Forma giuridica (1) |
LEI dell’OICVM (se disponibile) |
Data di autorizzazione |
Codice di identificazione nazionale dell’OICVM (se disponibile) |
Durata dell’OICVM (se applicabile) |
Società di gestione (2) |
LEI della società di gestione |
Codice di identificazione nazionale della società di gestione (se disponibile) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sezione 3. Attestato di conformità alle condizioni previste dalla direttiva 2009/65/CE
Il firmatario in appresso certifica che l’OICVM di cui alla sezione 2 del presente attestato soddisfa le condizioni previste dalla direttiva 2009/65/CE e può commercializzare
le proprie quote in __________________________________ (Stato membro ospitante).
(L’attestato dev’essere datato e firmato da un rappresentante dell’autorità competente dello Stato membro d’origine dell’OICVM. Il firmatario deve indicare per esteso nome e qualifica).
Data |
|
Nome e qualifica del firmatario |
|
Firma |
|
(1) Una delle forme giuridiche seguenti: fondo comune di investimento, fondo di investimento di tipo «unit trust» o società di investimento.
(2) La società di gestione è identificata solo per gli OICVM a gestione esterna. Lasciare in bianco in caso di società di investimento a gestione interna.
ALLEGATO VII
Modello per la comunicazione delle informazioni di cui all’articolo 17, paragrafo 2, lettera d), della direttiva 2009/65/CE da parte delle autorità competenti dello Stato membro d’origine della società di gestione alle autorità competenti dello Stato membro ospitante della società di gestione
LETTERA DI NOTIFICA
NOTIFICA DELLE PERSONE RESPONSABILI DELLA SUCCURSALE (1) IN RELAZIONE ALL’INTENZIONE DELLA SOCIETÀ DI GESTIONE DI STABILIRE UNA SUCCURSALE IN UNO STATO MEMBRO DIVERSO DAL SUO STATO MEMBRO D’ORIGINE IN CONFORMITÀ DELL’ARTICOLO 17, PARAGRAFO 2, LETTERA D), DELLA DIRETTIVA 2009/65/CE
IN ______________________________________ (Stato membro ospitante)
Identificazione della società di gestione |
|
Società di gestione |
|
LEI della società di gestione |
|
Codice di identificazione nazionale della società di gestione (se disponibile) |
|
Stato membro d’origine della società di gestione |
|
Indirizzo e, se differente, sede legale/domicilio |
|
Identificazione della succursale |
|
Nome della succursale |
|
Codice di identificazione nazionale della succursale nello Stato membro d’origine della società di gestione (se disponibile) |
|
Codice di identificazione nazionale della succursale nello Stato membro in cui è stabilita (se disponibile) |
|
Indirizzo e, se differente, sede legale/domicilio |
|
Sono qui notificate modifiche di informazioni già fornite in una notifica precedente? Sì ☐ No ☐
In caso affermativo, evidenziare in appresso le informazioni aggiornate rispetto alla notifica precedente e indicare la data della notifica precedente: __________________
NOTIFICA DELLA PERSONA RESPONSABILE DELLA
☐ |
gestione della succursale |
☐ |
cessazione delle attività della succursale (2)
|
(1) Trasmettere un modulo distinto per ciascuna persona e un unico modulo per file elettronico.
(2) Compilare come aggiornamento soltanto se è prevista la cessazione della succursale.
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/910/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)