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Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

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Serie L


2024/882

19.3.2024

DECISIONE (PESC) 2024/882 DEL CONSIGLIO

del 18 marzo 2024

che modifica la decisione 2010/231/PESC, concernente misure restrittive nei confronti della Somalia

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 26 aprile 2010 il Consiglio ha adottato la decisione 2010/231/PESC (1).

(2)

Il 1o dicembre 2023 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (United Nations Security Council – UNSC) ha adottato la risoluzione 2713 (2023), che impone un embargo generale e totale su tutte le forniture di armi ed equipaggiamenti militari ad Al-Shabaab in Somalia. La risoluzione UNSC 2713 (2023) stabilisce anche, al fine di impedire ad Al-Shabaab e ad altri attori intenzionati a compromettere la pace e la sicurezza in Somalia e nella regione di ottenere armi e munizioni, l’obbligo per tutti gli Stati di adottare le misure necessarie a impedire qualsiasi fornitura di armi, munizioni ed equipaggiamenti militari alla Somalia, compreso il divieto di finanziare tutti gli acquisti e le forniture di armi, munizioni ed equipaggiamenti militari, e stabilisce che tali misure non si applicano alle forniture o alle consegne al governo della Repubblica federale di Somalia, all’esercito nazionale somalo, all’agenzia nazionale per l’intelligence e la sicurezza, alle forze di polizia somale, o al corpo degli agenti di custodia somalo.

(3)

Inoltre, il 1o dicembre 2023 l’UNSC ha adottato la risoluzione 2714 (2023), che ha revocato l’embargo sulle armi nei confronti della Repubblica federale di Somalia precedentemente istituito ai sensi della risoluzione UNSC 733 (1992).

(4)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2010/231/PESC.

(5)

È necessario un ulteriore intervento dell’Unione per attuare alcune misure della presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2010/231/PESC è così modificata:

1)

il titolo è sostituito dal seguente:

«Decisione 2010/231/PESC del Consiglio, del 26 aprile 2010, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Somalia»;

2)

l’articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

1.   Sono vietati la fornitura, la vendita o il trasferimento, diretti o indiretti, alla Somalia di armamenti e di materiale connesso di qualsiasi tipo, comprese armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamenti militari, equipaggiamento paramilitare e relativi pezzi di ricambio, da parte di cittadini degli Stati membri o in provenienza dal territorio degli Stati membri, siano essi originari o non originari di tale territorio.

2.   È vietata la fornitura diretta o indiretta alla Somalia di consulenza tecnica, assistenza finanziaria o di altro genere o di formazione relativa ad attività militari, ivi inclusi in particolare la formazione e l’assistenza tecnica connesse alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione o all’uso degli articoli di cui al paragrafo 1, da parte di cittadini degli Stati membri o in provenienza dal territorio degli Stati membri.

3.   I paragrafi 1 e 2 non si applicano:

a)

alla fornitura, alla vendita o al trasferimento di armamenti o materiale connesso di qualsiasi tipo e alla fornitura diretta o indiretta di consulenza tecnica, assistenza finanziaria o di altro genere o formazione relativa ad attività militari, al governo della Repubblica federale di Somalia, all’esercito nazionale somalo, all’agenzia nazionale per l’intelligence e la sicurezza, alle forze di polizia somale o al corpo degli agenti di custodia somalo; o

b)

alla fornitura, alla vendita o al trasferimento di armamenti e materiale connesso di qualsiasi tipo e alla fornitura diretta o indiretta di consulenza tecnica, assistenza finanziaria o di altro genere o formazione relativa ad attività militari, agli Stati membri federali e ai governi regionali della Somalia o alle società di sicurezza private autorizzate che operano in Somalia; la fornitura degli articoli di cui agli allegati II e III e la prestazione di consulenza tecnica, assistenza finanziaria o di altro genere o formazione relativa ad attività militari sono oggetto dei pertinenti requisiti di approvazione o notifica come segue:

i)

la fornitura, la vendita o il trasferimento di armamenti e materiale connesso di qualsiasi tipo di cui all’allegato II agli Stati membri federali e ai governi regionali della Somalia o alle società di sicurezza private autorizzate che operano in Somalia allo scopo di garantire la sicurezza dei locali e del personale internazionali e commerciali in Somalia possono essere effettuati in assenza di decisione negativa del comitato del Consiglio di sicurezza ai sensi della risoluzione 2713 (2023) concernente Al-Shabaab («comitato delle sanzioni»), entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della notifica da parte del governo della Repubblica federale di Somalia;

ii)

la fornitura, la vendita o il trasferimento di armamenti e materiale connesso di qualsiasi tipo di cui all’allegato III agli Stati membri federali e ai governi regionali della Somalia o alle società di sicurezza private autorizzate che operano in Somalia allo scopo di garantire la sicurezza dei locali e del personale internazionali e commerciali in Somalia sono oggetto di una notifica al comitato delle sanzioni, unicamente a fini informativi, presentata almeno con cinque giorni lavorativi di anticipo da parte del governo della Repubblica federale di Somalia;

c)

alla fornitura, alla vendita o al trasferimento di armamenti e materiale connesso di qualsiasi tipo o alla fornitura diretta o indiretta di consulenza tecnica, assistenza finanziaria o di altro genere o formazione relativa ad attività militari, al solo scopo di sostenere il personale delle Nazioni Unite o dell’utilizzo da parte di tale personale, inclusa la missione di assistenza delle Nazioni Unite in Somalia (UNSOM) e l’ufficio di sostegno delle Nazioni Unite in Somalia (UNSOS);

d)

alla fornitura, alla vendita o al trasferimento di armamenti o materiale connesso di qualsiasi tipo o alla fornitura diretta o indiretta di consulenza tecnica, assistenza finanziaria o di altro genere o formazione relativa ad attività militari, al solo scopo di sostenere la missione di transizione dell’Unione africana in Somalia (ATMIS) e i suoi paesi contributori di truppe e di forze di polizia, come anche i suoi partner strategici, o dell’utilizzo da parte di tali soggetti, che operano unicamente nell’ambito del più recente concetto operativo strategico dell’Unione africana (UA), e in cooperazione e coordinamento con l’ATMIS;

e)

alla fornitura, alla vendita o al trasferimento di armamenti o materiale connesso di qualsiasi tipo o alla fornitura diretta o indiretta di consulenza tecnica, assistenza finanziaria o di altro genere o formazione relativa ad attività militari, al solo scopo di sostenere le attività di formazione e di sostegno dell’Unione europea, la Turchia, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord o gli Stati Uniti d’America, nonché tutte le altre forze statali con un accordo sullo status delle forze o un memorandum d’intesa con il governo della Repubblica federale di Somalia, purché notifichino al comitato delle sanzioni, unicamente a fini informativi, l’esistenza di tali accordi, o dell’utilizzo da parte di tali soggetti;

f)

alla fornitura, alla vendita o al trasferimento di abbigliamento protettivo, compresi i giubbotti antiproiettile e gli elmetti militari, temporaneamente esportato in Somalia da personale delle Nazioni Unite, da rappresentanti dei mezzi di comunicazione, da contraenti privati nel settore della sicurezza o da operatori umanitari e dello sviluppo, e personale associato, per loro esclusivo uso personale;

g)

alla fornitura, alla vendita o al trasferimento, da parte degli Stati membri o di organizzazioni internazionali, regionali o subregionali, di equipaggiamento militare non letale destinato esclusivamente a uso umanitario o protettivo;

h)

all’ingresso nei porti somali, per soste temporanee, di navi che trasportano armi o equipaggiamenti militari a fini difensivi, a condizione che tali articoli rimangano sempre a bordo di tali navi.

4.   Sono vietati la fornitura, la rivendita, il trasferimento o la messa a disposizione per l’uso di qualsiasi arma o equipaggiamento militare, venduti o forniti conformemente all’articolo 1, paragrafo 3, lettere a), b), c), d) o e), a qualsiasi persona o entità che non presti servizio presso il destinatario a cui erano venduti o forniti originariamente oppure allo Stato membro o all’organizzazione internazionale, regionale o subregionale, che effettua la vendita o la fornitura.»

;

3)

all’articolo 1 quater, i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

«3.   Gli Stati membri informano il governo federale della Repubblica di Somalia, per sua conoscenza, e il comitato delle sanzioni in merito alla vendita, alla fornitura o al trasferimento degli articoli di cui al paragrafo 2 entro 15 giorni lavorativi dalla vendita, dalla fornitura o dal trasferimento. Le notifiche contengono tutte le informazioni pertinenti, tra cui l’utilizzo finale degli articoli, l’utilizzatore finale, le specifiche tecniche, la quantità degli articoli da spedire e il luogo di stoccaggio previsto. Garantiscono che il governo federale della Repubblica di Somalia e gli Stati membri federali della Somalia ricevano un’adeguata assistenza finanziaria e tecnica per stabilire adeguate garanzie riguardo allo stoccaggio e alla distribuzione dei materiali.

4.   Gli Stati membri promuovono l’esercizio della vigilanza, da parte delle persone fisiche e giuridiche soggette alla loro giurisdizione, riguardo alla fornitura, alla vendita o al trasferimento, diretti o indiretti, alla Somalia di precursori e materiali esplosivi che possono essere utilizzati per la fabbricazione di ordigni esplosivi improvvisati, diversi dagli articoli elencati negli allegati IV e V della presente decisione. Gli Stati membri tengono un registro delle operazioni di cui sono al corrente per quanto riguarda eventuali acquisti sospetti o richieste di informazioni concernenti tali articoli da parte di persone fisiche o giuridiche in Somalia e condividono tali informazioni con il governo federale della Somalia, il comitato delle sanzioni e il gruppo di esperti in conformità della risoluzione 2713 (2023).»

;

4)

gli allegati II, III, IV e V della decisione 2010/231/PESC sono modificati come indicato nell’allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles; il 18 marzo 2024

Per il Consiglio

Il presidente

J. BORRELL FONTELLES


(1)  Decisione 2010/231/PESC del Consiglio, del 26 aprile 2010, concernente misure restrittive nei confronti della Somalia e che abroga la posizione comune 2009/138/PESC (GU L 105 del 27.4.2010, pag. 17).


ALLEGATO

1)   

L’allegato II della decisione 2010/231/PESC è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO II

Elenco degli articoli di cui all’articolo 1, paragrafo 3, lettera b), punto i)

1.   

Missili terra-aria, inclusi i sistemi di difesa antiaerea portatili (MANPADS).

2.   

Armi di calibro superiore a 12,7 mm e loro munizioni e componenti appositamente progettati (non sono inclusi i lanciarazzi anticarro a spalla quali RPG (lanciarazzi RPG) o LAW (armi anticarro leggere), i lanciatori senza rinculo, le granate da fucile o i lanciabombe).

3.   

Mortai di calibro superiore a 82 mm e relative munizioni.

4.   

Armi guidate anticarro, inclusi i missili guidati anticarro (ATGM) e munizioni e componenti appositamente progettati per tali articoli.

5.   

Cariche e dispositivi appositamente progettati o modificati per uso militare; mine e materiale connesso; e spolette.

6.   

Congegni di mira con capacità di visione notturna, anche per la visione all’infrarosso o termica, e accessori.

7.   

Aeromobili ad ala fissa, ala a geometria variabile, rotore basculante o ala basculante appositamente progettati o modificati per uso militare.

8.   

“Navi” e veicoli anfibi appositamente progettati o modificati per uso militare (per “nave” si intende qualsiasi nave, veicolo in effetto suolo, nave di superficie a piccola area di galleggiamento o aliscafo, nonché lo scafo o parte dello scafo di una nave).

9.   

Veicoli aerei da combattimento senza equipaggio (classificati nella categoria IV del registro delle armi convenzionali delle Nazioni Unite).;

2)   

l’allegato III della decisione 2010/231/PESC è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO III

Elenco degli articoli di cui all’articolo 1, paragrafo 3, lettera b), punto ii)

1.   

Tutti i tipi di armi di calibro fino a 12,7 mm e relative munizioni.

2.   

Lanciarazzi di tipo 7 (RPG-7), LAW (armi anticarro leggere) e lanciatori senza rinculo e relative munizioni.

3.   

Congegni di mira.

4.   

Aeromobili ad ala rotante o elicotteri appositamente progettati o modificati per uso militare.

5.   

Indumenti antibalistici o indumenti protettivi quali: piastre per indumenti antibalistici pesanti che offrono protezione balistica uguale o superiore al livello III (NIJ 0101,06 luglio 2008) o equivalenti nazionali.

6.   

Veicoli terrestri appositamente progettati o modificati per uso militare.

7.   

Apparecchiature di comunicazione appositamente progettate o modificate per uso militare.

;

3)   

l’allegato IV della decisione 2010/231/PESC è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO IV

Elenco degli articoli di cui all’articolo 1 quater, paragrafo 1

1.   

Tetrile (trinitrofenilmetilnitrammina).

2.   

Nitrocellulosa (contenente più del 12,5 % di azoto m/m).

3.   

Attrezzature appositamente progettate sia per impiego militare che per l’accensione, la motorizzazione per una sola missione operativa, il disinnesco o la detonazione di ordigni esplosivi improvvisati (IED).

4.   

“Tecnologia”“necessaria” alla “produzione” o alla “utilizzazione” degli articoli di cui ai punti 1 e 3 (le definizioni dei termini “tecnologia”, “necessaria”, “produzione” e “utilizzazione” provengono dall’elenco comune delle attrezzature militari dell’Unione europea (*1).).

;

(*1)   GU C 98 del 15.3.2018, pag. 1..;"

4)   

l’allegato V della decisione 2010/231/PESC è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO V

Elenco degli articoli di cui all’articolo 1 quater, paragrafo 2

1.   

Attrezzature e dispositivi, non specificati al punto 3 dell’allegato IV, appositamente progettati per innescare esplosivi con mezzi elettrici o non elettrici (ad esempio, apparecchi di innesco, detonatori, ignitori, micce detonanti).

2.   

“Tecnologia”“necessaria” alla “produzione” o alla “utilizzazione” degli articoli di cui ai punti 1 e 3 (le definizioni dei termini “tecnologia”, “necessaria”, “produzione” e “utilizzazione” provengono dall’elenco comune delle attrezzature militari dell’Unione europea).

3.   

Materiali esplosivi e precursori di seguito elencati e miscele contenenti uno o più di tali materiali:

a.

nitroglicerina composta o miscelata con i “materiali energetici” di cui al punto ML8.a. o con le polveri di metallo di cui al punto ML8.c. dell’elenco comune delle attrezzature militari dell’Unione europea (salvo se confezionata/preparata in singole dosi medicinali).

b.

acido nitrico;

c.

acido solforico.


(*1)   GU C 98 del 15.3.2018, pag. 1..;”


ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/882/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)