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dell'Unione europea

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Serie L


2024/560

15.2.2024

DECISIONE (UE) 2024/560 DELLA COMMISSIONE

dell'8 dicembre 2023

che concede al Regno di Spagna una deroga a talune disposizioni del regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio e della direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le isole Canarie

[notificata con il numero C(2023) 8638]

(Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sul mercato interno dell’energia elettrica (1), in particolare l’articolo 64,

vista la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE (2), in particolare l’articolo 66,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDIMENTO E AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA DECISIONE

(1)

Il 23 novembre 2020 il Regno di Spagna («Spagna») ha presentato alla Commissione una richiesta di deroga («la richiesta») per i territori non peninsulari delle isole Canarie, delle isole Baleari, di Ceuta e di Melilla (denominati congiuntamente «i territori non peninsulari») in conformità dell’articolo 64 del regolamento (UE) 2019/943 e dell’articolo 66 della direttiva (UE) 2019/944.

(2)

Nella richiesta sono state inizialmente chieste deroghe agli articoli 8 e 54 della direttiva (UE) 2019/944 nonché agli articoli 3 e 6, all’articolo 7, paragrafo 1, all’articolo 8, paragrafi 1 e 4, agli articoli 9, 10 e 11, agli articoli da 14 a 17, agli articoli da 19 a 27 e agli articoli da 35 a 47 del regolamento (UE) 2019/943. La richiesta non specificava la durata della deroga.

(3)

Il 18 marzo 2021 la Commissione ha pubblicato la richiesta sul suo sito web e ha invitato gli Stati membri e i portatori di interessi a presentare osservazioni entro il 30 aprile 2021.

(4)

Il 17 agosto 2021 e il 16 dicembre 2021 la Commissione ha chiesto alla Spagna ulteriori informazioni sulla richiesta di deroga. La Spagna ha risposto il 4 ottobre 2021 e il 17 gennaio 2022. In quest’ultima comunicazione, la Spagna ha modificato la richiesta di deroga come segue:

la richiesta di deroga all’articolo 8 della direttiva (UE) 2019/944 è stata ritirata per tutti i territori non peninsulari;

la richiesta di deroga all’articolo 54 della direttiva (UE) 2019/944 è stata ritirata per le isole Baleari e Ceuta;

è stata inserita una nuova richiesta di deroga all’articolo 40, paragrafi da 4 a 7, della direttiva (UE) 2019/944 per tutti i territori non peninsulari;

la richiesta di deroga all’articolo 3, primo comma, lettere d), f), g), h), i), l), m) e q), del regolamento (UE) 2019/943 è stata ritirata per tutti i territori non peninsulari;

è stata ritirata per tutti i territori non peninsulari la richiesta di deroga all’articolo 16, paragrafi 1 e 2, all’articolo 20, paragrafi 1 e 2, all’articolo 21, paragrafi da 1 a 6, all’articolo 22, paragrafo 1, salvo le lettere f) e h), all’articolo 22, paragrafo 4, e agli articoli da 35 a 47 del regolamento (UE) 2019/943;

è stata fissata una durata limitata per la deroga chiesta per le isole Baleari e Ceuta, fino alla totale integrazione di detti territori con la terraferma (non prevista prima del 2030).

(5)

La presente decisione dovrebbe riguardare esclusivamente le isole Canarie. Le richieste di deroga presentate dalla Spagna per i territori non peninsulari di Ceuta, Melilla e delle isole Baleari dovrebbero essere trattate in decisioni distinte della Commissione in merito alle deroghe.

2.   LE ISOLE CANARIE

Il sistema elettrico e il mercato dell’energia elettrica nelle isole Canarie

(6)

Le isole Canarie costituiscono una delle regioni ultraperiferiche riconosciute ai sensi dell’articolo 349 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea («TFUE») e rientrano quindi in tale categoria ai fini dell’applicazione dell’articolo 64 del regolamento (UE) 2019/943 e dell’articolo 66 della direttiva (UE) 2019/944.

(7)

Secondo la Spagna, il territorio non peninsulare delle isole Canarie comprende sei sistemi elettrici isolati: quelli di Tenerife, Gran Canaria, La Palma, La Gomera, El Hierro e il sistema di Lanzarote-Fuerteventura, che collega le isole di Lanzarote e Fuerteventura attraverso due cavi da 132 kV.

(8)

La Spagna riferisce che nel 2019 oltre il 75 % della capacità installata di generazione di energia elettrica nelle isole Canarie era costituita da unità termoelettriche tradizionali (carbone, gas, diesel). A partire dal 2018 la quota di fonti rinnovabili è aumentata costantemente, soprattutto nelle isole maggiori (Gran Canaria e Tenerife), dove rappresenta una parte significativa della capacità installata. La Spagna osserva tuttavia che la diffusione delle energie rinnovabili nei territori non peninsulari è inferiore a quella nella Spagna continentale a causa delle dimensioni ridotte del territorio e dei vincoli connessi all’ottenimento delle necessarie autorizzazioni ambientali per le nuove capacità di generazione, della maggiore necessità di generazione dispacciabile per garantire la sicurezza dell’approvvigionamento (3) e della capacità di stoccaggio limitata.

(9)

La Spagna osserva che le isole Canarie sono caratterizzate da un mercato di dimensioni ridotte, che impedisce loro di trarre vantaggio dalle economie di scala del sistema elettrico continentale, e che devono sostenere costi più alti per i combustibili. Lo storico isolamento di queste isole si traduce inoltre in un maggiore fabbisogno di capacità di riserva installata.

(10)

La Spagna fa inoltre notare che nelle isole Canarie quasi tutta la capacità di generazione termica è direttamente o indirettamente di proprietà di Endesa SA e pertanto, anche se la crescente diffusione delle energie rinnovabili sta facilitando l’ingresso sul mercato di imprese concorrenti, Endesa SA continuerà a produrre la maggior parte dell’energia elettrica in questo territorio non peninsulare.

(11)

Secondo la Spagna, tali specificità del mercato comportano costi di produzione dell’energia elettrica più elevati rispetto alla terraferma e rendono il mercato poco attraente per i potenziali entranti, con il risultato che nelle isole Canarie non si è sviluppata una concorrenza effettiva.

(12)

Alla luce dei problemi associati alla mancanza di concorrenza e ai costi elevati e nonostante le misure adottate al fine di promuovere la concorrenza e introdurre incentivi economici per incoraggiare l’efficienza operativa degli impianti e ridurre i costi di generazione, la Spagna sostiene che non è stato possibile istituire un meccanismo di mercato identico a quello attivo sulla terraferma.

(13)

La Spagna precisa altresì che l’energia elettrica generata in tutti i territori non peninsulari, comprese le isole Canarie, è esclusa dal sistema delle aste del mercato continentale. I sistemi elettrici dei territori non peninsulari utilizzano per il dispacciamento un meccanismo di priorità economica (4):

il gestore del sistema classifica gli impianti di generazione in ordine di merito economico sulla base dei costi variabili fino a copertura della domanda, tenendo conto dei vincoli tecnici e delle riserve necessarie a garantire la fornitura di energia elettrica;

il lato della domanda (consumatori diretti e fornitori) notifica al gestore del sistema il fabbisogno orario dei sistemi elettrici di ciascun territorio non peninsulare;

dopo il dispacciamento giornaliero, il lato della domanda acquista l’energia a un prezzo equivalente a quello del sistema continentale delle aste.

(14)

Secondo la Spagna tale meccanismo tiene conto dei costi elevati di generazione dell’energia elettrica e delle specificità dei territori non peninsulari e mira a garantire che, in virtù dei principi di solidarietà interregionale. i consumatori e i fornitori di tali territori non siano esposti ai costi di produzione dell’energia elettrica che vi si registrano, più elevati rispetto a quelli della Spagna continentale.

(15)

La Spagna spiega inoltre che per la generazione di energia elettrica nei territori non peninsulari vige un sistema di remunerazione regolamentata anziché di remunerazione di mercato, sistema che si applica in condizioni in cui un mercato all’ingrosso non potrebbe funzionare e in cui i costi di generazione sono, per motivi geografici e territoriali, superiori a quelli della Spagna continentale.

(16)

La Spagna osserva che il meccanismo garantisce che il costo extra derivante dalla differenza tra i costi di generazione più elevati nei territori non peninsulari e il prezzo dell’energia elettrica, uguale a quello sulla terraferma, sia coperto dal sistema elettrico e dal bilancio pubblico, in modo che tutti i consumatori paghino lo stesso prezzo per l’energia elettrica, indipendentemente dal sistema in cui avviene il consumo.

(17)

Secondo la Spagna la regolamentazione delle attività di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica nei territori non peninsulari è simile a quella della Spagna continentale.

(18)

Per quanto riguarda il mercato al dettaglio, la Spagna spiega che i clienti finali dei territori non peninsulari hanno il diritto di scegliere il proprio fornitore alle stesse condizioni dei clienti finali nella Spagna continentale. Analogamente la definizione di consumatore vulnerabile vale per l’intero territorio spagnolo e, in generale, la fornitura è organizzata in modo uniforme in tutto il paese. A tale proposito la Spagna sottolinea che non vi sono differenze tra i mercati al dettaglio continentali e quelli non continentali.

Panoramica del quadro giuridico per i territori non peninsulari

(19)

La Spagna spiega che, in base alla legge 24/2013, la fornitura di energia elettrica nei territori non peninsulari è soggetta a una regolamentazione specifica. Detta legge stabilisce che questa attività può ricevere una remunerazione aggiuntiva per coprire la differenza tra i costi di generazione dell’energia elettrica e i ricavi derivanti dalla sua vendita in tali territori.

(20)

La Spagna fa presente che la legge 17/2013 stabilisce le disposizioni generali relative alla garanzia della fornitura e all’aumento della concorrenza nei sistemi elettrici dei territori non peninsulari (5). In particolare, l’articolo 5 della legge 17/2013 prevede che il gestore del sistema debba essere proprietario degli impianti di stoccaggio idroelettrico mediante pompaggio nei territori non peninsulari le cui finalità principali sono garantire la fornitura, la sicurezza del sistema e l’integrazione delle fonti di energia rinnovabili non dispacciabili.

(21)

La Spagna indica che il regio decreto 738/2015 disciplina in modo dettagliato l’attività di produzione di energia elettrica e la procedura di dispacciamento nei sistemi elettrici dei territori non peninsulari, nonché il relativo regime di remunerazione. Quest’ultimo consta di due componenti di remunerazione: il primo per gli investimenti effettuati e altri costi fissi, il secondo per i costi variabili sostenuti durante l’esercizio. L’obiettivo è coprire i costi extra della generazione di energia elettrica nei territori non peninsulari. Il regio decreto 738/2015 definisce il costo extra come la differenza tra l’insieme dei costi di generazione e il prezzo pagato per il dispacciamento dell’energia elettrica a opera del gestore del sistema.

(22)

Lo stesso regio decreto introduce inoltre una procedura concorrenziale per la selezione di nuove capacità e capacità da ammodernare.

(23)

A tale proposito, la Commissione osserva che il meccanismo di remunerazione previsto dal regio decreto 738/2015 è stato autorizzato come aiuto di Stato con decisione della Commissione SA.42270 — «Spain Electricity production in Spanish non-peninsular territories» (6).

3.   LE DEROGHE RICHIESTE PER LE ISOLE CANARIE

(24)

La richiesta di deroga presentata per le isole Canarie si basa sul loro status di regione ultraperiferica ai sensi dell’articolo 349 TFUE.

3.1.   Deroga a norma dell’articolo 66 della direttiva (UE) 2019/944

(25)

La Spagna chiede una deroga all’articolo 40, paragrafi da 4 a 7, e all’articolo 54 della direttiva (UE) 2019/944 per quanto riguarda la fornitura di servizi ancillari da parte del gestore del sistema di trasmissione e il divieto per i gestori dei sistemi di trasmissione di possedere, sviluppare, gestire o esercire impianti di stoccaggio dell’energia.

3.2.   Deroga a norma dell’articolo 64 del regolamento (UE) 2019/943

(26)

La Spagna chiede una deroga per le isole Canarie alle seguenti disposizioni del regolamento (UE) 2019/943:

principi di mercato di cui all’articolo 3, primo comma, lettere a), b), c), e), j), k), n), o) e p);

norme relative alla compravendita di energia elettrica ai sensi dell’articolo 6, dell’articolo 7, paragrafo 1, dell’articolo 8, paragrafi 1 e 4, e degli articoli 9, 10, 11, 14, 15, 16 e 17;

norme relative alla rendita di congestione di cui all’articolo 19;

articoli 14 e 15, articolo 16, paragrafi da 3 a 13, articoli 17 e 19, articolo 20, paragrafi da 3 a 8, articolo 21, paragrafi 7 e 8, articolo 22, paragrafo 1, lettere f) e h), articolo 22, paragrafi 2, 3 e 5, e articolo 25, paragrafi da 2 a 4, per eventuali nuovi meccanismi di capacità di sostegno che potrebbero essere istituiti in futuro;

articoli da 14 a 17, da 19 a 27 e da 35 a 47 per il meccanismo esistente definito nel regio decreto 738/2015.

3.3.   Durata delle deroghe richieste

(27)

La Spagna ritiene che l’integrazione dei territori non peninsulari nel mercato iberico dell’energia elettrica non possa prescindere da un’interconnessione con la Spagna continentale. Essa osserva che, a causa della distanza geografica delle isole Canarie dalla terraferma, la costruzione di interconnettori sarebbe impossibile o troppo costosa ed è pertanto del parere che le deroghe per le isole Canarie non debbano essere soggette ad alcuna limitazione temporale.

4.   OSSERVAZIONI RICEVUTE DURANTE IL PERIODO DI CONSULTAZIONE

(28)

Come descritto al considerando 3, nei mesi di marzo e aprile 2021 la Commissione ha condotto una consultazione pubblica.

(29)

Tutte le osservazioni presentate in risposta alla consultazione pubblica riguardavano la deroga richiesta dalla Spagna all’articolo 54 della direttiva (UE) 2019/944 relativamente alla proprietà, alla gestione e all’esercizio degli impianti di stoccaggio da parte del gestore del sistema di trasmissione.

(30)

I partecipanti alla consultazione pubblica si sono detti contrari alla concessione della deroga, in quanto legittimerebbe il fatto che Red Eléctrica de España S.A.U. («REE»), il gestore del sistema di trasmissione spagnolo, è stato autorizzato a sviluppare il progetto Chira-Soria nelle isole Canarie («il progetto Chira-Soria») (7) senza una procedura di appalto, come prevede invece l’articolo 54 della direttiva (UE) 2019/944. Secondo i partecipanti il fatto che la deroga riguardi anche gli altri territori non peninsulari non è pertinente, in quanto l’orografia delle isole Baleari e le dimensioni ridotte di Ceuta e Melilla non consentirebbero lo stoccaggio idroelettrico mediante pompaggio in tali territori (8).

(31)

I partecipanti hanno indicato che la mera insularità non è una giustificazione sufficiente per derogare all’obbligo di appalto di cui all’articolo 54 della direttiva (UE) 2019/944, dato che soggetti privati avrebbero mostrato interesse per il progetto Chira-Soria. Essi sostengono che tale interesse non sia stato preso in considerazione in virtù della legge 17/2013.

(32)

I partecipanti hanno inoltre evidenziato che l’autorità di regolazione spagnola, la Comisión Nacional de Mercados y Competencia (CNMC), e il Consiglio immobiliare spagnolo hanno espresso preoccupazioni in merito al regio decreto 738/2015 e al ruolo di REE quale proprietario di impianti di stoccaggio idroelettrico mediante pompaggio e, allo stesso tempo, entità da cui dipende in prima istanza il processo amministrativo per l’autorizzazione di detti impianti.

(33)

I partecipanti hanno inoltre addotto argomentazioni di natura economica, sottolineando che nelle isole Canarie questo tipo di stoccaggio risente della scarsa disponibilità di riserve idriche, per cui è necessario ricorrere alla desalinizzazione dell’acqua di mare. Questo comporta costi energetici elevati e riduce sostanzialmente l’efficienza del progetto Chira-Soria. A tal proposito, i partecipanti hanno citato l’esempio alla centrale idroelettrica a pompaggio eolico Gorona del Viento, sull’isola di El Hierro, la cui efficienza è pari al 43 %, ben lontana dai livelli di efficienza di centrali analoghe sulla terraferma, compresi tra il 70 % e l’80 %.

(34)

I partecipanti hanno affermato che il bilancio stimato per il progetto Chira-Soria è raddoppiato ancor prima dell’inizio dei lavori di costruzione e hanno fatto riferimento a studi secondo cui altre soluzioni sarebbero più efficienti dal punto di vista economico (ad esempio interconnessioni, stoccaggio distribuito, stoccaggio elettrochimico, idrogeno). Hanno inoltre ricordato l’onere finanziario a carico dei consumatori connesso al costo elevato dell’investimento. Hanno messo in evidenza i costi di produzione molto ingenti dell’unico impianto analogo presente sulle isole Canarie, Gorona del Viento. In considerazione dell’ubicazione meno favorevole del progetto Chira-Soria, secondo i partecipanti si potrebbero raggiungere costi record per MWh, distogliendo fondi dagli investimenti in altre forme di flessibilità, compresa quella fornita dalle famiglie e dal gestore del sistema di trasmissione.

(35)

I partecipanti hanno anche osservato che, oltre a non essere economicamente giustificato, il progetto Chira-Soria non contribuisce all’integrazione delle energie rinnovabili, citando «esperti consultati» secondo i quali l’energia stoccata proverrà principalmente da combustibili fossili e sarà prodotta da vecchi impianti termici esistenti che non possono essere spenti durante le ore notturne. Gli stessi hanno osservato che le nuove tecnologie di stoccaggio (batterie e idrogeno) e la diffusione dei veicoli elettrici renderebbero superfluo il progetto Chira-Soria e costituirebbero mezzi più efficienti, trasparenti e rapidi per rendere più ecologico il sistema energetico.

(36)

I partecipanti hanno infine osservato che il progetto Chira-Soria desta preoccupazioni di carattere ambientale e sociale: la costruzione interesserebbe infatti cinque siti Natura 2000 e non sarebbe stata sottoposta a una valutazione dell’impatto ambientale.

5.   VALUTAZIONE DELLA RICHIESTA DI DEROGA RELATIVA ALLE ISOLE CANARIE

5.1.   Regione ultraperiferica che non può essere interconnessa con il mercato dell’energia elettrica dell’Unione

(37)

A norma dell’articolo 64 del regolamento (UE) 2019/943, sono due i casi in cui è possibile concedere una deroga alle pertinenti disposizioni degli articoli 3 e 6, dell’articolo 7, paragrafo 1, dell’articolo 8, paragrafi 1 e 4, degli articoli da 9 a 11, degli articoli da 14 a 17, degli articoli da 19 a 27, degli articoli da 35 a 47 e dell’articolo 51 del regolamento:

a)

per piccoli sistemi isolati e piccoli sistemi collegati, se lo Stato membro può dimostrare l’esistenza di seri problemi per la gestione dei sistemi in questione. In tal caso la deroga è soggetta a condizioni finalizzate ad accrescere la concorrenza e l’integrazione con il mercato interno dell’energia elettrica;

b)

per le regioni ultraperiferiche ai sensi dell’articolo 349 TFUE, se non possono essere interconnesse con il mercato dell’Unione dell’energia per ragioni fisiche evidenti.

(38)

A norma dell’articolo 66, paragrafo 1, primo comma, della direttiva (UE) 2019/944, è possibile concedere una deroga alle pertinenti disposizioni degli articoli 7 e 8 nonché dei capi IV, V e VI per piccoli sistemi collegati e piccoli sistemi isolati se lo Stato membro può dimostrare l’esistenza di seri problemi per la gestione di detti sistemi. L’articolo 66, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva (UE) 2019/944 stabilisce che, nel caso delle regioni ultraperiferiche nel senso dell’articolo 349 TFUE che non possono essere interconnesse con i mercati dell’energia elettrica dell’Unione, la deroga dev’essere subordinata a condizioni volte a garantire che essa non ostacoli la transizione verso l’energia rinnovabile.

(39)

A norma sia del regolamento (UE) 2019/943 che della direttiva (UE) 2019/944, nel caso delle regioni ultraperiferiche la deroga non è limitata nel tempo.

(40)

Le isole Canarie sono una regione ultraperiferica riconosciuta ai sensi dell’articolo 349 TFUE e rientrano quindi in tale categoria ai fini dell’articolo 64 del regolamento (UE) 2019/943 e dell’articolo 66 della direttiva (UE) 2019/944.

(41)

Attualmente non vi sono piani di collegare i sistemi elettrici della Spagna continentale a quelli delle Canarie. La Spagna spiega che, data la distanza, non esiste la possibilità di integrare le Canarie a un costo ragionevole e che l’integrazione presenta comunque gravi limitazioni a causa della topografia di queste isole vulcaniche, caratterizzate da un fondale marino molto irregolare.

(42)

La Commissione ritiene pertanto che le isole Canarie soddisfino il criterio di cui all’articolo 64, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/943 e all’articolo 66, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2019/944, ossia l’impossibilità di essere interconnesse con il mercato dell’Unione dell’energia per ragioni fisiche evidenti.

(43)

Di conseguenza, ai sensi dell’articolo 64, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/943 e dell’articolo 66, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/944, la Spagna non è tenuta a dimostrare l’esistenza di seri problemi per la gestione dei sistemi elettrici nelle isole Canarie. La deroga dovrebbe essere concessa per una durata illimitata.

5.2.   Ambito di applicazione della deroga

5.2.1.   Articoli 54 e 66 della direttiva (UE) 2019/944

(44)

L’articolo 54, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/944 vieta ai gestori dei sistemi di trasmissione di possedere, sviluppare, gestire o esercire impianti di stoccaggio dell’energia.

(45)

L’articolo 54, paragrafo 2, dà agli Stati membri la possibilità di derogare a tale norma se gli impianti sono componenti di rete pienamente integrate e l’autorità di regolazione ha concesso la sua approvazione o se sono soddisfatte tutte le condizioni di cui alle lettere da a) a c) dello stesso paragrafo.

(46)

Come indicato al considerando 38 della presente decisione, ai sensi dell’articolo 66, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva (UE) 2019/944 gli Stati membri possono chiedere una deroga alle norme di cui al capo VI (tra cui l’articolo 54) per le regioni ultraperiferiche nel senso dell’articolo 349 TFUE che non possono essere interconnesse con i mercati dell’energia elettrica dell’Unione, subordinatamente a condizioni volte a garantire che la deroga non ostacoli la transizione verso l’energia rinnovabile.

(47)

Pertanto, oltre ad avvalersi della possibilità di deroga di cui all’articolo 54, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2019/944, la Spagna può chiedere alla Commissione una deroga all’articolo 54 per quanto riguarda le isole Canarie invocando l’articolo 66.

5.2.1.1.   La richiesta

(48)

Come illustrato al considerando 20, l’articolo 5 della legge 17/2013 prevede che il gestore del sistema sia proprietario degli impianti di stoccaggio idroelettrico mediante pompaggio nei territori non peninsulari le cui finalità principali sono garantire la fornitura, la sicurezza del sistema e l’integrazione delle fonti di energia rinnovabili non dispacciabili.

(49)

Nella richiesta la Spagna sottolinea le difficoltà legate alla diffusione delle energie rinnovabili nelle isole Canarie, spiegando che, a differenza di quanto avviene nella Spagna continentale, tutte le centrali per la produzione di energia rinnovabile di un’isola operano nelle stesse condizioni meteorologiche. Di conseguenza, man mano che aumenta la generazione di energia da fonti rinnovabili nei sistemi elettrici delle isole Canarie, si fa sempre più difficile rispettare le norme in materia di sicurezza dell’approvvigionamento. Questo potrebbe limitare la diffusione delle rinnovabili nel lungo periodo.

(50)

Secondo la Spagna, l’obbligo per il gestore del sistema di trasmissione di essere proprietario degli impianti di stoccaggio idroelettrico mediante pompaggio nei casi specifici previsti dalla legge 17/2013 non impedisce agli investitori privati di possedere impianti analoghi, una situazione che contribuirebbe anche a garantire la sicurezza dell’approvvigionamento. Tutti gli impianti di stoccaggio idroelettrico mediante pompaggio, indipendentemente dal proprietario, devono partecipare al dispacciamento dell’energia elettrica, anche se quelli di proprietà del gestore del sistema di trasmissione devono essere integrati come servizio ancillare per garantire le forniture e la sicurezza di ciascun sistema.

(51)

La Spagna chiede pertanto una deroga all’articolo 54 della direttiva (UE) 2019/944 per le isole Canarie, conformemente all’articolo 66 della medesima direttiva.

(52)

Nello specifico la richiesta di deroga presentata dalla Spagna si applicherebbe al progetto Chira-Soria, attualmente in corso, e a eventuali futuri impianti di stoccaggio idroelettrico mediante pompaggio di proprietà del gestore del sistema, qualora questo sia giustificato in quanto migliore alternativa in conformità della legislazione in vigore.

5.2.1.2.   Valutazione

(53)

Come indicato al considerando 45, la Commissione osserva che l’articolo 54 della direttiva (UE) 2019/944 prevede già, al paragrafo 2, la possibilità per gli Stati membri di derogare alla norma di cui al paragrafo 1 di detto articolo, secondo la quale i gestori dei sistemi di trasmissione non possono possedere, sviluppare, gestire o esercire impianti di stoccaggio dell’energia.

(54)

Alla luce della possibilità prevista dall’articolo 54, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2019/944, la Commissione non ritiene giustificata una deroga all’articolo 54, paragrafo 1, in applicazione dell’articolo 66 della medesima direttiva per tutti i tipi di tecnologie di stoccaggio dell’energia.

(55)

Tuttavia, in considerazione dello status di regione ultraperiferica e dell’orografia delle Canarie, che dispongono di possibilità limitate di collegamento fra le isole, la Commissione ritiene che sia giustificata una deroga all’articolo 54, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/944 ai sensi dell’articolo 66 limitata agli impianti di stoccaggio idroelettrico mediante pompaggio.

(56)

Tali impianti consentono di aumentare la sicurezza dell’approvvigionamento e l’integrazione delle rinnovabili offrendo al sistema elettrico una fonte di flessibilità da fonti rinnovabili, che contribuisce a bilanciare l’eccesso di offerta e ad evitare riduzioni forzate della produzione. Si tratta di una tecnologia considerata fondamentale per un’integrazione ottimale delle fonti rinnovabili intermittenti (ad esempio l’eolico e il solare) (9). La produttività idroelettrica tuttavia dipende dalla climatologia, dalla topografia e dalle risorse idriche di ciascuna regione e gli impianti rispecchiano le specificità del luogo.

(57)

La Commissione ritiene che l’obbligo per il gestore del sistema di trasmissione di essere proprietario degli impianti di stoccaggio idroelettrico mediante pompaggio possa essere giustificato in casi molto specifici, come ad esempio nelle isole Canarie, dove tali impianti sono necessari a garantire la sicurezza dell’approvvigionamento e l’integrazione delle fonti di energia rinnovabili e dove i sistemi elettrici dispongono di opzioni limitate di flessibilità a basse emissioni di carbonio.

(58)

Inoltre, date le attuali condizioni del mercato dell’energia elettrica nelle isole Canarie (cfr. sezione 2), sembra che non sia possibile facilitare nell’immediato gli investimenti commerciali in impianti di stoccaggio idroelettrico mediante pompaggio, nonostante l’urgente necessità di soluzioni che garantiscano flessibilità a basse emissioni di carbonio. Questo perché i progetti idroelettrici hanno tempistiche di sviluppo preliminare, costruzione e messa in funzione più lunghe rispetto ad altre tecnologie e comportano maggiori rischi di investimento, il che può richiedere incentivi e strumenti politici specifici, nonché una prospettiva e una visione politica a più lungo termine. L’urgenza di tali progetti, in considerazione dell’espansione della generazione di energia rinnovabile in programma nel prossimo futuro (10) e delle difficoltà legate alla gestione del sistema che sembrano dover affrontare le isole Canarie (11), riveste un’importanza tale per cui la Commissione ritiene che la Spagna non debba essere tenuta a rispettare le condizioni di cui all’articolo 54, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2019/944 nel caso di questa regione ultraperiferica.

(59)

Una deroga all’articolo 54, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/944 ai sensi dell’articolo 66 della medesima direttiva, limitata agli impianti di stoccaggio idroelettrico mediante pompaggio, non dovrebbe impedire lo sviluppo basato sul mercato di progetti di stoccaggio nelle isole Canarie che impieghino questo o altri tipi di tecnologie. Considerati gli impegni assunti dalla Spagna riguardo alla decarbonizzazione dei territori non peninsulari come le isole Canarie, via via che aumenta la generazione da fonti rinnovabili saranno probabilmente necessari, oltre agli impianti di stoccaggio idroelettrico mediante pompaggio, anche impianti di stoccaggio dell’energia basati su altre tecnologie per garantire la sicurezza dell’approvvigionamento.

(60)

La Commissione sottolinea inoltre che l’obbligo per i gestori dei sistemi di trasmissione di possedere ed esercire impianti di stoccaggio dell’energia nei territori non peninsulari previsto dalla legge 17/2013 sembra basarsi su criteri diversi rispetto a quelli stabiliti nell’articolo 54 della direttiva (UE) 2019/944. La presente decisione si limita ad appurare se sussistano i requisiti per una deroga ai sensi dell’articolo 66, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2019/944 e non pregiudica la valutazione della Commissione sulla compatibilità della legge 17/2013 con le prescrizioni della medesima direttiva.

5.2.2.   Articolo 40, paragrafi da 4 a 7, della direttiva (UE) 2019/944

(61)

Secondo la Spagna, nei territori non peninsulari la mancanza di una concorrenza effettiva nel segmento della generazione impedisce la creazione di mercati dell’energia elettrica esenti da distorsioni. Impedisce in particolare al gestore del sistema di trasmissione di istituire e gestire nelle isole Canarie un mercato del bilanciamento, anche per quanto riguarda l’acquisizione basata sul mercato di servizi ancillari non relativi alla frequenza.

(62)

Data l’assenza, nelle isole Canarie. di un mercato del bilanciamento e l’impossibilità di acquisire servizi ancillari non relativi alla frequenza basati sul mercato, la Commissione ritiene giustificate le deroghe agli obblighi di cui all’articolo 40, paragrafi da 4 a 7, della direttiva (UE) 2019/944 ai sensi dell’articolo 66 della medesima.

5.2.3.   Capo II del regolamento (UE) 2019/943: norme generali per il mercato dell’energia elettrica – articoli 3 e 6, articolo 7, paragrafo 1, articolo 8, paragrafi 1 e 4, e articoli 9, 10 e 11

5.2.3.1.   La richiesta

(63)

Secondo la Spagna, la mancanza di un’effettiva concorrenza tra produttori impedisce di creare mercati dell’energia elettrica non regolamentati. Le decisioni di dispacciamento nei territori non peninsulari, tra cui le isole Canarie, si basano su criteri tecnici ed economici per i quali non è sempre possibile applicare le regole sul mercato. La Spagna spiega inoltre che nei territori non peninsulari i prezzi non si formano in base alla domanda e all’offerta di tali territori, bensì in base a quelle della Spagna continentale, onde evitare che i costi aggiuntivi della produzione di energia elettrica in tali territori si ripercuotano sui consumatori.

(64)

Sulla base di quanto esposto al precedente considerando, la Spagna chiede una deroga alle disposizioni seguenti dell’articolo 3, primo comma, del regolamento (UE) 2019/943:

lettere a), b), o) e p), in quanto secondo la Spagna i prezzi nei mercati in questione non possono formarsi liberamente in base alla domanda e all’offerta e nei territori interessati non esistono mercati a termine;

lettera c), in quanto la Spagna ritiene che le regole sul mercato che agevolano lo sviluppo di una generazione e di una domanda flessibili potrebbero non essere applicabili nei territori in questione;

lettere e) e k), in quanto secondo la Spagna i produttori non sono responsabili della vendita dell’energia elettrica che generano (è compito del gestore del sistema decidere quali centrali elettriche devono essere dispacciate) e non possono presentare offerte aggregate;

lettera j), in quanto la Spagna ritiene che la strategia di stoccaggio nei territori interessati potrebbe imporre di dare la priorità allo stoccaggio di energia, che non sarebbe su un piano di parità rispetto agli altri impianti di generazione;

lettera n), in merito alla quale la Spagna osserva che, se in linea di principio l’accesso e l’uscita delle imprese di generazione di energia elettrica potrebbero basarsi sulle loro valutazioni di sostenibilità economica e finanziaria delle rispettive operazioni, nella pratica non è possibile per tali imprese partecipare al sistema in assenza di un regime di pagamento regolamentato con il quale coprire i costi di generazione.

(65)

Per quanto riguarda l’articolo 6, l’articolo 7, paragrafo 1, l’articolo 8, paragrafi 1 e 4, e gli articoli 9, 10 e 11, la Spagna sottolinea che, nonostante l’applicazione di un sistema di dispacciamento simile a quello dei mercati dell’energia elettrica dell’Unione (ad esempio con dispacciamenti giornalieri e infragiornalieri), il sistema elettrico dei territori non peninsulari costituisce un sistema regolamentato. Il prezzo di acquisto si basa sul prezzo praticato sulla terraferma e non sui costi riconosciuti sostenuti dai produttori nello svolgimento delle loro attività di generazione di energia elettrica, compresi i servizi di bilanciamento. Su tale base la Spagna chiede una deroga all’articolo 6, all’articolo 7, paragrafo 1, all’articolo 8, paragrafi 1 e 4, e agli articoli 9, 10 e 11 del regolamento (UE) 2019/943, in quanto nei territori non peninsulari – comprese le isole Canarie – non esiste un mercato del bilanciamento né esiste la possibilità di integrazione con il mercato del giorno prima e il mercato infragiornaliero dell’Unione, a causa del loro isolamento.

(66)

Per quanto riguarda l’articolo 7, paragrafo 1, e l’articolo 8, paragrafi 1 e 4, del regolamento (UE) 2019/943, la Spagna osserva che, a causa dell’isolamento dei territori non peninsulari, i dispacciamenti sono gestiti in modo indipendente dal mercato continentale e da quello dell’Unione (a parte il fatto che il prezzo di riferimento per l’acquisto dell’energia è basato su quello praticato sulla terraferma) e sono basati su programmi orari.

(67)

Analogamente, visto quanto sopra, la Spagna ritiene che l’integrazione dei mercati a termine, i limiti tecnici di offerta e il valore del carico perso di cui agli articoli da 9 a 11 del regolamento (UE) 2019/943 non si applichino ai dispacciamenti nei territori non peninsulari.

5.2.3.2.   Valutazione

(68)

Per quanto riguarda la richiesta di deroga all’articolo 3, primo comma, del regolamento (UE) 2019/943, la Commissione ritiene che:

poiché nelle isole Canarie i prezzi dell’energia elettrica non si formano secondo un approccio basato sul mercato ma attraverso uno speciale meccanismo regolamentato, in base al quale il gestore del sistema effettua il dispacciamento della generazione per ciascuno dei sistemi elettrici isolati, sia giustificata una deroga all’articolo 3, primo comma, lettere a), b), e) e k), del regolamento (UE) 2019/943;

poiché nelle isole Canarie non esiste un mercato a termine e il dispacciamento a opera del gestore del sistema comporta previsioni settimanali, giornaliere e infragiornaliere, nonché deviazioni in tempo reale, sia giustificata anche una deroga all’articolo 3, primo comma, lettere o) e p), del regolamento (UE) 2019/943;

pur riconoscendo che l’attuale sistema regolamentato e le peculiarità delle Isole Canarie potrebbero rendere più difficoltoso giungere a una generazione più flessibile, alla generazione a basse emissioni di carbonio e a una maggiore flessibilità della domanda, l’applicazione delle regole sul mercato sia comunque necessaria per incentivare nella misura del possibile questi sviluppi. La Commissione non ritiene pertanto giustificata una deroga all’articolo 3, primo comma, lettera c), del regolamento (UE) 2019/943;

l’articolo 3, primo comma, lettera j), del regolamento (UE) 2019/943 non impedisce di dare priorità ai progetti di stoccaggio dell’energia nelle isole Canarie, ad esempio se tali progetti sono considerati l’opzione migliore per garantire la sicurezza dell’approvvigionamento locale. La Commissione non ritiene pertanto giustificata una deroga all’articolo 3, primo comma, lettera j), del regolamento (UE) 2019/943;

per quanto riguarda l’articolo 3, primo comma, lettera n), del regolamento (UE) 2019/943, l’accesso o l’uscita di un’impresa dal mercato della generazione di energia elettrica dovrebbe dipendere dalla sua valutazione di sostenibilità economica e finanziaria, tenuto conto della possibilità di ricevere la remunerazione regolamentata di cui ai considerando 15 e 16 della presente decisione. Di conseguenza non è giustificata una deroga all’articolo 3, primo comma, lettera n), del regolamento (UE) 2019/943 per le isole Canarie.

(69)

Per quanto riguarda la richiesta di deroga all’articolo 6, all’articolo 7, paragrafo 1, all’articolo 8, paragrafi 1 e 4, e agli articoli 9, 10 e 11 del regolamento (UE) 2019/943, tali disposizioni riguardano i mercati a termine, del giorno prima, infragiornalieri e del bilanciamento. Stando alle informazioni fornite dalla Spagna, sembra che tali mercati non possano essere attuati in modo efficace nelle isole Canarie (considerando 12) viste le particolarità dei sistemi elettrici di tale territorio. La Commissione ritiene pertanto che una deroga a tali disposizioni sia giustificata.

5.2.4.   Capo III del regolamento (UE) 2019/943: accesso alle reti e gestione della congestione – articoli da 14 a 17 e articolo 19

5.2.4.1.   La richiesta

(70)

La Spagna spiega che le prescrizioni degli articoli da 14 a 16 e dell’articolo 19 non possono essere applicate nei territori non peninsulari, in quanto il gestore del sistema di trasmissione effettua il dispacciamento della generazione per ciascuno dei sistemi di energia elettrica isolati e questi ultimi non costituiscono zone di offerta indipendenti e interconnesse. I dispacciamenti tengono conto dell’energia trasferita attraverso i collegamenti tra isole appartenenti al sistema delle Canarie (ad esempio tra Lanzarote e Fuerteventura). In caso di congestione in tali collegamenti, il gestore del sistema di trasmissione riorganizza il dispacciamento della capacità di generazione disponibile, tenendo conto principalmente di criteri tecnici, per garantire le forniture. La Spagna precisa inoltre che, poiché i territori non peninsulari non costituiscono zone di offerta indipendenti, non esiste un mercato della capacità interzonale associato e quindi non è generata alcuna rendita di congestione.

5.2.4.2.   Valutazione

(71)

Le deroghe all’articolo 7, paragrafo 1, e all’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/943 hanno l’effetto di escludere i sistemi elettrici delle isole Canarie dai mercati integrati del giorno prima e infragiornalieri. Pertanto alcune disposizioni relative al funzionamento di tali mercati non si applicheranno necessariamente alle Canarie.

(72)

Le isole Canarie inoltre non sono considerate una zona di offerta indipendente. Gli articoli da 14 a 17 e l’articolo 19 del regolamento (UE) 2019/943 riguardano le zone di offerta e la gestione della capacità e delle congestioni tra zone di offerta. Poiché i vari sistemi elettrici delle Canarie non costituiscono zone di offerta indipendenti, le disposizioni che vertono sulle zone di offerta non sono applicabili alle isole Canarie. Ne consegue che non è giustificata una deroga alle prescrizioni degli articoli 14 e 15, dell’articolo 16, paragrafi da 3 a 13, e degli articoli 17 e 19 del regolamento (UE) 2019/943.

(73)

Alle isole Canarie si applica l’articolo 16, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2019/943, che contiene i principi generali in materia di gestione della congestione, in quanto tali principi offrono ai partecipanti al mercato la garanzia che il gestore del sistema di trasmissione risolva i problemi di congestione con soluzioni non discriminatorie fondate su criteri di mercato e utilizzi le procedure di riduzione delle transazioni solo in situazioni di emergenza. La Commissione non ritiene pertanto giustificata una deroga all’articolo 16, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2019/943.

5.2.5.   Capo IV del regolamento (UE) 2019/943: adeguatezza delle risorse – articolo 20, paragrafi da 3 a 8, articolo 21, paragrafi 7 e 8, articolo 22, paragrafo 1, lettere f) e h), articolo 22, paragrafi 2, 3 e 5, e articolo 25, paragrafi da 2 a 4

5.2.5.1.   La richiesta

(74)

La Spagna spiega che, a causa dell’isolamento dei territori non peninsulari, le valutazioni dell’adeguatezza delle risorse effettuate dal gestore del sistema per ciascun territorio sono indipendenti e non confluiscono nella valutazione dell’adeguatezza delle risorse europee o della Spagna continentale. La Spagna ritiene pertanto che talune disposizioni del capo IV non siano applicabili ai territori non peninsulari. La Spagna sottolinea tuttavia che le attuali norme nazionali mirano, per quanto possibile, a garantire un trattamento paritario dei territori non peninsulari e del mercato continentale, ad esempio per quanto riguarda i livelli di sicurezza dell’approvvigionamento o la metodologia di valutazione dell’adeguatezza delle risorse.

(75)

La Spagna afferma che nei territori non peninsulari l’adeguatezza è garantita dal meccanismo specifico per l’allocazione delle nuove capacità previsto dal regio decreto 738/2015, come descritto nei considerando da 21 a 23. Essa ritiene che tale meccanismo debba essere mantenuto, data la natura unica dei territori non peninsulari, e chiede pertanto una deroga all’articolo 20, paragrafi da 3 a 8, all’articolo 21, paragrafi 7 e 8, all’articolo 22, paragrafo 1, lettere f) e h), all’articolo 22, paragrafi 2, 3 e 5, e all’articolo 25, paragrafi da 2 a 4.

(76)

La Spagna sostiene che le valutazioni dell’adeguatezza delle risorse nei territori non peninsulari sono conformi ai principi di cui all’articolo 20, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2019/943. Essa spiega inoltre che eventuali problemi di adeguatezza sono affrontati con una procedura di gara concorrenziale (come stabilito nel regio decreto 738/2015) combinata con la valutazione delle aste di capacità da fonti rinnovabili. Si tratta di procedure alle quali, secondo la Spagna, non possono essere applicate le prescrizioni dell’articolo 20, paragrafi da 3 a 8, del regolamento (UE) 2019/943.

(77)

La Spagna spiega che le disposizioni contenute nell’articolo 21, paragrafi 7 e 8, del regolamento (UE) 2019/943, che si riferiscono alla natura temporanea dei meccanismi di capacità, non sono compatibili con il meccanismo previsto dal regio decreto 738/2015, affermando tuttavia che le suddette prescrizioni si applicheranno a qualsiasi nuovo meccanismo di capacità in futuro.

(78)

La Spagna sottolinea che il meccanismo previsto dal regio decreto 738/2015 è incompatibile anche con le seguenti disposizioni del regolamento (UE) 2019/943:

articolo 22, paragrafo 1, lettera f), che stabilisce che la remunerazione sia stabilita mediante un processo competitivo, in quanto secondo la Spagna la remunerazione nel meccanismo esistente non si basa su un processo competitivo ma su un impianto di riferimento, al fine di incentivare l’efficienza;

articolo 22, paragrafo 1, lettera h), che stabilisce che i meccanismi di capacità siano aperti alla partecipazione di tutte le risorse in grado di fornire le prestazioni tecniche previste, perché secondo la Spagna il meccanismo si applica solo agli impianti dispacciabili;

articolo 22, paragrafo 2, che stabilisce un elenco di caratteristiche progettuali che le riserve strategiche devono rispettare, in quanto secondo la Spagna fa riferimento a mercati del bilanciamento che non esistono nei territori non peninsulari;

articolo 22, paragrafo 3, che stabilisce requisiti aggiuntivi per i meccanismi di capacità diversi dalle riserve strategiche, in quanto secondo la Spagna il meccanismo esistente non è conforme a tali requisiti: la remunerazione non tende allo zero quando il livello di capacità fornita è adeguato e non è legata solo alla capacità, e gli obblighi di capacità non sono trasferibili;

articolo 22, paragrafo 4, in forza del quale i meccanismi di capacità devono contenere requisiti relativi ai limiti delle emissioni di CO2, in quanto secondo la Spagna l’attuale meccanismo non prevede alcun requisito di questo tipo ma consente di fissare limitazioni tecniche;

articolo 22, paragrafo 5, che impone di adattare i meccanismi di capacità che si applicano al 4 luglio 2019.

(79)

La Spagna spiega che i parametri di affidabilità per i territori non peninsulari non sono allineati con quanto prescritto all’articolo 25, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/943, in quanto non tengono conto del costo di nuovo ingresso. Essa aggiunge che, anche se i parametri fossero gli stessi, potrebbero evolvere verso valori più rigidi a un ritmo diverso, per cui chiede una deroga all’articolo 25, paragrafi da 2 a 4, del regolamento (UE) 2019/943.

5.2.5.2.   Valutazione

(80)

L’articolo 20 del regolamento (UE) 2019/943 tratta l’adeguatezza delle risorse nel mercato interno dell’energia elettrica e stabilisce obblighi per gli Stati membri relativamente alle modalità di vigilanza sull’adeguatezza delle risorse e alle modalità di intervento in caso di problemi di adeguatezza, nella fattispecie con l’elaborazione di un piano di attuazione allo scopo, tra l’altro, di rimuovere le distorsioni normative, garantire un’acquisizione orientata al mercato di servizi di bilanciamento o rimuovere i prezzi regolamentati. La Commissione osserva che le isole Canarie sono soggette a una valutazione dell’adeguatezza delle risorse che non confluisce nella valutazione dell’adeguatezza europea o nazionale. Inoltre, poiché la maggior parte delle regole sul mercato non può essere applicata nelle isole Canarie (cfr. le sezioni precedenti), la maggior parte degli elementi dei piani di attuazione ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/943 non è applicabile al mercato all’ingrosso regolamentato delle Canarie. La Commissione ritiene pertanto che sia giustificata una deroga all’articolo 20, paragrafi da 3 a 8, del regolamento (UE) 2019/943.

(81)

L’articolo 21, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2019/943 stabilisce l’obbligo di un’eliminazione amministrativa graduale ed efficace del meccanismo di capacità qualora non sia concluso nessun nuovo contratto nell’arco di tre anni consecutivi, mentre l’articolo 21, paragrafo 8, del predetto regolamento stabilisce obblighi relativi alla natura temporanea dei meccanismi di capacità. Sulla base delle spiegazioni fornite dalla Spagna, l’attuale meccanismo di remunerazione regolamentata di cui al regio decreto 738/2015 per la generazione nei territori non peninsulari (che non ha carattere temporaneo) potrebbe essere considerato equivalente a un meccanismo di capacità. Al fine di garantire la fattibilità di tale meccanismo, approvato con decisione della Commissione sugli aiuti di Stato nel caso SA.42270, e il conseguimento degli obiettivi perseguiti (tra cui incoraggiare la manutenzione delle centrali elettriche e la sostituzione di quelle inefficienti e promuovere le fonti di energia rinnovabili in Spagna), la Commissione ritiene giustificata una deroga all’articolo 21, paragrafo 7, per le isole Canarie.

(82)

Per quanto riguarda la richiesta di deroga all’articolo 21, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2019/943, la Commissione ritiene invece che non sia giustificata, in quanto non è possibile prevedere l’evoluzione nel tempo dei sistemi elettrici delle isole Canarie. Di conseguenza la durata del meccanismo di remunerazione regolamentata di cui al regio decreto 738/2015 dovrebbe essere limitata al periodo fino al 31 dicembre 2029, come da decisione sugli aiuti di Stato nel caso SA.42270.

(83)

L’articolo 22 del regolamento (UE) 2019/943 stabilisce i principi di concezione applicabili ai meccanismi di capacità. La Commissione ritiene che una deroga all’articolo 22, paragrafo 1, lettere f) e h), del regolamento (UE) 2019/943, applicabile dopo la data di scadenza del meccanismo di remunerazione regolamentata di cui alla decisione sugli aiuti di Stato nel caso SA.42270, ostacolerebbe la transizione verso le energie da fonti rinnovabili, una maggiore flessibilità, lo stoccaggio dell’energia, l’elettromobilità e la gestione della domanda, in quanto tali disposizioni mirano a consentire la partecipazione di tutte le tecnologie su base competitiva. La Commissione non ritiene pertanto giustificata una deroga all’articolo 22, paragrafo 1, lettere f) e h). Ciò non dovrebbe pregiudicare gli impegni e i contratti conclusi relativamente alle isole Canarie nell’ambito del meccanismo di remunerazione di cui al regio decreto 738/2015, approvato con decisione sugli aiuti di Stato nel caso SA.42270.

(84)

Sulla base delle informazioni fornite dalla Spagna (considerando 77), la Commissione ritiene giustificata una deroga all’articolo 22, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2019/943.

(85)

Per quanto riguarda la richiesta di deroga all’articolo 22, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2019/943, la Commissione ritiene che non sia giustificata, dato la disposizione in questione non si applica ai meccanismi di capacità approvati dopo il 4 luglio 2019.

(86)

Per quanto concerne l’articolo 22, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/943, che stabilisce i requisiti relativi ai limiti delle emissioni di CO2 per i meccanismi di capacità, la Commissione ritiene che tali requisiti non siano applicabili all’attuale meccanismo di remunerazione regolamentata approvato con decisione sugli aiuti di Stato nel caso SA.42270, alla luce delle ridotte dimensioni dei sistemi elettrici delle isole Canarie, dei vincoli connessi all’ottenimento delle necessarie autorizzazioni ambientali per le nuove capacità di generazione e della maggiore necessità di generazione dispacciabile per assicurare l’integrazione delle rinnovabili nei sistemi elettrici delle isole Canarie e garantire la sicurezza dell’approvvigionamento. La Commissione ritiene che una deroga all’articolo 22, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/943, applicabile dopo la data di scadenza del meccanismo di remunerazione regolamentata di cui alla decisione sugli aiuti di Stato nel caso SA.42270, ostacolerebbe la transizione verso le energie da fonti rinnovabili, l’aumento flessibilità, lo stoccaggio dell’energia, l’elettromobilità e la gestione della domanda, in quanto tali disposizioni mirano a consentire la partecipazione di tutte le tecnologie su base competitiva. La Commissione non ritiene pertanto giustificata una deroga all’articolo 22, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/943. Ciò non dovrebbe pregiudicare gli impegni e i contratti conclusi relativamente alle isole Canarie nell’ambito del meccanismo di remunerazione di cui al regio decreto 738/2015, approvato con decisione sugli aiuti di Stato nel caso SA.42270.

(87)

A parere della Commissione, in base delle spiegazioni fornite dalla Spagna (cfr. considerando 78), è giustificata una deroga all’articolo 25, paragrafi da 2 a 4, del regolamento (UE) 2019/943 per l’esercizio dei sistemi elettrici delle isole Canarie.

5.2.6.   Deroga agli articoli da 14 a 17, da 19 a 27 e da 35 a 47 del regolamento (UE) 2019/943 per il meccanismo di cui al regio decreto 738/2015

(88)

Nella sua richiesta, come modificata dalla seconda serie di chiarimenti inviati il 17 gennaio 2022, la Spagna ha dichiarato che per il meccanismo esistente di cui al regio decreto 738/2015 è necessaria una deroga agli articoli da 14 a 17, da 19 a 27 e da 35 a 47 del regolamento (UE) 2019/943. La Commissione è del parere che una deroga così ampia non sia necessaria per garantirne l’applicazione e ritiene giustificate solo le deroghe indicate nelle sezioni precedenti.

5.3.   Nessun ostacolo alla transizione verso le energie rinnovabili, una maggiore flessibilità, lo stoccaggio dell’energia, l’elettromobilità e la gestione della domanda

(89)

A norma dell’articolo 64, paragrafo 1, quinto comma, del regolamento (UE) 2019/943 e dell’articolo 66, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2019/944, una decisione di deroga mira a garantire che non sia ostacolata la transizione verso le energie da fonti rinnovabili, una maggiore flessibilità, lo stoccaggio dell’energia, l’elettromobilità e la gestione della domanda.

(90)

Per quanto riguarda la transizione verso le energie da fonti rinnovabili, una maggiore flessibilità (compresa la gestione della domanda) e lo stoccaggio dell’energia, è importante osservare che mercati a termine, del giorno prima, infragiornalieri e del bilanciamento ben funzionanti, in linea con quanto stabilito dal regolamento (UE) 2019/943 e dalla direttiva (UE) 2019/944, dovrebbero fornire i segnali di dispacciamento e di investimento necessari per massimizzare il potenziale sviluppo di tali tecnologie. A titolo di esempio, sviluppare la gestione della domanda, cui si può fare ricorso nei periodi in cui i sistemi elettrici delle isole Canarie sono sotto stress, sarebbe in linea di principio più facile in un sistema in cui i prezzi della domanda riflettano la situazione oraria di generazione nelle isole Canarie anziché quella sulla terraferma. Ciò non impedisce automaticamente di sviluppare la gestione della domanda o altre forme di flessibilità nell’attuale contesto normativo, tuttavia non si può escludere che la decisione di deroga possa avere un impatto negativo su tali sviluppi potenziali.

(91)

D’altra parte, a norma dell’articolo 64 del regolamento (UE) 2019/943 le decisioni di deroga non devono necessariamente massimizzare il potenziale di flessibilità o di stoccaggio dell’energia. Una deroga ai sensi dell’articolo 64 del regolamento mira solo a garantire di «non ostacolare» la transizione. In altri termini, la deroga non deve impedire sviluppi che, in sua assenza, si verificherebbero naturalmente. È improbabile che in assenza della deroga si sviluppino mercati a termine, del giorno prima, infragiornalieri e del bilanciamento ben funzionanti in ciascuno dei sistemi elettrici delle isole Canarie. Ciò è dovuto alle difficoltà legate all’esercizio di sistemi elettrici piccoli e isolati, ai livelli estremamente bassi di concorrenza nel segmento della generazione e alla mancanza di connessione al mercato continentale descritte alla sezione 2.

(92)

Per quanto riguarda in particolare lo stoccaggio dell’energia, la Commissione riconosce l’importanza di tale tecnologia per l’integrazione di fonti energetiche variabili, come le fonti rinnovabili, soprattutto in sistemi piccoli e isolati come quelli delle isole Canarie. Tuttavia la Commissione è del parere che gli investimenti basati sul mercato a favore di tali tecnologie debbano essere promossi ogniqualvolta questo sia possibile (12). Per questo motivo la Commissione ritiene che una deroga all’articolo 54 della direttiva (UE) 2019/944 ai sensi dell’articolo 66 di tale direttiva sia giustificata solo per quanto riguarda gli impianti di stoccaggio idroelettrico mediante pompaggio.

(93)

La deroga non sembra avere un impatto significativo sull’elettromobilità.

5.4.   Durata della deroga

(94)

L’articolo 64 del regolamento (UE) 2019/943 e l’articolo 66 della direttiva (UE) 2019/944 stabiliscono espressamente che l’unico caso in cui la Commissione può prevedere una deroga illimitata riguarda le regioni ultraperiferiche ai sensi dell’articolo 349 TFUE che non possono essere interconnesse con il mercato dell’Unione dell’energia per ragioni fisiche evidenti. La ratio è facilmente comprensibile in quanto tali regioni non hanno alcun impatto sul mercato interno dell’energia elettrica.

(95)

Come indicato al considerando 42, le isole Canarie costituiscono una regione ultraperiferica riconosciuta ai sensi dell’articolo 349 TFUE e non possono essere interconnesse con il mercato dell’Unione dell’energia per ragioni fisiche evidenti. Pertanto, la deroga dovrebbe essere concessa per una durata illimitata,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È concessa al Regno di Spagna una deroga alle disposizioni dell’articolo 3, primo comma, lettere a), b), e), k), o) e p), dell’articolo 6, dell’articolo 7, paragrafo 1, dell’articolo 8, paragrafi 1 e 4, degli articoli 9, 10 e 11, dell’articolo 20, paragrafi da 3 a 8, dell’articolo 21, paragrafo 7, dell’articolo 22, paragrafi 2 e 3, e dell’articolo 25, paragrafi da 2 a 4, del regolamento (UE) 2019/943 nonché alle disposizioni dell’articolo 40, paragrafi da 4 a 7, e, con riferimento agli impianti di stoccaggio idroelettrico mediante pompaggio, alle disposizioni dell’articolo 54 della direttiva (UE) 2019/944 per quanto riguarda le isole Canarie.

Articolo 2

La deroga concessa ai sensi dell’articolo 1 si applica per una durata illimitata.

Articolo 3

Il Regno di Spagna è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 2023

Per la Commissione

Kadri SIMSON

Membro della Commissione


(1)   GU L 158 del 14.6.2019, pag. 54.

(2)   GU L 158 del 14.6.2019, pag. 125.

(3)  La Spagna spiega che a causa delle riserve rotanti il tasso di copertura per i sistemi non peninsulari è compreso tra il 40 e il 70 %, rispetto al 10 % necessario nel sistema continentale.

(4)  Il quadro normativo è definito dal regio decreto 738/2015 del 31 luglio 2015 (Real Decreto 738/2015, de 31 de julio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica y el procedimiento de despacho en los sistemas eléctricos de los territorios no peninsulares) («regio decreto 738/2015»).

(5)  Ley 17/2013, de 29 de octubre, para la garantía del suministro e incremento de la competencia en los sistemas eléctricos insulares y extrapeninsulares.

(6)  Decisione del 28 maggio 2020, SA.42270 (2016/NN) — «Spain Electricity production in Spanish non-peninsular territories» [C(2020) 3401 final].

(7)  Il progetto Chira-Soria prevede la costruzione di un impianto di stoccaggio (centrale idroelettrica di stoccaggio mediante pompaggio) nell’isola di Gran Canaria con una capacità installata di 200 MW e una capacità di stoccaggio di 3,5 GWh. Per ulteriori informazioni, cfr.: Central hidroeléctrica de bombeo reversible Salto de Chira | Red Eléctrica (ree.es).

(8)  Lo stoccaggio idroelettrico mediante pompaggio si qualificherebbe come impianto di stoccaggio ai sensi della direttiva (UE) 2019/944.

(9)   Hydropower and pumped hydropower storage in the European Union: Status report on technology development, trends, value chains and markets, JRC 2022: https://setis.ec.europa.eu/document/download/82e6a3ad-74f1-4f6d-b2be-006df2de2007_en.

(10)  Cfr. ad esempio le misure descritte nella proposta di aggiornamento del piano nazionale integrato per l’energia e il clima (2023-2030) presentata dalla Spagna per le isole Canarie, con l’obiettivo di raggiungere la decarbonizzazione entro il 2040 (pag. 144): https://commission.europa.eu/publications/spain-draft-updated-necp-2021-2030_en?prefLang=it&etrans=it. Cfr. anche Ley 6/2022, de 27 de diciembre, de cambio climático y transición energética de Canarias.

(11)   «Antonio Morales exige al Ministerio acciones urgentes para acabar con la inseguridad y el riesgo de apagón general en Gran Canaria» - Cabildo de Gran Canaria - Portales Web Cabildo GC.

(12)  Cfr. il considerando 62 della direttiva (UE) 2019/944.


ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/560/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)