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Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
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2024/88 |
11.1.2024 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 16/2021
del 5 febbraio 2021
che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) e l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2024/88]
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
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(1) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2020/703 della Commissione, del 26 maggio 2020, che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di dimetoato e ometoato nelle o sulle ciliegie (1). |
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(2) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2020/749 della Commissione, del 4 giugno 2020, che modifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di clorato in o su determinati prodotti (2). |
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(3) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2020/770 della Commissione, dell'8 giugno 2020, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di miclobutanil, napropamide e sintofen in o su determinati prodotti (3). |
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(4) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2020/785 della Commissione del 9 giugno 2020 che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di cromafenozide, fluometuron, pencicuron, sedaxane, tau-fluvalinato e triazossido in o su determinati prodotti (4). |
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(5) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2020/856 della Commissione del 9 giugno 2020 che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di cyantraniliprole, ciazofamid, ciprodinil, fenpirossimato, fludioxonil, fluxapyroxad, imazalil, isofetamid, kresoxim-metile, lufenurone, mandipropamide, propamocarb, piraclostrobin, pyriofenone, piriproxifen e spinetoram in o su determinati prodotti (5). |
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(6) |
La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai mangimi e ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I e nell'introduzione al capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione non si applica quindi al Liechtenstein. |
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(7) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza gli allegati I e II dell'accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Nell'allegato I dell'accordo SEE, capitolo II, punto 40 (Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio), sono aggiunti i trattini seguenti:
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32020 R 0703: Regolamento (UE) 2020/703 della Commissione del 26 maggio 2020 (GU L 164 del 27.5.2020, pag. 1), |
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32020 R 0749: Regolamento (UE) 2020/749 della Commissione del 4 giugno 2020 (GU L 178 dell'8.6.2020, pag. 7), |
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32020 R 0770: Regolamento (UE) 2020/770 della Commissione dell'8 giugno 2020 (GU L 184 del 12.6.2020, pag. 1), |
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32020 R 0785: Regolamento (UE) 2020/785 della Commissione del 9 giugno 2020 (GU L 190 del 16.6.2020, pag. 1), |
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32020 R 0856: Regolamento (UE) 2020/856 della Commissione del 9 giugno 2020 (GU L 195 del 19.6.2020, pag. 9)." |
Articolo 2
Nel capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE, al punto 54zzy (Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio) sono aggiunti i trattini seguenti:
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"- |
32020 R 0703: Regolamento (UE) 2020/703 della Commissione del 26 maggio 2020 (GU L 164 del 27.5.2020, pag. 1), |
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32020 R 0749: Regolamento (UE) 2020/749 della Commissione del 4 giugno 2020 (GU L 178 dell'8.6.2020, pag. 7), |
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32020 R 0770: Regolamento (UE) 2020/770 della Commissione dell'8 giugno 2020 (GU L 184 del 12.6.2020, pag. 1), |
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32020 R 0785: Regolamento (UE) 2020/785 della Commissione del 9 giugno 2020 (GU L 190 del 16.6.2020, pag. 1), |
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32020 R 0856: Regolamento (UE) 2020/856 della Commissione del 9 giugno 2020 (GU L 195 del 19.6.2020, pag. 9)." |
Articolo 3
Fa fede il testo dei regolamenti (UE) 2020/703, (UE) 2020/749, (UE) 2020/770, (UE) 2020/785 e (UE) 2020/856 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 4
La presente decisione entra in vigore il 6 febbraio 2021 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).
Articolo 5
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 2021.
Per il Comitato misto SEE
La presidente
Clara GANSLANDT
(1) GU L 164 del 27.5.2020, pag. 1.
(2) GU L 178 dell'8.6.2020, pag. 7.
(3) GU L 184 del 12.6.2020, pag. 1.
(4) GU L 190 del 16.6.2020, pag. 1.
(5) GU L 195 del 19.6.2020, pag. 9.
(*1) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/88/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)