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Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

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Serie L


2024/88

11.1.2024

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 16/2021

del 5 febbraio 2021

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2024/88]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2020/703 della Commissione, del 26 maggio 2020, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di dimetoato e ometoato nelle o sulle ciliegie (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2020/749 della Commissione, del 4 giugno 2020, che modifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di clorato in o su determinati prodotti (2).

(3)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2020/770 della Commissione, dell'8 giugno 2020, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di miclobutanil, napropamide e sintofen in o su determinati prodotti (3).

(4)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2020/785 della Commissione del 9 giugno 2020 che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di cromafenozide, fluometuron, pencicuron, sedaxane, tau-fluvalinato e triazossido in o su determinati prodotti (4).

(5)

Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2020/856 della Commissione del 9 giugno 2020 che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di cyantraniliprole, ciazofamid, ciprodinil, fenpirossimato, fludioxonil, fluxapyroxad, imazalil, isofetamid, kresoxim-metile, lufenurone, mandipropamide, propamocarb, piraclostrobin, pyriofenone, piriproxifen e spinetoram in o su determinati prodotti (5).

(6)

La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi e ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I e nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione non si applica quindi al Liechtenstein.

(7)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati I e II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato I dell'accordo SEE, capitolo II, punto 40 (Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio), sono aggiunti i trattini seguenti:

"-

32020 R 0703: Regolamento (UE) 2020/703 della Commissione del 26 maggio 2020 (GU L 164 del 27.5.2020, pag. 1),

-

32020 R 0749: Regolamento (UE) 2020/749 della Commissione del 4 giugno 2020 (GU L 178 dell'8.6.2020, pag. 7),

-

32020 R 0770: Regolamento (UE) 2020/770 della Commissione dell'8 giugno 2020 (GU L 184 del 12.6.2020, pag. 1),

-

32020 R 0785: Regolamento (UE) 2020/785 della Commissione del 9 giugno 2020 (GU L 190 del 16.6.2020, pag. 1),

-

32020 R 0856: Regolamento (UE) 2020/856 della Commissione del 9 giugno 2020 (GU L 195 del 19.6.2020, pag. 9)."

Articolo 2

Nel capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE, al punto 54zzy (Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio) sono aggiunti i trattini seguenti:

"-

32020 R 0703: Regolamento (UE) 2020/703 della Commissione del 26 maggio 2020 (GU L 164 del 27.5.2020, pag. 1),

-

32020 R 0749: Regolamento (UE) 2020/749 della Commissione del 4 giugno 2020 (GU L 178 dell'8.6.2020, pag. 7),

-

32020 R 0770: Regolamento (UE) 2020/770 della Commissione dell'8 giugno 2020 (GU L 184 del 12.6.2020, pag. 1),

-

32020 R 0785: Regolamento (UE) 2020/785 della Commissione del 9 giugno 2020 (GU L 190 del 16.6.2020, pag. 1),

-

32020 R 0856: Regolamento (UE) 2020/856 della Commissione del 9 giugno 2020 (GU L 195 del 19.6.2020, pag. 9)."

Articolo 3

Fa fede il testo dei regolamenti (UE) 2020/703, (UE) 2020/749, (UE) 2020/770, (UE) 2020/785 e (UE) 2020/856 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

La presente decisione entra in vigore il 6 febbraio 2021 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 2021.

Per il Comitato misto SEE

La presidente

Clara GANSLANDT


(1)   GU L 164 del 27.5.2020, pag. 1.

(2)   GU L 178 dell'8.6.2020, pag. 7.

(3)   GU L 184 del 12.6.2020, pag. 1.

(4)   GU L 190 del 16.6.2020, pag. 1.

(5)   GU L 195 del 19.6.2020, pag. 9.

(*1)  Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.


ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/88/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)