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Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

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Serie L


2024/593

16.2.2024

DECISIONE (UE) 2024/593 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 7 febbraio 2024

che autorizza la Francia a negoziare un accordo bilaterale con l’Algeria riguardante la cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 81, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (1),

considerando quanto segue:

(1)

Con lettera dell’8 dicembre 2016, la Francia ha richiesto l’autorizzazione dell’Unione aa negoziare con l’Algeria un accordo bilaterale riguardante la cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale, con l’obiettivo di modernizzare e consolidare i tre accordi bilaterali del 1962, 1964 e 1980 in vigore.

(2)

La Francia ha fornito informazioni alla Commissione da cui si evince che, in virtù degli eccezionali legami economici, culturali, storici, sociali e politici che intrattiene con tale paese, ha un interesse specifico a negoziare un accordo bilaterale con l’Algeria, il cui progetto è stato trasmesso alla Commissione.

(3)

In particolare, la Francia ha fornito dati sull’elevato numero di cittadini algerini residenti sul suo territorio e sul numero di cittadini francesi che vivono in Algeria, nonché sull’importanza specifica degli scambi commerciali tra i due paesi.

(4)

Le relazioni tra l’Unione e l’Algeria si basano sull’accordo euromediterraneo che istituisce un’associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica algerina democratica e popolare, dall’altra (2) («accordo euromediterraneo»), entrato in vigore nel 2005. L’accordo euromediterraneo costituisce il quadro giuridico che disciplina le relazioni tra le parti negli ambiti economico, commerciale, politico, sociale e culturale.

(5)

L’articolo 85 dell’accordo euromediterraneo stabilisce che la cooperazione giuridica e giudiziaria ha un’importanza fondamentale e costituisce il necessario complemento delle altre forme di cooperazione tra l’Unione e l’Algeria previsto dall’accordo euromediterraneo e che, all’occorrenza, nell’ambito di detta cooperazione si possono negoziare accordi in tali ambiti.

(6)

Le relazioni dell’Unione con i paesi terzi riguardanti la cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale si basano sul quadro giuridico elaborato dalla conferenza dell’Aia di diritto internazionale privato, conformemente al principio del multilateralismo. Tuttavia, l’Algeria non è membro della conferenza dell’Aia di diritto internazionale privato e si è finora rifiutata di aderire alle sue convenzioni fondamentali.

(7)

Sebbene l’Algeria non sia un membro della conferenza dell’Aia e non abbia aderito alle sue convenzioni fondamentali, il progetto di accordo sembra ispirarsi ampiamente al sistema istituito dalle convenzioni dell’Aia e dalla legislazione dell’Unione adottata sulle stesse materie.

(8)

Alcune questioni da trattare nel progetto di accordo tra la Francia e l’Algeria incidono sul pertinente acquis dell’Unione in materia civile e commerciale. Di conseguenza, le materie oggetto di tali impegni internazionali rientrano nella competenza esterna esclusiva dell’Unione. Gli Stati membri possono negoziare o concludere tali impegni solo se il legislatore dell’Unione li autorizza, a norma dell’articolo 2, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), a procedere in tal senso secondo la procedura legislativa di cui all’articolo 81, paragrafo 2, TFUE.

(9)

Poiché l’Unione è competente con riguardo alla maggior parte delle questioni che dovranno essere trattate nel progetto di accordo tra la Francia e l’Algeria, la Francia dovrebbe riferire periodicamente alla Commissione sull’andamento dei negoziati sugli accordi bilaterali. Sia la Francia che la Commissione informeranno periodicamente il Consiglio sull’andamento dei negoziati.

(10)

Non vi sono indicazioni che il futuro accordo tra la Francia e l’Algeria abbia necessariamente effetti negativi sull’acquis dell’Unione. È tuttavia opportuno prevedere direttive di negoziato volte a ridurre al minimo il rischio di tali effetti negativi.

(11)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al trattato sull’Unione europea (TUE) e al TFUE, e fatto salvo l’articolo 4 di tale protocollo, l’Irlanda non partecipa all’adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

(12)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al TUE e al TFUE, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Francia è autorizzata a negoziare un accordo bilaterale con l’Algeria riguardante la cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale, a condizione che siano rispettate le direttive di negoziato seguenti:

a)

la Francia informa l’Algeria che la Commissione può partecipare ai negoziati in qualità di osservatore e che la Commissione sarà informata dei progressi e dei risultati ottenuti durante le varie fasi dei negoziati;

b)

la Francia incoraggia l’Algeria a prendere in considerazione l’adesione alle convenzioni fondamentali elaborate dalla conferenza dell’Aia di diritto internazionale privato («convenzioni dell’Aia») e ad avviare un’analisi dei mezzi più appropriati per rimuovere gli ostacoli che hanno impedito all’Algeria di aderire alle convenzioni dell’Aia;

c)

la Francia informa l’Algeria del fatto che, a seguito della conclusione dei negoziati, è necessaria un’autorizzazione del Parlamento europeo e del Consiglio prima che la Francia possa concludere l’accordo;

d)

la Francia informa l’Algeria del fatto che l’autorizzazione del Parlamento europeo e del Consiglio a concludere l’accordo, su proposta della Commissione, potrebbe stabilire che l’accordo debba avere una validità temporale limitata, eventualmente con un meccanismo di rinnovo tacito da indicare nella decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla conclusione dell’accordo;

e)

è inserita nell’accordo una disposizione che prevede una denuncia totale o parziale dell’accordo o una sostituzione diretta delle sue disposizioni pertinenti in caso di conclusione di un successivo accordo tra l’Unione o l’Unione e i suoi Stati membri, da un lato, e l’Algeria, dall’altro, o in caso di adesione dell’Algeria alle pertinenti convenzioni dell’Aia;

f)

è inserita nell’accordo una disposizione secondo cui qualsiasi decisione riconosciuta in Francia ai sensi dell’accordo non può successivamente circolare negli altri Stati membri nel quadro del diritto dell’Unione;

g)

è garantito che le disposizioni dell’accordo rispettino il pertinente acquis dell’Unione e le pertinenti convenzioni dell’Aia;

h)

la Francia informa l’Algeria che, a seconda dell’andamento dei negoziati, a un dato momento potrebbero essere necessarie altre direttive di negoziato.

Articolo 2

La Francia conduce i negoziati in consultazione con la Commissione.

La Francia riferisce periodicamente alla Commissione in merito alle misure adottate ai sensi della presente decisione e la consulta periodicamente. Su richiesta della Commissione, la Francia le riferisce per iscritto sull’andamento e l’esito dei negoziati.

Articolo 3

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Strasburgo, il 7 febbraio 2024

Per il Parlamento europeo

La presidente

R. METSOLA

Per il Consiglio

Il presidente

H. LAHBIB


(1)  Posizione del Parlamento europeo del 12 dicembre 2023 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 22 gennaio 2024.

(2)   GU L 265 del 10.10.2005, pag. 2.


ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/593/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)