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Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
2024/365 |
23.4.2024 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2024/365 DELLA COMMISSIONE
del 23 gennaio 2024
recante modalità di applicazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le metodologie per testare e accettare le sostanze di partenza, le composizioni e i costituenti da includere negli elenchi positivi europei
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (1), in particolare l’articolo 11, paragrafo 2, lettera a),
considerando quanto segue:
(1) |
Si dovrebbero stabilire metodologie di prova e di accettazione per valutare la sicurezza d’uso delle sostanze di partenza, delle composizioni e dei costituenti. |
(2) |
L’inclusione di una voce in un elenco positivo europeo o la rimozione da esso dovrebbe basarsi sull’identificazione della sostanza di partenza, della composizione o del costituente cementizio organico e sull’identificazione dell’uso che s’intende farne. È opportuno stabilire le proprietà fisico-chimiche, della sostanza di partenza, della composizione o del costituente cementizio organico, necessarie alle prove di migrazione. La sostanza di partenza, la composizione o il costituente cementizio organico dovrebbero essere sottoposti a prove di migrazione. |
(3) |
L’inclusione di una voce in un elenco positivo europeo o la rimozione da esso dovrebbe basarsi sull’identificazione delle specie chimiche pertinenti alla metodologia di accettazione o alla valutazione del rischio, perché possono avere un impatto sulla sicurezza d’uso di un materiale o di un prodotto, ad esempio un’impurezza, il costituente di una sostanza di partenza o un prodotto di degradazione. Le specie chimiche pertinenti dovrebbero essere determinate in base alle informazioni d’identificazione della sostanza di partenza, della composizione o del costituente, dell’uso previsto e dei risultati delle prove di migrazione. È opportuno identificare inoltre le proprietà tossicologiche delle specie suddette. |
(4) |
A fini di proporzionalità ed efficienza, le prove delle proprietà fisico-chimiche e tossicologiche e la valutazione del rischio dovrebbero essere più limitate se in un lasso di tempo ragionevole si è già svolta una valutazione analoga a livello unionale o se la sostanza presenta una classificazione rigorosa nell’allegato VI, parte 3, del regolamento (UE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) o se il richiedente propone tale classificazione. Ai fini della proporzionalità, le specifiche per le prove delle proprietà tossicologiche dovrebbero essere più rigorose in caso di forte esposizione a una data sostanza via la migrazione. |
(5) |
Nel rispetto del principio di precauzione e per tener conto dell’esposizione potenzialmente significativa su un lungo periodo di tempo, la metodologia di accettazione dovrebbe basarsi sulla valutazione del rischio nello scenario peggiore per ciascuna specie chimica pertinente. La valutazione del rischio dovrebbe esaminare la migrazione, rilascio compreso, nelle peggiori condizioni d’uso prevedibili. In particolare, dovrebbe tenere conto della previsione di esposizione a lungo termine a materiali o prodotti a contatto con l’acqua destinata al consumo umano e, nel caso di composizioni metalliche, delle differenze nelle proprietà, quali la composizione e la corrosività, di tutte le acque dell’Unione destinate al consumo umano. |
(6) |
Gli operatori economici e le autorità competenti dovrebbero avere il tempo di adattare le metodologie nazionali a quelle della presente decisione. L’applicazione della presente decisione dovrebbe pertanto essere differita. |
(7) |
Le misure della presente decisione sono conformi al parere del comitato di cui all’articolo 22, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2020/2184, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Definizioni
Ai fini della presente decisione si applicano le definizioni seguenti:
(1) |
«specie aggiunta non intenzionalmente»: una delle specie seguenti:
|
(2) |
«nanoforma»: forma di una sostanza naturale o fabbricata contenente particelle allo stato libero, aggregato o agglomerato, e in cui, per almeno il 50 % delle particelle nella distribuzione dimensionale numerica, una o più dimensioni esterne sono comprese tra 1 nm e 100 nm, inclusi in deroga i fullereni, i fiocchi di grafene e i nanotubi di carbonio a parete singola con una o più dimensioni esterne inferiori a 1 nm. Ai fini della presente definizione s’intende per:
|
(3) |
«migrazione»: cessione di sostanze da un materiale alle acque destinate al consumo umano. |
Articolo 2
Prove e accettazione di sostanze di partenza, composizioni e costituenti
1. Le metodologie di cui all’articolo 11, paragrafo 2, lettera a), della direttiva (UE) 2020/2184 si applicano:
a) |
alla sostanza di partenza dei materiali organici; |
b) |
al costituente organico dei materiali cementizi; |
c) |
alla composizione dei materiali metallici; |
d) |
alla composizione di smalti, ceramiche e altri materiali inorganici. |
2. Se un polimero è destinato all’uso in un materiale organico o in un materiale cementizio, le metodologie di prova e accettazione sono applicate al monomero, al prepolimero o al polimero conformemente alle norme di cui all’allegato I, punti da v a viii, e all’allegato III, punti iii e iv, della decisione di esecuzione (UE) 2024/367 della Commissione (3).
Articolo 3
Metodologia di prova
1. Le sostanze di partenza, le composizioni e i costituenti cementizi organici sono identificati conformemente alle prescrizioni di cui all’allegato I.
2. L’uso previsto delle sostanze di partenza, delle composizioni, dei costituenti, nonché dei materiali e dei prodotti è specificato conformemente alle prescrizioni di cui all’allegato II.
3. Le proprietà fisico-chimiche delle specie chimiche pertinenti sono identificate conformemente alle prescrizioni di cui all’allegato III.
4. La migrazione nell’acqua destinata al consumo umano è determinata conformemente alle prescrizioni di cui all’allegato IV.
5. La specie chimica pertinente è identificata conformemente all’allegato IV, sezione 3.
6. Le proprietà tossicologiche delle specie chimiche pertinenti di cui al paragrafo 5 sono determinate conformemente alle prescrizioni di cui all’allegato V.
Articolo 4
Metodologia di accettazione negli elenchi positivi europei
1. Le sostanze di partenza, le composizioni e i costituenti sono accettati conformemente all’allegato VI in base alla valutazione dei rischi presentati dalle specie chimiche pertinenti identificate nella corrispondente sostanza di partenza, composizione o costituente cementizio organico.
2. Le sostanze di partenza e i costituenti cementizi organici che hanno una funzione biocida e che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) sono accettati solo se appartengono al tipo di prodotto 6 (preservanti per i prodotti durante lo stoccaggio) di cui all’allegato V di tale regolamento.
Articolo 5
Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Essa si applica a decorrere dal 31 dicembre 2026.
Fatto a Bruxelles, il 23 gennaio 2024
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 435 del 23.12.2020, pag. 1.
(2) Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).
(3) Decisione di esecuzione (UE) 2024/367 della Commissione, del 23 gennaio 2024, che reca modalità di applicazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio istituendo gli elenchi positivi europei delle sostanze di partenza, delle composizioni e dei costituenti di cui è autorizzato l'uso nella fabbricazione dei materiali o prodotti che vengono a contatto con le acque destinate al consumo umano (GU L, 2024/367, 23.04.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/367/oj).
(4) Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi (GU L 167 del 27.6.2012, pag. 1).
ALLEGATO I
IDENTIFICAZIONE DELLE SOSTANZE DI PARTENZA, DELLE COMPOSIZIONI E DEI COSTITUENTI
Occorre acquisire informazioni sufficienti a identificare le sostanze di partenza, le composizioni e i costituenti, la caratterizzazione delle nanoforme e le informazioni indicate nella tabella. Se non è tecnicamente possibile o non sembra necessario, dal punto di vista scientifico, fornire informazioni su uno o più punti figuranti nella tabella, occorre indicarne chiaramente le ragioni.
Tabella
Informazioni standard e prove relative all’identificazione di una sostanza di partenza, di una composizione o di un costituente
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Sostanza di partenza per materiali organici/costituenti cementizi organici |
Composizione dei materiali metallici |
Composizione di smalti, ceramiche o altri materiali inorganici |
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Informazioni standard e prove |
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1.1. |
Nome o altro identificatore |
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1.1.1. |
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Nome nella nomenclatura dell’Unione internazionale di chimica pura e applicata (IUPAC) e/o altri nomi chimici internazionali, se disponibili. |
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1.1.2. |
|
Altri nomi (ad esempio nome corrente, nome commerciale, abbreviazione) se disponibili |
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1.1.3. |
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Inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti a carattere commerciale (EINECS), lista europea delle sostanze chimiche notificate (ELINCS) o numero dell’ex-polimero (No-Longer Polymer, NLP) o numero assegnato dall’ECHA a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006, se disponibile. |
Inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti a carattere commerciale (EINECS), lista europea delle sostanze chimiche notificate (ELINCS) o numero assegnato dall’ECHA a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006, se disponibile. |
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1.1.4. |
|
Nome e numero CAS (Chemical Abstracts Service), se disponibili. |
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1.1.5. |
|
Numero dell’elenco positivo dell’Unione europea, se disponibile. |
Numero dell’elenco positivo dell’Unione europea, se disponibile. |
Numero dell’elenco positivo dell’Unione europea, se disponibile. |
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1.1.6. |
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|
Designazione:
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Nome della categoria di materiali e nome dello smalto, della ceramica o di altra composizione inorganica. |
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1.1.7. |
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|
Identità della categoria esistente di composizione metallica cui appartiene la composizione. |
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1.1.8. |
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Identità e designazione della nuova categoria di composizione metallica cui appartiene la composizione. |
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1.1.9. |
|
|
Identità dei costituenti metallici della nuova categoria di composizione metallica e relativi intervalli di concentrazione (% p/p minima e massima). |
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1.1.10. |
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|
Identità delle impurezze metalliche della nuova categoria di composizione metallica presenti in concentrazione superiore allo 0,02 % p/p nella composizione e relativa percentuale massima in massa (% p/p). |
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1.1.11. |
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|
Identità dei costituenti metallici del materiale di riferimento per la nuova categoria di composizione metallica e relativi intervalli di concentrazione (% p/p minima e massima). |
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||||
1.1.12. |
|
|
Identità delle impurezze metalliche del materiale di riferimento della nuova categoria di composizione metallica presenti in concentrazione superiore allo 0,02 % p/p nella composizione e relativi intervalli di concentrazione (% p/p minima e massima). |
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1.2. |
Informazioni relative alla formula molecolare e strutturale o alla struttura cristallina |
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1.2.1. |
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Formula molecolare e formula strutturale (con l’identificatore internazionale delle sostanze chimiche IUPAC, InChI), il Simplified Molecular Input Line Entry System (SMILES) e altre rappresentazioni, se disponibili. |
Descrizione delle strutture cristalline, con le fasi cristalline se disponibili. |
Descrizione delle strutture cristalline, con le fasi cristalline se disponibili. |
||||
1.2.2. |
|
Informazioni sull’attività ottica e sul rapporto tipico degli (stereo)isomeri, se disponibili. |
|
|
||||
1.2.3. |
|
Peso molecolare o intervallo di peso molecolare, se disponibile. |
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1.3. |
Caratterizzazione chimica. Se riguarda una nanoforma, questa è caratterizzata conformemente al punto 1.4 |
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||||||
1.3.1. |
|
Grado di purezza (%), ossia concentrazione tipica e intervallo di concentrazione (in percentuale, minima e massima) dei costituenti della sostanza. |
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1.3.2. |
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Nomi (numeri CE, CAS e altri identificatori, se disponibili) dei costituenti della sostanza presenti in concentrazione superiore allo 0,02 % p/p nella formulazione e in concentrazione ≥ 0,1 % p/p nella sostanza (tenendo conto delle informazioni presentate ai punti 1.1.1, 1.1.2 e 1.1.3 e alla tabella 1, punto 2.4.1 dell’allegato II). Per ciascuna di esse, la concentrazione tipica e l’intervallo di concentrazione (% p/p minima e massima). |
Nomi (e altri identificatori, ad esempio numeri CE, CAS) dei costituenti della composizione, ossia gli elementi in qualsiasi forma (ad esempio legati o allo stato libero) e i corrispondenti intervalli di concentrazione (% p/p minima e massima). |
Nomi (e altri identificatori, ad esempio numeri CE, CAS) dei costituenti della composizione, ossia gli elementi in qualsiasi forma (ad esempio legati o allo stato libero) e i corrispondenti intervalli di concentrazione (% p/p minima e massima). |
||||
1.3.3. |
|
Nomi (e altri identificatori, ad esempio numeri CE, CAS) delle impurezze presenti in concentrazioni superiori allo 0,02 % p/p nella formulazione del materiale finale e in concentrazioni ≥ 0,1 % p/p nella sostanza (tenendo conto delle informazioni trasmesse nell’allegato II, tabella 1, punti 2.4.1 e 2.4.2). Per ciascuna di esse, la concentrazione tipica e l’intervallo di concentrazione (% p/p minima e massima). |
Nomi (e altri identificatori, ad esempio numeri CE, CAS) delle impurezze presenti in concentrazioni superiori allo 0,02 % p/p nella composizione e relativa percentuale massima in peso (% p/p). |
|
||||
1.3.4. |
|
Tutti i dati analitici qualitativi e quantitativi specifici necessari che consentono di identificare la sostanza, quali i dati ultravioletti, infrarossi, della risonanza magnetica nucleare, dello spettro di massa, cromatografici, titrimetrici, di analisi elementare e/o di diffrazione. |
Tutti i dati analitici qualitativi e quantitativi specifici necessari che consentono di identificare la composizione e i costituenti della composizione, quali i dati di analisi elementare, di spettrometria di massa al plasma accoppiato induttivamente, di spettroscopia di assorbimento atomico, cromatografia ionica, titrimetrici e/o di diffrazione (ad esempio, fluorescenza a raggi X (XRF) o diffrazione di raggi X da polveri (XRD). |
|||||
1.3.5. |
|
Descrizione dei metodi analitici o riferimenti bibliografici appropriati che sono necessari per l’identificazione della sostanza di partenza, del costituente cementizio organico (comprese l’identificazione e la quantificazione delle impurezze e dei costituenti della sostanza), del costituente di composizione metallica e dello smalto, della ceramica o di altro costituente di composizione inorganico. La descrizione comprende i protocolli sperimentali seguiti e l’interpretazione pertinente dei risultati di cui ai punti da 1.3.1 a 1.3.4. Queste informazioni sono sufficienti a consentire la riproduzione dei metodi. |
||||||
1.4. |
Caratterizzazione di una nanoforma: |
|
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1.4.1. |
|
Nomi o altri identificatori della nanoforma della sostanza di partenza o del costituente cementizio organico, se del caso. |
|
|
||||
1.4.2. |
|
Distribuzione dimensionale numerica delle particelle con indicazione della proporzione di particelle nanoformi di dimensioni comprese fra 1 nm e 100 nm |
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|
||||
1.4.3. |
|
Descrizione della funzionalizzazione o del trattamento della superficie e identificazione di ciascun agente, compresi la denominazione IUPAC e il numero CAS o CE |
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|
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1.4.4. |
|
Forma, rapporto d’aspetto e altre caratterizzazioni morfologiche: cristallinità, informazioni sulla struttura dell’insieme, comprese ad esempio strutture a conchiglia o strutture cave, se del caso. |
|
|
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1.4.5. |
|
Superficie (superficie specifica in volume, superficie specifica in massa o entrambe) |
|
|
||||
1.4.6. |
|
Descrizione dei metodi analitici o riferimenti bibliografici appropriati per le informazioni nel punto 1.4. Queste informazioni sono sufficienti a consentire la riproduzione dei metodi. |
|
|
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1.5. |
Informazioni supplementari necessarie per le sostanze di partenza e i costituenti cementizi organici che sono a) polimeri o b) prepolimeri |
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||||||
1.5.1. |
|
Nome (e altri identificatori, ad esempio numeri CE, CAS) dei monomeri e degli altri reagenti da cui è prodotta la sostanza. |
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|
||||
1.5.2. |
|
Descrizione del processo di fabbricazione (comprese informazioni sull’uso di monomeri e reagenti e sul loro rapporto). |
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1.5.3. |
|
Additivi al (pre)polimero. |
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1.5.4. |
|
Informazioni sulla struttura del (pre)polimero. |
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1.5.5. |
|
Distribuzione della massa molecolare; occorre un verbale di prova della distribuzione della massa molecolare. |
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1.5.6. |
|
Massa molecolare media numerica. |
|
|
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1.5.7. |
|
Intervallo di massa molecolare (minimo e massimo). |
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1.5.8. |
|
Identità dei costituenti della sostanza con peso molecolare < 1000 Da e relativa percentuale in peso (% p/p). |
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1.5.9. |
|
Monomeri residui e relative concentrazioni (%). |
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1.5.10. |
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Viscosità |
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1.5.11. |
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Indice di fluidità |
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ALLEGATO II
USO PREVISTO
Occorre acquisire informazioni sufficienti sull’uso previsto delle sostanze di partenza, delle composizioni, dei costituenti nonché dei materiali e dei prodotti finali, tra cui le informazioni figuranti alla tabella 1.
Tabella 1
Informazioni standard e prove sull’uso previsto
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Sostanza di partenza per materiali organici/costituenti cementizi organici |
Composizione dei materiali metallici |
Composizione di smalti, ceramiche o altri materiali inorganici |
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Informazioni standard e prove |
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2. |
Uso |
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2.1. |
Tipo, categoria e sottocategoria di materiale |
Identificazione del tipo, della categoria e della sottocategoria di materiale. |
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2.2. |
Identità e uso del materiale finale e del prodotto |
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2.2.1. |
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Specificazione del prodotto/componente. Definizione del settore d’uso: Installazioni domestiche/non domestiche. |
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2.2.2. |
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Gruppi di prodotti pertinenti per materiali organici o materiali cementizi (cfr. allegato I, tabella 5, della decisione di esecuzione (UE) 2024/368 (1)]. |
Gruppi di prodotti pertinenti per composizioni metalliche (cfr. tabella 2 del presente allegato). |
Gruppi di prodotti pertinenti per smalti, ceramiche o altri materiali inorganici (cfr. allegato IV, tabella 5, della decisione di esecuzione (UE) 2024/368. |
||||||||||
2.2.3. |
|
Consumo di acqua fredda (≤ 25 °C)/calda (25-65 °C) o molto calda (≥ 65 °C). |
Consumo di acqua fredda (≤ 25 °C)/calda (25-65 °C) o molto calda (≥ 65 °C). |
Consumo di acqua fredda (≤ 25 °C)/calda (25-65 °C) o molto calda (≥ 65 °C). |
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2.3. |
Funzione tecnica |
Specificazione della funzione tecnica. |
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|
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2.4. |
Condizioni d’uso della sostanza di partenza, della composizione o del costituente cementizio organico, del materiale finale e del prodotto |
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2.4.1. |
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Per le sostanze di partenza dei materiali organici: dosaggio massimo della sostanza di partenza nella formulazione per produrre il materiale finale. |
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2.4.2. |
|
Per i costituenti organici dei materiali cementizi:
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2.4.3. |
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Restrizioni o altre condizioni d’uso proposte per includere la sostanza di partenza, la composizione o il costituente nell’elenco positivo europeo. |
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2.5. |
Informazioni sulla lavorazione e la struttura interna del materiale, del materiale finale e del prodotto |
|
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2.5.1. |
|
Informazioni sulla lavorazione del materiale, del materiale finale e del prodotto, compreso il trattamento del materiale, del materiale finale o del prodotto prima dell’uso. |
||||||||||||
2.5.2. |
|
Temperature di lavorazione del materiale finale. |
|
Temperature di lavorazione del materiale finale. |
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2.5.3. |
|
Informazioni sulla struttura interna del materiale finale. |
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2.6. |
Valutazioni e autorizzazioni a livello unionale e nazionale |
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2.6.1. |
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Informazioni dettagliate su autorizzazioni, valutazioni dei rischi e altre disposizioni pertinenti a livello unionale o nazionale per l’uso nei materiali finali o nei materiali che entrano a contatto con acque destinate al consumo umano. |
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2.6.2. |
|
Informazioni dettagliate su autorizzazioni, valutazioni dei rischi e altre disposizioni pertinenti a livello unionale o nazionale per l’uso nei materiali finali o nei materiali che entrano a contatto con alimenti. |
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2.7. |
Autorizzazione UE dei principi attivi biocidi |
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2.7.1. |
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Stato di approvazione/valutazione della sostanza di partenza o del costituente cementizio organico ai sensi del regolamento (UE) n. 528/2012. |
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2.7.2. |
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Tipo di prodotto pertinente per la sostanza di partenza o il costituente cementizio organico ai sensi del regolamento (UE) n. 528/2012. |
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2.7.3. |
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Data d’inizio approvazione ai sensi del regolamento (UE) n. 528/2012 |
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2.7.4. |
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Data di fine approvazione ai sensi del regolamento (UE) n. 528/2012 |
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3. |
Identificazione di specie aggiunte non intenzionalmente diverse dalle impurezze |
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3.1. |
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Valutazione della presenza di specie aggiunte non intenzionalmente diverse dalle impurezze e dai costituenti delle sostanze che migrano dal materiale tenendo conto almeno degli elementi seguenti:
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3.2. |
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Reazioni della sostanza di partenza o del costituente cementizio organico durante la lavorazione del materiale e del materiale finale e prodotti di reazione o di degradazione formatisi (tenendo conto della stabilità termica della sostanza dimostrata da una prova obbligatoria di stabilità termica) |
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3.3. |
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Reazioni della sostanza di partenza o del costituente cementizio organico durante l’uso del materiale finale a contatto con acqua destinata al consumo umano e prodotti di reazione o di degradazione formatisi (tenendo conto dell’idrolisi della sostanza dimostrata da uno studio obbligatorio in materia). |
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3.4. |
Identificazione di altre sostanze che possono migrare nell’acqua potabile quando si utilizzano sostanze di partenza e costituenti cementizi organici che sono monomeri o altri reagenti |
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3.4.1. |
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Valutazione della presenza di parti polimerizzate inferiori a 1000 Da, pertinente per l’uso della sostanza di partenza o del costituente cementizio organico. |
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3.4.2. |
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Descrizione del processo che porta alla formazione della parte polimerizzata inferiore a 1000 Da. |
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3.4.3. |
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Distribuzione del peso molecolare della parte polimerizzata inferiore a 1000 Da; occorre un verbale di prova della distribuzione del peso molecolare. |
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3.4.4. |
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Peso molecolare medio numerico della parte polimerizzata inferiore a 1000 Da. |
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3.4.5. |
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Intervallo di massa molecolare (min e max) della parte polimerizzata inferiore a 1000 Da. |
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3.4.6. |
|
Parte polimerizzata residua inferiore a 1000 Da e relativa concentrazione (%). |
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3.5. |
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Nome (e altri identificatori, ad esempio numeri CE, CAS) delle specie aggiunte non intenzionalmente identificate ai punti da 3.1 a 3.4. |
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Tabella 2
Gruppi di prodotti per composizioni metalliche
Gruppo di prodotti |
Esempi di prodotti o componenti metallici |
Superficie di contatto presunta «a» |
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A |
Tubi |
100 % |
||||
B |
Raccordi, accessori nelle installazioni degli edifici |
10 % |
||||
C |
|
1 % |
||||
D |
Componenti di raccordi e accessori della rete idrica e degli impianti di trattamento dell’acqua come descritto per il gruppo di prodotti C, sottocategoria 2. |
< 0,1 % |
(1) Decisione di esecuzione (UE) 2024/368 della Commissione, del 23 gennaio 2024, recante modalità di applicazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le procedure e i metodi per testare e accettare i materiali finali utilizzati nei prodotti che vengono a contatto con le acque destinate al consumo umano (GU L, 2024/368, 23.04.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/368/oj).
ALLEGATO III
PROPRIETÀ FISICO-CHIMICHE
Sezione 1. Nessun obbligo d’informazioni standard o di prove
Non occorrono informazioni standard o prove per le sostanze di partenza e i costituenti cementizi organici se è soddisfatta una delle condizioni seguenti:
a) |
il valore di parametro della sostanza di partenza o del costituente cementizio organico è definito nell’allegato I della direttiva (UE) 2020/2184; |
b) |
il valore di concentrazione massima tollerata al rubinetto (MTCtap) della sostanza di partenza o del costituente cementizio organico è definito nel corrispondente allegato della decisione di esecuzione (UE) 2024/367 della Commissione (1) in seguito alla decisione della Commissione relativamente a una domanda presentata all’ECHA per una sostanza di partenza, una composizione o un costituente cementizio organico ai sensi dell’articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2024/369 della Commissione (2) e il richiedente trasmette almeno le informazioni nuove o aggiornate disponibili alla data della decisione della Commissione; |
c) |
un limite di migrazione specifica è stato definito nel regolamento (UE) n. 10/2011 della Commissione (3) meno di 15 anni prima della data di trasmissione della domanda di cui all’articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2024/369 della Commissione. |
Sezione 2. Obbligo d’informazioni standard o di prove
2.1. |
Le prove di cui alla presente sezione sono effettuate conformemente ai principi di buona pratica di laboratorio enunciati nella direttiva n. 2004/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (4) o ad altre norme internazionali che la Commissione o l’ECHA riconoscono equivalenti alla direttiva 2004/10/CE. |
2.2. |
Le prove di cui alla presente sezione sono effettuate conformemente al metodo di prova determinato e specificato dall’ECHA e pubblicato sul suo sito web, tenendo conto in particolare dei requisiti di cui al punto 2.5. |
2.3. |
Alla tabella 1, la colonna 1 stabilisce le informazioni standard e le prove necessarie per una sostanza di partenza o un costituente cementizio organico.
Alla tabella 1, colonna 1, i punti 4.7 e 4.8 stabiliscono le informazioni standard e le prove necessarie per le specie chimiche pertinenti diverse da una sostanza di partenza o da un costituente cementizio organico. Alla tabella 1, colonna 1, i punti 4.1.3, 4.2 e 4.4 stabiliscono le informazioni standard e le prove necessarie per una composizione metallica, smaltata, in ceramica o altra composizione inorganica. Alla tabella 2, la colonna 1 stabilisce norme specifiche in base alle quali le informazioni standard e le prove della colonna 1 possono essere omesse, sostituite da altre informazioni o adattate in altro modo. |
2.4. |
Qualsiasi altra informazione fisico-chimica pertinente deve essere identificata ed esaminata in più. |
2.5. |
Se un metodo di prova offre flessibilità nella determinazione o nella scelta dell’impostazione dello studio, anche nel non vietare determinate specificazioni, l’impostazione prescelta deve garantire che i dati ottenuti siano idonei ai fini delle prove di migrazione e della valutazione dei rischi. |
2.6. |
Le norme generali per gli adeguamenti di cui all’allegato XI, sezioni 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1907/2006 (5) si applicano mutatis mutandis.
Tabella 1 Proprietà fisico-chimiche: informazioni standard e prove; norme specifiche per gli adattamenti di tali informazioni e prove
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(1) Decisione di esecuzione (UE) 2024/367 della Commissione, del 23 gennaio 2024, che reca modalità di applicazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio istituendo gli elenchi positivi europei delle sostanze di partenza, delle composizioni e dei costituenti di cui è autorizzato l'uso nella fabbricazione dei materiali o prodotti che vengono a contatto con le acque destinate al consumo umano (GU L, 2024/367, 23.04.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/367/oj).
(2) Regolamento delegato (UE) 2024/369 della Commissione, del 23 gennaio 2024, che integra la direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo la procedura relativa all’inclusione o alla rimozione dagli elenchi positivi europei di sostanze di partenza, composizioni e costituenti (GU L, 2024/369, 23.04.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/369/oj).
(3) Regolamento (UE) n. 10/2011 della Commissione, del 14 gennaio 2011, riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari (GU L 12 del 15.1.2011, pag. 1).
(4) Direttiva 2004/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione dei principi di buona pratica di laboratorio e al controllo della loro applicazione per le prove sulle sostanze chimiche (GU L 50 del 20.2.2004, pag. 44).
(5) Regolamento (CE) n 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un’agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).
ALLEGATO IV
MIGRAZIONE E CONFERMA DELLE SPECIE CHIMICHE PERTINENTI
Sezione 1. Prescrizioni generali, informazioni standard e prove per determinare la migrazione
1.1. |
Le prove di cui alla presente sezione sono effettuate conformemente ai principi di buona pratica di laboratorio enunciati nella norma EN ISO/IEC 17025 o ad altre norme internazionali che la Commissione o l’ECHA riconoscono equivalenti. |
1.2. |
Le prove o modellizzazioni seguono il metodo di prova appropriato stabilito dall’ECHA e pubblicato sul suo sito web o indicato di seguito. Tali prove o modellizzazioni seguono inoltre le specificazioni stabilite dall’ECHA e pubblicate sul suo sito web per garantire conclusioni adeguate e affidabili sulla migrazione, tenendo conto dell’obbligo di determinare la migrazione in base alle peggiori condizioni d’uso prevedibili. |
1.3. |
Le prove o modellizzazioni di cui alla presente sezione devono essere effettuate in base all’uso previsto della sostanza di partenza, della composizione o del costituente e il provino deve essere rappresentativo delle peggiori condizioni d’uso prevedibili. |
1.4. |
Occorre acquisire informazioni sufficienti a determinare la migrazione di tutte le sostanze seguenti, tra cui almeno le informazioni di cui alla tabella 1:
|
1.5. |
Nel caso di sostanze di partenza che sono metalli o leghe che non figurano nell’elenco positivo europeo delle composizioni come materiali metallici, le acque di migrazione risultanti dalla prova di un provino rappresentativo del materiale finale devono essere analizzate conformemente alle norme di cui al punto 1.4, lettera b). |
1.6. |
Qualsiasi altra informazione pertinente disponibile sulla migrazione deve essere identificata e esaminata.
Tabella 1 Informazioni standard e prove sulla migrazione
|
Sezione 2. Norme generali per adattare informazioni e prove sulla migrazione
2.1. |
È possibile sostituire le prove su una sostanza di cui all’allegato IV, sezione 1.4., utilizzata in un materiale organico, con previsioni di migrazione nei materiali organici avvalendosi di modellizzazioni matematiche conformi alle prove di migrazione standard di cui all’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2024/368 della Commissione. se, sulla base di una spiegazione scientifica, è soddisfatta una o più delle condizioni seguenti:
|
2.2. |
È possibile omettere la prova fisica di una composizione metallica se, per analogie di composizione e struttura, la sua migrazione è probabilmente analoga a quella di un’altra composizione metallica e se sono soddisfatte le condizioni seguenti:
In tutti i casi occorre fornire una documentazione adeguata e attendibile del metodo applicato. Tale documentazione comprende la spiegazione delle ragioni per cui la migrazione della composizione metallica può essere determinata sulla base delle informazioni sulla composizione metallica analoga e di informazioni scientifiche a suffragio della spiegazione di cui sopra. |
Sezione 3. Criteri per l’identificazione delle specie chimiche pertinenti
Le specie chimiche pertinenti rientrano nelle prescrizioni di cui all’allegato V per dimostrare che la sostanza di partenza, la composizione o il costituente soddisfa i criteri di accettazione di cui all’allegato VI. Tra le specie chimiche pertinenti figurano le seguenti:
a) |
sostanze di partenza e costituenti cementizi organici che fungono da monomero o altro reagente di un polimero principale nel materiale; |
b) |
sostanze di partenza, costituenti cementizi organici, costituenti delle sostanze e specie aggiunte non intenzionalmente provenienti dalla sostanza di partenza o dal costituente cementizio organico che presentano uno dei pericoli per la salute umana di cui all’allegato VI, sezione 1.1, indipendentemente dai loro livelli di migrazione; |
c) |
sostanze di partenza, costituenti cementizi organici, costituenti della sostanza e specie aggiunte non intenzionalmente provenienti da una sostanza di partenza o un costituente cementizio organico che non rientrano nelle lettere a) o b) e che sono stati testati conformemente alla tabella 1 e che sono risultati migrati nell’acqua destinata al consumo umano con una concentrazione al rubinetto (Ctap) superiore a 0,1 μg/l; |
d) |
costituenti o impurezze della composizione metallica testati conformemente alla tabella 1; |
e) |
smalti, ceramiche o altri costituenti o impurezze della composizione inorganica di uno smalto, ceramica o altra composizione inorganica testati conformemente alla tabella 1. |
ALLEGATO V
PROPRIETÀ TOSSICOLOGICHE
Sezione 1. Nessun obbligo d’informazioni standard o di prove
1.1. |
Non occorrono informazioni standard o prove per le specie chimiche pertinenti se è soddisfatta una delle condizioni seguenti:
|
1.2. |
Non occorrono informazioni standard o prove per la specie chimica pertinente nella misura in cui un limite di migrazione specifica è stato definito nel regolamento (UE) n. 10/2011 della Commissione meno di 15 anni prima della data di trasmissione della domanda di cui all’articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2024/369. |
Sezione 2. Obbligo d’informazioni standard o di prove
Parte 1. Norme generali e norme specifiche
1.1. |
Le prove di cui alla presente sezione sono eseguite nel rispetto dei principi delle buone pratiche di laboratorio, enunciati nella direttiva 2004/10/CE, o di altre norme internazionali riconosciute equivalenti dalla Commissione o dall’ECHA, e delle disposizioni della direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (2), ove applicabile. |
1.2. |
Il richiedente garantisce che i test su animali vertebrati siano effettuati solo quando non sono disponibili metodi alternativi, identificati a norma della presente sezione. Se è inevitabile, la sperimentazione su animali vertebrati deve essere concepita, se del caso e nella misura consentita dal metodo di prova corrispondente, considerando la possibilità di esaminare più parametri in uno studio solo (ad esempio ottenimento di dati cinetici, formazione del micronucleo, neurotossicità, immunotossicità) o di combinare due studi (ad esempio, studio della tossicità a lungo termine e della cancerogenicità). |
1.3. |
Le prove di cui alla presente sezione sono effettuate conformemente alle linee guida applicabili determinate e specificate dall’ECHA e pubblicate sul suo sito web, tenendo conto in particolare delle prescrizioni di cui alla sezione 1.6. |
1.4. |
Per le prove tossicologiche si applica un approccio graduale basato sul valore di Ctap di una specie chimica pertinente nell’acqua destinata al consumo umano. Per la concentrazione di migrazione di fascia più bassa, le informazioni standard sono riportate nella tabella 1 e, ogni volta che si raggiunge una nuova fascia di migrazione, occorre aggiungere le informazioni standard di cui alle corrispondenti tabelle 2 e 3.
Nelle tabelle 1, 2 e 3 la colonna 1 riporta le informazioni standard delle specie chimiche pertinenti. Nelle tabelle 1, 2 e 3 la colonna 2 elenca le norme specifiche in base alle quali è possibile omettere le informazioni standard e le prove. Le informazioni standard e le prove possono essere adattate secondo le norme generali di cui alla parte 2. |
1.5. |
Qualsiasi altra informazione tossicologica pertinente disponibile deve essere identificata e esaminata. |
1.6. |
Se un metodo di prova offre flessibilità nella determinazione o nella scelta dell’impostazione dello studio, anche nel non vietare determinate specificazioni, ad esempio in relazione alla scelta dei livelli di dose, l’impostazione prescelta deve garantire che i dati ottenuti siano idonei ai fini dell’identificazione dei pericoli e della valutazione dei rischi. A tal fine la sperimentazione deve essere effettuata a livelli di dose adeguati. Se la scelta della dose (concentrazione) è limitata dalle proprietà fisico-chimiche o dagli effetti biologici della sostanza in esame, il richiedente deve fornire una giustificazione scientificamente solida.
Tabella 1 Informazioni standard e prove - Ctap < 2,5 μg/l
Tabella 2 Informazioni standard e prove - Ctap ≥ 2,5 μg/l e < 250 μg/l
Tabella 3 Informazioni standard e prove - Ctap ≥ 250 μg/l
|
Parte 2. Norme generali per adattare la colonna 1 delle tabelle 1, 2 e 3
2.1. |
Le norme generali per l’adattamento di cui all’allegato XI, sezioni 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1907/2006 si applicano mutatis mutandis, fatta salva l’eccezione di cui alla sezione 2.2. |
2.2. |
Le norme generali per l’adattamento di cui all’allegato XI, sezioni 1.3 (Relazione qualitativa o quantitativa struttura-attività (Q) SAR)] e 1.5 (Raggruppamento di sostanze e metodo read-across), del regolamento (CE) n. 1907/2006 si applicano alle informazioni e alle prove standard di cui alla tabella 1, punto 6.1.1., solo se non è tecnicamente possibile effettuare prove sperimentali su un costituente della sostanza o su una specie aggiunta non intenzionalmente (ad esempio, non è possibile isolarli e testarli in quanto tali). |
(1) Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1).
(2) Direttiva 2010/63/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici (GU L 276 del 20.10.2010, pag. 33).
ALLEGATO VI
METODOLOGIA DI ACCETTAZIONE
Sezione 1. Metodologia di accettazione limitata
1.1. |
La sezione 2 non si applica a una specie chimica pertinente che sia una sostanza di partenza o un costituente cementizio organico o un costituente di una sostanza o una specie aggiunta non intenzionalmente, qualora tale sostanza o costituente sia:
In ogni caso, le sostanze di partenza o i costituenti cementizi organici di cui al primo comma sono ammessi nell’elenco positivo europeo alle seguenti condizioni d’uso: |
a) |
la specie chimica pertinente è:
|
b) |
Ctap è inferiore al limite generico di 0,1 μg/l o alla MTCtap applicabile calcolata a partire da un valore di parametro stabilito conformemente all’allegato I della direttiva (UE) 2020/2184 applicando un fattore di attribuzione appropriato al fine di tenere conto delle molteplici vie d’esposizione alla specie chimica pertinente, oltre che dell’esposizione attraverso i materiali usati in prodotti a contatto con l’acqua destinata al consumo umano; |
c) |
la concentrazione della sostanza di partenza, del costituente cementizio organico, del costituente della sostanza o della specie aggiunta non intenzionalmente nel materiale finale è inferiore allo 0,1 % (p/p), salvo se le prove di migrazione fisica sono incerte, nel qual caso la concentrazione nel materiale finale è inferiore allo 0,02 % (p/p). |
1.2. |
La sezione 2, parte 2.4, non si applica in caso sussista la preoccupazione che una specie chimica pertinente che è una sostanza di partenza o un costituente cementizio organico o un costituente di una sostanza o una specie aggiunta non intenzionalmente possa avere proprietà genotossiche, cancerogene o di interferenza con il sistema endocrino per la salute umana con modalità di azione non soglia.
In tal caso le sostanze di partenza o i costituenti cementizi organici di cui al primo comma possono essere ammessi nell’elenco positivo europeo se Ctap è inferiore al limite generico di 0,1 μg/l o alla MTCtap applicabile calcolata a partire da un valore di parametro stabilito conformemente all’allegato I della direttiva (UE) 2020/2184 applicando un fattore di attribuzione appropriato al fine di tenere conto delle molteplici vie d’esposizione alla specie chimica pertinente, oltre che dell’esposizione attraverso i materiali usati in prodotti a contatto con l’acqua destinata al consumo umano. |
1.3. |
La sezione 2, parte 2, non si applica a una specie chimica pertinente in nessuno dei seguenti casi:
|
1.4. |
La sezione 2, parte 2.4, non si applica nei seguenti casi:
|
Sezione 2. Metodologia di accettazione completa
Parte 1. INTRODUZIONE
1.1. |
La metodologia di accettazione delle sostanze di partenza, delle composizioni e dei costituenti si basa su una valutazione dei rischi. Tale valutazione dei rischi:
|
1.2. |
Oltre che delle informazioni richieste a norma degli allegati I, II e III, una valutazione del rischio tiene conto di ogni altra informazione tecnica o scientifica pertinente disponibile relativa alle peggiori condizioni d’uso prevedibili. Se del caso, sono applicate le condizioni d’uso. |
1.3. |
Le informazioni fornite nella valutazione dei rischi consentono al comitato per la valutazione dei rischi dell’ECHA di valutare e di formulare un parere in merito alla conformità della sostanza di partenza, della composizione o del costituente ai criteri di cui all’articolo 11, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2020/2184. |
Parte 2. Valutazione del pericolo
2.1. |
Principi |
2.1.1. |
Per l’accettazione di una sostanza di partenza, una composizione o un componente, il processo di valutazione dei pericoli in relazione alla salute umana comporta una valutazione degli effetti che comprende le seguenti fasi:
|
2.1.2. |
La valutazione dei pericoli per la salute umana considera i seguenti effetti tossici potenziali per la popolazione umana in generale e l’esposizione per via orale:
|
2.1.3. |
L’identificazione del pericolo considera le proprietà e gli effetti nocivi potenziali delle specie chimiche pertinenti che migrano dal materiale. |
2.2. |
Valutazione del rapporto dose-risposta |
2.2.1. |
È necessario stabilire un rapporto quantitativo dose (concentrazione) - risposta (effetto) e, ove possibile, identificare la dose priva di effetti avversi osservati (NOAEL). Se non si può determinare il NOAEL, si determina la dose più bassa a cui si osserva un effetto avverso (LOAEL). Se del caso, è possibile usare come valore di riferimento altri descrittori dose-effetto. |
2.2.2. |
Nell’effettuare la valutazione del pericolo è prestata particolare attenzione ai dati relativi alla tossicità provenienti dall’osservazione dell’esposizione umana se tali dati sono disponibili, per esempio informazioni ottenute dal fabbricante o da centri antiveleno o da inchieste epidemiologiche. |
2.3. |
Livello derivato senza effetto |
2.3.1. |
Il calcolo di un livello derivato senza effetto (DNEL) è effettuato conformemente all’allegato I, sezione 1.4, del regolamento (CE) n. 1907/2006. |
2.4. |
Concentrazione massima tollerata al rubinetto (MTCtap) |
2.4.1. |
Fatta salva la parte 2.4.2, l’MTCtap è pari a un valore calcolato sulla base della dose orale sicura (DNEL), del peso corporeo (60 kg), del tasso di ingestione di acqua potabile di 2 l (litri) al giorno e di un fattore di attribuzione appropriato (espresso in percentuale) al fine di tenere conto delle molteplici vie d’esposizione alla specie chimica pertinente, oltre che dell’esposizione attraverso i materiali usati in prodotti a contatto con l’acqua destinata al consumo umano.
MTCtap (μg/l) =
|
2.4.2. |
In deroga alla parte 2.4.1:
|
Parte 3. Valutazione della migrazione
3.1. |
Il valore di Ctap da confrontare con MTCtap è determinato in base alle peggiori condizioni d’uso prevedibili, anche in termini di rappresentatività della concentrazione nella matrice del materiale, dell’acqua, del rapporto tra la superficie e il volume dell’acqua e della temperatura, determinata dall’ECHA e pubblicata sul suo sito web per ciascun metodo di prova, tenendo conto in particolare dei requisiti per la determinazione sulla base delle peggiori condizioni d’uso prevedibili e della norma EN appropriata. |
Parte 4. Accettazione dei rischi
4.1. |
Accettazione dei rischi per le sostanze di partenza di materiali organici, costituenti cementizi organici e composizioni per smalti, ceramiche e altri materiali inorganici
La sostanza di partenza, la composizione o il costituente è accettato se Ctap < MTCtap per ogni specie chimica pertinente al 10 o giorno di prova, conformemente all’allegato IV, tabella 1, punto 5.2. |
4.2. |
Accettazione del rischio per i materiali metallici
Per la valutazione dei risultati della prova in circuito idraulico (conformemente alla norma EN 15664-1) si tiene conto della media aritmetica delle concentrazioni equivalenti nei tubi MEPn(T) analizzate dalle acque di contatto pertinenti (cfr. allegato IV, sezione 1.1.). La composizione può essere accettata per un gruppo di prodotti con la superficie di contatto presunta «a» (cfr. allegato II, tabella 2) se sono soddisfatti i seguenti criteri per tutte le acque di prova richieste:
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ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2024/365/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)