European flag

Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

IT

Serie L


2024/254

15.1.2024

DECISIONE (PESC) 2024/254 DEL CONSIGLIO

del 12 gennaio 2024

concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Guatemala

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 28 agosto 2023 il Tribunale supremo elettorale («TSE») del Guatemala ha dichiarato i risultati ufficiali del secondo turno delle elezioni presidenziali tenutesi nel paese il 20 agosto 2023.

(2)

Il 5 ottobre 2023 l’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante») ha rilasciato una dichiarazione a nome dell’Unione sugli sviluppi a seguito delle elezioni presidenziali. Ha espresso profonda preoccupazione per i persistenti tentativi di compromettere i risultati elettorali attraverso azioni giuridiche e procedurali selettive e arbitrarie che non sono in linea con la costituzione del Guatemala né con le norme internazionali e regionali cui il Guatemala ha aderito e in cui ha invitato tutte le istituzioni e i funzionari dello Stato guatemalteco a rispettare pienamente l’integrità dei risultati elettorali certificati dal TSE e a porre fine a qualsiasi azione che potrebbe compromettere un processo di transizione pacifica. Ha sottolineato che ulteriori azioni volte a ribaltare i risultati elettorali e la continua strumentalizzazione delle istituzioni giudiziarie e delle procure per compromettere la democrazia e lo Stato di diritto avrebbero un impatto sulle relazioni del Guatemala con l’Unione.

(3)

Il 13 novembre 2023 la missione di osservazione elettorale dell’UE (EU EOM) in Guatemala per il 2023 ha pubblicato la relazione finale e le raccomandazioni sulle elezioni generali del 2023 in Guatemala. La relazione sottolinea i chiari risultati elettorali certificati dal TSE il 28 agosto 2023, il notevole livello di resilienza e impegno dei cittadini guatemaltechi nel difendere la democrazia, nonché un senso di profonda crisi democratica a seguito dei tentativi della procura e di altri membri della magistratura del paese di ribaltare la scelta degli elettori e l’attuazione dei risultati elettorali. Nell’analisi del contesto delle elezioni, l’EU EOM ha messo in rilievo una serie di preoccupazioni in materia di diritti umani, in particolare per quanto riguarda le gravi restrizioni alle libertà di espressione e di stampa.

(4)

L’8 dicembre 2023 l’alto rappresentante ha rilasciato una dichiarazione sugli ultimi sviluppi in Guatemala, in cui condanna i tentativi di annullare i risultati delle elezioni generali e presidenziali nel paese, invita le autorità guatemalteche a difendere il processo elettorale e l’ordinamento costituzionale del paese e sottolinea che le ultime azioni della procura del Guatemala costituiscono una violazione della costituzione del Guatemala, dello Stato di diritto, del processo elettorale e dei principi più basilari di una democrazia. Nella dichiarazione è stato sottolineato che l’Unione ha concordato in linea di principio, ed è pronta ad adottare, un quadro che consenta misure restrittive mirate nei confronti dei responsabili di tali azioni.

(5)

In pieno allineamento con la posizione coerente dell’Unione sulle elezioni generali in Guatemala, la comunità internazionale, compresa l’Organizzazione degli Stati americani nella sua risoluzione adottata il 15 novembre 2023 e l’ufficio del portavoce del segretario generale delle Nazioni Unite in una dichiarazione del 2 ottobre 2023, ha espresso a più riprese profonda preoccupazione per i tentativi di ribaltare i risultati elettorali e ha chiesto una transizione pacifica e ordinata del potere in Guatemala.

(6)

Data la gravità della situazione, che rappresenta una minaccia per la pace e la sicurezza del Guatemala e della regione, è opportuno istituire un quadro specifico relativo a misure restrittive nei confronti di persone fisiche o giuridiche, entità o organismi responsabili di azioni che compromettono la democrazia, lo Stato di diritto o il trasferimento pacifico del potere in Guatemala o che compromettono la democrazia o lo Stato di diritto in Guatemala mediante gravi illeciti finanziari relativi a fondi pubblici e l’esportazione non autorizzata di capitali, nonché nei confronti delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi ad essi associati.

(7)

È necessaria un’ulteriore azione dell’Unione per attuare alcune misure,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire l’ingresso o il transito nel loro territorio delle persone fisiche elencate nell’allegato.

2.   L’allegato include persone fisiche:

a)

responsabili di aver partecipato ad azioni che compromettono la democrazia, lo Stato di diritto o il trasferimento pacifico del potere in Guatemala, di aver fornito sostegno a tali azioni o averne tratto vantaggio, tra cui:

i)

la persecuzione o l’intimidazione di istituzioni o funzionari pubblici coinvolti o che sostengono il processo elettorale, di autorità democraticamente elette o dell’opposizione democratica in Guatemala;

ii)

la repressione, la persecuzione o l’intimidazione di rappresentanti della società civile o dei media, o di giudici, avvocati o pubblici ministeri;

b)

che compromettono la democrazia o lo Stato di diritto in Guatemala mediante gravi illeciti finanziari relativi a fondi pubblici o l’esportazione non autorizzata di capitali;

c)

che sono associate alle persone fisiche di cui alle lettere a) e b),

3.   Il paragrafo 1 non obbliga gli Stati membri a vietare ai propri cittadini l’ingresso nel proprio territorio.

4.   Il paragrafo 1 lascia impregiudicate le situazioni in cui uno Stato membro sia vincolato da un obbligo derivante dal diritto internazionale, segnatamente:

a)

in qualità di paese che ospita un’organizzazione intergovernativa internazionale;

b)

in qualità di paese che ospita una conferenza internazionale convocata dalle Nazioni Unite o sotto gli auspici di quest’ultima;

c)

in base ad un accordo multilaterale che conferisce privilegi e immunità; oppure

d)

in virtù del trattato di conciliazione del 1929 (Patti Lateranensi) concluso tra la Santa Sede (Stato della Città del Vaticano) e l’Italia.

5.   Il paragrafo 4 si applica anche qualora uno Stato membro ospiti l’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE).

6.   Il Consiglio è debitamente informato in ciascuna delle situazioni in cui uno Stato membro concede un’esenzione ai sensi dei paragrafi 4 o 5.

7.   Gli Stati membri possono concedere esenzioni dalle misure stabilite a norma del paragrafo 1 allorquando il viaggio è giustificato da ragioni umanitarie urgenti o dall’esigenza di partecipare a riunioni intergovernative o a riunioni promosse o ospitate dall’Unione, o ospitate da uno Stato membro che esercita la presidenza di turno dell’OSCE, in cui si conduce un dialogo politico che promuove direttamente gli obiettivi politici delle misure restrittive, compresi il sostegno alla stabilità e al ripristino dell’ordine costituzionale in Guatemala.

8.   Gli Stati membri possono anche concedere esenzioni dalle misure imposte a norma del paragrafo 1 allorquando l’ingresso o il transito è necessario per l’espletamento di un procedimento giudiziario.

9.   Uno Stato membro che intenda concedere le esenzioni di cui ai paragrafi 7 o 8 presenta al riguardo una notifica scritta al Consiglio. L’esenzione si considera concessa a meno che uno o più Stati membri sollevino obiezioni per iscritto entro due giorni lavorativi dal ricevimento della notifica dell’esenzione proposta. Se uno o più Stati membri sollevano obiezioni, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può decidere di concedere l’esenzione proposta.

10.   Qualora uno Stato membro autorizzi, a norma dei paragrafi 4, 5, 7, 8 e 9, l’ingresso o il transito nel suo territorio di persone elencate nell’allegato, l’autorizzazione è limitata ai fini per i quali è concessa alla persona interessata.

Articolo 2

1.   Sono congelati tutti i fondi e tutte le risorse economiche appartenenti a, posseduti, detenuti o controllati da una qualsiasi delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati all’allegato.

2.   Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione, direttamente o indirettamente, delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell’allegato.

3.   L’allegato include persone fisiche o giuridiche, entità o organismi:

a)

responsabili di aver partecipato ad azioni che compromettono la democrazia, lo Stato di diritto o il trasferimento pacifico del potere in Guatemala, di aver fornito sostegno a tali azioni o averne tratto vantaggio, tra cui:

i)

la persecuzione o l’intimidazione di istituzioni o funzionari pubblici coinvolti o che sostengono il processo elettorale, di autorità democraticamente elette o dell’opposizione democratica in Guatemala;

ii)

la repressione, la persecuzione o l’intimidazione di rappresentanti della società civile o dei media, o di giudici, avvocati o pubblici ministeri;

b)

che compromettono la democrazia o lo Stato di diritto in Guatemala mediante gravi illeciti finanziari relativi a fondi pubblici o l’esportazione non autorizzata di capitali;

c)

che sono associati alle persone fisiche di cui alle lettere a) e b)

4.   In deroga ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che i fondi o le risorse economiche in questione sono:

a)

necessari per soddisfare le esigenze di base delle persone elencate nell’allegato e dei familiari a loro carico, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, locazioni o garanzie ipotecarie, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenze di servizi pubblici;

b)

destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli e al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali;

c)

destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati;

d)

necessari per coprire spese straordinarie, purché l’autorità competente abbia notificato alle autorità competenti degli altri Stati membri e alla Commissione, almeno due settimane prima dell’autorizzazione, i motivi per i quali ritiene che debba essere concessa un’autorizzazione specifica; oppure

e)

pagabili su o da un conto di una rappresentanza diplomatica o consolare o di un’organizzazione internazionale che gode di immunità conformemente al diritto internazionale, nella misura in cui tali pagamenti siano destinati ad essere utilizzati per fini ufficiali della rappresentanza diplomatica o consolare o dell’organizzazione internazionale.

Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del presente paragrafo entro due settimane dal rilascio dell’autorizzazione.

5.   In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati a condizione che:

a)

i fondi o le risorse economiche siano oggetto di una decisione arbitrale emessa anteriormente alla data dell’inserimento della persona fisica o giuridica, dell’entità o dell’organismo di cui al paragrafo 1 nell’elenco figurante nell’allegato, di una decisione giudiziaria o amministrativa emessa nell’Unione, o di una decisione giudiziaria esecutiva nello Stato membro interessato, prima o dopo tale data;

b)

i fondi o le risorse economiche siano usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale decisione o riconosciuti validi dalla stessa, entro i limiti fissati dalle disposizioni legislative e regolamentari applicabili che disciplinano i diritti dei creditori;

c)

la decisione non vada a favore di una persona fisica o giuridica, di un’entità o di un organismo elencati nell’allegato; e

d)

il riconoscimento della decisione non sia contrario all’ordine pubblico nello Stato membro interessato.

Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del presente paragrafo entro due settimane dal rilascio dell’autorizzazione.

6.   Il paragrafo 1 non osta a che una persona fisica o giuridica, un’entità o un organismo elencati nell’allegato effettuino un pagamento dovuto in forza di un contratto o accordo concluso, o di un obbligo sorto, prima della data di inserimento nell’elenco di tale persona fisica o giuridica, entità o organismo, purché lo Stato membro interessato abbia stabilito che il pagamento non è direttamente o indirettamente percepito da una persona fisica o giuridica, da un’entità o da un organismo di cui al paragrafo 1.

7.   Il paragrafo 2 non si applica al versamento sui conti congelati di:

a)

interessi o altri profitti dovuti su detti conti;

b)

pagamenti dovuti nell’ambito di contratti, accordi conclusi o obblighi sorti precedentemente alla data in cui tali conti sono stati assoggettati alle misure di cui ai paragrafi 1 e 2; oppure

c)

pagamenti dovuti nell’ambito di decisioni giudiziarie, amministrative o arbitrali emesse nell’Unione o esecutive nello Stato membro interessato, purché tali interessi, altri profitti e pagamenti continuino a essere soggetti alle misure di cui al paragrafo 1.

8.   I paragrafi 1 e 2 non si applicano alla fornitura, al trattamento o al pagamento di fondi, attività finanziarie o risorse economiche di altro tipo o alla fornitura di beni e servizi necessari a garantire la fornitura tempestiva di assistenza umanitaria o a finanziare altre attività a sostegno dei bisogni umani fondamentali laddove l’aiuto sia prestato e l’altra attività sia svolta:

a)

dalle Nazioni Unite, anche per il tramite dei loro programmi, fondi e altre entità e organismi, e dalle loro agenzie specializzate e organizzazioni collegate;

b)

da organizzazioni internazionali;

c)

da organizzazioni umanitarie aventi status di osservatore presso l’Assemblea generale delle Nazioni Unite e dai membri di tali organizzazioni umanitarie;

d)

da organizzazioni non governative finanziate a livello bilaterale o multilaterale che partecipano ai piani di risposta umanitaria delle Nazioni Unite, ai piani di risposta per i rifugiati delle Nazioni Unite e ad altri appelli delle Nazioni Unite o a cluster umanitari coordinati dall’Ufficio delle Nazioni Unite per il coordinamento degli affari umanitari;

e)

da organizzazioni e agenzie alle quali l’Unione ha rilasciato il certificato di partenariato umanitario o che sono certificate o riconosciute da uno Stato membro conformemente alle procedure nazionali;

f)

da agenzie specializzate degli Stati membri; oppure

g)

da membri del personale, beneficiari di sovvenzioni, affiliate o partner esecutivi dei soggetti menzionati alle lettere da a) a f), fintantoché e nella misura in cui agiscono in tale veste.

9.   Fatto salvo il paragrafo 8, e in deroga ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver stabilito che la fornitura di tali fondi o risorse economiche è necessaria per garantire l’inoltro tempestivo di aiuti umanitari o sostenere altre attività a favore dei bisogni umani fondamentali.

10.   In assenza di una decisione sfavorevole, di una richiesta di informazioni o di una comunicazione di un termine ulteriore da parte della pertinente autorità competente entro cinque giorni lavorativi dalla data di ricevimento della domanda di autorizzazione ai sensi del paragrafo 9, tale autorizzazione si considera concessa.

11.   Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma dei paragrafi 9 e 10 entro quattro settimane dal rilascio di tale autorizzazione.

Articolo 3

1.   Il Consiglio, deliberando all’unanimità su proposta di uno Stato membro o dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza («alto rappresentante»), redige e modifica l’elenco riportato nell’allegato.

2.   Il Consiglio trasmette la decisione di cui al paragrafo 1, compresi i motivi dell’inserimento nell’elenco, alla persona fisica o giuridica, all’entità o all’organismo interessati direttamente, se l’indirizzo è noto, o mediante la pubblicazione di un avviso, dando a tale persona fisica o giuridica, entità o organismo la possibilità di presentare osservazioni.

3.   Qualora siano presentate osservazioni o siano addotte nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina le decisioni di cui al paragrafo 1 e ne informa opportunamente la persona fisica o giuridica, l’entità o l’organismo interessati.

Articolo 4

1.   L’allegato riporta i motivi dell’inserimento nell’elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi di cui agli articoli 1 e 2.

2.   L’allegato riporta, ove disponibili, le informazioni necessarie per identificare le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi interessati. Con riguardo alle persone fisiche, tali informazioni possono includere i nomi e gli pseudonimi, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, il numero del passaporto e della carta d’identità, il sesso, l’indirizzo, se noto, e la funzione o professione. Per le persone giuridiche, le entità o gli organismi, tali informazioni possono comprendere le denominazioni, la data e il luogo di registrazione, il numero di registrazione e la sede di attività.

Articolo 5

1.   Il Consiglio e l’alto rappresentante trattano i dati personali per svolgere i propri compiti a norma della presente decisione, in particolare:

a)

per quanto riguarda il Consiglio, per la preparazione e l’introduzione delle modifiche nell’allegato;

b)

per quanto riguarda l’alto rappresentante, per la preparazione di modifiche all’allegato.

2.   Il Consiglio e l’alto rappresentante possono trattare, se del caso, i dati pertinenti relativi a reati commessi da persone fisiche figuranti nell’elenco e a condanne penali o misure di sicurezza riguardanti tali persone solo nella misura necessaria alla preparazione dell’allegato.

3.   Ai fini della presente decisione, il Consiglio e l’alto rappresentante sono designati come «titolare del trattamento» ai sensi dell’articolo 3, punto 8, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), per garantire che le persone fisiche interessate possano esercitare i loro diritti a norma di tale regolamento.

Articolo 6

Non è soddisfatta alcuna richiesta in relazione a contratti o operazioni sulla cui esecuzione hanno inciso, direttamente o indirettamente, integralmente o in parte, le misure istituite ai sensi della presente decisione, comprese richieste di indennizzo o richieste analoghe, per esempio richieste di compensazione o richieste nell’ambito di una garanzia, segnatamente richieste volte a ottenere la proroga o il pagamento di un’obbligazione, una garanzia o una controgaranzia, in particolare di una garanzia o una controgaranzia finanziaria, indipendentemente dalla sua forma, se la richiesta è presentata da:

a)

persone fisiche o giuridiche, entità o organismi designati elencati nell’allegato;

b)

qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo che agisca per tramite o per conto di una persona fisica o giuridica, un’entità o un organismo di cui alla lettera a).

Articolo 7

È vietato partecipare, consapevolmente o deliberatamente, ad attività aventi l’obiettivo o il risultato di eludere i divieti di cui alla presente decisione.

Articolo 8

Per massimizzare l’impatto delle misure stabilite dalla presente decisione, l’Unione incoraggia i paesi terzi ad adottare misure restrittive analoghe a quelle previste nella presente decisione.

Articolo 9

La presente decisione si applica fino al 13 gennaio 2025.

La presente decisione è costantemente riesaminata. È prorogata o modificata, a seconda del caso, qualora il Consiglio ritenga che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.

Nel riesaminare le misure restrittive adottate a norma dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera b), e dell’articolo 2, paragrafo 3, lettera b), il Consiglio tiene conto, ove opportuno, se le persone in questione sono oggetto o meno di procedimenti giudiziari in relazione ai comportamenti per i quali sono state inserite nell’elenco.

Le eccezioni di cui all’articolo 2, paragrafi 8, 9 e 10, per quanto riguarda l’articolo 2, paragrafi 1 e 2, sono riesaminate a intervalli periodici e almeno ogni 12 mesi o, a seguito di un cambiamento sostanziale della situazione, su richiesta urgente di uno Stato membro, dell’alto rappresentante o della Commissione.

Articolo 10

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 12 gennaio 2024

Per il Consiglio

Il presidente

H. LAHBIB


(1)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).


ALLEGATO

ELENCO DELLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE, DELLE ENTITÀ E DEGLI ORGANISMI DI CUI AGLI ARTICOLI 1 E 2

[…]


ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/254/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)