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Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
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2024/606 |
7.3.2024 |
RACCOMANDAZIONE (UE) 2024/606 DELLA COMMISSIONE
del 18 dicembre 2023
sulla proposta di piano nazionale integrato aggiornato per l’energia e il clima dell’Estonia 2021-2030 e sulla coerenza delle misure dell’Estonia con l’obiettivo della neutralità climatica dell’Unione e con la necessità di assicurare progressi sul fronte dell’adattamento
(Il testo in lingua estone è il solo facente fede)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 292,
visto il regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla governance dell’Unione dell’energia e dell’azione per il clima che modifica i regolamenti (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2, e l’articolo 14, paragrafo 6,
visto il regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 (2), in particolare l’articolo 7, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
Raccomandazione sulla proposta di piano nazionale integrato aggiornato per l’energia e il clima (PNEC) dell’Estonia 2021-2030
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(1) |
L’Estonia ha presentato la proposta di piano nazionale integrato aggiornato per l’energia e il clima il 15 agosto 2023. |
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(2) |
L’articolo 3 e l’allegato I del regolamento (UE) 2018/1999 («il regolamento sulla governance») stabiliscono gli elementi da includere nei piani nazionali integrati aggiornati per l’energia e il clima. Nel dicembre 2022 la Commissione ha adottato gli orientamenti agli Stati membri sul processo e sulla portata dell’elaborazione delle proposte e delle versioni definitive dei piani nazionali aggiornati per l’energia e il clima (3). Gli orientamenti hanno individuato buone pratiche e delineato le implicazioni dei recenti sviluppi politici, giuridici e geopolitici per le politiche per l’energia e il clima. |
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(3) |
In collegamento con il piano REPowerEU (4), e nell’ambito dei cicli del semestre europeo 2022 e 2023, la Commissione ha posto un forte accento sulle riforme e gli investimenti che gli Stati membri devono operare sul fronte dell’energia e del clima per rafforzare la sicurezza energetica e l’accessibilità economica dell’energia, accelerando gli interventi per conseguire una transizione verde e equa. Questi rilievi sono stati esposti anche nelle relazioni per paese relative all’Estonia del 2022 e 2023 (5) e nelle raccomandazioni del Consiglio all’Estonia (6). Nella versione definitiva dei rispettivi piani nazionali integrati aggiornati per l’energia e il clima gli Stati membri dovrebbero tenere conto delle più recenti raccomandazioni specifiche per paese. |
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(4) |
Le raccomandazioni della Commissione per quanto riguarda il conseguimento degli obiettivi nazionali nell’ambito del regolamento sulla condivisione degli sforzi («regolamento Condivisione degli sforzi»)] (7) si fondano sulla probabilità che gli Stati membri rispetteranno gli obiettivi fissati per il 2030, tenendo conto delle norme che disciplinano l’uso delle flessibilità di cui al citato regolamento. |
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(5) |
Le raccomandazioni della Commissione relative a cattura, stoccaggio e utilizzo del carbonio hanno l’obiettivo di acquisire una visione d’insieme della diffusione prevista di tali tecnologie a livello nazionale, anche attraverso informazioni sui volumi annuali di CO2la cui cattura è pianificata entro il 2030, ripartiti per fonte di CO2 catturata da impianti soggetti alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (8) o da altre fonti, quali le fonti biogeniche o la cattura diretta dall’aria, informazioni sulle infrastrutture pianificate per il trasporto della CO2 e informazioni sulle capacità potenziali interne di stoccaggio di CO2 e sui volumi disponibili di iniezione di CO2 pianificati per il 2030. |
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(6) |
Le raccomandazioni della Commissione relative alle prestazioni nell’ambito del regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio (9) (sull’uso del suolo, il cambiamento di uso del suolo e la silvicoltura, «regolamento LULUCF») sono in funzione dei risultati conseguiti dallo Stato membro nel rispetto della regola del «non debito» nel periodo 2021-2025 (periodo 1) e dell’obiettivo nazionale per il periodo 2026-2030 (periodo 2), tenendo conto delle norme che disciplinano l’uso delle flessibilità di cui al citato regolamento.Le raccomandazioni della Commissione tengono conto inoltre del fatto che nel periodo 1 le emissioni eccedentarie a norma del regolamento LULUCF sono automaticamente trasferite al bilancio emissioni a norma del regolamento Condivisione degli sforzi. |
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(7) |
Affinché l’adattamento climatico contribuisca adeguatamente al conseguimento degli obiettivi in materia di energia e mitigazione dei cambiamenti climatici, è essenziale individuare i possibili pericoli rappresentati dai cambiamenti climatici e analizzare le vulnerabilità e i rischi legati al clima che potrebbero avere un impatto sulle aree, le popolazioni e i settori esposti. Le raccomandazioni della Commissione sull’adattamento valutano in che misura l’Estonia abbia integrato nel piano nazionale aggiornato per l’energia e il clima gli obiettivi di adattamento relativi ai rischi legati al clima che potrebbero impedirle di conseguire gli obiettivi e i traguardi dell’Unione dell’energia. L’assenza di politiche e misure specifiche di adattamento, pianificate e attuate, mette a rischio il conseguimento degli obiettivi stabiliti per le dimensioni dell’Unione dell’energia. |
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(8) |
Le raccomandazioni della Commissione relative alle ambizioni in materia di energia rinnovabile si basano su una formula fissata nell’allegato II del regolamento (UE) 2018/1999 che, a sua volta, si basa su criteri oggettivi, e sulle principali politiche e misure - assenti dalla proposta di piano nazionale integrato aggiornato per l’energia e il clima dell’Estonia - finalizzate a conseguire in modo tempestivo e efficace sotto il profilo dei costi il contributo nazionale all’obiettivo vincolante dell’Unione di almeno il 42,5 % di energie rinnovabili nel 2030, con l’impegno collettivo di aumentarlo al 45 % a norma della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, (10) sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili. Le raccomandazioni della Commissione si basano inoltre sul contributo dell’Estonia ai traguardi specifici di cui agli articoli 15 bis, 22 bis, 23, 24 e 25 della direttiva citata e sulle politiche e misure pertinenti finalizzate a un suo recepimento e attuazione rapidi. Le raccomandazioni tengono conto dell’importanza di elaborare una pianificazione completa di lungo termine per la diffusione delle energie rinnovabili, in particolare quella eolica, al fine di migliorare la visibilità dell’industria manifatturiera europea e dei gestori di rete in linea con il pacchetto europeo per l’energia eolica (11). |
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(9) |
Le raccomandazioni della Commissione relative al contributo nazionale all’efficienza energetica si fondano sull’articolo 4 della direttiva (UE) 2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio (12) sull’efficienza energetica, sulla formula di cui all’allegato I di tale direttiva e sulle relative politiche e misure per darvi attuazione. |
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(10) |
Le raccomandazioni della Commissione dedicano particolare attenzione ai traguardi, agli obiettivi e ai contributi - e relative politiche e misure - per attuare il piano REPowerEU e mettere fine rapidamente alla dipendenza dai combustibili fossili russi, tenendo conto degli insegnamenti ricavati dall’attuazione del pacchetto «Risparmiare gas per un inverno sicuro» (13). Le raccomandazioni esprimono l’assoluta necessità di rendere il sistema energetico più resiliente alla luce degli obblighi derivanti dal regolamento (UE) 2019/941 del Parlamento europeo e del Consiglio (14) sulla preparazione ai rischi nel settore dell’energia elettrica e del regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio (15) sulla sicurezza dell’approvvigionamento di gas e in linea con la raccomandazione della Commissione sullo stoccaggio dell’energia (16). |
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(11) |
Le raccomandazioni della Commissione tengono conto della necessità di accelerare l’integrazione del mercato interno dell’energia per rafforzare il ruolo della flessibilità e responsabilizzare e proteggere i consumatori. Le raccomandazioni della Commissione si soffermano inoltre sull’importanza di valutare il numero delle famiglie in condizioni di povertà energetica in linea con le disposizioni dell’articolo 3 del regolamento (UE) 2018/1999 e della raccomandazione della Commissione (UE) 2023/2407 (17). |
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(12) |
Le raccomandazioni della Commissione rispecchiano sia l’importanza di garantire investimenti sufficienti nella ricerca e innovazione nel settore dell’energia pulita, per dare impulso al loro sviluppo e alla capacità di produzione, anche mediante l’adozione di politiche e misure adeguate per le industrie a alta intensità energetica e altre imprese, sia la necessità di migliorare le competenze della forza lavoro per un’industria a zero emissioni nette al fine di consolidare un’economia forte, competitiva e pulita all’interno dell’Unione. |
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(13) |
Le raccomandazioni della Commissione si fondano sugli impegni assunti con l’accordo di Parigi per quanto riguarda la riduzione graduale dei combustibili fossili, così come sull’importanza di cessare gradualmente di sovvenzionarli. |
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(14) |
La raccomandazione della Commissione sul fabbisogno di investimenti è formulata dopo aver valutato se la proposta di piano aggiornato fornisca una visione di insieme sul fabbisogno degli investimenti necessari a conseguire gli obiettivi, i traguardi e i contributi per tutte le dimensioni dell’Unione dell’energia, se indichi le fonti di finanziamento, distinguendo tra quelle private e pubbliche, se presenti investimenti coerenti con il piano estone per la ripresa e la resilienza, i piani territoriali per una transizione giusta e le raccomandazioni per il periodo 2022-2023 pubblicate nell’ambito del semestre europeo e se comprenda una solida valutazione macroeconomica delle politiche e delle misure pianificate. Il piano nazionale integrato per l’energia e il clima dovrebbe garantire la trasparenza e la prevedibilità delle politiche e misure nazionali così da sostenere la certezza degli investimenti. |
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(15) |
Le raccomandazioni della Commissione esprimono l’importanza fondamentale di condurre un’ampia consultazione a livello regionale e di sottoporre il piano a una consultazione precoce e inclusiva, che garantisca un’effettiva partecipazione del pubblico sulla base di informazioni e di un quadro temporale sufficienti, in linea con la convenzione di Aarhus (18). |
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(16) |
Le raccomandazioni della Commissione sulla transizione giusta tengono conto della valutazione dei seguenti aspetti del piano dell’Estonia: se esso individui in modo sufficientemente approfondito l’impatto della transizione climatica e energetica a livello sociale, occupazionale e delle competenze e se illustri le politiche e misure di accompagnamento adeguate per favorire una transizione giusta, contribuendo al contempo alla promozione dei diritti umani e della parità di genere. |
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(17) |
Le raccomandazioni che la Commissione rivolge all’Estonia poggiano sulla valutazione della proposta di piano nazionale aggiornato per l’energia e il clima (19), pubblicata contestualmente alla presente raccomandazione. |
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(18) |
L’Estonia dovrebbe tenere in debita considerazione le presenti raccomandazioni nell’elaborare la versione definitiva del piano nazionale integrato aggiornato per l’energia e il clima da presentare entro il 30 giugno 2024. |
Raccomandazioni sulla coerenza con l’obiettivo della neutralità climatica dell’Unione e con la necessità di assicurare progressi sul fronte dell’adattamento
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(19) |
A norma del regolamento (UE) 2021/1119 (la «normativa europea sul clima») la Commissione è tenuta a valutare la coerenza delle misure nazionali con l’obiettivo della neutralità climatica e con la necessità di assicurare progressi sul fronte dell’adattamento. La Commissione ha valutato la coerenza delle misure estoni con i citati obiettivi (20). Le raccomandazioni riportate infra si basano su tale valutazione. L’Estonia dovrebbe tenere in debita considerazione le presenti raccomandazioni e darvi seguito in conformità alla normativa europea sul clima. |
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(20) |
Benché le emissioni nette di gas a effetto serra dell’Unione (comprese quelle provenienti dall’uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura - LULUCF, e escluse quelle del trasporto internazionale) evidenzino globalmente una stabile tendenza al ribasso, sostanzialmente conformi alla traiettoria lineare per conseguire l’obiettivo climatico per il 2030 (-55 %) e l’obiettivo della neutralità climatica entro il 2050, è necessario accelerare il ritmo di riduzione e, a tal fine, gli interventi degli Stati membri rivestono un ruolo essenziale. Ai progressi conseguiti negli Stati membri fanno da contraltare diverse problematiche e criticità settoriali che devono essere risolte senza ulteriori indugi. Dalla valutazione, che si basa sulle informazioni disponibili, emerge che l’Estonia ha registrato progressi insufficienti verso il conseguimento degli obiettivi di neutralità climatica dell’Unione. Strategie affidabili di lungo termine sono fondamentali per realizzare la trasformazione economica necessaria per progredire verso l’obiettivo di neutralità climatica dell’Unione. |
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(21) |
Una solida valutazione del rischio è un presupposto per politiche di adattamento strategiche e ben calibrate. Dovrebbe basarsi sulle più recenti conoscenze nell’ambito della climatologia e sui risultati delle prove di stress, ed essere regolarmente aggiornata per individuare le popolazioni, le infrastrutture e i settori più vulnerabili ai cambiamenti climatici. Occorrono solidi piani e strategie di adattamento per garantire che la preparazione a livello sociale, politico e economico proceda costantemente in linea con la normativa europea sul clima e permetta di anticipare gli effetti negativi dovuti al clima. Nel luglio 2023 la Commissione ha adottato una serie di orientamenti per coadiuvare gli Stati membri a aggiornare e attuare strategie, piani e politiche nazionali di adattamento globali (21). Il monitoraggio e la valutazione degli interventi di adattamento sono necessari per garantire la responsabilità e migliorare le politiche in questo settore. |
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(22) |
La capacità sistemica di adattamento ai cambiamenti climatici è un elemento fondamentale per evitare o attenuare i possibili danni, sfruttare le opportunità e fronteggiare le conseguenze. Gli effetti fisici dei cambiamenti climatici stanno manifestandosi a un ritmo più rapido del previsto. È necessario progredire nella capacità di adattamento a tutti i livelli amministrativi e nei settori pubblico e privato, migliorando la sensibilizzazione sulle vulnerabilità e i rischi. Il livello locale dispone di competenze che possono avere un impatto più ampio sulla resilienza climatica. La preparazione e l’attuazione di politiche subnazionali di adattamento sono di notevole importanza, |
RACCOMANDA ALL’ESTONIA D’INTERVENIRE PER:
IN RELAZIONE ALLA PROPOSTA DI PIANO NAZIONALE AGGIORNATO PER L’ENERGIA E IL CLIMA A NORMA DEL REGOLAMENTO (UE) 2018/1999
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1. |
Stabilire politiche e misure supplementari efficaci sotto il profilo dei costi, anche per il settore dell’agricoltura e per quanto riguarda le emissioni diverse dalla CO2, compresi il metano, l’N2O e i gas fluorurati provenienti dai processi industriali e dall’uso dei prodotti, dall’agricoltura e dalla gestione dei rifiuti, al fine di colmare il divario previsto di 12,6 punti percentuali dall’obiettivo nazionale di -24 % di gas a effetto serra nel 2030 rispetto ai livelli del 2005 a norma del regolamento Condivisione degli sforzi. Presentare proiezioni aggiornate per illustrare in che modo le politiche in atto e pianificate permetteranno di conseguire l’obiettivo specificando, se necessario, in che modo le flessibilità disponibili a norma del regolamento Condivisione degli sforzi saranno utilizzate per garantire la conformità. Integrare le informazioni relative a politiche e misure, illustrandone chiaramente la portata, il calendario e, laddove possibile, l’impatto atteso in termini di riduzione dei gas serra, indicando anche le misure dei programmi di finanziamento dell’Unione, quali la politica agricola comune. |
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2. |
Individuare il quantitativo di emissioni di CO2 che potrebbe essere catturato annualmente entro il 2030, indicandone la fonte. Indicare il modo in cui sarà trasportata la CO2 catturata. Individuare la capacità complessiva di stoccaggio di CO2 e i volumi disponibili di iniezione entro il 2030. |
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3. |
Stabilire un percorso concreto per il conseguimento dell’obiettivo nazionale nel settore LULUCF, quale definito nel regolamento (UE) 2018/841. Adottare misure supplementari nel settore LULUCF, in particolare sulla promozione della gestione sostenibile delle foreste su terreni forestali degradati/non gestiti, nonché sul recupero delle torbiere e sull’estrazione di torba, quantificandone gli effetti attesi per garantire che gli assorbimenti di gas a effetto serra in tale settore siano effettivamente allineati alla regola del «non debito» per il 2025, all’obiettivo di assorbimento netto dell’UE per il 2030, ovvero -310 Mt di CO2 equivalente e all’obiettivo di assorbimento specifico per paese di -434 kt di CO2 equivalente, di cui al regolamento (UE) 2018/841. Fornire informazioni chiare sulle modalità con cui i fondi pubblici (fondi dell’Unione, compresi quelli della politica agricola comune, e aiuti di Stato) e i finanziamenti privati, tramite regimi di sequestro del carbonio, sono usati in modo coerente e efficace per conseguire gli obiettivi nazionali di assorbimento netto. Fornire informazioni sulla situazione e sui progressi necessari per garantire il passaggio a serie di dati di livello superiore/geograficamente espliciti per il monitoraggio, la comunicazione e la verifica, in linea con l’allegato V, parte 3, del regolamento (UE) 2018/1999. |
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4. |
Presentare ulteriori analisi dei rischi e delle vulnerabilità legati al clima in relazione al conseguimento degli obiettivi, traguardi e contributi nazionali e alle politiche e misure nelle diverse dimensioni dell’Unione dell’energia. Illustrare e quantificare meglio il legame con le politiche e gli obiettivi specifici dell’Unione dell’energia che le politiche e misure di adattamento dovrebbero sostenere. Definire ulteriori politiche e misure di adattamento sufficientemente dettagliate per sostenere l’Estonia nel perseguimento degli obiettivi, traguardi e contributi nazionali nell’ambito dell’Unione dell’energia. |
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5. |
Indicare le traiettorie stimate e un piano di lungo termine per la diffusione delle tecnologie per l’energia rinnovabile nel prossimo decennio e con previsioni al 2040. Indicare un traguardo indicativo per quanto riguarda le tecnologie innovative per le energie rinnovabili all’orizzonte 2030 in linea con la direttiva (UE) 2018/2001. Indicare traguardi specifici per contribuire ai sotto-obiettivi indicativi stabiliti per gli edifici e l’industria per il 2030, assieme al sotto-obiettivo vincolante per i combustibili rinnovabili di origine non biologica (RFNBO) nel settore industriale entro il 2030, in linea con la direttiva (UE) 2018/2001 e successive modifiche. Indicare un traguardo indicativo per il teleriscaldamento e il teleraffrescamento nel periodo 2021-2030. Specificare quale traguardo l’Estonia intende conseguire nel settore dei trasporti, mediante l’imposizione dell’obbligo per i fornitori di combustibili e la definizione di un sotto-obiettivo per i biocarburanti avanzati e i combustibili rinnovabili di origine non biologica (RFNBO), garantendo il rispetto del livello minimo di RFNBO nel 2030. |
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6. |
Indicare politiche e misure dettagliate e quantificate che consentano di conseguire in modo tempestivo ed efficace sotto il profilo dei costi il contributo nazionale all’obiettivo vincolante di almeno il 42,5 % nel 2030 di energie rinnovabili a livello dell’Unione, con l’impegno collettivo di aumentarlo al 45 %. Descrivere in particolare in che modo l’Estonia intende accelerare la diffusione delle energie rinnovabili attraverso l’adozione di misure supplementari sulle garanzie di origine e un quadro che favorisca l’autoconsumo e le comunità energetiche. Indicare con maggiore precisione in che modo intende sviluppare un quadro favorevole a una maggiore integrazione tra le reti dell’energia elettrica e quelle del riscaldamento e raffrescamento. Descrivere in che modo intende definire l’obbligo per i fornitori di combustibili nel settore dei trasporti e includere misure comparabili per promuovere l’idrogeno nell’industria e preparare l’UE agli scambi di idrogeno rinnovabile. |
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7. |
Presentare una valutazione dell’offerta interna di biomassa forestale disponibile per scopi energetici nel periodo 2021-2030 conformemente ai criteri rafforzati di sostenibilità di cui all’articolo 29 della direttiva (UE) 2018/2001 e successive modifiche. Fornire una valutazione della compatibilità dell’utilizzo di biomassa forestale che, secondo le proiezioni, servirà per la produzione di energia con gli obblighi che incombono all’Estonia ai sensi del regolamento LULUCF rivisto, in particolare nel periodo 2026-2030, oltre alle politiche e misure nazionali per assicurare la compatibilità. Indicare ulteriori misure per promuovere la produzione sostenibile di biometano considerati il potenziale e la capacità di produzione di biogas/biometano sostenibile dell’Estonia, il profilo del consumo di gas naturale e dell’infrastruttura esistente, l’uso del digestato e le applicazioni per la CO2 biogenica. |
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8. |
Fornire nella misura del possibile una previsione sul calendario dell’iter per l’adozione di politiche e misure di tipo legislativo e non legislativo, finalizzate a recepire e attuare le disposizioni della direttiva (UE) 2018/2001, e successive modifiche, in particolare per quanto riguarda le misure citate ai punti precedenti. |
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9. |
Indicare un contributo nazionale di efficienza energetica sul consumo di energia primaria nell’obiettivo indicativo dell’UE in materia di consumo di energia primaria, in linea con l’articolo 4 e l’allegato I della direttiva (UE) 2023/1791. Indicare l’ammontare della riduzione del consumo di energia che tutti gli enti pubblici devono conseguire, disaggregato per settore, e l’ammontare del risparmio cumulativo di energia da realizzare nel periodo dal 1o gennaio 2021 al 31 dicembre 2030 e, se del caso, spiegare come sono stati stabiliti il tasso annuo di risparmio e lo scenario di base del calcolo. |
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10. |
Definire politiche e misure complete per concretizzare i contributi nazionali in materia di efficienza energetica, indicando in particolare in che modo sarà attuato il principio «l’efficienza energetica al primo posto». Definire misure di risparmio energetico per garantire il raggiungimento dell’ammontare necessario di risparmio di energia negli usi finali entro il 2030. Illustrare programmi di finanziamento dell’efficienza energetica e regimi di sostegno finanziario efficaci in grado di mobilitare gli investimenti privati e ulteriori cofinanziamenti. |
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11. |
Indicare obiettivi ambiziosi aggiornati affinché il parco immobiliare nazionale sia altamente efficiente sotto il profilo energetico e decarbonizzato e gli immobili esistenti diventino a zero emissioni entro il 2050, indicando anche i traguardi intermedi per il 2030 e 2040 e un loro confronto con la strategia più recente di lungo termine per le ristrutturazioni. Fornire maggiori informazioni su politiche e misure per l’attuazione di una strategia coerente di lungo termine per le ristrutturazioni, che riguardi nello specifico le ristrutturazioni profonde con un’attenzione particolare agli edifici con le peggiori prestazioni e ai consumatori vulnerabili, alla decarbonizzazione del riscaldamento e all’installazione di sistemi di energia rinnovabile negli edifici, indicandone l’impatto atteso per quanto riguarda il risparmio di energia, insieme ai finanziamenti e agli investimenti. |
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12. |
Spiegare ulteriormente come l’Estonia rafforzerà in modo significativo la dimensione della sicurezza energetica, in particolare definendo misure concrete per la diversificazione delle fonti di energia e l’ulteriore promozione della riduzione della domanda di gas da qui al 2030. Rafforzare la resilienza del sistema energetico, in particolare fissando un obiettivo di diffusione dello stoccaggio di energia. Specificare le politiche e le misure pianificate alla luce del possibile ruolo futuro dell’energia nucleare nel mix energetico del paese, tenendo conto anche della diversificazione e dell’approvvigionamento a lungo termine di materiali nucleari, combustibili, pezzi di ricambio e servizi, in caso di costruzione di nuove centrali nucleari, nonché della gestione a lungo termine dei rifiuti nucleari. Chiarire i piani per stabilire il quadro giuridico, normativo e amministrativo nazionale pertinente e per migliorare la capacità dell’autorità per la sicurezza nucleare di soddisfare il livello di ambizione di un eventuale programma di energia nucleare. Valutare l’adeguatezza dell’infrastruttura petrolifera (scorte di petrolio) alla luce della riduzione attesa della domanda di petrolio e del passaggio a alternative a minori emissioni di carbonio. |
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13. |
Presentare obiettivi e traguardi chiari in materia di gestione della domanda per migliorare la flessibilità del sistema energetico sulla base di una valutazione dei bisogni di flessibilità, indicando le misure specifiche per agevolare l’integrazione del sistema secondo l’articolo 20 bis della direttiva (UE) 2018/2001, quale modificata dalla direttiva (UE) 2023/2413. Sviluppare mercati al dettaglio più competitivi e migliorare il livello di responsabilizzazione dei consumatori in tali mercati. |
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14. |
Sviluppare ulteriormente l’approccio per affrontare la povertà energetica, indicando un obiettivo di riduzione specifico e misurabile, come previsto dal regolamento (UE) 2018/1999 e tenendo conto della raccomandazione (UE) 2023/2407. Fornire ulteriori dettagli sulle misure in atto e potenziali che affrontino la povertà energetica, nonché sulle risorse finanziarie dedicate, dal punto di vista sia della politica sociale (accessibilità economica) sia delle misure strutturali in materia di energia. Spiegare ulteriormente in che modo è prevista la diffusione di misure di efficienza energetica nel quadro del regime obbligatorio di efficienza energetica per attenuare la povertà energetica, come previsto dal regolamento (UE) 2018/1999. |
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15. |
Chiarire ulteriormente gli obiettivi nazionali nel campo della ricerca, dell’innovazione e della competitività al fine della diffusione delle tecnologie pulite, definendo un percorso per il 2030 e il 2050 con l’obiettivo di sostenere la decarbonizzazione dell’industria e la transizione delle imprese verso un’economia circolare e a zero emissioni nette. Presentare politiche e misure atte a favorire lo sviluppo di progetti a zero emissioni nette, compresi quelli di rilevanza per le industrie a elevata intensità energetica. Illustrare un quadro regolamentare prevedibile e semplificato per le procedure di autorizzazione e le modalità di semplificazione dell’accesso ai finanziamenti nazionali, laddove necessario. Indicare politiche e misure dettagliate per sviluppare le competenze relative all’energia pulita e per facilitare il commercio aperto in catene di approvvigionamento resilienti e sostenibili di componenti e apparecchiature a zero emissioni nette. |
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16. |
Specificare le misure e le riforme atte a mobilitare gli investimenti privati necessari per conseguire gli obiettivi in materia di energia e clima. Fornire una panoramica completa e coerente del fabbisogno di investimenti pubblici e privati, in forma aggregata e ripartiti per settore. Integrare un approccio top-down all’economia nel suo insieme con una valutazione bottom-up specifica per progetto. Fornire una ripartizione del fabbisogno totale di investimenti con ulteriori informazioni sulle fonti di finanziamento da mobilitare a livello nazionale, regionale e UE, come pure sulle fonti finanziarie private. Aggiungere una breve descrizione del tipo di regime di sostegno finanziario scelto per attuare le politiche e le misure finanziate dai bilanci pubblici, e dell’uso di strumenti finanziari misti che associano sovvenzioni, prestiti, assistenza tecnica e garanzie pubbliche, precisando il ruolo delle banche nazionali di promozione nei rispettivi regimi e/o le modalità di mobilitazione dei finanziamenti privati. Considerare come fonte di finanziamento i trasferimenti economicamente efficaci verso altri Stati membri a norma del regolamento Condivisione degli sforzi. Fornire una solida valutazione dell’impatto macroeconomico delle politiche e misure pianificate. |
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17. |
Illustrare in che modo le politiche e le misure inserite nel piano aggiornato sono coerenti con il piano nazionale per la ripresa e la resilienza dell’Estonia e il capitolo dedicato al piano RepowerEU. |
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18. |
Indicare in che modo ed entro quando l’Estonia intende eliminare le sovvenzioni per i combustibili fossili. Spiegare più nei dettagli in che modo l’Estonia prevede di eliminare i combustibili fossili solidi per la generazione di energia, illustrando i relativi impegni e misure. |
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19. |
Fornire informazioni più dettagliate sulle conseguenze a livello sociale, occupazionale e delle competenze, o su qualsiasi altro impatto distributivo, della transizione climatica e energetica e sugli obiettivi, le politiche e le misure pianificati a sostegno della transizione giusta. Specificare la forma del sostegno, l’impatto delle iniziative, i gruppi obiettivo e le risorse dedicate, tenendo conto della raccomandazione del Consiglio relativa alla garanzia di una transizione equa verso la neutralità climatica (22). Garantire l’allineamento tra il calendario per l’eliminazione graduale dell’olio di scisto illustrato nel piano territoriale per una transizione giusta e la versione definitiva del piano nazionale aggiornato per l’energia e il clima. Presentare, nella misura del possibile, un numero maggiore di elementi al fine di definire una base analitica adeguata per la preparazione del piano sociale per il clima in conformità al regolamento (UE) 2023/955 del Parlamento europeo e del Consiglio (23), indicando le modalità per valutare i problemi e gli impatti sociali prodotti sulle persone più vulnerabili dal sistema per lo scambio di quote di emissione applicato agli edifici, al trasporto su strada e ad altri settori e per individuare i possibili beneficiari e un pertinente quadro strategico. Spiegare in che modo il quadro strategico delineato nel piano nazionale per l’energia e il clima contribuirà alla preparazione del piano sociale per il clima dell’Estonia e come sarà garantita la coerenza tra i due piani. |
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20. |
Presentare un quadro d’insieme più chiaro e dettagliato per illustrare in che modo il processo di consultazione ha consentito la partecipazione di tutte le autorità, cittadini e portatori di interessi pertinenti, comprese le parti sociali, nella preparazione della proposta di piano e della sua versione definitiva, fornendo informazioni sul calendario e la durata delle differenti consultazioni. Presentare una sintesi delle posizioni espresse dai differenti soggetti e una sintesi di come il piano integri le posizioni formulate durante le consultazioni. |
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21. |
Continuare a rafforzare il coinvolgimento dell’Estonia nel sistema energetico regionale, in particolare nel piano di interconnessione del mercato energetico del Baltico (gruppo ad alto livello sul BEMIP), al fine di promuovere la cooperazione regionale con i paesi vicini in tutti i settori contemplati dai piani nazionali integrati per l’energia e il clima. |
PER QUANTO RIGUARDA LA COERENZA DELLE MISURE NAZIONALI CON L’OBIETTIVO DELLA NEUTRALITÀ CLIMATICA E CON LA NECESSITÀ DI ASSICURARE PROGRESSI SUL FRONTE DELL’ADATTAMENTO A NORMA DEL REGOLAMENTO (UE) 2021/1119
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1. |
Intensificare gli sforzi di mitigazione dei cambiamenti climatici realizzando progressi tangibili nelle politiche, in atto e pianificate, e valutare l’adozione di ulteriori urgenti misure per allineare all’obiettivo della neutralità climatica le riduzioni previste delle emissioni di gas a effetto serra e le relative proiezioni. In particolare gli sforzi dovrebbero essere diretti a invertire la recente tendenza nel settore LULUCF. |
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2. |
Aggiornare e migliorare l’ambizione e la qualità della strategia nazionale di lungo termine, in particolare rafforzando gli obiettivi dell’Estonia di riduzione delle emissioni e aumento degli assorbimenti in singoli settori mediante politiche e misure credibili. |
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3. |
Elaborare una valutazione completa dei rischi e delle vulnerabilità. Aggiornare la strategia nazionale di adattamento per integrare le considerazioni sull’adattamento climatico in settori fondamentali vulnerabili e affrontare lacune e barriere che frenano l’adattamento. Assicurarsi che le politiche di adattamento siano monitorate e valutate a livello sistemico e con regolarità e che si tenga conto dei risultati nella conseguente revisione delle politiche e nella loro attuazione. |
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4. |
Migliorare il coordinamento tra i differenti livelli di governance (nazionale/regionale/locale) per allineare gli strumenti di pianificazione e contribuire al coordinamento degli interventi mirati a una trasformazione sistemica. Stabilire meccanismi per garantire che siano elaborate politiche subnazionali e che siano riesaminate e aggiornate regolarmente. |
Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2023
Per la Commissione
Kadri SIMSON
Membro della Commissione
(1) GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1.
(2) GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1.
(3) Comunicazione della Commissione sugli orientamenti agli Stati membri per l'aggiornamento dei piani nazionali per l'energia e il clima 2021-2030 (GU C 495 del 29.12.2022, pag. 24).
(4) COM(2022) 230 final.
(5) SWD(2022) 608 final, SWD(2023) 606 final.
(6) COM(2022) 608 Raccomandazione di raccomandazione del Consiglio; COM(2023) 606 final Raccomandazione di raccomandazione del Consiglio.
(7) Regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all’azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell’accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 26), quale modificato dal regolamento (UE) 2023/857 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 aprile 2023, che modifica il regolamento (UE) 2018/842, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all’azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell’accordo di Parigi, nonché il regolamento (UE) 2018/1999 (GU L 111 del 26.4.2023, pag. 1).
(8) Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).
(9) Regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all’inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall’uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l’energia, e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 e della decisione n. 529/2013/UE (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 1), quale modificato dal regolamento (UE) 2023/839 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 aprile 2023, che modifica il regolamento (UE) 2018/841 per quanto riguarda l'ambito di applicazione, semplificando le norme di comunicazione e conformità e stabilendo gli obiettivi degli Stati membri per il 2030, e il regolamento (UE) 2018/1999 per quanto riguarda il miglioramento del monitoraggio, della comunicazione, della rilevazione dei progressi e della revisione (GU L 107 del 21.4.2023, pag. 1).
(10) Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82), quale modificata dalla direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, che modifica la direttiva (UE) 2018/2001, il regolamento (UE) 2018/1999 e la direttiva n. 98/70/CE per quanto riguarda la promozione dell’energia da fonti rinnovabili e che abroga la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio (GU L, 2023/2413, 31.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2023/2413/oj).
(11) Comunicazione relativa a un piano d’azione europeo per l’energia eolica, COM(2023) 669 final del 24 ottobre 2023 e Comunicazione sulla realizzazione degli obiettivi dell’UE in materia di energia offshore, COM(2023) 668 final.
(12) Direttiva (UE) 2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2023, sull’efficienza energetica e che modifica il regolamento (UE) 2023/955 (GU L 231 del 20.9.2023, pag. 1).
(13) Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Risparmiare gas per un inverno sicuro», COM(2022) 360 final.
(14) Regolamento (UE) 2019/941 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla preparazione ai rischi nel settore dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE (GU L 158 del 14.6.2019, pag. 1).
(15) Regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell’approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento (UE) n. 994/2010 (GU L 280 del 28.10.2017, pag. 1).
(16) Raccomandazione della Commissione del 14 marzo 2023 sullo stoccaggio dell’energia: una base solida per un sistema energetico dell’UE sicuro e decarbonizzato (GU C 103 del 20.3.2023, pag. 1).
(17) Raccomandazione (UE) 2023/2407 della Commissione, del 20 ottobre 2023, sulla povertà energetica (GU L, 2023/2407, 23.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2023/2407/oj).
(18) Convenzione di Aarhus, del 25 giugno 1998, sull’accesso all’informazione, alla partecipazione pubblica ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia nel settore ambientale (la «convenzione di Aarhus»).
(19) SWD(2023) 912.
(20) Relazione 2023 sui progressi dell’azione dell’UE per il clima, COM(2023) 653 final e Documento di lavoro dei servizi della Commissione - Assessment of progress on climate adaptation in the individual Member States according to the European Climate Law, SWD(2023) 932.
(21) Orientamenti in materia di strategie e piani di adattamento degli Stati membri (GU C 264 del 27.7.2023, pag. 1).
(22) Raccomandazione del Consiglio del 16 giugno 2022 relativa alla garanzia di una transizione equa verso la neutralità climatica (GU C 243 del 27.6.2022, pag. 35).
(23) Regolamento (UE) 2023/955 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, che istituisce un Fondo sociale per il clima e che modifica il regolamento (UE) 2021/1060 (GU L 130 del 16.5.2023, pag. 1).
ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2024/606/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)