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Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

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Serie L


2024/842

12.3.2024

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/842 DELLA COMMISSIONE

dell'11 marzo 2024

che reistituisce misure di salvaguardia in relazione alle importazioni di riso Indica originario della Cambogia e del Myanmar/Birmania

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo all’applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate e che abroga il regolamento (CE) n. 732/2008 del Consiglio (1) (di seguito «regolamento SPG»), in particolare l’articolo 26,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDURA

(1)

A seguito di un’inchiesta di salvaguardia a norma dell’articolo 22 del regolamento SPG, il 17 gennaio 2019 la Commissione europea («Commissione») ha pubblicato il regolamento di esecuzione (UE) 2019/67 della Commissione (2), che istituisce misure di salvaguardia in relazione alle importazioni di riso Indica originario della Cambogia e del Myanmar/Birmania e classificato con i codici NC 1006 30 27, 1006 30 48, 1006 30 67 e 1006 30 98, mediante il quale la Commissione ha ripristinato i dazi della tariffa doganale comune sulle importazioni di riso Indica per un periodo di un anno, seguito da una riduzione progressiva dell’aliquota del dazio applicabile per un periodo di due anni («regolamento controverso»).

1.1.   Sentenza nella causa T-246/19

(2)

Il Regno di Cambogia e la Cambogia Rice Federation hanno impugnato il regolamento controverso dinanzi al Tribunale dell’Unione europea («Tribunale»).

(3)

Con sentenza del 9 novembre 2022 nella causa T-246/19, Regno di Cambogia e Cambogia Rice Federation/Commissione («sentenza»), il Tribunale ha annullato il regolamento di esecuzione (UE) 2019/67 che istituisce misure di salvaguardia in relazione alle importazioni di riso Indica originario della Cambogia e del Myanmar/Birmania.

(4)

Il Tribunale ha constatato che, limitando arbitrariamente l’ambito della sua inchiesta vertente sul pregiudizio causato all’industria dell’Unione alle sole industrie produttrici di riso Indica semilavorato o lavorato trasformato a partire da risone coltivato o raccolto nell’Unione, la Commissione è incorsa in un errore di diritto e in un errore manifesto di valutazione. L’erronea definizione dei produttori dell’Unione ha inficiato anche l’analisi dell’esistenza di gravi difficoltà, avendo la Commissione escluso una parte dei produttori dell’Unione dalla valutazione del pregiudizio.

(5)

Il Tribunale ha altresì rilevato che la Commissione non ha fornito prove secondo lo standard richiesto per quanto riguarda gli adeguamenti effettuati nel contesto dell’analisi dell’applicazione di prezzi inferiori.

(6)

Il Tribunale ha infine constatato una violazione da parte della Commissione dei diritti della difesa dei ricorrenti e dell’obbligo di divulgare i fatti e le considerazioni principali o i dettagli loro sottesi. In particolare, la Commissione non ha divulgato le informazioni sui dati sottesi agli indicatori di consumo e di pregiudizio, né l’analisi dell’applicazione di prezzi inferiori e gli adeguamenti apportati in seguito alle osservazioni delle parti interessate sul documento generale di divulgazione delle informazioni.

1.2.   Esecuzione della sentenza

(7)

L’articolo 266 TFUE dispone che le istituzioni sono tenute a prendere i provvedimenti che l’esecuzione della sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea comporta. In caso di annullamento di un atto adottato dalle istituzioni nell’ambito di una procedura amministrativa, come le inchieste di salvaguardia generale a norma del regolamento SPG, l’esecuzione della sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea consiste nella sostituzione dell’atto annullato con un nuovo atto, in cui l’illegittimità rilevata dalla Corte è eliminata (3).

(8)

Secondo la giurisprudenza, la procedura di sostituzione dell’atto annullato può essere ripresa dal punto preciso in cui si è verificata l’illegittimità (4). Ciò implica in particolare che nel caso in cui venga annullato un atto che chiude una procedura amministrativa, tale annullamento non incide necessariamente sugli atti preparatori, come l’apertura della procedura di salvaguardia nel caso di specie. Se ad esempio un regolamento che istituisce misure di salvaguardia generale a norma del regolamento SPG, mediante il quale la Commissione europea ha ripristinato i dazi della tariffa doganale comune sulle importazioni per un periodo di tre anni, viene annullato, ciò significa che in seguito all’annullamento il procedimento di salvaguardia è ancora aperto, perché l’atto che chiude tale procedimento è scomparso dall’ordinamento giuridico dell’Unione (5), salvo nel caso in cui l’illegittimità si sia verificata nella fase di apertura.

(9)

Nel caso di specie, il Tribunale ha annullato il regolamento controverso per i motivi menzionati ai considerando da 4 a 6.

(10)

A seguito della sentenza, il 19 gennaio 2023 la Commissione ha deciso, mediante un avviso («avviso di riapertura») (6), di riaprire l’inchiesta e di riprenderla dal punto in cui si è verificata l’irregolarità.

(11)

Come spiegato nell’avviso di riapertura, la riapertura dell’inchiesta iniziale aveva lo scopo di sanare completamente gli errori individuati dal Tribunale e di valutare se l’applicazione delle regole, secondo quanto chiarito dal Tribunale, giustifichi la reintroduzione delle misure, che comporterebbe il ripristino dei dazi della tariffa doganale comune sulle importazioni del riso Indica originario della Cambogia e classificato con i codici NC 1006 30 27, 1006 30 48, 1006 30 67 e 1006 30 98, seguito da una riduzione progressiva dell’aliquota del dazio applicabile, per il periodo iniziale di tre anni, ossia tra il 18 gennaio 2019 e il 18 gennaio 2022.

(12)

Contemporaneamente alla pubblicazione dell’avviso di riapertura, a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2023/132 della Commissione (7), la Commissione ha dato istruzione alle autorità doganali nazionali di attendere l’esito del riesame prima di pronunciarsi in merito a qualsiasi domanda di rimborso concernente i dazi annullati dal Tribunale e di tenere in sospeso eventuali domande di rimborso dei dazi annullati fino alla pubblicazione dell’esito del riesame nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

(13)

La Commissione ha informato le parti interessate al momento della riapertura.

1.3.   Osservazioni delle parti interessate in seguito alla riapertura

(14)

La Commissione ha ricevuto le osservazioni di una parte interessata (8).

(15)

Il COCERAL ha accolto con favore la riapertura dell’inchiesta sulle importazioni del riso Indica originario della Cambogia. Allo stesso tempo ha ribadito le argomentazioni esposte nel contesto dell’inchiesta iniziale che ha condotto all’adozione del regolamento controverso e ha inoltre affermato che quest’ultimo non forniva una panoramica completa del mercato del commercio di riso.

(16)

La Commissione ha osservato che alcune delle argomentazioni del COCERAL facevano riferimento all’analisi obsoleta effettuata nel regolamento controverso e non erano più pertinenti o erano già state affrontate nel regolamento controverso dalla Commissione. Le risultanze del regolamento controverso che non sono state contestate o che sono state contestate ma respinte dal Tribunale o che non sono state esaminate dal Tribunale e non sono inficiate dagli errori riscontrati nella sentenza rimangono pienamente valide (9).

1.4.   Comunicazione delle conclusioni

(17)

Il 20 dicembre 2023 la Commissione ha informato tutte le parti interessate dei fatti e delle considerazioni essenziali di cui sopra in base ai quali intendeva proporre la reistituzione di misure di salvaguardia sul riso Indica originario della Cambogia e del Myanmar/Birmania per il periodo compreso tra il 18 gennaio 2019 e il 18 gennaio 2022.

(18)

Alle parti è stato concesso un periodo di tempo entro il quale potevano presentare osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni. Sono pervenute osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni dalla Cambogia Rice Federation («CRF»).

(19)

L’11 gennaio 2024 è stato successivamente fornito un ulteriore chiarimento alla CRF sulle modalità di calcolo del volume delle vendite totali dell’Unione. La CRF non ha trasmesso ulteriori osservazioni in merito al chiarimento.

(20)

Le osservazioni presentate dalla CRF sono state esaminate e prese in considerazione, se e ove opportuno, nel presente regolamento.

2.   RIESAME DELLE QUESTIONI INDIVIDUATE DAL TRIBUNALE

2.1.   Prodotto in esame e prodotto simile o direttamente concorrente

(21)

Il Tribunale ha constatato (10) che il riso Indica lavorato o semilavorato ottenuto a partire da risone importato nell’Unione europea presenta caratteristiche fisiche, tecniche e chimiche identiche a quelle del riso Indica lavorato o semilavorato ottenuto a partire da risone prodotto all’interno dell’Unione. Entrambi sono utilizzati per gli stessi scopi, trasformati dalle stesse industrie produttrici e distribuiti attraverso canali simili, oltre ad essere in concorrenza tra loro. Inoltre i consumatori generalmente non distinguono tra prodotti dell’Unione e prodotti importati, a riprova dell’equivalenza tra riso prodotto nell’Unione e riso importato. L’intercambiabilità di questi tipi di riso, riconosciuta dalle industrie produttrici, evidenzia la loro identica natura qualunque sia l’origine. Di conseguenza, secondo il Tribunale, indipendentemente dall’origine della materia prima a partire dalla quale è stato trasformato, il riso Indica semilavorato o lavorato prodotto nell’Unione deve essere qualificato come prodotto simile o direttamente concorrente del riso Indica semilavorato o lavorato originario della Cambogia.

(22)

Pertanto, alla luce di tale risultanza, la Commissione ha stabilito che il riso Indica lavorato o semilavorato prodotto nell’Unione è simile o direttamente concorrente rispetto al prodotto in esame, indipendentemente dall’origine della materia prima a partire dalla quale è stato trasformato.

(23)

Conformemente alla sentenza, la Commissione ha confermato che il riso Indica lavorato o semilavorato, sia prodotto nell’Unione sia importato, presenta le stesse caratteristiche fisiche, tecniche e chimiche di base. Ha gli stessi usi ed è venduto allo stesso tipo di clienti tramite canali di vendita simili o identici. Tali clienti sono dettaglianti o trasformatori nell’Unione. Il prodotto in esame e il prodotto simile e direttamente concorrente sono congiuntamente denominati «prodotto considerato».

2.2.   Definizione di industria dell’Unione

(24)

Il Tribunale ha constatato che, limitando arbitrariamente l’ambito della sua inchiesta vertente sul pregiudizio causato all’industria dell’Unione alle sole industrie produttrici di riso Indica semilavorato o lavorato trasformato a partire da risone coltivato o raccolto nell’Unione, la Commissione è incorsa in un errore manifesto di valutazione (11).

(25)

Nel suo riesame e alla luce delle risultanze del Tribunale la Commissione ha pertanto ritenuto che l’industria dell’Unione sia costituita da tutte le industrie produttrici di riso Indica dell’Unione, indipendentemente dall’origine della materia prima a partire dalla quale è stato trasformato.

(26)

In sintesi, ai fini della presente inchiesta la Commissione ha definito l’industria dell’Unione come le industrie produttrici dell’Unione che effettuano la lavorazione o la trasformazione del riso Indica allo stadio del risone o del riso semigreggio.

(27)

Alla luce della modifica della definizione di industria dell’Unione di cui al considerando 25 e al fine di ottenere le informazioni supplementari ritenute necessarie per effettuare un riesame approfondito della situazione economica e/o finanziaria dell’industria dell’Unione, la Commissione ha avviato un nuovo esercizio di campionamento dei produttori dell’Unione («industrie produttrici di riso»).

(28)

La Commissione ha invitato direttamente o indirettamente (tramite l’associazione delle industrie) tutte le industrie produttrici di riso note dell’Unione a partecipare all’esercizio di campionamento, comprese quelle che erano state escluse dal campione nel regolamento controverso in quanto trasformavano solo risone o riso semigreggio importato di origine non UE.

(29)

Nessun altro produttore dell’Unione ha risposto al questionario per il campionamento entro il termine stabilito. La Commissione ha pertanto confermato il campione iniziale, costituito dalle società seguenti: Herba Riceamills, S.L. Ebro Foods; Riso Scotti SpA; Riso Viazzo e Riso Ticino. Nessuna delle parti ha presentato osservazioni in merito alla nota di conferma del campione (12). Nel 2017 i quattro produttori dell’Unione che hanno collaborato pienamente all’inchiesta hanno prodotto circa 165 000 tonnellate di riso Indica lavorato o semilavorato, pari al 17,5 % della produzione totale stimata dell’Unione di riso Indica (circa 944 000 tonnellate). La Commissione ha pertanto considerato tale campione rappresentativo.

(30)

Per raccogliere i dati mancanti sulla materia prima di origine non UE (risone o riso semigreggio), la Commissione ha inviato un questionario riveduto alle industrie produttrici di riso incluse nel campione. Alcune di queste hanno risposto al questionario aggiornato, mentre altre hanno confermato le informazioni già fornite durante l’inchiesta iniziale.

(31)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, la CRF ha sostenuto che la Commissione non aveva dato adeguatamente esecuzione alla sentenza del Tribunale per quanto riguardava la creazione di un campione rappresentativo dei produttori dell’Unione, e in particolare che non aveva compiuto sforzi sufficienti per contattare i produttori dell’Unione. Secondo la CRF l’intera valutazione effettuata dalla Commissione della situazione economica e/o finanziaria dell’industria dell’Unione, per quanto riguarda i dati microeconomici e le risultanze relative ai produttori dell’Unione inclusi nel campione, rimaneva pertanto viziata.

(32)

La Commissione ha respinto tali argomentazioni. In linea con la sentenza del Tribunale, l’industria dell’Unione era costituita da tutte le industrie produttrici di riso Indica dell’Unione, indipendentemente dall’origine della materia prima a partire dalla quale era trasformato. Nell’avviso di riapertura la Commissione ha chiarito che l’inchiesta iniziale era ripresa dal punto in cui si era verificata l’irregolarità e ha invitato tutte le parti interessate a manifestarsi, a comunicare le loro osservazioni, a presentare informazioni e a fornire elementi di prova su questioni relative alla riapertura dell’inchiesta.

(33)

In seguito alla riapertura, il 15 febbraio 2023 la Commissione ha invitato le industrie produttrici incluse nel campione dell’inchiesta iniziale a rivedere le loro risposte al questionario e a presentare i dati pertinenti sulla loro produzione del prodotto in esame, indipendentemente dal fatto che il riso Indica utilizzato fosse importato o coltivato nell’UE (t23.000906). La Commissione ha osservato che, come conseguenza diretta della riapertura, il questionario presentato in precedenza doveva essere aggiornato tenendo conto del «riso Indica prodotto a partire da riso indipendentemente dalla provenienza di tale riso, importato o coltivato nell’UE».

(34)

La Commissione ha cercato di contattare inoltre tutte le industrie produttrici note e non note che producono riso Indica. In particolare, la Commissione ha contattato direttamente le industrie produttrici note situate nel Regno Unito e in Germania (che in prevalenza trasformano risone/riso semigreggio importato), le associazioni nazionali di industrie produttrici di Italia, Spagna e Portogallo e la Federation of European Rice Millers, chiedendo alle associazioni di informare i loro membri in merito al nuovo esercizio di campionamento e di incoraggiarli a partecipare. Va ricordato, come indicato nella lettera di accompagnamento del 17 febbraio 2023 (t23.000887) inviata alle parti potenzialmente interessate, che lo scopo della Commissione era rettificare l’errore riscontrato dal Tribunale (limitare l’ambito dell’inchiesta alle sole industrie produttrici di riso Indica lavorato o semilavorato trasformato a partire da risone coltivato o raccolto nell’UE) e quindi ampliare il campione dei produttori dell’Unione, e non semplicemente sostituire le società incluse nel campione che erano già state selezionate nell’inchiesta iniziale.

(35)

Viste tutte le iniziative della Commissione descritte sopra, la Commissione ha respinto l’argomentazione della CRF secondo cui non aveva compiuto sforzi sufficienti per contattare le industrie produttrici dell’Unione.

(36)

La CRF ha inoltre sostenuto che le società non disponevano più di registri attendibili, in particolare dei dati specifici richiesti dalla Commissione, per poter rispondere con precisione al questionario, e che questo problema implicava che i dati aggiornati dei produttori dell’Unione inclusi nel campione esistenti non potevano essere considerati attendibili.

(37)

La Commissione ha respinto tale argomentazione in quanto infondata. Nessuno dei produttori dell’Unione ha citato difficoltà nel fornire dati supplementari a causa del lasso di tempo intercorso tra la data della domanda e il periodo in esame nel questionario. Inoltre, come risulta dal fascicolo non riservato, le industrie produttrici incluse nel campione sono state in grado di ripresentare, se necessario, un questionario riveduto comprendente dati relativi ai volumi prodotti a partire da riso semigreggio e risone importati.

(38)

La CRF ha sostenuto che l’industria dell’Unione non è stata collaborativa, in quanto solo il 17,5 % dell’industria dell’Unione ha collaborato, e che la Commissione avrebbe dovuto trarre le opportune conclusioni e chiudere l’inchiesta.

(39)

In risposta a tale argomentazione la Commissione ha affermato che, nel contesto di un’industria frammentata, ha ritenuto che un campione costituito dal 17,5 % della produzione totale dell’Unione del prodotto in esame fosse considerato sufficientemente rappresentativo per trarre conclusioni per quanto riguarda gli indicatori microfinanziari dell’industria dell’Unione. Inoltre, non vi è alcuna disposizione nel regolamento SPG o nel regolamento delegato (UE) n. 1083/2013 della Commissione (13) in merito a norme procedurali che stabiliscano un livello specifico di rappresentatività del campione. Tre delle quattro industrie produttrici incluse nel campione lavoravano inoltre risone/riso semigreggio di origine non UE. Il volume di produzione del riso di origine non UE è aumentato nel tempo, con un picco del 40 % del campione totale. La Commissione ha respinto tale argomentazione.

(40)

La CRF ha sostenuto che la sequenza con cui la Commissione ha contattato le parti interessate nell’effettuare il campionamento ha teso a privilegiare le società già incluse nel campione dell’inchiesta iniziale, rendendo pertanto invalido il nuovo esercizio di campionamento.

(41)

La Commissione ha respinto tali asserzioni. In primo luogo, l’avviso di riapertura invitava tutte le parti interessate a comunicare le loro osservazioni e a fornire informazioni alla Commissione. In secondo luogo, la sequenza di invio delle lettere non ha avuto alcuna rilevanza ai fini della decisione sul campionamento dei produttori dell’Unione. Le lettere inviate erano infatti lettere standard che invitavano le parti a collaborare e a presentare dati. In terzo luogo, la decisione sul campione di produttori dell’Unione è stata presa l’8 marzo 2023, ben dopo che i potenziali produttori dell’Unione e le loro associazioni sono stati contattati e invitati a collaborare. In questo senso la decisione relativa al campionamento è stata presa dopo che tutte le parti potenzialmente interessate erano state informate della riapertura e avevano avuto la possibilità di esprimere l’intenzione di collaborare all’inchiesta.

(42)

Sulla base di quanto precede, la Commissione ha respinto le argomentazioni della CRF relative al campione delle industrie produttrici di riso Indica dell’Unione.

3.   RISULTATO DEL RIESAME DELL’INDUSTRIA DELL’UNIONE

(43)

A norma dell’articolo 23 del regolamento SPG, si dovrebbe stabilire la presenza di gravi difficoltà quando i produttori dell’Unione subiscono un deterioramento della loro condizioni economiche e/o finanziarie. Nel considerare l’eventuale esistenza di tale deterioramento, la Commissione tiene conto, tra l’altro, degli elementi di cui all’articolo 23 del regolamento SPG, ove tali informazioni siano disponibili. Pertanto la Commissione ha esaminato gli elementi pertinenti al fine di stabilire se le industrie produttrici di riso avessero incontrato gravi difficoltà.

3.1.   Esistenza di gravi difficoltà

3.1.1.   Consumo dell’Unione

(44)

La Commissione ha determinato il consumo dell’Unione utilizzando i dati forniti dagli Stati membri e le statistiche sulle importazioni disponibili tramite Eurostat. Riconoscendo l’elevata frammentazione dell’industria dell’Unione e l’assenza di dati aggregati a livello dell’UE sul consumo di riso lavorato, la Commissione ha optato per la «metodologia di bilancio» (14). Tale metodologia è utilizzata da diversi anni dalla direzione generale Agricoltura e sviluppo rurale per stimare il consumo dell’Unione non soltanto per il riso, ma anche per tutti i cereali e i semi oleosi.

(45)

Sulla base delle informazioni di cui dispone la Commissione, il consumo dell’Unione del prodotto considerato, espresso in equivalente riso lavorato («equiv. lavorato»), stimato durante il periodo dell’inchiesta per l’Unione europea (UE-28) (15) ha registrato l’andamento seguente:

Tabella 1

Consumo (in tonnellate)

 

CC 2012

CC 2013

CC 2014

CC 2015

CC 2016

Consumo

1 502 020

1 583 957

1 589 263

1 628 824

1 564 224

Indice

100

105

106

108

104

Fonte:

contributi degli Stati membri dell’UE ed Eurostat (il riferimento t23.005068 nel fascicolo pubblico è accessibile solo alle parti interessate).

(46)

Nell’Unione il consumo del prodotto considerato ha subito una certa fluttuazione durante il periodo dell’inchiesta. Il consumo ha raggiunto il culmine nella campagna di commercializzazione 2015, quando era superiore dell’8 % rispetto all’inizio del periodo, mentre è diminuito del 4 % tra la campagna di commercializzazione 2015 e la campagna di commercializzazione 2016. durante il periodo dell’inchiesta il consumo è aumentato complessivamente del 4 %.

3.1.2.   Aumento delle importazioni dalla Cambogia e dal Myanmar/Birmania e rispettiva quota di mercato

(47)

La Commissione ha esaminato se il prodotto in esame sia importato in volumi e/o a prezzi tali da causare o rischiare di causare gravi difficoltà ai produttori dell’Unione di prodotti simili o direttamente concorrenti. A tale proposito la Commissione ha analizzato le importazioni del prodotto in esame nel periodo dell’inchiesta (16). La tabella seguente mostra l’andamento delle importazioni.

Tabella 2

Volume delle importazioni e produzione dell’Unione (in tonnellate)

 

CC 2012

CC 2013

CC 2014

CC 2015

CC 2016

Volume delle importazioni dalla Cambogia

163 786

224 426

248 912

298 717

253 867

Indice

100

137

152

182

155

Volume delle importazioni dal Myanmar/Birmania

2 075

28 666

52 689

35 958

62 808

Indice

100

1 381

2 539

1 733

3 027

Totale importazioni dalla Cambogia e dal Myanmar/Birmania

165 861

253 091

301 601

334 675

316 675

Indice

100

153

182

202

191

Produzione stimata dell’Unione (17)

1 111 772

1 119 099

1 029 042

1 057 764

944 271

Indice

100

101

93

95

85

Importazioni dalla Cambogia/prod. stimata dell’Unione

15  %

20  %

24  %

28  %

27  %

Importazioni dal Myanmar/Birmania/prod. stimata dell’Unione

0  %

3  %

5  %

4  %

7  %

Totale importazioni dalla Cambogia e dal Myanmar/Birmania/prod. stimata dell’Unione

15  %

23  %

29  %

32  %

34  %

Fonte:

Eurostat (in equivalente lavorato. Per equivalente lavorato si intende il risultato della conversione di una quantità di risone, di riso semigreggio o di riso semilavorato in una quantità corrispondente di riso lavorato. I tassi di conversione sono stati fissati dal regolamento (CE) n. 1312/2008 della Commissione, del 19 dicembre 2008 (GU L 344 del 20.12.2008, pag. 56).

(48)

I volumi delle importazioni dalla Cambogia sono aumentati durante il periodo dell’inchiesta, passando da circa 164 000 tonnellate a circa 254 000 tonnellate. Fino alla campagna di commercializzazione 2015 essi sono aumentati in modo considerevole e poi leggermente diminuiti in concomitanza con una diminuzione del consumo registrata nella campagna di commercializzazione 2016. Nonostante la diminuzione, le importazioni dalla Cambogia sono rimaste maggiori del 55 % rispetto alla campagna di commercializzazione 2012.

(49)

Per quanto riguarda le importazioni dal Myanmar/Birmania, anch’esse sono aumentate considerevolmente nel periodo dell’inchiesta, passando da circa 2 000 a circa 63 000 tonnellate. Tuttavia, sono rimaste a un livello inferiore rispetto a quelle dalla Cambogia. Hanno registrato una forte impennata nelle campagne di commercializzazione 2013 e 2014, seguita da una lieve diminuzione nella campagna di commercializzazione 2015 e da un nuovo picco in quella 2016, nella quale sono risultate ben 30 volte superiori rispetto all’inizio del periodo.

(50)

La quota delle importazioni dalla Cambogia rispetto alla produzione stimata dell’Unione è passata dal 15 % nella campagna di commercializzazione 2012 al 27 % nella campagna di commercializzazione 2016, guadagnando quindi 12 punti percentuali. La quota delle importazioni dal Myanmar/Birmania rispetto alla produzione stimata dell’Unione è passata da quasi zero nella campagna di commercializzazione 2012 al 7 % nella campagna di commercializzazione 2016. Le tendenze in aumento dei due paesi si sono registrate mentre la produzione stimata dell’Unione ha registrato un notevole calo del 15 %. La quota di mercato delle importazioni dalla Cambogia e dal Myanmar/Birmania è aumentata dal 15 % della campagna di commercializzazione 2012 al 34 % della campagna di commercializzazione 2016, mentre la produzione stimata dell’Unione ha registrato un netto calo.

(51)

Rispetto al totale delle importazioni del prodotto considerato verso l’Unione, le importazioni del prodotto in esame hanno registrato l’andamento seguente:

Tabella 3

Volume delle importazioni e quota delle importazioni (in tonnellate)

 

CC 2012

CC 2013

CC 2014

CC 2015

CC 2016

Volume delle importazioni dalla Cambogia

163 786

224 426

248 912

298 717

253 867

Volume delle importazioni dal Myanmar/Birmania

2 075

28 666

52 689

35 958

62 808

Volume delle importazioni dai paesi interessati

165 861

253 091

301 601

334 675

316 675

Volume totale delle importazioni

430 096

531 014

596 774

630 416

632 277

Quota delle importazioni dalla Cambogia

38  %

42  %

42  %

47  %

40  %

Indice

100

111

110

124

105

Quota delle importazioni dal Myanmar/Birmania

0,5  %

6  %

9  %

6  %

10  %

Indice

100

1 119

1 830

1 182

2 059

Quota delle importazioni dai paesi interessati

39  %

48  %

51  %

53  %

50  %

Indice

100

124

131

138

130

Fonte:

Eurostat (in equivalente lavorato).

(52)

La quota delle importazioni del prodotto in esame dalla Cambogia è aumentata del 5 % durante il periodo dell’inchiesta, passando dal 38 % al 40 %, con un picco del 47 % nella campagna di commercializzazione 2015.

(53)

La quota delle importazioni del prodotto in esame dal Myanmar/Birmania è aumentata di venti volte durante il periodo dell’inchiesta, passando dallo 0,5 % al 10 % della campagna di commercializzazione 2016.

(54)

Le quote di mercato delle importazioni dalla Cambogia e dal Myanmar/Birmania, espresse in percentuale del consumo totale dell’Unione (cfr. considerando 45), hanno registrato l’andamento seguente:

Tabella 4

Quota di mercato

 

CC 2012

CC 2013

CC 2014

CC 2015

CC 2016

Quota di mercato delle importazioni dalla Cambogia

10,9  %

14,2  %

15,7  %

18,3  %

16,2  %

Indice

100

130

144

168

149

Quota di mercato delle importazioni dal Myanmar/Birmania

0,1  %

1,8  %

3,3  %

2,2  %

4,0  %

Indice

100

1 310

2 400

1 598

2 907

Quota di mercato delle importazioni dai paesi interessati

11,0  %

16,0  %

19,0  %

20,5  %

20,2  %

Indice

100

145

172

186

183

Fonte:

comunicazioni degli Stati membri dell’UE ed Eurostat.

(55)

La Cambogia ha incrementato la propria quota di mercato (dal 10,9 % al 16,2 %), mentre la quota di mercato del Myanmar/Birmania è aumentata dallo 0,1 % al 4 %. La quota di mercato congiunta è quasi raddoppiata durante il periodo dell’inchiesta, passando dall’11 % al 20,2 %, ed è rimasta costantemente elevata verso la fine di tale periodo.

3.1.3.   Prezzi all’importazione

(56)

L’andamento del prezzo medio (cif alla frontiera dell’UE) del prodotto importato dalla Cambogia e dal Myanmar/Birmania mostra le tendenze seguenti:

Tabella 5

Prezzi all’importazione (in EUR/tonnellata)

 

CC 2012

CC 2013

CC 2014

CC 2015

CC 2016

Prezzo della Cambogia (in EUR/tonnellata)

588,4

512,9

562,6

547,4

552,2

Indice

100

87

96

93

94

Prezzo del Myanmar/Birmania (in EUR/tonnellata)

420,0

366,5

414,7

410,1

405,4

Indice

100

87

99

98

97

MEDIA ponderata dei prezzi dei paesi interessati (EUR/tonnellata)

586,3

496,3

536,7

532,6

523,1

Indice

100

85

92

91

89

Fonte:

Eurostat.

(57)

Durante il periodo dell’inchiesta il prezzo all’importazione del prodotto in esame è diminuito del 6 % nel caso di quello originario della Cambogia e del 3 % nel caso di quello originario del Myanmar/Birmania. I prezzi all’importazione dal Myanmar/Birmania sono rimasti costantemente inferiori a quelli dalla Cambogia. La media ponderata combinata dei prezzi all’importazione è diminuita dell’11 % durante il periodo dell’inchiesta.

(58)

Durante tutto il periodo dell’inchiesta il prezzo all’importazione del prodotto in esame è stato inferiore ai prezzi di vendita nell’Unione del prodotto simile e del prodotto direttamente concorrente. La differenza tra il prezzo all’importazione dalla Cambogia e il prezzo di vendita dell’industria dell’Unione è aumentata dal 17 % della campagna di commercializzazione 2012 al 30 % della campagna di commercializzazione 2016, mentre la differenza tra il prezzo all’importazione dal Myanmar/Birmania e il prezzo di vendita dell’industria dell’Unione è salita dal 41 % della campagna di commercializzazione 2012 al 49 % della campagna di commercializzazione 2016. Dal momento che, in generale, i consumatori non operano alcuna distinzione tra le diverse origini del riso Indica, la differenza di prezzo tra i prezzi all’importazione dalla Cambogia e dal Myanmar/Birmania e i prezzi delle industrie produttrici di riso dell’Unione (cfr. considerando 98) è significativa al punto tale per cui le importazioni dalla Cambogia e dal Myanmar/Birmania esercitano una pressione sui prezzi dell’Unione.

(59)

In conclusione, nel periodo dell’inchiesta le importazioni dalla Cambogia sono notevolmente aumentate sia in termini assoluti (55 %, cfr. considerando 47) sia in termini di quota di mercato, con un aumento di 5,3 punti percentuali (dal 10,9 % al 16,2 %, cfr. considerando 54). Il volume delle importazioni (cfr. considerando 51), pur essendo diminuito nella campagna di commercializzazione 2016 rispetto alla campagna di commercializzazione 2015 (da 298 717 tonnellate a 253 867 tonnellate), è rimasto a livelli notevolmente più elevati rispetto al volume delle importazioni registrato all’inizio del periodo dell’inchiesta (163 786 tonnellate). Inoltre, durante il periodo dell’inchiesta il prezzo all’importazione del prodotto in esame è diminuito notevolmente, passando da 588,4 a 552,2 EUR/tonnellata (cfr. la tabella 5 al considerando 56). Tale prezzo all’importazione è stato inferiore sia al prezzo di vendita sia al costo di produzione dell’industria dell’Unione durante l’intero periodo in esame (cfr. considerando 78). Pertanto, in termini di volumi elevati e di prezzi, durante il periodo dell’inchiesta le importazioni di riso Indica originario della Cambogia hanno esercitato pressioni sui risultati economici delle industrie produttrici di riso dell’Unione.

(60)

Nel periodo dell’inchiesta le importazioni dal Myanmar/Birmania sono aumentate esponenzialmente sia in termini assoluti (3 027 %, cfr. considerando 47) sia in termini di quota di mercato, con un aumento di 3,9 punti percentuali (dallo 0,1 % al 4,0 %, cfr. considerando 54). Il volume delle importazioni (cfr. considerando 51), pur essendo leggermente diminuito nella campagna di commercializzazione 2015 rispetto alla campagna di commercializzazione 2014 (da 52 689 tonnellate a 35 958 tonnellate, si è nuovamente ripreso nella campagna di commercializzazione 2016 attestandosi a 62 808 tonnellate, un valore trenta volte più elevato rispetto al volume delle importazioni registrato all’inizio del periodo dell’inchiesta (2 075 tonnellate). Inoltre, durante il periodo dell’inchiesta il prezzo all’importazione del prodotto in esame è diminuito, passando da 428,8 a 413,9 EUR/tonnellata (cfr. la tabella 5 al considerando 56). Il prezzo all’importazione dal Myanmar/Birmania è stato notevolmente inferiore sia al prezzo di vendita sia al costo di produzione dell’industria dell’Unione durante l’intero periodo in esame (cfr. considerando 78), e inferiore anche al prezzo all’importazione dalla Cambogia. Le importazioni di riso Indica originario del Myanmar/Birmania, nonostante il volume inferiore, hanno esercitato pressioni sui risultati economici delle industrie produttrici di riso dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta dato il loro forte aumento.

(61)

L’analisi è la stessa quando gli effetti delle importazioni dal Myanmar/Birmania e dalla Cambogia sono esaminati congiuntamente. Sia in termini di volumi sia di prezzi, durante il periodo dell’inchiesta le importazioni di riso Indica originario della Cambogia e del Myanmar/Birmania hanno esercitato pressioni sui risultati economici delle industrie produttrici di riso dell’Unione.

3.1.4.   Situazione economica dell’industria dell’Unione

(62)

Alcuni fattori, tra cui la quota di mercato, la produzione, le importazioni e i prezzi all’importazione, sono stati ricavati da dati macrostatistici, mentre altri (quali la produzione, la capacità produttiva e l’utilizzo degli impianti, i prezzi di vendita, il costo di produzione, la redditività, l’occupazione e le scorte delle industrie produttrici incluse nel campione) si sono basati sulle risposte fornite tramite questionari dai produttori dell’Unione inclusi nel campione.

3.1.5.   Quota di mercato dell’industria dell’Unione

(63)

Nel periodo dell’inchiesta il volume delle vendite e la quota di mercato dell’industria dell’Unione hanno registrato l’andamento seguente:

Tabella 6

Consumo e quota di mercato dell’Unione

 

CC 2012

CC 2013

CC 2014

CC 2015

CC 2016

Consumo

1 502 020

1 583 957

1 589 263

1 628 824

1 564 224

Indice

100

105

106

108

104

Quota di mercato

71,4  %

66,5  %

62,4  %

61,3  %

59,6  %

Indice

100

93

88

86

83

Fonte:

comunicazioni degli Stati membri dell’UE, Eurostat e questionari dei produttori dell’Unione inclusi nel campione.

(64)

Nonostante l’aumento del 4 % del consumo dell’Unione tra la campagna di commercializzazione 2012 e quella 2016, la quota di mercato dell’industria dell’Unione è diminuita notevolmente, passando dal 71,4 % al 59,6 % (–17 %). L’industria dell’Unione non è stata pertanto in grado di trarre pieno vantaggio dall’espansione del consumo dell’Unione registrata fino alla campagna di commercializzazione 2015 e la sua quota di mercato è ulteriormente diminuita nella campagna di commercializzazione 2016.

4.   PRODUZIONE

(65)

La produzione stimata dell’Unione ha registrato l’andamento seguente:

Tabella 7

Produzione (in tonnellate di equivalente lavorato)

 

CC 2012

CC 2013

CC 2014

CC 2015

CC 2016

Produzione utilizzabile di risone nell’Unione

685 183

676 984

545 677

447 255

423 963

– Sementi di riso

12 071

10 292

8 415

7 592

8 541

+ Importazioni di materie prime (risone/semigreggio)

440 153

454 852

493 894

619 786

530 946

– Esportazioni di materie prime (risone/semigreggio)

1 493

2 445

2 115

1 686

2 098

Produzione stimata dell’Unione

1 111 772

1 119 099

1 029 042

1 057 764

944 271

Indice

100

101

93

95

85

Fonte:

comunicazioni degli Stati membri dell’UE ed Eurostat.

(66)

Durante il periodo dell’inchiesta la produzione stimata dell’Unione ha subito una notevole riduzione, pari al 15 % in termini relativi e a 167 501 tonnellate in termini assoluti, passando da 1 111 772 a 944 271 tonnellate.

(67)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, la CRF ha sostenuto che i dati sulla produzione non tenevano conto delle scorte di risone e di riso semigreggio né di altri usi per il risone o il riso semigreggio, e pertanto la CRF ha messo in dubbio l’attendibilità dei dati sulla produzione.

(68)

In effetti la Commissione non ha preso in considerazione le scorte nella stima della produzione dell’Unione, come indicato nella tabella 7. Tuttavia, lo scopo di questo esercizio non era quello di stabilire con precisione la quantità di produzione, ma piuttosto di mostrare l’andamento. La tendenza negativa visibile nella tabella 7 è ulteriormente confermata dall’evoluzione della quantità di produzione indicata dal produttore dell’Unione incluso nel campione, come indicato nella tabella 8. Nella sua stima la Commissione ha ipotizzato che tutto il raccolto di una data campagna di commercializzazione fosse stato lavorato nello stesso anno; in questo calcolo teorico le scorte iniziali e finali della materia prima sono state mutualmente eliminate dall’equazione. La Commissione è del parere che la metodologia applicata per stimare la produzione totale dell’Unione sia adeguata e che una piccola aggiunta o sottrazione di quantitativi di scorte di materia prima non trasformati nell’ambito della campagna di commercializzazione non avrebbe modificato l’andamento della produzione del periodo.

(69)

Per quanto riguarda la possibile detrazione dalla produzione stimata del risone per altri usi, la Commissione non era a conoscenza di altri usi potenziali per il risone o il riso semigreggio al di là delle sementi, che ha detratto nel suo calcolo. La CRF non ha inoltre suffragato la sua argomentazione su altri possibili usi e su come sarebbero stati viziati i dati utilizzati dalla Commissione. L’argomentazione è quindi respinta.

4.1.1.   Capacità produttiva e utilizzo degli impianti

(70)

Anche la capacità produttiva dei produttori dell’Unione inclusi nel campione per il prodotto in esame ha mostrato una tendenza al ribasso, diminuendo del 10 % durante il periodo dell’inchiesta.

Tabella 8

Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

 

CC 2012

CC 2013

CC 2014

CC 2015

CC 2016

Capacità produttiva

304 231

304 231

304 231

304 231

304 231

Indice

100

100

100

100

100

Produzione

183 581

180 387

184 891

167 505

165 080

Indice

100

98

101

91

90

Utilizzo degli impianti

60,3  %

59,3  %

60,8  %

55,1  %

54,3  %

Indice

100

98

101

91

90

Fonte:

produttori dell’Unione inclusi nel campione.

(71)

L’utilizzo degli impianti per il prodotto in esame è sceso dal 60,3 % al 54,3 %.

4.1.2.   Scorte

(72)

Nel periodo in esame il livello delle scorte dei produttori dell’Unione inseriti nel campione ha registrato l’andamento seguente:

Tabella 9

Scorte (in tonnellate)

 

CC 2012

CC 2013

CC 2014

CC 2015

CC 2016

Scorte finali

12 378

10 989

15 299

10 138

20 002

Indice

100

89

124

82

162

Produzione

183 581

180 387

184 891

167 505

165 080

Scorte finali in percentuale della produzione

7  %

6  %

8  %

6  %

12  %

Indice

100

90

123

90

180

Fonte:

produttori dell’Unione inclusi nel campione.

(73)

Pur subendo fluttuazioni, nel periodo dell’inchiesta le scorte finali sono aumentate del 62 %, passando da 12 378 tonnellate a 20 002 tonnellate. Di fronte alla concorrenza dei prezzi bassi delle importazioni dalla Cambogia e dal Myanmar/Birmania, l’industria dell’Unione non è stata in grado di ridurre il volume delle scorte finali nonostante l’aumento della domanda (cfr. considerando 45). Nel periodo dell’inchiesta anche le scorte finali espresse in percentuale della produzione hanno registrato un aumento, pari all’80 %.

4.1.3.   Volume delle vendite

(74)

Nel periodo in esame il volume delle vendite dei produttori dell’Unione inclusi nel campione ha registrato l’andamento seguente:

Tabella 10

Volume delle vendite (tonnellate)

 

CC 2012

CC 2013

CC 2014

CC 2015

CC 2016

Volume totale delle vendite nell’Unione

1 071 923

1 052 943

992 488

998 408

931 947

Indice

100

98

93

93

87

Volume delle vendite sul mercato dell’Unione – acquirenti indipendenti

205 626

200 999

202 131

186 139

179 069

Indice

100

98

98

91

87

Fonte:

produttori dell’Unione inclusi nel campione, comunicazioni degli Stati membri dell’UE ed Eurostat.

(75)

Il volume delle vendite nell’Unione ad acquirenti indipendenti da parte dei produttori dell’Unione è diminuito del 13 %. Le vendite complessive nell’Unione dell’intera industria seguono un andamento leggermente diverso, ma che si conclude con lo stesso risultato (vale a dire un calo del 13 %).

(76)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, la CRF ha sostenuto che la Commissione non ha spiegato come aveva calcolato il volume totale delle vendite dei produttori dell’Unione e non ha divulgato i dati di origine.

(77)

In risposta a tale argomentazione la Commissione ha confermato alla CRF, con e-mail dell’11 gennaio 2024, che tutti i dati sottostanti utilizzati dalla Commissione per determinare gli indicatori macroeconomici erano già stati messi a disposizione di tutte le parti interessate il 30 ottobre 2023 nel fascicolo pubblico (t23.005068) e, a seguito di alcune osservazioni formulate, in una seconda versione il 20 dicembre 2023 (t23.006965). Sulla base dei dati inclusi nei due fascicoli di cui sopra, la Commissione ha calcolato le vendite dell’Unione detraendo il volume delle importazioni da paesi terzi dal consumo totale dell’Unione.

4.1.4.   Prezzo di vendita, costo di produzione e redditività

(78)

Nel periodo in esame la media ponderata dei prezzi unitari di vendita praticati dalle industrie produttrici di riso incluse nel campione ad acquirenti indipendenti nell’Unione, i costi di produzione e la redditività di tali industrie hanno registrato l’andamento seguente:

Tabella 11

Prezzi di vendita, costo di produzione e redditività

 

CC 2012

CC 2013

CC 2014

CC 2015

CC 2016

Prezzo medio unitario di vendita nell’Unione (in EUR/tonnellata)

723,8

729,7

767,3

786,7

805,3

Indice

100

101

106

109

111

Costo unitario di produzione (in EUR/tonnellata)

719

704

725

759

815

Indice

100

98

101

106

113

Redditività

0,7  %

3,5  %

5,6  %

3,6  %

–1,2  %

Indice

100

516

809

521

– 175

Fonte:

produttori dell’Unione inclusi nel campione (i dati forniti dai produttori dell’Unione si riferiscono agli anni civili e non alle campagne di commercializzazione. Tuttavia, data la marcata sovrapposizione tra questi periodi, le tendenze restano comunque rappresentative per il periodo dell’inchiesta).

(79)

Durante il periodo dell’inchiesta i costi di produzione delle industrie produttrici di riso incluse nel campione hanno registrato un aumento considerevole, pari al 6 % nella campagna di commercializzazione 2015 e al 13 % nella campagna di commercializzazione 2016.

(80)

Nel periodo dell’inchiesta i prezzi unitari delle industrie produttrici di riso inserite nel campione sono aumentati dell’11 %. Allo stesso tempo il costo di produzione è aumentato del 13 % nel medesimo periodo. L’industria dell’Unione non è stata in grado di aumentare i suoi prezzi in linea con l’aumento dei costi di produzione e ha quindi iniziato a registrare perdite alla fine del periodo dell’inchiesta.

(81)

La redditività dell’industria dell’Unione ha subito fluttuazioni durante il periodo dell’inchiesta, partendo da una situazione di pareggio nella campagna di commercializzazione 2012 per poi aumentare fino a un massimo del 5,6 % nella campagna di commercializzazione 2014 e quindi scendere al – 1,2 % in quella 2016 (cfr. considerando 78). Tale tendenza si può spiegare con il fatto che l’industria dell’Unione non è stata in grado di aumentare i prezzi per coprire in misura sufficiente l’aumento dei costi, come risulta dalla tabella precedente.

4.1.5.   Occupazione

(82)

Durante il periodo dell’inchiesta l’occupazione ha registrato l’andamento seguente:

Tabella 12

Occupazione

 

CC 2012

CC 2013

CC 2014

CC 2015

CC 2016

Numero di dipendenti

224

223

176

151

158

Indice

100

99

78

67

70

Fonte:

questionari dei produttori dell’Unione inclusi nel campione.

(83)

Durante il periodo dell’inchiesta il numero totale di dipendenti è diminuito del 30 %.

4.1.6.   Fallimenti

(84)

La Commissione non dispone di elementi di prova relativi a fallimenti durante il periodo dell’inchiesta per quanto riguarda i produttori dell’Unione.

4.2.   Conclusioni sull’esistenza di gravi difficoltà

(85)

Nel periodo dell’inchiesta la situazione dell’industria dell’Unione si è deteriorata sia in termini economici che finanziari.

(86)

L’industria dell’Unione non ha potuto beneficiare dell’aumento complessivo del consumo del 4 % e ha perso il 17 % della sua quota di mercato. Allo stesso tempo la quota di mercato è aumentata rispettivamente del 5,3 % dalla Cambogia e del 3,9 % dal Myanmar/Birmania. In termini assoluti, la quota di mercato dell’industria dell’Unione è scesa dal 71,4 % della campagna di commercializzazione 2012 al 59,6 % di quella 2016. La produzione, i volumi delle vendite, l’utilizzo degli impianti e l’occupazione sono tutti diminuiti. Si è registrato anche un aumento delle scorte a fronte della pressione esercitata dalle importazioni di riso Indica dalla Cambogia e dal Myanmar/Birmania a prezzi persino inferiori al costo di produzione delle industrie produttrici di riso dell’Unione.

(87)

La produzione nell’Unione è diminuita del 15 %. Le difficoltà economiche si sono quindi concretizzate principalmente in termini di perdita di volume delle vendite e di pressione sui prezzi esercitata dalle importazioni originarie della Cambogia e del Myanmar/Birmania. Il costo di produzione dell’industria dell’Unione è aumentato a un ritmo più elevato rispetto all’aumento dei suoi prezzi di vendita. Nella campagna di commercializzazione 2016 le industrie produttrici di riso dell’Unione hanno subito perdite a causa di considerevoli volumi di importazioni a basso prezzo dalla Cambogia e dal Myanmar/Birmania. Per competere sul mercato le industrie produttrici di riso dell’Unione hanno dovuto vendere a prezzi inferiori al costo di produzione.

(88)

Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso che l’industria dell’Unione ha subito un deterioramento della sua situazione economica e finanziaria ai sensi dell’articolo 23 del regolamento SPG.

(89)

In seguito alla divulgazione delle informazioni, la CRF ha presentato osservazioni esprimendo preoccupazioni in merito all’attendibilità di alcuni fattori, in particolare per quanto riguarda la quota di mercato, le vendite totali dell’Unione, i prezzi di vendita e la redditività, in quanto i nuovi dati raccolti ai fini dell’inchiesta riaperta differivano o mostravano una tendenza diversa rispetto ai fattori economici del regolamento controverso.

(90)

La Commissione ha ritenuto questi confronti irrilevanti e ha pertanto respinto tali osservazioni in quanto, come spiegato al considerando 8, il regolamento controverso è stato annullato dal Tribunale. Inoltre, poiché la definizione del prodotto in esame e quindi dell’industria dell’Unione era diversa nelle due inchieste, anche i dati utilizzati per stabilire i vari fattori economici sono diversi e non sono pertanto più comparabili. In ogni caso, il criterio giuridico pertinente dell’inchiesta riaperta non era quello di stabilire la situazione economica delle industrie produttrici di riso Indica dell’Unione rispetto a quelle del regolamento iniziale, bensì di stabilire se i produttori dell’Unione, quali definiti al considerando 26, avessero o no incontrato difficoltà economiche.

4.3.   Analisi dei singoli fattori causali del pregiudizio

(91)

Dopo aver stabilito che le industrie produttrici di riso dell’Unione hanno subito un deterioramento della loro situazione economica e finanziaria ai sensi dell’articolo 23 del regolamento SPG, la Commissione ha esaminato se esistesse un nesso di causalità tra le importazioni del prodotto in esame, da un lato, e le gravi difficoltà delle industrie produttrici di riso dell’Unione, dall’altro. La Commissione ha anche esaminato se le gravi difficoltà non fossero imputabili a elementi diversi dalle importazioni dalla Cambogia e dal Myanmar/Birmania.

4.3.1.   Effetti delle importazioni dalla Cambogia

(92)

La tabella e i grafici sottostanti stabiliscono chiaramente una coincidenza temporale tra l’andamento delle importazioni dalla Cambogia e la situazione dell’industria dell’Unione, dimostrata da una sostanziale perdita di quote di mercato, che ha causato gravi difficoltà alle industrie produttrici di riso dell’Unione.

Tabella 13a

Quota di mercato

 

CC 2012

CC 2013

CC 2014

CC 2015

CC 2016

Quota di mercato dell’industria dell’Unione

71,4  %

66,5  %

62,4  %

61,3  %

59,6  %

Quota di mercato della Cambogia

10,9  %

14,2  %

15,7  %

18,3  %

16,2  %

Fonte:

comunicazioni degli Stati membri dell’UE ed Eurostat.

Grafico 1a

Andamento della quota di mercato (in percentuale)

Image 1

Grafico 2a

Andamento della quota di mercato (in tonnellate)

Image 2

(93)

Il volume delle importazioni dalla Cambogia è aumentato di oltre 90 000 tonnellate durante il periodo dell’inchiesta. Tale aumento delle importazioni dalla Cambogia ha superato notevolmente l’aumento del consumo nel mercato dell’Unione (che era limitato a 62 000 tonnellate, pari a un aumento del 4 %) e ha impedito all’industria dell’Unione di incrementare il volume delle vendite di pari passo con l’aumento del consumo.

4.3.2.   Effetti delle importazioni dal Myanmar/Birmania

(94)

La tabella e i grafici sottostanti stabiliscono chiaramente anche una coincidenza temporale tra l’andamento delle importazioni dal Myanmar/Birmania e la situazione dell’industria dell’Unione, dimostrata anche in questo caso da una sostanziale perdita di quote di mercato, che ha causato gravi difficoltà alle industrie produttrici di riso dell’Unione.

Tabella 13b

Quota di mercato

 

CC 2012

CC 2013

CC 2014

CC 2015

CC 2016

Quota di mercato dell’industria dell’Unione

71,4  %

66,5  %

62,4  %

61,3  %

59,6  %

Quota di mercato del Myanmar/Birmania

0,1  %

1,8  %

3,3  %

2,2  %

4,0  %

Fonte:

comunicazioni degli Stati membri dell’UE ed Eurostat.

Grafico 1b

Andamento della quota di mercato (in percentuale)

Image 3

Grafico 2b

Andamento della quota di mercato (in tonnellate)

Image 4

(95)

Il volume delle importazioni dal Myanmar/Birmania è aumentato di circa 60 000 tonnellate durante il periodo dell’inchiesta. Tale aumento delle importazioni dal Myanmar/Birmania è stato quasi pari all’aumento del consumo nel mercato dell’Unione (che era limitato a 62 000 tonnellate, pari a un aumento del 4 %) e ha impedito all’industria dell’Unione di incrementare il volume delle vendite di pari passo con l’aumento del consumo.

(96)

I 5,3 punti percentuali di quota di mercato guadagnati dalla Cambogia e i 3,9 punti percentuali di quota di mercato guadagnati dal Myanmar/Birmania hanno coinciso con una perdita di 11,8 punti percentuali della quota di mercato dell’industria dell’Unione, passata dal 71,4 % nella campagna di commercializzazione 2012 al 59,6 % nella campagna di commercializzazione 2016. L’espansione della quota di mercato delle importazioni a basso prezzo è dunque avvenuta a scapito dell’industria dell’Unione.

4.3.3.   Evoluzione dei prezzi e dei costi

(97)

Come spiegato ai considerando 45 e da 92 a 96, l’aumento del livello di consumo verso la fine del periodo dell’inchiesta ha coinciso con un aumento ancora maggiore e significativo delle importazioni del prodotto in esame da ciascuno dei due paesi, Cambogia e Myanmar/Birmania. Tale impennata delle importazioni a basso prezzo, che ha sfruttato la crescita dei consumi, ha saturato il mercato dell’Unione e ridotto la quota di mercato delle industrie produttrici di riso dell’Unione, impossibilitate a competere con prezzi all’importazione persino inferiori ai loro costi di produzione.

(98)

In effetti l’aumento delle importazioni è stato determinato dai bassi prezzi delle stesse. Durante il periodo dell’inchiesta il prezzo all’importazione del prodotto in esame è stato costantemente inferiore ai prezzi di vendita medi del prodotto simile e del prodotto direttamente concorrente. Il prezzo medio all’importazione è stato inoltre notevolmente inferiore al costo medio di produzione delle industrie produttrici di riso dell’Unione durante tutto il periodo dell’inchiesta. La tabella seguente mostra in dettaglio la differenza di prezzo tra i prezzi all’importazione dalla Cambogia e dal Myanmar/Birmania e il prezzo di vendita e il costo di produzione dell’industria dell’Unione:

Tabella 14

Confronto di prezzi e costi

 

CC 2012

CC 2013

CC 2014

CC 2015

CC 2016

Prezzo medio unitario di vendita nell’Unione (in EUR/tonnellata)

723,8

729,7

767,3

786,7

805,3

Costo unitario di produzione (in EUR/tonnellata)

718,9

703,8

724,7

758,6

815,0

Prezzo delle importazioni dalla Cambogia (in EUR/tonnellata)

600,8

523,6

574,4

558,9

563,8

Prezzo delle importazioni dal Myanmar/Birmania (EUR/tonnellata)

428,8

374,2

423,4

418,7

413,9

Differenza di prezzo relativa alla Cambogia in %

17,0  %

28,2  %

25,1  %

29,0  %

30,0  %

Differenza di prezzo relativa al Myanmar/Birmania in %

40,8  %

48,7  %

44,8  %

46,8  %

48,6  %

Fonte:

produttori dell’Unione inclusi nel campione, Eurostat. Al fine di ottenere un prezzo comparabile alla frontiera dell’UE, i prezzi relativi alla Cambogia e al Myanmar/Birmania sono stati incrementati aggiungendo i costi successivi all’importazione (a un livello del 2,1 %).

(99)

La differenza tra il prezzo all’importazione dalla Cambogia e il prezzo di vendita dell’industria dell’Unione è aumentata dal 17 % della campagna di commercializzazione 2012 al 30 % della campagna di commercializzazione 2016, mentre la differenza tra il prezzo all’importazione dal Myanmar/Birmania e il prezzo di vendita dell’industria dell’Unione è salita dal 41 % della campagna di commercializzazione 2012 al 49 % della campagna di commercializzazione 2016. Tali importazioni a basso prezzo dai paesi interessati hanno causato una notevole contrazione dei prezzi. Di conseguenza, nella campagna di commercializzazione 2016 le industrie produttrici di riso dell’Unione non hanno potuto aumentare i prezzi di vendita in misura sufficiente a coprire i costi di produzione, subendo una maggiore pressione sui loro risultati finanziari e iniziando così a registrare perdite alla fine del periodo dell’inchiesta.

(100)

Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso che esiste un nesso di causalità tra le importazioni dai paesi interessati e le gravi difficoltà incontrate dall’industria dell’Unione.

(101)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, la CRF ha dichiarato che le gravi difficoltà determinate dalla Commissione si basavano su una valutazione cumulativa degli effetti dei volumi e dei prezzi delle importazioni di riso dalla Cambogia e dal Myanmar/Birmania.

(102)

La Commissione ha ritenuto di aver esaminato adeguatamente gli effetti dei volumi e dei prezzi delle importazioni di riso dalla Cambogia e dal Myanmar/Birmania, separatamente e cumulativamente, nella divulgazione finale delle informazioni. Tuttavia, a fini di chiarezza, la Commissione ha riesaminato la propria constatazione per separare e distinguere chiaramente gli effetti delle importazioni dalla Cambogia da quelle dal Myanmar/Birmania. Il 29 gennaio 2024 la Commissione ha quindi inviato un’ulteriore divulgazione parziale («ulteriore divulgazione parziale») alla CRF limitata al risultato della valutazione delle gravi difficoltà dell’industria dell’Unione (sezione 3 del regolamento) e ha consentito di presentare osservazioni.

(103)

In seguito all’ulteriore divulgazione parziale finale, la CRF era del parere, in primo luogo, che la Commissione non avesse effettuato una valutazione separata per la Cambogia del volume di riso Indica e degli effetti sui prezzi sul mercato dell’Unione e, in secondo luogo, che la Commissione avrebbe dovuto divulgare il secondo documento generale di divulgazione delle informazioni per intero e non solo il risultato della nuova valutazione dell’industria dell’Unione.

(104)

Per quanto riguarda l’argomentazione sulla valutazione cumulativa, la Commissione ha respinto l’argomentazione presentata dalla CRF, in primo luogo perché ha sì effettuato un’analisi dell’effetto dei volumi e dei prezzi delle importazioni dalla Cambogia sul mercato dell’Unione distinta rispetto all’analisi del Myanmar/Birmania; in secondo luogo la CRF non ha dimostrato come e perché la Commissione non abbia effettuato un’analisi individuale adeguata, considerando che erano presenti tutti i singoli indicatori.

(105)

Per quanto riguarda la seconda parte dell’argomentazione della CRF, relativa alla divulgazione per intero di un nuovo secondo documento generale di divulgazione delle informazioni, la Commissione, in risposta all’osservazione formulata dalla CRF in merito alla mancanza di un’analisi separata delle importazioni della Cambogia e del Myanmar/Birmania, per motivi di chiarezza ha ritenuto opportuno effettuare una seconda divulgazione solo della parte interessata dall’argomentazione della CRF sulla valutazione cumulativa e per sottolineare ulteriormente l’analisi individuale per la Cambogia, nonché per il Myanmar/Birmania, per quanto riguarda il deterioramento delle condizioni economiche e/o finanziarie dei produttori dell’Unione.

(106)

La Commissione ha concluso, in particolare, che in confronto a quelle del Myanmar/Birmania le importazioni cambogiane erano più consistenti in volume e hanno conseguito una quota di mercato più elevata a prezzi inferiori rispetto al riso Indica lavorato dei produttori dell’Unione. Inoltre, i volumi delle importazioni del Myanmar/Birmania, per quanto inferiori a quelli della Cambogia, avevano prezzi ancora più bassi di quelli della Cambogia. È quindi chiaro che entrambe le fonti di importazione, sia valutate congiuntamente che separatamente, hanno causato gravi difficoltà ai produttori dell’Unione.

(107)

La CRF ha sostenuto che nella divulgazione finale delle informazioni la Commissione avrebbe dovuto fornire un’analisi dell’undercutting. La CRF ha pertanto chiesto alla Commissione di fornire un’ulteriore divulgazione finale contenente l’analisi dell’undercutting mancante.

(108)

La Commissione ha ricordato che l’articolo 22, paragrafo 1, del regolamento SPG non richiede alcuna analisi dell’undercutting e si riferisce solo alle importazioni in «volume e/o prezzi» che causano gravi difficoltà ai produttori dell’Unione di prodotti simili e direttamente concorrenti.

(109)

Inoltre, al punto 113 della sentenza il Tribunale ha esplicitamente riconosciuto che il regolamento SPG non prevede un obbligo espresso né quanto al procedere ad un’analisi dell’undercutting dei prezzi né quanto al metodo di calcolo da seguire per la determinazione dell’effetto delle importazioni. Il Tribunale ha concluso al punto 115 della sentenza che esistono più metodologie di analisi che consentono di esaminare se le condizioni poste dagli articoli 22 e 23 del regolamento SPG siano soddisfatte, e che la Commissione dispone di un certo potere discrezionale nel selezionare la metodologia secondo la quale occorre verificare se tali condizioni siano soddisfatte, potendo scegliere tra i diversi metodi di calcolo.

(110)

In linea con quanto sopra esposto, nella presente inchiesta riaperta la Commissione ha deciso di non effettuare un’analisi dell’undercutting, ma di confrontare l’andamento dei prezzi del prodotto in esame e dei prodotti simili e direttamente concorrenti con il costo di produzione dei produttori dell’Unione. La Commissione ha ritenuto che l’analisi del confronto tra prezzi e costi effettuata nella tabella 14 sia un metodo adeguato per valutare le gravi difficoltà dei produttori dell’Unione. L’argomentazione relativa all’effettuazione di un’analisi dell’undercutting è pertanto respinta.

4.3.4.   Altri elementi

(111)

La Commissione ha inoltre valutato se altri elementi possano aver contribuito alle gravi difficoltà incontrate dalle industrie produttrici di riso dell’Unione. In particolare, la Commissione ha esaminato l’incidenza delle importazioni da paesi terzi sul deterioramento economico e finanziario delle industrie produttrici di riso dell’Unione.

(112)

Nel periodo in esame il volume delle importazioni da altri paesi terzi ha registrato l’andamento seguente:

Tabella 15

Importazioni da altri paesi terzi

Paese

 

CC 2012

CC 2013

CC 2014

CC 2015

CC 2016

Thailandia

volume

137 240

138 540

136 370

141 263

150 409

indice

100

101

99

103

110

quota di mercato

9,1  %

8,7  %

8,6  %

8,7  %

9,6  %

prezzo medio

939

861

893

822

741

indice

100

92

95

88

79

India

volume

53 326

47 083

64 992

72 373

79 683

indice

100

88

122

136

149

quota di mercato

3,6  %

3,0  %

4,1  %

4,4  %

5,1  %

prezzo medio

913

1 056

1 058

893

959

indice

100

116

116

98

105

Pakistan

volume

27 438

35 201

37 634

34 991

32 616

indice

100

128

137

128

119

Quota di mercato

1,8  %

2,2  %

2,4  %

2,1  %

2,1  %

prezzo medio

921

1 003

1 004

838

926

indice

100

109

109

91

101

Thailandia, India e Pakistan aggregati

volume

218 004

220 824

238 996

248 627

262 708

indice

100

101

110

114

121

quota di mercato

14,5  %

13,9  %

15,0  %

15,3  %

16,8  %

prezzo medio

930

926

955

845

831

indice

100

100

103

91

89

Tutti i paesi terzi (compresi Thailandia, India, Pakistan), esclusi Cambogia e Myanmar/Birmania

volume

264 235

277 922

295 174

295 741

315 602

indice

100

105

112

112

119

Quota di mercato

17,6  %

17,5  %

18,6  %

18,2  %

20,2  %

prezzo medio

860

837

879

802

775

indice

100

97

102

93

90

Fonte:

Eurostat.

(113)

Le importazioni da tutti i paesi terzi (che rappresentano il 50 % delle importazioni totali del prodotto in esame nell’Unione), ad eccezione dei paesi interessati, sono aumentate del 19 % nel periodo in esame in termini assoluti e hanno guadagnato il 2,6 % della quota di mercato (percentuali basate sui dati in equivalente lavorato).

(114)

Sebbene le importazioni da altri paesi terzi possano spiegare parzialmente la diminuzione delle quote di mercato dell’Unione, l’aumento di 2,6 punti percentuali della quota di mercato di tali altri paesi terzi (dal 17,6 % al 20,2 %), anche cumulativamente, è inferiore all’aumento della quota di mercato della Cambogia, pari a 5,3 punti percentuali (dal 10,9 % al 16,2 %) e del Myanmar/Birmania, pari a 3,9 punti percentuali (dallo 0,1 % al 4,0 %) (cfr. tabella 4).

Grafico 3

Confronto di prezzi e costi

Image 5

(*)

EUR/t compresi i costi successivi all’importazione al livello del 2,1 %.

(115)

A seguito di un’analisi dettagliata delle importazioni provenienti da paesi terzi, la Commissione ha osservato che i prezzi medi applicati al prodotto in esame dai principali paesi esportatori, quali la Thailandia, l’India e il Pakistan (che rappresentavano il 41 % del totale delle importazioni di riso Indica nell’Unione nell’ultimo anno dell’inchiesta), sono notevolmente più elevati rispetto a quelli delle importazioni dalla Cambogia e dal Myanmar/Birmania, così come ai prezzi di vendita nell’Unione. Pertanto, le importazioni da tali principali paesi esportatori non stanno causando gravi difficoltà ai produttori dell’Unione.

(116)

La differenza di prezzo tra le importazioni da tutti i paesi terzi e quelle dalla Cambogia e dal Myanmar/Birmania rafforza inoltre la conclusione secondo cui prezzi inferiori a fronte di volumi considerevoli di importazioni hanno consentito a Myanmar/Birmania e Cambogia di incrementare rapidamente le proprie esportazioni nell’Unione durante il periodo dell’inchiesta, mettendo le industrie produttrici di riso dell’Unione in gravi difficoltà in termini economici e finanziari. La Commissione osserva che nel periodo dell’inchiesta le importazioni da Cambogia, Myanmar/Birmania, Thailandia, India e Pakistan rappresentavano tra l’89 % e il 92 % delle importazioni totali. Tuttavia, come indicato al considerando 51, durante tutto il periodo dell’inchiesta il volume totale delle importazioni dalla Cambogia ha rappresentato il 42 % della quota totale delle importazioni. La quota del Myanmar/Birmania corrisponde al 6,5 %.

(117)

Su tale base la Commissione ha concluso che, anche se le importazioni da tutti i paesi terzi potrebbero aver contribuito in misura limitata al deterioramento della situazione economica dell’industria dell’Unione, ciò non ha attenuato il nesso di causalità stabilito con le importazioni dalla Cambogia o dal Myanmar/Birmania.

(118)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, la CRF ha sostenuto che la totale assenza di un’analisi dell’impatto del riso Japonica sulle industrie produttrici di riso Indica nell’Unione vizia l’intera analisi del nesso di causalità. La CRF ha inoltre sostenuto che le industrie produttrici di riso utilizzano gli stessi macchinari per fabbricare il riso Indica e il riso Japonica, essendo un dato di fatto che tali industrie possono facilmente passare da uno dei due tipi di riso all’altro, e che la Commissione dovrebbe fornire un’analisi complementare del mercato del riso Japonica nella quale siano valutati il volume di produzione, l’utilizzo degli impianti, il profitto e l’occupazione.

(119)

La Commissione ha osservato che la CRF non ha suffragato la sua argomentazione secondo cui la Commissione avrebbe dovuto integrare la propria analisi del nesso di causalità con la valutazione del mercato del riso Japonica. La CRF, al di là di una semplice dichiarazione, non ha presentato alcun elemento di prova in merito alla pertinenza dell’evoluzione del mercato del riso Japonica lavorato per la situazione economica dei produttori di riso Indica lavorato dell’Unione. Inoltre, anche supponendo che le industrie produttrici possano facilmente passare dal riso Indica al riso Japonica, i dati esaminati dalla Commissione hanno dimostrato che non vi è stato alcun adeguamento, dal momento che l’industria dell’Unione ha subito gravi difficoltà a causa delle importazioni di riso Indica. In altre parole, anche se la produzione di riso Japonica è aumentata nelle campagne di commercializzazione 2015 e 2016 dopo un calo nel periodo compreso tra le campagne di commercializzazione dal 2012 e al 2014, questa evoluzione non ha attenuato il nesso di causalità stabilito tra le importazioni di Indica e le gravi difficoltà riscontrate. L’argomentazione è quindi respinta in quanto non suffragata.

(120)

La CRF ha sostenuto che non vi è stata coincidenza temporale tra l’andamento delle importazioni e il deterioramento della situazione dell’industria dell’Unione in termini di redditività dal 2015/2016 al 2016/2017.

(121)

La Commissione ha osservato che la CRF ha selezionato un anno del periodo dell’inchiesta e lo ha presentato in modo isolato e non contestualizzato. La valutazione delle gravi difficoltà esamina invece le tendenze di diversi anni consecutivi, come prescritto dall’articolo 10, paragrafo 1, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 1083/2013. Solo le tendenze e la correlazione delle tendenze su tale periodo più lungo possono fornire un quadro affidabile delle gravi difficoltà e delle relative cause. L’esame delle tendenze nel corso dell’intero periodo dell’inchiesta consente all’autorità incaricata dell’inchiesta di non essere indotta in errore da valori anomali, come quello su cui si è basata la CRF nella sua argomentazione.

(122)

La Commissione ha inoltre dimostrato che, esaminando le tendenze nell’intero periodo dell’inchiesta, è chiaro che le importazioni dalla Cambogia sono aumentate di oltre il 50 % rispetto alla campagna di commercializzazione 2014 (cfr. tabella 2 del regolamento) e che la relativa quota di mercato è aumentata di quasi 5 punti percentuali. Allo stesso tempo, tutti i principali indicatori sulla situazione dell’industria dell’Unione hanno registrato un calo significativo (cfr. considerando 66 sulla produzione, considerando 71 sull’utilizzo degli impianti, considerando 82 sull’occupazione e considerando 75 sulle vendite). La Commissione ha pertanto chiaramente accertato la coincidenza temporale tra l’aumento delle importazioni dalla Cambogia e le quote di mercato e il deterioramento della situazione dell’industria dell’Unione. L’argomentazione è quindi respinta.

4.3.5.   Conclusioni relative al nesso di causalità

(123)

La Commissione ha accertato l’esistenza di un nesso di causalità tra le gravi difficoltà incontrate dall’industria dell’Unione e le importazioni da ciascun paese individualmente, ossia dalla Cambogia e, separatamente, dal Myanmar/Birmania. La Commissione ha anche valutato altri elementi, in particolare le importazioni da altri paesi terzi, che potrebbero aver contribuito a tali difficoltà. A tale riguardo la Commissione ha constatato che le importazioni da paesi terzi non hanno attenuato il nesso di causalità, cosicché permane un effettivo rapporto di causalità tra le importazioni dalla Cambogia e anche dal Myanmar/Birmania e le gravi difficoltà incontrate dalle industrie produttrici di riso dell’Unione. Di conseguenza la Commissione ha constatato che l’eventuale incidenza dei suddetti elementi sulla situazione delle industrie produttrici di riso dell’Unione non ha attenuato il nesso tra il volume delle importazioni, soprattutto dalla Cambogia, e i prezzi praticati dalla Cambogia e dal Myanmar/Birmania, e le gravi difficoltà incontrate da tali industrie.

5.   COMUNICAZIONE DELLE CONCLUSIONI

(124)

In seguito alla divulgazione finale delle informazioni, la CRF ha sostenuto che la Commissione non aveva divulgato tutti i fatti e le considerazioni principali che il Tribunale le ha ordinato di divulgare, violando in tal modo i suoi diritti di difesa.

(125)

La Commissione ha respinto tale argomentazione in quanto infondata. La Commissione ha infatti divulgato tutti i fatti e le considerazioni principali in base ai quali ha concluso che il riso Indica è stato importato dalla Cambogia e dal Myanmar/Birmania in volumi e a prezzi che hanno causato gravi difficoltà all’industria dell’Unione e che, di conseguenza, le misure di salvaguardia sono giustificate. La Commissione ha in particolare divulgato, con una nota al fascicolo del 30 ottobre 2023, tutti i dati e la metodologia da essa utilizzati per il calcolo del consumo e degli indicatori di pregiudizio. In seguito alle osservazioni iniziali della CRF sulla nota, la Commissione l’ha inoltre riveduta e l’ha nuovamente resa disponibile nel formato riveduto al momento della divulgazione finale delle informazioni. Come richiesto dalla CRF, la Commissione ha anche prorogato il termine per la presentazione di osservazioni sulla divulgazione finale delle informazioni dal 3 gennaio 2024 all’8 gennaio 2024, concedendo così alla CRF cinque giorni supplementari per presentare osservazioni oltre i quattordici giorni di calendario regolamentari previsti. Per quanto riguarda i calcoli dell’undercutting, come spiegato ai considerando da 107 a 109 la Commissione ha deciso di non effettuare un calcolo dell’undercutting, e di conseguenza non è stato necessario divulgare informazioni al riguardo. La Commissione ritiene pertanto che il diritto di difesa delle parti sia stato rispettato e respinge l’argomentazione della CRF che afferma il contrario.

(126)

La CRF ha inoltre sostenuto di aver sollevato vari altri argomenti di diritto dinanzi al Tribunale che non sono stati trattati, e pertanto neppure respinti, dal Tribunale, che dimostravano ulteriori illegittimità nell’analisi iniziale della Commissione. Secondo la CRF tali argomenti di diritto non trattati dal Tribunale continuano a viziare l’attuale analisi della Commissione.

(127)

La Commissione ha respinto tale argomentazione in quanto non suffragata, in particolare perché la CRF non ha spiegato in che modo le argomentazioni da essa presentate dinanzi al Tribunale fossero pertinenti per la presente inchiesta.

(128)

Inoltre, poiché alcune osservazioni della CRF ricevute in seguito alla divulgazione finale delle informazioni hanno portato a una revisione della valutazione cumulativa effettuata dalla Commissione, il 28 gennaio 2024 la Commissione ha inviato un’ulteriore divulgazione parziale alla CRF e l’ha messa a disposizione di tutte le parti interessate. Solo la CRF ha presentato osservazioni supplementari sull’ulteriore divulgazione parziale, che sono state trattate nei considerando da 102 a 105.

6.   CONCLUSIONI FINALI

(129)

Si conclude che il riso Indica proveniente dalla Cambogia e dal Myanmar/Birmania è stato importato in volumi e a prezzi che hanno causato gravi difficoltà all’industria dell’Unione e che, di conseguenza, le misure di salvaguardia sono giustificate.

(130)

A norma dell’articolo 22 del regolamento SPG, i dazi della tariffa doganale comune pari a 175 EUR/tonnellata dovrebbero pertanto essere confermati e dovrebbero essere ripristinati per il periodo compreso tra il 18 gennaio 2019 e il 18 gennaio 2020 e poi progressivamente ridotti nell’anno 2 (150 EUR/tonnellata) e nell’anno 3 (125 EUR/tonnellata).

(131)

La Commissione ritiene che l’analisi e le conclusioni della presente inchiesta sanino completamente gli errori individuati dal Tribunale ed è del parere che l’applicazione delle regole, secondo quanto chiarito dal Tribunale, giustifichi la reintroduzione delle misure.

(132)

La Commissione conferma che, come indicato nel regolamento controverso, in tale periodo le misure di salvaguardia dovrebbero essere progressivamente liberalizzate. Il regolamento SPG ha infatti l’obiettivo prioritario di sostenere i paesi in via di sviluppo nel loro impegno a ridurre la povertà nonché a promuovere il buon governo e lo sviluppo sostenibile, aiutandoli a generare soprattutto occupazione, industrializzazione ed entrate aggiuntive grazie al commercio internazionale. L’accordo speciale «Tutto tranne le armi» (Everything But Arms, EBA), come stabilito nel regolamento SPG, aiuta i paesi più poveri e deboli del mondo a sfruttare le opportunità commerciali. Questi paesi condividono in gran parte un profilo economico simile. Sono vulnerabili a causa delle importazioni ridotte e non diversificate e godono quindi di alcune tutele a norma del regolamento SPG, quali, ad esempio, l’esenzione dalla graduazione dei prodotti e dall’applicazione di salvaguardie automatiche.

(133)

Pertanto, la Commissione conferma che per i beneficiari dell’EBA è giustificata una riduzione progressiva dell’aliquota del dazio nell’arco di tre anni, come indicato di seguito.

(134)

Una riduzione progressiva è sufficiente anche a contrastare il deterioramento della situazione economica e finanziaria delle industrie produttrici di riso dell’Unione.

(135)

Di conseguenza la Commissione ritiene opportuno reintrodurre il dazio tariffario seguente per un periodo di tre anni.

 

anno 1

anno 2

anno 3

Dazio tariffario (in EUR/tonnellata)

175

150

125

(136)

Dal momento che la Commissione ha confermato che i dazi dovrebbero rimanere in vigore per quanto riguarda le importazioni dalla Cambogia e dal Myanmar/Birmania nel periodo compreso tra il 18 gennaio 2019 e il 18 gennaio 2022, le autorità doganali dovrebbero respingere qualsiasi domanda di rimborso,

(137)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato delle preferenze generalizzate di cui all’articolo 39, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 978/2012,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Sono ripristinati i dazi della tariffa doganale comune sulle importazioni di riso Indica originario della Cambogia e del Myanmar/Birmania e attualmente classificato con i codici NC 1006 30 27, 1006 30 48, 1006 30 67 e 1006 30 98, per quanto riguarda le importazioni effettuate nel periodo compreso tra il 18 gennaio 2019 e il 18 gennaio 2022.

2.   Il dazio applicabile in EUR per tonnellata del prodotto descritto al paragrafo 1 è di 175 per il primo anno (dal 18 gennaio 2019 al 18 gennaio 2020), 150 per il secondo anno (dal 18 gennaio 2020 al 18 gennaio 2021) e 125 per il terzo anno (dal 18 gennaio 2021 al 18 gennaio 2022).

Articolo 2

Non si procede al rimborso o allo sgravio dei dazi riscossi a norma dell’articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/67.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 marzo 2024

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 303 del 31.10.2012, pag. 1.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/67 della Commissione, del 16 gennaio 2019, che istituisce misure di salvaguardia in relazione alle importazioni di riso Indica originario della Cambogia e del Myanmar/Birmania (GU L 15 del 17.1.2019, pag. 5).

(3)  Cause riunite 97, 193, 99 e 215/86 Asteris/Commissione, ECLI:EU:C:1988:46, punti 27 e 28, e causa T-440/20 Jindal Saw/Commissione europea, ECLI:EU:T:2022:318, punto 115.

(4)  Causa C-415/96, Spagna/Commissione, ECLI:EU:C:1998:533, punto 31; causa C-458/98 P, Industrie des Poudres Sphériques/Consiglio, ECLI:EU:C:2000:531, punti da 80 a 85; causa T-301/01, Alitalia/Commissione, EU:T:2008:262, punti 99 e 142; cause riunite T-267/08 e T-279/08, Région Nord-Pas de Calais/Commissione, ECLI:EU:T:2011:209, punto 83.

(5)  Causa C-415/96, Spagna/Commissione, ECLI:EU:C:1998:533, punto 31; causa C-458/98 P, Industrie des Poudres Sphériques/Consiglio, ECLI:EU:C:2000:531, punti da 80 a 85.

(6)  Avviso di riapertura dell’inchiesta di salvaguardia a seguito della sentenza del Tribunale del 9 novembre 2022 nella causa T-246/19 per quanto riguarda il regolamento di esecuzione (UE) 2019/67 della Commissione che istituisce misure di salvaguardia in relazione alle importazioni di riso Indica originario della Cambogia e del Myanmar/Birmania (GU C 18 del 19.1.2023, pag. 8).

(7)  Regolamento di esecuzione (UE) 2023/132 della Commissione, del 18 gennaio 2023, concernente misure di salvaguardia in relazione alle importazioni di riso Indica originario della Cambogia a seguito della riapertura dell’inchiesta al fine di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale del 9 novembre 2022 nella causa T-246/19 per quanto riguarda il regolamento di esecuzione (UE) 2019/67 (GU L 17 del 19.1.2023, pag. 88).

(8)  Il COCERAL è il Comitato per il commercio di cereali, semi oleosi, riso, legumi secchi, olio d’oliva, oli e grassi, mangimi per animali e agroforniture.

(9)  Causa T-650/17, Jinan Meide Casting Co., Ltd, ECLI:EU:T:2019:644, punti da 333 a 342.

(10)  Sentenza, punti da 86 a 91.

(11)  Sentenza, punto 97.

(12)  Nota al fascicolo di conferma del campione delle industrie produttrici di riso dell’Unione dell’8 marzo 2023 (t23.001276).

(13)  Regolamento delegato (UE) n. 1083/2013 della Commissione, del 28 agosto 2013, che stabilisce norme relative alla procedura di revoca temporanea delle preferenze tariffarie e di adozione di misure di salvaguardia generale a norma del regolamento (UE) n. 978/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate (GU L 293 del 5.11.2013, pag. 16).

(14)  Una spiegazione della metodologia applicata dalla direzione generale Agricoltura e sviluppo rurale per il calcolo del consumo dell’Unione è disponibile all’indirizzo https://agriculture.ec.europa.eu/system/files/2019-02/balance-sheet-methodology-for-cereals-oilseeds-rice_en_0.pdf.

(15)  UE-28 è l’abbreviazione dell’Unione europea a 28 Stati membri riferita al periodo compreso tra l’adesione della Croazia nel 2013 e il recesso del Regno Unito nel 2020.

(16)  Il periodo dell’inchiesta, quale definito al considerando 11 del regolamento controverso, ha riguardato il periodo compreso tra il 1o settembre 2012 e il 31 agosto 2017. In agricoltura il periodo di tempo che intercorre tra una raccolta e l’altra è comunemente noto come campagna di commercializzazione («CC») e, nel caso del riso, inizia il 1o settembre e termina il 31 agosto dell’anno successivo (ad esempio CC 2016 = dal 1o settembre 2016 al 31 agosto 2017).

(17)  La produzione stimata dell’Unione (cfr. il calcolo dettagliato al considerando 65) è calcolata sommando le importazioni alla produzione utilizzabile, detraendo le esportazioni di risone/riso semigreggio e sementi, sulla base dei dati pubblicati nella nota al fascicolo sul consumo del 30 ottobre 2023 (riferimento t23.005068) contenuta nel fascicolo pubblico accessibile solo alle parti interessate.


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/842/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)