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Serie L


2024/358

22.1.2024

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2024/358 DELLA COMMISSIONE

del 29 settembre 2023

che integra il regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i requisiti in materia di punteggio di affidabilità creditizia dei progetti di crowdfunding, determinazione del prezzo delle offerte di crowdfunding e politiche e procedure di gestione dei rischi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2020, relativo ai fornitori europei di servizi di crowdfunding per le imprese, e che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 e la direttiva (UE) 2019/1937 (1), in particolare l’articolo 19, paragrafo 7,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 23 del regolamento (UE) 2020/1503 impone ai fornitori di servizi di crowdfunding di fornire agli investitori informazioni sufficienti sulla qualità dei progetti di crowdfunding e dei titolari di progetti, in particolare fornendo una scheda contenente le informazioni chiave sull’investimento, dove sono incluse le informazioni necessarie per prendere una decisione di investimento informata. Tuttavia, affinché gli investitori possano comprendere e confrontare meglio i rischi sottostanti i diversi prestiti di crowdfunding, è altresì opportuno informarli adeguatamente sul modo in cui i fornitori di servizi di crowdfunding calcolano i punteggi di affidabilità creditizia per i progetti di crowdfunding e i titolari di progetti.

(2)

Negli ultimi anni le tecniche di valutazione del rischio di credito e di calcolo dei punteggi di rischio di credito, oltre alle tecniche statistiche più tradizionali, sono state sviluppate nell’ambito di approcci innovativi basati sull’intelligenza artificiale e sull’apprendimento automatico. Ad esempio le piccole e medie imprese prive di una lunga storia creditizia potrebbero trovare maggiore utilità nei metodi innovativi basati su dati relativi alle operazioni piuttosto che nei classici metodi basati sui dati di bilancio. Data la loro complessità, tali tecniche possono aumentare l’asimmetria informativa tra investitori e fornitori di servizi di crowdfunding. Pertanto la descrizione del metodo utilizzato dai fornitori di servizi di crowdfunding per calcolare i punteggi di affidabilità creditizia dovrebbe includere il modello di attribuzione del punteggio utilizzato a sostegno di tale calcolo, unitamente a informazioni sufficienti sui fattori finanziari e non finanziari utilizzati come dati di base in tali modelli di attribuzione del punteggio nonché sui risultati forniti dai modelli stessi.

(3)

Gli investitori potrebbero non conoscere appieno il meccanismo della formazione del prezzo delle offerte di crowdfunding né i diversi fattori in essa coinvolti. È pertanto opportuno migliorare la trasparenza onde facilitare il confronto tra diversi prestiti. In particolare quando i fornitori di servizi di crowdfunding suggeriscono il prezzo di un’offerta di crowdfunding, dovrebbero descrivere con precisione il metodo utilizzato per calcolare tali prezzi. Tale descrizione dovrebbe tenere conto degli elementi pertinenti sia al momento dell’emissione del prestito che dopo, in particolare per quanto riguarda gli oneri che un fornitore di servizi di crowdfunding può esigere dagli investitori e dai titolari di progetti per i servizi loro forniti.

(4)

Il prezzo dei prestiti intermediati sulla piattaforma del fornitore di servizi di crowdfunding dovrebbe essere equo e adeguato. È pertanto opportuno garantire che il prezzo rifletta il profilo di rischio e il valore attuale netto del prestito e che il fornitore di servizi di crowdfunding abbia tenuto conto delle condizioni generali di mercato.

(5)

I fornitori di servizi di crowdfunding dovrebbero effettuare una valutazione affidabile del rischio di credito onde assicurare una tutela minima agli investitori che non dispongono di informazioni sufficienti sul merito di credito dei titolari di progetti e sulla sostenibilità dei progetti di crowdfunding. Affinché valutino in modo corretto ed efficace il rischio di credito dei progetti di crowdfunding e dei titolari di progetti, i fornitori di servizi di crowdfunding dovrebbero prendere in considerazione una quantità sufficiente di informazioni sui fattori che incidono sulla situazione finanziaria e sulla strategia commerciale dei titolari di progetti e dei progetti di crowdfunding. Inoltre poiché una valutazione esauriente del rischio di credito deve anche determinare se tale rischio sia compensato dalla disponibilità di meccanismi di protezione del credito, i fornitori di servizi di crowdfunding dovrebbero altresì considerare le informazioni sulle garanzie reali e di altro tipo utilizzate per attenuare il rischio di credito.

(6)

Onde consentire un’analisi comparativa adeguata del merito di credito dei potenziali titolari di progetti e perfezionare i modelli e gli strumenti utilizzati per approvare i progetti da finanziare sulle piattaforme, i fornitori di servizi di crowdfunding dovrebbero avere accesso alle informazioni pertinenti contenute nella documentazione relativa alle valutazioni del rischio di credito. I dati personali inclusi in tali informazioni dovrebbero essere conservati per un periodo non superiore a cinque anni e comunque trattati in conformità del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

(7)

Il processo di determinazione del prezzo di un’offerta di crowdfunding dovrebbe includere anche una valutazione accurata dei prestiti di crowdfunding. I fornitori di servizi di crowdfunding dovrebbero pertanto far sì che, durante il ciclo di vita del prestito, tale valutazione si basi su un numero sufficiente di fattori che riflettano la struttura dei ricavi e dei costi del prestito stesso, nonché la sua rischiosità.

(8)

Strutture di governance solide rafforzano la tutela degli investitori. A tal fine i fornitori di servizi di crowdfunding dovrebbero disporre di dispositivi di governance proporzionati alla loro complessità, unitamente a politiche che specifichino gli elementi da comunicare affinché le informazioni fornite agli investitori rappresentino in modo accurato e sufficientemente dettagliato il progetto di crowdfunding. È altresì opportuno effettuare un’adeguata verifica dei progetti di crowdfunding e dei titolari di progetti. Di conseguenza il sistema di gestione dei rischi di cui all’articolo 4, paragrafo 4, lettera f), del regolamento (UE) 2020/1503 dovrebbe individuare i ruoli e le funzioni principali responsabili della valutazione del rischio di credito e dell’assegnazione dei prestiti alle rispettive categorie di rischio. Detto sistema dovrebbe rispecchiare la complessità del modello di business dei fornitori di crowdfunding e il tipo di prestito intermediato e riflettere le garanzie stabilite nel regolamento (UE) 2020/1503 per gestire i rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.

(9)

Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione elaborati dall’Autorità bancaria europea (ABE) in stretta cooperazione con l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) e presentati alla Commissione.

(10)

L’ABE ha svolto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di regolamentazione su cui si basa il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto la consulenza del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito dall’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

(11)

Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato conformemente all’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) e ha espresso un parere il 10 gennaio 2023,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DESCRIZIONE DEL METODO UTILIZZATO PER CALCOLARE I PUNTEGGI DI AFFIDABILITÀ CREDITIZIA PER I PROGETTI DI CROWDFUNDING E I PREZZI DELLE OFFERTE DI CROWDFUNDING

Articolo 1

Formato della descrizione del metodo per calcolare i punteggi di affidabilità creditizia per i progetti di crowdfunding e i prezzi delle offerte di crowdfunding

I fornitori di servizi di crowdfunding che applicano punteggi di affidabilità creditizia ai progetti di crowdfunding o suggeriscono la determinazione del prezzo delle offerte di crowdfunding garantiscono che la descrizione dei metodi utilizzati per calcolare tali punteggi o tali prezzi sia accurata, affidabile e regolarmente aggiornata e che sia conforme a quanto segue:

a)

la descrizione è chiaramente distinguibile dalle comunicazioni di marketing;

b)

la descrizione è formulata per essere di facile lettura ed espressa in modo da facilitarne la comprensione.

Articolo 2

Elementi da includere nella descrizione del metodo utilizzato per calcolare i punteggi di affidabilità creditizia per i progetti di crowdfunding

1.   La descrizione del metodo utilizzato per calcolare i punteggi di affidabilità creditizia dei progetti di crowdfunding comprende tutte le informazioni seguenti:

a)

il modello di attribuzione del punteggio utilizzato fra quelli elencati di seguito:

i)

un modello statistico;

ii)

un modello fondato su valutazioni soggettive, in cui le tecniche statistiche sono integrate da elementi discrezionali del processo decisionale;

iii)

un modello automatizzato;

iv)

un modello di altro tipo;

b)

se esistono dispositivi di governance adeguati per la progettazione e l’utilizzo del modello;

c)

una descrizione del sistema applicato per garantire che la qualità dei risultati del modello sia regolarmente valutata e monitorata;

d)

se è stato utilizzato un modello sviluppato da fornitori terzi.

2.   Oltre alle informazioni di cui al paragrafo 1, la descrizione del metodo utilizzato per calcolare i punteggi di affidabilità creditizia dei progetti di crowdfunding comprende tutte le informazioni seguenti:

a)

informazioni sulla fonte dei dati utilizzati per alimentare i modelli di attribuzione del punteggio, indicando in particolare se le informazioni sono:

i)

ricevute dal titolare di progetto;

ii)

ottenute da registri dei crediti esterni;

iii)

ottenute da fonti accessibili al pubblico;

iv)

ottenute da qualsiasi altra fonte;

b)

una spiegazione del modo in cui il metodo considera i seguenti fattori finanziari relativi al titolare di progetto e al progetto di crowdfunding e li utilizza come dati di base nel modello di attribuzione del punteggio:

i)

redditività del progetto di crowdfunding;

ii)

flusso di cassa generato dal progetto di crowdfunding;

iii)

leva finanziaria, livello di indebitamento e solvibilità del titolare di progetto;

iv)

storia creditizia del titolare di progetto;

v)

disponibilità di garanzie reali o garanzie di altro tipo;

c)

una spiegazione del modo in cui il metodo considera i seguenti fattori non finanziari relativi al titolare di progetto e li utilizza come dati di base nel modello di attribuzione del punteggio:

i)

le condizioni macroeconomiche nella giurisdizione in cui si realizzerà il progetto;

ii)

il livello di concorrenza nel settore in cui sarà sviluppato il progetto;

iii)

le conoscenze e l’esperienza del titolare di progetto nel settore specifico in cui opera;

iv)

la reputazione del titolare di progetto;

d)

le ponderazioni assegnate ai fattori finanziari e non finanziari di cui alle lettere b) e c);

e)

le metriche considerate in relazione ai fattori finanziari e non finanziari di cui alle lettere b) e c);

f)

una spiegazione del modo in cui nell’assegnazione dei punteggi di affidabilità creditizia si tiene conto dei rischi derivanti da attività di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;

g)

una descrizione dei risultati del modello di attribuzione del punteggio, compresa una tabella contenente le classi di punteggio di affidabilità creditizia, che indichi per ciascuna classe:

i)

il rating del credito;

ii)

la probabilità di inadempimento;

iii)

un’interpretazione qualitativa della classe di punteggio di affidabilità creditizia;

iv)

l’accettazione o il rifiuto di finanziare il progetto da parte del fornitore di servizi di crowdfunding;

h)

una descrizione della frequenza con cui i punteggi di affidabilità creditizia e i rating corrispondenti del progetto di crowdfunding sono aggiornati durante il ciclo di vita del prestito che finanzia il progetto;

i)

un’indicazione della possibilità di correggere manualmente i punteggi di affidabilità creditizia ottenuti utilizzando modelli automatizzati e delle circostanze in cui tali correzioni manuali sono effettuate;

j)

un’indicazione del modo in cui si tiene conto del risultato del metodo nel determinare:

i)

l’importo massimo del prestito offerto a un potenziale titolare di progetto;

ii)

la durata massima del prestito offerto a un potenziale titolare di progetto.

3.   I fornitori di servizi di crowdfunding informano gli investitori quando una modifica del metodo utilizzato per determinare i punteggi di affidabilità creditizia comporta modifiche sostanziali dei risultati di tale metodo.

4.   Ai fini del paragrafo 2, lettera a), punto i), se le informazioni di cui a tale lettera si basano su conti non sottoposti a revisione, i fornitori di servizi di crowdfunding comunicano agli investitori informazioni sufficienti sull’affidabilità di tali informazioni.

Articolo 3

Elementi da includere nella descrizione del metodo utilizzato per calcolare i prezzi delle offerte di crowdfunding

1.   La descrizione del metodo utilizzato per calcolare il prezzo delle offerte di crowdfunding illustra il modo in cui nella strategia di determinazione del prezzo si tiene conto di tutti gli elementi del prestito seguenti:

a)

l’importo del capitale del prestito;

b)

la scadenza del prestito;

c)

la struttura temporale delle rate di rimborso;

d)

i risultati dei modelli di attribuzione del punteggio.

2.   La descrizione del metodo di cui al paragrafo 1 indica il modo in cui al momento dell’emissione del prestito si tiene conto di tutti gli elementi seguenti:

a)

il tasso di interesse privo di rischio utilizzato;

b)

la categoria di rischio del titolare di progetto assegnata a norma dell’articolo 19;

c)

la disponibilità di garanzie reali o garanzie di altro tipo;

d)

eventuali costi operativi e amministrativi e oneri riscossi dal fornitore di servizi di crowdfunding per i servizi forniti in relazione al prestito;

e)

se del caso, qualsiasi altro rischio associato al prestito.

3.   Oltre agli elementi di cui ai paragrafi 1 e 2, la descrizione del metodo di cui al paragrafo 1 indica anche il modo in cui al momento dell’emissione del prestito si tiene conto di tutti gli elementi seguenti:

a)

oneri per l’amministrazione e il monitoraggio dei prestiti;

b)

oneri relativi alla rivalutazione delle garanzie reali;

c)

oneri per le modifiche delle clausole dell’accordo di prestito o delle condizioni di ristrutturazione, comprese le modifiche conseguenti all’inadempimento del titolare di progetto;

d)

oneri per la vendita del prestito da parte dell’investitore;

e)

oneri per il rimborso anticipato del prestito;

f)

oneri per i fondi a copertura dei rischi di cui all’articolo 6, paragrafi 5 e 6, del regolamento (UE) 2020/1503.

CAPO II

VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO E VALUTAZIONE DEI PRESTITI

Articolo 4

Approcci e informazioni per la valutazione del rischio di credito e la valutazione dei prestiti

Ai fini del presente capo, i fornitori di servizi di crowdfunding:

a)

adottano, per la valutazione del rischio di credito e la valutazione dei prestiti, metodi e approcci proporzionati all’entità, al tipo e alla scadenza del prestito e alle caratteristiche del titolare di progetto e del progetto di crowdfunding;

b)

utilizzano informazioni e dati accurati, affidabili e aggiornati.

Articolo 5

Requisiti generali per le valutazioni del rischio di credito dei progetti di crowdfunding o dei titolari di progetti

1.   Nel valutare il rischio di credito dei progetti di crowdfunding o dei titolari di progetti, i fornitori di servizi di crowdfunding valutano la capacità attuale e futura del titolare di progetto di adempiere agli obblighi finanziari stabiliti nell’accordo di prestito.

2.   I fornitori di servizi di crowdfunding documentano adeguatamente le decisioni relative alla valutazione di cui al paragrafo 1 e conservano la documentazione per almeno cinque anni dopo il rimborso dell’ultima rata del prestito.

3.   Ai fini del paragrafo 2, i dati personali definiti all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/679 sono conservati per un periodo massimo di cinque anni dopo il rimborso dell’ultima rata del prestito.

Articolo 6

Informazioni di cui tenere conto nelle valutazioni del rischio di credito dei progetti di crowdfunding o dei titolari di progetti

Nel valutare il rischio di credito dei progetti di crowdfunding o dei titolari di progetti, i fornitori di servizi di crowdfunding tengono conto di tutte le informazioni seguenti:

a)

la descrizione del progetto di crowdfunding;

b)

la finalità del prestito;

c)

l’assetto proprietario del titolare di progetto;

d)

il piano commerciale alla base del progetto di crowdfunding;

e)

la disponibilità di garanzie reali o garanzie di altro tipo.

Articolo 7

Fattori di cui tenere conto nella valutazione della situazione finanziaria del titolare di progetto o del progetto di crowdfunding

1.   Nel valutare il rischio di credito dei progetti di crowdfunding o dei titolari di progetti, i fornitori di servizi di crowdfunding tengono conto di tutti i fattori seguenti in relazione alla situazione finanziaria del titolare di progetto o del progetto di crowdfunding:

a)

i proventi e i flussi di cassa generati dal progetto di crowdfunding negli ultimi due anni, se disponibili;

b)

i proventi e i flussi di cassa attesi del progetto di crowdfunding in scenari diversi;

c)

la situazione finanziaria attuale e prevista del titolare di progetto, compresi eventuali altri prestiti e passività esistenti;

d)

la disponibilità di garanzie reali o garanzie di altro tipo.

2.   Ai fini del paragrafo 1, lettera c), nel valutare altri prestiti e passività che il titolare di progetto potrebbe avere in essere al momento della richiesta di prestito, i fornitori di servizi di crowdfunding tengono conto dei fattori seguenti:

a)

l’importo di tali altri prestiti o passività;

b)

la valuta di emissione di tali altri prestiti o passività;

c)

la scadenza di tali altri prestiti o passività;

d)

lo scadenziario di rimborso per tali altri prestiti o passività;

e)

il tasso d’interesse o qualsiasi altro compenso previsto nei contratti di tali altri prestiti o passività.

3.   Nell’effettuare la valutazione di cui ai paragrafi 1 e 2, i fornitori di servizi di crowdfunding tengono conto dei pertinenti indicatori finanziari, specifici per classe di attività o specifici per prodotto per gli ultimi tre esercizi, se disponibili, in linea con le politiche di cui al capo IV. Tali indicatori sono calcolati conformemente agli International Financial Reporting Standards (IFRS) o ai principi contabili generalmente accettati (GAAP) locali, in linea con le politiche di cui al capo IV.

4.   Gli indicatori finanziari pertinenti possono includere, tra l’altro, gli elementi elencati nell’allegato.

5.   Quando si servono di proiezioni finanziarie per valutare il rischio di credito, i fornitori di servizi di crowdfunding assicurano che tali proiezioni poggino su ipotesi solide e prudenti e siano coerenti con i dati storici e con aspettative di mercato ragionevoli.

Articolo 8

Informazioni di cui tenere conto nelle valutazioni del modello di business e della strategia commerciale dei progetti di crowdfunding o dei titolari di progetti

Nel valutare il rischio di credito dei progetti di crowdfunding o dei titolari di progetti, i fornitori di servizi di crowdfunding tengono conto delle informazioni seguenti in relazione al modello di business e alla strategia commerciale del progetto di crowdfunding:

a)

la conoscenza, del titolare di progetto, del settore di attività in relazione al progetto di crowdfunding e l’esperienza in progetti analoghi;

b)

la fattibilità e la sostenibilità del piano commerciale collegato al progetto di crowdfunding;

c)

un’analisi dei punti di forza e di debolezza del progetto di crowdfunding;

d)

il livello di concorrenza nel settore di attività in cui è realizzato il progetto di crowdfunding;

e)

il tipo di clienti e la loro ubicazione geografica.

Articolo 9

Informazioni sui meccanismi di protezione del credito

1.   Quando un prestito concesso al titolare di progetto è garantito da meccanismi di protezione del credito, i fornitori di servizi di crowdfunding adottano tutte le misure ragionevoli per raccogliere informazioni su:

a)

l’accuratezza della valutazione delle garanzie reali e delle garanzie di altro tipo;

b)

l’efficacia e l’escutibilità delle garanzie reali e delle garanzie di altro tipo.

2.   I fornitori di servizi di crowdfunding valutano e monitorano periodicamente il valore delle garanzie reali e delle garanzie di altro tipo e intraprendono azioni opportune se il valore delle garanzie reali diminuisce in misura sostanziale.

Articolo 10

Informazioni sulla protezione del credito di tipo reale

1.   Quando il prestito è assistito da una garanzia reale, i fornitori di servizi di crowdfunding provvedono a che la valutazione di tale garanzia reale tenga conto di tutte le informazioni seguenti:

a)

informazioni sulla scadenza della garanzia reale;

b)

per le garanzie reali finanziarie, l’ultimo prezzo disponibile per la garanzia reale e il prezzo medio dei 12 mesi precedenti su un mercato liquido e negoziato;

c)

per le garanzie reali materiali, l’ultimo valore di mercato disponibile;

d)

informazioni sull’esistenza di un mercato per liquidare prontamente la garanzia reale;

e)

una misurazione della volatilità del valore della garanzia reale.

2.   In assenza di un mercato che stabilisca in modo obiettivo il prezzo o il valore di mercato della garanzia reale, i fornitori di servizi di crowdfunding tengono conto di tutte le informazioni seguenti:

a)

le ipotesi utilizzate per valutare il valore della garanzia reale;

b)

la frequenza con cui tale valore può essere prontamente ottenuto (ad esempio, mediante perizie di esperti).

3.   Ai fini dei paragrafi 1 e 2, i fornitori di servizi di crowdfunding dispongono di politiche e procedure per monitorare il valore delle garanzie reali.

Articolo 11

Informazioni sulla protezione del credito di tipo personale

Quando il prestito è assistito da una garanzia personale, i fornitori di servizi di crowdfunding provvedono a che la valutazione di tale garanzia tenga conto di tutte le informazioni seguenti:

a)

l’identità del garante;

b)

il tipo di garanzia;

c)

l’escutibilità della garanzia;

d)

il livello di protezione offerto dalla garanzia;

e)

l’importo che il garante si è impegnato a pagare in caso di inadempimento del titolare di progetto o di mancato pagamento da parte di quest’ultimo.

Articolo 12

Informazioni contabili

In assenza dei bilanci sottoposti a revisione concernenti gli ultimi due esercizi, i fornitori di servizi di crowdfunding, ai fini dell’articolo 4, paragrafo 4, lettera b), punto i), del regolamento (UE) 2020/1503, basano la valutazione della situazione finanziaria del titolare di progetto su documenti preparati da un consulente fiscale, un revisore di conti giurato o un’altra persona certificata soggetta a un sistema di garanzia della qualità professionale.

Articolo 13

Informazioni di cui tenere conto nella valutazione dei prestiti

1.   Nel valutare ciascun prestito di cui all’articolo 4, paragrafo 4, lettera e), punto i), del regolamento (UE) 2020/1503, i fornitori di servizi di crowdfunding:

a)

effettuano una valutazione dei prestiti concessi ai titolari di progetti tenendo conto di informazioni sufficienti e aggiornate;

b)

effettuano la valutazione nei tre mesi precedenti la concessione del prestito.

2.   Ai fini del paragrafo 1, al momento dell’emissione del prestito, i fornitori di servizi di crowdfunding tengono conto di tutti i fattori seguenti:

a)

la scadenza del prestito;

b)

la frequenza dei pagamenti rateali e i flussi di cassa futuri attesi;

c)

se il contratto di prestito prevede un’opzione di rimborso anticipato;

d)

un tasso di interesse privo di rischio per attualizzare i pagamenti effettuati utilizzando il prestito;

e)

il tasso d’interesse stabilito nell’accordo di prestito;

f)

la probabilità di default (inadempimento) da parte del titolare di progetto di cui all’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2022/2115 della Commissione (5);

g)

il valore delle garanzie reali, se disponibili, che il titolare di progetto ha utilizzato nell’ambito dell’accordo di prestito;

h)

le garanzie e il livello di protezione da queste offerto.

3.   Ai fini del paragrafo 1, in seguito all’emissione del prestito, il fornitore di servizi di crowdfunding tiene conto, oltre ai fattori di cui al paragrafo 2, dei fattori seguenti:

a)

la vita residua del prestito;

b)

la previsione di perdite future.

4.   I fornitori di servizi di crowdfunding che conformemente all’articolo 4, paragrafo 4, lettera e), punto iii), del regolamento (UE) 2020/1503 effettuano la valutazione di un prestito a seguito di un inadempimento, effettuano la valutazione delle garanzie reali e delle garanzie di altro tipo in modo prudente e tengono conto di altri oneri e spese concernenti il recupero crediti.

CAPO III

DETERMINAZIONE DI PREZZI EQUI E ADEGUATI DEI PRESTITI

Articolo 14

Fattori che assicurano la determinazione di prezzi equi e adeguati dei prestiti

1.   Nel determinare il prezzo di un prestito da essi intermediato, i fornitori di servizi di crowdfunding tengono conto di tutti i fattori seguenti:

a)

il profilo di rischio del titolare di progetto o del progetto di crowdfunding, come determinato nelle categorie di rischio di cui all’articolo 19;

b)

il valore attuale netto del prestito;

c)

le condizioni di mercato prevalenti al momento dell’emissione del prestito e durante il ciclo di vita dello stesso;

d)

la loro strategia commerciale.

2.   Nel calcolare il valore attuale netto di cui al paragrafo 1, lettera b), i fornitori di servizi di crowdfunding tengono conto di tutti i fattori seguenti:

a)

l’importo del capitale del prestito;

b)

la scadenza del prestito;

c)

la frequenza delle rate del prestito;

d)

un tasso di interesse adeguato per attualizzare i rimborsi futuri.

CAPO IV

POLITICHE E PROCEDURE ATTE A GARANTIRE INFORMAZIONI SUFFICIENTI AI CLIENTI E CONSENTIRE LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI CREDITO, LA VALUTAZIONE DEI PRESTITI E LA DETERMINAZIONE DEI PREZZI

Articolo 15

Dispositivi di governance per le informazioni ai clienti

1.   Per le informazioni ai clienti di cui all’articolo 19 del regolamento (UE) 2020/1503, i fornitori di servizi di crowdfunding dispongono di un quadro di governance adeguato e di una descrizione scritta dello stesso.

2.   Ai fini del paragrafo 1, i fornitori di servizi di crowdfunding garantiscono che:

a)

tutte le informazioni fornite ai clienti siano complete e aggiornate;

b)

i dispositivi, i processi e i meccanismi interni di governance per la comunicazione delle informazioni ai clienti siano proporzionati all’entità e alla complessità del fornitore di servizi di crowdfunding.

3.   I fornitori di servizi di crowdfunding garantiscono che tutte le informazioni quantitative ai clienti siano accompagnate da una descrizione qualitativa e da altre informazioni supplementari che potrebbero essere necessarie per permettere ai clienti di comprendere appieno le informazioni quantitative.

Articolo 16

Politiche per la comunicazione di informazioni ai clienti

1.   Le politiche per la comunicazione delle informazioni ai clienti di cui all’articolo 19 del regolamento (UE) 2020/1503 fanno sì che tutte le informazioni ai clienti siano formulate per essere di facile lettura ed espresse in modo da facilitarne la comprensione, in particolare da parte dei potenziali investitori non sofisticati.

2.   I fornitori di servizi di crowdfunding garantiscono che le politiche atte a fornire informazioni sufficienti ai clienti contengano tutti gli elementi seguenti:

a)

la frequenza di aggiornamento delle informazioni fornite ai clienti;

b)

i ruoli o le funzioni responsabili della preparazione delle informazioni per i clienti;

c)

il trattamento delle informazioni che possono incidere sulla determinazione del prezzo di un prestito (informazioni sensibili in materia di prezzo);

d)

il processo di convalida delle informazioni per i clienti.

3.   L’organo di gestione del fornitore di servizi di crowdfunding approva le politiche, le procedure e le modalità organizzative relative alla comunicazione delle informazioni ai clienti e tali politiche sono redatte per iscritto, regolarmente aggiornate e ben documentate.

Articolo 17

Istituzione di un sistema di gestione dei rischi

1.   Il sistema di gestione dei rischi di cui all’articolo 4, paragrafo 4, lettera f), del regolamento (UE) 2020/1503 è:

a)

integrato nella struttura organizzativa e decisionale globale del fornitore di servizi di crowdfunding;

b)

proporzionato alla complessità del modello operativo di business del fornitore di servizi di crowdfunding.

2.   Nell’ambito del sistema di gestione dei rischi, i fornitori di servizi di crowdfunding specificano i ruoli o le funzioni responsabili della valutazione del rischio di credito e dei compiti di monitoraggio, il processo di approvazione dei progetti di crowdfunding da proporre agli investitori e la valutazione dei prestiti.

3.   I fornitori di servizi di crowdfunding istituiscono quadri di comunicazione trasparente. Tali quadri di comunicazione fanno sì che l’organo di gestione dei fornitori di servizi di crowdfunding e i ruoli e le funzioni ricevano informazioni adeguate onde misurare, valutare e monitorare il rischio di credito. Il quadro di comunicazione è sufficientemente dettagliato e documentato.

4.   L’organo di gestione del fornitore di servizi di crowdfunding sorveglia l’applicazione dei dispositivi di governance e delle modalità organizzative concernenti il sistema di gestione dei rischi, comprese l’istituzione, il mantenimento e la pubblicazione delle rispettive politiche e procedure.

Articolo 18

Ruoli e funzioni stabiliti nel sistema di gestione dei rischi

1.   I ruoli e le funzioni stabiliti nel sistema di gestione dei rischi sono responsabili di quanto segue:

a)

valutare il rischio di credito dei progetti di crowdfunding e dei titolari di progetti per fini di attribuzione del punteggio conformemente al capo III;

b)

assegnare prestiti a categorie di rischio adeguate;

c)

definire processi adeguati di monitoraggio del rischio di credito e di comunicazione di informazioni al riguardo;

d)

stabilire processi adeguati per far fronte alle situazioni in cui il titolare di progetto non è in grado di adempiere alle sue obbligazioni o è in stato di default, come stabilito all’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2022/2115.

2.   Qualora svolgano compiti di gestione individuale di portafogli in relazione ai prestiti a norma dell’articolo 6 del regolamento (UE) 2020/1503, i fornitori di servizi di crowdfunding dispongono di una procedura dettagliata e documentata per ripartire i fondi degli investitori tra i progetti di crowdfunding.

3.   I fornitori di servizi di crowdfunding che suggeriscono la determinazione del prezzo delle offerte di crowdfunding dispongono di un opportuno quadro di determinazione del prezzo, supportato da adeguate strutture di documentazione e governance responsabili dell’adozione delle decisioni per la determinazione del prezzo.

Articolo 19

Categorie di rischio

1.   I fornitori di servizi di crowdfunding assicurano che l’assegnazione dei prestiti alle categorie di rischio conformemente all’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), rifletta:

a)

i livelli di rischio dei rispettivi progetti di crowdfunding determinati dai risultati dei modelli interni di attribuzione del punteggio di affidabilità creditizia conformemente al capo I;

b)

fattori specifici connessi al prestito, tra cui, ma non solo, il tasso di interesse, la scadenza del prestito e la frequenza delle rate.

2.   I fornitori di servizi di crowdfunding provvedono a che:

a)

il sistema di gestione dei rischi preveda procedure adeguate per riesaminare l’assegnazione dei prestiti alle categorie e ridestinarli a una nuova categoria di rischio ad ogni variazione del punteggio di affidabilità creditizia o di altri fattori connessi al prestito;

b)

ciascuna categoria di rischio sia associata a una probabilità di inadempimento.

Articolo 20

Approvazione dei progetti di crowdfunding

1.   Nell’ambito del sistema di gestione dei rischi, i fornitori di servizi di crowdfunding stabiliscono processi chiari e ben documentati per l’approvazione dei progetti di crowdfunding da proporre agli investitori.

2.   I processi stabiliti a norma del paragrafo 1 definiscono le responsabilità del ruolo e delle funzioni pertinenti in seno alla struttura organizzativa del fornitore di servizi di crowdfunding.

3.   I fornitori di servizi di crowdfunding garantiscono che i membri del personale che possono approvare i progetti da proporre agli investitori siano adeguatamente formati e possiedano le competenze e l’esperienza adatte in relazione ai poteri specifici loro delegati.

Articolo 21

Utilizzo di modelli automatizzati

1.   Qualora si utilizzino modelli automatizzati per valutare il rischio di credito dei progetti di crowdfunding o dei titolari di progetti e per approvare i progetti di crowdfunding da proporre agli investitori, i fornitori di servizi di crowdfunding garantiscono che:

a)

i ruoli e le funzioni in questione abbiano una buona comprensione della metodologia di tali modelli, dei loro dati di base e delle loro ipotesi e limitazioni;

b)

l’organo di gestione abbia una comprensione sufficiente dell’uso dell’innovazione agevolata dalla tecnologia applicata ai prodotti finanziari;

c)

i modelli automatizzati siano adatti allo scopo e il loro utilizzo sia proporzionato all’entità e alla complessità dell’attività del titolare di progetto, del progetto di crowdfunding e dell’importo del prestito.

2.   Ai fini del paragrafo 1, i fornitori di servizi di crowdfunding dispongono di politiche e procedure e stabiliscono dispositivi di governance adeguati per la progettazione e l’utilizzo di tali modelli automatizzati.

3.   Le politiche e le procedure di cui al paragrafo 2:

a)

garantiscono la qualità dei dati utilizzati come dati di base per i modelli automatizzati;

b)

assicurano che la qualità dei risultati dei modelli automatizzati sia valutata regolarmente;

c)

stabiliscono i criteri per decidere quando è possibile ignorare i risultati di tali modelli automatizzati.

4.   I fornitori di servizi di crowdfunding dispongono di un’adeguata documentazione riguardante la metodologia, i dati di base e i criteri che i modelli automatizzati utilizzano per valutare il rischio di credito, monitorare il rischio di credito e approvare i progetti di crowdfunding da proporre agli investitori.

Articolo 22

Politiche per la valutazione del rischio di credito

1.   Nell’ambito del sistema di gestione del rischio di credito, i fornitori di servizi di crowdfunding stabiliscono politiche e procedure adeguate in materia di rischio di credito per determinare i criteri di valutazione e monitoraggio di tale rischio.

2.   I fornitori di servizi di crowdfunding dispongono di politiche e procedure di gestione del rischio di credito che specifichino tutti gli elementi seguenti:

a)

il processo di approvazione dei progetti di crowdfunding da proporre agli investitori;

b)

il processo di assegnazione dei progetti di crowdfunding e dei titolari di progetti alle categorie di rischio conformemente all’articolo 19;

c)

le informazioni e i fattori da utilizzare per valutare il merito di credito dei progetti di crowdfunding e dei titolari di progetti conformemente al capo II;

d)

i criteri di accettazione e utilizzo di misure di attenuazione del rischio di credito;

e)

le condizioni per il ricorso al processo decisionale automatizzato nel processo di approvazione dei progetti di crowdfunding da proporre agli investitori;

f)

le circostanze in cui è possibile deviare dalle procedure standard;

g)

il processo di monitoraggio del rischio di credito in seguito all’emissione del prestito;

h)

i processi di gestione dei titolari di progetti che sono in ritardo nel rimborso dei prestiti.

3.   Le politiche e le procedure in materia di rischio di credito di cui al paragrafo 1:

a)

sono proporzionate all’entità e alla complessità dei progetti di crowdfunding offerti sulla piattaforma di crowdfunding;

b)

identificano chiaramente i ruoli e/o le funzioni responsabili dell’espletamento dei compiti pertinenti;

c)

sono documentate e aggiornate.

4.   Le politiche in materia di rischio di credito di cui al paragrafo 1 specificano se e in che modo i fornitori di servizi di crowdfunding includono i rischi ambientali, sociali e di governance nella valutazione del rischio di credito dei progetti di crowdfunding.

Articolo 23

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 settembre 2023

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 347 del 20.10.2020, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

(3)  Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

(4)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

(5)  Regolamento delegato (UE) 2022/2115 della Commissione, del 13 luglio 2022, che integra il regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano il metodo di calcolo dei tassi di default dei prestiti offerti su una piattaforma di crowdfunding (GU L 287 dell’8.11.2022, pag. 33).


ALLEGATO

Indicatori finanziari pertinenti di cui tenere conto nella valutazione della situazione finanziaria di cui all’articolo 7, paragrafo 4

I)   

Indicatori di redditività

a)

Reddito netto annuo

b)

EBITDA

c)

Rendimento del capitale proprio (RoE) – RoE = (EBIT – tasse – interessi pagati)/(capitale proprio medio)

d)

Rendimento delle attività (RoA) – RoA = (EBIT – tasse)/(media totale attività)

e)

Margine di profitto netto (NPM) – NPM = (EBIT – tasse)/(media totale attività)

f)

Vendite sulle attività totali (STA) – STA = vendite/(media totale attività)

II)   

Indicatori di leva finanziaria e debito:

a)

Rapporto indebitamento/capitale proprio (DER) – DER = (debito + valore contratti di leasing)/capitale proprio

b)

Indice di indebitamento (DR) – DR = (debito totale)/(totale attività)

c)

Rendimento del debito (DY) – DY = EBITDA/importo prestito

d)

Rapporto prestito/costo (LC) – LC = (importo prestito)/(costo costruzione)

e)

Rapporto prestito/valore (LV) – LV = (importo prestito)/(valore immobile)

III)   

Indicatori di liquidità:

a)

Coefficiente di copertura degli interessi (ICR) – ICR = EBIT/spese per interessi

b)

Coefficiente di copertura del servizio del debito (DSCR) – DSCR = EBITDA/(quota capitale + quota interessi)

c)

Rapporto flusso di cassa/debito (CFD) – CFD = (flusso di cassa)/debito

d)

Rapporto di cassa (CR) – CR = (liquidità + titoli negoziabili)/(passività correnti)

e)

Valore del capitale circolante netto sul valore totale delle attività (NWCTA) – NWCTA = [attività correnti (liquidità, titoli a breve termine, credito, rimanenze, altre attività correnti)]/attività

IV)   

Indicatori di capitale:

a)

Tasso di capitalizzazione (CR) – CR = (reddito operativo netto)/capitale

b)

Rendimento (PY) = (reddito netto)/capitale


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/358/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)