Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
2024/25 |
11.1.2024 |
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 3/2021
del 5 febbraio 2021
che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2024/25]
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie elencate (1). |
(2) |
Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l'ingresso nell'Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l'ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (2). |
(3) |
Il regolamento delegato (UE) 2020/687 abroga, con effetto dal 21 aprile 2021, le direttive del Consiglio 92/66/CEE (3), 2001/89/CE (4), 2003/85/CE (5) e 2005/94/CE (6), che sono integrate nell'accordo SEE e devono pertanto essere abrogate ai sensi del medesimo con effetto dal 21 aprile 2021. |
(4) |
La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione non si applica quindi al Liechtenstein. |
(5) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato I dell'accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Nell'allegato I dell'accordo SEE, il capitolo I è così modificato:
1. |
nella parte 1.1, dopo il punto 13d (Regolamento di esecuzione (UE) 2020/999 della Commissione) sono inseriti i punti seguenti:
|
2. |
nella parte 3.1, il testo dei punti 1a (Direttiva 2003/85/CE del Consiglio), 3 (Direttiva 2001/89/CE del Consiglio), 5a (Direttiva 2005/94/CE del Consiglio) e 6 (Direttiva 92/66/CEE del Consiglio) è soppresso con effetto dal 21 aprile 2021. |
Articolo 2
Il testo dei regolamenti delegati (UE) 2020/687 e (UE) 2020/692 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il 6 febbraio 2021 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1) oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del Comitato misto SEE n. 179/2020 dell'11 dicembre 2020 (7).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 2021
Per il Comitato misto SEE
La presidente
Clara GANSLANDT
(1) GU L 174 del 3.6.2020, pag. 64.
(2) GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379.
(3) GU L 260 del 5.9.1992, pag. 1.
(4) GU L 316 dell'1.12.2001, pag. 5.
(5) GU L 306 del 22.11.2003, pag. 1.
(6) GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16.
(*1) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/25/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)