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Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

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Serie L


2024/256

18.1.2024

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2024/256 DELLA COMMISSIONE

del 17 gennaio 2024

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1158 relativo alle condizioni d'importazione di prodotti alimentari e alimenti per animali originari dei paesi terzi a seguito dell'incidente verificatosi nella centrale nucleare di Chernobyl

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (1), in particolare l'articolo 53, paragrafo 1, lettera b), punto ii),

visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (2), in particolare l'articolo 54, paragrafo 4, primo comma, lettera b), e l'articolo 90, primo comma, lettere a), c) ed f),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1158 della Commissione (3) impone condizioni d'importazione di prodotti alimentari e alimenti per animali originari dei paesi terzi a seguito dell'incidente verificatosi nella centrale nucleare di Chernobyl.

(2)

Nel regolamento (UE) 2020/1158 è stata erroneamente omessa la nota a piè di pagina che definisce le modalità di applicazione dei livelli massimi ai prodotti concentrati o essiccati ed è pertanto opportuno reinserirla.

(3)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/628 della Commissione (4) relativo a modelli di certificati ufficiali per determinati animali e merci è stato abrogato dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione (5) e la tavola di concordanza di cui all'allegato VI di tale regolamento contiene errori per quanto riguarda i riferimenti agli articoli corrispondenti dei due atti. Tali errori di concordanza riguardano gli articoli del regolamento di esecuzione (UE) 2019/628 cui viene fatto riferimento nel regolamento di esecuzione (UE) 2020/1158 e pertanto il riferimento agli articoli del regolamento di esecuzione (UE) 2019/628 dovrebbe essere sostituito dal riferimento corretto agli articoli del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235.

(4)

L'articolo 3 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1158 dispone che ogni partita dei prodotti elencati nell'allegato II di tale regolamento di esecuzione, con il riferimento al codice corrispondente della nomenclatura combinata (NC), proveniente dai paesi terzi indicati nell'allegato I del medesimo regolamento di esecuzione, sia accompagnata dal pertinente certificato ufficiale e contraddistinta da un codice di identificazione da riportare sul certificato ufficiale e sul documento sanitario comune di entrata.

(5)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1832 della Commissione (6), applicabile dal gennaio 2022, ha introdotto nuovi codici NC per i funghi del genere Cantharellus (NC 0709 53) e Boletus (NC 0709 52), per i funghi Shiitake (NC 0709 54 e NC 0712 34) e Matsutake (NC 0709 55) e per i tartufi (NC 0709 56, NC 0710 80 95 e NC 2001 90 97). Prima di tale modifica della nomenclatura doganale detti funghi erano classificati con il codice NC 0709 59. Per motivi di certezza del diritto e di chiarezza, il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1158 dovrebbe essere aggiornato per tenere conto di tali modifiche dei codici NC.

(6)

Al fine di garantire un'applicazione armonizzata in tutta l'Unione delle condizioni d'importazione di prodotti alimentari e alimenti per animali originari dei paesi terzi e per assicurare un livello elevato di protezione della salute umana è importante precisare che le condizioni per l'ingresso nell'Unione si applicano a tutti i prodotti contenenti funghi selvatici e frutti selvatici del genere Vaccinium o da essi derivati ed evitare in questo modo qualsiasi incertezza giuridica a tale riguardo. È pertanto opportuno aggiungere nuove voci.

(7)

È opportuno aggiungere all'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1158 alcuni prodotti ai quali le condizioni d'importazione di prodotti alimentari e alimenti per animali originari dei paesi terzi non erano applicabili in precedenza. Ciò riguarda in particolare i miscugli di frutta a guscio e frutta secca, le confetture, le gelatine, le marmellate, le puree e le paste di frutta o frutta a guscio, i miscugli di succhi, le acque con aggiunta di aromatizzanti e alcuni prodotti alimentari costituiti da vari ingredienti contenenti i funghi e i frutti elencati. L'inclusione di tali prodotti garantirebbe un livello elevato di protezione della salute umana ed eviterebbe qualsiasi dubbio sul fatto che le condizioni per l'ingresso nell'Unione sono applicabili a tutti i prodotti contenenti o derivati dai funghi e frutti selvatici elencati.

(8)

Inoltre, conformemente all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1158, i controlli fisici sui prodotti elencati nell'allegato II del medesimo regolamento di esecuzione che devono essere sottoposti a controlli ai posti di controllo frontalieri, dovrebbero essere eseguiti presso il posto di controllo frontaliero o presso un punto di controllo designato.

(9)

Poiché alcuni alimenti contenenti funghi selvatici o frutti selvatici possono contenere anche ingredienti di origine animale, i controlli fisici su tali alimenti dovrebbero essere eseguiti solamente presso il posto di controllo frontaliero.

(10)

Al fine di consentire agli operatori economici di adottare le misure necessarie per conformarsi alle prescrizioni in materia di campionamento, analisi e certificazione dei prodotti interessati dalla presente misura e consentire una transizione agevole alle nuove norme è opportuno prevedere un periodo di transizione durante il quale non è necessario che le partite classificate con i codici NC ex 0813 50, ex 2007, ex 2008 97, ex 2009 90, ex 2202 10, ex 2202 99, ex 1704 90, ex 1806 ed ex 1905 siano accompagnate da un certificato ufficiale, come prescritto dall'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1158.

(11)

Per alcuni funghi selvatici precedentemente classificati con il codice NC ex 0709 59, dal 2020 sono stati stabiliti nuovi codici NC, ossia ex 0709 52 00, ex 0709 53 00, ex 0709 54 00, ex 0709 55 00, ex 0709 56 00 ed ex 0712 34 00. Inoltre, i tartufi selvatici trasformati precedentemente classificati con i codici NC ex 0710 80 69 ed ex 2001 90 50 sono commercializzati con i codici NC ex 7108095 ed ex 2001 90 97. Non è pertanto necessario prevedere misure transitorie per tali prodotti, in quanto l'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1158 è già applicabile nel loro caso.

(12)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1158.

(13)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1158

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1158 è così modificato:

1)

all'articolo 3, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   I prodotti rispettano i seguenti livelli massimi ammissibili cumulativi di contaminazione radioattiva in termini di cesio-137 (*1):

a)

370 Bq/kg per il latte e i prodotti lattiero-caseari e per gli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia quali definiti all'articolo 2, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 609/2013;

b)

600 Bq/kg per tutti gli altri prodotti interessati.

(*1)  Il livello applicabile ai prodotti concentrati o essiccati è calcolato sulla base del prodotto ricostituito pronto per il consumo.»;"

2)

all'articolo 4, i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

«3.   Un certificato ufficiale che non è presentato mediante il sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali (IMSOC) dall'autorità competente del paese terzo che lo rilascia deve soddisfare anche le prescrizioni relative ai modelli di certificati ufficiali non presentati mediante il sistema IMSOC, stabilite all'articolo 5 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235.

4.   Le autorità competenti possono rilasciare un certificato ufficiale di sostituzione solo nel rispetto delle norme stabilite all'articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235.»

;

3)

all'articolo 5, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Le partite di prodotti di origine non animale di cui all'articolo 3, paragrafo 3, sono sottoposte a controlli ufficiali al loro ingresso nell'Unione presso un posto di controllo frontaliero e/o un punto di controllo designato.

Le partite di prodotti di cui all'articolo 3, paragrafo 3, contenenti uno o più ingredienti di origine animale, sono sottoposte a controlli ufficiali al loro ingresso nell'Unione presso un posto di controllo frontaliero.»

;

4)

l'allegato II è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Misure transitorie

Le partite di prodotti classificati con i codici NC ex 0813 50, ex 2007, ex 2008 97, ex 2009 90, ex 2202 10, ex 2202 99, ex 1704 90, ex 1806 ed ex 1905, spedite nell'Unione da un paese terzo elencato nell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1158 prima della data di entrata in vigore del presente regolamento possono entrare nell'Unione fino al 7 marzo 2024 senza essere accompagnate dal certificato ufficiale prescritto dall'articolo 3, paragrafo 3, di tale regolamento di esecuzione, a condizione che soddisfino tutte le altre prescrizioni del diritto dell'Unione ad esse applicabili.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 gennaio 2024

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1.

(2)   GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1.

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1158 della Commissione, del 5 agosto 2020, relativo alle condizioni d'importazione di prodotti alimentari e alimenti per animali originari dei paesi terzi a seguito dell'incidente verificatosi nella centrale nucleare di Chernobyl (GU L 257 del 6.8.2020, pag. 1).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/628 della Commissione, dell'8 aprile 2019, relativo a modelli di certificati ufficiali per determinati animali e merci che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 e il regolamento di esecuzione (UE) 2016/759 per quanto riguarda tali modelli di certificati (GU L 131 del 17.5.2019, pag. 101).

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/2235 della Commissione, del 16 dicembre 2020, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) 2016/429 e (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli di certificati sanitari, i modelli di certificati ufficiali e i modelli di certificati sanitari/ufficiali per l'ingresso nell'Unione e i movimenti all'interno dell'Unione di partite di determinate categorie di animali e merci nonché la certificazione ufficiale relativa a tali certificati e che abroga il regolamento (CE) n. 599/2004, i regolamenti di esecuzione (UE) n. 636/2014 e (UE) 2019/628, la direttiva 98/68/CE e le decisioni 2000/572/CE, 2003/779/CE e 2007/240/CE (GU L 442 del 30.12.2020, pag. 1).

(6)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1832 della Commissione, del 12 ottobre 2021, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 385 del 29.10.2021, pag. 1).


ALLEGATO

«ALLEGATO II

Elenco dei prodotti ai quali si applicano le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 3

Codice NC

Descrizione

 

I prodotti alimentari di seguito elencati come "miscele" o "miscugli" si riferiscono a miscele o miscugli contenenti funghi selvatici e/o frutti selvatici del genere Vaccinium in una quantità superiore al 20 % di un unico prodotto o della somma di funghi selvatici e frutti selvatici del genere Vaccinium.

ex 0709 51 00

Funghi del genere Agaricus, freschi o refrigerati, diversi dai funghi coltivati;

miscele di funghi coltivati e selvatici del genere Agaricus, freschi o refrigerati

ex 0709 52 00

Funghi del genere Boletus, freschi o refrigerati, diversi dai funghi coltivati;

miscele di funghi coltivati e selvatici del genere Boletus, freschi o refrigerati

ex 0709 53 00

Funghi del genere Cantharellus, freschi o refrigerati, diversi dai funghi coltivati;

miscele di funghi coltivati e selvatici del genere Cantharellus, freschi o refrigerati

ex 0709 54 00

Shiitake (Lentinus edodes), freschi o refrigerati, diversi da quelli coltivati;

miscele di shiitake (Lentinus edodes) coltivati e selvatici, freschi o refrigerati

ex 0709 55 00

Matsutake (Tricholoma matsutake, Tricholoma magnivelare, Tricholoma anatolicum, Tricholoma dulciolens, Tricholoma caligatum), freschi o refrigerati, diversi da quelli coltivati;

miscele di matsutake (Tricholoma matsutake, Tricholoma magnivelare, Tricholoma anatolicum, Tricholoma dulciolens, Tricholoma caligatum), coltivati e selvatici, freschi o refrigerati

ex 0709 56 00

Tartufi (Tuber spp.), freschi o refrigerati, diversi da quelli coltivati;

miscele di tartufi (Tuber spp.), coltivati e selvatici, freschi o refrigerati

ex 0709 59 00

Altri funghi, freschi o refrigerati, diversi dai funghi coltivati;

miscele di altri funghi, coltivati e selvatici, freschi o refrigerati

ex 0710 80 61

Funghi del genere Agaricus (crudi o cotti a vapore o bolliti in acqua), congelati, diversi dai funghi coltivati;

miscele di funghi coltivati e selvatici del genere Agaricus (crudi o cotti a vapore o bolliti in acqua), congelati

ex 0710 80 69

Altri funghi (crudi o cotti a vapore o bolliti in acqua), congelati, diversi dai funghi coltivati;

miscele di altri funghi coltivati e selvatici (crudi o cotti a vapore o bolliti in acqua), congelati

ex 0710 80 95

Tartufi (Tuber spp.) (crudi o cotti a vapore o bolliti in acqua), congelati, diversi da quelli coltivati;

miscele di tartufi coltivati e selvatici (crudi o cotti a vapore o bolliti in acqua), congelati

ex 0711 51 00

Funghi del genere Agaricus, temporaneamente conservati ma non atti al consumo immediato nello stato in cui sono presentati, diversi dai funghi coltivati;

miscele di funghi coltivati e selvatici del genere Agaricus, temporaneamente conservati ma non atti al consumo immediato nello stato in cui sono presentati

ex 0711 59 00

Altri funghi e tartufi temporaneamente conservati ma non atti al consumo immediato nello stato in cui sono presentati, diversi dai funghi coltivati;

miscele di altri funghi e tartufi coltivati e selvatici, temporaneamente conservati ma non atti al consumo immediato nello stato in cui sono presentati

ex 0712 31 00

Funghi del genere Agaricus, secchi, anche tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati, diversi dai funghi coltivati;

miscele di funghi coltivati e selvatici del genere Agaricus, secchi, anche tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati

ex 0712 32 00

Orecchie di Giuda (Auricularia spp.), secche, anche tagliate in pezzi o a fette oppure tritate o polverizzate, ma non altrimenti preparate, diverse dai funghi coltivati;

miscele di orecchie di Giuda (Auricularia spp.) coltivate e selvatiche, secche, anche tagliate in pezzi o a fette oppure tritate o polverizzate, ma non altrimenti preparate

ex 0712 33 00

Tremelle (Tremella spp.), secche, anche tagliate in pezzi o a fette oppure tritate o polverizzate, ma non altrimenti preparate, diverse dai funghi coltivati;

miscele di tremelle (Tremella spp.) coltivate e selvatiche, secche, anche tagliate in pezzi o a fette oppure tritate o polverizzate, ma non altrimenti preparate

ex 0712 34 00

Shiitake (Lentinus edodes), secchi, anche tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati, diversi dai funghi coltivati;

miscele di shiitake (Lentinus edodes) coltivati e selvatici, secchi, anche tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati

ex 0712 39 00

Altri funghi e tartufi, secchi, anche tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati, diversi dai funghi coltivati;

miscele di altri funghi e tartufi coltivati e selvatici, secchi, anche tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati

ex 2001 90 50

Funghi, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico, diversi dai funghi coltivati;

miscele di funghi coltivati e selvatici, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico

ex 2001 90 97

Tartufi (Tuber spp.), preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico, diversi da quelli coltivati;

miscele di tartufi (Tuber spp.), coltivati e selvatici, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico

ex 2003

Funghi e tartufi, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, diversi dai funghi coltivati;

miscele di funghi e tartufi coltivati e selvatici, preparati o conservati ma non nell'aceto o nell'acido acetico

ex 0810 40

Mirtilli rossi selvatici, mirtilli neri selvatici e altri frutti selvatici del genere Vaccinium, freschi;

miscele di mirtilli rossi selvatici e coltivati, mirtilli neri selvatici e coltivati e altri frutti selvatici e coltivati del genere Vaccinium, freschi

ex 0811 90 50

Mirtilli neri (frutti del Vaccinium myrtillus), anche cotti in acqua o al vapore, congelati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti;

miscele di mirtilli neri (frutti del Vaccinium myrtillus) selvatici e coltivati, anche cotti in acqua o al vapore, congelati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti;

ex 0811 90 70

Mirtilli delle specie Vaccinium myrtilloides e Vaccinium angustifolium selvatici, anche cotti in acqua o al vapore, congelati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti;

miscele di mirtilli delle specie Vaccinium myrtilloides e Vaccinium angustifolium selvatici e coltivati, anche cotti in acqua o al vapore, congelati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

ex 0811 90 95

Frutti selvatici di altre specie del genere Vaccinium, anche cotti in acqua o al vapore, congelati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti;

miscele di frutti selvatici e coltivati di altre specie del genere Vaccinium, anche cotti in acqua o al vapore, congelati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti;

ex 0812 90 40

Mirtilli neri (frutti del Vaccinium myrtillus) selvatici, temporaneamente conservati, ma inadatti in tale stato al consumo immediato;

miscele di mirtilli neri (frutti del Vaccinium myrtillus) sevaltici e coltivati, temporaneamente conservati, ma inadatti in tale stato al consumo immediato;

ex 0813 40 95

Frutti selvatici, essiccati, del genere Vaccinium

ex 0813 50 15

ex 0813 50 19

ex 0813 50 91

ex 0813 50 99

Miscugli di frutta secca o di frutta a guscio e frutta secca contenenti frutti selvatici del genere Vaccinium

ex 2007

Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta o frutta a guscio, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, ottenuti da frutti selvatici del genere Vaccinium o loro prodotti trasformati e/o contenenti tali frutti o prodotti

ex 2008 93

Mirtilli rossi americani e mirtilli palustri (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos) selvatici e mirtilli rossi (Vaccinium vitis-idaea) selvatici, altrimenti preparati o conservati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominati né compresi altrove;

miscele di mirtilli rossi americani e mirtilli palustri (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos) e mirtilli rossi (Vaccinium vitis-idaea) selvatici e coltivati, altrimenti preparati o conservati, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominati né compresi altrove

ex 2008 97

Miscugli di frutta, frutta a guscio e altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove, contenenti frutti selvatici del genere Vaccinium

ex 2008 99 28

ex 2008 99 34

ex 2008 99 37

ex 2008 99 40

ex 2008 99 49

ex 2008 99 67

ex 2008 99 99

Altri frutti selvatici del genere Vaccinium, altrimenti preparati o conservati, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominati né compresi altrove;

miscele di altri frutti selvatici e coltivati del genere Vaccinium, altrimenti preparati o conservati, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominati né compresi altrove;

ex 2009 81

Succo di mirtilli rossi americani e di mirtilli palustri (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos) e succo di mirtilli rossi (Vaccinium vitis-idaea), ottenuti da frutti selvatici, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti;

succo di mirtilli rossi americani e di mirtilli palustri (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos) e succo di mirtilli rossi (Vaccinium vitis-idaea), ottenuti da una miscela di frutti selvatici e coltivati, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti

ex 2009 89 35

ex 2009 89 38

ex 2009 89 79

ex 2009 89 86

ex 2009 89 89

ex 2009 89 99

Succhi di altri frutti selvatici del genere Vaccinium, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti

ex 2009 90 21

ex 2009 90 29

ex 2009 90 51

ex 2009 90 59

ex 2009 90 94

ex 2009 90 96

ex 2009 90 98

Miscugli di succhi ottenuti da frutti selvatici del genere Vaccinium o loro prodotti trasformati e/o contenenti tali frutti o prodotti

ex 2202 10

Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, contenenti succo o altri prodotti trasformati ottenuti da frutti selvatici del genere Vaccinium

ex 2202 99

Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, e altre bevande non alcoliche, contenenti succo o altri prodotti trasformati ottenuti da frutti selvatici del genere Vaccinium

 

A causa del rischio di contaminazione per radioattività, i prodotti alimentari di seguito elencati si riferiscono a prodotti alimentari costituiti da due o più ingredienti e contenenti qualsiasi prodotto tra quelli elencati nella precedente tabella in una quantità superiore al 20 % di un unico prodotto o della somma di prodotti elencati

ex 1704 90

Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco), diversi dalle gomme da masticare (chewing gum), anche rivestite di zucchero

ex 1806

Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao

ex 1905

Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili

»

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2024/256/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)