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Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
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2024/600 |
7.3.2024 |
RACCOMANDAZIONE (UE) 2024/600 DELLA COMMISSIONE
del 18 dicembre 2023
sulla proposta di piano nazionale integrato aggiornato per l’energia e il clima della Spagna 2021-2030 e sulla coerenza delle misure della Spagna con l’obiettivo della neutralità climatica dell’Unione e con la necessità di assicurare progressi sul fronte dell’adattamento
(Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 292,
visto il regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla governance dell’Unione dell’energia e dell’azione per il clima che modifica i regolamenti (CE) n. 663/2009 e (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 2012/27/UE e 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive del Consiglio 2009/119/CE e (UE) 2015/652 e che abroga il regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2, e l’articolo 14, paragrafo 6,
visto il regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 (2), in particolare l’articolo 7, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
Raccomandazione sulla proposta di piano nazionale integrato aggiornato per l’energia e il clima (PNEC) della Spagna 2021-2030
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(1) |
La Spagna ha presentato la proposta di piano nazionale integrato aggiornato per l’energia e il clima il 28 giugno 2023. |
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(2) |
L’articolo 3 e l’allegato I del regolamento (UE) 2018/1999 («il regolamento sulla governance») stabiliscono gli elementi da includere nei piani nazionali integrati aggiornati per l’energia e il clima. Nel dicembre 2022 la Commissione ha adottato gli orientamenti agli Stati membri sul processo e sulla portata dell’elaborazione delle proposte e delle versioni definitive dei piani nazionali aggiornati per l’energia e il clima (3). Gli orientamenti hanno individuato buone pratiche e delineato le implicazioni dei recenti sviluppi politici, giuridici e geopolitici per le politiche per l’energia e il clima. |
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(3) |
In collegamento con il piano REPowerEU (4), e nell’ambito dei cicli del semestre europeo 2022 e 2023, la Commissione ha posto un forte accento sulle riforme e gli investimenti che gli Stati membri devono operare sul fronte dell’energia e del clima per rafforzare la sicurezza energetica e l’accessibilità economica dell’energia, accelerando gli interventi per conseguire una transizione verde e equa. Questi rilievi sono stati esposti anche nelle relazioni per paese relative alla Spagna del 2022 e 2023 (5) e nelle raccomandazioni del Consiglio alla Spagna (6). Nella versione definitiva dei rispettivi piani nazionali integrati aggiornati per l’energia e il clima gli Stati membri dovrebbero tenere conto delle più recenti raccomandazioni specifiche per paese. |
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(4) |
Le raccomandazioni della Commissione per quanto riguarda il conseguimento degli obiettivi nazionali nell’ambito del regolamento sulla condivisione degli sforzi («regolamento Condivisione degli sforzi»)] (7) si fondano sulla probabilità che gli Stati membri rispetteranno gli obiettivi fissati per il 2030, tenendo conto delle norme che disciplinano l’uso delle flessibilità di cui al citato regolamento. |
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(5) |
Le raccomandazioni della Commissione relative a cattura, stoccaggio e utilizzo del carbonio hanno l’obiettivo di acquisire una visione d’insieme della diffusione prevista di tali tecnologie a livello nazionale, anche attraverso informazioni sui volumi annuali di CO2 la cui cattura è pianificata entro il 2030, ripartiti per fonte di CO2 catturata da impianti soggetti alla direttiva 2003/87/CE (8) o da altre fonti, quali le fonti biogeniche o la cattura diretta dall’aria, informazioni sulle infrastrutture pianificate per il trasporto della CO2 e informazioni sulle capacità potenziali interne di stoccaggio di CO2 e sui volumi disponibili di iniezione di CO2 pianificati per il 2030. |
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(6) |
Le raccomandazioni della Commissione relative alle prestazioni nell’ambito del regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio (regolamento sull’uso del suolo, il cambiamento di uso del suolo e la silvicoltura o regolamento «LULUCF») (9) sono in funzione dei risultati conseguiti dallo Stato membro nel rispetto della regola del «non debito» nel periodo 2021-2025 (periodo 1) e dell’obiettivo nazionale per il periodo 2026-2030 (periodo 2), tenendo conto delle norme che disciplinano l’uso delle flessibilità di cui al citato regolamento. Le raccomandazioni della Commissione tengono conto inoltre del fatto che nel periodo 1 le emissioni eccedentarie a norma del regolamento LULUCF sono automaticamente trasferite al bilancio emissioni a norma del regolamento Condivisione degli sforzi. |
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(7) |
L’assenza di politiche e misure specifiche di adattamento, pianificate e attuate, mette a rischio il conseguimento degli obiettivi stabiliti per le dimensioni dell’Unione dell’energia. La gestione delle acque in condizioni climatiche in evoluzione richiede particolare attenzione a causa del rischio di interruzione delle forniture di energia elettrica dovuto all’impatto di alluvioni, calore e siccità sulla produzione di energia. |
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(8) |
Le raccomandazioni della Commissione relative alle ambizioni in materia di energia rinnovabile si basano su una formula fissata nell’allegato II del regolamento (UE) 2018/1999 che, a sua volta, si basa su criteri oggettivi, e sulle principali politiche e misure - assenti dal piano nazionale integrato per l’energia e il clima della Spagna - finalizzate a conseguire in modo tempestivo e efficace sotto il profilo dei costi il contributo nazionale della Spagna all’obiettivo vincolante dell’Unione di almeno il 42,5 % di energie rinnovabili nel 2030, con l’impegno collettivo di aumentarlo al 45 % a norma della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (10) sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili. Le raccomandazioni della Commissione si basano inoltre sul contributo della Spagna ai traguardi specifici di cui agli articoli 15 bis, 22 bis, 23, 24 e 25 della direttiva citata e sulle politiche e misure pertinenti finalizzate a un suo recepimento e attuazione rapidi. Le raccomandazioni tengono conto dell’importanza di elaborare una pianificazione completa di lungo termine per la diffusione delle energie rinnovabili, in particolare quella eolica, al fine di migliorare la visibilità dell’industria manifatturiera europea e dei gestori di rete in linea con il pacchetto europeo per l’energia eolica (11). |
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(9) |
Le raccomandazioni della Commissione relative al contributo nazionale all’efficienza energetica si fondano sull’articolo 4 della direttiva (UE) 2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio (12) sull’efficienza energetica, sulla formula di cui all’allegato I di tale direttiva e sulle relative politiche e misure per darvi attuazione. |
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(10) |
Le raccomandazioni della Commissione dedicano particolare attenzione ai traguardi, agli obiettivi e ai contributi — e relative politiche e misure — per attuare il piano REPowerEU e mettere fine rapidamente alla dipendenza dai combustibili fossili russi, tenendo conto degli insegnamenti ricavati dall’attuazione del pacchetto «Risparmiare gas per un inverno sicuro» (13). Le raccomandazioni esprimono l’assoluta necessità di rendere il sistema energetico più resiliente alla luce degli obblighi derivanti dal regolamento (UE) 2019/941 del Parlamento europeo e del Consiglio (14) sulla preparazione ai rischi nel settore dell’energia elettrica e del regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio (15) sulla sicurezza dell’approvvigionamento di gas e in linea con la raccomandazione della Commissione sullo stoccaggio dell’energia (16). |
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(11) |
Le raccomandazioni della Commissione tengono conto della necessità di accelerare l’integrazione del mercato interno dell’energia per rafforzare il ruolo della flessibilità e responsabilizzare e proteggere i consumatori. Le raccomandazioni della Commissione si soffermano inoltre sull’importanza di valutare il numero delle famiglie in condizioni di povertà energetica in linea con le disposizioni dell’articolo 3 del regolamento (UE) 2018/1999 e della raccomandazione della Commissione (UE) 2023/2407 (17). |
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(12) |
Le raccomandazioni della Commissione rispecchiano sia l’importanza di garantire investimenti sufficienti nella ricerca e innovazione nel settore dell’energia pulita, per dare impulso al loro sviluppo e alla capacità di produzione, anche mediante l’adozione di politiche e misure adeguate per le industrie a alta intensità energetica e altre imprese, sia la necessità di migliorare le competenze della forza lavoro per un’industria a zero emissioni nette al fine di consolidare un’economia forte, competitiva e pulita all’interno dell’Unione. |
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(13) |
Le raccomandazioni della Commissione si fondano sugli impegni assunti con l’accordo di Parigi per quanto riguarda la riduzione graduale dei combustibili fossili, così come sull’importanza di cessare gradualmente di sovvenzionarli. |
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(14) |
La raccomandazione della Commissione sul fabbisogno di investimenti è formulata dopo aver valutato se la proposta di piano aggiornato fornisca una visione di insieme sul fabbisogno degli investimenti necessari a conseguire gli obiettivi, i traguardi e i contributi per tutte le dimensioni dell’Unione dell’energia, se indichi le fonti di finanziamento, distinguendo tra quelle private e pubbliche, se presenti investimenti coerenti con il piano spagnolo per la ripresa e la resilienza, il piano territoriale per una transizione giusta e le raccomandazioni per il periodo 2022-2023 pubblicate nell’ambito del semestre europeo e se comprenda una solida valutazione macroeconomica delle politiche e delle misure pianificate. Il piano nazionale integrato per l’energia e il clima dovrebbe garantire la trasparenza e la prevedibilità delle politiche e misure nazionali così da sostenere la certezza degli investimenti. |
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(15) |
Le raccomandazioni della Commissione esprimono l’importanza fondamentale di condurre un’ampia consultazione a livello regionale e di sottoporre il piano a una consultazione precoce e inclusiva, che garantisca un’effettiva partecipazione del pubblico sulla base di informazioni e di un quadro temporale sufficienti, in linea con la convenzione di Aarhus (18). |
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(16) |
Le raccomandazioni della Commissione sulla transizione giusta tengono conto della valutazione dei seguenti aspetti del piano della Spagna: se esso individui in modo sufficientemente approfondito l’impatto della transizione climatica e energetica a livello sociale, occupazionale e delle competenze e se illustri le politiche e misure di accompagnamento adeguate per favorire una transizione giusta, contribuendo al contempo alla promozione dei diritti umani e della parità di genere. |
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(17) |
Le raccomandazioni che la Commissione rivolge alla Spagna poggiano sulla valutazione della proposta di piano nazionale aggiornato per l’energia e il clima (19), pubblicata contestualmente alla presente raccomandazione. |
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(18) |
La Spagna dovrebbe tenere in debita considerazione le presenti raccomandazioni nell’elaborare la versione definitiva del piano nazionale integrato aggiornato per l’energia e il clima da presentare entro il 30 giugno 2024. |
Raccomandazioni sulla coerenza con l’obiettivo della neutralità climatica dell’Unione e con la necessità di assicurare progressi sul fronte dell’adattamento
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(19) |
A norma del regolamento (UE) 2021/1119 (la «normativa europea sul clima») la Commissione è tenuta a valutare la coerenza delle misure nazionali con l’obiettivo della neutralità climatica e con la necessità di assicurare progressi sul fronte dell’adattamento. La Commissione ha valutato la coerenza delle misure spagnole con i citati obiettivi (20). Le raccomandazioni riportate infra si basano su tale valutazione. La Spagna dovrebbe tenere in debita considerazione le presenti raccomandazioni e darvi seguito in conformità alla normativa europea sul clima. |
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(20) |
Occorrono solidi piani e strategie di adattamento per garantire che la preparazione a livello sociale, politico e economico proceda costantemente in linea con la normativa europea sul clima e permetta di anticipare gli effetti negativi dovuti al clima. Nel luglio 2023 la Commissione ha adottato una serie di orientamenti per coadiuvare gli Stati membri a aggiornare e attuare strategie, piani e politiche nazionali di adattamento globali (21). |
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(21) |
Le comunità più vulnerabili sono quelle che hanno un’alta probabilità di essere colpite dai cambiamenti climatici. La disparità di esposizione e vulnerabilità agli impatti climatici delle diverse regioni e dei diversi gruppi socioeconomici aggrava le disuguaglianze e le vulnerabilità già esistenti. Una resilienza giusta dovrebbe ridurre l’onere diseguale dei rischi legati al clima e garantire l’equità nella distribuzione dei benefici dell’adattamento, |
RACCOMANDA ALLA SPAGNA D’INTERVENIRE PER:
IN RELAZIONE ALLA PROPOSTA DI PIANO NAZIONALE AGGIORNATO PER L’ENERGIA E IL CLIMA A NORMA DEL REGOLAMENTO (UE) 2018/1999
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1. |
Integrare le informazioni relative alle politiche e alle misure in atto e pianificate, compreso nel settore dell’agricoltura, che si prevede contribuiranno al conseguimento dell’obiettivo nazionale di riduzione di gas a effetto serra a norma del regolamento Condivisione degli sforzi. Illustrarne chiaramente la portata, il calendario e, laddove possibile, l’impatto atteso in termini di riduzione dei gas serra, anche per le misure dei programmi di finanziamento dell’Unione, quali la politica agricola comune. |
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2. |
Individuare il quantitativo di emissioni di CO2 che potrebbe essere catturato annualmente entro il 2030, indicandone la fonte. Indicare il modo in cui sarà trasportata la CO2 catturata. Individuare la capacità complessiva di stoccaggio di CO2 e i volumi disponibili di iniezione entro il 2030. |
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3. |
Stabilire un percorso concreto per il conseguimento dell’obiettivo nazionale nel settore LULUCF, quale definito nel regolamento (UE) 2018/841. Adottare misure supplementari nel settore LULUCF, illustrandone nei dettagli calendario e portata e quantificandone gli effetti attesi, per garantire che gli assorbimenti di gas a effetto serra siano effettivamente allineati all’obiettivo di assorbimento netto della UE per il 2030, ovvero -310 Mt di CO2 equivalente e all’obiettivo di assorbimento specifico per il paese di -5 309 kt di CO2 equivalente, di cui al regolamento (UE) 2018/841. Fornire informazioni chiare sulle modalità con cui i fondi pubblici (fondi dell’Unione, compresi quelli della politica agricola comune, e aiuti di Stato) e i finanziamenti privati, tramite regimi di sequestro del carbonio, sono usati in modo coerente e efficace per conseguire gli obiettivi nazionali di assorbimento netto. Fornire informazioni sulla situazione e sui progressi necessari per garantire il passaggio a serie di dati di livello superiore/geograficamente espliciti per il monitoraggio, la comunicazione e la verifica, in linea con l’allegato V, parte 3, del regolamento (UE) 2018/1999. |
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4. |
Definire ulteriori politiche e misure di adattamento sufficientemente dettagliate per sostenere la Spagna nel perseguimento degli obiettivi, traguardi e contributi nazionali nell’ambito dell’Unione dell’energia. Dedicare particolare attenzione alla gestione delle acque in condizioni climatiche in evoluzione a causa del rischio di interruzione dell’energia elettrica dovuto all’impatto di alluvioni, calore e siccità sulla produzione di energia. |
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5. |
Indicare le traiettorie stimate e un piano di lungo termine per la diffusione delle tecnologie per l’energia rinnovabile nel prossimo decennio e con previsioni al 2040. Indicare un traguardo indicativo per quanto riguarda le tecnologie innovative per le energie rinnovabili entro il 2030. |
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6. |
Indicare politiche e misure dettagliate e quantificate in linea con la direttiva (UE) 2018/2001 e successive modifiche che consentano di conseguire in modo tempestivo ed efficace sotto il profilo dei costi il contributo nazionale della Spagna all’obiettivo vincolante del 42,5 % nel 2030 di energie rinnovabili a livello dell’Unione. In particolare indicare in dettaglio le tecnologie per l’energia rinnovabile per le quali si intendono designare «zone di accelerazione per le energie rinnovabili» mediante procedure più rapide e semplici. Indicare un sotto-obiettivo per i biocarburanti avanzati e i combustibili rinnovabili di origine non biologica (RFNBO) nel settore dei trasporti e un livello minimo vincolante di RFNBO nel 2030. |
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7. |
Includere informazioni sulle traiettorie dell’offerta di bioenergia ripartite tra materia prima e origine, sulla domanda di bioenergia e sulla sostenibilità. Presentare una valutazione dell’offerta interna di biomassa forestale disponibile per scopi energetici nel periodo 2021-2030 conformemente ai criteri rafforzati di sostenibilità di cui alla direttiva (UE) 2018/2001 e successive modifiche. Fornire una valutazione della compatibilità dell’utilizzo di biomassa forestale che, secondo le proiezioni, servirà per la produzione di energia con gli obblighi che incombono alla Spagna ai sensi del regolamento (UE) 2018/841 e successive modifiche, in particolare nel periodo 2026-2030, oltre alle politiche e misure nazionali per assicurare la compatibilità. Indicare ulteriori misure per promuovere la produzione sostenibile di biometano considerati il potenziale in biogas/biometano sostenibile della Spagna, il profilo del consumo di gas naturale e dell’infrastruttura esistente, l’uso del digestato e le applicazioni per la CO2 biogenica. Descrivere in modo più dettagliato in che modo gli impianti di cogenerazione alimentati a biogas esistenti saranno inclusi nei futuri piani di decarbonizzazione. |
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8. |
Fornire nella misura del possibile una previsione sul calendario dell’iter per l’adozione di politiche e misure di tipo legislativo e non legislativo, finalizzate a recepire e attuare le disposizioni della direttiva (UE) 2018/2001, e successive modifiche, in particolare per quanto riguarda le misure citate ai punti precedenti. |
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9. |
Indicare un contributo nazionale di efficienza energetica basato sul consumo di energia finale nell’obiettivo vincolante dell’Unione relativo al consumo di energia finale per il 2030, in linea con l’articolo 4 e l’allegato I della direttiva (UE) 2023/1791, o pari al contributo nazionale indicativo corretto che la Commissione presenterà a ciascuno Stato membro entro il 1o marzo 2024 ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 5, di tale direttiva. Indicare un contributo nazionale di efficienza energetica sul consumo di energia primaria nell’obiettivo indicativo dell’Unione in materia di consumo di energia primaria, in linea con l’articolo 4 e l’allegato I della direttiva (UE) 2023/1791. Specificare l’ammontare della riduzione del consumo di energia che tutti gli enti pubblici devono conseguire, disaggregato per settore, nonché la superficie coperta utile totale degli edifici riscaldati e/o raffrescati di proprietà di enti pubblici da ristrutturare annualmente o il corrispondente risparmio energetico annuo da realizzare. |
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10. |
Indicare un livello di ambizione aggiornato per garantire che il parco immobiliare nazionale sia altamente efficiente sotto il profilo energetico e decarbonizzato e per trasformare gli immobili attuali in immobili a zero emissioni entro il 2050. Includere traguardi intermedi per il 2030 e 2040 e un loro confronto con la strategia più recente di lungo termine per le ristrutturazioni. |
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11. |
Spiegare ulteriormente in che modo la Spagna intende promuovere la riduzione della domanda di gas, nonché sviluppare politiche e misure dettagliate per raggiungere questo obiettivo da qui al 2030. Specificare misure adeguate per la diversificazione e l’approvvigionamento a lungo termine di materiali nucleari, combustibili, pezzi di ricambio e servizi, nonché per la gestione a lungo termine dei rifiuti nucleari. Valutare l’adeguatezza dell’infrastruttura petrolifera (raffinerie, scorte di petrolio) alla luce della riduzione attesa della domanda di petrolio e del passaggio a alternative a minori emissioni di carbonio. |
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12. |
Fornire ulteriori obiettivi e traguardi dettagliati, in particolare in materia di gestione della domanda per migliorare la flessibilità del sistema energetico alla luce di una valutazione dei bisogni di flessibilità. Sviluppare mercati al dettaglio più competitivi e migliorare il livello di responsabilizzazione dei consumatori in tali mercati. |
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13. |
Fornire ulteriori dettagli sulle misure in atto e potenziali che affrontino la povertà energetica. Completare l’approccio al superamento della povertà energetica includendo traguardi specifici misurabili e dettagli sulle risorse finanziarie destinate all’attuazione delle politiche indicate, come richiesto dal regolamento (UE) 2018/1999, sia dal punto di vista della politica sociale (accessibilità economica) sia delle misure strutturali in materia di energia, in particolare quelle per l’accesso all’efficienza energetica, alla ristrutturazione degli edifici e all’energia rinnovabile e in considerazione dell’ampia portata delle tariffe sociali per i consumatori vulnerabili. Spiegare in che modo è prevista la diffusione di misure di efficienza energetica nel quadro del regime obbligatorio di efficienza energetica per attenuare la povertà energetica. |
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14. |
Chiarire ulteriormente gli obiettivi nazionali nel campo della ricerca, dell’innovazione e della competitività al fine della diffusione delle tecnologie pulite, definendo un percorso per il 2030 e il 2050 con l’obiettivo di sostenere la decarbonizzazione dell’industria e la transizione delle imprese verso un’economia circolare e a zero emissioni nette. Presentare politiche e misure atte a favorire lo sviluppo di progetti a zero emissioni nette, compresi quelli di rilevanza per le industrie a elevata intensità energetica. Illustrare un quadro regolamentare prevedibile e semplificato per le procedure di autorizzazione e le modalità di semplificazione dell’accesso ai finanziamenti nazionali, laddove necessario. Indicare politiche e misure dettagliate per digitalizzare il sistema energetico, per sviluppare le competenze relative all’energia pulita e per facilitare il commercio aperto in catene di approvvigionamento resilienti e sostenibili di componenti e apparecchiature a zero emissioni nette. |
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15. |
Specificare le misure e le riforme atte a mobilitare gli investimenti privati necessari per conseguire gli obiettivi in materia di energia e clima. Fornire una panoramica completa e coerente del fabbisogno di investimenti privati, in forma aggregata e ripartiti per settore, integrando un approccio top-down all’economia nel suo insieme con una valutazione bottom-up specifica per progetto nelle cinque dimensioni dell’Unione dell’energia. Fornire una ripartizione del fabbisogno totale di investimenti con ulteriori informazioni sulle fonti di finanziamento da mobilitare a livello nazionale, regionale e UE, come pure sulle fonti finanziarie private. Aggiungere una breve descrizione del tipo di regime di sostegno finanziario scelto per attuare le politiche e le misure finanziate dai bilanci pubblici, e dell’uso di strumenti finanziari misti che associano sovvenzioni, prestiti, assistenza tecnica e garanzie pubbliche, precisando il ruolo delle banche nazionali di promozione nei rispettivi regimi e/o le modalità di mobilitazione dei finanziamenti privati. Considerare come fonte di finanziamento i trasferimenti economicamente efficaci verso altri Stati membri a norma del regolamento Condivisione degli sforzi. Fornire una solida valutazione dell’impatto macroeconomico delle politiche e misure pianificate. |
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16. |
Indicare con maggiore precisione in che modo ed entro quando la Spagna intende eliminare le sovvenzioni per i combustibili fossili. |
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17. |
Fornire informazioni più dettagliate sulle conseguenze a livello sociale, occupazionale e delle competenze, o su qualsiasi altro impatto distributivo, della transizione climatica e energetica e sugli obiettivi, le politiche e le misure pianificati a sostegno della transizione giusta. Specificare la forma del sostegno, l’impatto delle iniziative, i gruppi obiettivo e le risorse dedicate, tenendo conto della raccomandazione del Consiglio relativa alla garanzia di una transizione equa verso la neutralità climatica (22). Presentare, nella misura del possibile, un numero maggiore di elementi al fine di costituire una base analitica adeguata per la preparazione del piano sociale per il clima in conformità del regolamento (UE) 2023/955 del Parlamento europeo e del Consiglio (23), indicando le modalità per valutare i problemi e gli impatti sociali prodotti sulle persone più vulnerabili dal sistema per lo scambio di quote di emissione applicato agli edifici, al trasporto su strada e ad altri settori e per individuare i possibili beneficiari e un pertinente quadro strategico. Spiegare in che modo il quadro strategico delineato nel piano nazionale per l’energia e il clima contribuirà alla preparazione del piano sociale per il clima della Spagna e come sarà garantita la coerenza tra i due piani. |
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18. |
Presentare un quadro d’insieme più chiaro e dettagliato per illustrare in che modo il processo di consultazione ha consentito la partecipazione di tutte le autorità, cittadini e portatori di interessi pertinenti, comprese le parti sociali, nella preparazione della proposta di piano e della sua versione definitiva, fornendo informazioni sul calendario e la durata delle differenti consultazioni. Presentare una sintesi delle posizioni espresse dai differenti soggetti durante le consultazioni e una sintesi di come queste siano state prese in considerazione. |
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19. |
Garantire che il ruolo della cooperazione regionale nel quadro del gruppo ad alto livello sull’interconnessione nell’Europa sud-occidentale sia adeguatamente riflesso nella versione definitiva del piano nazionale integrato aggiornato per l’energia e il clima. Proseguire gli sforzi per firmare gli accordi bilaterali di solidarietà per la sicurezza dell’approvvigionamento di gas con i paesi vicini (Francia e Portogallo). |
PER QUANTO RIGUARDA LA COERENZA DELLE MISURE NAZIONALI CON L’OBIETTIVO DELLA NEUTRALITÀ CLIMATICA E CON LA NECESSITÀ DI ASSICURARE PROGRESSI SUL FRONTE DELL’ADATTAMENTO A NORMA DEL REGOLAMENTO (UE) 2021/1119
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1. |
Integrare le considerazioni sull’adattamento climatico in settori fondamentali vulnerabili e affrontare lacune e barriere che frenano l’adattamento. |
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2. |
Coinvolgere i gruppi di portatori di interessi particolarmente vulnerabili agli effetti dei cambiamenti climatici nell’elaborazione e nell’attuazione delle politiche di adattamento della Spagna. Documentare i processi e i risultati delle pertinenti consultazioni. |
Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2023
Per la Commissione
Kadri SIMSON
Membro della Commissione
(1) GU L 328 del 21.12.2018, pag. 1.
(2) GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1.
(3) GU C 495 del 29.12.2022, pag. 24.
(4) COM(2022) 230 final.
(5) SWD(2022) 610 final, SWD(2023) 609 final.
(6) COM (2022) 610 Raccomandazione di raccomandazione del Consiglio; COM (2023) 609 final Raccomandazione di raccomandazione del Consiglio.
(7) Regolamento (UE) 2018/842 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alle riduzioni annuali vincolanti delle emissioni di gas serra a carico degli Stati membri nel periodo 2021-2030 come contributo all’azione per il clima per onorare gli impegni assunti a norma dell’accordo di Parigi e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 26), quale modificato dal regolamento (UE) 2023/857 del 19 aprile 2023 (GU L 111 del 26.4.2023, pag. 1).
(8) Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32).
(9) Regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all’inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dall’uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e dalla silvicoltura nel quadro 2030 per il clima e l’energia, e recante modifica del regolamento (UE) n. 525/2013 e della decisione n. 529/2013/UE (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 1), quale modificato dal regolamento (UE) 2023/839 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 aprile 2023 che modifica il regolamento (UE) 2018/841 per quanto riguarda l’ambito di applicazione, semplificando le norme di comunicazione e conformità e stabilendo gli obiettivi degli Stati membri per il 2030, e il regolamento (UE) 2018/1999 per quanto riguarda il miglioramento del monitoraggio, della comunicazione, della rilevazione dei progressi e della revisione (GU L 107 del 21.4.2023, pag. 1).
(10) Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82), quale modificata dalla direttiva (UE) 2023/2413 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023 (GU L, 2023/2413, 31.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2023/2413/oj).
(11) Comunicazione relativa a un piano d’azione europeo per l’energia eolica, COM(2023) 669 final del 24 ottobre 2023 e Comunicazione sulla realizzazione degli obiettivi dell’UE in materia di energia offshore, COM(2023) 668 final.
(12) Direttiva (UE) 2023/1791 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 settembre 2023, sull'efficienza energetica e che modifica il regolamento (UE) 2023/955 (rifusione) (GU L 231 del 20.9.2023, pag. 1).
(13) Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Risparmiare gas per un inverno sicuro», COM(2022) 360 final.
(14) Regolamento (UE) 2019/941 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sulla preparazione ai rischi nel settore dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 2005/89/CE (GU L 158 del 14.6.2019, pag. 1).
(15) Regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell’approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento (UE) n. 994/2010 (GU L 280 del 28.10.2017, pag. 1).
(16) Raccomandazione della Commissione del 14 marzo 2023 sullo stoccaggio dell’energia: una base solida per un sistema energetico dell’UE sicuro e decarbonizzato (C/2023/1729) (GU C 103 del 20.3.2023, pag. 1).
(17) Raccomandazione (UE) 2023/2407 della Commissione, del 20 ottobre 2023, sulla povertà energetica (C/2023/4080) (GU L, 2023/2407, 23.10.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2023/2407/oj).
(18) Convenzione di Aarhus, del 25 giugno 1998, sull’accesso all’informazione, alla partecipazione pubblica ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia nel settore ambientale (la «convenzione di Aarhus»).
(19) SWD(2023) 913.
(20) Relazione 2023 sui progressi dell’azione dell’UE per il clima, COM(2023) 653 final e Documento di lavoro dei servizi della Commissione - Assessment of progress on climate adaptation in the individual Member States according to the European Climate Law, SWD(2023) 932.
(21) Orientamenti della Commissione in materia di strategie e piani di adattamento degli Stati membri 2023/C 264/01 GU C 264 del 27.7.2023, pag. 1.
(22) Raccomandazione del Consiglio del 16 giugno 2022 relativa alla garanzia di una transizione equa verso la neutralità climatica (GU C 243 del 27.6.2022, pag. 35).
(23) Regolamento (UE) 2023/955 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, che istituisce un Fondo sociale per il clima e che modifica il regolamento (UE) 2021/1060 (GU L 130 del 16.5.2023, pag. 1).
ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2024/600/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)