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Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

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Serie L


2024/670

27.2.2024

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/670 DELLA COMMISSIONE

del 26 febbraio 2024

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di transpallet manuali e dei loro componenti essenziali originari della Repubblica popolare cinese, in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1), in particolare l’articolo 11, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDURA

1.1.   Inchieste precedenti e misure in vigore

(1)

Nel luglio 2005 il Consiglio ha istituito, con il regolamento (CE) n. 1174/2005 del Consiglio (2), un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di transpallet manuali e delle relative componenti essenziali originari della Repubblica popolare cinese («Cina» o «RPC»). Le misure consistevano in un dazio antidumping ad valorem compreso tra il 7,6 % e il 46,7 % («misure iniziali»).

(2)

Nel luglio 2008, con il regolamento (CE) n. 684/2008 del Consiglio (3) e in seguito a un riesame intermedio parziale aperto d’ufficio a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento antidumping di base («regolamento di base»), il Consiglio ha precisato l’ambito di applicazione delle misure e ha escluso dalle misure antidumping iniziali determinati prodotti, ossia elevatori, carrelli stivatori, elevatori a pantografo e carrelli pesatori, che possono essere semoventi o azionati manualmente e sono utilizzati per spostare e sollevare carichi in operazioni di magazzinaggio, impilare pallet, sollevare carichi all’altezza di un piano di lavoro o sollevare e pesare carichi, i quali prodotti si sono rivelati diversi dai transpallet manuali per le loro caratteristiche, funzioni specifiche e utilizzazioni finali.

(3)

Nel giugno 2009, in seguito a un’inchiesta antielusione a norma dell’articolo 13 del regolamento di base, il Consiglio ha esteso, con il regolamento (CE) n. 499/2009 (4), il dazio antidumping definitivo applicabile a «tutte le altre società», istituito dal regolamento (CE) n. 1174/2005, ai transpallet manuali spediti dalla Thailandia, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o no originari della Thailandia.

(4)

Nell’ottobre 2011, in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, il Consiglio ha prorogato, con il regolamento di esecuzione (UE) n. 1008/2011 (5), l’applicazione del dazio antidumping in vigore sulle importazioni di transpallet manuali originari della Cina.

(5)

Nell’aprile 2013, in seguito a un riesame intermedio a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, il Consiglio ha modificato il regolamento (UE) n. 1008/2011 con il regolamento di esecuzione (UE) n. 372/2013 (6), modificando i dazi antidumping originari e istituendo un’aliquota del dazio del 70,8 % applicabile a tutte le importazioni nell’Unione di transpallet manuali originari della Cina.

(6)

Nel settembre 2014, in seguito a un riesame relativo a un nuovo esportatore a norma dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base, la Commissione europea («Commissione») ha modificato il regolamento (UE) n. 1008/2011 con il regolamento di esecuzione (UE) n. 946/2014 (7), istituendo un’aliquota del dazio individuale del 54,1 % sulle importazioni di transpallet manuali della società Ningbo Logitrans Handling Equipment Co.

(7)

Nell’agosto 2016, in seguito a un’inchiesta antielusione a norma dell’articolo 13 del regolamento di base, la Commissione ha esteso, con il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1346 (8), il dazio antidumping definitivo in vigore alle importazioni di transpallet manuali leggermente modificati con l’inserimento di un sistema di indicazione di peso non integrato nel telaio (nelle forche) originari della Cina.

(8)

Nel novembre 2017, in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha nuovamente istituito, con il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2206 (9), le misure antidumping definitive sulle importazioni di transpallet manuali originari della Cina («precedente riesame in previsione della scadenza»).

(9)

I dazi antidumping attualmente in vigore sono dazi ad valorem fissati al 70,8 %. È applicata un’aliquota del dazio individuale del 54,1 % nei confronti di Ningbo Logitrans Handling Equipment Co., Ltd (10).

1.2.   Domanda di riesame in previsione della scadenza

(10)

In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (11), la Commissione ha ricevuto una domanda di riesame a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base. La domanda di riesame è stata presentata il 29 agosto 2022 da Toyota Material Handling Europe e PR Industrial S.r.l. («richiedenti») per conto dell’industria dell’Unione di transpallet manuali ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base.

(11)

La domanda di riesame era motivata dal fatto che la scadenza delle misure avrebbe potuto comportare la persistenza del dumping e la reiterazione del pregiudizio nei confronti dell’industria dell’Unione.

1.3.   Apertura di un riesame in previsione della scadenza

(12)

Avendo stabilito, previa consultazione del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base, che esistevano elementi di prova sufficienti per l’apertura di un riesame in previsione della scadenza, il 29 novembre 2022 la Commissione, sulla base dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, ha avviato un riesame in previsione della scadenza riguardante le importazioni nell’Unione di transpallet manuali originari della Repubblica popolare cinese e del Regno di Thailandia. La Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea («avviso di apertura») (12).

1.4.   Periodo dell’inchiesta di riesame e periodo in esame

(13)

L’inchiesta relativa al rischio di persistenza del dumping ha riguardato il periodo compreso tra il 1o ottobre 2021 e il 30 settembre 2022 («periodo dell’inchiesta di riesame» o «PIR»). L’analisi delle tendenze utili per valutare il rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2019 e la fine del periodo dell’inchiesta di riesame («periodo in esame»).

1.5.   Parti interessate

(14)

Nell’avviso di apertura le parti interessate sono state invitate a contattare la Commissione per partecipare all’inchiesta. La Commissione ha inoltre informato espressamente i richiedenti, altri produttori noti dell’Unione, i produttori esportatori noti, le autorità cinesi, gli importatori e gli utilizzatori noti in merito all’apertura del riesame in previsione della scadenza, invitandoli a parteciparvi.

(15)

Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare le loro osservazioni sull’apertura del riesame in previsione della scadenza e di chiedere un’audizione con la Commissione e/o il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale.

1.6.   Campionamento

(16)

Nell’avviso di apertura la Commissione ha indicato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento delle parti interessate a norma dell’articolo 17 del regolamento di base.

1.6.1.   Campionamento dei produttori dell’Unione

(17)

Nell’avviso di apertura la Commissione ha comunicato di aver selezionato in via provvisoria un campione di produttori dell’Unione.

(18)

In conformità dell’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base, la Commissione ha selezionato il campione in base al massimo volume rappresentativo della produzione e delle vendite di transpallet manuali nel periodo dell’inchiesta di riesame che poteva essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo disponibile. Tale campione era costituito da due produttori dell’Unione.

(19)

I due produttori dell’Unione inclusi nel campione rappresentavano oltre il 75 % della produzione e più del 70 % della capacità produttiva dell’industria dell’Unione nel periodo dell’inchiesta di riesame. In conformità dell’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni sul campione provvisorio.

(20)

Non essendo pervenuta alcuna osservazione, il campione provvisorio è stato confermato. Il campione è rappresentativo dell’industria dell’Unione.

1.6.2.   Campionamento degli importatori indipendenti

(21)

Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato tutti gli importatori indipendenti noti a fornire le informazioni specificate nell’avviso di apertura. Nessun importatore indipendente si è manifestato e ha fornito le informazioni richieste.

1.6.3.   Campionamento dei produttori esportatori della Cina

(22)

Nell’avviso di apertura dell’inchiesta di riesame in previsione della scadenza la Commissione ha indicato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento dei produttori esportatori conformemente all’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento di base.

(23)

Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato tutti i produttori esportatori noti della Cina a fornire le informazioni specificate nell’avviso di apertura. Tuttavia nessun produttore esportatore del paese interessato ha fornito le informazioni richieste entro i termini stabiliti nell’avviso di apertura.

(24)

La Commissione ha inoltre chiesto alla missione della Repubblica popolare cinese presso l’Unione europea di individuare e/o contattare eventuali altri produttori esportatori potenzialmente interessati a partecipare all’inchiesta. Non è stata fornita alcuna risposta.

(25)

Alla luce di quanto sopra, i produttori cinesi non hanno collaborato e la Commissione ha deciso che il campionamento non era necessario, informando la missione della Repubblica popolare cinese presso l’Unione europea a tale riguardo. Non sono state espresse osservazioni.

1.7.   Risposte ai questionari

(26)

La Commissione ha inviato al governo della Repubblica popolare cinese («governo della RPC») un questionario relativo all’esistenza di distorsioni significative in Cina ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base. Non è pervenuta alcuna risposta al questionario.

(27)

La Commissione ha inviato questionari ai produttori esportatori, ai produttori dell’Unione inclusi nel campione, agli utilizzatori e agli importatori. Gli stessi questionari erano stati messi a disposizione online il giorno dell’apertura dell’inchiesta (13).

(28)

Entrambi i produttori dell’Unione inclusi nel campione hanno risposto ai questionari. Tuttavia i produttori esportatori, gli importatori indipendenti e gli utilizzatori non hanno risposto.

(29)

In assenza di collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi o del governo della RPC, le conclusioni relative al dumping e al pregiudizio sono state elaborate sulla base dei dati disponibili ai sensi dell’articolo 18 del regolamento di base. La missione della Repubblica popolare cinese presso l’Unione europea è stata informata a tale riguardo. Non sono pervenute osservazioni.

1.8.   Visite di verifica

(30)

La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie per determinare il rischio di persistenza o reiterazione del dumping e del pregiudizio, nonché l’interesse dell’Unione.

(31)

In conformità dell’articolo 16 del regolamento di base sono state effettuate visite di verifica presso le sedi dei seguenti produttori dell’Unione:

Toyota Material Handling Europe (Svezia);

PR Industrial S.r.l (Italia).

(32)

La Commissione ha verificato i dati macroeconomici forniti dall’industria dell’Unione presso la sede del relativo rappresentante legale, White & Case, a Bruxelles.

2.   PRODOTTO OGGETTO DEL RIESAME, PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

2.1.   Prodotto oggetto del riesame

(33)

Il prodotto oggetto del riesame è lo stesso del precedente riesame in previsione della scadenza, ossia transpallet manuali e loro componenti essenziali, cioè il telaio e il sistema idraulico, attualmente classificati con i codici NC ex 8427 90 00 (codici TARIC 8427900011 e 8427900019) ed ex 8431 20 00 (codici TARIC 8431200011 e 8431200019).

(34)

Nel 2008 la Commissione ha svolto un’inchiesta di riesame intermedio e ha chiarito che le misure in vigore non riguardano talune categorie di prodotti, ossia elevatori, carrelli stivatori, carrelli a pantografo e carrelli pesatori, che possono essere semoventi o azionati manualmente e sono utilizzati per spostare e sollevare carichi in operazioni di magazzinaggio, impilare pallet, sollevare carichi all’altezza di un piano di lavoro o sollevare e pesare carichi.

2.2.   Prodotto in esame

(35)

Il prodotto in esame nella presente inchiesta è il prodotto oggetto del riesame originario della Cina.

2.3.   Prodotto simile

(36)

Analogamente a quanto stabilito nell’inchiesta iniziale che ha condotto all’istituzione delle misure e nel precedente riesame in previsione della scadenza, la presente inchiesta di riesame in previsione della scadenza ha confermato che i seguenti prodotti presentano le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base e hanno impieghi di base simili:

il prodotto in esame esportato nell’Unione;

il prodotto oggetto del riesame fabbricato e venduto sul mercato interno della Cina;

il prodotto oggetto del riesame fabbricato e venduto nell’Unione dall’industria dell’Unione.

(37)

Questi prodotti sono pertanto considerati prodotti simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

3.   STATISTICHE SULLE IMPORTAZIONI

(38)

Al fine di determinare la quantità e il prezzo dei transpallet manuali importati nell’Unione, la Commissione si avvale delle statistiche sulle importazioni. I dati ufficiali relativi a tali importazioni sono registrati sia in chilogrammi sia in unità (pezzi).

(39)

Tuttavia tutte le fonti statistiche disponibili (Comext, Surveillance 3 e la banca dati basata sull’articolo 14, paragrafo 6, del regolamento di base) presentano dati incoerenti relativi al volume di transpallet manuali importati nell’Unione.

(40)

Si sono notate variazioni inspiegabili del peso per transpallet manuale importato, che sono incompatibili sia con gli elementi di prova raccolti nell’ambito dell’inchiesta in questione sia con le statistiche sulle importazioni che sono state utilizzate nell’inchiesta iniziale e nei precedenti riesami in previsione della scadenza, da cui risulta che il peso per transpallet manuale è sostanzialmente costante e non varia nel corso del tempo o da uno Stato membro all’altro.

(41)

La Commissione ha pertanto contattato Eurostat, che ha comunicato che i dati relativi ai volumi delle importazioni in due Stati membri sembrano non essere stati comunicati correttamente e che i chilogrammi e le unità riportati non erano ritenuti attendibili in ragione del valore corrispondente indicato. Escludendo le importazioni in questi due Stati membri, i dati relativi alle importazioni nell’Unione sono risultati congruenti nei vari Stati membri e coerenti con le precedenti statistiche.

(42)

Pertanto la Commissione ha adeguato la serie di dati di Eurostat sulle importazioni per il periodo in esame prendendo in considerazione il prezzo unitario di tutte le importazioni nell’Unione ad eccezione delle importazioni nei due Stati membri menzionati al considerando 41 e applicando tale prezzo unitario al valore comunicato delle importazioni nei due suddetti Stati membri, al fine di determinare il volume corretto di tali importazioni in unità.

(43)

Questo adeguamento ha quindi permesso di ottenere una serie di dati relativi alle importazioni nell’Unione in cui il numero delle unità importate e il relativo valore unitario erano congruenti in tutti gli Stati membri.

(44)

Questa serie di dati adeguata è stata utilizzata per calcolare il dumping in assenza di collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi nonché per vari indicatori di pregiudizio riportati in appresso nelle tabelle 2, 3, 4 e 5.

4.   DUMPING

(45)

In conformità dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha valutato se la scadenza delle misure in vigore potesse implicare il rischio di persistenza del dumping.

4.1.   Osservazioni preliminari

(46)

Come indicato al considerando 25, nessun produttore esportatore della Cina ha collaborato all’inchiesta. La Commissione ha pertanto informato il governo della RPC che, data la mancanza di collaborazione, avrebbe potuto applicare l’articolo 18 del regolamento di base. La Commissione non ha ricevuto osservazioni né richieste di intervento del consigliere-auditore a tale riguardo.

(47)

Visto quanto precede, conformemente all’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base, le conclusioni relative all’esistenza di pratiche di dumping e al rischio di persistenza o reiterazione del dumping sottoindicate sono state basate sui dati disponibili, in particolare:

le informazioni contenute nella domanda;

le informazioni ottenute dalle parti che hanno collaborato nel corso dell’inchiesta di riesame, ossia il richiedente e i produttori dell’Unione inclusi nel campione;

le statistiche di Eurostat adeguate come indicato alla sezione 3; e

il Global Trade Atlas (GTA).

(48)

Inoltre, al fine di calcolare il valore normale in conformità dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, la Commissione ha utilizzato i dati disponibili nel paese rappresentativo come spiegato nella sezione 4.2.4.

4.2.   Procedura per la determinazione del valore normale a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base per le importazioni di transpallet manuali originari della Cina

(49)

Dati gli elementi di prova sufficienti disponibili all’apertura dell’inchiesta, che tendono a evidenziare, per quanto riguarda la Cina, l’esistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, la Commissione ha avviato l’inchiesta sulla base del medesimo articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base.

(50)

Per ottenere le informazioni ritenute necessarie ai fini dell’inchiesta in merito alle presunte distorsioni significative, la Commissione ha inviato un questionario al governo della RPC. Inoltre, come indicato al punto 5.3.2 dell’avviso di apertura, la Commissione ha invitato tutte le parti interessate a comunicare le loro osservazioni nonché a fornire informazioni ed elementi di prova riguardanti l’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base entro 37 giorni dalla data di pubblicazione dell’avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(51)

Entro la scadenza fissata non sono pervenute risposte al questionario da parte del governo della RPC, né comunicazioni in merito all’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base.

(52)

Successivamente la Commissione ha informato il governo della RPC che avrebbe utilizzato i dati disponibili ai sensi dell’articolo 18 del regolamento di base per la determinazione dell’esistenza di distorsioni significative in Cina. Il governo della RPC non ha formulato osservazioni a tale riguardo.

(53)

Al punto 5.3.2 dell’avviso di apertura la Commissione ha anche specificato che, alla luce degli elementi di prova disponibili, poteva essere necessario selezionare un paese rappresentativo appropriato ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, al fine di determinare il valore normale sulla base di prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni. La Commissione ha inoltre specificato che un possibile paese terzo rappresentativo per la RPC nel caso di specie era il Brasile, ma che avrebbe esaminato altri eventuali paesi appropriati conformemente ai criteri di cui all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), primo trattino, del regolamento di base.

(54)

Il 3 aprile 2023 la Commissione ha informato le parti interessate con una nota in merito alle fonti pertinenti che intendeva utilizzare per la determinazione del valore normale («nota sulle fonti»).

(55)

Nella nota sulle fonti la Commissione ha informato le parti interessate che, in assenza di collaborazione, avrebbe dovuto basarsi sui dati disponibili in conformità dell’articolo 18 del regolamento di base. La Commissione intendeva pertanto utilizzare le informazioni contenute nella domanda di riesame in previsione della scadenza, combinate con altre fonti di informazione ritenute appropriate in base ai criteri pertinenti indicati nell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, in conformità dell’articolo 18, paragrafo 5, del regolamento di base.

(56)

Con la nota sulle fonti la Commissione ha anche informato le parti interessate che intendeva utilizzare il Brasile come paese rappresentativo e ha comunicato le fonti pertinenti che intendeva utilizzare per la determinazione del valore normale, con il Brasile come paese rappresentativo. La Commissione ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni sulle fonti e sull’adeguatezza del Brasile come paese rappresentativo e a suggerire altri paesi, a condizione che presentassero informazioni sufficienti sui criteri pertinenti.

(57)

La Commissione ha inoltre informato le parti interessate che avrebbe stabilito le spese generali, amministrative e di vendita («SGAV») e i profitti sulla base delle informazioni disponibili per la società Paletrans Equipamentos Ltda, un produttore del paese rappresentativo. Non sono pervenute osservazioni.

4.2.1.   Valore normale

(58)

Secondo l’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di base,«il valore normale è di norma basato sui prezzi pagati o pagabili, nel corso di normali operazioni commerciali, da acquirenti indipendenti nel paese esportatore».

(59)

Tuttavia a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base «[q]ualora sia accertato […] che non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno del paese esportatore a causa dell’esistenza nel suddetto paese di distorsioni significative ai sensi della lettera b), il valore normale è calcolato esclusivamente in base a costi di produzione e di vendita che rispecchino prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni» e «comprende un congruo importo esente da distorsioni per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti».

(60)

Come ulteriormente spiegato in appresso, la Commissione ha concluso nella presente inchiesta che, sulla base degli elementi di prova disponibili e data l’assenza di collaborazione da parte del governo della RPC e dei produttori esportatori, l’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base era appropriata.

4.2.2.   Esistenza di distorsioni significative

(61)

Nell’ambito di recenti inchieste relative al settore dell’acciaio nella RPC (14) la Commissione ha rilevato l’esistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base.

(62)

In tali inchieste la Commissione ha constatato l’esistenza nella RPC di un intervento pubblico sostanziale che falsa l’efficace allocazione delle risorse conformemente ai principi di mercato (15). In particolare la Commissione ha concluso che nel settore dell’acciaio, che fornisce la principale materia prima per la fabbricazione del prodotto oggetto del riesame, il governo della RPC non solo continua a detenere un livello elevato di controllo ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), primo trattino, del regolamento di base (16), ma è anche in grado di interferire nella determinazione dei prezzi e dei costi attraverso la presenza statale nelle imprese ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), secondo trattino, del regolamento di base (17).

(63)

La Commissione ha inoltre constatato che la presenza e l’intervento dello Stato nei mercati finanziari e nella fornitura di materie prime e fattori produttivi esercitano un ulteriore effetto distorsivo sul mercato. Di fatto nel complesso il sistema di pianificazione nella RPC fa sì che le risorse, invece di essere assegnate in linea con le forze del mercato, siano concentrate in settori designati dal governo della RPC come strategici o comunque politicamente importanti (18).

(64)

La Commissione ha inoltre concluso che il diritto fallimentare e il diritto patrimoniale cinesi non funzionano correttamente ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), quarto trattino, del regolamento di base, con conseguenti distorsioni connesse al mantenimento in attività di imprese insolventi e alle modalità di assegnazione dei diritti d’uso dei terreni nella RPC (19).

(65)

Analogamente la Commissione ha rilevato distorsioni dei costi salariali nel settore dell’acciaio ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), quinto trattino, del regolamento di base (20), nonché distorsioni nei mercati finanziari ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), sesto trattino, del regolamento di base, in particolare per quanto riguarda l’accesso al capitale da parte delle imprese della RPC (21).

(66)

Come avvenuto nelle precedenti inchieste relative al settore dell’acciaio nella RPC, la Commissione ha valutato nella presente inchiesta se fosse opportuno utilizzare i prezzi e i costi praticati sul mercato interno della RPC, vista l’esistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base.

(67)

A tale scopo la Commissione si è avvalsa degli elementi di prova disponibili nel fascicolo, compresi quelli contenuti nella domanda, nonché nel documento di lavoro dei servizi della Commissione sulle distorsioni significative nell’economia della RPC ai fini delle inchieste di difesa commerciale («relazione»), che si basa su fonti accessibili al pubblico. Tale analisi ha incluso l’esame degli interventi pubblici sostanziali nell’economia della RPC in generale, ma anche della situazione specifica del mercato nel settore pertinente, compreso quello dei transpallet manuali.

(68)

La Commissione ha ulteriormente integrato questi elementi di prova con le proprie ricerche sui vari criteri pertinenti per confermare l’esistenza di distorsioni significative nella RPC, come constatato anche nell’ambito di precedenti inchieste da essa condotte a tale riguardo.

(69)

Secondo quando asserito nella domanda di riesame, l’economia cinese è ampiamente influenzata da interventi del governo della RPC o di altre autorità pubbliche. Tali interventi incidono su vari livelli dell’amministrazione e sul mercato. La domanda ha menzionato le distorsioni generali che interessano il mercato dei transpallet manuali, sulla base delle risultanze contenute nella relazione, ma ha anche elencato diversi ulteriori casi di intervento statale nel settore dell’acciaio.

(70)

In primo luogo la domanda ha evidenziato le sovvenzioni stabilite nell’inchiesta della Commissione relativa alle sovvenzioni presenti nel settore dei prodotti piatti di acciaio laminati a caldo (22), sottolineando che tali prodotti costituiscono la principale materia prima per la produzione dei transpallet manuali. Nella domanda si spiega inoltre che, oltre ad offrire alle imprese sovvenzioni dirette in denaro, lo Stato cinese interviene anche nella determinazione dei prezzi delle materie prime che sono essenziali in questo settore, quali il carbone e il minerale di ferro. La domanda ha evidenziato che una delle priorità del 14° piano quinquennale cinese è garantire l’approvvigionamento delle materie prime destinate all’industria nazionale dell’acciaio.

(71)

Per abbassare i prezzi delle materie prime lo Stato cinese dispone di vari strumenti: contingenti all’esportazione, tasse all’esportazione, licenze di esportazione. Nella domanda si spiega inoltre che a giugno del 2021 il dipartimento per la determinazione dei prezzi della commissione nazionale per lo sviluppo e le riforme e l’amministrazione di Stato per la regolamentazione del mercato hanno avviato un’indagine sul commercio a pronti dei minerali di ferro. È stata avviata anche un’indagine sui prezzi del carbone. Tali controlli costituiscono un intervento diretto dello Stato cinese nella determinazione dei prezzi delle materie prime utilizzate nella produzione dei transpallet manuali.

(72)

Nella domanda non solo si menzionano i suddetti interventi dello Stato cinese nel settore dell’acciaio ma si afferma anche che un altro modo con cui il governo ha fornito un sostegno indiretto al settore dell’acciaio è consistito nell’applicazione non rigorosa della normativa in materia di tutela ambientale, soprattutto a livello locale.

(73)

Infine nella domanda si segnala che il governo della RPC utilizza i conferimenti di capitale proprio e la capitalizzazione dei debiti per sostenere le imprese siderurgiche. A titolo di esempio l’amministrazione comunale di Tianjin ha programmato di ristrutturare il debito del Bohai Steel Group, pari a 92 miliardi di CNY, collocando le sue attività più redditizie in una nuova società e convertendo una quota delle passività in obbligazioni.

(74)

Il governo della RPC non ha presentato osservazioni né ha fornito elementi di prova che potessero suffragare o confutare gli elementi di prova contenuti nel fascicolo, tra cui la relazione e gli elementi di prova supplementari forniti dai richiedenti, riguardo all’esistenza di distorsioni significative e/o all’adeguatezza dell’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base al caso di specie.

(75)

Nel settore dell’acciaio, che fornisce la principale materia prima per la fabbricazione del prodotto oggetto del riesame (cfr. considerando 110), il governo della RPC continua a detenere un livello elevato di controllo ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), primo trattino, del regolamento di base. In assenza di collaborazione da parte degli esportatori cinesi del prodotto oggetto dell’inchiesta, non è stato possibile determinare il rapporto esatto tra i produttori privati e quelli di proprietà dello Stato. L’inchiesta ha confermato che il settore dei transpallet manuali è molto frammentato, giacché è caratterizzato dalla presenza sul mercato di molti piccoli produttori.

(76)

Inoltre, dato che gli interventi del partito comunista cinese («PCC» oppure «partito») nel processo decisionale operativo sono diventati la norma anche nelle società private, con il PCC che rivendica la leadership su pressoché tutti gli aspetti dell’economia del paese, l’influenza dello Stato attraverso le strutture del PCC all’interno delle società fa sì che gli operatori economici siano effettivamente sotto il controllo e la supervisione strategica del governo, dato che le strutture dello Stato e del partito sono cresciute insieme nella RPC.

(77)

L’organizzazione che rappresenta gli interessi dei produttori di transpallet manuali in Cina è la China Industrial Truck Association («CITA») (23), che è un’entità sussidiaria della China Construction Machinery Association («CCMA») (24). Le disposizioni dello statuto della CCMA indicano chiaramente una forte influenza del partito. All’articolo 2 dello statuto il ruolo del partito è descritto nei seguenti termini: «servire il governo, l’industria, i membri e gli utilizzatori». L’articolo aggiunge quanto segue: «[l’]associazione rispetta la costituzione, le leggi, i regolamenti e le politiche nazionali, attua i valori fondamentali del socialismo, promuove lo spirito patriottico, rispetta la morale sociale e rafforza consapevolmente la costruzione dell’integrità e dell’autodisciplina».

(78)

L’articolo 3 dello statuto della CCMA sottolinea il ruolo del governo/partito nell’organizzazione: «L’Associazione aderisce alla leadership generale del Partito comunista cinese. In conformità delle disposizioni della costituzione del partito comunista cinese, essa istituisce un’organizzazione del partito comunista cinese, svolge le attività del partito e garantisce le condizioni necessarie per lo svolgimento delle attività organizzative del partito. L’entità preposta alla registrazione e alla gestione dell’Associazione è il ministero degli Affari civili della Repubblica popolare cinese, mentre l’entità incaricata dell’edificazione del partito è il comitato di partito della Commissione del Consiglio di Stato per la supervisione e l’amministrazione dei beni di proprietà dello Stato (SASAC). L’Associazione accetta l’orientamento, la supervisione e la gestione commerciali da parte delle entità preposte alla registrazione e alla gestione, delle entità incaricate dell’edificazione del partito e dei dipartimenti amministrativi competenti per la gestione industriale» (25).

(79)

La presenza del partito è evidente anche a livello della China Iron and Steel Association («CISA»). A norma dell’articolo 3 del suo statuto, la CISA «aderisce alla leadership generale del partito comunista cinese» e «accetta l’orientamento, la supervisione e la gestione commerciali da parte delle entità preposte alla registrazione e alla gestione, delle entità incaricate dell’edificazione del partito e dei dipartimenti amministrativi competenti per la gestione industriale».

(80)

Tanto le imprese pubbliche quanto quelle private operanti nel settore dell’acciaio sono soggette alla supervisione strategica e all’orientamento delle autorità. I più recenti documenti strategici cinesi concernenti il settore dell’acciaio confermano l’importanza costantemente attribuita dal governo della RPC al settore, compresa l’intenzione di intervenire nel settore al fine di plasmarlo secondo le politiche governative.

(81)

Quanto precede è esemplificato: dal parere di orientamento 2022 del ministero dell’Industria e della tecnologia dell’informazione sulla promozione di un elevato sviluppo qualitativo del settore del ferro e dell’acciaio (26), che auspica l’ulteriore consolidamento della base industriale e il miglioramento significativo del grado di modernizzazione della catena industriale; dal 14° piano quinquennale sullo sviluppo del settore delle materie prime (27), secondo il quale il settore «aderirà alla combinazione di leadership di mercato e promozione statale» e «coltiverà un gruppo di aziende all’avanguardia, dotate di leadership in ambito ecologico e competitività di base»; e dal 14° piano quinquennale sullo sviluppo del settore dei cascami dell’acciaio, i cui obiettivi fondamentali sono «il costante incremento della percentuale di utilizzo di cascami dell’acciaio e il raggiungimento nella produzione siderurgica nazionale di una percentuale complessiva di cascami del 30 % entro la fine del 14° piano quinquennale».

(82)

Per quanto riguarda più specificamente il prodotto oggetto del riesame, Shandong e Jiangsu hanno emesso il rispettivo 14° piano quinquennale sullo sviluppo di attrezzature per la costruzione navale e l’ingegneria navale, promuovendo esplicitamente il settore della costruzione navale e la relativa produzione di acciaio, come i transpallet manuali.

(83)

Esempi analoghi dell’intenzione delle autorità cinesi di monitorare e orientare gli sviluppi del settore dell’acciaio sono evidenti anche in altre province, come in quella di Hebei, che prevede di «attuare in modo costante lo sviluppo di gruppi di imprese, accelerare la riforma in materia di proprietà mista delle imprese statali, concentrarsi sulla promozione di fusioni interregionali e sul risanamento delle imprese private del settore del ferro e dell’acciaio e adoperarsi per costituire uno o due grandi gruppi di livello mondiale, da tre a cinque grandi gruppi di sostegno in grado di esercitare un’influenza a livello interno» e di «espandere ulteriormente i canali per il riciclaggio e la circolazione dei cascami dell’acciaio, rafforzare l’analisi e la classificazione dei cascami dell’acciaio».

(84)

L’influenza dello Stato è riscontrabile anche a livello comunale, ad esempio nel piano d’azione siderurgico per il 2022 «1 + 3» del comune di Tangshan nella provincia di Hebei, in cui diversi enti municipali sono incaricati di «promuovere alleanze tra imprese che fabbricano prodotti simili nella regione e la loro riorganizzazione», come i due grandi gruppi siderurgici Shougang (Jingtang, Qiangang) e Tangsteel New District, «individuare e guidare gli istituti finanziari affinché forniscano prestiti agevolati alle imprese siderurgiche perché passino a nuove industrie, e al tempo stesso […] erogare sovvenzioni sotto forma di sconti sui tassi di interesse» nonché «sostenere l’ottimizzazione della struttura dei prodotti» concedendo «a nuove imprese manifatturiere campione e a prodotti campione a livello nazionale […] rispettivamente 1 milione di CNY e 500 000 CNY, e a nuove imprese manifatturiere campione e a prodotti campione a livello provinciale rispettivamente 300 000 e 100 000 CNY».

(85)

Analogamente il piano di attuazione dell’Henan per la trasformazione e il potenziamento dell’industria siderurgica durante il 14° piano quinquennale prevede la «costruzione di basi di produzione di acciaio specializzate» ossia «la costruzione di sei grandi basi di produzione di acciaio specializzate a Anyang, Jiyuan, Pingdingshan, Xinyang, Shangqiu, Zhoukou ecc., nonché l’espansione, l’intensificazione e la specializzazione del settore. Tra queste, entro il 2025 la capacità di produzione di ghisa ad Anyang sarà mantenuta al di sotto dei 14 milioni di tonnellate e la capacità di produzione di acciaio grezzo sarà mantenuta al di sotto dei 15 milioni di tonnellate».

(86)

L’inchiesta ha inoltre confermato che il governo della RPC interferisce nella determinazione dei prezzi e dei costi attraverso la presenza statale nelle imprese ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), secondo trattino, del regolamento di base, stabilendo l’esistenza di legami personali tra i produttori di transpallet manuali e il PCC. Nel corso dell’inchiesta non è stato possibile reperire informazioni sui singoli produttori, giacché si tratta per la maggior parte di imprese molto piccole. Tuttavia dall’inchiesta è emerso che il PCC svolge un ruolo importante nell’associazione che rappresenta i produttori di transpallet manuali, ossia la CCMA, che è dotata di un comitato di partito attivo (28). Il presidente della CITA è anche membro del PCC (29).

(87)

Inoltre nel settore del prodotto oggetto dell’inchiesta sono in atto politiche che favoriscono in modo discriminatorio i produttori nazionali o che influenzano in altro modo il mercato ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), terzo trattino, del regolamento di base. L’inchiesta ha individuato documenti strategici che dimostrano che l’industria beneficia degli orientamenti e degli interventi pubblici relativi al prodotto oggetto dell’inchiesta nell’ambito del settore dell’acciaio.

(88)

Il settore dell’acciaio continua ad essere considerato un settore chiave dal governo della RPC. Ciò trova conferma nell’elevato numero di piani, direttive e altri documenti riguardanti specificamente l’acciaio, emanati a livello nazionale, regionale e comunale. Nel 14° piano quinquennale il governo della RPC ha previsto per l’industria dell’acciaio interventi di trasformazione, potenziamento, ottimizzazione e adeguamento strutturale. Analogamente il 14° piano quinquennale per lo sviluppo del settore delle materie prime, applicabile anche all’industria siderurgica, definisce il settore come il «fondamento dell’economia reale» e «un settore chiave che determina il vantaggio competitivo della Cina a livello internazionale»; il piano fissa anche una serie di obiettivi e metodi di lavoro determinanti per lo sviluppo del settore siderurgico nel periodo 2021-2025, quali l’aggiornamento tecnologico, il miglioramento della struttura del settore (non da ultimo mediante ulteriori concentrazioni societarie) e la trasformazione digitale.

(89)

L’importante materia prima utilizzata per la fabbricazione del prodotto oggetto dell’inchiesta è il minerale di ferro. Il minerale di ferro è citato anche nel 14° piano quinquennale per lo sviluppo del settore delle materie prime, in cui lo Stato prevede di «sviluppare in modo razionale le risorse minerarie interne. Intensificare l’attività di prospezione del minerale di ferro […], attuare regimi fiscali preferenziali, incoraggiare l’adozione di tecnologie e attrezzature avanzate per ridurre la generazione di rifiuti estrattivi solidi».

(90)

In province come l’Hebei le autorità prevedono per il settore quanto segue: «fornire agevolazioni sugli interessi per gli investimenti in nuovi progetti; esaminare e guidare gli enti finanziari affinché forniscano prestiti agevolati alle imprese siderurgiche perché passino a nuove industrie mentre saranno erogate sovvenzioni pubbliche sotto forma di agevolazioni». In sintesi il governo della RPC ha messo a punto misure volte a indurre gli operatori a conformarsi agli obiettivi di politica pubblica finalizzati a sostenere i settori incentivati, tra cui figura la produzione delle principali materie prime utilizzate nella fabbricazione dei transpallet manuali. Tali misure impediscono alle forze di mercato di funzionare liberamente.

(91)

Dalla presente inchiesta non sono emersi elementi comprovanti che l’applicazione discriminatoria o inadeguata del diritto fallimentare e patrimoniale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), quarto trattino, del regolamento di base nel settore del prodotto oggetto dell’inchiesta non inciderebbe sui produttori di detto prodotto.

(92)

Il settore dei transpallet manuali è inoltre influenzato dalla distorsione dei costi salariali ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), quinto trattino, del regolamento di base. Tali distorsioni incidono sul settore sia direttamente (nella fabbricazione dei transpallet manuali o dei principali fattori produttivi) sia indirettamente (in termini di accesso ai fattori produttivi di società soggette al medesimo sistema del lavoro nella RPC).

(93)

Inoltre nella presente inchiesta non sono stati forniti elementi di prova a dimostrazione del fatto che il settore del prodotto oggetto dell’inchiesta non sia influenzato dall’intervento pubblico nel sistema finanziario ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), sesto trattino, del regolamento di base. Il sostanziale intervento pubblico nel sistema finanziario comporta pertanto gravi ripercussioni sulle condizioni di mercato a tutti i livelli.

(94)

Infine per fabbricare i transpallet manuali sono necessari vari fattori produttivi. Quando i produttori di transpallet manuali acquistano/appaltano tali fattori produttivi, i prezzi che essi pagano (e che sono registrati come costi) sono chiaramente esposti alle stesse distorsioni sistemiche sopra menzionate. Ad esempio i fornitori di fattori produttivi impiegano lavoro (manodopera) soggetto a distorsioni. Essi possono contrarre prestiti soggetti alle distorsioni presenti nel settore finanziario/nell’assegnazione del capitale. Sono inoltre soggetti al sistema di pianificazione che si applica a tutti i livelli dell’amministrazione e a tutti i settori.

(95)

Pertanto non solo non è opportuno utilizzare i prezzi di vendita sul mercato interno dei transpallet manuali ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, ma anche tutti i costi dei fattori produttivi (compresi materie prime, energia, terreni, finanziamenti, lavoro ecc.) risultano essere viziati dal fatto che la formazione dei loro prezzi è influenzata da un intervento pubblico sostanziale, come descritto nelle parti I e II della relazione. In effetti gli interventi pubblici descritti in relazione all’assegnazione del capitale, ai terreni, al lavoro, all’energia e alle materie prime sono presenti in tutta la RPC. Ciò significa ad esempio che un fattore produttivo prodotto nella RPC combinando una serie di fattori produttivi è soggetto a distorsioni significative. Lo stesso vale per il fattore produttivo di un fattore produttivo e così via.

(96)

Nella presente inchiesta il governo della RPC non ha presentato elementi di prova o argomentazioni che dimostrino il contrario. In sintesi, dagli elementi di prova disponibili è emerso che i prezzi o i costi del prodotto oggetto del riesame, compresi i costi delle materie prime, dell’energia e del lavoro, non sono il risultato di forze del libero mercato, ma sono invece influenzati da un intervento pubblico sostanziale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, come dimostrato dall’incidenza effettiva o possibile di uno o più dei fattori pertinenti ivi elencati.

(97)

Su tale base, e in assenza di collaborazione da parte del governo della RPC, la Commissione ha concluso che nel caso di specie non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno per stabilire il valore normale. La Commissione ha pertanto provveduto a calcolare il valore normale esclusivamente in base a costi di produzione e di vendita che rispecchino prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni, ossia, nel caso di specie, in base ai corrispondenti costi di produzione e vendita in un paese rappresentativo appropriato, in conformità dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, come illustrato nella sezione successiva.

4.2.3.   Paese rappresentativo

(98)

A norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, la scelta del paese rappresentativo si è basata sui criteri seguenti:

un livello di sviluppo economico analogo a quello della Cina. A tale scopo la Commissione ha fatto riferimento a paesi con un reddito nazionale lordo pro capite analogo a quello della Cina secondo la banca dati della Banca mondiale (30);

la produzione del prodotto oggetto del riesame in tale paese (31);

la disponibilità di dati pubblici pertinenti nel paese rappresentativo;

nel caso di più paesi rappresentativi possibili, la preferenza è accordata, se del caso, al paese con un livello adeguato di protezione sociale e ambientale.

(99)

Come spiegato al considerando 54, il 3 aprile 2023 la Commissione ha pubblicato una nota relativa alle fonti per la determinazione del valore normale. Tale nota descriveva i dati disponibili e gli elementi di prova sottesi ai criteri pertinenti e inoltre informava le parti interessate che la Commissione intendeva considerare il Brasile un paese rappresentativo appropriato nel caso di specie, se fosse stata confermata l’esistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base.

(100)

Nella nota sulle fonti la Commissione spiegava che, data l’assenza di una collaborazione significativa, si sarebbe basata sui dati disponibili in conformità dell’articolo 18 del regolamento di base. La scelta del paese rappresentativo si è basata sulle informazioni contenute nella domanda di riesame in previsione della scadenza, combinate con altre fonti di informazioni ritenute appropriate secondo i criteri pertinenti di cui all’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, in conformità dell’articolo 18, paragrafo 5, del regolamento di base, tra cui statistiche sulle importazioni, statistiche nazionali del paese rappresentativo, fonti di informazioni di mercato, tariffe applicate dai fornitori di servizi di pubblica utilità nel paese rappresentativo e informazioni finanziarie di produttori nel paese rappresentativo.

(101)

In linea con i criteri indicati all’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, nella nota sulle fonti la Commissione ha individuato il Brasile quale paese con un livello di sviluppo economico analogo a quello della Cina. La Banca mondiale ha classificato il Brasile come paese a «reddito medio-alto» in termini di reddito nazionale lordo. Inoltre il Brasile è stato individuato come un paese nel quale il prodotto oggetto del riesame è fabbricato in quantità significative su un mercato competitivo a livello regionale e globale e attraverso un processo produttivo simile. Il Brasile è stato individuato anche come paese nel quale i dati pertinenti sono prontamente disponibili.

(102)

Le parti interessate non hanno presentato osservazioni in merito alla nota sulle fonti.

(103)

Infine, data l’assenza di collaborazione e avendo stabilito che il Brasile era un paese rappresentativo appropriato sulla base di tutti gli elementi sopra indicati, non è stato necessario effettuare una valutazione del livello di protezione sociale e ambientale conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), primo trattino, del regolamento di base.

(104)

Pertanto, in assenza di collaborazione, come proposto nella domanda di riesame in previsione della scadenza e dato che il Brasile soddisfaceva i criteri di cui all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), primo trattino, del regolamento di base, la Commissione ha selezionato il Brasile quale paese rappresentativo appropriato.

4.2.4.   Fonti utilizzate per stabilire i costi esenti da distorsioni

(105)

Nella nota sulle fonti la Commissione ha elencato i fattori produttivi quali i materiali, l’energia e il lavoro, impiegati dai produttori esportatori nella fabbricazione del prodotto oggetto del riesame.

(106)

La Commissione ha inoltre dichiarato che, per calcolare il valore normale in conformità dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, avrebbe utilizzato i dati del Global Trade Atlas per stabilire il costo esente da distorsioni della maggior parte dei fattori produttivi, in particolare delle materie prime. Inoltre la Commissione ha dichiarato che, per stabilire i costi esenti da distorsioni del lavoro e dell’energia, avrebbe utilizzato i dati dell’OIL, del ministero brasiliano delle Miniere e dell’energia e dell’Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.

(107)

La Commissione ha dichiarato infine che, per stabilire le SGAV e i profitti, avrebbe utilizzato la banca dati Orbis Bureau van Dijk e i dati finanziari di un produttore brasiliano del prodotto in esame, come indicato al considerando 54.

4.2.5.   Costi e valori di riferimento esenti da distorsioni

4.2.5.1.   Fattori produttivi

(108)

Con la nota sui fattori produttivi la Commissione ha cercato di stabilire un elenco di fattori produttivi e di fonti destinati a essere utilizzati per stilare un elenco completo dei fattori produttivi quali materiali, energia e lavoro, impiegati nella produzione del prodotto oggetto del riesame dai produttori della Cina. La Commissione non ha ricevuto osservazioni in merito all’elenco dei fattori produttivi.

(109)

In mancanza di collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi, la Commissione si è basata sulle informazioni fornite dai richiedenti per stabilire i fattori produttivi utilizzati nella produzione dei transpallet manuali.

(110)

Considerate tutte le informazioni contenute nella domanda e le informazioni successivamente fornite dal richiedente, sono stati individuati i seguenti fattori produttivi e le rispettive fonti, al fine di determinare il valore normale in conformità dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base:

Tabella 1

Fattori produttivi dei transpallet manuali

Fattore produttivo

Codice delle merci

Valore esente da distorsioni

Unità di misura

Fonte

Materie prime

Prodotti piatti di acciaio laminati a caldo

72082610 , 72082690

7,09 CNY

Kg

GTA

Ghisa (componenti trasformati)

84312011 , 84312019 , 84312090

46,52 CNY

Kg

GTA

Altri componenti in acciaio (tubi)

84312011 , 84312019 , 84312090

46,52 CNY

Kg

GTA

Componenti lavorati (perni, cuscinetti)

84821010 , 84821090

49,88 CNY

Kg

GTA

Fune di nylon o di altre poliammidi

87169090

45,68 CNY

Kg

GTA

Lavoro (manodopera)

Lavoro (manodopera)

61,32 CNY

ora

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística in combinazione con l’OIL

Energia

Energia elettrica

0,944 CNY

kWh

Ministero brasiliano delle Miniere e dell’energia

Gas naturale

0,705 CNY

kWh

Global Petrol Prices (32)

Sottoprodotti/avanzi

Cascami e avanzi

2,128 CNY

Kg

Allegato V della domanda

4.2.5.2.   Materie prime e cascami

(111)

Al fine di stabilire il prezzo esente da distorsioni delle materie prime consegnate allo stabilimento di un produttore del paese rappresentativo, la Commissione ha utilizzato come base la media ponderata del prezzo all’importazione nel paese rappresentativo indicata nel GTA, aggiungendovi i dazi all’importazione e i costi di trasporto. Il prezzo all’importazione nel paese rappresentativo è stato determinato come media ponderata dei prezzi unitari delle importazioni da tutti i paesi terzi, esclusi la Cina e i paesi che non sono membri dell’OMC, elencati nell’allegato 1 del regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio (33).

(112)

La Commissione ha deciso di escludere le importazioni dalla Cina nel paese rappresentativo, avendo concluso nella sezione 4.2.2 che non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno della Cina a causa dell’esistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base. In assenza di elementi di prova attestanti che le stesse distorsioni non incidono allo stesso modo sui prodotti destinati all’esportazione, la Commissione ha ritenuto che tali distorsioni abbiano inciso sui prezzi all’esportazione. Dopo l’esclusione delle importazioni dalla Cina nel paese rappresentativo, il volume delle importazioni da altri paesi terzi è rimasto rappresentativo.

(113)

Di norma i prezzi di riferimento dovrebbero essere maggiorati anche dei costi del trasporto sul mercato interno. Tuttavia l’obiettivo di un riesame in previsione della scadenza è stabilire se le pratiche di dumping siano proseguite nel periodo dell’inchiesta di riesame o possano ripetersi, piuttosto che determinarne l’esatta entità. Pertanto la Commissione ha deciso che non erano necessari adeguamenti per tenere conto del trasporto sul mercato interno, dato che tali adeguamenti avrebbero avuto unicamente l’effetto di accrescere il valore normale e dunque il margine di dumping.

4.2.5.3.   Lavoro (manodopera)

(114)

Per stabilire il valore di riferimento per il lavoro, la Commissione ha utilizzato le statistiche sui costi dell’Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (34) al fine di determinare i salari in Brasile. Il sito web di detto istituto fornisce informazioni dettagliate sul costo del lavoro annuale complessivo in vari settori economici e la Commissione ha utilizzato i salari mensili basati sulle ore di lavoro settimanali previste per legge per i dipendenti del settore manifatturiero e la media delle ore di lavoro settimanali prestate in Brasile (dati del 2021). Su tale base è stata calcolata una tariffa oraria di 61,32 CNY/ora.

4.2.5.4.   Energia elettrica

(115)

Il prezzo dell’energia elettrica per le società (utenze industriali) in Brasile è pubblicato dal ministero delle Miniere e dell’energia (35). La Commissione ha utilizzato i dati sui prezzi dell’energia elettrica per uso industriale relativi al periodo compreso tra ottobre 2021 e settembre 2022 e ha stabilito un prezzo di 0,944 CNY/kWh (per il periodo dell’inchiesta di riesame).

4.2.5.5.   Gas naturale

(116)

Il prezzo del gas naturale per le società (utenze industriali) in Brasile è pubblicato dal fornitore di dati di mercato globalpetrolprices.com (36). La Commissione ha utilizzato i prezzi corrispondenti per le utenze industriali, riguardanti il periodo dell’inchiesta di riesame.

4.2.5.6.   SGAV e profitti

(117)

A norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, «[i]l valore normale costruito comprende un congruo importo esente da distorsioni per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti». È inoltre necessario stabilire un valore per le spese generali di produzione, al fine di coprire i costi non inclusi nei fattori produttivi di cui sopra.

(118)

Per stabilire le SGAV e i profitti, la Commissione ha utilizzato i dati finanziari del produttore brasiliano Paletrans Equipamentos Ltda riportati nella banca dati Orbis per l’anno 2021. La Commissione ha dapprima determinato la percentuale di SGAV e altri costi della società, che costituivano l’11,37 % del costo delle vendite, dopodiché ha calcolato i profitti realizzati da Paletrans Equipamentos Ltda, che rappresentavano il 14,38 % del costo delle vendite.

4.2.6.   Calcolo del valore normale

(119)

Sulla base di quanto precede, la Commissione ha calcolato il valore normale a livello franco fabbrica conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base.

(120)

Innanzitutto la Commissione ha stabilito i costi di produzione esenti da distorsioni. In assenza di collaborazione da parte dei produttori esportatori, la Commissione si è basata sulle informazioni fornite dai richiedenti nella domanda di riesame in merito al consumo di ciascun fattore (materie prime e lavoro) necessario per la fabbricazione del prodotto oggetto del riesame. Tali volumi di consumo sono stati quindi moltiplicati per i costi unitari esenti da distorsioni stabiliti in Brasile, come descritto nella sezione 4.2.5. Analogamente, applicando lo stesso metodo, la Commissione ha stabilito il valore esente da distorsioni di cascami e avanzi e lo ha detratto dai costi di produzione esenti da distorsioni di cui sopra.

(121)

Una volta stabilito il costo delle materie prime, la Commissione ha aggiunto il costo del lavoro, indicato al considerando 114, e il costo dell’energia elettrica e del gas naturale, indicato ai considerando 115 e 116. Il costo del lavoro includeva anche una parte del costo indiretto del lavoro, che secondo il richiedente rappresentava le spese generali di produzione.

(122)

La Commissione ha quindi aggiunto le SGAV e i profitti in Brasile, che erano espressi in percentuale del costo delle vendite (rispettivamente l’11,37 % e il 14,38 %, come spiegato al considerando 118) e che sono stati applicati ai costi di produzione esenti da distorsioni.

(123)

Su tale base, la Commissione ha calcolato il valore normale a livello franco fabbrica conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base.

4.2.7.   Prezzo all’esportazione

(124)

In assenza di collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi, il prezzo all’esportazione riferito alle importazioni nell’Unione effettuate durante il periodo dell’inchiesta di riesame è stato determinato in conformità dell’articolo 18 del regolamento di base, sulla base delle statistiche di Eurostat. Dal prezzo cif del singolo transpallet manuale sono stati detratti il nolo marittimo (31,79 EUR per transpallet manuale) e i costi di trasporto interno (5,86 EUR per transpallet manuale). Tali costi si sono basati sulle informazioni fornite dai richiedenti nella domanda di riesame (37).

4.2.8.   Confronto e margini di dumping

(125)

La Commissione ha confrontato il valore normale costruito, stabilito conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, con il prezzo all’esportazione indicato sopra.

(126)

Su tale base il margine di dumping, espresso in percentuale del prezzo cif, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, era dell’82,5 %. Si è pertanto concluso che le pratiche di dumping sono proseguite durante il periodo dell’inchiesta di riesame.

5.   RISCHIO DI PERSISTENZA DEL DUMPING

(127)

Dopo aver constatato l’esistenza di pratiche di dumping durante il periodo dell’inchiesta di riesame, in conformità dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base la Commissione ha esaminato il rischio della persistenza del dumping in caso di abrogazione delle misure. Sono stati analizzati i fattori aggiuntivi seguenti: capacità produttiva e capacità inutilizzata in Cina, rapporto tra prezzi all’esportazione in paesi terzi e prezzi all’esportazione nell’Unione, attrattiva del mercato dell’Unione e pratiche di elusione.

(128)

Come indicato al considerando 25, né i produttori esportatori cinesi né il governo della RPC hanno collaborato alla presente inchiesta. La Commissione ha quindi informato le autorità cinesi che, conformemente all’articolo 18 del regolamento di base, avrebbero potuto essere utilizzati i dati disponibili al fine di determinare se il dumping fosse attualmente in corso e di stabilire il rischio di persistenza del dumping, in particolare:

le informazioni contenute nella domanda;

le statistiche di Eurostat;

le statistiche pubblicamente disponibili nella banca dati del Global Trade Atlas.

(129)

La Commissione non ha ricevuto osservazioni o richieste di intervento del consigliere-auditore da parte delle autorità cinesi a tale riguardo.

5.1.   Capacità produttiva e capacità inutilizzata in Cina

(130)

Per quanto riguarda la produzione e la capacità produttiva in Cina, in assenza di altre fonti di informazione l’analisi è stata effettuata in base ai dati forniti dai richiedenti nel corso dell’inchiesta.

(131)

Dall’inchiesta è emerso che la produzione di transpallet manuali in Cina nel periodo dell’inchiesta di riesame è caratterizzata da una generale sovraccapacità.

(132)

Secondo l’analisi di mercato dei richiedenti, la capacità produttiva dichiarata nel 2021 dall’associazione cinese dei produttori di transpallet manuali era pari a 3 milioni di unità, con una produzione effettiva di 1,7 milioni di unità.

(133)

Di conseguenza la capacità inutilizzata cinese è stata stimata a circa 1,3 milioni di unità, ossia ad oltre il 40 % (38). Si tratta comunque di una stima prudente in quanto secondo i richiedenti molti produttori più piccoli di transpallet in Cina non fanno parte dell’associazione e pertanto la produzione totale di transpallet manuali nel paese è superiore di almeno il 10-15 % rispetto alle cifre comunicate dall’associazione.

(134)

Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso che i produttori esportatori cinesi dispongono di una notevole capacità inutilizzata, pari ad almeno il 40 % della capacità produttiva, che, in caso di scadenza delle misure, potrebbe essere utilizzata per le esportazioni nell’Unione.

5.2.   Prezzi sul mercato dell’Unione

(135)

Per quanto riguarda la politica di esportazione della Cina in altri paesi terzi, non sono disponibili statistiche relative ai prezzi all’esportazione del prodotto oggetto del riesame. I codici dei prodotti pertinenti cinesi comprendono anche altri prodotti, cioè i «carrelli muniti di un dispositivo di sollevamento o movimentazione, non a motore elettrico», che hanno un prezzo unitario più elevato rispetto ai transpallet manuali, il che aumenta il prezzo medio all’esportazione. Inoltre nella domanda di riesame non sono forniti dati.

(136)

Come fonte sostitutiva per ottenere un’indicazione approssimativa dell’andamento dei volumi delle esportazioni è stato possibile utilizzare la banca dati del GTA. Per stabilire il possibile andamento delle importazioni in caso di abrogazione delle misure, la Commissione ha esaminato i prezzi delle esportazioni cinesi sul mercato dell’Unione. La Commissione li ha quindi confrontati con i dati delle esportazioni dalla Cina a livello mondiale durante il periodo dell’inchiesta di riesame.

(137)

Dai dati del GTA è emerso che il mercato dell’Unione rappresenta la seconda maggiore destinazione dei quantitativi di transpallet manuali importati dalla Cina. Inoltre i dati di Eurostat hanno indicato che il prezzo di vendita medio nell’Unione era di 212 EUR/unità, mentre in base ai dati del GTA esso risultava pari ad appena 168 EUR negli Stati Uniti, che rappresentano il più importante mercato di esportazione, e 179 EUR negli altri sei mercati di esportazione principali (Russia, India, Turchia, Corea del Sud, Messico e Australia).

(138)

Per gli stessi motivi descritti al considerando 135, si conclude pertanto che il prezzo all’esportazione in altri paesi terzi è persino più basso.

(139)

I dati indicano chiaramente che i prezzi delle esportazioni cinesi di transpallet manuali verso il mercato dell’Unione erano superiori rispetto a quelli delle esportazioni verso altri partner, compresi gli Stati Uniti. Ciò lascia supporre che, in caso di scadenza delle misure, i produttori cinesi orienterebbero probabilmente le proprie esportazioni verso il mercato dell’Unione.

5.3.   Attrattiva del mercato dell’Unione e pratiche di elusione

(140)

I richiedenti hanno indicato che i produttori esportatori cinesi stanno già assorbendo in parte i dazi antidumping per mantenere la propria quota di mercato nell’Unione. Lo si desume confrontando i prezzi delle esportazioni cinesi (39) nell’Unione con i prezzi di altre importazioni nell’Unione e con i prezzi delle esportazioni cinesi in altri mercati. Nonostante i limiti evidenziati al considerando 135, ciò implica che in assenza delle misure i transpallet manuali cinesi inonderebbero il mercato dell’Unione a prezzi bassi.

(141)

Analogamente, come indicato nella domanda, si è constatato che nei primi dieci anni di applicazione delle misure gli esportatori cinesi hanno attuato varie pratiche per eludere i dazi antidumping in vigore. In primo luogo hanno iniziato ad eludere i dazi mediante operazioni di trasbordo e operazioni di assemblaggio in Thailandia (considerando 3). Successivamente gli esportatori cinesi hanno iniziato ad eludere le misure montando un dispositivo di pesatura sui propri transpallet e utilizzando una falsa classificazione doganale (considerando 7). Le pratiche di elusione dimostrano l’interesse dei produttori esportatori cinesi ad accedere al mercato dell’Unione senza restrizioni e quindi l’attrattiva del mercato dell’Unione per le esportazioni cinesi.

5.4.   Conclusioni

(142)

Alla luce delle sue risultanze sulla persistenza del dumping durante il PIR e sul probabile andamento delle esportazioni in caso di scadenza delle misure, la Commissione ha concluso che sussiste un forte rischio che la scadenza delle misure antidumping sulle importazioni dalla Cina del prodotto oggetto del riesame comporti la persistenza del dumping.

6.   PREGIUDIZIO

6.1.   Definizione di industria dell’Unione e di produzione dell’Unione

(143)

Durante il periodo in esame il prodotto simile è stato fabbricato da sette produttori noti dell’Unione, sei dei quali hanno sostenuto la domanda e collaborato all’inchiesta fornendo dati macroeconomici. Essi costituiscono l’industria dell’Unione ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base.

(144)

La produzione totale dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta di riesame è stata stimata pari a circa 230 000 tonnellate. La cifra è stata stabilita dalla Commissione sulla base delle risposte al questionario fornite dall’industria dell’Unione. Sono stati selezionati nel campione due produttori dell’Unione che rappresentavano oltre il 75 % della produzione totale dell’Unione del prodotto simile.

6.2.   Consumo dell’Unione

(145)

La Commissione ha stabilito il consumo dell’Unione basandosi sui quantitativi di vendita dei produttori dell’Unione e sui dati Eurostat relativi alle importazioni di transpallet manuali (in unità).

(146)

Il consumo dell’Unione ha mostrato il seguente andamento:

Tabella 2

Consumo dell’Unione di transpallet manuali (in unità)

 

2019

2020

2021

Periodo dell’inchiesta di riesame

Consumo totale dell’Unione

573 515

449 473

577 458

709 687

Indice

100

78

101

124

Fonte:

risposte al questionario e Eurostat.

(147)

Il consumo nell’Unione è aumentato del 24 % tra il 2019 e la fine del PIR, per poi diminuire nel 2020 durante la pandemia di COVID-19. Dopo il calo registrato nel 2020, il consumo dell’Unione è tornato ai livelli prepandemici nel 2021 e ha continuato ad aumentare fino alla fine del periodo dell’inchiesta di riesame.

(148)

I transpallet manuali sono un bene acquistato unicamente per la sostituzione di beni esistenti o per l’espansione dell’attività. Nel 2020 a causa della pandemia la crescita dei settori che necessitano dei transpallet manuali ha segnato una battuta d’arresto, il che spiega il temporaneo calo del consumo registrato in tale periodo.

6.3.   Importazioni dal paese interessato

6.3.1.   Quantità e quota di mercato delle importazioni dal paese interessato

(149)

La Commissione ha stabilito la quantità delle importazioni e le quote di mercato sulla base dei dati relativi alle importazioni, espressi in euro e in unità.

(150)

Le importazioni nell’Unione provenienti dalla Cina hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 3

Quantitativi importati (in unità) e quota di mercato

 

2019

2020

2021

Periodo dell’inchiesta di riesame

Quantitativi importati dalla Cina (in unità)

64 719

47 882

63 914

44 523

Indice

100

74

99

69

Quota di mercato

11  %

11  %

11  %

6  %

Fonte:

dati Eurostat sulle importazioni.

(151)

Le importazioni dalla Cina sono proseguite durante il periodo in esame, con quantitativi variabili tra 45 000 e 70 000 unità. Complessivamente nel periodo in esame i volumi delle importazioni dalla Cina sono diminuiti del 31 %.

(152)

La quota di mercato delle importazioni cinesi è rimasta stabile (11-12 %) dal 2019 al 2021 ma è nuovamente scesa al 6 % nel PIR.

6.3.2.   Prezzi delle importazioni dal paese interessato e undercutting dei prezzi

(153)

La Commissione ha stabilito i prezzi delle importazioni sulla base dei dati relativi alle importazioni. L’undercutting dei prezzi delle importazioni è stato stabilito sulla base di un confronto tra questi dati sulle importazioni e i prezzi praticati dai produttori dell’Unione inclusi nel campione.

(154)

La media ponderata del prezzo delle importazioni nell’Unione dal paese interessato ha registrato il seguente andamento:

Tabella 4

Prezzi all’importazione (EUR/unità)

 

2019

2020

2021

Periodo dell’inchiesta di riesame

Cina

148

153

166

204

Indice

100

96

112

138

Fonte:

dati Eurostat sulle importazioni.

(155)

I prezzi delle importazioni di transpallet manuali dalla Cina sono aumentati tra il 2021 e il PIR, con un incremento del 38 % nel periodo in esame. In assenza di collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi, è stato possibile attribuire gli aumenti dei prezzi alle condizioni economiche, al rialzo dei prezzi delle materie prime e all’inflazione a livello mondiale a seguito della pandemia del 2020.

(156)

La Commissione ha determinato l’undercutting dei prezzi nel periodo dell’inchiesta di riesame confrontando:

la media ponderata dei prezzi di vendita unitari praticati dai produttori dell’Unione inclusi nel campione ad acquirenti indipendenti sul mercato dell’Unione, adeguati a livello franco fabbrica; e

il prezzo medio delle importazioni cinesi allo sbarco basato sulle statistiche relative alle importazioni, comprensivo del dazio antidumping del 70,8 % e dei dazi doganali del 4 % in vigore.

(157)

Dal confronto tra i prezzi all’importazione dei transpallet manuali provenienti dalla Cina, comprensivi dei dazi in vigore, e i prezzi dell’industria dell’Unione, è emerso che le importazioni non erano effettuate a prezzi inferiori a quelli praticati dall’industria dell’Unione.

6.4.   Importazioni originarie di paesi terzi diversi dalla Cina

(158)

Le importazioni di transpallet manuali da paesi terzi diversi dalla Cina provenivano prevalentemente dalla Malaysia e dal Vietnam.

(159)

La quantità delle importazioni nell’Unione, la quota di mercato e i prezzi delle importazioni di transpallet manuali provenienti da altri paesi terzi hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 5

Importazioni da paesi terzi

Paese

 

2019

2020

2021

Periodo dell’inchiesta di riesame

Malaysia

Quantitativo in unità

209 436

125 542

131 139

203 417

 

Indice

100

60

63

97

 

Quota di mercato

37  %

28  %

23  %

29  %

 

Prezzo medio (EUR/unità)

159

155

174

216

 

Indice

100

98

109

136

Vietnam

Quantitativo in unità

114 538

118 516

175 216

247 797

 

Indice

100

103

153

216

 

Quota di mercato

20  %

26  %

30  %

35  %

 

Prezzo medio (EUR/unità)

142

144

157

186

 

Indice

100

102

110

131

Altri paesi terzi

Quantitativo in unità

10 117

6 959

5 683

11 793

 

Indice

100

69

56

117

 

Quota di mercato

2  %

2  %

1  %

2  %

 

Prezzo medio (EUR/unità)

206

303

282

253

 

Indice

100

148

137

123

Totale di tutti i paesi terzi eccetto la Cina

Quantitativo in unità

334 090

253 524

316 264

478 251

 

Indice

100

76

95

143

 

Quota di mercato

58  %

56  %

54  %

65  %

 

Prezzo medio (EUR/unità)

154

153

164

195

 

Indice

100

96

93

112

Fonte:

dati Eurostat sulle importazioni.

(160)

Nel periodo in esame le importazioni nell’Unione da paesi diversi dalla Cina provenivano quasi esclusivamente dalla Malaysia e dal Vietnam.

(161)

La quantità delle importazioni dalla Malaysia è rimasta stabile, mentre la relativa quota di mercato è diminuita di otto punti percentuali su un mercato in crescita.

(162)

Le importazioni dal Vietnam hanno registrato un netto aumento nel periodo in esame, con quantitativi che, entro la fine del PIR, sono più che raddoppiati rispetto al 2019. La relativa quota di mercato è aumentata di 15 punti percentuali attestandosi al 35 % nel PIR.

(163)

Nel periodo in esame si è registrato un aumento anche del prezzo complessivo delle importazioni, che è cresciuto del 30 %.

6.5.   Situazione economica dell’industria dell’Unione

6.5.1.   Osservazioni generali

(164)

L’analisi della situazione economica dell’industria dell’Unione ha compreso una valutazione di tutti gli indicatori economici pertinenti in rapporto con la situazione dell’industria dell’Unione nel periodo in esame.

(165)

Come indicato ai considerando da 17 a 20, per la valutazione della situazione economica dell’industria dell’Unione si è fatto ricorso al campionamento.

(166)

Ai fini della determinazione del pregiudizio la Commissione ha operato una distinzione tra indicatori di pregiudizio macroeconomici e microeconomici. La Commissione ha valutato gli indicatori macroeconomici sulla base dei dati forniti dall’industria dell’Unione. I dati riguardavano tutti i produttori dell’Unione.

(167)

La Commissione ha valutato gli indicatori microeconomici sulla base dei dati contenuti nelle risposte al questionario fornite dai produttori dell’Unione inclusi nel campione. I dati si riferivano ai produttori dell’Unione inclusi nel campione. Entrambe le serie di dati sono state considerate rappresentative della situazione economica dell’industria dell’Unione.

(168)

Gli indicatori macroeconomici sono: produzione, capacità produttiva, utilizzo degli impianti, volume delle vendite, quota di mercato, crescita, occupazione, produttività, entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping.

(169)

Gli indicatori microeconomici sono: prezzi medi unitari, costo unitario, costo del lavoro, scorte, redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale.

6.5.2.   Indicatori macroeconomici

6.5.2.1.   Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

(170)

Nel periodo in esame la produzione dell’Unione, la capacità produttiva e l’utilizzo degli impianti hanno registrato nel complesso il seguente andamento:

Tabella 6

Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

 

2019

2020

2021

Periodo dell’inchiesta di riesame

Quantitativo di produzione (in unità)

212 552

181 256

260 606

231 964

Indice

100

85

123

109

Capacità produttiva (in unità)

370 500

370 500

475 500

479 500

Indice

100

100

128

129

Utilizzo degli impianti

57  %

49  %

55  %

48  %

Fonte:

risposte al questionario fornite dall’industria dell’Unione.

(171)

Tra il 2019 e la fine del PIR la produzione dell’Unione è aumentata del 9 % e la capacità produttiva del 29 %.

6.5.2.2.   Quantità delle vendite e quota di mercato

(172)

Nel periodo in esame la quantità delle vendite e la quota di mercato dell’industria dell’Unione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 7

Quantità delle vendite e quota di mercato (in unità)

 

2019

2020

2021

Periodo dell’inchiesta di riesame

Quantità delle vendite sul mercato dell’Unione

174 706

148 066

197 280

186 913

Indice

100

85

113

107

Quota di mercato

30  %

33  %

34  %

26  %

Fonte:

risposte al questionario fornite dall’industria dell’Unione.

(173)

Nel periodo in esame la quantità delle vendite dell’industria dell’Unione ad acquirenti indipendenti nell’Unione è aumentata di sette punti percentuali. Le vendite sono diminuite nel 2020 ma hanno registrato una ripresa dopo la pandemia.

(174)

L’industria dell’Unione è inoltre riuscita a mantenere relativamente stabile la propria quota di mercato tra il 2019 e il 2021 ma ne ha registrato una contrazione durante il PIR. Tra il 2019 e il PIR la quota di mercato dell’industria dell’Unione è complessivamente scesa dal 30 % al 26 %.

6.5.2.3.   Crescita

(175)

Come indicato sopra, tra il 2019 e la fine del PIR si è osservato un aumento sia del consumo dell’Unione sia dei quantitativi venduti dall’industria dell’Unione. A prescindere da tale tendenza al rialzo, nel periodo in esame la quota di mercato detenuta dall’industria dell’Unione ha subito una contrazione del 4 %. Ciò dimostra che l’industria dell’Unione non ha potuto beneficiare di un mercato in crescita e non è nemmeno riuscita a mantenere la propria quota di mercato.

(176)

La Commissione rileva inoltre che la quota di mercato detenuta dalle importazioni provenienti dal Vietnam ha registrato un andamento in crescita durante il periodo in esame a scapito di altri operatori sul mercato dell’Unione.

6.5.2.4.   Occupazione e produttività

(177)

Nel periodo in esame l’occupazione e la produttività hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 8

Occupazione e produttività

 

2019

2020

2021

Periodo dell’inchiesta di riesame

Numero di dipendenti

624

565

653

686

Indice

100

90

105

110

Produttività (unità/dipendente)

340

321

399

338

Indice

100

94

117

99

Fonte:

risposte al questionario fornite dall’industria dell’Unione.

(178)

Nel periodo in esame il numero di dipendenti dell’industria dell’Unione è aumentato del 10 %. La produttività è rimasta relativamente stabile tra il 2019 e la fine del PIR.

6.5.2.5.   Entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping pregiudizievoli

(179)

L’inchiesta ha accertato un margine di dumping dell’82,5 %. L’effetto dell’entità del margine di dumping effettivo sull’industria dell’Unione è stato probabilmente attenuato dalle misure antidumping in vigore; tuttavia l’industria dell’Unione non è stata comunque in grado di mantenere la propria quota di mercato, che è diminuita di quattro punti percentuali.

(180)

Sebbene nel periodo in esame i prezzi praticati dall’industria dell’Unione siano aumentati del 9 %, i corrispondenti costi unitari di produzione sono cresciuti del 25 %.

(181)

L’industria dell’Unione non è stata in grado di aumentare ulteriormente i prezzi per via della pressione esercitata dai bassi prezzi all’importazione e di un contesto caratterizzato da massicci aumenti dei prezzi dell’acciaio e dell’energia elettrica e da pressioni inflazionistiche su altri costi, compreso il lavoro.

(182)

Nel precedente riesame in previsione della scadenza la Commissione aveva rilevato che l’industria dell’Unione aveva iniziato a riprendersi dagli effetti di precedenti pratiche di dumping pregiudizievoli. Sia i quantitativi di vendita sia le quote di mercato erano notevolmente aumentati e la situazione finanziaria dell’industria dell’Unione era sensibilmente migliorata.

(183)

Tuttavia nel periodo in esame la situazione dell’industria dell’Unione è nuovamente peggiorata, a tal punto che l’industria ha di nuovo subito un pregiudizio.

6.5.3.   Indicatori microeconomici

(184)

Gli indicatori microeconomici sono presentati di seguito sotto forma di indici e di intervalli di valori, nell’intento di tutelare la riservatezza dei due produttori dell’Unione inclusi nel campione, giacché la divulgazione dei dati esatti rivelerebbe a ciascun produttore i dati dell’altro.

(185)

Gli indici sono forniti per illustrare l’andamento dell’indicatore nel tempo, con il 2019 a 100. Gli intervalli di valori mostrano l’entità dell’indicatore.

6.5.3.1.   Prezzi e fattori che incidono sui prezzi

(186)

Nel periodo in esame la media ponderata dei prezzi di vendita unitari praticati dai produttori dell’Unione inclusi nel campione ad acquirenti indipendenti nell’Unione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 9

Prezzi di vendita e costo di produzione nell’Unione (in EUR/unità)

 

2019

2020

2021

Periodo dell’inchiesta di riesame

MEDIA dei prezzi di vendita unitari nell’Unione

[270 - 300 ]

[270 - 300 ]

[270 - 300 ]

[310 - 330 ]

Indice

100

98

99

109

Costo unitario di produzione

[270 - 300 ]

[290 - 320 ]

[290 - 320 ]

[340 - 370 ]

Indice

100

107

106

125

Fonte:

risposte al questionario dei produttori dell’Unione inclusi nel campione.

(187)

I prezzi di vendita praticati dai produttori dell’Unione inclusi nel campione sul mercato dell’Unione sono rimasti relativamente stabiliti fino al periodo dell’inchiesta di riesame. I transpallet manuali costituiscono un bene che, una volta acquistato, può restare in funzione per anni se non addirittura decenni. Inoltre il prodotto è necessariamente standardizzato, in quanto il transpallet ha mantenuto la stessa configurazione progettuale per poter essere utilizzato con i pallet standard. Pertanto non è inusuale che i prezzi rimangano stabili nel periodo in esame.

(188)

Tuttavia i produttori dell’Unione inclusi nel campione hanno di fatto constatato un aumento dei prezzi di 10 punti percentuali tra il 2021 e il PIR.

(189)

Il costo di fabbricazione di un transpallet manuale dipende sostanzialmente da due fattori, ossia il prezzo dell’acciaio e il prezzo dell’energia. Entrambe queste voci di costo sono rapidamente aumentate nel 2021 e nel PIR, determinando un significativo incremento dei costi di fabbricazione, che sono cresciuti di 19 punti percentuali tra il 2021 e il PIR.

6.5.3.2.   Costo del lavoro

(190)

Nel periodo in esame il costo medio del lavoro per i produttori dell’Unione inclusi nel campione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 10

Costo medio del lavoro per dipendente

 

2019

2020

2021

Periodo dell’inchiesta di riesame

Costo medio del lavoro per dipendente (EUR)

[35 000 - 38 000 ]

[40 000 - 43 000 ]

[47 000 - 50 000 ]

[47 000 - 50 000 ]

Indice

100

116

134

132

Fonte:

risposte al questionario dei produttori dell’Unione inclusi nel campione.

(191)

Il costo del lavoro è aumentato del 32 % tra il 2019 e la fine del periodo in esame, in linea con gli aumenti salariali nell’economia dell’Unione introdotti in risposta alle pressioni inflazionistiche.

6.5.3.3.   Scorte

(192)

Nel periodo in esame il livello delle scorte dei produttori dell’Unione inclusi nel campione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 11

Scorte

 

2019

2020

2021

Periodo dell’inchiesta di riesame

Scorte finali (unità)

[5 000 - 5 500 ]

[6 000 - 6 500 ]

[8 000 - 8 500 ]

[6 500 - 7 000 ]

Indice

100

124

163

138

Scorte finali in percentuale della produzione

3  %

4  %

4  %

3  %

Fonte:

risposte al questionario dei produttori dell’Unione inclusi nel campione.

(193)

Le scorte finali dell’industria dell’Unione, pur essendo aumentate del 38 % nel corso del periodo in esame, erano basse rispetto ai quantitativi totali prodotti e le scorte finali in percentuale della produzione sono rimaste stabili nel periodo in esame.

6.5.3.4.   Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale

(194)

Nel periodo in esame la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti e l’utile sul capitale investito dei produttori dell’Unione inclusi nel campione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 12

Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito

 

2019

2020

2021

Periodo dell’inchiesta di riesame

Redditività delle vendite nell’Unione ad acquirenti indipendenti (% del fatturato delle vendite)

10,5  %

6,2  %

–1,1  %

–0,9  %

Flusso di cassa (EUR)

[3 000 000 – 4 000 000 ]

[tra 0 e -1 000 000 ]

[500 000 – 1 500 000 ]

[tra -3 500 000 e -4 500 000 ]

Indice

100

-19

45

- 120

Investimenti (EUR)

[3 000 000 – 4 000 000 ]

[1 000 000 – 1 500 000 ]

[0 – 500 000 ]

[0 – 500 000 ]

Indice

100

32

13

14

Utile sul capitale investito

47  %

-15  %

30  %

-94  %

Fonte:

risposte al questionario dei produttori dell’Unione inclusi nel campione.

(195)

La Commissione ha stabilito la redditività dei produttori dell’Unione inclusi nel campione esprimendo l’utile netto, al lordo delle imposte, derivante dalle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti nell’Unione in percentuale del fatturato di tali vendite.

(196)

Poiché i costi di produzione sono aumentati dapprima tra il 2019 e il 2020 e poi nuovamente tra il 2021 e la fine del PIR, i produttori dell’Unione inclusi nel campione non sono riusciti a recuperare i costi totali sostenuti, né a realizzare nel 2020 i profitti che erano riusciti ad ottenere nel 2019. Nel 2021 e nel PIR l’industria dell’Unione era in perdita.

(197)

Il flusso di cassa netto rappresenta la capacità dei produttori dell’Unione di autofinanziare le proprie attività. Il flusso di cassa netto ha seguito un andamento che è in linea con l’impossibilità di realizzare profitti nell’ultima parte del periodo in esame.

(198)

Anche gli investimenti e l’utile sul capitale investito mostrano lo stesso andamento, in quanto sono legati alla redditività delle imprese e alla loro capacità di ottenere capitale per finanziare gli investimenti. Nell’ultima parte del periodo in esame si sono osservati anche rialzi dell’inflazione e dei tassi di interesse sui prestiti.

6.6.   Conclusioni relative al pregiudizio

(199)

Dal precedente riesame in previsione della scadenza è emerso che l’industria dell’Unione ha mostrato una fragile ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping. Nell’inchiesta attuale l’industria dell’Unione ha nuovamente subito un pregiudizio durante il periodo in esame, in particolare nel 2021 e nel PIR.

(200)

Tale pregiudizio è evidenziato dalle perdite registrate dall’industria, nonché dalla necessità di competere con le importazioni dalla Cina, dal Vietnam e dalla Malaysia sulla base del prezzo, dato che il prodotto stesso è di tipo standard.

(201)

Sulla base di quanto precede la Commissione ha concluso che, nel periodo dell’inchiesta di riesame, l’industria dell’Unione ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento di base.

(202)

La Commissione rileva tuttavia che tale pregiudizio si è materializzato in un momento in cui le importazioni cinesi di transpallet manuali non erano effettuate a prezzi inferiori a quelli praticati dall’industria dell’Unione.

(203)

La Commissione ha concluso pertanto che il pregiudizio notevole subito dall’industria dell’Unione non poteva essere causato dalle importazioni oggetto di dumping dalla Cina.

7.   RISCHIO DI REITERAZIONE DEL PREGIUDIZIO CAUSATO DALLE IMPORTAZIONI OGGETTO DI DUMPING

(204)

La Commissione ha concluso, al considerando 201, che durante il periodo dell’inchiesta di riesame l’industria dell’Unione ha subito un pregiudizio notevole. Tuttavia la Commissione non ha potuto concludere che tale pregiudizio fosse legato alle importazioni oggetto di dumping dalla Cina.

(205)

Di conseguenza, conformemente all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha valutato l’eventuale rischio della reiterazione del pregiudizio causato dalle importazioni oggetto di dumping dalla Cina in caso di scadenza delle misure.

(206)

A tale proposito la Commissione ha esaminato gli elementi seguenti:

a)

la capacità produttiva e la capacità inutilizzata in Cina;

b)

la relazione tra i prezzi delle esportazioni dalla Cina verso paesi terzi e il livello dei prezzi nell’Unione;

c)

il probabile livello dei prezzi delle importazioni cinesi in assenza di misure antidumping e il suo impatto sull’industria dell’Unione, compreso il livello di undercutting e il livello pregiudizievole; e

d)

l’elusione.

7.1.   Capacità inutilizzata in Cina

(207)

Come indicato ai considerando da 130 a 134, la Cina dispone di una capacità produttiva e di una capacità inutilizzata di livello tale da poter consentire un rapido aumento delle esportazioni nel mercato dell’Unione in caso di scadenza delle misure antidumping. Come stabilito al considerando 131, la capacità inutilizzata è stata stimata attorno a 1,3 milioni di unità, il che corrisponde a quasi il doppio del consumo dell’Unione. Nessun’altra delle parti ha messo in discussione tale dato né ha fornito altre osservazioni.

(208)

L’utilizzo degli impianti era attorno al 60 %, come indicato al considerando 131, il che dimostra che la capacità cinese supera ampiamente il fabbisogno interno. La capacità inutilizzata della Cina non può essere assorbita dal mercato cinese, considerando ogni ragionevole aspettativa di crescita. I produttori cinesi sono dunque fortemente incentivati a esportare, in particolare verso il mercato dell’Unione, e lo sarebbero ancora di più in caso di scadenza delle misure.

7.2.   Prezzi all’esportazione dalla Cina verso paesi terzi

(209)

Nella domanda di riesame sono stati forniti dati sui prezzi delle esportazioni di transpallet manuali dalla Cina verso altri paesi, in particolare verso il grande mercato di esportazione costituito dagli Stati Uniti. Tali dati dimostrano che si è continuato ad esportare quantitativi consistenti a prezzi più bassi rispetto a quelli delle esportazioni verso l’Unione.

(210)

Ciò è stato confermato dall’analisi svolta dalla Commissione di cui ai considerando da 135 a 139.

7.3.   Probabile livello dei prezzi dalla Cina in assenza di misure

(211)

La Commissione ha preso in considerazione i dati contenuti nella domanda di riesame e la propria analisi; entrambi indicano i prezzi che la Cina può praticare per le esportazioni verso grandi mercati di paesi terzi, compresi gli Stati Uniti.

(212)

Questi prezzi bassi lasciano supporre che, in caso di scadenza delle misure, i prezzi all’importazione dalla Cina nell’UE scenderebbero a questi livelli. Come risulta dalla tabella 4, i prezzi all’importazione dalla Cina nel periodo dell’inchiesta di riesame erano pari a 204 EUR/unità, dunque erano notevolmente inferiori alla media del prezzo di vendita dell’industria dell’Unione, pari a [310-330] EUR/unità, riportata nella tabella 9, nonché inferiori al costo di produzione dell’industria dell’Unione, pari a [340-370] EUR/unità.

(213)

Pertanto è probabile che in assenza dei dazi antidumping le importazioni cinesi sarebbero effettuate a prezzi notevolmente inferiori a quelli dell’Unione.

7.4.   Elusione

(214)

La Commissione rileva, al considerando 141, che precedenti inchieste hanno dimostrato l’elusione delle misure in vigore.

(215)

In primo luogo è stato accertato che le misure sono oggetto di elusione attraverso il Regno di Thailandia ed esse rimangono estese alle importazioni spedite dalla Thailandia, indipendentemente dal fatto che siano o meno originarie della Thailandia.

(216)

In secondo luogo gli esportatori cinesi hanno eluso le misure anche montando sui propri transpallet manuali un cosiddetto «sistema di indicazione di peso», che però non è integrato nel telaio, e classificando così i prodotti in modo da evitare il pagamento del dazio.

(217)

Da questi elementi che attestano l’esistenza di pratiche di elusione si evince che i produttori cinesi avevano l’intenzione di eludere le misure per accedere al mercato dell’Unione senza pagare i dazi, il che dimostra l’attrattiva del mercato dell’Unione per tali produttori.

7.5.   Conclusioni sul rischio di reiterazione del pregiudizio

(218)

Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che l’eventuale scadenza delle misure comporterà probabilmente un aumento significativo delle importazioni oggetto di dumping dalla Cina a prezzi pregiudizievoli, con un conseguente aggravamento ulteriore del pregiudizio subito dall’industria dell’Unione.

8.   INTERESSE DELL’UNIONE

(219)

A norma dell’articolo 21 del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se il mantenimento delle misure antidumping in vigore sarebbe contrario all’interesse generale dell’Unione. La determinazione dell’interesse dell’Unione si è basata su una valutazione di tutti i vari interessi coinvolti, compresi quelli dell’industria dell’Unione, degli importatori e degli utilizzatori finali.

8.1.   Interesse dell’industria dell’Unione

(220)

Tutti i produttori noti di transpallet manuali hanno collaborato all’inchiesta. Sono state incluse nel campione due società, presso le quali sono state effettuate visite nel corso dell’inchiesta; le rimanenti società hanno fornito informazioni per gli indicatori macroeconomici attraverso gli avvocati che hanno agito per conto dell’industria dell’Unione.

(221)

La Commissione conclude che, dato il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione durante il periodo in esame, in caso di scadenza delle misure tale pregiudizio persisterebbe e la situazione economica dell’industria dell’Unione subirebbe un ulteriore deterioramento.

(222)

Le misure sono chiaramente nell’interesse dell’industria dell’Unione.

8.2.   Interesse degli utilizzatori e degli importatori indipendenti

(223)

Nessun importatore o utilizzatore ha collaborato all’inchiesta.

(224)

In tutte le precedenti inchieste la Commissione ha concluso che le misure non hanno avuto un effetto grave né sugli importatori né sugli utilizzatori di transpallet manuali.

(225)

In assenza di nuovi elementi di prova, la Commissione conferma pertanto la sua conclusione secondo cui il mantenimento delle misure non inciderà in misura significativa sugli importatori o sugli utilizzatori.

8.3.   Conclusioni relative all’interesse dell’Unione

(226)

In base a quanto precede la Commissione ha concluso che non vi erano fondati motivi di interesse dell’Unione contrari al mantenimento delle misure antidumping in vigore sulle importazioni di transpallet manuali originari della Cina.

9.   MISURE ANTIDUMPING

(227)

Tutte le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni principali sulla cui base si intendeva raccomandare il mantenimento delle misure in vigore. Ad esse è stato inoltre concesso un periodo di tempo entro il quale potevano presentare osservazioni successivamente alla divulgazione delle informazioni.

(228)

Non sono pervenute osservazioni.

(229)

Alla luce delle conclusioni cui è giunta la Commissione sul rischio di persistenza del dumping, sul rischio di reiterazione del pregiudizio e sull’interesse dell’Unione, è opportuno mantenere in vigore le misure antidumping applicabili ai transpallet manuali provenienti dalla Cina.

(230)

Le aliquote individuali del dazio antidumping per società indicate nel presente regolamento si applicano esclusivamente alle importazioni del prodotto oggetto del riesame originario della Cina e fabbricato dalle persone giuridiche menzionate. Le importazioni del prodotto oggetto del riesame fabbricato da qualsiasi altra società non specificamente menzionata nel dispositivo del presente regolamento, comprese le entità collegate a quelle espressamente citate, dovrebbero essere soggette all’aliquota del dazio applicabile a tutte le altre società. Esse non dovrebbero essere soggette a nessuna delle aliquote individuali del dazio antidumping.

(231)

Una società può chiedere l’applicazione di tali aliquote individuali del dazio antidumping in caso di una successiva modifica del proprio nome. La richiesta deve essere trasmessa alla Commissione (40). La richiesta deve contenere tutte le informazioni pertinenti atte a dimostrare che la modifica non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell’aliquota del dazio a essa applicabile. Se la modifica del nome della società non pregiudica il suo diritto di beneficiare dell’aliquota del dazio a essa applicabile, un regolamento relativo alla modifica del nome sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(232)

A norma dell’articolo 109 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (41), quando un importo deve essere rimborsato a seguito di una sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, il tasso d’interesse da applicare dovrebbe essere quello applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, il primo giorno di calendario di ciascun mese.

(233)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di transpallet manuali e dei loro componenti essenziali, cioè il telaio e il sistema idraulico, attualmente classificati con i codici NC ex 8427 90 00 (codice TARIC 8427900019) ed ex 8431 20 00 (codice TARIC 8431200019), originari della Repubblica popolare cinese.

2.   Ai fini del presente regolamento, i transpallet manuali sono carrelli su ruote muniti di dispositivi di sollevamento a forca per la movimentazione di pallet, progettati per essere spinti, tirati e guidati manualmente su superfici regolari, piane e dure da un operatore che, a piedi, agisce su una barra articolata. I transpallet manuali sono progettati solo per sollevare un carico, azionando la barra come una pompa, fino a un’altezza sufficiente per il trasporto, e non hanno altre funzioni o impieghi supplementari che permettano, ad esempio: i) di spostare e sollevare carichi per collocarli in una posizione più elevata o consentirne lo stoccaggio (elevatori); ii) di impilare i pallet (carrelli stivatori); iii) di sollevare il carico fino all’altezza di un piano di lavoro (carrelli a pantografo); o iv) di sollevare e pesare i carichi (carrelli pesatori).

3.   Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabile al prezzo netto, franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, del prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società sotto elencate sono le seguenti:

Società

Dazio antidumping

Codice addizionale TARIC

Zhejiang Noblelift Equipment Joint Stock Co. Ltd

70,8  %

A603

Ningbo Logitrans Handling Equipment Co., Ltd

54,1  %

A070

Tutte le altre società

70,8  %

A999

4.   Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

1.   Il dazio antidumping definitivo di cui all’articolo 1, paragrafo 3, è esteso a un prodotto analogo ma presentato all’importazione con un cosiddetto «sistema di indicazione di peso» consistente in un meccanismo di pesatura non integrato nel telaio, vale a dire non integrato nelle forche, attualmente classificato con i codici TARIC 8427900030 e 8431200050.

2.   Il dazio antidumping definitivo applicabile a «tutte le altre società» di cui all’articolo 1, paragrafo 3, è esteso alle importazioni degli stessi transpallet manuali spediti dalla Thailandia, attualmente classificati con i codici TARIC 8427900011 e 8431200011, a prescindere che siano dichiarati o no originari della Thailandia.

Articolo 3

1.   Le richieste di esenzione dal dazio esteso a norma dell’articolo 2 sono presentate per iscritto in una delle lingue ufficiali dell’Unione europea e devono essere firmate da una persona autorizzata a rappresentare il richiedente. La richiesta deve essere trasmessa al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale del Commercio

Direzione G

Rue de la Loi 170 / Wetstraat 170, CHAR 04/034

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Email: TRADE-TDI-INFORMATION@ec.europa.eu

2.   A norma dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/1036 la Commissione, sentito il comitato consultivo, può autorizzare mediante decisione l’esenzione dal dazio esteso a norma dell’articolo 2 delle importazioni da parte di società che non eludono le misure antidumping istituite dall’articolo 1.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 febbraio 2024

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

(2)  Regolamento (CE) n. 1174/2005 del Consiglio, del 18 luglio 2005, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti nei confronti delle importazioni di transpallet manuali e delle relative componenti essenziali originari della Repubblica popolare cinese (GU L 189 del 21.7.2005, pag. 1).

(3)  Regolamento (CE) n. 684/2008 del Consiglio, del 17 luglio 2008, che precisa l’ambito d’applicazione delle misure antidumping istituite dal regolamento (CE) n. 1174/2005 relativo alle importazioni di transpallet manuali e dei relativi componenti essenziali originari della Repubblica popolare cinese (GU L 192 del 19.7.2008, pag. 1).

(4)  Regolamento (CE) n. 499/2009 del Consiglio, dell’11 giugno 2009, che estende il dazio antidumping definitivo, istituito dal regolamento (CE) n. 1174/2005 relativo alle importazioni di transpallet manuali e dei loro componenti essenziali originari della Repubblica popolare cinese, alle importazioni dello stesso prodotto spedito dalla Tailandia, indipendentemente dal fatto che sia dichiarato o no originario della Tailandia (GU L 151 del 16.6.2009, pag. 1).

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 1008/2011 del Consiglio, del 10 ottobre 2011, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di transpallet manuali e dei loro componenti essenziali originari della Repubblica popolare cinese esteso alle importazioni di transpallet manuali e dei loro componenti essenziali spediti dalla Thailandia, a prescindere che siano dichiarati o no originari della Thailandia, in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 (GU L 268 del 13.10.2011, pag. 1).

(6)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 372/2013 del Consiglio, del 22 aprile 2013, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 1008/2011 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di transpallet manuali e dei loro componenti essenziali originari della Repubblica popolare cinese, in seguito ad un riesame intermedio parziale a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1225/2009 (GU L 112 del 24.4.2013, pag. 1).

(7)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 946/2014 della Commissione, del 4 settembre 2014, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 1008/2011 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di transpallet manuali e dei loro componenti essenziali originari della Repubblica popolare cinese in seguito ad un riesame relativo a un «nuovo esportatore» a norma dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1225/2009 (GU L 265 del 5.9.2014, pag. 7).

(8)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1346 della Commissione, dell’8 agosto 2016, che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1008/2011 del Consiglio, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 372/2013 del Consiglio, sulle importazioni di transpallet manuali e dei loro componenti essenziali originari della Repubblica popolare cinese alle importazioni di transpallet manuali leggermente modificati originari della Repubblica popolare cinese (GU L 214 del 9.8.2016, pag. 1).

(9)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2206 della Commissione, del 29 novembre 2017, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di transpallet manuali e dei loro componenti essenziali originari della Repubblica popolare cinese, in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 314 del 30.11.2017, pag. 12).

(10)   GU L 265 del 5.9.2014, pag. 7.

(11)   GU C 104 del 4.3.2022, pag. 10.

(12)   GU C 452 del 29.11.2022, pag. 26.

(13)  https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/case-view?caseId=2635

(14)  Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1444 della Commissione, dell’11 luglio 2023, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di piatti a bulbo in acciaio originari della Repubblica popolare cinese e della Turchia; (GU L 177 del 12.7.2023, pag. 63); regolamento di esecuzione (UE) 2023/100 della Commissione, dell’11 gennaio 2023, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di fusti riutilizzabili in acciaio inossidabile originari della Repubblica popolare cinese; (GU L 10, 12.1.2023, pag. 36); regolamento di esecuzione (UE) 2022/2068 della Commissione, del 26 ottobre 2022, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni prodotti piatti di acciaio laminati a freddo originari della Repubblica popolare cinese e della Federazione russa a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 277 del 27.10.2022, pag. 149); regolamento di esecuzione (UE) 2022/191 della Commissione, del 16 febbraio 2022, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati elementi di fissaggio in ferro o acciaio originari della Repubblica popolare cinese (GU L 36 del 17.2.2022, pag. 1); regolamento di esecuzione (UE) 2022/95 della Commissione, del 24 gennaio 2022, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni accessori per tubi di ferro o di acciaio, originari della Repubblica popolare cinese, esteso alle importazioni di alcuni accessori per tubi di ferro o di acciaio, spediti da Taiwan, Indonesia, Sri Lanka e Filippine, indipendentemente dal fatto che siano dichiarati o meno originari di tali paesi, in seguito ad un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 16 del 25.1.2022, pag. 36).

(15)  Cfr. regolamento di esecuzione (UE) 2023/1444 considerando 66; regolamento di esecuzione (UE) 2023/100 considerando 58; regolamento di esecuzione (UE) 2022/2068, considerando 80; regolamento di esecuzione (UE) 2022/191 considerando 208; regolamento di esecuzione (UE) 2022/95 considerando 59.

(16)  Cfr. regolamento di esecuzione (UE) 2023/1444 della Commissione, considerando 45; regolamento di esecuzione (UE) 2023/100 considerando 38; regolamento di esecuzione (UE) 2022/2068 considerando 64; regolamento di esecuzione (UE) 2022/191 considerando 192, regolamento di esecuzione (UE) 2022/95 considerando 46.

(17)  Cfr. regolamento di esecuzione (UE) 2023/1444 considerando 58; regolamento di esecuzione (UE) 2023/100 considerando 40; regolamento di esecuzione (UE) 2022/2068 considerando 66; regolamento di esecuzione (UE) 2022/191 considerando 193 e 194, regolamento di esecuzione (UE) 2022/95 considerando 47. Mentre il diritto di nominare e licenziare personale dirigente chiave in seno alle imprese di proprietà dello Stato da parte delle autorità statali competenti, come previsto dalla normativa cinese, può essere considerato un riflesso dei diritti di proprietà corrispondenti, le cellule del partito comunista cinese («PCC») nelle imprese, statali o private, rappresentano un altro canale attraverso il quale lo Stato può interferire nelle decisioni commerciali. Secondo il diritto societario della RPC, in ogni società deve essere istituita un’organizzazione del PCC (con almeno tre membri del PCC, come specificato nella costituzione del PCC) e la società deve garantire le condizioni necessarie per lo svolgimento delle attività organizzative del partito. Sembra che in passato questo requisito non sia sempre stato rispettato o applicato in modo rigoroso. Almeno a partire dal 2016 tuttavia il PCC ha rafforzato le rivendicazioni di controllo delle decisioni aziendali nelle imprese di proprietà dello Stato per una questione di principio politico. Secondo quanto riportato, il PCC esercita pressioni anche sulle società private, affinché facciano del «patriottismo» una priorità e seguano la disciplina di partito. Nel 2017 è stata riferita la presenza di cellule del partito nel 70 % di circa 1,86 milioni di società private, in associazione a una crescente pressione affinché le organizzazioni del PCC abbiano l’ultima parola sulle decisioni aziendali all’interno delle rispettive società. Queste norme si applicano in generale in tutti i settori dell’economia cinese, compreso quello dei produttori del prodotto oggetto del riesame e dei fornitori dei loro fattori produttivi.

(18)  Cfr. regolamento di esecuzione (UE) 2023/1444 considerando 59; regolamento di esecuzione (UE) 2023/100 considerando 43; regolamento di esecuzione (UE) 2022/2068 considerando 68; regolamento di esecuzione (UE) 2022/191 considerando da 195 a 201, regolamento di esecuzione (UE) 2022/95 considerando da 48 a 52.

(19)  Cfr. regolamento di esecuzione (UE) 2023/1444 considerando 62; regolamento di esecuzione (UE) 2023/100 considerando 52; regolamento di esecuzione (UE) 2022/2068 considerando 74; regolamento di esecuzione (UE) 2022/191 considerando 202, regolamento di esecuzione (UE) 2022/95 considerando 53.

(20)  Cfr. regolamento di esecuzione (UE) 2023/1444 considerando 45; regolamento di esecuzione (UE) 2023/100 considerando 33; regolamento di esecuzione (UE) 2022/2068 considerando 75; regolamento di esecuzione (UE) 2022/191 considerando 203, regolamento di esecuzione (UE) 2022/95 considerando 54.

(21)  Cfr. regolamento di esecuzione (UE) 2023/1444 considerando 64; regolamento di esecuzione (UE) 2023/100 considerando 54; regolamento di esecuzione (UE) 2022/2068 considerando 76; regolamento di esecuzione (UE) 2022/191 considerando 204, regolamento di esecuzione (UE) 2022/95 considerando 55.

(22)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/969 della Commissione, dell’8 giugno 2017, che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/649 della Commissione che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati prodotti piatti laminati a caldo, di ferro, di acciai non legati o di altri acciai legati originari della Repubblica popolare cinese (GU L 146 del 9.6.2017, pag. 17).

(23)  China Industrial Truck Association http://www.cncma.org/col/gyclfh/fenhuijieshao. Elenco delle industrie rappresentate; i transpallet manuali rientrano nell’ottava categoria: http://www.cncma.org/article/gyclfh/12957

(24)  China Construction Machinery Association http://www.cncma.org/

(25)  Cfr. statuto della CCMA: http://www.cncma.org/article/472

(26)  Documento disponibile all’indirizzo: https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2022-02/08/content_5672513.htm (consultato il 14 luglio 2023).

(27)  Documento disponibile all’indirizzo: https://www.miit.gov.cn/zwgk/zcwj/wjfb/tz/art/2021/art_2960538d19e34c66a5eb8d01b74cbb20.html (consultato il 14 luglio 2023).

(28)  Per maggiori informazioni, cfr. sito web della CCMA: http://www.cncma.org/article/16231 e http://www.cncma.org/article/16893 (consultati il 14 luglio 2023).

(29)  Cfr. sito web della CCMA: http://www.cncma.org/article/gyclfh/15525 (consultato il 14 luglio 2023).

(30)  Dati pubblici della Banca mondiale – reddito medio-alto, https://data.worldbank.org/income-level/upper-middle-income.

(31)  In assenza di produzione del prodotto oggetto del riesame in uno qualsiasi dei paesi con un livello di sviluppo analogo, è possibile prendere in considerazione la produzione di un prodotto appartenente alla stessa categoria generale e/o al medesimo settore del prodotto oggetto del riesame.

(32)  https://www.globalpetrolprices.com/Brazil/

(33)  Regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi (GU L 123 del 19.5.2015, pag. 33). A norma dell’articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, i prezzi praticati sul mercato interno di tali paesi non possono essere utilizzati ai fini della determinazione del valore normale.

(34)  https://www.ibge.gov.br/estatisticas/economicas/industria/9042-pesquisa-industrial-anual.html?=&t=destaques

(35)  https://www.gov.br/mme/pt-br/assuntos/secretarias/spe/publicacoes/boletins-mensais-de-energia

(36)  https://www.globalpetrolprices.com

(37)  Domanda di riesame, pag. 25; allegato 7.

(38)  Domanda di riesame, allegato 12.

(39)  Il richiedente fa riferimento alle stime del Trade Data Monitor (https://www.tradedatamonitor.com), che corrispondono ai dati della banca dati del GTA, tenendo presenti i limiti di cui al considerando 135.

(40)  Commissione europea, direzione generale del Commercio, direzione G, Rue de la Loi 170, 1040 Bruxelles, Belgio.

(41)  Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/670/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)