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Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
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2023/2904 |
29.12.2023 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2023/2904 DELLA COMMISSIONE
del 25 ottobre 2023
recante modifica del regolamento delegato (UE) 2019/1122 che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il funzionamento del registro dell’Unione
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell’Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 19, paragrafo 3, considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento delegato (UE) 2019/1122 della Commissione (2) stabilisce le disposizioni generali e i requisiti relativi alla gestione e alla tenuta del registro dell’Unione di cui alla direttiva 2003/87/CE e si applica alle quote create ai fini del sistema per lo scambio di quote di emissioni dell’Unione europea (EU ETS). |
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(2) |
La direttiva 2003/87/CE è stata modificata per includere nell’EU ETS, a partire dal 2024, le emissioni generate dal trasporto marittimo. Le società di navigazione saranno quindi soggette all’obbligo di restituire le quote di emissioni corrispondenti a una percentuale delle loro emissioni di gas a effetto serra, che aumenterà gradualmente fino al 2026. È pertanto opportuno stabilire norme specifiche per l’apertura e la chiusura di conti di deposito di operatore marittimo da parte delle società di navigazione. Sono state introdotte varie deroghe all’obbligo di restituzione, applicabili alle emissioni generate dal trasporto marittimo, di cui si dovrebbe tener conto nel calcolo del valore relativo allo stato di adempimento delle società di navigazione. |
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(3) |
La direttiva 2003/87/CE è stata modificata anche per includere dal 2027 un sistema per lo scambio di quote di emissioni distinto ma parallelo, da applicarsi ai combustibili utilizzati per la combustione nei settori dell’edilizia e del trasporto stradale e in altri settori di attività industriali non contemplate all’allegato I di detta direttiva. È pertanto opportuno stabilire norme specifiche riguardanti i conti di deposito e la restituzione delle quote di emissioni in relazione ai soggetti regolamentati che svolgono un’attività di cui all’allegato III della direttiva 2003/87/CE. Poiché il nuovo sistema per lo scambio di quote di emissioni rimane distinto da quello esistente per gli impianti fissi e il trasporto aereo, il registro dell’Unione dovrebbe riflettere tale distinzione per quanto riguarda le quote rilasciate per i settori interessati. |
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(4) |
È opportuno tenere conto dei nuovi termini di adempimento per la restituzione delle quote da parte dei gestori fissati nella direttiva 2003/87/CE. È pertanto opportuno modificare al 30 settembre il termine di adempimento per gli impianti fissi e gli operatori aerei. È opportuno modificare al 30 settembre e al 31 maggio anche i termini di adempimento per gli operatori marittimi e i soggetti regolamentati, rispettivamente. |
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(5) |
È necessario eliminare i riferimenti alle disposizioni della direttiva 2003/87/CE che sono state soppresse e rispondere a determinate esigenze di semplificazione emerse dall’esperienza passata. Le norme relative alla resa delle quote in eccesso dovrebbero essere aggiornate per consentire di effettuare questa operazione da conti bloccati. Le informazioni sull’impresa madre e sull’impresa figlia dovrebbero essere a livello di titolare del conto e non di impresa. |
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(6) |
È opportuno istituire un nuovo tipo di conto per i governi di paesi terzi che hanno concluso un accordo non vincolante con l’Unione a norma della direttiva 2003/87/CE. Questo tipo di conto dovrebbe consentire a detti governi di sopprimere le quote acquisite sul mercato dell’Unione. |
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(7) |
Nella direttiva 2003/87/CE è stata introdotta una disposizione che dà all’autorità competente di uno Stato membro la possibilità di esentare dall’obbligo di restituire le quote un soggetto regolamentato assoggettato a una tassa nazionale sul carbonio. È opportuno istituire un nuovo tipo di conto per gli Stati membri che decidono di avvalersi di tale possibilità. Uno Stato membro dovrebbe pertanto essere autorizzato a sopprimere le quote relative ai combustibili utilizzati per la combustione nei settori dell’edilizia e del trasporto stradale e in altri settori nei quali i volumi d’asta sono inferiori alla quantità di quote da cancellare. |
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(8) |
A partire dal 1o gennaio 2025 anche per il trasporto aereo devono essere rilasciate quote generiche, mediante l’assegnazione a titolo gratuito e la vendita all’asta, in modo da coprire le emissioni degli impianti fissi e dei settori marittimo e aereo. Tuttavia, al fine di garantire agli utenti una transizione agevole e la certezza del diritto, le quote del trasporto aereo rilasciate prima della fine del 2024 dovrebbero restare nei conti e rimanere in circolazione. |
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(9) |
Per rafforzare la trasparenza e il monitoraggio di mercato delle operazioni fuori borsa puramente bilaterali che riguardano le quote di emissioni, tali operazioni dovrebbero essere contrassegnate sistematicamente nel registro dell’Unione. Onde evitare incoerenze nei dati, il termine «operazioni bilaterali» ha lo stesso significato che gli è attribuito nei quadri di informativa finanziaria pertinenti. Inoltre, al fine di migliorare la qualità dei dati a disposizione delle autorità di regolamentazione del mercato relativamente al cosiddetto mercato a pronti delle quote di emissioni, le suddette autorità dovrebbero essere autorizzate a chiedere l’accesso ai dati nel registro dell’Unione a intervalli regolari in funzione delle loro esigenze di monitoraggio. |
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(10) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2019/1122. |
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(11) |
Al fine di dare ai partecipanti al mercato il tempo di adeguarsi all’accorpamento di quote generiche e quote del trasporto aereo ed evitare l’incertezza del diritto circa l’uso e la validità delle quote nel 2024, è opportuno differire l’applicazione delle disposizioni riguardo a tale accorpamento. |
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(12) |
Al fine di garantire l’applicazione tempestiva dell’EU ETS agli operatori marittimi dal 1o gennaio 2024, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore con urgenza il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. |
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(13) |
Conformemente all’articolo 42, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato il suo parere il 25 settembre 2023, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento delegato (UE) 2019/1122 è così modificato:
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1) |
l’articolo 3 è così modificato:
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2) |
l’articolo 9 è così modificato:
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3) |
l’articolo 14 è sostituito dal seguente: «Articolo 14 Apertura di conti di deposito di impianto fisso nel registro dell’Unione 1. Entro venti giorni lavorativi dall’entrata in vigore di un’autorizzazione a emettere gas a effetto serra, l’autorità competente o l’impianto fisso pertinente comunica al corrispondente amministratore nazionale le informazioni di cui all’allegato VI e gli chiede di aprire un conto di deposito di impianto fisso nel registro dell’Unione, a condizione che l’impianto fisso sia soggetto all’obbligo di restituire le quote a norma dell’articolo 12 della direttiva 2003/87/CE. 2. Entro venti giorni lavorativi dal ricevimento di una serie completa di informazioni di cui al paragrafo 1 e all’articolo 21, l’amministratore nazionale apre nel registro dell’Unione un conto di deposito di impianto fisso per ciascun impianto o informa il richiedente del rifiuto di aprire il conto a norma dell’articolo 19. 3. È consentito aprire un nuovo conto di deposito di impianto fisso solo se l’impianto non dispone già di un conto omologo aperto sulla base della stessa autorizzazione a emettere gas a effetto serra.»; |
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4) |
l’articolo 15 è così modificato:
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5) |
sono inseriti gli articoli seguenti: «Articolo 15 bis Apertura di conti di deposito di operatore marittimo nel registro dell’Unione 1. Entro 40 giorni lavorativi dalla pubblicazione dell’elenco di cui all’articolo 3 octies septies, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2003/87/CE, o, per le società di navigazione che non figurano in tale elenco, entro 65 giorni lavorativi dal primo viaggio rientrante nell’ambito di applicazione dell’articolo 3 octies bis della medesima direttiva, la società di navigazione comunica al corrispondente amministratore nazionale le informazioni di cui all’allegato VII bis del presente regolamento e gli chiede di aprire un conto di deposito di operatore marittimo nel registro dell’Unione. 2. Ogni società di navigazione dispone di non più di un conto di deposito di operatore marittimo. 3. Entro venti giorni lavorativi dal ricevimento di una serie completa di informazioni di cui al paragrafo 1 e all’articolo 21, l’amministratore nazionale apre nel registro dell’Unione un conto di deposito di operatore marittimo per ciascuna società di navigazione o informa il richiedente del rifiuto di aprire il conto a norma dell’articolo 19. In deroga al primo comma, per le richieste di cui al paragrafo 1 presentate nel 2024, il termine per l’apertura di un conto di deposito di operatore marittimo da parte dell’amministratore nazionale è di 40 giorni lavorativi dal ricevimento di una serie completa di informazioni. Articolo 15 ter Apertura di conti di deposito di soggetto regolamentato nel registro dell’Unione 1. Entro venti giorni lavorativi dall’entrata in vigore di un’autorizzazione a emettere gas a effetto serra, il soggetto regolamentato che rientra nell’ambito di applicazione del capo IV bis della direttiva 2003/87/CE comunica al corrispondente amministratore nazionale le informazioni di cui all’allegato VII ter del presente regolamento e gli chiede di aprire un conto di deposito di soggetto regolamentato nel registro dell’Unione. 2. Entro venti giorni lavorativi dal ricevimento di una serie completa di informazioni di cui al paragrafo 1 e all’articolo 21, l’amministratore nazionale apre nel registro dell’Unione un conto di deposito di soggetto regolamentato per ciascun soggetto regolamentato o informa il richiedente del rifiuto di aprire il conto a norma dell’articolo 19. 3. Ogni soggetto regolamentato dispone di non più di un conto di deposito di soggetto regolamentato. 4. In deroga al primo comma, per le richieste di cui al paragrafo 1 presentate nel 2025, il termine per l’apertura di un conto di deposito di soggetto regolamentato da parte dell’amministratore nazionale è di 40 giorni lavorativi dal ricevimento di una serie completa di informazioni. 5. È consentito aprire un nuovo conto di deposito di soggetto regolamentato solo se il soggetto non dispone già di un conto omologo aperto sulla base della stessa autorizzazione a emettere gas a effetto serra. 6. Se ha già acquisito informazioni ai fini delle misure nazionali nei settori che rientrano nell’ambito di applicazione dell’allegato III della direttiva 2003/87/CE, l’amministratore nazionale può utilizzare tali informazioni ai fini dell’apertura dei conti di deposito di soggetto regolamentato, a condizione che esse soddisfino le prescrizioni di cui all’articolo 15 ter del presente regolamento. Articolo 15 quater Apertura di conti delle soppressioni di governo di paese terzo nel registro dell’Unione 1. In seguito alla conclusione dell’accordo non vincolante di cui all’articolo 25, paragrafo 1 ter, della direttiva 2003/87/CE, il governo del paese terzo o l’entità sub-federale o regionale può chiedere all’amministratore centrale, con lettera ufficiale, di aprire un conto delle soppressioni di governo di paese terzo nel registro dell’Unione. 2. Il paese terzo interessato non dispone di più di un conto delle soppressioni di governo di paese terzo. Articolo 15 quinquies Apertura di conti delle soppressioni per deroga per tassa nazionale nel registro dell’Unione 1. Se uno Stato membro notifica alla Commissione l’applicazione dell’esenzione a norma dell’articolo 30 sexies, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE e la Commissione non solleva obiezioni al riguardo, lo Stato membro interessato chiede all’amministratore centrale, con lettera ufficiale, di aprire un conto delle soppressioni per deroga per tassa nazionale nel registro dell’Unione. 2. Lo Stato membro interessato non dispone di più di un conto delle soppressioni per deroga per tassa nazionale. 3. Al conto delle soppressioni per deroga per tassa nazionale possono essere trasferite solo quote di soggetti regolamentati. Le quote di soggetti regolamentati detenute nel conto delle soppressioni per deroga per tassa nazionale sono soppresse entro la fine dell’anno successivo all’anno di riferimento a norma dell’articolo 30 sexies, paragrafo 3, lettera g), della direttiva 2003/87/CE. 4. Il conto delle soppressioni per deroga per tassa nazionale è utilizzato solo per adempiere a quanto prescritto all’articolo 30 sexies, paragrafo 3, lettera g), della direttiva 2003/87/CE e il quantitativo di quote trasferito a tale conto in un dato anno non è superiore alla differenza tra il quantitativo di quote ancora da mettere all’asta nell’anno di riferimento in seguito all’applicazione dell’articolo 30 sexies, paragrafo 3, lettera f), della direttiva 2003/87/CE e il quantitativo di quote da cancellare a norma dell’articolo 30 sexies, paragrafo 3, lettera g), della medesima direttiva.»; |
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6) |
all’articolo 19, paragrafo 3, la prima frase è sostituita dalla seguente: «Se l’amministratore nazionale rifiuta di aprire un conto di gestore a norma del paragrafo 2, il conto può essere aperto su ordine dell’autorità competente.»; |
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7) |
l’articolo 22 è così modificato:
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8) |
è inserito l’articolo seguente: «Articolo 24 bis Chiusura di conti delle soppressioni di governo di paese terzo L’amministratore centrale chiude il conto delle soppressioni di governo di paese terzo entro dieci giorni lavorativi dalla fine del periodo stabilito nell’accordo non vincolante di cui all’articolo 25, paragrafo 1 ter, della direttiva 2003/87/CE.»; |
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9) |
l’articolo 25 è così modificato:
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10) |
sono inseriti gli articoli seguenti: «Articolo 26 bis Chiusura di conti di deposito di operatore marittimo 1. Entro dieci giorni lavorativi dalla comunicazione del titolare del conto o dalla scoperta in base ad altre prove, l’autorità competente comunica all’amministratore nazionale che la società di navigazione si è fusa con un’altra società di navigazione o che ha cessato tutte le attività contemplate all’allegato I della direttiva 2003/87/CE. 2. L’amministratore nazionale può chiudere il conto di deposito di operatore marittimo se sussistono le seguenti condizioni:
Articolo 26 ter Chiusura di conti di deposito di soggetto regolamentato 1. Se ritira l’autorizzazione a emettere gas a effetto serra o riceve una comunicazione dal titolare del conto o scopre in base ad altre prove che il soggetto regolamentato si è fuso con un altro soggetto regolamentato o che ha cessato tutte le attività contemplate all’allegato III della direttiva 2003/87/CE, l’autorità competente lo comunica all’amministratore nazionale entro dieci giorni lavorativi dal ritiro, dalla comunicazione del titolare del conto o dalla scoperta, a seconda dei casi. 2. L’amministratore nazionale può chiudere il conto di deposito di soggetto regolamentato se sussistono le seguenti condizioni:
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11) |
l’articolo 28 è così modificato:
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12) |
all’articolo 30, il paragrafo 10 è sostituito dal seguente: «10. Se il titolare del conto di gestore è impossibilitato a restituire le quote nei dieci giorni lavorativi precedenti il termine stabilito rispettivamente all’articolo 12, paragrafo 3, e all’articolo 30 sexies, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE a causa di una sospensione a norma del presente articolo, l’amministratore nazionale restituisce, su richiesta del titolare del conto, il numero di quote da questi indicato.» |
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13) |
l’articolo 31 è così modificato:
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14) |
l’articolo 32 è sostituito dal seguente: «Articolo 32 Blocco dei conti per mancata comunicazione delle emissioni verificate 1. Se al 1o aprile di ogni anno nel registro dell’Unione non sono state iscritte e contrassegnate come verificate le emissioni annue dell’impianto fisso, dell’operatore aereo o della società di navigazione per l’anno precedente, o se al 1o maggio di ogni anno non sono state iscritte e contrassegnate come verificate le emissioni annue corrispondenti alla quantità di combustibile immesso in consumo dal soggetto regolamentato per l’anno precedente, l’amministratore centrale provvede affinché il registro dell’Unione assegni al corrispondente conto di gestore lo stato “bloccato”. 2. Quando tutte le emissioni verificate mancanti del gestore per l’anno interessato sono state iscritte nel registro dell’Unione, l’amministratore centrale provvede affinché il registro dell’Unione assegni al corrispondente conto di gestore lo stato “aperto”.»; |
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15) |
l’articolo 33 è così modificato:
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16) |
è inserito l’articolo seguente: «Articolo 33 bis Calcolo del valore relativo allo stato di adempimento dei soggetti regolamentati 1. A partire dal 2028 l’amministratore centrale provvede affinché al 1o giugno di ogni anno il registro dell’Unione indichi per l’anno precedente il valore relativo allo stato di adempimento di tutti i soggetti regolamentati che hanno un conto di deposito di soggetto regolamentato che non risulta chiuso. A tal fine si calcola la somma di tutte le quote restituite per il periodo in corso meno la somma di tutte le emissioni verificate corrispondenti alla rispettiva quantità di combustibile immesso in consumo nel periodo in corso, incluso l’anno precedente. Il valore relativo allo stato di adempimento non si calcola per i conti il cui valore precedente relativo allo stato di adempimento risultava pari a zero o positivo e per i quali l’anno delle ultime emissioni indicato è anteriore all’anno precedente. 2. L’amministratore centrale provvede affinché il registro dell’Unione calcoli il valore relativo allo stato di adempimento prima della chiusura del conto a norma dell’articolo 26 ter. 3. L’amministratore centrale provvede affinché per ciascun anno il registro dell’Unione iscriva il valore relativo allo stato di adempimento di ogni soggetto regolamentato.»; |
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17) |
all’articolo 36 è aggiunto il paragrafo seguente: «5. Le quote che rientrano nell’ambito di applicazione del capo IV bis della direttiva 2003/87/CE non sono fungibili con quote che rientrano nell’ambito di applicazione dei capi II e III della medesima direttiva. Le quote che rientrano nell’ambito di applicazione del capo IV bis della direttiva 2003/87/CE non sono detenute in conti di deposito di impianto fisso, in conti di deposito di operatore aereo, in conti di deposito di operatore marittimo né in conti delle soppressioni di governo di paese terzo.» |
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18) |
l’articolo 37 è così modificato:
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19) |
l’articolo 38 è così modificato:
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20) |
l’articolo 39 è sostituito dal seguente: «Articolo 39 Trasferimento di quote generiche per gli impianti fissi destinate all’assegnazione a titolo gratuito L’amministratore centrale trasferisce tempestivamente le quote generiche per gli impianti fissi dal conto totale unionale al conto unionale di assegnazione in quantità corrispondente alla somma delle quote assegnate a titolo gratuito secondo la tabella nazionale di assegnazione di ciascuno Stato membro.»; |
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21) |
l’articolo 40 è sostituito dal seguente: «Articolo 40 Trasferimento di quote generiche per il trasporto aereo destinate alla messa all’asta 1. L’amministratore centrale trasferisce tempestivamente, per conto dello Stato membro che procede alla messa all’asta nella figura del responsabile del collocamento, designato a norma del regolamento (UE) n. 1031/2010, le quote generiche per il trasporto aereo dal conto totale unionale per il trasporto aereo al conto d’asta unionale per il trasporto aereo in quantità corrispondente ai volumi annui determinati a norma di tale regolamento. 2. In caso di rettifiche dei volumi annui di quote in conformità dell’articolo 14 del regolamento (UE) n. 1031/2010, l’amministratore centrale trasferisce una quantità corrispondente di quote generiche dal conto totale unionale per il trasporto aereo al conto d’asta unionale per il trasporto aereo o dal conto d’asta unionale per il trasporto aereo al conto totale unionale per il trasporto aereo, secondo il caso.»; |
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22) |
l’articolo 41 è sostituito dal seguente: «Articolo 41 Trasferimento di quote generiche destinate all’assegnazione a titolo gratuito agli operatori aerei L’amministratore centrale trasferisce tempestivamente le quote generiche dal conto totale unionale per il trasporto aereo al conto unionale di assegnazione per il trasporto aereo in quantità corrispondente alla somma delle quote assegnate a titolo gratuito secondo la tabella nazionale di assegnazione per il trasporto aereo di ciascuno Stato membro.»; |
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23) |
l’articolo 42 è soppresso; |
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24) |
è inserito l’articolo seguente: «Articolo 42 bis Trasferimento di quote di soggetti regolamentati destinate alla messa all’asta 1. L’amministratore centrale trasferisce tempestivamente, per conto dello Stato membro che procede alla messa all’asta e per il Fondo sociale per il clima istituito dal regolamento (UE) 2023/955, nella figura del responsabile del collocamento designato a norma del regolamento (UE) n. 1031/2010, le quote di soggetti regolamentati dal conto totale unionale per i soggetti regolamentati al conto d’asta unionale per i soggetti regolamentati in quantità corrispondente ai volumi annui determinati a norma dell’articolo 13 di tale regolamento. 2. In caso di rettifiche dei volumi annui di quote in conformità dell’articolo 14 del regolamento (UE) n. 1031/2010, l’amministratore centrale trasferisce un quantitativo corrispondente di quote di soggetti regolamentati dal conto totale unionale per i soggetti regolamentati al conto d’asta unionale per i soggetti regolamentati o dal conto d’asta unionale per i soggetti regolamentati al conto totale unionale per i soggetti regolamentati, secondo il caso.»; |
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25) |
gli articoli 44 e 45 sono soppressi; |
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26) |
l’articolo 48 è sostituito dal seguente: «Articolo 48 Assegnazione di quote generiche a titolo gratuito 1. L’amministratore nazionale indica nella tabella nazionale di assegnazione, per ciascun impianto fisso, per ciascun anno e per ciascuna base giuridica di cui all’allegato X, se l’impianto può ricevere un’assegnazione nell’anno in questione. 2. L’amministratore centrale provvede affinché il registro dell’Unione trasferisca automaticamente le quote generiche per gli impianti fissi dal conto unionale di assegnazione al pertinente conto di deposito di impianto fisso aperto e con stato di adempimento A, come indicato nella tabella XIV-I dell’allegato XIII, o al pertinente conto di deposito di impianto fisso bloccato, secondo la relativa tabella nazionale di assegnazione, tenendo in considerazione le modalità di trasferimento automatico indicate nelle specifiche tecniche e per lo scambio dei dati di cui all’articolo 75. 3. Il conto di deposito di impianto fisso nello stato “escluso” che non riceve quote a norma del paragrafo 2, non riceve le quote relative agli anni di esclusione qualora gli venga assegnato lo stato “aperto” per gli anni successivi. 4. L’amministratore centrale provvede affinché l’impianto fisso possa rendere le quote ricevute in eccesso, trasferendole al conto unionale di assegnazione, qualora la tabella nazionale di assegnazione dello Stato membro sia stata modificata a norma dell’articolo 47 per correggere le quote in eccesso assegnate all’impianto fisso e l’autorità competente abbia chiesto a quest’ultimo di renderle. 5. L’autorità competente può ordinare all’amministratore nazionale di trasferire al conto unionale di assegnazione le quote in eccesso da rendere qualora esse derivino da un’assegnazione effettuata dopo che l’impianto fisso ha cessato le attività esercitate nell’impianto cui afferisce l’assegnazione senza informarne l’autorità competente.»; |
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27) |
all’articolo 49, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. La Commissione ordina all’amministratore centrale di apportare le dovute modifiche alle tabelle nazionali di assegnazione per il trasporto aereo contenute nel registro dell’Unione se ritiene che la modifica della tabella nazionale di assegnazione per il trasporto aereo sia conforme alla direttiva 2003/87/CE. In caso contrario respinge le modifiche entro un tempo ragionevole e ne informa tempestivamente lo Stato membro, motivando la propria decisione e indicando i criteri da rispettare affinché la nuova comunicazione possa essere accettata.» |
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28) |
l’articolo 50 è così modificato:
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29) |
nell’articolo 51 il titolo è sostituito dal seguente: « Resa delle quote degli operatori aerei »; |
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30) |
l’articolo 52, paragrafo 1, è così modificato:
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31) |
l’articolo 54 è sostituito dal seguente: «Articolo 54 Messa all’asta delle quote 1. Su richiesta dello Stato membro che procede alla messa all’asta e in relazione al Fondo per l’innovazione, al Fondo per la modernizzazione, al dispositivo per la ripresa e la resilienza o al Fondo sociale per il clima, nella figura del responsabile del collocamento designato a norma del regolamento (UE) n. 1031/2010, la Commissione ordina all’amministratore centrale di trasferire tempestivamente quanto segue al corrispondente conto per la consegna delle garanzie d’asta in base alla tabella d’asta pertinente:
2. Il titolare del conto per la consegna delle garanzie d’asta provvede al trasferimento agli aggiudicatari o ai rispettivi aventi causa delle quote messe all’asta in conformità dell’articolo 47, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1031/2010. 3. Il rappresentante autorizzato del conto per la consegna delle garanzie d’asta può essere tenuto a trasferire le eventuali quote non consegnate dal conto per la consegna delle garanzie d’asta al conto d’asta unionale, al conto d’asta unionale per il trasporto aereo o al conto d’asta unionale per i soggetti regolamentati, a seconda dei casi.»; |
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32) |
all’articolo 55, i paragrafi 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti: «2. I conti di gestori possono trasferire quote esclusivamente a conti che figurano nell’elenco dei conti di fiducia stilato a norma dell’articolo 23. 3. I titolari di conti di gestori possono decidere che dal loro conto sono possibili trasferimenti a conti che non figurano nell’elenco dei conti di fiducia stilato a norma dell’articolo 23. I titolari di conti di gestori possono revocare tale decisione. La decisione e la sua revoca sono comunicate all’amministratore nazionale per mezzo di una dichiarazione debitamente firmata. 4. L’amministratore centrale provvede affinché nel registro dell’Unione sia indicato se il trasferimento rappresenta un’operazione bilaterale. Il trasferimento è considerato un’operazione bilaterale, a meno che l’operazione non sia stata eseguita tramite i sistemi di una sede di mercato e segnalata a norma dell’articolo 26, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (*5), o sia stata compensata mediante una controparte centrale a norma del regolamento (UE) n. 648/2012. (*5) Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 84).»;" |
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33) |
l’articolo 56, paragrafo 1, è così modificato:
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34) |
all’articolo 58, paragrafo 6, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
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35) |
è inserito l’articolo seguente: «Articolo 59 –bis Operazioni autorizzate sui conti delle soppressioni di governo di paese terzo Le quote detenute nei conti delle soppressioni di governo di paese terzo sono soppresse. Le quote non sono trasferite dai conti delle soppressioni di governo di paese terzo. Da tali conti non sono possibili altre operazioni.»; |
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36) |
all’articolo 68 sono aggiunti i paragrafi seguenti: «5. Se, in applicazione dell’articolo 53, paragrafo 1, il sistema di compensazione della piattaforma d’asta notifica alla Commissione la modifica di una tabella d’asta dovuta al ritiro di quote a norma dell’articolo 22, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1031/2010, l’amministratore centrale inserisce la tabella d’asta riveduta oggetto della notifica nel registro dell’Unione e non trasferisce le quote in questione. 6. Se il sistema di compensazione della piattaforma d’asta non notifica la modifica della tabella d’asta a norma del paragrafo 5 e se la notifica è effettuata dal responsabile del collocamento designato a norma dell’articolo 22 del regolamento (UE) n. 1031/2010, l’amministratore centrale sospende il trasferimento di quote per lo Stato membro interessato. 7. Se, in seguito alla designazione di un nuovo responsabile del collocamento a norma dell’articolo 22 del regolamento (UE) n. 1031/2010, il sistema di compensazione della piattaforma d’asta notifica alla Commissione la modifica di una tabella d’asta per quanto riguarda l’identità e i recapiti del nuovo responsabile del collocamento, l’amministratore centrale inserisce la tabella d’asta riveduta nel registro dell’Unione e trasferisce per conto del nuovo responsabile del collocamento le quote sul conto per la consegna delle garanzie d’asta del sistema di compensazione della piattaforma d’asta pertinente. 8. Tranne nel caso in cui un’asta sia stata annullata a norma dell’articolo 7, paragrafo 5 o 6, o dell’articolo 9 del regolamento (UE) n. 1031/2010, l’amministratore centrale sospende il trasferimento di quote come specificato nella corrispondente tabella d’asta inserita nel registro dell’Unione nei casi seguenti:
Nei casi di cui al primo comma, il sistema di compensazione della piattaforma d’asta presenta con la massima urgenza la tabella d’asta riveduta all’amministratore centrale, che la inserisce nel registro dell’Unione.» |
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37) |
all’articolo 80 è inserito il paragrafo seguente: «4 bis. Le autorità competenti di cui all’articolo 22 del regolamento (UE) n. 596/2014 che ne facciano richiesta all’amministratore centrale ottengono, se e fintantoché tale richiesta è motivata e necessaria ai fini del paragrafo 4, primo comma, i dati archiviati nel registro dell’Unione a intervalli regolari determinati di concerto con l’amministratore centrale.» |
|
38) |
l’allegato I è sostituito dall’allegato I del presente regolamento; |
|
39) |
l’allegato III è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento; |
|
40) |
l’allegato VI è modificato conformemente all’allegato III del presente regolamento; |
|
41) |
è inserito un nuovo allegato VII bis, che figura nell’allegato IV del presente regolamento; |
|
42) |
è inserito un nuovo allegato VII ter, che figura nell’allegato V del presente regolamento; |
|
43) |
l’allegato IX è modificato conformemente all’allegato VI del presente regolamento; |
|
44) |
l’allegato XIII è modificato conformemente all’allegato VII del presente regolamento. |
Articolo 2
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
L’articolo 1, punti 21), 22) e 25) e punto 28), lettera c), si applica a decorrere dal 1o gennaio 2025 e l’articolo 1, punto 30), lettera b), si applica a decorrere dal 1o gennaio 2027.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 25 ottobre 2023
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32.
(2) Regolamento delegato (UE) 2019/1122 della Commissione, del 12 marzo 2019, che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il funzionamento del registro dell’Unione (GU L 177 del 2.7.2019, pag. 3).
(3) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).
ALLEGATO I
«ALLEGATO I
Tabella I-I
tipi di conto e tipi di unità che possono essere detenute in ciascun tipo di conto
|
Tipo di conto |
Titolare del conto |
Amministratore del conto |
N. di conti di questo tipo |
Quote |
Unità di sistemi collegati all’ETS ai sensi dell’articolo 25 della direttiva 2003/87/CE |
Quote di cui al capo IV bis della direttiva 2003/87/CE |
|||
|
Quote generiche |
Quote del trasporto aereo |
||||||||
|
|||||||||
|
Conto totale unionale |
UE |
Amministratore centrale |
1 |
Sì |
No |
No |
No |
||
|
Conto totale unionale per il trasporto aereo |
UE |
Amministratore centrale |
1 |
Sì |
Sì |
No |
No |
||
|
Conto totale unionale per i soggetti regolamentati |
UE |
Amministratore centrale |
1 |
No |
No |
No |
Sì |
||
|
Conto d’asta unionale |
UE |
Amministratore centrale |
1 |
Sì |
No |
No |
No |
||
|
Conto d’asta unionale per i soggetti regolamentati |
UE |
Amministratore centrale |
1 |
No |
No |
No |
Sì |
||
|
Conto delle soppressioni di governo di paese terzo |
Governo di paese terzo |
Amministratore centrale |
1 per ogni governo di paese terzo che ha concluso un accordo non vincolante con l’UE |
Sì |
Sì |
No |
No |
||
|
Conto delle soppressioni per deroga per tassa nazionale |
Stato membro |
Amministratore centrale |
1 per ogni Stato membro che applica la deroga di cui all’articolo 30 sexies, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE |
No |
No |
No |
Sì |
||
|
Conto unionale di assegnazione |
UE |
Amministratore centrale |
1 |
Sì |
No |
No |
No |
||
|
Conto d’asta unionale per il trasporto aereo |
UE |
Amministratore centrale |
1 |
Sì |
Sì |
No |
No |
||
|
Conto unionale di assegnazione per il trasporto aereo |
UE |
Amministratore centrale |
1 |
Sì |
Sì |
No |
No |
||
|
Conto unionale delle soppressioni |
UE |
Amministratore centrale |
1 |
Sì |
Sì |
Sì |
Sì |
||
|
Conto per la consegna delle garanzie d’asta |
Responsabile del collocamento, piattaforma d’asta, sistema di compensazione o sistema di regolamento |
Amministratore nazionale che ha aperto il conto |
1 o più per ogni piattaforma d’asta |
Sì |
Sì |
No |
Sì |
||
|
|||||||||
|
Conto di deposito di impianto fisso |
Gestore |
Amministratore nazionale dello Stato membro in cui si trova l’impianto |
1 per ogni impianto |
Sì |
Sì |
Sì |
No |
||
|
Conto di deposito di operatore aereo |
Operatore aereo |
Amministratore nazionale dello Stato membro cui fa capo l’operatore aereo |
1 per ogni operatore aereo |
Sì |
Sì |
Sì |
No |
||
|
Conto di deposito nazionale |
Stato membro |
Amministratore nazionale dello Stato membro che detiene il conto |
1 o più per ogni Stato membro |
Sì |
Sì |
Sì |
Sì |
||
|
Conto di deposito di operatore marittimo |
Gestore |
Amministratore nazionale dello Stato membro determinato conformemente all’articolo 3 octies septies della direttiva 2003/87/CE |
1 per ogni società di navigazione |
Sì |
Sì |
Sì |
No |
||
|
Conto di deposito di soggetto regolamentato |
Soggetto regolamentato |
Amministratore nazionale dello Stato membro in cui è situato il soggetto regolamentato |
1 per ogni soggetto regolamentato |
No |
No |
No |
Sì |
||
|
|||||||||
|
Conto di scambio |
Persona |
Amministratore nazionale o centrale che ha aperto il conto |
Come approvato |
Sì |
Sì |
Sì |
Sì |
||
Tabella I-II:
conti destinati alla contabilizzazione delle operazioni a norma del titolo II bis
|
Tipo di conto |
Titolare del conto |
Amministratore del conto |
N. di conti di questo tipo |
AEA |
Emissioni contabilizzate/assorbimenti contabilizzati |
LMU |
MFLFA |
|
Conto totale unionale AEA ESR |
UE |
Amministratore centrale |
1 |
Sì |
No |
No |
No |
|
Conto delle soppressioni ESR |
UE |
Amministratore centrale |
1 |
Sì |
No |
Sì |
No |
|
Conto totale unionale AEA allegato II |
UE |
Amministratore centrale |
1 |
Sì |
No |
No |
No |
|
Conto unionale della riserva di sicurezza ESR |
UE |
Amministratore centrale |
1 |
Sì |
No |
No |
No |
|
Conto di adempimento ESR |
Stato membro |
Amministratore centrale |
1 per ciascuno dei 10 anni del periodo di adempimento per ciascuno Stato membro |
Sì |
No |
Sì |
No». |
ALLEGATO II
Nell’allegato III del regolamento delegato (UE) 2019/1122, la tabella III-I è così modificata:
|
1) |
la riga 21 è sostituita dalla seguente:
|
|
2) |
sono aggiunte le righe seguenti:
|
|
3) |
è aggiunta la seguente nota alla tabella:
|
ALLEGATO III
L’allegato VI del regolamento delegato (UE) 2019/1122 è così modificato:
|
1) |
il titolo è sostituito dal seguente: « Informazioni da fornire per l’apertura del conto di deposito di impianto fisso »; |
|
2) |
la tabella VI-I è sostituita dalla seguente: « Tabella VI-I: informazioni sul conto per i conti di deposito di impianto fisso
|
ALLEGATO IV
« ALLEGATO VII bis
Informazioni da fornire per l’apertura del conto di deposito di operatore marittimo
|
1. |
Le informazioni di cui alla tabella III-I dell’allegato III e alle tabelle VII bis-I e VII bis-II del presente allegato. |
|
2. |
Nell’ambito dei dati forniti in conformità della tabella III-I dell’allegato III, la società di navigazione è indicata come titolare del conto. |
|
3. |
Se l’organizzazione o la persona, come il gestore o il noleggiatore a scafo nudo, che ha assunto la responsabilità dell’esercizio della nave dall’armatore e che, così facendo, ha accettato di assumere tutti i compiti e le responsabilità imposti dal Codice internazionale di gestione della sicurezza delle navi e della prevenzione dell’inquinamento di cui all’allegato I del regolamento (CE) n. 336/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) si è assunta anche la responsabilità di adempiere alle misure nazionali di recepimento della direttiva 2003/87/CE e all’obbligo di restituzione delle quote a norma degli articoli 3 octies ter e 12 della medesima direttiva (gli «obblighi della direttiva ETS»), tale organizzazione o persona fornisce un documento che indichi con chiarezza che è stata debitamente incaricata dall’armatore di adempiere agli obblighi della direttiva ETS. |
|
4. |
Il documento di cui al punto 3 è firmato dall’armatore e dall’organizzazione o persona. Se il documento è redatto in una lingua diversa dall’inglese, è fornita una traduzione in inglese. Se si tratta di una copia, il documento è autenticato come copia conforme da un notaio o da altra persona analoga designata dall’amministratore nazionale. Se la copia certificata è rilasciata al di fuori dello Stato membro dell’amministratore nazionale, essa deve essere autenticata, salvo diversa disposizione del diritto nazionale. La data della certificazione o dell’autenticazione non può essere anteriore di oltre tre mesi alla data della domanda di apertura del conto.
Il documento contiene le informazioni seguenti:
|
|
5. |
Qualora il punto 3 non sia applicabile, l’armatore fornisce un documento che elenca le navi di sua responsabilità con il rispettivo numero di identificazione IMO della nave.
In caso di modifica dell’elenco delle navi, l’armatore informa l’amministratore nazionale entro venti giorni lavorativi e gli fornisce un documento aggiornato, unitamente al nome della nuova società di navigazione per ciascuna nave non più di sua responsabilità e al relativo numero di identificazione unico IMO della società e del proprietario registrato. |
|
6. |
Se il titolare del conto fa parte di un gruppo, fornisce un documento che identifica chiaramente la struttura del gruppo. Se si tratta di una copia, il documento è autenticato come copia conforme da un notaio o da altra persona analoga designata dall’amministratore nazionale. Se la copia certificata è rilasciata al di fuori dello Stato membro che la richiede, essa deve essere autenticata, salvo diversa disposizione del diritto nazionale. La data della certificazione o dell’autenticazione non può essere anteriore di oltre tre mesi alla data della domanda. |
|
7. |
Se una persona giuridica chiede l’apertura del conto, gli amministratori nazionali possono chiedere la trasmissione dei seguenti documenti aggiuntivi:
|
|
8. |
Invece di ottenere documenti cartacei comprovanti le informazioni richieste ai sensi del presente allegato, gli amministratori nazionali possono utilizzare strumenti digitali per reperire le informazioni pertinenti, purché tali strumenti siano autorizzati dalla legislazione nazionale a fornire tali informazioni.
Tabella VII bis-I: informazioni sul conto per i conti di deposito di operatore marittimo
Tabella VII bis-II recapiti del referente per il conto di deposito di operatore marittimo
|
(1) Regolamento (CE) n. 336/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2006, sull’attuazione nella Comunità del codice internazionale di gestione della sicurezza e che abroga il regolamento (CE) n. 3051/95 del Consiglio (GU L 64 del 4.3.2006, pag. 1).
(2) «Proprietario registrato» o «società ISM distinta dal proprietario registrato».
(3) Nel regime IMO relativo al numero di identificazione unico della società e del proprietario registrato.
ALLEGATO V
« ALLEGATO VII ter
Informazioni da fornire per l’apertura del conto di deposito di soggetto regolamentato
|
1. |
Le informazioni di cui alla tabella III-I dell’allegato III. |
|
2. |
Nell’ambito dei dati forniti in conformità della tabella III-I dell’allegato III, il soggetto regolamentato è indicato come titolare del conto. Il nome fornito per il titolare del conto corrisponde al nome della persona fisica o giuridica titolare della relativa autorizzazione a emettere gas a effetto serra. |
|
3. |
Se il titolare del conto fa parte di un gruppo, fornisce un documento che identifica chiaramente la struttura del gruppo. Se si tratta di una copia, il documento è autenticato come copia conforme da un notaio o da altra persona analoga designata dall’amministratore nazionale. Se la copia certificata è rilasciata al di fuori dello Stato membro che la richiede, essa deve essere autenticata, salvo diversa disposizione del diritto nazionale. La data della certificazione o dell’autenticazione non può essere anteriore di oltre tre mesi alla data della domanda di apertura del conto. |
|
4. |
Le informazioni di cui alle tabelle VII ter-I e VII ter-II del presente allegato. |
|
5. |
Se una persona giuridica chiede l’apertura del conto, gli amministratori nazionali possono chiedere la trasmissione dei seguenti documenti aggiuntivi:
|
|
6. |
Invece di ottenere documenti cartacei comprovanti le informazioni richieste ai sensi del presente allegato, gli amministratori nazionali possono utilizzare strumenti digitali per reperire le informazioni pertinenti, purché tali strumenti siano autorizzati dalla legislazione nazionale a fornire tali informazioni. Tabella VII ter-I informazioni sul conto per i conti di deposito di soggetto regolamentato
Tabella VII ter-II: recapiti del referente del soggetto regolamentato
|
ALLEGATO VI
L’allegato IX del regolamento delegato (UE) 2019/1122 è così modificato:
|
1) |
il titolo della tabella IX-I è sostituito dal seguente: « Dati sulle emissioni degli impianti fissi »; |
|
2) |
è inserito il punto seguente:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3) |
è aggiunto il punto seguente:
|
||||||||||||||||||||
(1) La presente sezione (righe 4, 5 e 6) si applica solo alle società di navigazione che desiderano beneficiare della deroga di cui all’articolo 12, paragrafo 3 –sexies, della direttiva 2003/87/CE. Per le emissioni rilasciate rispettivamente nel 2024 e nel 2025, i dati sulle emissioni da fornire nelle righe 4, 5 e 6 sono i dati sulle emissioni prima dell’applicazione della deroga di cui all’articolo 12, paragrafo 3 –sexies, della direttiva 2003/87/CE e prima dell’applicazione dell’articolo 3 octies ter della medesima direttiva.
(2) La “relazione a livello di società” è la comunicazione di cui all’articolo 11 bis del regolamento (UE) 2015/757. Il modello della relazione sulle emissioni è stabilito nel regolamento di esecuzione (UE) 2023/2449 della Commissione, del 6 novembre 2023, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i modelli dei piani di monitoraggio, delle relazioni sulle emissioni, delle relazioni parziali sulle emissioni, dei documenti di conformità e delle relazioni a livello di società, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1927 della Commissione (OJ L, 2023/2449, 7.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2449/oj). Nel modello sono definite le varie sezioni di cui alla tabella IX-I bis del presente allegato.
(3) A partire dall’anno di riferimento 2026.
(4) Per le emissioni rilasciate rispettivamente nel 2024 e nel 2025, i dati sulle emissioni da fornire nelle righe da 8 a 11 sono i dati sulle emissioni dopo l’applicazione della deroga di cui all’articolo 12, paragrafo 3 –sexies, della direttiva 2003/87/CE e prima dell’applicazione dell’articolo 3 octies ter della medesima direttiva. Le percentuali di cui all’articolo 3 octies ter della direttiva 2003/87/CE sono calcolate automaticamente.
(5) Per le emissioni rilasciate rispettivamente nel 2024 e nel 2025, i dati sulle emissioni da fornire nelle righe da 8 a 11 sono i dati sulle emissioni dopo l'applicazione della deroga di cui all'articolo 12, paragrafo 3 –sexies, della direttiva 2003/87/CE e prima dell'applicazione dell'articolo 3 octies ter della medesima direttiva. Le percentuali di cui all'articolo 3 octies ter della direttiva 2003/87/CE sono calcolate automaticamente.
(6) A partire dall'anno di riferimento 2026.
(7) A partire dall'anno di riferimento 2026.»;
ALLEGATO VII
Nell’allegato XIII del regolamento delegato (UE) 2019/1122, la parte I è così modificata:
|
1) |
il punto 1 è così modificato:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2) |
al punto 3, la data «30 aprile» è sostituita da «30 settembre»; |
|
3) |
il punto 4 è così modificato:
|
|
4) |
il punto 5 è così modificato:
|
|
5) |
è inserito il punto seguente:
|
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/2904/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)