European flag

Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie L


2024/385

19.1.2024

DECISIONE (PESC) 2024/385 DEL CONSIGLIO

del 19 gennaio 2024

che istituisce misure restrittive nei confronti dei soggetti che sostengono, facilitano o permettono la commissione di atti di violenza da parte di Hamas e della Jihad islamica palestinese

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 29,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 21 settembre 2001 il Consiglio europeo ha dichiarato che il terrorismo rappresenta una vera sfida per il mondo e per l'Europa e ha deciso che la lotta al terrorismo costituirà un obiettivo prioritario per l'Unione. Il 19 ottobre 2001 il Consiglio europeo ha dichiarato di essere determinato a combattere il terrorismo sotto tutte le sue forme e ovunque nel mondo e di proseguire gli sforzi volti a rafforzare la coalizione della comunità internazionale nella lotta contro il terrorismo sotto tutti i suoi aspetti.

(2)

Il 27 dicembre 2001 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2001/931/PESC (1), che attua la risoluzione 1373 (2001) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite che stabilisce strategie di ampio respiro per la lotta al terrorismo e in particolare al finanziamento dello stesso. La posizione comune 2001/931/PESC prevede il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie o economiche delle persone, gruppi ed entità elencati nel suo allegato e prevede che tali capitali e risorse finanziarie o economiche o i servizi finanziari o altri servizi connessi non siano messi a disposizione, direttamente o indirettamente, delle persone, gruppi ed entità elencati nell'allegato.

(3)

Dal 27 dicembre 2001 l'allegato della posizione comune 2001/931/PESC ha incluso Hamas-Izz al-Din al-Qassem (ala terroristica di Hamas) e la Jihad islamica palestinese («PIJ») quali gruppi terroristici. Il 12 settembre 2003 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2003/651/PESC (2) che ha aggiornato l'allegato della posizione comune 2001/931/PESC e ha sostituito Hamas-Izz al-Din al-Qassem (ala terroristica di Hamas) con Hamas (incluso Hamas-Izz al-Din al-Qassem) («Hamas») nell'elenco dei gruppi ed entità coinvolti in atti terroristici.

(4)

L'inserimento in elenco di Hamas e della PIJ è stato riesaminato più volte a norma dell'articolo 1, paragrafo 6, della posizione comune 2001/931/PESC e le misure restrittive ad esse applicabili restano in vigore.

(5)

L'Unione fornisce assistenza finanziaria allo sviluppo, compresi programmi di sostegno alla popolazione palestinese, all'Autorità palestinese e all'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l'occupazione dei profughi palestinesi nel Vicino Oriente. La Commissione ha effettuato un riesame della sua assistenza finanziaria in corso, da cui è emerso che i controlli e le salvaguardie esistenti della Commissione funzionano correttamente e che nessun fondo dell'Union finanzia direttamente o indirettamente alcuna organizzazione terroristica.

(6)

Il 7 ottobre 2023 l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ha rilasciato una dichiarazione a nome dell'Unione europea sugli attacchi contro Israele, condannando con la massima fermezza i molteplici attacchi indiscriminati perpetrati da Hamas in tutta Israele e deplorando profondamente la perdita di vite umane.

(7)

Nelle sue conclusioni del 26 e 27 ottobre 2023, il Consiglio europeo ha ribadito che condanna con la massima fermezza Hamas per i suoi attacchi terroristici brutali e indiscriminati in tutta Israele.

(8)

Hamas e la PIJ costituiscono una minaccia per la pace e la sicurezza internazionali, anche in quanto minacciano o compromettono la stabilità o la sicurezza di Israele entro i suoi confini riconosciuti a livello internazionale di cui alle conclusioni del Consiglio del 10 dicembre 2012 sul processo di pace in Medio Oriente. Le azioni violente da parte di Hamas e della PIJ costituiscono serie violazioni del diritto internazionale umanitario e del diritto dei diritti umani.

(9)

Data la gravità dei recenti attacchi contro Israele e la necessità di contrastare gli atti che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, è opportuno istituire misure restrittive nei confronti dei soggetti che sostengono, facilitano o permettono azioni violente da parte di Hamas e della PIJ, conformemente ai criteri stabiliti nella presente decisione. Tali misure restrittive rientrano negli obiettivi della politica estera e di sicurezza comune dell'Unione di cui all'articolo 21, paragrafo 2, lettere b) e c), del trattato sull'Unione europea.

(10)

È necessaria un'azione ulteriore dell'Unione per attuare talune misure,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire l'ingresso o il transito nel loro territorio delle persone fisiche elencate nell'allegato che:

a)

sostengono materialmente o finanziariamente Hamas, la Jihad islamica palestinese (PIJ), qualsiasi altro gruppo affiliato ovvero qualsiasi loro cellula, affiliato, ala scissionista o emanazione;

b)

partecipano al finanziamento di Hamas, della PIJ, di un altro gruppo affiliato ovvero qualsiasi loro cellula, affiliato, ala scissionista o emanazione, oppure partecipano al finanziamento di atti o attività da parte di, in collegamento con, con il nome di, per conto di o a sostegno di uno di loro;

c)

partecipano alla pianificazione, alla preparazione o all’agevolazione delle azioni violente da parte di o in collegamento con, con il nome di, per conto di o a sostegno di Hamas, della PIJ, di un altro gruppo affiliato o di qualsiasi loro cellula, affiliato, ala scissionista o emanazione;

d)

forniscono, vendono o trasferiscono armi e materiale connesso ad Hamas, alla PIJ, ad un altro gruppo affiliato o a qualsiasi loro cellula, affiliato, ala scissionista o emanazione;

e)

sostengono materialmente o finanziariamente ovvero compiono atti che compromettono o minacciano la stabilità o la sicurezza di Israele in collegamento con, con il nome di, per conto di o a sostegno di Hamas, della PIJ, di un altro gruppo affiliato o di qualsiasi loro cellula, affiliato, ala scissionista o emanazione;

f)

sono implicate o sono complici nell'ordine di commettere o nell'effettiva commissione di gravi violazioni del diritto internazionale umanitario o del diritto dei diritti umani per conto o in nome di Hamas, della PIJ, di un altro gruppo affiliato ovvero di qualsiasi loro cellula, affiliato, ala scissionista o emanazione;

g)

istigano alla commissione o aizzano pubblicamente a compiere atti di violenza grave, da parte di, in collegamento con, con il nome di, per conto di o a sostegno di Hamas, della PIJ, di un altro gruppo affiliato ovvero di qualsiasi loro cellula, affiliato, ala scissionista o emanazione;

h)

sostengono persone fisiche e giuridiche, gruppi, entità od organismi, coinvolti nelle attività di cui alle lettere da a) a g);

2.   Il paragrafo 1 non obbliga gli Stati membri a vietare ai loro cittadini l'ingresso nel proprio territorio.

3.   Il paragrafo 1 lascia impregiudicate le situazioni in cui uno Stato membro sia vincolato da un obbligo derivante dal diritto internazionale, segnatamente:

a)

in qualità di paese che ospita un'organizzazione intergovernativa internazionale;

b)

in qualità di paese che ospita una conferenza internazionale indetta dalle Nazioni Unite o sotto i suoi auspici;

c)

in virtù di un accordo multilaterale che conferisce privilegi e immunità; o

d)

in virtù del trattato di conciliazione del 1929 (Patti Lateranensi) concluso tra la Santa Sede (Stato della Città del Vaticano) e l'Italia.

4.   Il paragrafo 3 si applica anche qualora uno Stato membro ospiti l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE).

5.   Il Consiglio è debitamente informato in ciascuna delle situazioni in cui uno Stato membro concede una deroga ai sensi del paragrafo 3 o 4.

6.   Gli Stati membri possono concedere deroghe alle misure imposte a norma del paragrafo 1 allorquando il viaggio è giustificato da necessità umanitarie urgenti o dall'esigenza di partecipare a riunioni intergovernative o a riunioni promosse o ospitate dall'Unione, o ospitate da uno Stato membro che esercita la presidenza di turno dell'OSCE, in cui si conduce un dialogo politico che promuove direttamente gli obiettivi strategici delle misure restrittive.

7.   Gli Stati membri possono anche concedere deroghe alle misure imposte a norma del paragrafo 1 allorquando l'ingresso o il transito è necessario per l'espletamento di un procedimento giudiziario.

8.   Uno Stato membro che intenda concedere le deroghe di cui ai paragrafi 6 o 7 presenta al riguardo una notifica scritta al Consiglio. La deroga si considera concessa a meno che, entro due giorni lavorativi dal ricevimento della notifica della deroga proposta, vi sia un'obiezione scritta di uno o più membri del Consiglio. Se uno o più membri del Consiglio sollevano obiezioni, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può decidere di concedere la deroga proposta.

9.   Nei casi in cui uno Stato membro autorizzi, ai sensi del paragrafo 3, 4, 6, 7 o 8, l'ingresso o il transito nel suo territorio delle persone fisiche elencate nell'allegato, l'autorizzazione è strettamente limitata ai fini per i quali è concessa e alle persone fisiche direttamente interessate.

Articolo 2

1.   Sono congelati tutti i fondi, le attività finanziarie e risorse economiche di altro tipo posseduti o controllati direttamente o indirettamente da persone fisiche o giuridiche, gruppi, entità ed organismi, elencati nell’allegato che:

a)

sostengono materialmente o finanziariamente Hamas, la PIJ, un altro gruppo affiliato ovvero qualsiasi loro cellula, affiliato, ala scissionista o emanazione;

b)

partecipano al finanziamento di Hamas, della PIJ, un altro gruppo affiliato ovvero qualsiasi loro cellula, affiliato, ala scissionista o emanazione, oppure partecipano al finanziamento di atti o attività da parte di, in collegamento con, con il nome di, per conto di o a sostegno di uno di loro;

c)

partecipano alla pianificazione, alla preparazione o all’agevolazione delle azioni violente da parte di o in collegamento con, con il nome di, per conto di o a sostegno di Hamas, della PIJ, di un altro gruppo affiliato o di qualsiasi loro cellula, affiliato, ala scissionista o emanazione;

d)

forniscono, vendono o trasferiscono armi e materiale connesso ad Hamas, alla PIJ, ad un altro gruppo affiliato o a qualsiasi loro cellula, affiliato, ala scissionista o emanazione;

e)

sostengono materialmente o finanziariamente ovvero compiono atti che compromettono o minacciano la stabilità o la sicurezza di Israele in collegamento con, con il nome di per conto, o a sostegno di, di Hamas, della PIJ, di un altro gruppo affiliato o di qualsiasi loro cellula, affiliato, ala scissionista o emanazione;

f)

sono implicati o sono complici nell'ordine di commettere o nell'effettiva commissione di gravi violazioni del diritto internazionale umanitario o del diritto dei diritti umani, per conto o in nome di Hamas, della PIJ o di un altro gruppo affiliato ovvero di qualsiasi loro cellula, affiliato, ala scissionista o emanazione;

g)

istigano alla commissione o aizzano pubblicamente a compiere atti di violenza grave da parte di, in collegamento con, con il nome di, per conto di o a sostegno di Hamas, della PIJ, di un altro gruppo affiliato ovvero di qualsiasi loro cellula, affiliato, ala scissionista o emanazione;

h)

sostengono persone fisiche o giuridiche, gruppi, entità od organismi, coinvolte in attività di cui alle lettere da a) a g).

2.   Nessun fondo, altra attività finanziaria o risorsa economica è messo a disposizione, direttamente o indirettamente, delle persone fisiche o giuridiche, gruppi, entità ed organismi elencati nell'allegato, né è destinato a loro vantaggio.

3.   In deroga ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che i fondi o le risorse economiche siano:

a)

necessari per soddisfare bisogni fondamentali delle persone elencate nell'allegato e dei familiari a loro carico, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, canoni di locazione o mutui, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenze di servizi pubblici;

b)

destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli e al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali;

c)

destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati;

d)

necessari per coprire spese straordinarie, purché l'autorità competente interessata abbia notificato alle autorità competenti degli altri Stati membri e alla Commissione, almeno due settimane prima dell'autorizzazione, i motivi per i quali ritiene che debba essere rilasciata un'autorizzazione specifica; o

e)

pagabili su o da un conto di una missione diplomatica o consolare o di un'organizzazione internazionale che gode di immunità conformemente al diritto internazionale, nella misura in cui tali pagamenti siano destinati a essere utilizzati per fini ufficiali della missione diplomatica o consolare o dell'organizzazione internazionale.

Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del presente paragrafo entro due settimane dal rilascio.

4.   In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:

a)

i fondi o le risorse economiche siano oggetto di una decisione arbitrale emessa anteriormente alla data dell'inserimento della persona fisica o giuridica, dell'entità, gruppo o dell'organismo di cui al paragrafo 1 nell'elenco figurante nell'allegato, di una decisione giudiziaria o amministrativa emessa nell'Unione o di una decisione giudiziaria esecutiva nello Stato membro interessato, prima, in o dopo tale data;

b)

i fondi o le risorse economiche siano usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale decisione o riconosciuti validi dalla stessa, entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti applicabili che disciplinano i diritti dei creditori;

c)

la decisione non vada a favore di una persona fisica o giuridica, di un gruppo, di un'entità o di un organismo elencati nell'allegato; e

d)

il riconoscimento della decisione non sia contrario all'ordine pubblico nello Stato membro interessato.

Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del presente paragrafo entro due settimane dal rilascio.

5.   Il paragrafo 1 non osta a che la persona fisica o giuridica, il gruppo, l’entità o l’organismo indicata effettui il pagamento dovuto nell'ambito di un contratto concluso prima dell'inclusione di tale persona fisica o giuridica, gruppo, entità o organismo in elenco, purché lo Stato membro interessato abbia determinato che il pagamento non è direttamente o indirettamente percepito da una persona fisica o giuridica, da un gruppo, da un'entità o da un organismo di cui al paragrafo 1.

6.   Il paragrafo 2 non si applica al versamento sui conti congelati di:

a)

interessi o altri profitti dovuti su detti conti, purché tali interessi o altri profitti continuino a essere soggetti alle misure di cui al paragrafo 1;

b)

pagamenti dovuti nell'ambito di contratti e accordi conclusi o di obbligazioni sorte anteriormente alla data in cui tali conti sono stati assoggettati alle misure di cui ai paragrafi 1 e 2, purché tali pagamenti continuino a essere soggetti alle misure di cui al paragrafo 1; o

c)

pagamenti dovuti nell'ambito di decisioni giudiziarie, amministrative o arbitrali emesse nell'Unione o esecutive nello Stato membro interessato, purché tali pagamenti continuino a essere soggetti alle misure di cui al paragrafo 1.

7.   I paragrafi 1 e 2 non si applicano alla fornitura, al trattamento o al pagamento di fondi, altre attività finanziarie o risorse economiche o alla fornitura di beni e servizi necessari a garantire l'inoltro tempestivo di aiuti umanitari o sostenere altre attività a sostegno del soddisfacimento dei bisogni umani fondamentali laddove l'aiuto sia prestato e l'altra attività sia svolta:

a)

dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, anche per il tramite dei suoi programmi, fondi e altre entità e organismi, e dalle sue agenzie specializzate e organizzazioni collegate;

b)

da organizzazioni internazionali;

c)

da organizzazioni umanitarie aventi status di osservatore presso l'Assemblea generale delle Nazioni Unite e dai membri di tali organizzazioni umanitarie;

d)

da organizzazioni non governative finanziate a livello bilaterale o multilaterale che partecipano ai piani di risposta umanitaria delle Nazioni Unite, ai piani di risposta per i rifugiati, ad altri appelli delle Nazioni Unite o a cluster umanitari coordinati dall'Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari;

e)

da organizzazioni e agenzie alle quali l'Unione ha rilasciato il certificato di partenariato umanitario o che sono certificate o riconosciute da uno Stato membro conformemente alle procedure nazionali;

f)

da agenzie specializzate degli Stati membri; o

g)

da membri del personale, beneficiari di sovvenzioni, affiliate o partner esecutivi dei soggetti di cui alle lettere da a) a f), fintantoché e nella misura in cui agiscono in tale veste.

8.   Fatto salvo il paragrafo 7, e in deroga ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver stabilito che la disponibilità di tali fondi o risorse economiche è necessaria per garantire l'inoltro tempestivo di aiuti umanitari o sostenere altre attività a sostegno del soddisfacimento dei bisogni umani fondamentali.

9.   In assenza di una decisione sfavorevole, di una richiesta di informazioni o di una comunicazione di un termine ulteriore da parte dell'autorità competente entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricevimento della domanda di autorizzazione ai sensi del paragrafo 8, l'autorizzazione si considera rilasciata.

Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del presente articolo entro quattro settimane dal rilascio.

Articolo 3

1.   Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta di uno Stato membro o dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante»), redige e modifica l'elenco riportato nell'allegato.

2.   Il Consiglio trasmette la decisione a norma del paragrafo 1, comprese le relative motivazioni, alla persona fisica o giuridica, al gruppo, all'entità o all’organismo interessati, direttamente, se l'indirizzo è noto, o mediante la pubblicazione di un avviso, dando alla persona fisica o giuridica, al gruppo, all'impresa, all'entità o all'organismo la possibilità di presentare osservazioni.

3.   Qualora siano presentate osservazioni o siano addotte nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina la decisione di cui al paragrafo 1 e ne informa di conseguenza la persona fisica o giuridica, il gruppo, l'entità o gli organismi interessati.

Articolo 4

1.   L'allegato riporta i motivi dell'inserimento nell'elenco delle persone fisiche e giuridiche, dei gruppi, delle entità e degli organismi di cui agli articoli 1 e 2.

2.   Nell'allegato figurano, ove disponibili, le informazioni necessarie per identificare le persone fisiche o giuridiche, i gruppi, le entità o gli organismi interessati. Per quanto riguarda le persone fisiche, tali informazioni possono comprendere: nomi e pseudonimi; data e luogo di nascita; cittadinanza; numero del passaporto e della carta d'identità; genere; indirizzo, se noto; funzione o professione. Per le persone giuridiche, i gruppi, le entità o gli organismi, tali informazioni possono comprendere: denominazioni; data e luogo di registrazione; numero di registrazione e sede di attività.

Articolo 5

1.   Il Consiglio e l'alto rappresentante possono trattare i dati personali per svolgere i propri compiti a norma della presente decisione, in particolare:

a)

per quanto riguarda il Consiglio, per la preparazione e l'introduzione delle modifiche dell'allegato;

b)

per quanto riguarda l'alto rappresentante, per la preparazione delle modifiche dell'allegato.

2.   Il Consiglio e l'alto rappresentante possono trattare, se del caso, i dati pertinenti relativi a reati commessi da persone fisiche figuranti nell'elenco, a condanne penali di tali persone o a misure di sicurezza riguardanti dette persone solo nella misura necessaria alla preparazione dell'allegato.

3.   Ai fini della presente decisione, il Consiglio e l'alto rappresentante sono designati come "titolari del trattamento" ai sensi dell'articolo 3, punto 8, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), per garantire che le persone fisiche interessate possano esercitare i loro diritti a norma di tale regolamento.

Articolo 6

1.   Non è soddisfatta alcuna richiesta in relazione a contratti o operazioni sulla cui esecuzione hanno inciso, direttamente o indirettamente, integralmente o in parte, le misure istituite ai sensi della presente direttiva, comprese richieste di indennizzo o richieste analoghe, per esempio richieste di compensazione o richieste nell'ambito di una garanzia, in particolare richieste volte a ottenere la proroga o il pagamento di un'obbligazione, una garanzia o una controgaranzia, in particolare di una garanzia o una controgaranzia finanziaria, indipendentemente dalla sua forma, se la richiesta è presentata da:

a)

persone fisiche o giuridiche, gruppi, entità o organismi designati elencati nell'allegato;

b)

qualsiasi persona fisica o giuridica, gruppo, entità o organismo che agisca per tramite o per conto di una persona fisica o giuridica, gruppi, un'entità o un organismo di cui alla lettera a).

2.   In ogni procedura volta al soddisfacimento di una richiesta, l'onere di dimostrare che il soddisfacimento della richiesta non è vietato dal paragrafo 1 incombe alla persona fisica o giuridica, al gruppo, all'entità o all'organismo che richiede il soddisfacimento di tale richiesta.

3.   Il presente articolo lascia impregiudicato il diritto delle persone fisiche o giuridiche, dei gruppi, delle entità e degli organismi di cui al paragrafo 1 al controllo giurisdizionale dell'inadempimento degli obblighi contrattuali a norma della presente decisione.

Articolo 7

È vietato partecipare, consapevolmente o deliberatamente, ad attività la cui finalità o conseguenza sia l'elusione dei divieti di cui alla presente decisione.

Articolo 8

Per massimizzare l'impatto delle misure stabilite dalla presente decisione, l'Unione incoraggia i paesi terzi ad adottare misure restrittive analoghe a quelle previste nella presente decisione.

Articolo 9

La presente decisione si applica fino al 20 gennaio 2025.

La presente decisione è costantemente riesaminata. È prorogata o modificata, a seconda del caso, qualora il Consiglio ritenga che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.

Le deroghe di cui all'articolo 2, paragrafi 7, 8 e 9, per quanto riguarda l'articolo 2, paragrafi 1 e 2, sono riesaminate a intervalli periodici e almeno ogni 12 mesi o, a seguito di un cambiamento sostanziale della situazione, su richiesta urgente di uno Stato membro, dell'alto rappresentante o della Commissione.

Articolo 10

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto Bruxelles, il 19 gennaio 2024

Per il Consiglio

Il presidente

H. LAHBIB


(1)  Posizione comune 2001/931/PESC del Consiglio, del 27 dicembre 2001, relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo (GU L 344 del 28.12.2001, pag. 93).

(2)  Posizione comune 2003/651/PESC del Consiglio, del 12 settembre 2003, che aggiorna la posizione comune 2001/931/PESC relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo e che abroga la posizione comune 2003/482/PESC (GU L 229 del 13.9.2003, pag. 42).

(3)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).


ALLEGATO

Elenco delle persone fisiche o giuridiche, dei gruppi, delle imprese e delle entità di cui agli articoli 1 e 2

A.   Persone fisiche

 

Nome

Informazioni identificative

Motivi

Data di inserimento nell'elenco

1.

Abdelbasit Elhassan Mohamed Khair HAMZA

Data di nascita: 28.8.1955

Luogo di nascita: Sudan

Cittadinanza: sudanese

Numero di passaporto: 10100159792 (Sudan)

Sesso: maschile

Abdelbasit Hamza Elhassan Mohamed Khair (Hamza) è un finanziatore di Hamas impiantato in Sudan che gestisce società nel portafoglio titoli di Hamas. Hamza ha agevolato finanziamenti per Hamas attraverso una rete di società, tra cui in particolare Al Rowad Real Estate Development e Al Zawaya Group for Development and Investment. Abdelbasit Hamza partecipa pertanto al finanziamento di Hamas.

19.1.2024

2.

Nabil Khaled Halil CHOUMAN

Data di nascita: 1954

Luogo di nascita: Libano

Cittadinanza: libanese

Sesso: maschile

Funzione: fondatore e azionista di Chouman (Shuman) Group/Shuman for Currency Exchange SARL

Nabil Chouman è proprietario della società «Shuman for Currency Exchange SARL», la cui sede è a Beirut, in Libano, e che è stata utilizzata per riciclare e trasferire denaro ad Hamas, anche dall'Iran. Si stima che le somme di denaro trasferite ad Hamas attraverso «Shuman for Currency Exchange SARL» ammontino a decine di milioni di USD. Nabil Chouman partecipa pertanto al finanziamento di Hamas.

19.1.2024

3.

Khaled CHOUMAN

alias

Khaled SHUMAN

Data di nascita: 2.4.1987

Luogo di nascita: Libano

Cittadinanza: libanese

Sesso: maschile

Funzione: cambiavalute presso Chouman (Shuman) Group/Shuman for Currency Exchange SARL

Khaled Chouman lavora come cambiavalute per «Shuman for Currency Exchange SARL», una società di proprietà di suo padre e con sede a Beirut, in Libano. La società è stata utilizzata per riciclare e trasferire denaro ad Hamas, anche dall'Iran. Si stima che le somme di denaro trasferite ad Hamas attraverso «Shuman for Currency Exchange SARL» ammontino a decine di milioni di USD. Khaled Chouman partecipa pertanto al finanziamento di Hamas.

19.1.2024

4.

Rida Ali KHAMIS

(رضا علي خميس)

alias

Reda Ali KHAMIS

Data di nascita: 2.9.1967

Cittadinanza: libanese

Numero di passaporto o carta d'identità: 3194104 (Libano)

Sesso: maschile

Funzione: partner commerciale di Chouman (Shuman) Group/Shuman for Currency Exchange SARL

Rida Al Khamis è coinvolto in scambi di valute che consentono il riciclaggio e il trasferimento di denaro ad Hamas, in particolare attraverso le società «Shuman for Currency Exchange SARL» e «Al-Wasata SARL». Khamis partecipa pertanto al finanziamento di Hamas.

19.1.2024

5.

Musa Muhammad Salim DUDIN

(موسى دودين;

موسى محمد سالم دودين)

alias

Mousa DOUDIN;

Mousa DUDIN;

Musa DUDIN;

Musa Muhammad Salim DODIN;

Musa Muhammad Salim DOUDIN;

Mussa DODIN;

Mussa DUDIN

Data di nascita: 12.6.1972

Luogo di nascita: Dura, Hebron

Cittadinanza: palestinese

Sesso: maschile

Funzione: membro dell'ufficio politico di Hamas

Musa Dudin è un agente di alto livello di Hamas e membro dell'ufficio politico di Hamas. In tale veste, ha spesso rilasciato dichiarazioni pubbliche per conto dell'organizzazione. Inoltre, in qualità di membro dell'ufficio per gli investimenti di Hamas, ha partecipato a operazioni di finanziamento per l'organizzazione. Dudin partecipa pertanto al finanziamento di Hamas.

19.1.2024

6.

Aiman Ahmad AL-DUWAIK

alias

Aiman Ahmad R AL-DUWAIK; Aiman Ahmad Rashed AL-DUWAIK; Ayman AL-DUWAIK

Data di nascita: 24.9.1962

Cittadinanza: giordana

Sesso: maschile

Funzione: amministratore delegato di Sidar Company e di Anda Turk

Aiman Ahmad Al Duwaik è un finanziatore di Hamas impiantato in Algeria che contribuisce a gestire il portafoglio titoli dell'organizzazione all'estero. In particolare, è amministratore delegato e azionista della società algerina Sidar, amministratore delegato della società turca Anda Turk, azionista della società con sede in Sudan Al Rowad Real Estate Development e membro del consiglio di amministrazione della società di costruzioni Uzmanlar Co. Tali società fanno parte della rete internazionale di finanziamento di Hamas. Aiman Ahmad Al Duwaik partecipa pertanto al finanziamento dell'organizzazione.

19.1.2024


ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/385/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)