|
Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
|
2024/318 |
8.2.2024 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 197/2021
del 9 luglio 2021
che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2024/318]
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2021/155 della Commissione, del 9 febbraio 2021, che modifica gli allegati II, III e V del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di tetracloruro di carbonio, clorotalonil, clorprofam, dimetoato, etoprofos, fenamidone, metiocarb, ometoato, propiconazolo e pimetrozina in o su determinati prodotti (1). |
|
(2) |
La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi e ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I e nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione non si applica quindi al Liechtenstein. |
|
(3) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza gli allegati I e II dell'accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Nell'allegato I dell'accordo SEE, capo II, punto 40 (Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio), è aggiunto il trattino seguente:
|
"- |
32021 R 0155: Regolamento (UE) 2021/155 della Commissione, del 9 febbraio 2021 (GU L 46 del 10.2.2021, pag. 5)". |
Articolo 2
Nell'allegato II dell'accordo SEE, capitolo XII, punto 54zzy (Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio), è aggiunto il trattino seguente:
|
"- |
32021 R 0155: Regolamento (UE) 2021/155 della Commissione, del 9 febbraio 2021 (GU L 46 del 10.2.2021, pag. 5)". |
Articolo 3
Fa fede il testo del regolamento (UE) 2021/155 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 4
La presente decisione entra in vigore il 10 luglio 2021 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).
Articolo 5
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 2021
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Rolf EINAR FIFE
(1) GU L 46 del 10.2.2021, pag. 5.
(*1) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/318/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)