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dell'Unione europea

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Serie L


2023/2919

29.12.2023

REGOLAMENTO (UE) 2023/2919 DEL CONSIGLIO

del 21 dicembre 2023

che modifica il regolamento (UE) 2022/2576 per quanto riguarda la proroga del periodo di applicazione

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 122, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2022/2576 del Consiglio (1) è stato adottato in considerazione della crisi di approvvigionamento di gas causata dalla guerra di aggressionenon provocata e ingiustificata della Russia nei confronti dell’Ucraina e della necessità di una reazione dell’Unione sotto forma di misure temporanee, in uno spirito di solidarietà tra Stati membri. Esso mira ad attenuare l’impatto sul prezzo del gas affrontando i problemi legati alla domanda e all’offerta, garantendo la sicurezza dell’approvvigionamento in tutta l’Unione e rafforzando la solidarietà.

(2)

Il regolamento (UE) 2022/2576 ha stabilito un quadro giuridico temporaneo per garantire un migliore coordinamento degli acquisti di gas, misure di prevenzione dei livelli eccessivi di prezzo del gas e di volatilità infragiornaliera sui mercati dei derivati energetici e misure in caso di emergenza nell’approvvigionamento di gas.

(3)

Il periodo di applicazione del regolamento (UE) 2022/2576 era stato inizialmente limitato al 30 dicembre 2023.

(4)

Conformemente all’articolo 30 del regolamento (UE) 2022/2576, la Commissione ha effettuato un riesame di tale regolamento e il 28 settembre 2023 ha pubblicato una relazione sulle conclusioni principali («relazione»). La relazione ha concluso che il regolamento (UE) 2022/2576 ha svolto un ruolo importante per stabilizzare il mercato del gas e garantire all’Unione un approvvigionamento adeguato e che costituisce un elemento importante dello strumentario a disposizione dell’UE per la sicurezza dell’approvvigionamento di gas.

(5)

Il regolamento (UE) 2022/2576 prevede la celere istituzione di un servizio di aggregazione della domanda e di acquisto in comune del gas e impone che ciascuno Stato membro adotti le misure atte a garantire che le imprese di gas naturale e le imprese consumatrici di gas soggette alla sua giurisdizione partecipino alla procedura di aggregazione della domanda organizzata dal prestatore del servizio in quanto possibile mezzo, tra altri, per conseguire gli obiettivi di riempimento di cui al regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio (2). Gli Stati membri, le imprese di gas naturale e le imprese consumatrici di gas hanno effettivamente partecipato al meccanismo di aggregazione della domanda e di acquisto in comune istituito a norma del regolamento (UE) 2022/2576 («AggregateEU») e hanno contribuito a conseguire, entro ottobre 2023, una domanda aggregata totale di 44,04 miliardi di metri cubi di gas, equivalente a più del triplo dei quantitativi obbligatori per l’aggregazione della domanda. Ciò dimostra che «AggregateEU» ha suscitato un forte interesse dei partecipanti al mercato.

(6)

La relazione ha concluso che «AggregateEU» ha offerto agli acquirenti europei ulteriori possibilità di rifornirsi di gas da fornitori affidabili a prezzi competitivi e ha migliorato la trasparenza del mercato in termini di domanda e offerta, contribuendo nel contempo a ridurre la volatilità dei mercati.

(7)

Per quanto riguarda le norme in materia di sorveglianza del mercato, il regolamento (UE) 2022/2576 stabilisce che le sedi in cui sono negoziati i derivati su energia sono tenute a predisporre, per ciascuno di tali derivati, un meccanismo di gestione della volatilità infragiornaliera basato su un limite di prezzo superiore e uno inferiore che racchiudono la forcella al di sopra e al di sotto della quale gli ordini non possono essere eseguiti («meccanismo di gestione della volatilità infragiornaliera»). La relazione ha rilevato che i mercati del gas presentano ancora episodi di volatilità elevata e che il meccanismo di gestione della volatilità infragiornaliera può contribuire a prevenire le impennate eccessive dei prezzi e a stabilizzare il mercato.

(8)

A norma del regolamento (UE) 2022/2576, l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (ACER) deve produrre e pubblicare, sulla base dei dati di mercato per il gas naturale liquefatto (GNL) che è tenuta a raccogliere e trattare sistematicamente, una valutazione quotidiana dei prezzi e un parametro di riferimento quotidiano. La valutazione dei prezzi e il parametro di riferimento del GNL hanno garantito al mercato una maggiore trasparenza, migliorando in tal modo la capacità degli operatori del mercato di assicurare l’approvvigionamento di GNL a prezzi competitivi. Dalla relazione si evince che le valutazioni del prezzo del GNL e il parametro di riferimento si sono dimostrati utili per stabilizzare il mercato.

(9)

Il regolamento (UE) 2022/2576 prevede una serie di disposizioni in materia di sicurezza dell’approvvigionamento e solidarietà in caso di emergenza nell’approvvigionamento di gas al fine di coordinare meglio l’organizzazione delle misure di solidarietà energetica in una situazione di emergenza. Il capo IV del regolamento (UE) 2022/2576 ha integrato a livello temporaneo il regolamento (UE) 2017/1938, in particolare prevedendo l’applicazione automatica del meccanismo di solidarietà in assenza di accordi bilaterali, nonché estendendo tale meccanismo al GNL e ai volumi critici di gas per l’energia elettrica. Il regolamento (UE) 2022/2576 prevede inoltre misure temporanee volte a ridurre il consumo non essenziale dei clienti protetti e misure di salvaguardia dei flussi transfrontalieri. La relazione ha concluso che le disposizioni temporanee in materia di sicurezza dell’approvvigionamento e solidarietà si sono rivelate utili per prevenire e attenuare una crisi di approvvigionamento del gas e agevolare gli sforzi di riduzione della domanda del gas.

(10)

La conclusione della relazione secondo cui persistono gravi difficoltà per la sicurezza dell’approvvigionamento energetico dell’Unione è tuttora attuale. La situazione globale del mercato del gas rimane molto difficile. I prezzi del gas sono ancora notevolmente più elevati rispetto al periodo precedente la crisi, con inevitabili conseguenze sul potere di acquisto dei cittadini e sulla competitività delle imprese dell’Unione. La volatilità del mercato del gas è un altro aspetto della situazione attuale. I recenti episodi di marcata volatilità, verificatisi nell’estate e nell’autunno del 2023, e causati da eventi quali lo sciopero negli impianti australiani di GNL o l’interruzione del Balticconnector, indicano che i mercati sono ancora fragili e vulnerabili a shock anche relativamente modesti sui versanti della domanda e dell’offerta. La crisi in corso in Medio Oriente costituisce un ulteriore e significativo rischio geopolitico con potenziale impatto sui prezzi e sull’approvvigionamento del gas. In queste condizioni, il timore della scarsità può innescare reazioni di ampia portata con pesanti ripercussioni sui prezzi.

(11)

A causa del calo significativo delle importazioni di gas russo via gasdotto lo scorso anno, la disponibilità di forniture per l’Unione si è notevolmente ridotta rispetto ai livelli prima della crisi. Con il livello attuale di importazioni di gas via gasdotto si prevede che l’Unione riceverà circa 20 miliardi di metri cubi di importazioni russe via gasdotto, ammesso che questo inaffidabile canale di importazione non sia bloccato del tutto. Si tratterebbe di circa 110 miliardi di metri cubi in meno rispetto al 2021, una riduzione che comporta un grave rischio di carenza di gas nell’Unione.

(12)

Si prevede che i mercati mondiali del gas, già molto tesi nella situazione attuale, lo resteranno ancora per un certo periodo di tempo. L’offerta mondiale di GNL è cresciuta solo in misura modesta negli ultimi due anni a causa dei limitati supplementi di capacità di liquefazione, delle interruzioni nei principali impianti di esportazione e del calo dell’offerta di gas naturale da trattare negli impianti di GNL. Solo nel corso del 2025 diventeranno fruibili nuove e cospicue capacità di liquefazione del GNL. Gli equilibri di mercato dovrebbero rimanere quindi precari nell’immediato futuro. Questa situazione ha conseguenze negative sui prezzi del gas che, pur essendo inferiori al picco registrato nell’estate 2022, si attestano ancora a più del doppio rispetto ai livelli pre-crisi.

(13)

Date le attuali condizioni di tensione del mercato, i prezzi potrebbero subire una nuova impennata a causa di eventi imprevedibili e di shock improvvisi quale una ripresa della domanda asiatica di GNL, che potrebbe ridurre la disponibilità di gas sul mercato mondiale; un inverno freddo, che potrebbe portare a un aumento della domanda di gas fino a 30 miliardi di metri cubi; condizioni meteorologiche estreme potrebbero incidere sullo stoccaggio di energia idroelettrica e sulla produzione nucleare a causa dei bassi livelli idrici, e potrebbero portare al conseguente aumento della domanda di produzione di energia elettrica alimentata a gas, a ulteriori perturbazioni delle infrastrutture critiche, quali gli atti di sabotaggio ai danni dei gasdotti Nord Stream nel settembre 2022 o l’interruzione del gasdotto Balticconnector nell’ottobre 2023; e un deterioramento del contesto geopolitico e del panorama delle minacce nelle regioni fornitrici, a seguito, ad esempio, della crisi in Medio Oriente.

(14)

Stante l’attuale fragilità dell’equilibrio tra domanda e offerta, qualsiasi interruzione, ancorché modesta, della fornitura di gas potrebbe determinare un effetto deleterio sui prezzi del gas e causare gravi danni a lungo termine all’economia e ai cittadini dell’Unione.

(15)

La crisi attuale espone tutta l’Unione a rischi di penuria energetica e di prezzi elevati dell’energia. Le gravi e persistenti difficoltà che incidono ancora sulla sicurezza dell’approvvigionamento di gas dell’Unione, come pure eventuali nuove difficoltà, e il livello dei prezzi del gas possono incidere negativamente sulla situazione economica, sulla competitività industriale e sul potere d’acquisto dei cittadini.

(16)

Poiché l’Unione è un mercato unico, la penuria di gas in uno Stato membro avrebbe conseguenze gravi in tutti gli altri, in termini di scarsità dell’approvvigionamento materiale di gas, di volatilità dei prezzi o di interruzione delle catene industriali risultante da eventuali tagli all’erogazione in specifici settori industriali di uno Stato membro. In uno spirito di solidarietà, riducendo la domanda tutti gli Stati membri possono contribuire a ridurre in modo continuo i rischi di penuria energetica e, pertanto, a contenere la volatilità dei prezzi del gas.

(17)

La proroga del periodo di applicazione del regolamento (UE) 2022/2576 costituisce una misura eccezionale e limitata nel tempo, in risposta a gravi difficoltà persistenti e nuove di approvvigionamento energetico, che comportano il rischio di una crisi imminente. La proroga permetterà di ridurre in modo marcato la volatilità dei mercati e di rafforzare la solidarietà.

(18)

È necessario intervenire con urgenza. Una mancata proroga del periodo di applicazione del regolamento (UE) 2022/2576, che cesserà di applicarsi il 30 dicembre 2023, rischierebbe di alterare la situazione stabilizzata ma fragile che l’Unione ha raggiunto finora e di peggiorare la resilienza a probabili sviluppi futuri, quali la completa interruzione delle importazioni di gas russo. Una proroga del periodo di applicazione del regolamento (UE) 2022/2576 è inoltre coerente con il piano «REPowerEU», come annunciato dalla Commissione nella sua comunicazione del 18 maggio 2022, che aveva l’obiettivo di proteggere i cittadini e l’economia dell’Unione da rincari eccessivi dei prezzi e da carenze di approvvigionamento energetico.

(19)

Le persistenti tensioni nell’approvvigionamento energetico giustificano una proroga del periodo di applicazione delle disposizioni in materia di aggregazione della domanda e di acquisto in comune di cui al regolamento (UE) 2022/2576, in quanto contribuiscono a garantire una maggiore parità di accesso per le imprese di tutti gli Stati membri a fonti di gas nuove o supplementari. Tali disposizioni contribuiscono inoltre a garantire condizioni migliori di quelle che si applicherebbero alle imprese che acquistino il gas tramite il prestatore del servizio, contribuendo in tal modo alla sicurezza dell’approvvigionamento.

(20)

Una proroga del periodo di applicazione delle disposizioni sull’aggregazione della domanda e gli acquisti in comune permetterebbe di migliorare la solidarietà all’interno dell’Unione per quanto riguarda l’acquisto e la distribuzione del gas. In uno spirito di solidarietà, la proroga della disponibilità dell’aggregazione della domanda e degli acquisti in comune sosterrà in particolare le imprese che in precedenza acquistavano gas esclusivamente o principalmente da fornitori russi, aiutandole ad approvvigionarsi da fornitori o prestatori alternativi di gas naturale a condizioni vantaggiose.

(21)

Al fine di sostenere i partecipanti al mercato durante questo inverno e la prossima stagione di riempimento degli impianti di stoccaggio del gas, è opportuno garantire la continuità di funzionamento di AggregateEU, inclusa la possibilità di prorogare l’attuale contratto con il prestatore di servizi in linea con il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

(22)

In considerazione dei vantaggi che ne derivano per i consumatori, la stabilità dei prezzi e la sicurezza dell’approvvigionamento energetico, è giustificata una proroga del periodo di applicazione anche per quanto riguarda le disposizioni del regolamento (UE) 2022/2576 che istituiscono un meccanismo di gestione della volatilità infragiornaliera, le valutazioni dei prezzi del GNL e un parametro di riferimento per il GNL.

(23)

Tenuto conto dei rischi persistenti per la stabilità dell’approvvigionamento di gas sopra descritti, è inoltre opportuno prorogare di un altro anno il periodo di applicazione delle disposizioni relative ai casi di emergenza nell’approvvigionamento di gas, in linea con le conclusioni sull’effetto positivo di tali disposizioni messo in luce dalla relazione. I valori dei volumi critici di gas di cui all’allegato I restano validi per il periodo di applicazione della proroga del regolamento (UE) 2022/2576, ovvero fino al termine del 2024.

(24)

La proroga dell’applicazione del regolamento (UE) 2022/2576 dovrebbe essere temporanea, entrare in vigore il 31 dicembre 2023, al fine di garantire continuità nell’applicazione delle pertinenti disposizioni, e durare un anno, fino al 31 dicembre 2024. La proroga di un anno è necessaria e proporzionata dato il persistere delle gravi difficoltà di approvvigionamento energetico e i rischi che ne derivano per i prezzi e la sicurezza dell’approvvigionamento, che si prevede continueranno almeno per tutto il 2024. Tenendo conto del fatto che i volumi di gas aggregati attraverso la piattaforma di aggregazione della domanda entro ottobre 2023 erano già ammontati a tre volte il volume necessario, la proroga del periodo di applicazione del regolamento (UE) 2022/2576 non dovrebbe includere la partecipazione obbligatoria all’aggregazione della domanda.

(25)

Il regolamento (UE) 2022/2576 dovrebbe pertanto applicarsi fino al 31 dicembre 2024.

(26)

Poiché l’obiettivo del presente regolamento non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri, ma può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(27)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2022/2576,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento (UE) 2022/2576

Il regolamento (UE) 2022/2576 è così modificato:

1)

all’articolo 5 il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   La Commissione può chiedere al prestatore del servizio di comunicarle tutte le informazioni necessarie per l’esecuzione dei compiti indicati all’articolo 7.»

;

2)

l’articolo 10 è soppresso.

3)

all’articolo 31, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Esso si applica fino al 31 dicembre 2024.»;

4)

l’allegato I, è così modificato:

a)

nella parte a), la nota a piè di pagina n. 1 è sostituita dalla seguente:

«Le cifre nell’allegato I, parti a) e b), si basano sui dati della valutazione di adeguatezza invernale condotta dalla Rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione dell’energia elettrica (ENTSO-E) a norma dell’articolo 9 del regolamento (UE) 2019/941, tranne per Malta, la cui generazione di energia elettrica dipende esclusivamente da forniture di GNL senza capacità di stoccaggio significative. Data la specificità del gas a basso potere calorifico, i valori per i Paesi Bassi nella presente tabella dovrebbero essere moltiplicati per un fattore di conversione di 37,89 diviso per 35,17. L’allegato I, parte a), presenta i volumi mensili individuali calcolati dall’ENTSO-E per i mesi da dicembre 2022 a marzo 2023, mentre le cifre le cifre nell’allegato I, parte b), per i mesi da aprile 2023 a dicembre 2024 sono la media dei valori del periodo compreso tra dicembre 2022 e marzo 2023.»;

b)

nella parte b), il titolo è sostituito dal seguente:

«Volumi critici massimi di gas per la sicurezza dell’approvvigionamento di energia elettrica di cui all’articolo 23 per il periodo compreso tra aprile 2023 e dicembre 2024 (valori in milioni di metri cubi):».

Articolo 2

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 31 dicembre 2023.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 2023

Per il Consiglio

Il presidente

P. NAVARRO RÍOS


(1)  Regolamento (UE) 2022/2576 del Consiglio, del 19 dicembre 2022, che promuove la solidarietà mediante un migliore coordinamento degli acquisti di gas, parametri di riferimento affidabili per i prezzi e scambi transfrontalieri di gas(GU L 335 del 29.12.2022, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2022/2576/oj).

(2)  Regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell’approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento (UE) n. 994/2010 (GU L 280 del 28.10.2017, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1938/oj).

(3)  Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1046/oj).


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2919/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)