Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
2024/758 |
27.2.2024 |
DECISIONE (PESC) 2024/758 DEL CONSIGLIO
del 26 febbraio 2024
che nomina il rappresentante speciale dell'Unione europea per i diritti umani
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 33 e l'articolo 31, paragrafo 2,
vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 28 febbraio 2019 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2019/346 (1), con cui ha nominato il sig. Eamon GILMORE rappresentante speciale dell'Unione europea (RSUE) per i diritti umani. Il mandato dell'RSUE giunge a scadenza il 29 febbraio 2024. |
(2) |
È opportuno nominare un nuovo RSUE per i diritti umani per un periodo di 24 mesi, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Rappresentante speciale dell'Unione europea
Il signor Olof SKOOG è nominato rappresentante speciale dell'Unione europea (RSUE) per i diritti umani fino al 28 febbraio 2026. Il Consiglio può decidere che il mandato dell'RSUE termini in anticipo, sulla base di una valutazione del comitato politico e di sicurezza (CPS) e di una proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (AR).
Articolo 2
Obiettivi politici
Il mandato dell'RSUE si basa sugli obiettivi politici dell'Unione in materia di diritti umani, stabiliti nel trattato sull'Unione europea e nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché sul quadro strategico dell'UE in materia di diritti umani e di democrazia e nel piano d'azione dell'UE per i diritti umani e la democrazia, compreso:
a) |
rafforzare l'efficacia, la presenza e la visibilità dell'Unione per la protezione e promozione dei diritti umani nel mondo e portare avanti una narrazione positiva in materia di diritti umani, in particolare approfondendo la cooperazione e il dialogo politico dell'Unione con i paesi terzi, i partner pertinenti, le imprese, la società civile e le organizzazioni internazionali e regionali, nonché agendo nei pertinenti consessi internazionali; |
b) |
potenziare il contributo dell'Unione al rafforzamento della democrazia e della costruzione istituzionale, dello Stato di diritto, del buon governo e del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali in tutto il mondo; |
c) |
migliorare la coerenza dell'azione dell'Unione in materia di diritti umani e l'inclusione dei diritti umani in tutti i settori dell'azione esterna dell'Unione. |
Articolo 3
Mandato
Al fine di raggiungere gli obiettivi politici, l'RSUE ha il mandato di:
a) |
contribuire all'attuazione della politica dell'Unione sui diritti umani, in particolare del quadro strategico dell'UE in materia di diritti umani e di democrazia e del piano d’azione dell’UE per i diritti umani e la democrazia, nonché all'attuazione degli orientamenti, strumenti e piani d'azione dell'Unione sui diritti umani, anche formulando raccomandazioni a tale riguardo; |
b) |
contribuire all'attuazione delle posizioni dell'Unione, quali definite dal Consiglio, per promuovere l'osservanza del diritto internazionale umanitario; |
c) |
contribuire all'attuazione delle posizioni dell'Unione, quali definite dal Consiglio, per promuovere il sostegno alla giustizia penale internazionale, in particolare quelle nell'ambito della decisione 2011/168/PESC del Consiglio (2) sulla Corte penale internazionale; |
d) |
contribuire a rafforzare la voce dell'Europa attraverso i dialoghi sui diritti umani con i governi dei paesi terzi e le organizzazioni internazionali e regionali, nonché con le organizzazioni della società civile e altri attori pertinenti al fine di garantire l'efficacia e la visibilità della politica dell'Unione in materia di diritti umani; portare avanti dialoghi importanti sui diritti umani con paesi terzi; |
e) |
contribuire a una maggiore coerenza e concordanza delle politiche e azioni dell'Unione nei settori della protezione e della promozione dei diritti umani, in particolare apportando contributi alla formulazione di politiche pertinenti dell'Unione; |
f) |
contribuire, in consultazione con gli Stati membri, a una maggiore coerenza e concordanza delle posizioni dell'Unione di cui alle lettere b) e c). |
Articolo 4
Esecuzione del mandato
1. L'RSUE è responsabile dell'esecuzione del mandato, sotto l'autorità dell'AR.
2. Il CPS è un interlocutore privilegiato dell'RSUE e ne costituisce il principale punto di contatto con il Consiglio. Il CPS fornisce all'RSUE un orientamento strategico e una direzione politica nell'ambito del mandato, fatte salve le competenze dell'AR.
3. L'RSUE opera in stretto coordinamento con il servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) e i suoi uffici competenti per assicurare la coerenza e la concordanza del rispettivo operato nel campo dei diritti umani.
Articolo 5
Finanziamento
1. L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con il mandato dell'RSUE per il periodo dal 1o marzo 2024 al 28 febbraio 2026 è pari a 3 092 000 EUR.
2. Le spese sono gestite nel rispetto delle procedure e delle norme applicabili al bilancio generale dell'Unione.
3. La gestione delle spese è oggetto di un contratto fra l'RSUE e la Commissione. L'RSUE è responsabile dinanzi alla Commissione di tutte le spese.
Articolo 6
Costituzione e composizione della squadra
1. Nei limiti del mandato dell'RSUE e dei corrispondenti mezzi finanziari messi a disposizione, l'RSUE è responsabile della costituzione di una squadra. La squadra dispone di persone con le competenze necessarie sui problemi politici specifici, secondo le esigenze del mandato. L'RSUE informa senza indugio il Consiglio e la Commissione della composizione della squadra.
2. Gli Stati membri, le istituzioni dell'Unione e il SEAE possono proporre il distacco di personale che lavori con l'RSUE. La retribuzione di tale personale distaccato è a carico, rispettivamente, dello Stato membro o dell'istituzione dell'Unione che l'ha distaccato o del SEAE. Anche gli esperti nazionali distaccati dagli Stati membri presso le istituzioni dell'Unione o il SEAE possono essere assegnati all'RSUE. Il personale internazionale a contratto ha la cittadinanza di uno Stato membro.
3. Ciascun membro del personale distaccato resta, rispettivamente, alle dipendenze amministrative dello Stato membro o dell'istituzione dell'Unione che l'ha distaccato ovvero del SEAE e, tuttavia, assolve i propri compiti e agisce nell'interesse del mandato dell'RSUE.
4. Il personale dell'RSUE condivide gli uffici dei pertinenti servizi del SEAE o delle delegazioni dell'Unione per assicurare la coerenza e corrispondenza delle loro rispettive attività.
Articolo 7
Sicurezza delle informazioni classificate UE
L'RSUE e i membri della sua squadra rispettano i principi e le norme minime di sicurezza fissati dalla decisione 2013/488/UE del Consiglio (3).
Articolo 8
Accesso alle informazioni e supporto logistico
1. Gli Stati membri, la Commissione, il SEAE e il segretariato generale del Consiglio assicurano che l'RSUE abbia accesso a ogni pertinente informazione.
2. Le delegazioni dell'Unione e le rappresentanze diplomatiche degli Stati membri, a seconda dei casi, forniscono il supporto logistico all'RSUE.
Articolo 9
Sicurezza
Conformemente alla politica dell'Unione in materia di sicurezza del personale schierato al di fuori dell'Unione nell'ambito di una capacità operativa ai sensi del titolo V del trattato, l'RSUE adotta tutte le misure ragionevolmente praticabili, in conformità del mandato dell'RSUE e in funzione della situazione di sicurezza nell'area di competenza, per garantire la sicurezza di tutto il personale sotto la diretta autorità dell'RSUE, in particolare:
a) |
stabilendo un piano di sicurezza specifico, basato su orientamenti forniti dal SEAE, che contempli specifiche misure di sicurezza fisiche, organizzative e procedurali che regolano la gestione della sicurezza dei movimenti del personale verso l'area di competenza e al suo interno, nonché la gestione degli incidenti di sicurezza, e fornisca un piano di emergenza e di evacuazione; |
b) |
assicurando che tutto il personale schierato al di fuori dell'Unione abbia una copertura assicurativa contro i rischi gravi, in funzione delle condizioni esistenti nell'area di competenza; |
c) |
assicurando che tutti i membri della squadra dell'RSUE schierati al di fuori dell'Unione, compreso il personale assunto a livello locale, ricevano un'adeguata formazione su questioni relative alla sicurezza, prima o al momento dell'arrivo nell'area di competenza, sulla base dei livelli di rischio assegnati dal SEAE a tale area; |
d) |
assicurando che siano attuate tutte le raccomandazioni formulate di comune accordo in seguito a valutazioni periodiche della sicurezza, e presentando al Consiglio, all'AR e alla Commissione relazioni scritte sull'attuazione di tali raccomandazioni e su altre questioni di sicurezza nell'ambito delle relazioni sui progressi compiuti e della relazione di esecuzione del mandato. |
Articolo 10
Relazioni
L'RSUE riferisce periodicamente all'AR e al CPS oralmente e per iscritto. Se del caso, l'RSUE riferisce anche ai gruppi di lavoro del Consiglio, in particolare al Gruppo «Diritti umani». Le relazioni periodiche sono diffuse mediante la rete "COREU". L'RSUE può presentare relazioni al Consiglio «Affari esteri». A norma dell'articolo 36 del trattato, l'RSUE può essere associato all'informazione del Parlamento europeo.
Articolo 11
Coordinamento
1. L'RSUE contribuisce all'unità, alla coerenza e all'efficacia dell'azione dell'Unione e concorre ad assicurare che tutti gli strumenti dell'Unione e le azioni degli Stati membri siano impiegati in un quadro coerente, ai fini del raggiungimento degli obiettivi politici dell'Unione. Le attività dell'RSUE sono coordinate con quelle degli Stati membri e della Commissione nonché, se del caso, con quelle degli altri rappresentanti speciali dell'UE. L'RSUE informa regolarmente le missioni degli Stati membri e le delegazioni dell'Unione.
2. Sul campo sono mantenuti stretti contatti con i pertinenti capi delle missioni degli Stati membri, con i capi delle delegazioni dell'Unione, nonché con i capi o comandanti delle missioni e operazioni di politica di sicurezza e di difesa comune e, se del caso, con altri rappresentanti speciali dell'UE. Essi si adoperano al massimo per assistere l'RSUE nell'esecuzione del suo mandato.
3. L'RSUE inoltre mantiene stretti contatti e ricerca complementarità e sinergie con altri attori internazionali e regionali a livello centrale e sul campo. L'RSUE ricerca contatti regolari con le organizzazioni della società civile, sia a livello centrale che sul campo.
Articolo 12
Riesame
L'attuazione della presente decisione e la coerenza della stessa con altri contributi dell'Unione sono riesaminate periodicamente. L'RSUE presenta al Consiglio, all'AR e alla Commissione relazioni periodiche sui progressi compiuti e presenta loro una relazione esauriente sull'esecuzione del mandato entro il 30 novembre 2025.
Articolo 13
Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 26 febbraio 2024
Per il Consiglio
Il presidente
D. CLARINVAL
(1) Decisione (PESC) 2019/346 del Consiglio, del 28 febbraio 2019, che nomina il rappresentante speciale dell'Unione europea per i diritti umani (GU L 62 dell'1.3.2019, pag. 12).
(2) Decisione 2011/168/PESC del Consiglio, del 21 marzo 2011, sulla Corte penale internazionale e che abroga laposizione comune 2003/444/PESC (GU L 76 del 22.3.2011, pag. 56).
(3) Decisione 2013/488/UE del Consiglio, del 23 settembre 2013, sulle norme di sicurezza per proteggere leinformazioni classificate UE (GU L 274 del 15.10.2013, pag. 1).
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/758/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)