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Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

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Serie L


2024/591

21.2.2024

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/591 DELLA COMMISSIONE

del 20 febbraio 2024

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2022/2389 per quanto riguarda la determinazione delle frequenze per i controlli di identità e i controlli fisici sulle partite di piante, prodotti vegetali e altri oggetti che entrano nell’Unione

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (1), in particolare l’articolo 54, paragrafo 3, primo comma, lettere a) e c),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/2389 della Commissione (2) stabilisce norme per l’applicazione uniforme delle frequenze per i controlli di identità e i controlli fisici sulle partite di piante, prodotti vegetali e altri oggetti che entrano nell’Unione di cui all’articolo 47, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/625. L’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2022/2389 stabilisce l’elenco delle piante, dei prodotti vegetali e di altri oggetti che sono soggetti a controlli di identità e a controlli fisici con frequenze specifiche.

(2)

Conformemente all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2022/2389 le frequenze di cui all’allegato I del medesimo regolamento di esecuzione devono essere modificate tenendo conto dei criteri di cui all’articolo 54, paragrafo 3, lettera a), punti i), ii), iv), v) e vi), del regolamento (UE) 2017/625, dei criteri di cui all’allegato II e, se del caso, per quanto riguarda le informazioni di cui all’allegato III di tale regolamento di esecuzione. Conformemente all’articolo 6, paragrafo 2, le frequenze dei controlli di identità e dei controlli fisici su piante, prodotti vegetali e altri oggetti, o loro categorie, devono essere riesaminate almeno annualmente, al fine di tenere conto delle nuove informazioni raccolte mediante l'IMSOC o fornite dagli Stati membri, e modificate di conseguenza.

(3)

La Commissione ha istituito un gruppo di lavoro di esperti che ha esaminato la situazione delle importazioni nel 2022 e nel 2023 di piante, prodotti vegetali e altri oggetti di cui all’articolo 47, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/625. Sulla base dei criteri di cui all’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2022/2389, il gruppo di lavoro ha indicato le frequenze minime dei controlli di identità e dei controlli fisici che ha ritenuto opportune per alcune piante, alcuni prodotti vegetali e altri oggetti provenienti da determinati paesi terzi di origine.

(4)

È stato utilizzato un metodo basato sul rischio e sulle statistiche che tiene conto di una serie di variabili, tra cui: l’indice di mobilità stimato degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione allo stadio più mobile al quale potrebbero svilupparsi sulle piante, sui prodotti vegetali o sugli altri oggetti in questione, o sulle loro categorie; il numero di partite di piante, prodotti vegetali e altri oggetti, o loro categorie, sulle quali sono stati effettuati i controlli di identità e i controlli fisici nel corso dell’anno precedente; il numero complessivo, con le relative precisazioni, delle non conformità dovute alla presenza di organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione in relazione alle partite importate a norma del presente regolamento; il numero complessivo, con le relative precisazioni, delle partite di merci in questione notificate per motivi diversi dalla presenza degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione; e qualsiasi altro fattore pertinente per la determinazione del rischio fitosanitario associato al commercio in questione.

(5)

In particolare, e soprattutto a causa di un numero inferiore di intercettazioni di partite colpite da organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione, le frequenze minime dei controlli di identità e dei controlli fisici dovrebbero essere ridotte per i fiori recisi di Dianthus originari della Turchia e di Rosa originari della Colombia, per i frutti di Persea americana originari di tutti i paesi terzi, di Prunus e di Pyrus originari di paesi terzi europei, di Prunus persica originari del Sud Africa e di Vaccinium originari del Perù.

(6)

Inoltre, al fine di garantire che in tutti i casi sia effettuato un numero minimo di controlli di identità e di controlli fisici nonostante un numero inferiore di partite importate per i frutti di Passiflora originari del Kenya e di Vaccinium originari dell’Argentina, è opportuno aumentare le rispettive frequenze minime dei controlli di identità e dei controlli fisici.

(7)

A causa delle intercettazioni di partite colpite da organismi nocivi da quarantena rilevanti per l’Unione è opportuno aumentare le frequenze minime dei controlli di identità e dei controlli fisici per i fiori recisi di Rosa originari del Kenya e di Rosa originari dell’Etiopia, per i frutti di Citrus originari dell’Egitto, per le radici e i tubercoli di Curcuma longa e di Zingiber officinale originari del Perù e per le radici e i tubercoli di Curcuma longa originari della Thailandia.

(8)

Per motivi di chiarezza giuridica tutte le righe dell’allegato I in cui è attualmente prevista una frequenza minima del 100 % dovrebbero essere soppresse in quanto si tratta della frequenza standard per tutte le piante, tutti i prodotti vegetali e gli altri oggetti di cui all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2022/2389.

(9)

Alla luce di quanto precede, la Commissione ritiene che le frequenze dei controlli di identità e dei controlli fisici di cui all’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2022/2389 debbano essere modificate.

(10)

Per motivi di chiarezza è opportuno sostituire l’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2022/2389.

(11)

Per dare alle autorità competenti tempo sufficiente per adeguarsi alle nuove frequenze, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1o maggio 2024.

(12)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2022/2389

L’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2022/2389 è sostituito dal testo che figura nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Entrata in vigore e data di applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1 o maggio 2024.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 febbraio 2024

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2389 della Commissione, del 7 dicembre 2022, che stabilisce norme per l’applicazione uniforme delle frequenze per i controlli di identità e i controlli fisici sulle partite di piante, prodotti vegetali e altri oggetti che entrano nell’Unione (GU L 316 dell’8.12.2022, pag. 42).


ALLEGATO

L’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2022/2389 della Commissione è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO I

Frequenza dei controlli di identità e dei controlli fisici sulle partite di alcune piante, alcuni prodotti vegetali e altri oggetti, o loro categorie, di cui all’articolo 4, paragrafo 3

Pianta, prodotto vegetale o altro oggetto, o una loro categoria

Paese d’origine

Frequenza minima dei controlli di identità e dei controlli fisici [%]

Fiori recisi

Aster

Zimbabwe

75

Dianthus

Colombia

3

Dianthus

Ecuador

15

Dianthus

Kenya

5

Dianthus

Turchia

25

Gypsophila

Ecuador

5

Gypsophila

Kenya

10

Phoenix

Costa Rica

50

Rosa

Colombia

3

Rosa

Ecuador

1

Rosa

Etiopia

25

Rosa

Kenya

25

Rosa

Zambia

50

Frutti

Actinidia

Tutti i paesi terzi

10

Carica papaya

Tutti i paesi terzi

10

Fragaria

Tutti i paesi terzi

5

Persea americana

Tutti i paesi terzi

1

Rubus

Tutti i paesi terzi

5

Vitis

Tutti i paesi terzi

1

Malus

Paesi terzi europei (1)

15

Prunus

Paesi terzi europei (1)  (2)

5

Pyrus

Paesi terzi europei (1)

50

Vaccinium

Paesi terzi europei (1)

50

Citrus

Egitto

75

Citrus

Israele

35

Citrus

Messico

25

Citrus

Marocco

3

Citrus

Perù

10

Citrus

Turchia

7

Citrus

USA

50

Malus

Argentina

35

Malus

Cile

5

Malus

Nuova Zelanda

10

Malus

Sud Africa

15

Mangifera

Brasile

75

Passiflora

Colombia

5

Passiflora

Réunion

10

Passiflora

Sud Africa

75

Passiflora

Vietnam

15

Prunus

Cile

10

Prunus

Sud Africa

10

Prunus

Turchia

35

Pyrus

Argentina

25

Pyrus

Cile

15

Pyrus

Sud Africa

10

Vaccinium

Argentina

50

Vaccinium

Cile

10

Vaccinium

Perù

5

Ortaggi

Solanum lycopersicum

Isole Canarie

25

Solanum lycopersicum

Marocco

1

Ortaggi a radice e tubercoli, eccetto tuberi di Solanum tuberosum L. (3)  (4)

Tutti i paesi terzi (5)

5

Curcuma longa

Thailandia

25

Macchine usate

Macchine e veicoli che sono stati utilizzati per fini agricoli o forestali

Tutti i paesi terzi

10

».

(1)  Albania, Andorra, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Georgia, Islanda, Isole Canarie, Isole Fær Øer, Liechtenstein, Macedonia del Nord, Moldova, Monaco, Montenegro, Norvegia, Regno Unito, Russia [solo le seguenti parti: distretto federale centrale (Tsentralny federalny okrug), distretto federale nordoccidentale (Severo-Zapadny federalny okrug), distretto federale meridionale (Yuzhny federalny okrug), distretto federale del Caucaso settentrionale (Severo-Kavkazsky federalny okrug) e distretto federale del Volga (Privolzhsky federalny okrug)], San Marino, Serbia, Turchia e Ucraina.

(2)  Eccetto la Turchia.

(3)  Allegato VII, punto 12, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione, del 28 novembre 2019, che stabilisce condizioni uniformi per l’attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione (GU L 319 del 10.12.2019, pag. 103).

(4)  Ad eccezione di Curcuma longa e Zingiber officinale originari del Perù e di Curcuma longa originaria della Thailandia.

(5)  Eccetto il Camerun.


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/591/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)