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Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
2023/2883 |
22.12.2023 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2023/2883 DELLA COMMISSIONE
del 15 dicembre 2023
che determina le restrizioni quantitative e assegna le quote di sostanze controllate a norma del regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, per il periodo compreso fra il 1 o gennaio e il 31 dicembre 2024
[notificata con il numero C(2023) 8603]
(I testi in lingua bulgaro, ceco, croato, finlandese, francese, greco, inglese, irlandese, italiano, neerlandese, polacco, portoghese, spagnolo, svedese, tedesco e ungherese sono i soli facenti fede)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 2, e l’articolo 16, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
L’immissione in libera pratica nell’Unione di sostanze controllate importate è soggetta a restrizioni quantitative. |
(2) |
La Commissione è tenuta a fissare tali restrizioni e ad assegnare le quote alle imprese. |
(3) |
Spetta inoltre alla Commissione determinare le quantità di sostanze controllate diverse dagli idroclorofluorocarburi utilizzabili per usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi, così come le imprese che possono farne uso. |
(4) |
La determinazione delle quote assegnate per usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi deve assicurare che le restrizioni quantitative di cui all’articolo 10, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1005/2009 siano rispettate, applicando il regolamento (UE) n. 537/2011 della Commissione (2). Poiché tali restrizioni quantitative riguardano anche le quantità di idroclorofluorocarburi per usi di laboratorio e a fini di analisi per le quali è stata concessa una licenza, l’assegnazione dovrebbe contemplare anche la produzione e l’importazione di idroclorofluorocarburi per detti usi e fini. |
(5) |
La Commissione ha pubblicato una comunicazione destinata alle imprese che nel 2024 intendono importare nell’Unione europea o esportare dall’Unione europea sostanze controllate che riducono lo strato di ozono e alle imprese che nel 2024 intendono produrre o importare tali sostanze per usi di laboratorio e a fini di analisi (3), a seguito della quale ha ricevuto le dichiarazioni relative alle importazioni previste per il 2024. |
(6) |
Le restrizioni quantitative e le quote dovrebbero essere determinate per il periodo compreso tra il 1 o gennaio e il 31 dicembre 2024, in conformità alle relazioni annuali da presentare in applicazione del protocollo di Montreal relativo a sostanze che riducono lo strato di ozono. |
(7) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 25, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2009, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Quantità destinate ad essere immesse in libera pratica
Le quantità di sostanze controllate soggette al regolamento (CE) n. 1005/2009 che possono essere immesse in libera pratica nell’Unione europea nel 2024 a partire da fonti esterne all’Unione sono le seguenti:
Sostanze controllate |
Quantità in kg ODP (potenziale di riduzione dell’ozono) |
Gruppo I (clorofluorocarburi 11, 12, 113, 114 e 115) e gruppo II (altri clorofluorocarburi completamente alogenati) |
500 550,00 |
Gruppo III (halon) |
26 111 900,00 |
Gruppo IV (tetracloruro di carbonio) |
2 530 550,00 |
Gruppo V (1,1,1-tricoloroetano) |
2 500 000,00 |
Gruppo VI (bromuro di metile) |
606 835,20 |
Gruppo VII (idrobromofluorocarburi) |
9 834,06 |
Gruppo VIII (idroclorofluorocarburi) |
5 165 560,80 |
Gruppo IX (bromoclorometano) |
264 024,00 |
Articolo 2
Assegnazione delle quote destinate ad essere immesse in libera pratica
1. Le quote di clorofluorocarburi 11, 12, 113, 114 e 115 e altri clorofluorocarburi completamente alogenati sono assegnate per i fini e alle imprese indicati nell’allegato I, per il periodo compreso fra il 1 o gennaio e il 31 dicembre 2024.
2. Le quote di halon sono assegnate per i fini e alle imprese indicati nell’allegato II, per il periodo compreso fra il 1 o gennaio e il 31 dicembre 2024.
3. Le quote di tetracloruro di carbonio sono assegnate per i fini e alle imprese indicati nell’allegato III, per il periodo compreso fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2024.
4. Le quote di 1,1,1-tricloroetano sono assegnate per i fini e alle imprese indicati nell’allegato IV, per il periodo compreso fra il 1 o gennaio e il 31 dicembre 2024.
5. Le quote di bromuro di metile sono assegnate per i fini e alle imprese indicati nell’allegato V, per il periodo compreso fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2024.
6. Le quote di idrobromofluorocarburi sono assegnate per i fini e alle imprese indicati nell’allegato VI, per il periodo compreso fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2024.
7. Le quote di idroclorofluorocarburi sono assegnate per i fini e alle imprese indicati nell’allegato VII, per il periodo compreso fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2024.
8. Le quote di bromoclorometano sono assegnate per i fini e alle imprese indicati nell’allegato VIII, per il periodo compreso fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2024.
9. Le quote assegnate a ciascuna impresa figurano nell’allegato IX.
Articolo 3
Quote per gli usi di laboratorio e a fini di analisi
Le quote per l’importazione e la produzione di sostanze controllate per usi di laboratorio e a fini di analisi per il 2024 sono assegnate alle imprese di cui all’allegato X.
Nell’allegato XI sono indicate le quantità massime destinate a usi di laboratorio e a fini di analisi che possono essere prodotte o importate nel 2024 e che sono assegnate alle suddette imprese.
Articolo 4
Periodo di validità
La presente decisione si applica dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024.
Articolo 5
Destinatari
La presente decisione è destinata alle seguenti imprese:
1 |
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Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2023
Per la Commissione
Wopke HOEKSTRA
Membro della Commissione
(1) GU L 286 del 31.10.2009, pag. 1.
(2) Regolamento (UE) n. 537/2011 della Commissione, del 1o giugno 2011, relativo al meccanismo di attribuzione di quote di sostanze controllate consentite per usi di laboratorio e a fini di analisi nell’Unione a norma del regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle sostanze che riducono lo strato di ozono (GU L 147 del 2.6.2011, pag. 4).
ALLEGATO I
GRUPPI I e II
Quote di importazione dei clorofluorocarburi 11, 12, 113, 114 e 115 e degli altri clorofluorocarburi completamente alogenati attribuite agli importatori a norma del regolamento (CE) n. 1005/2009 per uso come materia prima e agente di fabbricazione nel periodo compreso tra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2024:
Impresa Abcr GmbH (DE) Solvay Specialty Polymers Italy S.p.A. (IT) Tazzetti SAU (ES) Tazzetti S.p.A. (IT) TEGA - Technische Gase und Gasetechnik GmbH (DE) |
ALLEGATO II
GRUPPO III
Quote di importazione degli halon attribuite agli importatori a norma del regolamento (CE) n. 1005/2009 per uso come materia prima e per usi critici nel periodo compreso tra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2024:
Impresa A-Gas Deutschland GmbH (DE) A-Gas Italia s.r.l. (IT) Abcr GmbH (DE) Arkema France (FR) Ateliers Bigata SASU (FR) BASF Agri-Production S.A.S. (FR) BTC B.V. (NL) EAF protect s.r.o. (CZ) Gielle Industries di Luigi Galantucci (IT) Hugen Maintenance for Aircraft B.V. (NL) Hugen Reprocessing Company Dutch Halonbank bv (NL) Intergeo LTD (EL) Lufthansa Technik AG (DE) P.U. Poz-Pliszka Sp. z o.o. (PL) Plane Care Ltd. (BG) Savi Technologie sp. z o.o. (PL) Societe Air France Industries (FR) UTM Umwelt-Technik-Metallrecycling GmbH (DE) Valliscor Europa Limited (IE) |
ALLEGATO III
GRUPPO IV
Quote di importazione di tetracloruro di carbonio attribuite agli importatori a norma del regolamento (CE) n. 1005/2009 per uso come materia prima e agente di fabbricazione nel periodo compreso tra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2024:
Impresa Abcr GmbH (DE) Arkema France (FR) Nobian Industrial Chemicals B.V (NL) |
ALLEGATO IV
GRUPPO V
Quote di importazione di 1,1,1-tricloroetano attribuite agli importatori a norma del regolamento (CE) n. 1005/2009 per uso come materia prima nel periodo compreso tra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2024:
Impresa Arkema France (FR) |
ALLEGATO V
GRUPPO VI
Quote di importazione di bromuro di metile attribuite agli importatori a norma del regolamento (CE) n. 1005/2009 per uso come materia prima nel periodo compreso tra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2024:
Impresa Abcr GmbH (DE) Euroapi France (FR) GHC Gerling, Holz & Co. Handels GmbH (DE) ICL Europe Cooperatief U.A. (NL) Mebrom NV (BE) Mebrom Technology NV (BE) Sigma-Aldrich Chemie GmbH (DE) |
ALLEGATO VI
GRUPPO VII
Quote di importazione degli idrobromofluorocarburi attribuite agli importatori a norma del regolamento (CE) n. 1005/2009 per uso come materia prima nel periodo compreso tra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2024:
Impresa Abcr GmbH (DE) Euroapi France (FR) Fermion oy (FI) Hovione FarmaCiencia SA (PT) R.P. Chem s.r.l. (IT) Sterling SpA (IT) Valliscor Europa Limited (IE) |
ALLEGATO VII
GRUPPO VIII
Quote di importazione degli idrobromofluorocarburi attribuite agli importatori a norma del regolamento (CE) n. 1005/2009 per uso come materia prima nel periodo compreso tra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2024:
Impresa Abcr GmbH (DE) Arkema france (FR) Bayer AG (DE) Chemours Netherlands B.V. (NL) Dyneon GmbH (DE) Olon S.p.A. (IT) Solvay Fluor GmbH (DE) Solvay France S.A (FR) Solvay Specialty Polymers Italy S.p.A. (IT) Tazzetti SAU (ES) Tazzetti S.p.A. (IT) |
ALLEGATO VIII
GRUPPO IX
Quote di importazione di bromoclorometano assegnate agli importatori a norma del regolamento (CE) n. 1005/2009 per l'uso come materia prima nel periodo compreso tra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2024.
Impresa Albemarle Europe SPRL (BE) ICL Europe Cooperatief U.A. (NL) Laboratorios Miret S.A. (ES) Sigma-Aldrich Chemie GmbH (DE) Valliscor Europa Limited (IE) |
ALLEGATO IX
(Informazioni commerciali sensibili — riservate — non destinate alla pubblicazione)
ALLEGATO X
Imprese autorizzate a produrre o importare per usi di laboratorio e a fini di analisi nel 2024
Imprese cui sono attribuite quote di sostanze controllate utilizzabili per usi di laboratorio e a fini di analisi:
Impresa Abcr GmbH (DE) |
AGC Pharma Chemicals Europe (ES) |
Agilent Technologies Deutschland GmbH (DE) |
Arkema France (FR) |
Biovit d.o.o. (HR) |
Daikin Refrigerants Frankfurt GmbH (DE) |
GBA Pharma GmbH (DE) |
Gedeon Richter Plc. (HU) |
I2 Analytical Limited sp. z o. o. Oddział w Polsce (PL) |
Labmix24 GmbH (DE) |
LGC GmbH (DE) |
LGC Standards GmbH (DE) |
Neochema GmbH (DE) |
Northern Ireland Environment Agency (UK_NI) |
Restek France (FR) |
Restek GmbH (DE) |
Restek s.r.l. (IT) |
Sigma Aldrich Chimie sarl (FR) |
Sigma-Aldrich Chemie GmbH (DE) |
Solvay Fluor GmbH (DE) |
Solvay France S.A (FR) |
Solvay Specialty Polymers Italy S.p.A. (IT) |
Techlab sarl (FR) |
Ultra Scientific Italia srl (IT) |
Valliscor Europa Limited (IE) |
ALLEGATO XI
(Informazioni commerciali sensibili — riservate — non destinate alla pubblicazione)
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2023/2883/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)