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Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
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2024/322 |
8.2.2024 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 191/2021
del 9 luglio 2021
che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2024/322]
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
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(1) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2116 della Commissione, del 16 dicembre 2020, relativo al rinnovo dell'autorizzazione della L-istidina monocloridrato monoidrato prodotta da Escherichia coli ATCC 9637 come additivo per mangimi destinati ai salmonidi e alla sua estensione per l'uso destinato ad altri pesci a pinna e che abroga il regolamento (CE) n. 244/2007 (1). |
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(2) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2117 della Commissione, del 16 dicembre 2020, relativo al rinnovo dell'autorizzazione della selenometionina prodotta da Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3399 con il nuovo nome "lievito al selenio Saccharomyces cerevisiae CNCM I-3399" come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali e che abroga il regolamento (CE) n. 900/2009 (2). |
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(3) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2118 della Commissione, del 16 dicembre 2020, relativo al rinnovo dell'autorizzazione del Pediococcus pentosaceus DSM 16244 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali e che abroga il regolamento (UE) n. 514/2010 (3). |
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(4) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2119 della Commissione, del 16 dicembre 2020, relativo al rinnovo dell'autorizzazione di un preparato di acido citrico, acido sorbico, timolo e vanillina come additivo per mangimi destinati a tutte le specie suine minori (svezzate), polli da ingrasso, pollastre allevate per la produzione di uova, tutte le specie avicole minori da ingrasso e allevate per la produzione di uova e che abroga i regolamenti (UE) n. 1117/2010 e (UE) n. 849/2012 (titolare dell'autorizzazione Vetagro SpA) (4). |
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(5) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2120 della Commissione, del 16 dicembre 2020, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1964 per quanto riguarda l'autorizzazione di un preparato di montmorillonite-illite come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (5). |
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(6) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2121 della Commissione, del 16 dicembre 2020, relativo all'autorizzazione di un preparato di 6-fitasi prodotta da Komagataella phaffii DSM 32854 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie di pollame, agli uccelli ornamentali, ai suinetti, ai suini da ingrasso, alle scrofe e alle specie suine minori da ingrasso o da riproduzione (titolare dell'autorizzazione Huvepharma EOOD) (6). |
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(7) |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2116 abroga il regolamento (CE) n. 244/2007 della Commissione (7), che è integrato nell'accordo SEE e deve quindi essere abrogato ai sensi del medesimo. |
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(8) |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2117 abroga il regolamento (CE) n. 900/2009 della Commissione (8), che è integrato nell'accordo SEE e deve quindi essere abrogato ai sensi del medesimo. |
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(9) |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2118 abroga il regolamento (UE) n. 514/2010 della Commissione (9), che è integrato nell'accordo SEE e deve quindi essere abrogato ai sensi del medesimo. |
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(10) |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2119 abroga il regolamento (UE) n. 1117/2010 della Commissione (10) e il regolamento di esecuzione (UE) n. 849/2012 della Commissione (11), che sono integrati nell'accordo SEE e devono quindi essere abrogati ai sensi del medesimo. |
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(11) |
La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione non si applica quindi al Liechtenstein. |
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(12) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato I dell'accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Nell'allegato I dell'accordo SEE, il capo II è così modificato:
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1. |
al punto 177 (Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1964 della Commissione) è aggiunto il testo seguente: ", modificato da:
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2. |
dopo il punto 386 (Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1800 della Commissione) sono inseriti i punti seguenti:
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3. |
il testo dei punti 1zzzo (Regolamento (CE) n. 244/2007 della Commissione), 1zzzzzl (Regolamento (CE) n. 900/2009 della Commissione), 2f (Regolamento (UE) n. 514/2010 della Commissione), 2p (Regolamento (UE) n. 1117/2010 della Commissione) e 65 (Regolamento di esecuzione (UE) n. 849/2012 della Commissione) è soppresso. |
Articolo 2
Fa fede il testo dei regolamenti di esecuzione (UE) 2020/2116, (UE) 2020/2117, (UE) 2020/2118, (UE) 2020/2119, (UE) 2020/2120 e (UE) 2020/2121 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 10 luglio 2021 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 2021
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Rolf EINAR FIFE
(1) GU L 426 del 17.12.2020, pag. 7.
(2) GU L 426 del 17.12.2020, pag. 11.
(3) GU L 426 del 17.12.2020, pag. 15.
(4) GU L 426 del 17.12.2020, pag. 18.
(5) GU L 426 del 17.12.2020, pag. 22.
(6) GU L 426 del 17.12.2020, pag. 28.
(7) GU L 73 del 13.3.2007, pag. 6.
(8) GU L 256 del 29.9.2009, pag. 12.
(9) GU L 150 del 16.6.2010, pag. 42.
(10) GU L 317 del 3.12.2010, pag. 3.
(11) GU L 253 del 20.9.2012, pag. 8.
(*1) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/322/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)