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Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

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Serie L


2024/363

22.1.2024

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2024/363 DELLA COMMISSIONE

dell’11 ottobre 2023

recante modifica delle norme tecniche di regolamentazione stabilite dal regolamento delegato (UE) 2015/2205 per quanto riguarda la transizione agli indici di riferimento TONA e SOFR cui sono collegati taluni contratti derivati OTC

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 2, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento delegato (UE) 2015/2205 della Commissione (2) specifica, fra le altre cose, una serie di categorie di derivati over-the-counter (OTC) su tassi di interesse che sono soggette all’obbligo di compensazione. Detto regolamento è stato modificato dal regolamento delegato (UE) 2022/750 della Commissione (3) per quanto riguarda le categorie di derivati OTC su tassi di interesse denominati in euro (EUR), lira sterlina (GBP), yen (JPY) e dollaro USA (USD) che sono soggette all’obbligo di compensazione. Tale modifica delle categorie soggette all’obbligo di compensazione rispecchia la transizione verso i nuovi indici di riferimento cui sono collegati taluni derivati OTC, con l’abbandono del collegamento agli indici di riferimento «Euro Overnight Index Average» (EONIA) e «London Inter-Bank Offered Rate» (LIBOR) in favore di nuovi tassi privi di rischio, in quanto talune categorie non soddisfacevano più i criteri essenziali per l’applicazione dell’obbligo di compensazione, mentre nuove categorie cominciavano a soddisfarli.

(2)

L’ICE Benchmark Administrator, amministratore del LIBOR, aveva comunicato che anche la cessazione del LIBOR JPY e di taluni fixing del LIBOR USD avrebbe avuto luogo alla fine del 2021, mentre la pubblicazione di tutte le restanti scadenze del LIBOR USD sarebbe cessata nel giugno 2023. Inoltre la Commissione, la Banca centrale europea nella sua funzione di autorità di vigilanza bancaria (vigilanza bancaria della BCE), l’Autorità bancaria europea (ABE) e l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) avevano rilasciato una dichiarazione congiunta per incoraggiare vivamente le controparti ad abbandonare entro il 31 dicembre 2021 le scadenze LIBOR, compreso il LIBOR USD, quale tasso di riferimento nei nuovi contratti. Dal 1o gennaio 2022 le controparti non possono quindi più avere accesso a derivati OTC su tassi d’interesse collegati al LIBOR JPY, in quanto tale indice di riferimento non è più utilizzato, e si prevede che non avranno più accesso neanche ai derivati OTC su tassi di interesse collegati al LIBOR USD.

(3)

Le autorità di regolamentazione e i partecipanti al mercato hanno lavorato su tassi sostitutivi per tali valute, e in particolare allo sviluppo di nuovi tassi privi di rischio, che oggi sono usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari. In particolare, tassi privi di rischio come il Secured Overnight Financing Rate (SOFR) e il Tokyo Overnight Average Rate (TONA) sono prodotti per le valute USD e JPY rispettivamente. Più specificamente, per quanto riguarda il mercato dei derivati OTC, i contratti derivati OTC su tassi d’interesse collegati al SOFR e al TONA sono oggetto di negoziazione da parte delle controparti e sono compensati in talune controparti centrali (CCP).

(4)

All’ESMA sono state comunicate le categorie di derivati OTC su tassi di interesse collegate al SOFR o al TONA che talune CCP sono state autorizzate a compensare. Per ciascuna di tali categorie l’ESMA ha nuovamente valutato i criteri essenziali per l’applicazione dell’obbligo di compensazione, compresi il livello di standardizzazione, il volume e la liquidità nonché la disponibilità di informazioni per la determinazione dei prezzi. Con l’obiettivo generale di ridurre i rischi sistemici, l’ESMA ha stabilito che le categorie di derivati OTC su tassi d’interesse collegati a questi tassi privi di rischio debbano ora divenire soggette all’obbligo di compensazione secondo la procedura di cui al regolamento (UE) n. 648/2012. Tali categorie dovrebbero pertanto essere incluse nell’ambito di applicazione dell’obbligo di compensazione.

(5)

In generale, controparti diverse necessitano di periodi di tempo diversi per attuare le disposizioni necessarie per iniziare a compensare i loro derivati OTC su tassi d’interesse soggetti all’obbligo di compensazione. Tuttavia, in questo caso, le controparti hanno avuto il tempo di prepararsi alla transizione degli indici di riferimento, compresa la cessazione del LIBOR JPY avvenuta alla fine del 2021 o la cessazione pianificata della maggior parte delle scadenze del LIBOR USD prevista per giugno 2023, anche riguardo alle rispettive disposizioni di compensazione. Per le controparti già soggette all’obbligo di compensazione e alla compensazione dei derivati OTC su tassi d’interesse denominati in JPY o USD, la compensazione delle nuove categorie collegate ai tassi privi di rischio in tali valute non comporta modifiche significative, se non alcuna modifica, ai loro contratti o procedure di compensazione. In effetti, quando le controparti hanno in essere disposizioni di compensazione per compensare i derivati OTC su tassi d’interesse denominati in JPY, la compensazione dei derivati OTC su tassi d’interesse collegati al tasso privo di rischio in tale valuta non comporta la necessità di definire e applicare disposizioni di compensazione ex novo, come è avvenuto quando è stata avviata per la prima volta la compensazione dei derivati OTC su tassi d’interesse denominati in tale valuta. Inoltre, per le controparti che hanno in essere disposizioni di compensazione per compensare i derivati OTC su tassi di interesse collegati al SOFR, poiché le categorie di overnight index swap collegate al SOFR con scadenze fino a tre anni rientrano già nell’ambito di applicazione dell’obbligo di compensazione, la compensazione dei derivati OTC su tassi di interesse collegati al SOFR con scadenze più lunghe non comporta la necessità di definire e applicare disposizioni di compensazione ex novo. Non è necessaria un’ulteriore fase di introduzione progressiva per assicurare un’attuazione ordinata e tempestiva di tale obbligo. L’applicazione delle modifiche effettuate per introdurre le nuove categorie di derivati OTC su tassi d’interesse collegati ai tassi privi di rischio e denominati in JPY e USD dovrebbe iniziare alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

(6)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2015/2205 della Commissione.

(7)

Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione che l’ESMA ha presentato alla Commissione.

(8)

L’ESMA ha condotto consultazioni pubbliche aperte concernenti i progetti di norme tecniche di regolamentazione su cui si basa il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati, ha richiesto la consulenza del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e ha consultato il Comitato europeo per il rischio sistemico,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento delegato (UE) 2015/2205 è così modificato:

(1)

all’articolo 3 è inserito il seguente paragrafo 1 quater:

«1 quater.

In deroga al paragrafo 1, ed esclusi i contratti di cui al paragrafo 1 ter, in caso di contratti appartenenti a una categoria di derivati OTC di cui all’allegato, tabella 4, righe E.4.1 ed E.4.2, l’obbligo di compensazione decorre dal 11 febbraio 2024.»;

(2)

l’allegato è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l’11 ottobre 2023

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1.

(2)  Regolamento delegato (UE) 2015/2205 della Commissione, del 6 agosto 2015, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sull’obbligo di compensazione (GU L 314 dell’1.12.2015, pag. 13).

(3)  Regolamento delegato (UE) 2022/750 della Commissione, dell’8 febbraio 2022, recante modifica delle norme tecniche di regolamentazione stabilite dal regolamento delegato (UE) 2015/2205 per quanto riguarda la transizione ai nuovi indici di riferimento cui sono collegati taluni contratti derivati OTC (GU L 138 del 17.5.2022, pag. 6).

(4)  Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).


ALLEGATO

Nell’allegato del regolamento delegato (UE) 2015/2205, la tabella 4 è così modificata:

1)

la riga relativa alla voce D.4.3 è soppressa;

2)

sono aggiunte le seguenti righe relative alle voci E.4.1 ed E.4.2:

«E.4.1

OIS

SOFR

USD

7D-50Y

Valuta unica

No

Costante o variabile

E.4.2

OIS

TONA

JPY

7D-30Y

Valuta unica

No

Costante o variabile».


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/363/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)