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dell'Unione europea

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Serie L


2023/2920

29.12.2023

REGOLAMENTO (UE) 2023/2920 DEL CONSIGLIO

del 21 dicembre 2023

che modifica il regolamento (UE) 2022/2578 per quanto riguarda la proroga del periodo di applicazione

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 122, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2022/2578 del Consiglio (1) istituisce un meccanismo temporaneo di correzione del mercato («MCM») per gli ordini effettuati per la negoziazione di derivati collegati a punti di scambio virtuale («VTP») dell’Unione con scadenze comprese tra un mese e un anno. L’MCM si applica pertanto a qualsiasi derivato su merci che è negoziato su un mercato regolamentato e ha per sottostante un’operazione su gas in qualsiasi VTP nell’Unione.

(2)

L’MCM deve essere attivato ove si verifica un evento di correzione del mercato, ossia se per tre giorni lavorativi il prezzo di regolamento dei derivati TTF front month, pubblicato da ICE Endex B.V.(Paesi Bassi), supera 180 EUR/MWh ed è superiore di 35 EUR al prezzo di riferimento.Il regolamento (UE) 2022/2578 stabilisce un limite dinamico di offerta in base al quale, al verificarsi di un evento di correzione del mercato, i gestori dei mercati non devono accettare e i partecipanti al mercato non devono presentare ordini di derivati con prezzi superiori di 35 EUR/MWh rispetto al prezzo di riferimento pubblicato dall’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (ACER) il giorno precedente.

(3)

Nelle rispettive relazioni sulla valutazione degli effetti pubblicate il 1o marzo 2023 a norma dell’articolo 8 del regolamento (UE) 2022/2578, l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) e l’ACER hanno analizzato una serie di indicatori per valutare l’impatto dell’MCM in seguito all’entrata in vigore di detto regolamento. L’ESMA e l’ACER hanno rilevato che l’MCM non era stato attivato e che fino alla pubblicazione delle rispettive relazioni non erano emersi effetti negativi sulla sicurezza dell’approvvigionamento né sui flussi del gas all’interno dell’Unione né sulla stabilità finanziaria.

(4)

In base agli indicatori analizzati dall’ESMA e dall’ACER nelle relazioni del 1o marzo 2023, la Commissione ha esteso l’analisi per valutare gli sviluppi del mercato a seguito del periodo di tempo analizzato da tali relazioni. Dall’entrata in vigore del regolamento (UE) 2022/2578 non sono stati individuati effetti negativi e l’MCM non è mai stato attivato.

(5)

Permangono tuttavia gravi difficoltà in termini di sicurezza dell’approvvigionamento energetico unionale. La situazione globale del mercato del gas rimane molto difficile. I prezzi del gas sono ancora notevolmente più elevati rispetto a prima dell’inizio della crisi in Europa a seguito della strumentalizzazione per fini bellici dell’energia da parte della Russia e della guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina, con inevitabili conseguenze sul potere di acquisto dei cittadini dell’Unione e sulla competitività delle imprese dell’Unione.

(6)

La volatilità del mercato del gas è anche una conseguenza della rigidità del mercato derivante dai rischi geopolitici e rappresenta un rischio in più per l’economia dell’Unione. La marcata volatilità dei prezzi nell’estate e all’inizio dell’autunno 2023, con aumenti di oltre il 50 % in poche settimane, indica che i mercati sono ancora fragili e vulnerabili a shock anche relativamente modesti sui versanti della domanda e dell’offerta, come dimostrano i movimenti dei prezzi in seguito a eventi recenti come lo sciopero negli impianti australiani di gas naturale liquefatto (GNL) o l’interruzione del Balticconnector. La crisi in corso in Medio Oriente costituisce un ulteriore e significativo rischio geopolitico con un potenziale impatto sui prezzi e sull’approvvigionamento del gas.

(7)

Si prevede che i mercati mondiali del gas, già molto tesi nella situazione attuale, lo resteranno ancora per un certo periodo di tempo. L’offerta mondiale di GNL è cresciuta solo in misura modesta negli ultimi due anni a causa dei limitati supplementi di capacità di liquefazione, delle interruzioni nei principali impianti di esportazione e del calo dell’offerta di gas naturale da trattare negli impianti di GNL. Solo nel corso del 2025 diventeranno fruibili nuove e cospicue capacità di liquefazione del GNL. Gli equilibri di mercato rimarranno quindi precari nell’immediato futuro.

(8)

Oltretutto, a causa del calo significativo delle importazioni di gas russo via gasdotto lo scorso anno, la disponibilità di forniture per l’Unione è notevolmente ridotta rispetto a prima della crisi. Con il livello attuale di importazioni si prevede che l’Unione riceverà circa 20 miliardi di metri cubi di gas russo via gasdotto nel 2023, ossia circa 110 miliardi di metri cubi in meno rispetto al 2021. Permane pertanto un grave rischio che si verifichino carenze di gas nell’Unione a breve termine. Date le attuali condizioni di tensione del mercato, i prezzi potrebbero subire una nuova impennata a causa di eventi imprevedibili e di shock improvvisi: una ripresa della domanda asiatica di GNL che potrebbe ridurre la disponibilità di gas sul mercato mondiale; condizioni meteorologiche estreme che potrebbero incidere sullo stoccaggio di energia idroelettrica e sulla produzione nucleare, con conseguente maggiore ricorso alla produzione di energia elettrica a partire dal gas; altre possibili interruzioni dell’approvvigionamento, tra cui l’arresto totale delle importazioni dalla Russia e ulteriori perturbazioni delle infrastrutture critiche, dopo gli atti di sabotaggio ai danni del gasdotto Nord Stream 1 nel settembre 2022 o l’interruzione del gasdotto Balticconnector nell’ottobre 2023.

(9)

Il persistere di gravi difficoltà espone l’intera Unione a rischi di penuria energetica e di rialzo dei prezzi dell’energia. Il livello dei prezzi del gas potrebbe avere un impatto negativo sulla situazione economica dell’Unione, la sua competitività industriale e il potere d’acquisto dei cittadini dell’Unione.

(10)

In queste condizioni, in particolare in una situazione caratterizzata da vari rischi geopolitici con potenziale impatto sui prezzi del gas, il timore della scarsità può innescare reazioni significative con pesanti ripercussioni sui prezzi del gas. Stante l’attuale fragilità dell’equilibrio tra domanda e offerta, qualsiasi interruzione della fornitura di gas, per quanto modesta, potrebbe avere un effetto deleterio sui prezzi del gas e causare gravi danni a lungo termine all’economia e ai cittadini dell’Unione.

(11)

Al culmine della crisi l’Unione ha adottato una risposta forte e coordinata per tutelare i cittadini e l’economia da prezzi eccessivamente alti e far sì che il gas arrivi a tutti i consumatori che ne hanno bisogno a livello transfrontaliero, anche in situazioni di penuria. La risposta dell’Unione conformemente al «piano REPowerEU», come annunciato dalla Commissione nella sua comunicazione del 18 maggio 2022, e successive iniziative, comprese le misure di cui al regolamento (UE) 2022/2578, ha contribuito a un miglioramento della situazione. Se tali misure cessassero di applicarsi, la condizione stabilizzata ma fragile che l’Unione ha raggiunto sarebbe a rischio e si comprometterebbe la resilienza a possibili eventi futuri e shock improvvisi.

(12)

Poiché l’Unione è un mercato unico e il TTF nei Paesi Bassi è comunemente considerato l’indicatore di prezzo standard sui mercati del gas europei, il rialzo dei prezzi del gas per i derivati collegati al TTF si ripercuoterebbe pesantemente in tutti gli Stati membri, anche se probabilmente in misura variabile secondo lo Stato membro. Anche i derivati collegati a tutti gli altri VTP nell’Unione dovrebbero rientrare nella proroga del periodo di applicazione del regolamento (UE) 2022/2578 per evitare eventuali spostamenti della negoziazione verso derivati collegati ad altri VTP che potrebbero portare a distorsioni sui mercati dell’energia o finanziari dell’Unione. L’MCM rafforza la solidarietà all’interno dell’Unione evitando prezzi eccessivamente elevati del gas che, in molti Stati membri, sono insostenibili anche per brevi periodi. L’MCM può contribuire a garantire che in uno spirito di solidarietà tra Stati membri, le imprese fornitrici di gas di tutti gli Stati membri possano acquistare gas a prezzi ragionevoli.

(13)

Dato che il regolamento (UE) 2022/2578 cesserà di applicarsi il 31 gennaio 2024, la proroga del periodo di applicazione è una misura di emergenza in uno spirito di solidarietà tra Stati membri, in risposta alle gravi e persistenti difficoltà di approvvigionamento energetico, che comportano anche il rischio di una crisi imminente e di prezzi eccessivamente elevati.

(14)

Inoltre, una proroga del periodo di applicazione del regolamento (UE) 2022/2578 è coerente con il piano REPowerEU, che mira a proteggere i cittadini dell’Unione e l’economia dell’Unione da rincari eccessivi dei prezzi e da carenze di approvvigionamento energetico.

(15)

Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il 1o febbraio 2024 al fine di assicurare una protezione continua contro rincari eccessivi durante la stagione invernale 2023/2024.

(16)

La proroga dovrebbe essere temporanea e rimanere in vigore fino al 31 gennaio 2025. È necessaria e proporzionata data la natura persistente delle gravi difficoltà e dei rischi per la sicurezza dell’approvvigionamento di gas dell’Unione e dei i prezzi del gas, nonché data l’incertezza della situazione attuale.

(17)

Poiché l’obiettivo del presente regolamento non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(18)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2022/2578,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifica del regolamento (UE) 2022/2578

Nell’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2578, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

«Esso si applica fino al 31 gennaio 2025.».

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1o febbraio 2024.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2023

Per il Consiglio

Il presidente

P. NAVARRO RÍOS


(1)  Regolamento (UE) 2022/2578 del Consiglio, del 22 dicembre 2022, che istituisce un meccanismo di correzione del mercato per proteggere i cittadini dell’Unione e l’economia da prezzi eccessivamente elevati (GU L 335 del 29.12.2022, pag. 45, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2578/oj).


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2920/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)