European flag

Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie L


2024/755

1.3.2024

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/755 DELLA COMMISSIONE

del 29 febbraio 2024

che proroga la deroga al regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio per quanto concerne la distanza minima dalla costa e la profondità minima per le sciabiche da natante utilizzate per la pesca del rossetto e del ghiozzo di Ferrer (Aphia minuta e Pseudaphia ferreri) e dello zerro (Spicara smaris) in talune acque territoriali della Spagna (Isole Baleari)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94 (1), in particolare l’articolo 13, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1967/2006 vieta l’uso di attrezzi trainati entro una distanza di 3 miglia nautiche dalla costa o all’interno dell’isobata di 50 m quando tale profondità è raggiunta a una distanza inferiore dalla costa.

(2)

Su richiesta di uno Stato membro, la Commissione può concedere una deroga all’articolo 13, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1967/2006, purché siano soddisfatte le condizioni indicate all’articolo 13, paragrafi 5 e 9, di tale regolamento.

(3)

La Commissione ha concesso una deroga all’articolo 13, paragrafo 1, primo comma, per l’uso di sciabiche da natante per la pesca del rossetto e del ghiozzo di Ferrer (Aphia minuta e Pseudaphia ferreri) e dello zerro (Spicara smaris) nelle acque territoriali spagnole delle Isole Baleari per la prima volta fino al 6 dicembre 2016 con il regolamento di esecuzione (UE) n. 1233/2013 della Commissione (2). Una proroga della deroga è stata concessa dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/662 della Commissione (3), scaduto il 31 dicembre 2019. Un’ulteriore proroga è stata concessa dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/1243 della Commissione (4), scaduto il 30 aprile 2023.

(4)

La Comunità autonoma delle Isole Baleari ha modificato il proprio piano di gestione il 31 maggio 2021 (5) e ha presentato relazioni di monitoraggio sulla sua attuazione nel novembre 2021 e nel gennaio e giugno 2023. A seguito delle relazioni dello CSTEP, la Spagna ha chiesto la proroga della deroga nell’ottobre 2023.

(5)

Nel corso della sua 73a riunione plenaria svoltasi nel luglio 2023, il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) ha valutato la richiesta di proroga della deroga, i dati pertinenti e le relazioni di monitoraggio (6). Le raccomandazioni dello CSTEP sono state prese in considerazione dalla Spagna, la quale ha confermato che i dati del sistema di controllo dei pescherecci via satellite (VMS) saranno utilizzati per conoscere con maggiore precisione il luogo in cui vengono effettuate le cale, che gli osservatori sono già stati assunti per le prossime campagne di pesca e che vi è un monitoraggio periodico e permanente delle praterie di Posidonia delle Baleari (7).

(6)

La deroga chiesta dalla Spagna è conforme alle condizioni stabilite all’articolo 13, paragrafi 5 e 9, del regolamento (CE) n. 1967/2006.

(7)

In particolare, sussistono vincoli geografici specifici, date le dimensioni ridotte della piattaforma continentale e l’estensione limitata delle zone in cui è possibile praticare la pesca al traino, in quanto la specie bersaglio è presente esclusivamente in determinate zone delle aree costiere a profondità inferiori a 50 metri.

(8)

Inoltre il piano di gestione garantisce che non vi sarà alcun aumento futuro dello sforzo di pesca, come stabilito all’articolo 13, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1967/2006. Le autorizzazioni di pesca saranno rilasciate solo a 55 pescherecci specifici, già autorizzati a pescare, ciascuno con una dimensione massima di 12 m e una potenza massima di 198,5 kW.

(9)

La pesca non ha un impatto significativo sull’ambiente marino in quanto le sciabiche vengono calate nella colonna d’acqua e non entrano in contatto con il fondale marino. Grazie all’uso di ecoscandagli la pesca è altamente selettiva e comporta poche catture accessorie. Inoltre, le catture indesiderate sono rilasciate vive immediatamente e il loro tasso di sopravvivenza è molto elevato. L’attività dei pescherecci operanti con sciabiche da natante non è mirata alla cattura di cefalopodi.

(10)

L’attività di pesca non può essere esercitata con altri attrezzi, in quanto la sciabica da natante è l’unico attrezzo regolamentato autorizzato per la cattura delle tre specie bersaglio in questione, che vivono in branchi in acque costiere poco profonde.

(11)

La richiesta riguarda attività di pesca già autorizzate dalla Spagna per pescherecci registrati nel censimento nazionale spagnolo della flotta peschereccia operativa e aventi un’attività comprovata nella pesca di più di cinque anni conformemente all’articolo 13, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1967/2006.

(12)

La Spagna ha autorizzato in precedenza una deroga alla dimensione minima delle maglie di cui all’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1967/2006 richiamandosi al rispetto dei requisiti di cui all’articolo 9, paragrafo 7, di tale regolamento, dal momento che la pesca in questione è altamente selettiva, ha un effetto trascurabile sull’ambiente marino e non è interessata dalle disposizioni di cui all’articolo 4, paragrafo 5, del medesimo regolamento.

(13)

Sebbene le disposizioni dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1967/2006 siano state soppresse dal regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio (8), l’allegato IX, parte B, punto 4, del regolamento (UE) 2019/1241 consente che le deroghe alle dimensioni minime delle maglie rilasciate nel quadro dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1967/2006 e che erano in vigore al 14 agosto 2019 continuino ad applicarsi sulla base delle condizioni di cui all’articolo 15, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2019/1241.

(14)

La Commissione ha valutato la proroga della deroga richiesta dalla Spagna e ha concluso che soddisfa le condizioni di cui all’articolo 15, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2019/1241 e all’allegato IX, parte B, punto 4, di tale regolamento. Tale deroga non comporta un deterioramento delle norme di selettività, in particolare in termini di aumento delle catture di novellame. Essa mira a conseguire gli obiettivi e i target di cui agli articoli 3 e 4 del regolamento (UE) 2019/1241.

(15)

Le attività di pesca interessate soddisfano i requisiti di cui all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1967/2006 in quanto il piano di gestione vieta la pesca sugli habitat della Posidonia oceanica, del maërl e di altri habitat coralligeni.

(16)

Le attività di pesca considerate sono conformi alle prescrizioni in materia di registrazione di cui all’articolo 14 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio (9).

(17)

Le attività di pesca in questione sono praticate a una distanza molto ridotta dalla costa e pertanto non interferiscono con le attività di pesca di altre imbarcazioni.

(18)

Il piano di gestione della pesca adottato dalla Spagna disciplina l’attività di pesca in questione al fine di garantire che le catture delle specie di cui all’allegato IX del regolamento (UE) 2019/1241 siano minime.

(19)

Il piano di gestione modificato il 15 dicembre 2023 (10) include misure di monitoraggio di quest’attività di pesca, come disposto dall’articolo 13, paragrafo 9, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1967/2006.

(20)

È quindi opportuno autorizzare la deroga richiesta.

(21)

La Spagna dovrebbe trasmettere informazioni alla Commissione a tempo debito e in conformità al piano di monitoraggio previsto nel piano di gestione.

(22)

La durata di validità della deroga sarà limitata per consentire l’adozione tempestiva di misure di gestione correttive qualora la sorveglianza del piano di gestione evidenzi un cattivo stato di conservazione dello stock sfruttato e per permettere, nel contempo, di approfondire le conoscenze scientifiche al fine di elaborare un piano di gestione più efficiente. È opportuno fissare la scadenza della deroga alla fine della campagna di pesca. La deroga dovrebbe pertanto applicarsi fino al 30 aprile 2026.

(23)

Poiché la deroga autorizzata con il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1243 è scaduta il 30 aprile 2023, per garantire la continuità giuridica il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1 o maggio 2023. Per motivi di certezza del diritto è opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza.

(24)

Il presente regolamento non pregiudica la posizione della Commissione in merito alla conformità dell’attività oggetto della presente deroga ad altre normative dell’Unione, in particolare la direttiva 92/43/CEE del Consiglio (11).

(25)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la pesca e l’acquacoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Deroga

L’articolo 13, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1967/2006 non si applica alle navi che utilizzano sciabiche da natante per la pesca del rossetto e del ghiozzo di Ferrer (Aphia minuta e Pseudaphia ferreri) e dello zerro (Spicara smaris) nelle acque territoriali spagnole delle Isole Baleari. I pescherecci in questione soddisfano tutti i requisiti seguenti:

a)

essere registrati nel censimento marittimo gestito dalla direzione generale per la pesca e l’ambiente marino delle Isole Baleari;

b)

avere un’attività comprovata di oltre cinque anni in questo tipo di pesca con l’esclusione di qualsiasi aumento futuro dello sforzo di pesca;

c)

essere titolari di un’autorizzazione di pesca e operare nell’ambito del piano di gestione adottato dalla Spagna in conformità dell’articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1967/2006.

Articolo 2

Piano di monitoraggio e relazione

La Spagna trasmette alla Commissione, per la prima volta entro il 30 settembre 2024 e, successivamente, ogni 12 mesi, una relazione redatta conformemente al piano di monitoraggio stabilito nel piano di gestione di cui all’articolo 1, lettera c).

Articolo 3

Entrata in vigore e periodo di applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica dal 1 o maggio 2023 al 30 aprile 2026.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 febbraio 2024

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 409 del 30.12.2006, pag. 11, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1967/oj.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 1233/2013 della Commissione, del 29 novembre 2013, recante deroga al regolamento (CE) n. 1967/2006 per quanto concerne la distanza minima dalla costa e la profondità minima per le sciabiche da natante utilizzate per la pesca del rossetto e del ghiozzo di Ferrer (Aphia minuta e Pseudaphia ferreri) e dello zerro (Spicara smaris) in talune acque territoriali della Spagna (Isole Baleari) (GU L 322 del 3.12.2013, pag. 17, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/1233/oj).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/662 della Commissione, del 25 aprile 2019, che proroga la deroga al regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio per quanto concerne la distanza minima dalla costa e la profondità minima per le sciabiche da natante utilizzate per la pesca del rossetto (Aphia minuta), del ghiozzo di Ferrer (Pseudaphya ferreri) e dello zerro (Spicara smaris) in talune acque territoriali della Spagna (Isole Baleari) (GU L 112 del 26.4.2019, pag. 16, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/662/oj).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 2020/1243 della Commissione, del 1o settembre 2020, che proroga la deroga al regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio per quanto concerne la distanza minima dalla costa e la profondità minima per le sciabiche da natante utilizzate per la pesca del rossetto e del ghiozzo di Ferrer (Aphia minuta e Pseudaphia ferreri) e dello zerro (Spicara smaris) in talune acque territoriali della Spagna (Isole Baleari) (GU L 286 del 2.9.2020, pag. 5, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2020/1243/oj).

(5)  Decreto 31/2021, de 31 de mayo, por el cual se regula el marisqueo profesional y recreativo en las Illes Balears y se modifica el Decreto 19/2019, de 15 de marzo, por el que se establece el Plan de Gestión Pluriinsular para la pesca con artes de tiro tradicionales en aguas de las Illes Balears (BOIB núm. 71, de 1 de junio de 2021, pag. 184-185)

(6)  https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/67497497/STECF+PLEN+23-02.pdf/94846c76-e677-408e-b23c-ec0d572a9bca

(7)   27 ottobre 2023.

(8)  Regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche, che modifica i regolamenti (CE) n. 1967/2006, (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 e (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 del Consiglio (GU L 198 del 25.7.2019, pag. 105, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1241/oj).

(9)  Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1224/oj).

(10)  Decreto 91/2023.

(11)  Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1992/43/oj).


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/755/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)