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dell'Unione europea

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Serie L


2024/432

5.2.2024

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/432 DELLA COMMISSIONE

del 2 febbraio 2024

che determina che le informazioni che devono essere scambiate automaticamente a norma dell’accordo firmato dalle autorità competenti del Canada e di taluni Stati membri sono equivalenti a quelle specificate in talune disposizioni della direttiva 2011/16/UE del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE (1), in particolare l’articolo 8 bis quater, paragrafo 7, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 8 bis quater, paragrafo 7, primo comma, della direttiva 2011/16/UE stabilisce che la Commissione determina, su richiesta motivata di uno Stato membro o di propria iniziativa, se le informazioni che devono essere scambiate automaticamente a norma di un accordo tra le autorità competenti dello Stato membro interessato e una giurisdizione non-UE siano equivalenti a quelle specificate nell’allegato V, sezione III, parte B, di tale direttiva. Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/823 della Commissione (2) stabilisce le modalità di applicazione di tale disposizione della direttiva 2011/16/UE.

(2)

A seguito di una richiesta presentata dall’autorità competente del Canada il 30 giugno 2023, la Commissione ha deciso di stabilire se le informazioni che devono essere scambiate automaticamente a norma dell’accordo multilaterale tra le autorità competenti relativo allo scambio automatico di informazioni sul reddito derivante dalle piattaforme digitali (3) («DPI-MCAA»), che allo stato attuale è stato firmato dalle autorità competenti del Canada e da Belgio, Bulgaria, Croazia, Cipro, Estonia, Finlandia, Irlanda, Lettonia, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Slovacchia, Slovenia, Spagna e Svezia («gli Stati membri firmatari»), si riferiscono alle attività che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2011/16/UE e se sono equivalenti alle informazioni richieste ai sensi delle norme di comunicazione stabilite in tale direttiva.

(3)

Ai fini della determinazione, la Commissione ha valutato le disposizioni pertinenti della legge sull’imposta sul reddito (Income Tax Act) del Canada (4), in particolare la sezione 162 e la parte XX («Reporting Rules for Digital Platform Operators») quale aggiunta dall’articolo 78, primo comma, della legge sull’attuazione del bilancio (Budget Implementation Act, 2023, n. 1) (5) del Canada, e che, ai sensi dell’articolo 78, secondo comma, della medesima legge, entrerà in vigore il 1o gennaio 2024, e del DPI-MCAA che allo stato attuale è stato firmato dagli Stati membri firmatari.

(4)

La legge sull’imposta sul reddito, modificata dalla legge sull’attuazione del bilancio (Budget Implementation Act, 2023, n. 1), applica le disposizioni dei «Model Rules for Reporting by Platform Operators with respect to Sellers in the Sharing and Gig Economy» dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) del 2020 (6), integrate dai «Model Reporting Rules for Digital Platforms: quadro degli scambi internazionali e modulo facoltativo per la vendita di beni» dell’OCSE del 2021 (7).

(5)

Il DPI-MCAA è un quadro giuridico internazionale sviluppato dall’OCSE a supporto dello scambio automatico annuale di informazioni, raccolte nell’ambito dei modelli di norme dell’OCSE, tra la giurisdizione di residenza del gestore di piattaforma e le giurisdizioni di residenza dei venditori e, per quanto riguarda le transazioni che comportano la locazione di beni immobili, le giurisdizioni in cui tali beni immobili sono ubicati, come stabilito sulla base delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale.

(6)

Il DPI-MCAA firmato dal Canada e dagli Stati membri firmatari richiede l’attivazione di relazioni di scambio tra il Canada e ciascuno degli Stati membri firmatari conformemente alla sezione 7 del DPI-MCAA.

(7)

A norma dell’articolo 2 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/823, la Commissione ha stabilito che le definizioni relative ai gestori di piattaforma con obbligo di comunicazione di cui alla legge sull’imposta sul reddito, modificata dalla legge sull’attuazione del bilancio, e al DPI-MCAA firmato dalle autorità competenti del Canada e degli Stati membri firmatari sono equivalenti alle definizioni di cui all’allegato V, sezione I, parte A, punti da 1 a 4, della direttiva 2011/16/UE.

(8)

A norma dell’articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/823, la Commissione ha stabilito che le definizioni relative ai venditori oggetto di comunicazione di cui alla legge sull’imposta sul reddito, modificata dalla legge sull’attuazione del bilancio, e al DPI-MCAA firmato dalle autorità competenti del Canada e degli Stati membri firmatari sono equivalenti alle definizioni di cui all’allegato V, sezione I, parte B punti da 1 a 4, parte C, punti 1 e 2, della direttiva 2011/16/UE.

(9)

A norma dell’articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/823, la Commissione ha stabilito che le definizioni relative all’attività pertinente di cui alla legge sull’imposta sul reddito, modificata dalla legge sull’attuazione del bilancio, e al DPI-MCAA firmato dalle autorità competenti del Canada e degli Stati membri firmatari sono equivalenti alle definizioni di cui all’allegato V, sezione I, parte A, punti 8, 10 e 11, e parte C, punto 9, della direttiva 2011/16/UE.

(10)

A norma dell’articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/823, la Commissione ha stabilito che le procedure di adeguata verifica in materia fiscale di cui alla legge sull’imposta sul reddito, modificata dalla legge sull’attuazione del bilancio, e al DPI-MCAA firmato dalle autorità competenti del Canada e degli Stati membri firmatari sono equivalenti alle procedure di adeguata verifica in materia fiscale di cui all’allegato V, sezione II, della direttiva 2011/16/UE e alle definizioni di cui all’allegato V, sezione I, parte C, punti da 3 a 7, della stessa direttiva.

(11)

A norma dell’articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/823, la Commissione ha determinato che gli obblighi di comunicazione di cui alla legge sull’imposta sul reddito, modificata dalla legge sull’attuazione del bilancio, e al DPI-MCAA firmato dalle autorità competenti del Canada e degli Stati membri firmatari sono equivalenti agli obblighi di comunicazione di cui all’allegato V, sezione III, parte A, punti 1, 2, 5, 6 e 7, e all’allegato V, parte B, della direttiva 2011/16/UE, e alle definizioni di cui all’allegato V, sezione I, parte C, punti da 3 a 8, della direttiva 2011/16/UE.

(12)

A norma dell’articolo 7 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/823, la Commissione ha stabilito che le norme e le procedure amministrative di cui alla legge sull’imposta sul reddito, modificata dalla legge sull’attuazione del bilancio, e al DPI-MCAA firmato dalle autorità competenti del Canada e degli Stati membri firmatari al fine di garantire l’efficace attuazione e il rispetto delle procedure di adeguata verifica in materia fiscale e degli obblighi di comunicazione sono equivalenti alle disposizioni di cui all’allegato V, sezione IV, parti da A a D, della direttiva 2011/16/UE.

(13)

Pertanto le informazioni che devono essere scambiate automaticamente tra le autorità competenti del Canada e degli Stati membri firmatari a norma del DPI-MCAA dovrebbero essere considerate equivalenti a quelle specificate nell’allegato V, sezione III, parte B, della direttiva 2011/16/UE. Conformemente all’articolo 8 del regolamento di esecuzione (UE) 2023/823, tale determinazione dell’equivalenza si applica all’accordo stesso tra le autorità competenti di qualsiasi altro Stato membro e il Canada.

(14)

Poiché la parte XX della legge sull’imposta sul reddito aggiunta dall’articolo 78, primo comma, della stessa non è ancora entrata in vigore, la determinazione dell’equivalenza dovrebbe applicarsi solo a decorrere dalla data di entrata in vigore di tale parte XX della suddetta legge.

(15)

La determinazione dell’equivalenza dovrebbe inoltre applicarsi solo a condizione che la relazione di scambio tra il Canada e ciascuno degli Stati membri firmatari sia attivata conformemente alla sezione 7 del DPI-MCAA.

(16)

Come previsto dall’articolo 25, paragrafo 1, della direttiva 2011/16/UE, tutti gli scambi di informazioni tra le autorità competenti degli Stati membri e le giurisdizioni non-UE a norma del DPI-MCAA sono soggetti al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (8).

(17)

Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato a norma dell’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (9).

(18)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di cooperazione amministrativa nel settore fiscale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Determinazione dell’equivalenza

Le informazioni che devono essere scambiate automaticamente a norma della parte XX della legge sull’imposta sul reddito, quale aggiunta dall’articolo 78, primo comma, della legge sull’attuazione del bilancio, e dell’accordo multilaterale tra le autorità competenti relativo allo scambio automatico di informazioni sul reddito derivante dalle piattaforme digitali («DPI-MCAA») firmato allo stato attuale dalle autorità competenti del Canada e da Belgio, Bulgaria, Croazia, Cipro, Estonia, Finlandia, Irlanda, Lettonia, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica slovacca, Slovenia, Spagna e Svezia («gli Stati membri firmatari») sono equivalenti, ai sensi dell’allegato V, sezione I, parte A, punto 7, della direttiva 2011/16/UE, alle informazioni specificate nell’allegato V, sezione III, parte B, della stessa direttiva.

La determinazione dell’equivalenza si applica a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a)

la parte XX della legge sull’imposta sul reddito, aggiunta dall’articolo 78, primo comma, della legge sull’attuazione del bilancio, del Canada valutata dalla Commissione, è entrata in vigore;

b)

la relazione di scambio tra le autorità competenti del Canada e di ciascuno Stato membro firmatario è attivata conformemente alla sezione 7 del DPI-MCAA.

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 febbraio 2024

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 64 dell'11.3.2011, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2011/16/oj.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2023/823 della Commissione, del 13 aprile 2023, recante modalità di applicazione di talune disposizioni della direttiva 2011/16/UE del Consiglio per quanto riguarda la valutazione e la determinazione dell’equivalenza delle informazioni in un accordo tra le autorità competenti di uno Stato membro e una giurisdizione non-UE (GU L 103 del 18.4.2023, pag. 1), ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/823/oj).

(3)  Il DPI-MCAA può essere consultato online all’indirizzo https://www.oecd.org/tax/exchange-of-tax-information/model-reporting-rules-for-digital-platforms-international-exchange-framework-and-optional-module-for-sale-of-goods.pdf.

(4)  Il testo integrale della legge può essere consultato online al seguente indirizzo: https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/I–3,3/FullText.html.

(5)  Il testo integrale della legge può essere consultato online al seguente indirizzo: https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/AnnualStatutes/2023_26/FullText.html.

(6)  Model Rules for Reporting by Platform Operators with respect to Sellers in the Sharing and Gig Economy (Modelli di norme per la comunicazione delle informazioni da parte dei gestori di piattaforme in relazione ai venditori nell’economia collaborativa - sharing economy - e dei lavori su richiesta - gig economy), OCSE, Parigi (2020), disponibile online all’indirizzo https://www.oecd.org/tax/exchange-of-tax-information/model-rules-for-reporting-by-platform-operators-with-respect-to-sellers-in-the-sharing-and-gig-economy.pdf

(7)  Modelli di norme per la comunicazione delle informazioni per le piattaforme digitali: quadro degli scambi internazionali e modulo facoltativo per la vendita di beni, OCSE, Parigi (2021), disponibile online all’indirizzo https://www.oecd.org/tax/exchange-of-tax-information/model-reporting-rules-for-digital-platforms-international-exchange-framework-and-optional-module-for-sale-of-goods.pdf.

(8)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj).

(9)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj).


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/432/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)