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Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

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Serie L


2024/602

16.2.2024

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2024/602 DELLA COMMISSIONE

del 14 dicembre 2023

che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione nel settore del luppolo e abroga il regolamento (CE) n. 1850/2006 della Commissione

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 75, paragrafo 2, e l’articolo 77, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 1308/2013 ha abrogato e sostituito il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (2). Esso stabilisce disposizioni in materia di norme di commercializzazione per il luppolo e di certificazione del luppolo e conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati e atti di esecuzione al riguardo. Per garantire il corretto funzionamento dell’applicazione delle norme di commercializzazione e della certificazione del luppolo e dei prodotti derivati dal luppolo nel nuovo quadro giuridico, è necessario adottare alcune disposizioni complementari mediante atti delegati. Il presente regolamento e il regolamento di esecuzione (UE) 2024/601 (3) dovrebbero sostituire il regolamento (CE) n. 1850/2006 della Commissione (4).

(2)

L’articolo 77, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 stabilisce che i prodotti del settore del luppolo raccolti od ottenuti all’interno dell’Unione siano soggetti ad una procedura di certificazione che garantisca il rispetto dei requisiti minimi di qualità. Per garantire un’applicazione uniforme della procedura di certificazione negli Stati membri, occorre specificare i prodotti del settore del luppolo a essa soggetti.

(3)

L’articolo 77, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013 stabilisce che i prodotti del settore del luppolo possono essere commercializzati o esportati solo se muniti di un certificato rilasciato conformemente a tale disposizione. Le fabbriche di birra prestano grande attenzione alla qualità del luppolo utilizzato nella birrificazione, dal momento che tale ingrediente influisce molto sul sapore del prodotto finale. Per il luppolo coltivato e trasformato da fabbriche di birra o da terzi sotto contratto per una fabbrica di birra, l’obbligo di certificazione ufficiale in aggiunta al controllo interno di qualità della fabbrica in questione comporterebbe costi aggiuntivi e oneri amministrativi inutili. I piccoli quantitativi di prodotti del settore del luppolo venduti a privati in imballaggi di dimensioni ridotte costituiscono un mercato di nicchia; la certificazione del contenuto di ciascun imballaggio di dimensioni ridotte e la bollatura degli imballaggi secondo le disposizioni applicabili costituirebbero una mole di lavoro ingiustificabile, in particolare in quanto inciderebbe anche sul prezzo di tali prodotti per gli utilizzatori privati. I prodotti isomerizzati derivati dal luppolo hanno subito un processo di trasformazione importante e sono stabili, pertanto la certificazione non è più necessaria per garantirne la qualità. È quindi opportuno esentare taluni prodotti derivati dal luppolo dall’obbligo di certificazione ai fini della commercializzazione o dell’esportazione.

(4)

Per stabilire l’ambito di applicazione dell’esenzione dall’obbligo di certificazione per il luppolo coltivato e/o trasformato sotto contratto per le fabbriche di birra o dalle fabbriche stesse, garantendo al contempo la supervisione da parte dell’autorità di certificazione competente, la fabbrica di birra dovrebbe comunicare all’autorità di certificazione competente, mediante una dichiarazione di raccolta, informazioni sulle varietà coltivate, i quantitativi raccolti, i luoghi di produzione e le superfici coltivate, al fine di garantire che i prodotti in questione siano destinati a essere utilizzati esclusivamente dalla fabbrica di birra interessata. Per quanto riguarda la trasformazione del luppolo destinato alle fabbriche di birra, è opportuno che l’autorità di certificazione riceva in anticipo informazioni sulla fabbrica in questione, sul trasformatore, sulla materia prima e sul prodotto finale, in modo da consentire una certa supervisione del processo. L’imballaggio di tali prodotti dovrebbe inoltre recare una menzione speciale riguardante il divieto di commercializzazione, affinché tali prodotti possano essere utilizzati solo dalla fabbrica di birra in questione.

(5)

Nel caso in cui una partita certificata di luppolo non preparato sia sottoposta a frazionamento per la vendita, è opportuno che ciascuna partita sia accompagnata da un documento commerciale redatto dal venditore, recante le informazioni riportate nel certificato della partita originaria, al fine di assicurare la piena tracciabilità di ciascuna partita.

(6)

Per garantire l’elevata qualità delle miscele di luppolo grezzo e prodotti derivati dal luppolo, ciascuna partita di luppolo in coni utilizzata deve soddisfare i requisiti minimi di qualità. Nel caso di miscele di luppolo in coni da utilizzare come tali, per mantenere il carattere speciale conferito al prodotto dalla varietà e dalla zona di produzione deve essere utilizzato solo luppolo in coni della stessa zona e varietà. Per i prodotti derivati dal luppolo, al fine di ottenere un determinato profilo aromatico può essere necessario miscelare luppolo di diverse varietà e/o zone di produzione; pertanto tali miscele dovrebbero essere consentite e ciascuna varietà e/o origine dovrebbe essere riportata nel certificato, con l’indicazione della percentuale in peso di ciascuna varietà e/o zona di produzione, per consentire la tracciabilità. Dal momento che con il passare del tempo il luppolo perde parte dell’acido alfa che influisce sul suo aroma caratteristico, dovrebbe essere miscelato solo luppolo grezzo dello stesso anno di raccolta, sia per le miscele di luppolo da utilizzare come tali che per i prodotti derivati dal luppolo. Al fine di garantire che non possano essere aggiunti elementi non conformi ai requisiti, i prodotti miscelati del settore del luppolo dovrebbero essere certificati soltanto se miscelati sotto controllo ufficiale nei centri di certificazione.

(7)

È opportuno specificare i requisiti minimi di qualità per il luppolo grezzo preparato e il luppolo grezzo non preparato per quanto riguarda il tenore di umidità e il contenuto di foglie, steli e cascami di luppolo nonché di semi nel caso del luppolo senza semi.

(8)

Poiché il presente regolamento aggiorna e sostituisce le disposizioni vigenti stabilite dal regolamento (CE) n. 1850/2006, è opportuno abrogare tale regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

SEZIONE 1

DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce disposizioni che integrano il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le norme di commercializzazione per il luppolo e i prodotti derivati dal luppolo di cui all’articolo 2 e le condizioni alle quali il luppolo e i prodotti derivati dal luppolo sono esentati dall’obbligo di certificazione di cui all’articolo 77, paragrafo 4, di tale regolamento.

Articolo 2

Ambito di applicazione

Il presente regolamento si applica:

a)

ai coni di luppolo di cui al codice NC 1210 10 00 rientranti nell’allegato I, parte VI, del regolamento (UE) n. 1308/2013 qualora raccolti nell’Unione o importati da paesi terzi in conformità dell’articolo 190 di tale regolamento;

b)

ai prodotti derivati dal luppolo di cui ai codici NC 1210 20 e 1302 13 00 rientranti nell’allegato I, parte VI, del regolamento (UE) n. 1308/2013 preparati nell’Unione o importati da paesi terzi in conformità dell’articolo 190 di tale regolamento.

Esso non si applica ai prodotti isomerizzati derivati dal luppolo.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento e del regolamento di esecuzione (UE) 2024/601, si intende per:

a)

«luppolo in coni» o «luppolo», le infiorescenze della pianta (femmina) del luppolo rampicante (Humulus lupulus); le infiorescenze, di colore verde-giallo e di forma ovoidale, sono provviste di peduncolo e la loro sezione maggiore varia generalmente tra 2 e 5 cm;

b)

«luppolo non preparato», il luppolo che ha subito unicamente le operazioni di primo essiccamento e primo imballaggio;

c)

«luppolo preparato», il luppolo che ha subito le operazioni di essiccamento finale e di imballaggio finale;

d)

«luppolo contenente semi», il luppolo immesso in commercio con un contenuto di semi superiore al 2 % del suo peso dopo l’essiccamento;

e)

«luppolo senza semi», il luppolo immesso in commercio con un contenuto di semi non superiore al 2 % del suo peso dopo l’essiccamento;

f)

«prodotto derivato dal luppolo», un prodotto derivato dal luppolo in coni che ha subito una trasformazione più importante, come luppolo in polvere, pellet o estratti di luppolo;

g)

«prodotto isomerizzato derivato dal luppolo», il prodotto derivato dal luppolo nel quale gli acidi alfa hanno subito un’isomerizzazione quasi totale;

h)

«partita», un numero di colli di luppolo aventi le medesime caratteristiche, presentati contemporaneamente per la certificazione dallo stesso produttore singolo o associato o dallo stesso trasformatore;

i)

«zone di produzione del luppolo», le zone o le regioni di produzione il cui elenco è stilato dagli Stati membri interessati;

j)

«sigillatura», la chiusura dell’imballaggio applicata in modo tale da essere danneggiata al momento dell’apertura;

k)

«bollatura», etichettatura e identificazione;

l)

«circuito operativo chiuso», un procedimento di preparazione o trasformazione del luppolo effettuato in modo da impedire che durante le operazioni possano essere aggiunti o asportati quantitativi di luppolo o di prodotti trasformati. Il circuito operativo chiuso inizia al momento dell’apertura dell’imballaggio sigillato contenente il luppolo o i prodotti derivati da trasformare o preparare e termina con la sigillatura dell’imballaggio che contiene il luppolo preparato o il prodotto derivato trasformato;

m)

«autorità di certificazione competente», l’organismo o il servizio incaricato dallo Stato membro di effettuare la certificazione e di approvare e controllare i centri di certificazione e gli addetti riconosciuti;

n)

«centro di certificazione», il luogo in cui è effettuata la certificazione;

o)

«rappresentanti di un’autorità di certificazione competente», il personale alle dipendenze dell’autorità di certificazione competente o alle dipendenze di terzi, autorizzato dall’autorità di certificazione competente a svolgere compiti di certificazione;

p)

«controllo ufficiale», la supervisione delle attività di certificazione da parte dell’autorità di certificazione competente o dei suoi rappresentanti.

SEZIONE 2

NORME DI COMMERCIALIZZAZIONE

Articolo 4

Commercializzazione del luppolo e dei prodotti derivati dal luppolo

Il luppolo in coni e i prodotti derivati dal luppolo raccolti e/o preparati all’interno dell’Unione possono essere commercializzati solo se sono stati sottoposti a una procedura di certificazione a norma dell’articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2024/601 e sono accompagnati dal certificato di cui all’articolo 77, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Articolo 5

Esenzioni dall’obbligo di certificazione

L’obbligo di certificazione di cui all’articolo 4 non si applica:

a)

al luppolo raccolto su terreni di proprietà di una fabbrica di birra o coltivato sotto contratto per una fabbrica di birra e utilizzato da quest’ultima tale quale o trasformato;

b)

ai prodotti derivati dal luppolo trasformati sotto contratto per conto di una fabbrica di birra, a condizione che siano utilizzati dalla fabbrica;

c)

al luppolo e ai prodotti derivati dal luppolo destinati alla vendita ai privati per uso proprio, condizionati in piccole confezioni di peso non superiore a 5 kg per il luppolo in coni, il luppolo in polvere e i pellet di luppolo e non superiore a 1 kg per gli estratti di luppolo o i prodotti isomerizzati derivati dal luppolo, sul cui imballaggio figurano la designazione del prodotto e il peso.

Articolo 6

Disposizioni particolari per le fabbriche di birra

1.   Per il luppolo coltivato da una fabbrica di birra su terreni propri o coltivato sotto contratto per una fabbrica di birra e destinato a essere utilizzato dalla fabbrica, entro il 15 novembre di ogni anno la fabbrica di birra trasmette all’autorità di certificazione competente una dichiarazione di raccolta relativa alle varietà coltivate, ai quantitativi raccolti, ai luoghi di produzione e alle superfici coltivate, con il relativo riferimento catastale o un’altra indicazione ufficiale equivalente.

2.   Nel caso del luppolo trasformato sotto contratto per conto di una fabbrica di birra, prima dell’entrata del luppolo nello stabilimento di trasformazione la fabbrica di birra fornisce al trasformatore e all’autorità di certificazione competente un documento relativo alla trasformazione che riporta le seguenti informazioni:

a)

il numero di riferimento unico che identifica contratto;

b)

la fabbrica di birra destinataria;

c)

il nome e l’indirizzo dello stabilimento di trasformazione;

d)

il numero di riferimento unico del certificato che accompagna il luppolo o i prodotti derivati dal luppolo da sottoporre a trasformazione e/o, nel caso del luppolo importato, l’attestato di equivalenza di cui all’articolo 190, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e/o una copia della dichiarazione di raccolta del luppolo da sottoporre a trasformazione.

3.   Dopo l’operazione di trasformazione, il trasformatore riporta sul documento relativo alla trasformazione le indicazioni seguenti:

a)

la designazione del prodotto trasformato;

b)

il peso del prodotto trasformato.

4.   Sul documento relativo alla trasformazione di cui al paragrafo 2 è apposto un numero di riferimento unico che va riportato anche sull’imballaggio. Sul documento e sull’imballaggio è apposta la seguente dicitura supplementare: «luppolo/prodotti derivati dal luppolo per uso proprio; è vietata la commercializzazione».

Articolo 7

Frazionamento delle partite di luppolo

1.   Nel caso in cui una partita certificata di luppolo sia sottoposta a frazionamento per la vendita, il prodotto è accompagnato da una fattura o da un documento commerciale redatto dal venditore che riporta il peso della parte venduta.

2.   Nella fattura o nel documento commerciale figurano inoltre le seguenti informazioni ricavate dal certificato di cui all’articolo 4:

a)

la designazione del prodotto;

b)

il peso lordo o il peso netto della partita certificata originaria;

c)

il luogo e la zona di produzione;

d)

la varietà;

e)

l’anno di raccolta;

f)

il numero di riferimento unico del certificato.

Articolo 8

Miscelatura di partite di luppolo e di prodotti derivati dal luppolo

1.   I prodotti miscelati del settore del luppolo possono essere certificati soltanto se miscelati sotto controllo ufficiale nei centri di certificazione.

2.   Quando il luppolo in coni viene miscelato per essere utilizzato come tale o trasformato in un prodotto derivato dal luppolo, ciascuna delle partite utilizzate per la miscela soddisfa i requisiti minimi di qualità stabiliti all’allegato I. Il luppolo in coni destinato a essere utilizzato come tale può essere miscelato solo con luppolo in coni della stessa varietà, della stessa zona di produzione e dello stesso anno di raccolta.

3.   Per la fabbricazione di prodotti derivati dal luppolo si può procedere alla miscelatura di prodotti certificati derivati dal luppolo ottenuti da luppolo certificato dello stesso anno di raccolta, ma di varietà e/o zone di produzione diverse, purché nel certificato che accompagna il prodotto ottenuto siano indicati:

a)

le varietà utilizzate, le zone di produzione del luppolo e l’anno di raccolta;

b)

la percentuale in peso di ciascuna varietà che compone la miscela; se per la fabbricazione di prodotti derivati dal luppolo sono utilizzati prodotti derivati dal luppolo insieme a luppolo in coni o se sono utilizzati diversi prodotti derivati dal luppolo, la percentuale di ciascuna varietà è basata sul peso del luppolo in coni utilizzato per la preparazione dei prodotti di partenza;

c)

i numeri di riferimento dei certificati relativi al luppolo e ai prodotti derivati utilizzati.

SEZIONE 3

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 9

Abrogazione

Il regolamento (CE) n. 1850/2006 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e al regolamento di esecuzione (UE) 2024/601 e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato II.

Articolo 10

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2023

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1308/oj.

(2)  Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2007/1234/oj).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2024/601 della Commissione, del 14 dicembre 2023, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la certificazione del luppolo e dei prodotti derivati dal luppolo e i relativi controlli (GU L 2024/601, 16. 2.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/601/oj).

(4)  Regolamento (CE) n. 1850/2006 della Commissione, del 14 dicembre 2006, relativo alle modalità di certificazione del luppolo e dei prodotti derivati dal luppolo (GU L 355 del 15.12.2006, pag. 72, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1850/oj).


ALLEGATO I

Requisiti minimi di commercializzazione del luppolo in coni di cui all’articolo 8, paragrafo 2

Caratteristiche

Descrizione

Tenore massimo

(in % del peso)

Luppolo preparato

Luppolo non preparato

a)

Umidità

Tenore di acqua

12,0

14,0

b)

Foglie e steli

Parti di foglie di sarmenti, sarmenti, peduncoli di foglie o di coni; i peduncoli di coni sono considerati steli solo a partire da 2,5 cm di lunghezza

6,0

6,0

c)

Cascami di luppolo

Piccole particelle risultanti dalla raccolta meccanica, di colore da verde scuro a nero, non provenienti in generale dal cono; particelle appartenenti a varietà di luppolo diverse da quelle da certificare possono tuttavia concorrere ai tenori massimi indicati fino a concorrenza del 2 % del peso

3,0

4,0

d)

Per il «luppolo senza semi», percentuale di semi

Frutti del cono giunti a maturità

2,0

2,0


ALLEGATO II

Tavola di concordanza

Regolamento (CE) n. 1850/2006

Presente regolamento

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2896

Articolo 1, paragrafo 1

Articolo 1

-

Articolo 1, paragrafo 2

Articolo 2

-

Articolo 1, paragrafo 3

Articolo 5

-

Articolo 1, paragrafo 4

-

Articolo 5, paragrafo 3

Articolo 2

Articolo 3

-

Articolo 3, paragrafo 1

-

Articolo 6, paragrafo 2

Articolo 3, paragrafo 2

-

Articolo 6, paragrafo 3

Articolo 4, paragrafo 1

-

Articolo 2, paragrafo 2

Articolo 4, paragrafo 2

-

Articolo 7, paragrafo 1

Articolo 4, paragrafo 3

-

Articolo 7, paragrafo 2

Articolo 5

-

Articolo 7, paragrafo 3

Articolo 6, paragrafo 1

-

Articolo 2, paragrafi 1 e 6

Articolo 6, paragrafo 2

-

Articolo 6, paragrafo 1

Articolo 6, paragrafo 3

-

Articolo 3, paragrafo 1

Articolo 6, paragrafo 4

-

Articolo 2, paragrafo 4

Articolo 6, paragrafo 5

-

Articolo 2, paragrafo 7

Articolo 7, paragrafo 1

Articolo 8, paragrafo 1

-

Articolo 7, paragrafo 2

Articolo 8, paragrafo 2

-

Articolo 7, paragrafo 3

Articolo 8, paragrafo 3

-

Articolo 8

Articolo 7

-

Articolo 9, paragrafo 1

 

Articolo 2, paragrafo 6

Articolo 9, paragrafo 2

 

Articolo 2, paragrafo 1

Articolo 9, paragrafo 3

 

Articolo 3, paragrafo 1

Articolo 9, paragrafo 4

 

Articolo 2, paragrafo 4

Articolo 9, paragrafo 5

 

Articolo 2, paragrafo 7

Articolo 10, paragrafo 1

 

Articolo 5, paragrafo 2

Articolo 10, paragrafo 2

-

-

Articolo 10, paragrafo 3

 

Articolo 5, paragrafo 1

Articolo 11

 

Articolo 8

Articolo 12, paragrafo 1

 

Articolo 9, paragrafo 1

Articolo 12, paragrafo 2

 

Articolo 9, paragrafo 2

Articolo 12, paragrafo 3

 

Articolo 9, paragrafo 3

Articolo 13

 

Articolo 2, paragrafo 7

Articolo 16

 

Articolo 4

Articolo 17

 

Articolo 3, paragrafo 2

Articolo 18

 

Articolo 3, paragrafo 3

Articolo 19

 

Articolo 2, paragrafo 6

Articolo 20, paragrafo 1

Articolo 6, paragrafo 1

 

Articolo 20, paragrafo 2

Articolo 6, paragrafi 2, 3 e 4

 

Articolo 21

 

Articolo 10

Articolo 22, paragrafo 1

 

Articolo 11

Articolo 22, paragrafo 2

 

Articolo 12

Articolo 23

 

Articolo 14

Articolo 24

 

Articolo 15

Articolo 25

Articolo 9

 

Articolo 26

Articolo 10

Articolo 16

Allegato I

Allegato I

 

Allegato II

 

Allegato IV

Allegato III

 

Allegato I

Allegato IV

 

Articolo 5, paragrafo 3

Allegato V

 

Allegato III

Allegato VI

 

Allegato II

Allegato VII

Allegato II

 


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/602/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)