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Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
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2024/321 |
8.2.2024 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 193/2021
del 9 luglio 2021
che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2024/321]
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
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(1) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2021/412 della Commissione, dell'8 marzo 2021, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2017/962 per quanto riguarda il riesame della sospensione dell'autorizzazione dell'etossichina come additivo per mangimi (1). |
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(2) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2021/420 della Commissione, del 9 marzo 2021, che rettifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1097 della Commissione relativo all'autorizzazione degli estratti ricchi di luteina e degli estratti di luteina/zeaxantina da Tagetes erecta come additivi per mangimi destinati al pollame (ad eccezione dei tacchini) da ingrasso e allevato per la produzione di uova e a specie avicole minori da ingrasso e allevate per la produzione di uova (2). |
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(3) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2021/421 della Commissione, del 9 marzo 2021, relativo all'autorizzazione di una tintura di Artemisia vulgaris L. (tintura di artemisia) come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (3). |
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(4) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2021/422 della Commissione, del 9 marzo 2021, relativo all'autorizzazione di un preparato di Enterococcus faecium DSM 7134 come additivo per mangimi destinati a galline ovaiole (titolare dell'autorizzazione: Lactosan GmbH & Co KG) (4). |
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(5) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2021/426 della Commissione, del 10 marzo 2021, che rettifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1263/2011 per quanto riguarda l'autorizzazione del Lactococcus lactis (NCIMB 30160) come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (5). |
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(6) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2021/485 della Commissione, del 22 marzo 2021, relativo all'autorizzazione dell'olio essenziale di zenzero estratto da Zingiber officinale Roscoe come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali, dell'oleoresina di zenzero estratta da Zingiber officinale Roscoe come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso, galline ovaiole, tacchini da ingrasso, suinetti, suini da ingrasso, scrofe, vacche da latte, vitelli a carne bianca (sostituti del latte), bovini da ingrasso, ovini, caprini, cavalli, conigli, pesci e animali da compagnia e della tintura di zenzero estratta da Zingiber officinale Roscoe come additivo per mangimi destinati a cavalli e cani (6). |
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(7) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2021/505 della Commissione, del 23 marzo 2021, relativo al diniego di autorizzazione dell'acido fosforico 60 % su substrato di silice come additivo per mangimi appartenente al gruppo funzionale dei conservanti (7). |
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(8) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2021/506 della Commissione, del 23 marzo 2021, relativo all'autorizzazione del metantiolo come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (8). |
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(9) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2021/507 della Commissione, del 23 marzo 2021, relativo al rinnovo dell'autorizzazione del cloridrato di piridossina (vitamina B6) come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 515/2011 (9). |
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(10) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2021/508 della Commissione, del 23 marzo 2021, relativo al rinnovo dell'autorizzazione di un preparato di Saccharomyces cerevisiae MUCL 39885 come additivo per mangimi destinati a suinetti svezzati e che abroga il regolamento (UE) n. 170/2011 (titolare dell'autorizzazione Prosol SpA) (10). |
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(11) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2021/551 della Commissione, del 30 marzo 2021, relativo all'autorizzazione dell'estratto di curcuma, dell'olio di curcuma e dell'oleoresina di curcuma estratti dal rizoma della Curcuma longa L. come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali e della tintura di curcuma estratta dal rizoma della Curcuma longa L. come additivo per mangimi destinati a cavalli e cani (11). |
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(12) |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/507 abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 515/2011 della Commissione (12), che è integrato nell'accordo SEE e deve quindi essere abrogato ai sensi del medesimo. |
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(13) |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/508 abroga il regolamento (UE) n. 170/2011 della Commissione (13), che è integrato nell'accordo SEE e deve quindi essere abrogato ai sensi del medesimo. |
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(14) |
La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione non si applica quindi al Liechtenstein. |
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(15) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato I dell'accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Nell'allegato I dell'accordo SEE, il capo II è così modificato:
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1. |
al punto 2zw (Regolamento di esecuzione (UE) n. 1263/2011 della Commissione) è aggiunto il trattino seguente:
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2. |
al punto 218 (Regolamento di esecuzione (UE) 2017/962 della Commissione) è aggiunto il testo seguente: ", modificato da:
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3. |
al punto 353 (Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1097 della Commissione) è aggiunto il testo seguente: ", modificato da:
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4. |
dopo il punto 398 (Regolamento di esecuzione (UE) 2021/367 della Commissione) sono inseriti i punti seguenti:
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5. |
il testo dei punti 2zf (Regolamento di esecuzione (UE) n. 515/2011 della Commissione) e 2t (Regolamento (UE) n. 170/2011 della Commissione) è soppresso. |
Articolo 2
Fa fede il testo dei regolamenti di esecuzione (UE) 2021/412, (UE) 2021/420, (UE) 2021/421, (UE) 2021/422, (UE) 2021/426, (UE) 2021/485, (UE) 2021/505, (UE) 2021/506, (UE) 2021/507, (UE) 2021/508 e (UE) 2021/551 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 10 luglio 2021 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 2021
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Rolf EINAR FIFE
(1) GU L 81 del 9.3.2021, pag. 30.
(2) GU L 83 del 10.3.2021, pag. 16.
(3) GU L 83 del 10.3.2021, pag. 21.
(4) GU L 83 del 10.3.2021, pag. 25.
(5) GU L 84 dell'11.3.2021, pag. 18.
(6) GU L 100 del 23.3.2021, pag. 3.
(7) GU L 102 del 24.3.2021, pag. 1.
(8) GU L 102 del 24.3.2021, pag. 4.
(9) GU L 102 del 24.3.2021, pag. 8.
(10) GU L 102 del 24.3.2021, pag. 11.
(11) GU L 111 del 31.3.2021, pag. 3.
(12) GU L 138 del 26.5.2011, pag. 40.
(13) GU L 49 del 24.2.2011, pag. 8.
(*1) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/321/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)