Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
2024/314 |
8.2.2024 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 192/2021
del 9 luglio 2021
che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2024/314]
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2021/329 della Commissione, del 24 febbraio 2021, relativo al rinnovo dell'autorizzazione di un preparato di endo–1,4-beta-xilanasi e di endo–1,3(4)-beta-glucanasi destinato a polli da ingrasso (titolare dell'autorizzazione AVEVE NV), e che abroga il regolamento (CE) n. 1091/2009 (1). |
(2) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2021/330 della Commissione, del 24 febbraio 2021, relativo all'autorizzazione di un preparato di 3-fitasi prodotta da Komagataella phaffii CECT 13094 come additivo per mangimi destinati a suini da ingrasso, specie suine minori, tacchini da ingrasso e allevati per la riproduzione (titolare dell'autorizzazione: Fertinagro Biotech S.L.) (2). |
(3) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2021/343 della Commissione, del 25 febbraio 2021, relativo all'autorizzazione di un preparato di Lactobacillus buchneri DSM 29026 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (3). |
(4) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2021/344 della Commissione, del 25 febbraio 2021, relativo all'autorizzazione del monolaurato di sorbitano come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (4). |
(5) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2021/346 della Commissione, del 25 febbraio 2021, relativo all'autorizzazione di un preparato di Lactobacillus parafarraginis DSM 32962 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (5). |
(6) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2021/363 della Commissione, del 26 febbraio 2021, relativo all'autorizzazione di un preparato di fumonisina esterasi prodotta da Komagataella phaffii DSM 32159 come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (6). |
(7) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2021/367 della Commissione, del 1o marzo 2021, relativo al rinnovo dell'autorizzazione di un preparato di Saccharomyces cerevisiae CNCM I-4407 come additivo per mangimi destinati a vitelli da allevamento e che abroga il regolamento (UE) n. 883/2010 (titolare dell'autorizzazione S.I. Lesaffre) (7). |
(8) |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/329 abroga il regolamento (CE) n. 1091/2009 della Commissione (8), che è integrato nell'accordo SEE e deve quindi essere abrogato ai sensi del medesimo. |
(9) |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/367 abroga il regolamento (CE) n. 883/2010 della Commissione (9), che è integrato nell'accordo SEE e deve quindi essere abrogato ai sensi del medesimo. |
(10) |
La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione non si applica quindi al Liechtenstein. |
(11) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato I dell'accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Nell'allegato I dell'accordo SEE, il capo II è così modificato:
1. |
dopo il punto 391 (Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2121 della Commissione) sono inseriti i punti seguenti:
|
2. |
il testo dei punti 1zzzzzt (Regolamento (CE) n. 1091/2009 della Commissione) e 2j (Regolamento (UE) n. 883/2010 della Commissione) è soppresso. |
Articolo 2
Fa fede il testo dei regolamenti di esecuzione (UE) 2021/329, (UE) 2021/330, (UE) 2021/343, (UE) 2021/344, (UE) 2021/346, (UE) 2021/363 e (UE) 2021/367 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 10 luglio 2021 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 2021
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Rolf Einar FIFE
(1) GU L 65 del 25.2.2021, pag. 38.
(2) GU L 65 del 25.2.2021, pag. 43.
(3) GU L 68 del 26.2.2021, pag. 157.
(4) GU L 68 del 26.2.2021, pag. 160.
(5) GU L 68 del 26.2.2021, pag. 167.
(6) GU L 70 dell'1.3.2021, pag. 3.
(7) GU L 71 del 2.3.2021, pag. 1.
(8) GU L 299 del 14.11.2009, pag. 6.
(9) GU L 265 dell'8.10.2010, pag. 1.
(*1) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/314/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)