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Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

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Serie L


2024/761

5.3.2024

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2024/761 DELLA COMMISSIONE

del 1o marzo 2024

relativa all’accettazione di una domanda, presentata dalla Romania a norma dell’articolo 7, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, di non applicazione temporanea del punto 7.4.2.1 dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1695 a venti veicoli LEMA

[notificata con il numero C(2024) 1258]

(Il testo in lingua rumena è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2016, relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario dell’Unione europea (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Il 31 agosto 2023 la Romania ha presentato alla Commissione una nuova domanda di non applicazione temporanea del punto 7.4.2.1 dell’allegato del regolamento (UE) 2016/919 della Commissione (2) (la «nuova domanda»), secondo cui alcuni veicoli nuovi devono essere equipaggiati con il sistema europeo di controllo dei treni (ETCS) di bordo Baseline 3, riferita a 20 locomotive LEMA 6 000 kW di nuova produzione.

(2)

La Romania aveva già presentato una prima domanda allo stesso scopo il 6 gennaio 2022. La Commissione l’ha accettata con la sua decisione di esecuzione (UE) 2022/1349 (3) e ha autorizzato la non applicazione del punto in questione fino al 31 dicembre 2023. Entro tale data avrebbe dovuto essere ultimato il passaggio dei veicoli interessati all’ETCS Baseline 3.

(3)

Dopo la presentazione della nuova domanda, il regolamento di esecuzione (UE) 2016/919 è stato abrogato dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/1695 della Commissione (4). L’obbligo di installare l’ETCS (Baseline 3), stabilito al punto 7.4.2.1 dell’allegato del regolamento (UE) 2016/919, è stato ripreso nell’allegato I, punto 7.4.2.1, del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1695. La domanda dovrebbe pertanto essere considerata una domanda di non applicazione del punto 7.4.2.1 dell’allegato I del regolamento (UE) 2023/1695.

(4)

Il punto 7.4.2.1 dell’allegato del regolamento (UE) 2023/1695 mira ad agevolare l’interoperabilità del materiale rotabile nella rete europea mediante l’installazione dell’ETCS di bordo. Tuttavia, come già considerato nella decisione di esecuzione (UE) 2022/1349, sebbene sia importante dotare i veicoli ferroviari dell’ETCS, vi sono ancora notevoli ritardi nell’introduzione dell’ERTMS in Romania e in alcuni altri Stati membri.

(5)

La flotta di 20 locomotive LEMA 6 000 kW oggetto della domanda è destinata a operare sulla rete rumena, di cui solo il 10 % è attualmente dotato di ETCS a terra. Il sistema nazionale rumeno PZB di classe B rimane necessario per operare sulla rete rumena.

(6)

Il processo di fabbricazione dei sistemi di segnalamento ha subito ritardi. Il fornitore dei sistemi di segnalamento ha informato la Romania che il suo prototipo dell’ETCS Baseline 3 non sarebbe stato disponibile nel 2023, contrariamente alla pianificazione originaria. Una volta disponibile il prototipo, l’ammodernamento delle locomotive richiederà la realizzazione di un numero sufficiente di prodotti, l’installazione dei sistemi di segnalamento, l’aggiornamento e la convalida dei documenti tecnici e ulteriori attività a bordo. Una volta completato l’ammodernamento, il nuovo tipo di locomotiva e le singole locomotive dovranno essere autorizzati all’immissione sul mercato. Ciascuna di queste attività richiederà diversi mesi.

(7)

Ne consegue che il calendario per l’ammodernamento dei veicoli originariamente previsto dal costruttore, che è stato posto alla base della decisione di esecuzione (UE) 2022/1349, non è più valido e che è ora necessario un periodo di tempo più lungo per l’ammodernamento e l’autorizzazione delle 20 locomotive LEMA 6 000 kW. I tempi di consegna più lunghi, unitamente ai ritardi nell’implementazione a terra dell’ETCS sulla rete rumena, hanno portato alla nuova richiesta.

(8)

In linea con le motivazioni della decisione di esecuzione (UE) 2022/1349, che rimangono valide nelle circostanze attuali, la tempestiva installazione dell’ETCS Baseline 3 nelle 20 locomotive LEMA 6 000 kW avrebbe un grave impatto sulla disponibilità delle locomotive in esercizio sulla rete, con notevoli ripercussioni economiche negative che comprometterebbero la redditività economica del progetto. Come già riconosciuto nella decisione di esecuzione (UE) 2022/1349, sarebbe invece opportuno accelerare l’introduzione della flotta ed eseguire il suo ammodernamento dall’ETCS Baseline 2 all’ETCS Baseline 3 in un momento successivo.

(9)

Finché non saranno ammodernate, le locomotive opereranno utilizzando il sistema di classe B della rete rumena, in quanto si tratta del sistema di segnalamento unico disponibile fino all’introduzione dell’ERTMS su tale rete.

(10)

Delle locomotive oggetto della domanda, 13 sono già state identificate con i numeri 91530480060-9, 91530480061-7, 91530480062-5, 91530480063-3, 91530480064-1, 91530480065-8, 91530480066-6, 91530480069-0, 91530480070-8, 91530480072-4, 91530480073-2, 91530480074-0 e 91530480075-7. Le autorità rumene dovrebbero comunicare i numeri di identificazione delle altre sette locomotive in una fase successiva, al momento della registrazione.

(11)

Il fabbricante dei veicoli si è impegnato a realizzare un piano di progettazione e installazione per aggiornare i veicoli interessati con le apparecchiature di bordo del nuovo ETCS Baseline 3. In base al calendario più recente, il passaggio delle 20 locomotive all’ETCS Baseline 3 dovrebbe essere ultimato entro il 31 dicembre 2026.

(12)

L’autorizzazione delle locomotive precedente l’installazione dell’ETCS Baseline 3 sarà valida solo durante il periodo di validità della presente decisione di non applicazione.

(13)

Sebbene rimangano valide le motivazioni della decisione di esecuzione (UE) 2022/1349, è necessario concedere più tempo per l’ammodernamento e l’autorizzazione delle locomotive in questione.

(14)

La Commissione ritiene pertanto che le condizioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), e all’articolo 7, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2016/797 continuino a essere soddisfatte per quanto riguarda i 20 veicoli oggetto della nuova domanda. È pertanto opportuno accettare la nuova domanda presentata dalla Romania di non applicazione a tali veicoli del punto 7.4.2.1 dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1695 fino al 31 dicembre 2026.

(15)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato di cui all’articolo 51, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/797,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La domanda di non applicazione fino al 31 dicembre 2026 del punto 7.4.2.1 dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2023/1695 a 20 locomotive LEMA 6 000 kW, presentata alla Commissione dalla Romania il 31 agosto 2023, è accettata.

Le prime 13 locomotive oggetto della domanda sono identificate con i numeri 91530480060-9, 91530480061-7, 91530480062-5, 91530480063-3, 91530480064-1, 91530480065-8, 91530480066-6, 91530480069-0, 91530480070-8, 91530480072-4, 91530480073-2, 91530480074-0 e 91530480075-7.

Le autorità rumene comunicano alla Commissione i numeri di identificazione delle restanti sette locomotive LEMA 6 000 kW, una volta registrate nel registro europeo dei veicoli per l’area d’uso rumena.

Articolo 2

Quando le disposizioni della presente decisione sono applicate all’autorizzazione del veicolo di una qualsiasi delle 20 locomotive LEMA 6 000 kW di cui all’articolo 1, tale autorizzazione è valida fino al 31 dicembre 2026.

Articolo 3

La Romania è destinataria della presente decisione.

Essa si applica fino al 31 dicembre 2026.

Fatto a Bruxelles, il 1o marzo 2024

Per la Commissione

Adina-Ioana VĂLEAN

Membro della Commissione


(1)   GU L 138 del 26.5.2016, pag. 44, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2016/797/oj.

(2)  Regolamento (UE) 2016/919 della Commissione, del 27 maggio 2016, relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per i sottosistemi «controllo-comando e segnalamento» del sistema ferroviario nell’Unione europea (GU L 158 del 15.6.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/919/oj).

(3)  Decisione di esecuzione (UE) 2022/1349 della Commissione del 26 luglio 2022 che accetta una domanda presentata dalla Romania a norma della direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento europeo e del Consiglio di non applicazione del punto 7.4.2.1 dell’allegato del regolamento (UE) 2016/919 a venti veicoli LEMA (GU L 202 del 2.8.2022, pag. 56, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2022/1349/oj).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1695 della Commissione, del 10 agosto 2023, relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per i sottosistemi «controllo-comando e segnalamento» del sistema ferroviario nell’Unione europea e che abroga il regolamento (UE) 2016/919 (GU L 222 dell’8.9.2023, pag. 380, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/1695/oj).


ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/761/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)