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Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

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Serie L


2024/785

6.3.2024

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/785 DELLA COMMISSIONE

del 5 marzo 2024

che dispone la registrazione delle importazioni di veicoli elettrici a batteria nuovi, concepiti per il trasporto di persone, originari della Repubblica popolare cinese

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri dell'Unione europea (1) («regolamento di base»), in particolare l'articolo 24, paragrafo 5,

previa informazione degli Stati membri,

considerando quanto segue:

(1)

Il 4 ottobre 2023 la Commissione ha annunciato, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (2) («avviso di apertura»), l'apertura su propria iniziativa di un'inchiesta antisovvenzioni («inchiesta antisovvenzioni») per quanto riguarda le importazioni nell'Unione di veicoli elettrici a batteria nuovi, concepiti per il trasporto di persone, originari della Repubblica popolare cinese («RPC»).

1.   PRODOTTO SOGGETTO A REGISTRAZIONE

(2)

Il prodotto soggetto a registrazione («prodotto in esame») è costituito da veicoli elettrici a batteria nuovi, concepiti principalmente per il trasporto di un massimo di nove persone compreso il conducente, azionati (3) esclusivamente da uno o più motori elettrici. I motocicli sono esclusi dall'inchiesta. Il prodotto in esame è attualmente classificato con il codice NC 8703 80 10.

2.   MOTIVI DELLA REGISTRAZIONE

(3)

A norma dell'articolo 24, paragrafo 5, del regolamento di base, la Commissione può, su propria iniziativa, chiedere alle autorità doganali di adottare le opportune disposizioni per registrare le importazioni, ai fini della successiva applicazione di misure nei confronti di tali importazioni a decorrere dalla data della registrazione, in conformità all'articolo 16, paragrafo 4, del regolamento di base.

2.1.   Circostanze gravi nelle quali importazioni massicce in un periodo di tempo relativamente breve di un prodotto che beneficia di sovvenzioni provocano un pregiudizio difficilmente rimediabile

(4)

Per quanto riguarda le sovvenzioni, la Commissione dispone di sufficienti elementi di prova tendenti a indicare che le importazioni del prodotto in esame dalla PRC sono oggetto di sovvenzioni. Le sovvenzioni asserite consistono, tra l'altro,

i)

nel trasferimento diretto di fondi e in potenziali trasferimenti diretti di fondi o obbligazioni;

ii)

nella rinuncia della pubblica amministrazione ad entrate altrimenti dovute o nella mancata riscossione delle stesse; e

iii)

nella fornitura, da parte della pubblica amministrazione, di beni o servizi per un corrispettivo inferiore all'importo che sarebbe adeguato.

(5)

Gli elementi di prova attestanti le sovvenzioni sono stati resi disponibili nella nota relativa alla sufficienza degli elementi di prova.

(6)

Si asserisce che le misure di cui al considerando 4 siano sovvenzioni, poiché comportano un contributo finanziario del governo della RPC o di altre amministrazioni regionali (fra cui enti pubblici), o di enti privati su ordine o su incarico del governo della RPC, che conferiscono un vantaggio ai produttori esportatori del prodotto in esame. Paiono inoltre essere specifiche e quindi compensabili, tra l'altro, in quanto limitate a determinati settori, prodotti e/o regioni.

(7)

Gli elementi di prova disponibili nella fase attuale tendono pertanto a indicare che le esportazioni del prodotto in esame sono oggetto di sovvenzioni compensabili.

(8)

Gli elementi di prova evidenziano inoltre circostanze gravi sotto forma di importazioni massicce in un periodo di tempo relativamente breve e un aumento sostanziale delle importazioni di cui al codice NC 8703 80 10 nel periodo che va da ottobre 2023 a gennaio 2024. Nello specifico, gli elementi di prova disponibili indicano che il volume delle importazioni tra ottobre 2023 e gennaio 2024 è pari a 177 839 unità. Si tratta di un aumento del 11 % rispetto al periodo dell'inchiesta (ottobre 2022 - settembre 2023) in termini di media mensile (cfr. la tabella 1) e del 14 % rispetto al corrispondente periodo tra ottobre 2022 e gennaio 2023 (cfr. la tabella 2).

Tabella 1

Importazioni dalla RPC nel periodo dell'inchiesta e dopo l'inchiesta

 

Periodo dell'inchiesta

Media mensile nel periodo dell'inchiesta

Ottobre 2023- gennaio 2024

Media mensile nel periodo ottobre 2023- gennaio 2024

Variazione

Importazioni dalla RPC nell'Unione (espresse in unità)

479 720

39 977

177 839

44 460

+11 %

Fonte:

banca dati Surveillance.

Tabella 2

Importazioni dalla RPC nel periodo ottobre-gennaio rispetto al periodo corrispondente dell'anno precedente

 

Ottobre 2022-gennaio 2023

Ottobre 2023-gennaio 2024

Variazione

Importazioni dalla RPC nell'Unione (espresse in unità)

155 873

177 839

+14  %

Fonte:

banca dati Surveillance.

(9)

In questa fase risulta plausibile che, sulla base dei dati raccolti durante l'inchiesta, il pregiudizio difficilmente rimediabile abbia iniziato a concretizzarsi anche prima della fine dell'inchiesta.

(10)

Sussiste inoltre il rischio che un numero crescente di produttori dell'Unione subirà le conseguenze di un calo delle vendite e di una riduzione dei livelli di produzione, qualora proseguano gli attuali livelli accresciuti di importazioni dalla RPC a prezzi assertivamente sovvenzionati, come dimostrato finora dopo l'apertura dell'inchiesta. È evidente che tale rischio avrà un'incidenza negativa sull'occupazione e sui risultati complessivi dei produttori dell'Unione. Ciò costituirebbe un pregiudizio difficilmente rimediabile.

2.2.   Esclusione della reiterazione del pregiudizio

(11)

Tenuto conto dei dati e delle osservazioni di cui ai considerando da 8 a 10, la Commissione ha ritenuto necessario preparare la potenziale istituzione di misure retroattive disponendo la registrazione, al fine di escludere la reiterazione di tale pregiudizio. Qualora alla fine dell'inchiesta in corso la Commissione dovesse concludere che l'industria dell'Unione subisce un pregiudizio grave, la riscossione di dazi compensativi sulle importazioni registrate può essere ritenuta una misura appropriata per escludere la reiterazione di tale pregiudizio.

2.3.   Conclusioni

(12)

La Commissione ha concluso che sussistono elementi di prova sufficienti a giustificare la registrazione delle importazioni del prodotto in esame in conformità all'articolo 24, paragrafo 5, del regolamento di base.

3.   PROCEDURA

(13)

Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le proprie osservazioni per iscritto e a fornire elementi di prova. La Commissione può sentire le parti interessate, a condizione che ne facciano richiesta per iscritto e dimostrino di avere particolari motivi per essere sentite.

4.   REGISTRAZIONE

(14)

A norma dell'articolo 24, paragrafo 5, del regolamento di base, è opportuno disporre la registrazione delle importazioni del prodotto in esame al fine di garantire che, qualora dalle risultanze dell'inchiesta dovesse emergere la necessità di istituire dazi compensativi, tali dazi possano essere riscossi a titolo retroattivo sulle importazioni registrate conformemente alle disposizioni giuridiche applicabili, purché siano rispettate le condizioni necessarie.

(15)

L'eventuale pagamento di futuri dazi dipenderà dai risultati dell'inchiesta.

(16)

Nella fase attuale dell'inchiesta non è ancora possibile stimare con esattezza l'importo della sovvenzione. La Commissione non ritiene pertanto opportuno fornire una stima relativa all'importo dei dazi che dovranno essere corrisposti in futuro.

5.   TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(17)

I dati personali raccolti nel contesto della presente registrazione saranno trattati in conformità al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (4),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Le autorità doganali sono invitate, a norma dell'articolo 24, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2016/1037, ad adottare le opportune disposizioni per registrare le importazioni nell'Unione di veicoli elettrici a batteria nuovi, concepiti principalmente per il trasporto di un massimo di nove persone compreso il conducente, azionati (indipendentemente dal numero di ruote mosse) esclusivamente da uno o più motori elettrici, attualmente classificati con il codice NC 8703 80 10 e originari della Repubblica popolare cinese. I motocicli sono esclusi dalla presente inchiesta.

2.   La registrazione scade dopo un periodo di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

3.   Tutte le parti interessate sono invitate a comunicare le proprie osservazioni per iscritto, a fornire elementi di prova o a chiedere di essere sentite entro 21 giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 marzo 2024

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 176 del 30.6.2016, pag. 55.

(2)   GU C, C/2023/160, 4.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/160/oj.

(3)  Indipendentemente dal numero di ruote mosse.

(4)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/785/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)