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Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
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2024/313 |
8.2.2024 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 200/2021
del 9 luglio 2021
che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2024/313]
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
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(1) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2020/585 della Commissione, del 27 aprile 2020, relativo a un programma coordinato di controllo pluriennale dell'Unione per il 2021, il 2022 e il 2023, destinato a garantire il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari e a valutare l'esposizione dei consumatori ai residui di antiparassitari nei e sui prodotti alimentari di origine vegetale e animale (1). |
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(2) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2020/2041 della Commissione, dell'11 dicembre 2020, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/585 quanto riguarda il numero di campioni che ciascuno Stato membro è tenuto a prelevare e analizzare in considerazione del recesso del Regno Unito dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (2). |
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(3) |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/585 abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2019/533 della Commissione (3), che è integrato nell'accordo SEE e deve quindi essere abrogato ai sensi del medesimo. |
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(4) |
La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione non si applica quindi al Liechtenstein. |
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(5) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Nell'allegato II dell'accordo SEE, capitolo XII, il testo del punto 171 (Regolamento di esecuzione (UE) 2019/533 della Commissione) è sostituito dal seguente:
" 32020 R 0585: Regolamento di esecuzione (UE) 2020/585 della Commissione, del 27 aprile 2020, relativo a un programma coordinato di controllo pluriennale dell'Unione per il 2021, il 2022 e il 2023, destinato a garantire il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari e a valutare l'esposizione dei consumatori ai residui di antiparassitari nei e sui prodotti alimentari di origine vegetale e animale (GU L 135 del 29.4.2020, pag. 1), modificato da:
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32020 R 2041: Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2041 della Commissione, dell'11 dicembre 2020 (GU L 420 del 14.12.2020, pag. 6) |
Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:
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nella tabella di cui all'allegato II, punto 5), sono aggiunte le righe seguenti:
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".
Articolo 2
Fa fede il testo dei regolamenti di esecuzione (UE) 2020/585 e (UE) 2020/2041 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 10 luglio 2021 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 9 luglio 2021
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
Rolf Einar FIFE
(1) GU L 135 del 29.4.2020, pag. 1.
(2) GU L 420 del 14.12.2020, pag. 6.
(3) GU L 88 del 29.3.2019, pag. 28.
(*1) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/313/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)