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Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

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Serie L


2024/392

24.1.2024

DECISIONE (UE) 2024/392 DEL CONSIGLIO

del 15 novembre 2023

relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di comitato specializzato per la partecipazione ai programmi dell’Unione istituito dall’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra, in merito all’adozione dei protocolli I e II e alla modifica dell’allegato 47

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 173, paragrafo 3, l’articolo 182, paragrafi 1 e 4, l’articolo 183, l’articolo 188, secondo comma, e l’articolo 189, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

L’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra (1) («accordo»), è stato concluso con decisione (UE) 2021/689 del Consiglio (2) ed è entrato in vigore il 1o maggio 2021.

(2)

A norma dell’articolo 710, paragrafo 2, e dell’articolo 731, paragrafo 3, dell’accordo, il comitato specializzato per la partecipazione ai programmi dell’Unione istituito a norma dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera s), dell’accordo («comitato specializzato») sarà chiamato ad adottare il protocollo I realtivo ai programmi e attività ai quali partecipa il Regno Unito e il protocollo II relativo all’accesso del Regno Unito ai servizi stabiliti nell’ambito di taluni programmi e talune attività dell’Unione cui esso non partecipa («protocolli I e II»).

(3)

A norma dell’articolo 714, paragrafo 11, dell’accordo, il comitato specializzato può modificare l’allegato 47 «Attuazione delle condizioni finanziarie» («allegato 47»).

(4)

I protocolli I e II e l’allegato 47 e costituiscono parte integrante dell’accordo.

(5)

È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato specializzato con riguardo all’adozione dei protocolli I e II e alla modifica dell’allegato 47,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di comitato specializzato, istituito dall’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra, di cui al progetto di decisione del comitato specializzato, è acclusa alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione.

Fatto a Bruxelles, il 15 novembre 2023

Per il Consiglio

Il presidente

P. NAVARRO RÍOS


(1)   GU L 149, del 30.4.2021, pag. 10.

(2)  Decisione (UE) 2021/689 del Consiglio, del 29 aprile 2021, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione, dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra, e dell’accordo tra l’Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sulle procedure di sicurezza per lo scambio e la protezione di informazioni classificate (GU L 149 del 30.4.2021, pag. 2).


DECISIONE N. 1/2023 DEL COMITATO SPECIALIZZATO PER LA PARTECIPAZIONE AI PROGRAMMI DELL'UNIONE ISTITUITO A NORMA DELL'ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA S), DELL'ACCORDO SUGLI SCAMBI COMMERCIALI E LA COOPERAZIONE TRA L'UNIONE EUROPEA E LA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA, DA UNA PARTE, E IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, DALL'ALTRA,

del …

che adotta i protocolli I e II e modifica l'allegato 47 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione

IL COMITATO SPECIALIZZATO PER LA PARTECIPAZIONE AI PROGRAMMI DELL'UNIONE,

visto l'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra (1) («accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione»), in particolare l'articolo 710, paragrafo 2, l'articolo 714, paragrafo 11, e l'articolo 731, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell'articolo 710, paragrafo 2, e dell'articolo 731, paragrafo 3, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, al comitato specializzato per la partecipazione ai programmi dell'Unione istituito a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera s), di tale accordo è conferito il potere di adottare il protocollo I, Programmi e attività ai quali partecipa il Regno Unito («protocollo I»), e il protocollo II sull'accesso del Regno Unito ai servizi stabiliti nell'ambito di taluni programmi e talune attività dell'Unione cui esso non partecipa («protocollo II»).

(2)

I protocolli I e II si applicano a decorrere dal quarto anno del quadro finanziario pluriennale dell'Unione 2021-2027. Le entità del Regno Unito non hanno partecipato ai programmi e alle attività che vi figurano dal loro inizio. A motivo di tali circostanze il protocollo I dovrebbe includere modalità specifiche sotto forma di un meccanismo supplementare per far fronte alla situazione in cui gli importi degli impegni giuridici iniziali (sovvenzioni competitive) assunti con il Regno Unito o con entità del Regno Unito in relazione a un dato esercizio finanziario sarebbero sostanzialmente inferiori al corrispondente contributo operativo versato dal Regno Unito per lo stesso anno al programma Orizzonte Europa, in linea con le modalità e alle condizioni stabilite nell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione. Se tale differenza in termini assoluti supera il 16 % del contributo operativo corrispondente per l'esercizio finanziario in questione, nell'ambito del meccanismo, il contributo operativo che il Regno Unito deve versare per il secondo esercizio finanziario successivo a tale esercizio finanziario dovrebbe essere ridotto della differenza tra l'importo assoluto calcolato secondo il metodo di cui all'articolo 716, paragrafo 2, per tale esercizio finanziario e l'importo corrispondente al 16 % del contributo operativo corrispondente per lo stesso anno. Il meccanismo non dovrebbe pregiudicare la valutazione del riesame della performance di cui all'articolo 721 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione. Al fine di evitare un doppio adeguamento, l'importo di qualsiasi adeguamento effettuato nell'ambito del meccanismo supplementare deve essere preso in considerazione nell'applicazione dell'articolo 721, paragrafo 3, lettera b), dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione.

(3)

A norma dell'articolo 714, paragrafo 11, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, il comitato specializzato per la partecipazione ai programmi dell'Unione istituito dall'articolo 8, paragrafo 1, lettera s), dello stesso accordo, ha la facoltà di modificare l'allegato 47 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione.

(4)

Gli atti di base dei programmi dell'Unione di cui alla dichiarazione comune sulla partecipazione ai programmi dell'Unione e sull'accesso ai servizi dei programmi di cui alla decisione (UE) 2020/2252 del Consiglio (2) e approvati a nome dell’Unione con decisione (UE) 2021/689 del Consiglio (3) sono stati ora adottati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono adottati i protocolli I e II che figurano nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

L'allegato 47 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione è così modificato:

a)

i paragrafi 4, 6 e 7 sono soppressi;

b)

il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«4.   La richiesta di fondi per un determinato anno ha il valore stabilito dividendo l'importo annuo calcolato in applicazione dell'articolo 714 del presente accordo, compreso qualsiasi adeguamento a norma dell'articolo 714, paragrafo 8, dell'articolo 716 o dell'articolo 717 del presente accordo, per il numero di richieste di fondi per quell'anno a norma del paragrafo 2 del presente allegato.»

;

c)

i paragrafi 8 e 9 sono rinumerati come paragrafi 5 e 6.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Essa si applica a decorrere dal 1° gennaio 2024.

Fatto a …,

Per il comitato specializzato per la partecipazione ai programmi dell'Unione

I copresidenti


(1)   GU L 149 del 30.4.2021, pag. 10.

(2)  Decisione (UE) 2020/2252 del Consiglio del 29 dicembre 2020 relativa alla firma, a nome dell'Unione, e all'applicazione a titolo provvisorio dell'accordo sugli scambi e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, e dell'accordo tra l'Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sulle procedure di sicurezza per lo scambio e la protezione di informazioni classificate (GU L 444 del 31.12.2020, pag. 2).

(3)  Decisione (UE) 2021/689 del Consiglio del 29 aprile 2021 relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, e dell'accordo tra l'Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sulle procedure di sicurezza per lo scambio e la protezione di informazioni classificate (GU L 149 del 30.4.2021, pag. 2).


ALLEGATO

Protocollo I Programmi e attività ai quali partecipa il Regno Unito

Articolo 1

Ambito della partecipazione del Regno Unito

1)   Il Regno Unito partecipa e contribuisce a decorrere dal 1o gennaio 2024 ai programmi e alle attività dell'Unione, o a parti di essi, istituiti dai seguenti atti di base:

a)

regolamento (UE) 2021/696 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma spaziale dell'Unione e l'Agenzia dell'Unione europea per il programma spaziale e che abroga i regolamenti (UE) n. 912/2010, (UE) n. 1285/2013 e (UE) n. 377/2014 e la decisione n. 541/2014/UE (1), limitatamente alle norme applicabili alla componente di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), di tale regolamento («Copernicus»);

b)

regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione, e che abroga i regolamenti (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013 (2), limitatamente alle norme applicabili alle componenti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e b), di tale regolamento; e

c)

decisione (UE) 2021/764 del Consiglio, del 10 maggio 2021, che istituisce il programma specifico di attuazione di Orizzonte Europa – il programma quadro di ricerca e innovazione, e che abroga la decisione 2013/743/UE (3).

2)   Il presente protocollo non si applica alle procedure di aggiudicazione che danno esecuzione agli impegni di bilancio per il 2021, il 2022 e il 2023.

Articolo 2

Durata della partecipazione del Regno Unito

1)   Il Regno Unito partecipa ai programmi e alle attività dell'Unione, o a parti di essi, di cui all'articolo 1 del presente protocollo a decorrere dal 1o gennaio 2024 per la durata rimanente del programma o dell'attività o, se inferiore, fino alla fine dal quadro finanziario pluriennale 2021-2027.

2)   Il Regno Unito o le entità del Regno Unito sono ammissibili alle condizioni stabilite all'articolo 711, per quanto riguarda le procedure di aggiudicazione dell'Unione, che danno esecuzione agli impegni di bilancio dei programmi e delle attività, o di parti di essi, di cui all'articolo 1 del presente protocollo entro i termini di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Il Regno Unito o le entità del Regno Unito non sono ammissibili ai finanziamenti dell'Unione nell'ambito delle procedure di attribuzione dell'Unione che danno esecuzione agli impegni di bilancio per il 2021, il 2022 e il 2023, fatte salve le norme di ammissibilità applicabili alle entità di paesi non associati stabilite nell'atto di base o altre norme relative all'attuazione del programma o dell'attività dell'Unione.

Articolo 3

Modalità e condizioni specifiche per la partecipazione a Copernicus

1)   Fatto salvo l'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, in particolare l'articolo 711, il Regno Unito partecipa a Copernicus e fruisce dei servizi e dei prodotti di Copernicus alla stregua degli altri paesi partecipanti.

2)   Il Regno Unito ha pieno accesso al servizio di gestione delle emergenze di Copernicus e notifica alla Commissione europea il punto focale nazionale che fungerà da utente autorizzato del servizio di gestione di Copernicus.

3)   Il Regno Unito ha accesso da utente autorizzato alle componenti del servizio di sicurezza di Copernicus nella misura in cui è concordata una cooperazione tra le parti nelle pertinenti politiche. Le modalità di attivazione e d’uso sono materia di accordi specifici. I rispettivi accordi prevedono le modalità di accesso ai servizi in questione, anche riguardo al funzionamento specifico dell'articolo 718, paragrafo 4, dell'articolo 719, paragrafo 4, e dell'articolo 720, paragrafo 5.

4)   Ai fini del paragrafo 3 i negoziati tra il Regno Unito e l’Unione iniziano quanto prima dopo che il presente protocollo ha sancito la partecipazione del Regno Unito a Copernicus, in conformità delle disposizioni che disciplinano l’accesso a detti servizi. Se detto accordo subisce un sensibile ritardo o si rivela impossibile, il comitato specializzato per la partecipazione ai programmi dell’Unione esamina il modo in cui, nella situazione, sia possibile adeguare la partecipazione del Regno Unito a Copernicus e il relativo finanziamento.

5)   La partecipazione dei rappresentanti del Regno Unito alle riunioni del consiglio di accreditamento di sicurezza è disciplinata dalle norme e procedure applicabili alla partecipazione a tale consiglio in considerazione dello status di paese terzo del Regno Unito.

Articolo 4

Modalità e condizioni specifiche per la partecipazione al programma Orizzonte Europa

1)   Fatto salvo l'articolo 6, il Regno Unito partecipa da paese associato a tutte le parti del programma Orizzonte Europa di cui all'articolo 4 del regolamento (UE) 2021/695 attuate attraverso il programma specifico istituito dalla decisione (UE) 2021/764 e mediante un contributo finanziario all'Istituto europeo di innovazione e tecnologia istituito dal regolamento (UE) 2021/819 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, relativo all'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (4).

2)   Fatto salvo l'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, in particolare l'articolo 711, le entità del Regno Unito possono partecipare alle attività del Centro comune di ricerca («JRC») e alle azioni indirette a condizioni equivalenti a quelle applicabili alle entità dell'Unione.

3)   Quando l'Unione adotta misure in attuazione degli articoli 185 e 187 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il Regno Unito e le entità del Regno Unito possono partecipare alle strutture giuridiche create a norma di tali disposizioni, in conformità degli atti giuridici dell'Unione relativi all'istituzione delle stesse strutture giuridiche.

4)   Il regolamento (UE) 2021/819 o l'atto giuridico dell'Unione che sostituisce tale regolamento, e la decisione (UE) 2021/820 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, relativa all'agenda strategica per l'innovazione dell'Istituto europeo di innovazione e tecnologia (EIT) 2021-2027: promuovere il talento e la capacità d'innovazione in Europa, e che abroga la decisione n. 1312/2013/UE (5), si applicano alla partecipazione delle entità del Regno Unito alle comunità della conoscenza e dell'innovazione in conformità dell'articolo 711.

5)   Quando entità del Regno Unito partecipano ad attività del JRC, rappresentanti del Regno Unito hanno diritto di partecipare, da osservatori senza diritto di voto, al consiglio di amministrazione del JRC. Fatta salva detta condizione, la partecipazione dei rappresentanti del Regno Unito è disciplinata dalle stesse norme e procedure applicabili ai rappresentanti degli Stati membri, compresi il diritto di parola e le procedure per il ricevimento di informazioni e documentazione relative ai punti che riguardano il Regno Unito.

6)   Ai fini del calcolo del contributo operativo a norma dell'articolo 714, paragrafo 5, gli stanziamenti di impegno iniziali che, nel bilancio dell'Unione adottato in via definitiva per l'esercizio interessato, sono destinati al finanziamento di Orizzonte Europa, comprese le spese di sostegno del programma, sono maggiorati degli stanziamenti corrispondenti alle entrate con destinazione specifica esterne a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), punto iv), del regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno della ripresa dopo la crisi COVID-19 (6).

7)   Nel comitato per lo spazio europeo della ricerca e dell’innovazione e relativi sottogruppi il Regno Unito gode dei diritti di rappresentanza e partecipazione applicabili ai paesi associati.

8)   Il Regno Unito può partecipare a un consorzio per un’infrastruttura europea di ricerca («ERIC») in conformità degli atti giuridici che lo istituiscono e in considerazione della sua partecipazione a Orizzonte 2020, alle condizioni che si applicano a tale partecipazione prima dell’entrata in vigore del presente protocollo, e della sua partecipazione a Orizzonte Europa quale prevista dal presente protocollo.

Articolo 5

Modalità di applicazione del meccanismo di correzione automatica al programma Orizzonte Europa a norma dell'articolo 716

1)   Al programma Orizzonte Europa si applica l'articolo 716.

2)   Si applicano le modalità seguenti:

a)

ai fini del calcolo della correzione automatica, per «sovvenzione competitiva» s'intende la sovvenzione concessa in esito a un invito a presentare proposte nel cui ambito è possibile identificare il beneficiario finale al momento del calcolo della correzione automatica, ad eccezione del sostegno finanziario a terzi ai sensi dell'articolo 204 del regolamento finanziario (7) applicabile al bilancio generale dell'Unione;

b)

in caso di sottoscrizione di un impegno giuridico con il coordinatore del consorzio, gli importi usati per stabilire gli importi iniziali dell'impegno giuridico di cui all'articolo 716, paragrafo 1, sono il cumulo degli importi iniziali assegnati nell'impegno giuridico ai membri del consorzio che sono entità del Regno Unito;

c)

tutti gli importi degli impegni giuridici sono stabiliti ricorrendo al sistema elettronico eCorda della Commissione europea;

d)

per «costi estranei all’intervento» s’intendono i costi del programma operativo diversi dalle sovvenzioni competitive, comprese le spese di sostegno, l’amministrazione specifica del programma e altre azioni (8); e

e)

sono considerati costi estranei all'intervento gli importi assegnati alle organizzazioni internazionali in quanto soggetti giuridici che sono il beneficiario finale (9).

3)   Il meccanismo si applica come segue:

a)

le correzioni automatiche per l'anno n relative all'esecuzione degli stanziamenti di impegno per l'anno n sono applicate sulla scorta dei dati riferiti all'anno n e all'anno n+1 nel sistema eCorda, di cui al paragrafo 2, lettera c), nell'anno n+2 previa applicazione degli eventuali adeguamenti del contributo del Regno Unito a Orizzonte Europa a norma dell'articolo 714, paragrafo 8. L’importo considerato è l’importo delle sovvenzioni competitive per le quali sono disponibili dati;

b)

l’importo della correzione automatica è calcolato a partire dalla differenza tra:

i)

l'importo totale delle sovvenzioni competitive attribuite a entità del Regno Unito a titolo di impegni assunti sugli stanziamenti di bilancio dell'anno n; e

ii)

l’importo del contributo adeguato del Regno Unito per l’anno n moltiplicato per il rapporto tra:

A)

l’importo delle sovvenzioni competitive effettuate su stanziamenti di impegno dell’anno n per il programma interessato, e

B)

il totale di tutti gli impegni giuridici contratti sugli stanziamenti di impegno dell’anno n, comprese le spese di sostegno.

Se l'adeguamento è effettuato in situazioni da cui le entità del Regno Unito sono escluse, in applicazione dell'articolo 714, paragrafo 8, il calcolo non include gli importi delle corrispondenti sovvenzioni competitive.

4)   Se, in relazione al contributo operativo del Regno Unito per un dato anno n, l'importo della differenza calcolato secondo il metodo di cui all'articolo 716, paragrafo 2, è negativo e in termini assoluti supera il 16 % del contributo operativo corrispondente per l'anno n, il contributo operativo futuro del Regno Unito per l'anno n + 2 è ridotto della differenza tra l'importo assoluto calcolato secondo il metodo di cui all'articolo 716, paragrafo 2, per l'anno n e l'importo corrispondente al 16 % del contributo operativo corrispondente per l'anno n.

Dopo la fine del periodo di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del presente protocollo, le eventuali riduzioni dei contributi operativi futuri di cui al primo comma del presente paragrafo si applicano ai contributi operativi del Regno Unito a un programma successivo cui partecipa il Regno Unito.

Se il contributo operativo del Regno Unito è adeguato nell'anno n + 2 conformemente al primo e al secondo comma, tale adeguamento è preso in considerazione ai fini del calcolo dell'importo annuo per l'anno n + 2 conformemente all'allegato 47, paragrafo 4.

Articolo 6

Esclusione dal fondo del Consiglio europeo per l'innovazione

1)   Il Regno Unito e le entità del Regno Unito non partecipano al fondo del Consiglio europeo per l’innovazione (CEI) istituito nell’ambito di Orizzonte Europa. Il fondo del CEI è lo strumento finanziario che, nell’ambito dell’Acceleratore del CEI di Orizzonte Europa, mette a disposizione investimenti sotto forma di capitale o altra forma rimborsabile (10).

2)   A partire dal 2024 e fino al 2027, al contributo del Regno Unito a Orizzonte Europa è applicato ogni anno un adeguamento pari all'importo ottenuto moltiplicando gli importi stimati da assegnare ai beneficiari del fondo del CEI istituito nell'ambito del programma, escluso l'importo derivante da rimborsi e rientri, per il criterio di ripartizione definito all'articolo 714, paragrafo 6.

3)   Dopo ogni anno n in cui è stato applicato un adeguamento a norma del paragrafo 2, il contributo del Regno Unito è adeguato negli anni successivi, al rialzo o al ribasso, moltiplicando la differenza tra l'importo stimato assegnato ai beneficiari del fondo del CEI di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del presente protocollo, e l'importo assegnato ai beneficiari del fondo del CEI nell'anno n, per il criterio di ripartizione definito all'articolo 714, paragrafo 6.

Articolo 7

Reciprocità

Ai fini del presente articolo per «entità dell'Unione» s'intende qualsiasi tipo di soggetto, sia esso una persona fisica, una persona giuridica o un soggetto di altro tipo, che risiede o è stabilito nell'Unione.

Le entità dell'Unione ammissibili possono partecipare ai programmi del Regno Unito equivalenti a quelli di cui all'articolo 1, lettere b) e c), del presente protocollo in conformità del diritto e delle regolamentazioni del Regno Unito.

Articolo 8

Proprietà intellettuale

Riguardo ai programmi e alle attività elencati nell'articolo 1 del presente protocollo e fatto salvo l'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, in particolare l'articolo 711, le entità del Regno Unito che partecipano ai programmi contemplati dal presente protocollo hanno, in materia di proprietà, valorizzazione e divulgazione delle informazioni acquisite in tale contesto e in materia di proprietà intellettuale sorta nel medesimo ambito, diritti e obblighi equivalenti a quelli che competono alle entità stabilite nell'Unione che partecipano agli stessi programmi e attività. La presente disposizione non si applica ai risultati scaturiti da progetti iniziati prima della data di applicazione del presente protocollo.

Protocollo II sull’accesso del regno unito ai servizi stabiliti nell’ambito di taluni programmi e talune attività dell’Unione cui esso non partecipa

Articolo 1

Limiti dell'accesso

Il Regno Unito ha accesso ai seguenti servizi, con le modalità e alle condizioni stabilite nell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, negli atti di base e in qualsiasi altra norma relativa all'attuazione dei pertinenti programmi e attività dell'Unione:

a)

servizi di sorveglianza dello spazio e tracciamento («SST») ai sensi dell'articolo 55 del regolamento (UE) 2021/696.

Nelle more dell'entrata in vigore degli atti di esecuzione volti a stabilire le condizioni applicabili ai paesi terzi per i tre servizi SST pubblicamente disponibili, al Regno Unito e ai proprietari e agli operatori di veicoli spaziali pubblici e privati che operano nel Regno Unito o a partire dal Regno Unito sono forniti i servizi SST previsti all'articolo 5, paragrafo 1, della decisione n. 541/2014/UE in conformità dell'articolo 5, paragrafo 2, della stessa decisione (o di altra normativa che la sostituisca, con o senza modifiche).

Articolo 2

Durata dell'accesso

Il Regno Unito ha accesso ai servizi di cui all'articolo 1 per la loro rimanente durata o, se inferiore, fino alla fine del quadro finanziario pluriennale 2021-2027.

Articolo 3

Modalità e condizioni specifiche per l'accesso ai servizi SST

A norma dell'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/696, al Regno Unito è dato accesso ai servizi SST pubblicamente disponibili di cui all'articolo 55, paragrafo 1, lettere a), b) e c), di tale regolamento, su richiesta e alle condizioni applicabili ai paesi terzi.

Al Regno Unito è dato accesso ai servizi SST di cui all'articolo 55, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2021/696, quando disponibili, alle condizioni applicabili ai paesi terzi.


(1)  Regolamento (UE) 2021/696 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 aprile 2021 che istituisce il programma spaziale dell’Unione e l’Agenzia dell’Unione europea per il programma spaziale e che abroga i regolamenti (UE) n. 912/2010, (UE) n. 1285/2013 e (UE) n. 377/2014 e la decisione n. 541/2014/UE (GU UE L 170 del 12.5.2021, pag. 69).

(2)  Regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 aprile 2021 che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione, e che abroga i regolamenti (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013 (GU UE L 170 del 12.5.2021, pag. 1).

(3)  Decisione (UE) 2021/764 del Consiglio del 10 maggio 2021 che istituisce il programma specifico di attuazione di Orizzonte Europa — il programma quadro di ricerca e innovazione, e che abroga la decisione (UE) 2013/743/UE (GU UE L 167I del 12.5.2021, pag. 1).

(4)   GU UE L 189 del 28.5.2021, pag. 61.

(5)   GU UE L 189 del 28.5.2021, pag. 91.

(6)   GU UE L 433I del 22.12.2020, pag. 23.

(7)  Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU UE L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

(8)  Possono annoverarsi fra le "altre azioni" premi, strumenti finanziari, erogazione di servizi tecnico-scientifici da parte del JRC, abbonamenti (OCSE, Eureka, IPEEC, AIE, ecc.), accordi di delega, perizie (valutazioni, monitoraggio dei progetti).

(9)  Gli importi assegnati alle organizzazioni internazionali sono considerati costi estranei all'intervento soltanto se queste sono i beneficiari finali. Ciò non si applica quando un'organizzazione internazionale è la coordinatrice di un progetto (e distribuisce fondi ad altri coordinatori).

(10)  Conformemente all'articolo 11, paragrafo 3, della decisione (UE) 2021/764 del Consiglio, e al suo allegato I, pilastro III, sezione 1, il fondo del CEI gestirà solo le componenti di "investimento" del sostegno dell'Acceleratore del CEI. Le entità del Regno Unito possono pertanto partecipare solo alla sovvenzione o ad altre forme di sostegno non rimborsabile erogate nell'ambito dell'Acceleratore del CEI.


ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/392/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)