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Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
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2024/447 |
1.2.2024 |
DECISIONE (UE) 2024/447 DEL CONSIGLIO
del 29 gennaio 2024
relativa alla firma, a nome dell’Unione, dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica d’Armenia sulla cooperazione tra l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e le autorità della Repubblica d’Armenia competenti per la cooperazione giudiziaria in materia penale
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 16, paragrafo 2, e l’articolo 85, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 5,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
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(1) |
A norma dell’articolo 47, paragrafo 1, e dell’articolo 52, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), Eurojust può instaurare e mantenere una cooperazione con le autorità di paesi terzi sulla base di una strategia di cooperazione. |
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(2) |
A norma dell’articolo 56, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2018/1727, Eurojust può trasferire dati personali a un’autorità di un paese terzo a condizione che, tra l’altro, sia stato concluso tra l’Unione e tale paese terzo ai sensi dell’articolo 218 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) un accordo internazionale che presti garanzie sufficienti con riguardo alla tutela della vita privata e dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone. |
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(3) |
Il 1o marzo 2021 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con la Repubblica d’Armenia per un accordo sulla cooperazione tra l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e le autorità della Repubblica d’Armenia competenti per la cooperazione giudiziaria in materia penale. |
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(4) |
I negoziati sull’accordo tra l’Unione europea, da una parte, e la Repubblica d’Armenia, dall’altra, sulla cooperazione tra Eurojust e le autorità della Repubblica d’Armenia competenti per la cooperazione giudiziaria in materia penale («accordo») si sono conclusi positivamente nell’ottobre 2022. |
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(5) |
L’accordo consente il trasferimento di dati personali tra Eurojust e le autorità competenti della Repubblica d’Armenia, al fine di combattere le forme gravi di criminalità e il terrorismo e proteggere la sicurezza dell’Unione europea e dei suoi cittadini. |
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(6) |
L’accordo garantisce il pieno rispetto dei diritti fondamentali dell’Unione, in particolare il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare, il diritto alla protezione dei dati di carattere personale e il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, riconosciuti, rispettivamente, agli articoli 7, 8 e 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. In particolare, l’accordo comprende garanzie sufficienti con riguardo alla tutela dei dati personali trasferiti da Eurojust ai sensi dell’accordo. |
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(7) |
L’Irlanda è vincolata dal regolamento (UE) 2018/1727 e partecipa pertanto all’adozione della presente decisione. |
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(8) |
A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al TFUE, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente decisione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione. |
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(9) |
Il Garante europeo della protezione dei dati ha formulato il suo parere 52/2023 l’11 dicembre 2023. |
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(10) |
È pertanto opportuno firmare l’accordo a nome dell’Unione, con riserva della sua conclusione in data successiva, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
È autorizzata, a nome dell’Unione, la firma dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica d’Armenia sulla cooperazione tra l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e le autorità della Repubblica d’Armenia competenti per la cooperazione giudiziaria in materia penale («accordo»), con riserva della sua conclusione (2).
Articolo 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l’accordo a nome dell’Unione.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.
Fatto a Bruxelles, il 29 gennaio 2024
Per il Consiglio
Il presidente
H. LAHBIB
(1) Regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, che istituisce l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e che sostituisce e abroga la decisione 2002/187/GAI del Consiglio (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 138).
(2) Il testo dell’accordo sarà pubblicato unitamente alla decisione relativa alla sua conclusione.
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/447/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)