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Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie L


2024/888

26.3.2024

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2024/888 DELLA COMMISSIONE

del 22 marzo 2024

concernente la non approvazione di alcuni principi attivi ai fini del loro uso nei biocidi a norma del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi (1), in particolare l'articolo 89, paragrafo 1, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione (2) stabilisce, nell'allegato II, un elenco di combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto incluse nel programma di riesame dei principi attivi esistenti contenuti nei biocidi.

(2)

Per alcune combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto che figurano in tale elenco, tutti i partecipanti hanno ritirato il proprio sostegno a tempo debito, o si considera che lo abbiano fatto.

(3)

Conformemente all'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014, l'Agenzia europea per le sostanze chimiche ("Agenzia") ha pubblicato un invito aperto concernente la ripresa del ruolo di partecipante per le combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto per le quali detto ruolo non era stato precedentemente ripreso. Per tali combinazioni non è stata presentata alcuna notifica all'Agenzia entro il termine di cui all'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014. Conformemente all'articolo 20, primo comma, lettera b), di tale regolamento delegato, dette combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto non dovrebbero pertanto essere approvate per l'uso nei biocidi. Le combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto in questione sono le seguenti:

a)

bifenil-2-olo (tipo di prodotto 7);

b)

dimetilditiocarbammato di potassio (tipi di prodotto 9, 11, 12);

c)

cloruro di argento-polietilenimmina (tipi di prodotto 1, 2, 9);

d)

prodotti di reazione di: acido glutammico e N-(C12-C14-alchil)propilendiammina (Glucoprotamina) (tipi di prodotto 2, 4);

e)

poli(ossi-1,2-etanedil), alfa-[2-(didecilmetilammonio)etil]-omega-idrossi-, propionato (sale) (Bardap 26) (tipi di prodotto 2, 4, 10).

(4)

Inoltre, conformemente all'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014, l'Agenzia ha comunicato alla Commissione le combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto per le quali tutti i partecipanti hanno ritirato il proprio sostegno a tempo debito, o si considera che lo abbiano fatto, e per le quali il ruolo di partecipante non era stato precedentemente ripreso. Le combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto che, conformemente all'articolo 20, primo comma, lettera a), di detto regolamento delegato, non dovrebbero essere approvate per l'uso nei biocidi sono le seguenti:

a)

2,2-dibromo-2-cianoacetammide (DNBPA) (tipo di prodotto 2);

b)

cloro attivo generato da cloruro di magnesio esaidrato e cloruro di potassio mediante elettrolisi (tipo di prodotto 2);

c)

aglio, estratto — Estratti e loro derivati fisicamente modificati quali tinture, concrete, assolute, oli essenziali, oleoresine, terpeni, frazioni prive di terpeni, distillati, residui ecc., ottenuti da Allium sativum, Liliaceae (tipo di prodotto 19);

d)

brandy (tipo di prodotto 19).

(5)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente sui biocidi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I principi attivi di cui all'allegato non sono approvati per i tipi di prodotto ivi indicati.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 22 marzo 2024

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/528/oj.

(2)  Regolamento delegato (UE) n. 1062/2014 della Commissione, del 4 agosto 2014, relativo al programma di lavoro per l'esame sistematico di tutti i principi attivi esistenti contenuti nei biocidi di cui al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 294 del 10.10.2014, pag. 1, ELI:. http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/1062/oj).


ALLEGATO

Combinazioni di principio attivo/tipo di prodotto non approvate:

Numero della voce nell'allegato II del regolamento (UE) n. 1062/2014

Denominazione della sostanza

Stato membro relatore

Numero CE

Numero CAS

Tipo (tipi) di prodotto

92

Bifenil-2-olo

ES

201-993-5

90-43-7

7

187

Dimetilditiocarbammato di potassio

SE

204-875-1

128-03-0

9, 11, 12

1076

Cloruro di argento-polietilenimmina

SE

Non disponibile

Non disponibile

1, 2, 9

494

2,2-dibromo-2-cianoacetammide (DNBPA)

DK

233-539-7

10222-01-2

2

1051

Cloro attivo generato da cloruro di magnesio esaidrato e cloruro di potassio mediante elettrolisi

FR

Non disponibile

Non disponibile

2

779

Prodotti di reazione di: acido glutammico e N-(C12-C14-alchil)propilendiammina (Glucoprotamina)

DE

403-950-8

164907-72-6

2, 4

869

Poli(ossi–1,2-etanedil), alfa-[2-(didecilmetilammonio)etil]-omega-idrossi-, propionato (sale) (Bardap 26)

IT

Polimero

94667-33-1

2, 4, 10

1071

Aglio, estratto Estratti e loro derivati fisicamente modificati quali tinture, concrete, assolute, oli essenziali, oleoresine, terpeni, frazioni prive di terpeni, distillati, residui ecc., ottenuti da Allium sativum, Liliaceae.

AT

232-371-1

8008-99-9

19

1072

Brandy

da stabilire

Non disponibile

Non disponibile

19


ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/888/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)