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Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

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Serie L


2023/2874

18.12.2023

DECISIONE (PESC) 2023/2874 DEL CONSIGLIO

del 18 dicembre 2023

che modifica la decisione 2014/512/PESC concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 31 luglio 2014 il Consiglio ha adottato la decisione 2014/512/PESC (1).

(2)

L’Unione continua a sostenere senza riserve la sovranità e l’integrità territoriale dell’Ucraina.

(3)

Nelle conclusioni del 26 e 27 ottobre 2023 il Consiglio europeo ha ribadito la ferma condanna della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina, che costituisce una palese violazione della Carta delle Nazioni Unite, e ha riaffermato il risoluto sostegno dell’Unione all’indipendenza, alla sovranità e all’integrità territoriale dell’Ucraina entro i suoi confini riconosciuti a livello internazionale nonché al suo diritto naturale di autotutela contro l’aggressione russa. Il Consiglio europeo ha inoltre affermato che la capacità della Russia di condurre la sua guerra di aggressione deve essere ulteriormente indebolita, anche mediante l’ulteriore rafforzamento delle sanzioni nonché attraverso la loro attuazione piena ed effettiva e la prevenzione della loro elusione, in particolare per quanto riguarda i beni ad alto rischio, in stretta cooperazione con i partner e gli alleati.

(4)

Data la gravità della situazione, è opportuno adottare ulteriori misure restrittive.

(5)

In particolare, il Consiglio ritiene che sia opportuno imporre un divieto per quanto riguarda l’importazione, l’acquisto o il trasferimento diretti o indiretti di diamanti dalla Russia. Tale divieto dovrebbe applicarsi ai diamanti di origine russa, ai diamanti esportati dalla Russia, ai diamanti che transitano in Russia e ai diamanti russi trasformati in un paese terzo diverso dalla Russia. Il divieto si applica dal 1o gennaio 2024 ai diamanti non industriali naturali e sintetici, come pure alle minuterie e agli oggetti di gioielleria che li contengono, e include l’introduzione graduale, dal 1o marzo 2024 fino al 1o settembre 2024, del divieto di importazione indiretta dei diamanti russi trasformati in un paese terzo diverso dalla Russia, compresi le minuterie e gli oggetti di gioielleria che li contengono. La gradualità nell’introduzione dei divieti di importazione indiretta tiene conto della necessità di predisporre un meccanismo di tracciabilità adeguato che consenta misure di esecuzione efficaci e riduca al minimo le perturbazioni per gli operatori del mercato.

(6)

Il divieto relativo ai diamanti russi rientra nell’iniziativa del G7 volta a sviluppare un analogo divieto coordinato sul piano internazionale nell’intento di privare la Russia di tale importante fonte di entrate. Affinché il divieto riesca effettivamente a privare la Russia delle entrate derivanti dall’estrazione di diamanti, è necessario intervenire simultaneamente in altri grandi mercati diamantiferi, incluso mediante restrizioni all’importazione di diamanti russi trasformati in paesi terzi diversi dalla Russia.

(7)

È opportuno aggiungere 29 entità nuove all’elenco delle persone giuridiche, delle entità e degli organismi riportato nell’allegato IV della decisione 2014/512/PESC, vale a dire l’elenco delle persone, delle entità e degli organismi che sostengono direttamente il complesso militare e industriale russo nella guerra di aggressione contro l’Ucraina alle quali sono imposte restrizioni più rigorose sulle esportazioni di beni e tecnologie a duplice uso e di beni e tecnologie in grado di contribuire al rafforzamento tecnologico del settore della difesa e della sicurezza della Russia. In considerazione della funzione fondamentale di attivazione che i componenti elettronici svolgono per il complesso militare e industriale russo nel sostegno alla guerra di aggressione contro l’Ucraina, è opportuno includere in detto elenco anche talune entità di paesi terzi diversi dalla Russia che concorrono all’elusione delle restrizioni commerciali e talune entità russe che intervengono nello sviluppo, nella produzione e nella fornitura di componenti elettronici per il complesso militare e industriale russo.

(8)

È opportuno ampliare l’elenco dei prodotti che contribuiscono al rafforzamento militare e tecnologico della Russia o allo sviluppo del suo settore della difesa e della sicurezza aggiungendovi prodotti di cui la Russia si serve nella guerra di aggressione contro l’Ucraina e prodotti che contribuiscono allo sviluppo o alla produzione dei suoi sistemi militari, compresi prodotti chimici, batterie al litio, termostati, motori e servomotori a corrente continua per aeromobili senza equipaggio, macchine utensili e parti di macchine o di apparecchi.

(9)

È opportuno introdurre un elenco di paesi partner che applicano un regime di misure restrittive sulle importazioni di prodotti siderurgici e un regime di misure di controllo delle importazioni sostanzialmente equivalenti a quelli previsti dalla decisione 2014/512/PESC e dal regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio (2), e prorogare determinati periodi di liquidazione per l’importazione di prodotti siderurgici specifici.

(10)

È opportuno imporre ulteriori restrizioni alle esportazioni di beni in grado di contribuire, in particolare, al rafforzamento delle capacità industriali russe.

(11)

È inoltre opportuno introdurre ulteriori restrizioni alle importazioni di beni che, generando entrate ingenti, consentono alla Russia di proseguire la guerra di aggressione contro l’Ucraina, quali propano liquefatto, ghise gregge e ghise specolari, fili di rame e fili, fogli e tubi di alluminio. Sono previsti talune eccezioni e periodi transitori.

(12)

Inoltre, autorizzare gli Stati membri a consentire l’ingresso nell’Unione di effetti personali che non suscitano timori di elusione significativi, quali articoli per l’igiene personale o indumenti indossati dai viaggiatori o contenuti nei loro bagagli, e chiaramente destinati all’uso strettamente personale da parte degli stessi o dei loro familiari. È inoltre opportuno introdurre un’esenzione per le auto che dispongano di una targa di immatricolazione di un veicolo diplomatico che entrano nell’Unione, e, al fine di agevolare l’ingresso nell’Unione dei cittadini dell’Unione residenti in Russia, consentire agli Stati membri di autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, l’ingresso di auto di cittadini dell’Unione o dei loro familiari più stretti che risiedono in Russia e si recano nell’Unione, a condizione che le auto non siano destinate alla vendita e siano guidate per uso strettamente personale. La situazione delle auto provenienti dalla Russia che si trovano già nel territorio dell’Unione può essere regolarizzata dagli Stati membri.

(13)

È opportuno introdurre una deroga che consenta la concessione di prestiti o crediti a entità operanti nel settore energetico russo soggette al divieto di effettuare operazioni previsto alla decisione 2014/512/PESC, alle condizioni stabilite da quest’ultima.

(14)

Al fine di garantire la sicurezza dell’approvvigionamento di alcuni Stati membri, è opportuno prorogare di un ulteriore anno le deroghe specifiche al divieto di importazione dalla Russia di petrolio greggio e prodotti petroliferi.

(15)

Il meccanismo del tetto sui prezzi si basa su un processo di attestazione che consente agli operatori della catena di approvvigionamento del petrolio russo trasportato per via marittima di dimostrare che è stato acquistato a un prezzo pari o inferiore al tetto concordato dalla coalizione per il tetto sui prezzi. Al fine di sostenere ulteriormente l’attuazione e il rispetto di tale meccanismo, con contestuale innalzamento degli ostacoli alla falsificazione degli attestati, è opportuno introdurre l’obbligo che le informazioni dettagliate sui prezzi in relazione ai costi accessori, quali assicurazione e nolo, siano condivise su richiesta lungo tutta la catena di approvvigionamento del commercio di petrolio russo. Conformemente al sistema a livelli istituito dalla coalizione per il tetto sui prezzi per gli attestati, che modula gli obblighi di conformità degli attori sulla base del loro accesso al prezzo di acquisto del petrolio greggio o dei prodotti petroliferi russi, le informazioni dettagliate sui prezzi devono essere condivise dagli attori con accesso a tali informazioni, quali commercianti e noleggiatori. Gli attori a valle della catena di approvvigionamento, quali armatori e assicuratori, dovrebbero poter ricevere, nell’ambito delle loro procedure di dovuta diligenza, e condividere, le informazioni dettagliate sui costi fornite dagli attori più vicini all’origine di tali informazioni. Le autorità competenti possono chiedere tali informazioni a qualsiasi attore, indipendentemente dalla sua posizione nella catena di approvvigionamento, in qualsiasi momento, al fine di verificare il rispetto del meccanismo del tetto sui prezzi. È previsto un adeguato periodo di transizione.

(16)

Dovrebbe essere fornito ulteriore supporto dell’attuazione e del rispetto del meccanismo del tetto sui prezzi mediante la condivisione di informazioni tra la Commissione, coadiuvata dall’Agenzia europea per la sicurezza marittima, e gli Stati membri ai fini dell’individuazione delle navi e dei soggetti che, nel trasportare petrolio greggio e prodotti petroliferi russi, si dedicano a una o più pratiche ingannevoli, quali il trasbordo da nave a nave per dissimulare l’origine o la destinazione del carico o la manomissione del sistema di identificazione automatica.

(17)

Al fine di introdurre trasparenza nel comparto della vendita di navi cisterna, specie di seconda mano, che potrebbero essere usate per eludere il divieto di importazione di petrolio greggio e prodotti petroliferi russi e il tetto sui prezzi concordato dalla coalizione per il tetto sui prezzi , è opportuno imporre un obbligo di notifica di ciascuna vendita di navi cisterna, verso qualsiasi paese terzo, prevedendo una deroga dal divieto per la vendita di navi cisterna a persone e entità russe o per un uso in Russia. Tale obbligo si applica al proprietario di una nave cisterna che è cittadino di uno Stato membro, a una persona fisica residente in uno Stato membro e a una persona giuridica, entità o organismo stabiliti nell’Unione. Il proprietario, o chiunque agisca per suo conto, dovrebbe notificare alle autorità competenti tutte le vendite concluse dal 5 dicembre 2022 e fornire tutti i necessari dettagli.

(18)

Il meccanismo del tetto sui prezzi contempla la possibilità di esentare dal’ tetto sui prezzi concordato dalla coalizione per il tetto sui prezzi progetti specifici che risultano essenziali per la sicurezza energetica di taluni paesi terzi. È opportuno prolungare fino al 28 giugno 2024 l’esenzione prevista per il progetto Sakhalin-2 (Сахалин-2), sito in Russia, così da permettere al Giappone di soddisfare le proprie esigenze di sicurezza energetica.

(19)

Allo scopo di limitare ulteriormente l’elusione del divieto di fornire servizi di portafoglio, conti o custodia di cripto-attività a cittadini russi o a persone fisiche residenti in Russia, è opportuno vietare ai cittadini russi o alle persone fisiche residenti in Russia di avere la proprietà o il controllo di persone giuridiche, entità o organismi che forniscano tali servizi ovvero di ricoprirvi cariche negli organi direttivi.

(20)

È inoltre opportuno estendere l’attuale divieto di prestazione di servizi alla fornitura di software gestionale per le imprese e di software di progettazione e fabbricazione industriali, fatte salve opportune esenzioni e deroghe.

(21)

Data l’importanza del progetto Paks II per gli interessi dell’Ungheria in relazione alla sicurezza dell’approvvigionamento energetico, le esenzioni e le deroghe di cui alla presente decisione relative ai progetti nucleari per uso civile sono pienamente applicabili a tutti i beni e servizi necessari per tale progetto.

(22)

Il Consiglio ritiene giustificato imporre determinati obblighi di segnalazione per il trasferimento di fondi al di fuori dell’Unione effettuato da entità stabilite nell’Unione, comprese le società veicolo, i cui diritti di proprietà appartengono a entità stabilite in Russia, a cittadini russi o a persone fisiche residenti in Russia.

(23)

Inoltre, la decisione (PESC) 2023/…+ impone agli esportatori di vietare per contratto la riesportazione in Russia e la riesportazione per un uso in Russia di beni e tecnologie sensibili elencati negli allegati XI, XX e XXXV del regolamento (UE) n. 833/2014, di prodotti comuni ad alta priorità o di armi da fuoco e munizioni di cui all’allegato I del regolamento (UE n. 258/2012.

(24)

Infine, è necessario introdurre talune modifiche tecniche, fra l’altro sostituendo con deroghe le esenzioni da taluni divieti, aggiungendo esenzioni per l’uso personale, prevedendo obblighi di notifica, aggiungendo riferimenti che in alcuni articoli mancano ma che figurano in articoli analoghi e sopprimendo i riferimenti ai periodi di transizione scaduti e gli altri riferimenti che risultano superflui ai fini della conformità allo scopo di una disposizione specifica. La soppressione dei riferimenti ai periodi di transizione scaduti non produce effetti giuridici sui contratti passati o in corso né sull’applicabilità di tali periodi di transizione.

(25)

È necessaria un’azione ulteriore dell’Unione per attuare talune misure.

(26)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza la decisione 2014/512/PESC,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2014/512/PESC è così modificata:

1)

all’articolo 1, i paragrafi 6 e 7 sono sostituiti dai seguenti:

"6.   È vietato concludere o partecipare, direttamente o indirettamente, ad accordi destinati a erogare:

i)

nuovi prestiti o crediti con scadenza superiore a 30 giorni a qualsiasi persona giuridica, entità od organismo di cui al paragrafo 1 o 3, dopo il 12 settembre 2014 fino al 26 febbraio 2022; oppure

ii)

qualsiasi nuovo prestito o credito a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo di cui ai paragrafi 1, 2, 3 o 4 dopo il 26 febbraio 2022.

Il divieto non si applica:

a)

ai prestiti o ai crediti che hanno l’obiettivo specifico e documentato di fornire finanziamenti per le importazioni o le esportazioni di beni e servizi non finanziari non soggette a divieti tra l’Unione e qualsiasi Stato terzo, comprese le spese per beni e servizi provenienti da un altro Stato terzo necessarie per l’esecuzione dei contratti di esportazione o di importazione, a condizione che l’autorità nazionale competente sia stata informata entro tre mesi dalla data del prestito o del credito; né

b)

ai prestiti che hanno l’obiettivo specifico e documentato di fornire finanziamenti di emergenza atti a soddisfare criteri di solvibilità e di liquidità per persone giuridiche stabilite nell’Unione, i cui diritti di proprietà appartengono per oltre il 50 % a un’entità di cui all’allegato I, a condizione che l’autorità nazionale competente sia stata informata entro tre mesi dalla data del prestito o del credito.

7.   Il divieto di cui al paragrafo 6 non si applica all’utilizzo di fondi o agli esborsi effettuati in virtù di un contratto concluso prima del 26 febbraio 2022 purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:

a)

tutti i termini e le condizioni di utilizzo o esborso:

i)

siano stati convenuti prima del 26 febbraio 2022;

ii)

non siano stati modificati in tale data o in data successiva; e

b)

prima del 26 febbraio 2022 sia stata fissata una data di scadenza contrattuale per il rimborso integrale di tutti i fondi messi a disposizione e per la cessazione di tutti gli impegni, diritti e obblighi previsti dal contratto;

c)

all’atto della sua conclusione, il contratto non violasse i divieti di cui alla presente decisione allora vigenti; e

d)

l’autorità nazionale competente sia stata informata entro tre mesi dalla data dell’utilizzo o dell’esborso.

I termini e le condizioni di utilizzo o esborso di cui alla lettera a) comprendono disposizioni relative alla lunghezza del periodo di rimborso per ciascun utilizzo o esborso, al tasso d’interesse applicato, o al metodo di calcolo del tasso d’interesse, e all’importo massimo.";

2)

all’articolo 1 bis, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

"2.   È vietato concludere o partecipare, direttamente o indirettamente, ad accordi destinati a erogare nuovi prestiti o crediti a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo di cui al paragrafo 1 dopo il 23 febbraio 2022.

Il divieto non si applica ai prestiti o ai crediti che hanno l’obiettivo specifico e documentato di fornire finanziamenti per le importazioni o le esportazioni di beni e servizi non finanziari non soggette a divieti tra l’Unione e qualsiasi Stato terzo, comprese le spese per beni e servizi provenienti da un altro Stato terzo necessarie per l’esecuzione dei contratti di esportazione o di importazione, a condizione che l’autorità nazionale competente sia stata informata entro tre mesi dalla data del prestito o del credito.

3.   Il divieto di cui al paragrafo 2 non si applica all’utilizzo di fondi o agli esborsi effettuati in virtù di un contratto concluso prima del 23 febbraio 2022 purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:

a)

tutti i termini e le condizioni di utilizzo o esborso:

i)

siano stati convenuti prima del 23 febbraio 2022; e

ii)

non siano stati modificati in tale data o in data successiva;

b)

prima del 23 febbraio 2022 sia stata fissata una data di scadenza contrattuale per il rimborso integrale di tutti i fondi messi a disposizione e per la cessazione di tutti gli impegni, diritti e obblighi previsti dal contratto; e

c)

l’autorità nazionale competente sia stata informata entro tre mesi dalla data dell’utilizzo o dell’esborso.

I termini e le condizioni di utilizzo o esborso di cui alla lettera a) comprendono disposizioni relative alla lunghezza del periodo di rimborso per ciascun utilizzo o esborso, al tasso d’interesse applicato, o al metodo di calcolo del tasso d’interesse, e all’importo massimo.";

3)

l’articolo 1 bis bis è così modificato:

a)

i paragrafi 2, 2 ter e 2 quinquies sono soppressi;

b)

al paragrafo 3, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"Salvo se vietati altrimenti, il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica:";

c)

al paragrafo 3, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d)

operazioni, compresa la vendita, strettamente necessarie per la liquidazione, entro il 31 dicembre 2024, di un’impresa in partecipazione o analogo dispositivo giuridico concluso prima del 16 marzo 2022 cui partecipa una persona giuridica, un’entità o un organismo di cui al paragrafo 1;"

d)

al paragrafo 3, la lettera h) è soppressa;

e)

il paragrafo 3 bis è sostituito dal seguente:

"3 bis.   In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, le operazioni strettamente necessarie per il disinvestimento e il ritiro entro il 31 dicembre 2024 da parte delle entità di cui al paragrafo 1 o delle loro controllate nell’Unione da una persona giuridica, un’entità o un organismo stabiliti nell’Unione."

;

4)

l’articolo 1 ter è così modificato:

a)

è aggiunto il paragrafo seguente:

"2 bis.   A decorrere dal 18 gennaio 2024 è vietato permettere che cittadini russi o persone fisiche residenti in Russia abbiano, direttamente o indirettamente, la proprietà o il controllo di una persona giuridica, un’entità od organismo registrati o costituiti a norma del diritto di uno Stato membro che fornisce servizi di cui al paragrafo 2, ovvero di ricoprirvi cariche negli organi direttivi."

;

b)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3.   I paragrafi 1, 2 e 2 bis non si applicano ai cittadini di uno Stato membro, di un paese membro dello Spazio economico europeo o della Svizzera, né alle persone fisiche titolari di un permesso di soggiorno temporaneo o permanente in uno Stato membro, in un paese membro dello Spazio economico europeo o in Svizzera."

;

5)

all’articolo 1 nonies, paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a)

alla gestione, alla manutenzione, alla disattivazione e alla gestione dei rifiuti radioattivi, all’approvvigionamento e al ritrattamento del combustibile e alla sicurezza delle capacità nucleari a uso civile, e alla continuazione della progettazione, della costruzione e dell’attivazione necessaria per il completamento degli impianti nucleari civili, quali il progetto Paks II, nonché alla fornitura di materiale precursore per la produzione di radioisotopi medici e applicazioni mediche analoghe, nonché di tecnologie critiche per il controllo delle radiazioni ambientali, e alla cooperazione nucleare per fini civili, in particolare nel campo della ricerca e dello sviluppo;";

6)

all’articolo 1 decies, paragrafo 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d)

alla gestione, alla manutenzione, alla disattivazione e alla gestione dei rifiuti radioattivi, all’approvvigionamento e al ritrattamento del combustibile e alla sicurezza delle capacità nucleari a uso civile, e alla continuazione della progettazione, della costruzione e dell’attivazione necessaria per il completamento degli impianti nucleari civili, quali il progetto Paks II, alla fornitura di materiale precursore per la produzione di radioisotopi medici e applicazioni mediche analoghe, nonché di tecnologie critiche per il controllo delle radiazioni ambientali, e alla cooperazione nucleare per fini civili, in particolare nel campo della ricerca e dello sviluppo;";

7)

l’articolo 1 duodecies è così modificato:

a)

al paragrafo 2 bis, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"2 bis.   È vietato prestare, direttamente o indirettamente, servizi di ricerca di mercato e sondaggi di opinione, servizi tecnici di prova e analisi e servizi pubblicitari ai soggetti seguenti:";

b)

è inserito il paragrafo seguente:

"2 ter.   È vietato vendere, fornire, trasferire o mettere a disposizione, direttamente o indirettamente, software gestionale per le imprese e software di progettazione e fabbricazione industriali ai soggetti seguenti:

a)

governo russo; oppure

b)

persone giuridiche, entità od organismi stabiliti in Russia."

;

c)

i paragrafi 3, 4 e 4 bis sono soppressi;

d)

è inserito il paragrafo seguente:

"3 bis.   È vietato:

a)

prestare assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi ai beni e servizi di cui ai paragrafi 1, 2, 2 bis e 2 ter destinati ad essere forniti, direttamente o indirettamente, al governo russo o a persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in Russia;

b)

fornire finanziamenti o assistenza finanziaria connessi ai beni e servizi di cui ai paragrafi 1, 2, 2 bis e 2 ter destinati ad essere forniti, direttamente o indirettamente, o destinati alla prestazione diretta o indiretta di assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi, al governo russo o a persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in Russia."

;

e)

è inserito il paragrafo seguente:

"4 ter.   Il paragrafo 2 ter non si applica alla vendita, fornitura, trasferimento, esportazione o messa a disposizione dei servizi strettamente necessari per la cessazione entro il 20 marzo 2024 di contratti non conformi al presente articolo conclusi prima del 19 dicembre 2023 o di contratti accessori necessari per l’esecuzione di tali contratti."

;

f)

il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

"7.   Fino al 20 giugno 2024 i paragrafi 1, 2, 2 bis e 2 ter non si applicano vendita, fornitura, trasferimento, esportazione o messa a disposizione di servizi destinati all’uso esclusivo di persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in Russia che sono di proprietà o sotto il controllo, esclusivo o congiunto, di una persona giuridica, un’entità o un organismo registrati o costituiti a norma del diritto di uno Stato membro, di un paese membro dello Spazio economico europeo, della Svizzera o di un paese partner compreso nell’elenco di cui all’allegato VII."

;

g)

il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:

"8.   I paragrafi 2, 2 bis e 2 ter non si applicano alla prestazione dei servizi necessari per emergenze di sanità pubblica, a fini di prevenzione o mitigazione urgente di un evento che potrebbe avere conseguenze gravi e rilevanti sulla salute e sulla sicurezza delle persone o sull’ambiente, o in risposta a catastrofi naturali."

;

h)

il paragrafo 9 è soppresso;

i)

è inserito il paragrafo seguente:

"9 ter.   In deroga al paragrafo 2 ter, le autorità competenti possono autorizzare la prestazione dei servizi ivi richiamati, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che tali servizi sono necessari per il contributo di cittadini russi a progetti di open source internazionali."

;

j)

il paragrafo 10 è così modificato:

a)

la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"10.   In deroga ai paragrafi 1, 2, 2 bis e 2 ter, le autorità competenti possono autorizzare la prestazione dei servizi ivi richiamati, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che il servizio è necessario per:";

b)

la lettera f) è sostituita dalla seguente:

"f)

la costituzione, la gestione, la manutenzione, l’approvvigionamento e il ritrattamento del combustibile e la sicurezza delle capacità nucleari a uso civile, nonché la continuazione della progettazione, della costruzione e dell’attivazione necessaria per il completamento degli impianti nucleari civili, quali il progetto Paks II, la fornitura di materiale precursore per la produzione di radioisotopi medici e applicazioni mediche analoghe, o di tecnologie critiche per il controllo delle radiazioni ambientali, e la cooperazione nucleare per fini civili, in particolare nel settore della ricerca e dello sviluppo;";

c)

è aggiunta la lettera seguente:

"h)

l’uso esclusivo di persone giuridiche, entità o organismi stabiliti in Russia che sono di proprietà o sotto il controllo, esclusivo o congiunto, di una persona giuridica, un’entità o un organismo registrati o costituiti a norma del diritto di uno Stato membro, di un paese membro dello Spazio economico europeo, della Svizzera o di un paese partner compreso nell’elenco di cui all’allegato VII.";

k)

il paragrafo 11 è sostituito dal seguente:

"11.   Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma dei paragrafi 9 bis, 9 ter e 10 entro due settimane dal rilascio."

;

8)

all’articolo 1 quaterdecies, il paragrafo 2 è soppresso;

9)

è inserito l’articolo seguente:

"Articolo 1 quindecies

1.   Le persone giuridiche, le entità e gli organismi stabiliti nell’Unione, i cui diritti di proprietà sono detenuti direttamente o indirettamente per oltre il 40 % da:

a)

una persona giuridica, entità o organismo stabiliti in Russia;

b)

un cittadino russo; o

c)

una persona fisica residente in Russia,

a decorrere dal 1o maggio 2024 segnalare all’autorità competente dello Stato membro in cui sono stabiliti, entro due settimane dalla fine di ciascun trimestre, qualsiasi trasferimento di fondi superiore a 100 000 EUR verso l’esterno dell’Unione effettuato durante tale trimestre, direttamente o indirettamente, in una o più operazioni.

2.   Nonostante le norme applicabili in materia di comunicazione, riservatezza e segreto professionale, gli enti creditizi e finanziari, a decorrere dal 1o luglio 2024, comunicano all’autorità competente dello Stato membro in cui sono situati, entro due settimane dalla fine di ogni semestre , le informazioni su tutti i trasferimenti di fondi verso l’esterno dell’Unione il cui importo cumulativo, nel corso di tale semestre, è superiore a 100 000 EUR avviati, direttamente o indirettamente, per le persone giuridiche, le entità e gli organismi di cui al paragrafo 1.

3.   Gli Stati membri valutano le informazioni ricevute conformemente ai paragrafi 1 e 2 per individuare le operazioni, le entità e i settori di attività che presentano un grave rischio di violazione o elusione della presente decisione o delle decisioni 2014/145/PESC (*1), 2014/386/PESC (*2), 2014/512/PESC o (PESC) 2022/266 (*3) del Consiglio o dei regolamenti (UE) n. 269/2014 (*4), (UE) n. 833/2014 (*5), (UE) n. 692/2014 (*6) o (UE) 2022/263 (*7) del Consiglio o un grave rischio di uso dei fondi per fini incompatibili con le suddette decisioni e i suddetti regolamenti, e si informano reciprocamente e informano la Commissione in merito alle loro conclusioni.

4.   Sulla base delle informazioni ricevute dagli Stati membri a norma del paragrafo 3, la Commissione riesamina il funzionamento delle misure di cui al presente articolo entro il 20 dicembre 2024.

(*1)  Decisione 2014/145/PESC del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU L 78 del 17.3.2014, pag. 16)."

(*2)  Decisione 2014/386/PESC del Consiglio, del 23 giugno 2014, concernente restrizioni sulle merci originarie della Crimea o Sebastopoli, in risposta all’annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli (GU L 183 del 24.6.2014, pag. 70)."

(*3)  Decisione (PESC) 2022/266 del Consiglio, del 23 febbraio 2022, concernente misure restrittive in risposta al riconoscimento delle zone non controllate dal governo delle regioni ucraine di Donetsk e Luhansk e la conseguente decisione di inviare truppe russe in tali zone (GU L 42 I del 23.2.2022, pag. 109)."

(*4)  Regolamento (UE) n. 269/2014 del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina (GU L 78 del 17.3.2014, pag. 6)."

(*5)  Regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 229 del 31.7.2014, pag. 1)."

(*6)  Regolamento (UE) n. 692/2014 del Consiglio, del 23 giugno 2014, concernente restrizioni sulle importazioni nell’Unione di merci originarie della Crimea o Sebastopoli, in risposta all’annessione illegale della Crimea e di Sebastopoli (GU L 183 del 24.6.2014, pag. 9)."

(*7)  Regolamento (UE) 2022/263 del Consiglio, del 23 febbraio 2022, concernente misure restrittive in risposta al riconoscimento delle zone delle oblast di Donetsk e Luhansk dell’Ucraina non controllate dal governo e all’invio di forze armate russe in tali zone (GU L 42 I del 23.2.2022, pag. 77).";"

10)

all’articolo 3, paragrafo 4, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c)

destinati alla gestione, alla manutenzione, al ritrattamento del combustibile e alla sicurezza delle capacità nucleari a uso civile, quali il progetto Paks, nonché alla cooperazione nucleare per fini civili, in particolare nel campo della ricerca e dello sviluppo;";

11)

all’articolo 3 bis, paragrafo 4, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c)

destinati alla gestione, alla manutenzione, al ritrattamento del combustibile e alla sicurezza delle capacità nucleari a uso civile, quali il progetto Paks, nonché alla cooperazione nucleare per fini civili, in particolare nel campo della ricerca e dello sviluppo;";

12)

all’articolo 4, i paragrafi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:

"4.   Fino al 20 giugno 2024 i divieti di cui al paragrafo 2 non si applicano alla fornitura di assicurazione o riassicurazione a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo registrato o costituito a norma del diritto di uno Stato membro per le attività che svolge al di fuori del settore energetico in Russia.

5.   In deroga al paragrafo 2, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, la fornitura, dopo il 20 giugno 2024, di assicurazione o riassicurazione a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo registrato o costituito a norma del diritto di uno Stato membro per le attività che svolge al di fuori del settore energetico in Russia."

;

13)

all’articolo 4 bis, è inserito il paragrafo seguente:

"3 bis.   In deroga al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, qualsiasi attività ivi richiamata dopo aver accertato che, in conformità dell’articolo 1 bis bis, paragrafo 3, lettera b), tale attività è necessaria per garantire il funzionamento di un progetto offshore in acque profonde relativo al gas nel Mar Mediterraneo in cui una persona giuridica, un’entità o un organismo inseriti nell’elenco di cui all’allegato X era un azionista di minoranza prima del 31 ottobre 2017 e rimane tale, a condizione che il progetto sia sotto il controllo o la gestione, esclusivi o congiunti, di una persona giuridica registrata o costituita a norma del diritto di uno Stato membro."

;

14)

all’articolo 4 quinquies, i paragrafi 5, 5 bis, 5 ter e 5 quater sono soppressi;

15)

all’articolo 4 nonies bis, paragrafo 5, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d)

il trasporto di combustibile nucleare e altri beni strettamente necessari al funzionamento delle capacità nucleari civili, quali il progetto Paks II.";

16)

l’articolo 4 decies è così modificato:

a)

al paragrafo 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d)

importare o acquistare, a decorrere dal 30 settembre 2023, direttamente o indirettamente, i prodotti siderurgici elencati nell’allegato XVII del regolamento (UE) n. 833/2014 che sono sottoposti a trasformazione in un paese terzo e incorporano prodotti siderurgici originari della Russia elencati nell’allegato XVII del regolamento (UE) n. 833/2014; per quanto riguarda i prodotti elencati nell’allegato XVII del regolamento (UE) n. 833/2014 che sono sottoposti a trasformazione in un paese terzo e incorporano prodotti siderurgici originari della Russia di cui ai codici NC 7207 11, 7207 12 10 o 7224 90, il divieto si applica a decorrere dal 1o aprile 2024 per il codice NC 7207 11 e dal 1o ottobre 2028 per i codici NC 7207 12 10 e 7224 90.

Ai fini dell’applicazione della presente lettera, all’atto dell’importazione l’importatore apporta la prova attestante il paese di origine dei fattori produttivi siderurgici impiegati per la trasformazione del prodotto in un paese terzo, salvo se il prodotto è importato da uno dei paesi partner per l’importazione di prodotti siderurgici elencati nell’allegato XV.";

b)

al paragrafo 4 sono aggiunte le lettere seguenti:

"c)

3 185 719 tonnellate metriche tra il 1o ottobre 2024 e il 30 settembre 2025;

d)

2 998 324 tonnellate metriche tra il 1o ottobre 2025 e il 30 settembre 2026;

e)

2 623 534 tonnellate metriche tra il 1o ottobre 2026 e il 30 settembre 2027;

f)

2 061 348 tonnellate metriche tra il 1o ottobre 2027 e il 30 settembre 2028.";

c)

al paragrafo 5 bis sono aggiunte le lettere seguenti:

"c)

124 956 tonnellate metriche tra il 1o ottobre 2024 e il 30 settembre 2025;

d)

117 606 tonnellate metriche tra il 1o ottobre 2025 e il 30 settembre 2026;

e)

102 905 tonnellate metriche tra il 1o ottobre 2026 e il 30 settembre 2027;

f)

80 854 tonnellate metriche tra il 1o ottobre 2027 e il 30 settembre 2028.";

d)

il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

"7.   In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti possono autorizzare l’acquisto, l’importazione o il trasferimento dei beni elencati nell’allegato XVII del regolamento (UE) n. 833/2014 alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che ciò è necessario per la costituzione, la gestione, la manutenzione, l’approvvigionamento e il ritrattamento del combustibile e la sicurezza delle capacità nucleari a uso civile, nonché la continuazione della progettazione, della costruzione e dell’attivazione necessaria per il completamento degli impianti nucleari civili, quali il progetto Paks II, la fornitura di materiale precursore per la produzione di radioisotopi medici e applicazioni mediche analoghe, o di tecnologie critiche per il controllo delle radiazioni ambientali, e per la cooperazione nucleare per fini civili, in particolare nel settore della ricerca e dello sviluppo."

;

17)

all’articolo 4 undecies è così modificato il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1.   È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, beni di lusso, anche non originari dell’Unione, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia, o per un uso in Russia."

;

18)

l’articolo 4 duodecies è così modificato:

a)

sono inseriti i paragrafi seguenti:

"3 bis bis.   Le autorità competenti di uno Stato membro possono consentire l’importazione di beni destinati all’uso strettamente personale da parte di persone fisiche che si recano nell’Unione o dei loro familiari più stretti e limitatamente agli effetti personali appartenenti a tali persone e i quali sono manifestamente non destinati alla vendita.

3 bis ter   Le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, l’ingresso nell’Unione di un veicolo che rientri nel codice NC 8703 non destinato alla vendita e appartenente a un cittadino di uno Stato membro o un suo familiare più stretto che è residente in Russia ed entra nell’Unione alla guida di tale veicolo per uso strettamente personale.

3 bis quater.   Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica all’ingresso nell’Unione di autoveicoli che rientrano nel codice NC 8703, a condizione che dispongano di una targa di immatricolazione di un veicolo diplomatico e siano necessari per il funzionamento delle rappresentanze diplomatiche e consolari, comprese delegazioni, ambasciate e missioni, o delle organizzazioni internazionali che godono di immunità conformemente al diritto internazionale, ovvero per l’uso personale da parte del loro personale e dei loro familiari più stretti.

3 bis quinquies.   Il divieto di cui al paragrafo 1 non osta a che i veicoli già presenti nel territorio dell’Unione al 19 dicembre 2023 siano immatricolati in uno Stato membro.

3 quater bis.   Per quanto riguarda i beni che rientrano nei codici NC 7205, 7408, 7604, 7605, 7607 e 7608, i divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano all’esecuzione, fino al 20 marzo 2024, di contratti conclusi prima del 19 dicembre 2023 o di contratti accessori necessari per l’esecuzione di tali contratti.

3 quater ter.   Per quanto riguarda i beni che rientrano nei codici NC 2711 12, 2711 13, 2711 14, 2711 19 e 7202, i divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano all’esecuzione, fino al 20 dicembre 2024, di contratti conclusi prima del 19 dicembre 2023 o di contratti accessori necessari per l’esecuzione di tali contratti.

3 quater quater.   Per quanto riguarda i beni che rientrano nel codice NC 7201, i divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano all’importazione, all’acquisto o al trasporto, o alla relativa assistenza tecnica o finanziaria delle seguenti quantità di beni:

a)

1 140 000 tonnellate metriche tra il 19 dicembre 2023 e il 31 dicembre 2024;

b)

700 000 tonnellate metriche tra il 1o gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025.

3 quater quinquies.   Per quanto riguarda i beni che rientrano nel codice NC 7203, i divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano all’importazione, all’acquisto o al trasporto, o alla relativa assistenza tecnica o finanziaria, delle seguenti quantità di beni:

a)

1 140 836 tonnellate metriche tra il 19 dicembre 2023 e il 31 dicembre 2024;

b)

651 906 tonnellate metriche tra il 1o gennaio 2025 e il 31 dicembre 2025;"

b)

il paragrafo 3 quater è sostituito dal seguente:

"3 quater.   In deroga ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti possono autorizzare l’acquisto, l’importazione o il trasferimento dei beni elencati nell’allegato XXI del regolamento (UE) n. 833/2014 o la fornitura della relativa assistenza tecnica o finanziaria, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver accertato che ciò è necessario per la costituzione, la gestione, la manutenzione, l’approvvigionamento e il ritrattamento del combustibile e la sicurezza delle capacità nucleari a uso civile, nonché la continuazione della progettazione, della costruzione e dell’attivazione necessaria per il completamento degli impianti nucleari civili, quali il progetto Paks II, la fornitura di materiale precursore per la produzione di radioisotopi medici e applicazioni mediche analoghe, o di tecnologie critiche per il controllo delle radiazioni ambientali, e per la cooperazione nucleare per fini civili, in particolare nel settore della ricerca e dello sviluppo."

;

c)

il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

"5.   I contingenti di importazione espressi in volume stabiliti ai paragrafi 3 quater quater, 3 quater quinquies, 3 quinquies bis e 4 del presente articolo sono gestiti dalla Commissione e dagli Stati membri in conformità del sistema di gestione dei contingenti tariffari di cui agli articoli da 49 a 54 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione."

;

d)

il paragrafo 5 bis è sostituito dal seguente:

"5 bis.   Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma dei paragrafi 3 quater e 3 sexies entro due settimane dal rilascio."

;

19)

l’articolo 4 quaterdecies è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1.   È vietato vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, beni in grado di contribuire, in particolare, al rafforzamento delle capacità industriali russe, anche non originari dell’Unione, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Russia o per un uso in Russia."

;

b)

è inserito il paragrafo seguente:

"1 bis.   È vietato il transito attraverso il territorio della Russia di taluni beni e di tecnologie esportati dall’Unione."

;

c)

i paragrafi 3 bis e 3 ter sono soppressi;

d)

sono inseriti i paragrafi seguenti:

"3 bis bis.   Per quanto riguarda taluni beni, i divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano all’esecuzione, fino al 20 marzo 2024, di contratti conclusi prima del 19 dicembre 2023 o di contratti accessori necessari per l’esecuzione di tali contratti.

3 bis ter   Per quanto riguarda taluni beni, i divieti di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applicano all’esecuzione, fino al 20 giugno 2024, di contratti conclusi prima del 19 dicembre 2023 o di contratti accessori necessari per l’esecuzione di tali contratti.";

4 quater.   In deroga al paragrafo 1 bis, le autorità competenti possono autorizzare il transito attraverso il territorio della Russia di taluni beni e tecnologie in grado di contribuire, in particolare, al rafforzamento delle capacità industriali russe, dopo aver accertato che tali beni o tecnologie sono destinati agli scopi di cui ai paragrafi 4 ter e 5."

;

e)

al paragrafo 5, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c)

la costituzione, la gestione, la manutenzione, l’approvvigionamento e il ritrattamento del combustibile e la sicurezza delle capacità nucleari a uso civile, nonché la continuazione della progettazione, della costruzione e dell’attivazione necessaria per il completamento degli impianti nucleari civili, quali il progetto Paks II, la fornitura di materiale precursore per la produzione di radioisotopi medici e applicazioni mediche analoghe, o di tecnologie critiche per il controllo delle radiazioni ambientali, e la cooperazione nucleare per fini civili, in particolare nel settore della ricerca e dello sviluppo.";

f)

il paragrafo 5 ter è sostituito dal seguente:

"5 ter.   Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma dei paragrafi 4 bis, 4 ter, 4 quater e 5 entro due settimane dal rilascio."

;

20)

l’articolo 4 quindecies è così modificato:

a)

i paragrafi 3 e 3 bis sono soppressi;

b)

al paragrafo 4, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a)

salvo se vietati altrimenti, l’acquisto, l’importazione o il trasporto nell’Unione di gas naturale e petrolio, compresi i prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio, nonché titanio, alluminio, rame, nichel, palladio e minerale di ferro;";

21)

l’articolo 4 septdecies è così modificato:

a)

al paragrafo 6, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"6.   A decorrere dal 5 febbraio 2023 e in deroga ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti della Croazia possono autorizzare fino al 31 dicembre 2024 l’acquisto, l’importazione o il trasferimento di gasolio sottovuoto, che rientra nel codice NC 2710 19 71, originario della Russia o esportato dalla Russia, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:";

b)

al paragrafo 8, il quarto comma è sostituito dal seguente:

"A titolo di deroga temporanea, a decorrere dal 5 dicembre 2024 i divieti di cui al terzo comma si applicano all’importazione e al trasferimento verso la Cechia, nonché alla vendita ad acquirenti in Cechia, di prodotti petroliferi ottenuti da petrolio greggio fornito mediante oleodotto a un altro Stato membro di cui al paragrafo 3, lettera d). Se forniture alternative per tali prodotti petroliferi sono messe a disposizione della Cechia prima di tale data, il Consiglio pone fine a detta deroga temporanea. Durante il periodo fino al 5 dicembre 2024 i quantitativi di tali prodotti petroliferi importati in Cechia da altri Stati membri non superano i quantitativi medi importati in Cechia da tali altri Stati membri nello stesso periodo durante i cinque anni precedenti.";

22)

l’articolo 4 septdecies è così modificato:

a)

è inserito il paragrafo seguente:

"6 bis.   In applicazione del paragrafo 4 e del paragrafo 6, lettera a), per il petrolio greggio o i prodotti petroliferi russi elencati nell’allegato XIII caricati a partire dal 20 febbraio 2024 i fornitori di servizi che non hanno accesso al prezzo di acquisto al barile fissato nell’allegato XI per tali prodotti raccolgono informazioni dettagliate sui prezzi in relazione ai costi accessori quali fornite dagli operatori più a monte nella catena di approvvigionamento del commercio del petrolio greggio o dei prodotti petroliferi russi. Tali informazioni dettagliate sui prezzi sono fornite alle controparti e alle autorità competenti, su loro richiesta, ai fini della verifica della conformità al presente articolo."

;

b)

il paragrafo 8 è soppresso;

23)

sono inseriti gli articoli seguenti:

"Articolo 4 duovicies

1.   A decorrere dal 1o gennaio 2024 è vietato acquistare, importare o trasferire, direttamente o indirettamente, i diamanti e prodotti che li contengono, originari della Russia o dalla Russia esportati nell’Unione o in qualsiasi paese terzo.

2.   A decorrere dal 1o gennaio 2024 è vietato acquistare, importare o trasferire, direttamente o indirettamente, i diamanti e prodotti che li contengono, transitati attraverso il territorio della Russia, quale ne sia l’origine.

3.   A decorrere dal 1o marzo 2024 è vietato acquistare, importare o trasferire, direttamente o indirettamente, prodotti trasformati in un paese terzo composti di diamanti originari della Russia o esportati dalla Russia di peso pari o superiore a 1,0 carati cadauno.

4.   A decorrere dal 1o settembre 2024 è vietato acquistare, importare o trasferire, direttamente o indirettamente, prodotti trasformati in un paese terzo composti da o contenenti diamanti originari della Russia o esportati dalla Russia ovvero di prodotti che contengono diamanti originari della Russia di peso pari o superiore a 0,5 carati o 0,1 grammi cadauno.

5.   È vietato:

a)

prestare, direttamente o indirettamente in riferimento ai divieti di cui ai paragrafi da 1 a 4, assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi ai beni di cui ai paragrafi da 1a 4, e alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all’uso di tali beni;

b)

fornire, direttamente o indirettamente in riferimento ai divieti di cui ai paragrafi da 1 a 4, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ai beni di cui ai paragrafi da 1 a 4, per l’acquisto, l’importazione o il trasferimento di tali beni, o per la prestazione di assistenza tecnica, servizi di intermediazione o altri servizi connessi.

6.   I divieti di cui ai paragrafi da 1 a 4 del presente articolo non si applicano a diamanti o prodotti che incorporano diamanti destinati all’uso personale di persone fisiche che viaggiano verso l’Unione o dei loro familiari più stretti che li accompagnano, appartenenti a tali persone e non destinati alla vendita.

7.   In deroga ai paragrafi da 1 a 4, le autorità competenti possono autorizzare il trasferimento o l’importazione di beni culturali in prestito nel contesto della cooperazione culturale ufficiale con la Russia.

8.   Ai fini dei paragrafi 3 e 4, i beni che rientrano nei codici 7102 31 00 e 7102 10 00 importati nell’Unione sono presentati senza ritardo, unitamente alla documentazione che ne attesta l’origine, all’autorità competente per la verifica dei diamanti. Lo Stato membro nel quale tali beni sono stati introdotti nel territorio doganale dell’Unione provvede affinché siano presentati a tale autorità. A tal fine, può essere concesso il transito doganale. Qualora sia concesso tale transito doganale, la verifica di cui al presente paragrafo è sospesa fino all’arrivo di tali beni presso tale autorità. L’importatore è responsabile della corretta circolazione di tali beni e dei costi di tale circolazione.

9.   Tutte le verifiche richieste a norma del paragrafo 8 sono effettuate conformemente alle norme e alle procedure di cui al regolamento (CE) n. 2368/2002 del Consiglio (*8), che si applica mutatis mutandis.

10.   Ai fini dei paragrafi 3 e 4, al momento dell’importazione gli importatori forniscono prove del paese di origine dei diamanti o dei prodotti che li contengono utilizzati come fattori produttivi per la trasformazione del prodotto in un paese terzo.

A decorrere dal 1o settembre 2024 le prove basate sulla tracciabilità comprendono un certificato corrispondente che attesta che i diamanti non sono estratti, trasformati o prodotti in Russia.

11.   L’Unione adotta le misure necessarie per determinare i prodotti oggetto del presente articolo e l’autorità competente per la verifica dei diamanti di cui al paragrafo 8.

Articolo 4 tervicies

1.   Ai cittadini di uno Stato membro, alle persone fisiche residenti in uno Stato membro e alle persone giuridiche, alle entità o agli organismi stabiliti nell’Unione è vietato vendere o, direttamente o indirettamente, navi cisterna, classificate con codice SA ex 8901 20, adibite al trasporto di petrolio greggio o di prodotti petroliferi elencati nell’allegato XIII, anche non originarie dell’Unione, o altrimenti trasferirne la proprietà, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo in Russia o per un uso in Russia.

2.   In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, la vendita o altro trasferimento di proprietà di navi cisterna, attualmente classificate con codice SA ex 8901 20, adibite al trasporto di petrolio greggio o di prodotti petroliferi elencati nell’allegato XIII.

3.   Nel decidere se rilasciare o no l’autorizzazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo, le autorità competenti evitano di rilasciare l’autorizzazione di vendita o di altro trasferimento di proprietà a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Russia, o per un uso in Russia, se hanno fondati motivi di ritenere che la nave cisterna possa essere impiegata per trasportare, o essere riesportata per trasportare, petrolio greggio o prodotti petroliferi elencati nell’allegato XIII, originari della Russia o esportati dalla Russia per essere importati nell’Unione in violazione dell’articolo 3 quaterdecies o per essere importati in paesi terzi a un prezzo di acquisto al barile superiore al prezzo strabilito nell’allegato XIs.

4.   Ai cittadini di uno Stato membro, alle persone fisiche residenti in uno Stato membro e alle persone giuridiche, alle entità o agli organismi stabiliti nell’Unione è vietata la vendita o altro accordo che comporti il trasferimento della proprietà verso qualsiasi paese terzo di navi cisterna, classificate con codice SA ex 8901 20, adibite al trasporto di petrolio greggio o di prodotti petroliferi elencati nell’allegato XIII, ad eccezione di una vendita o altro trasferimento di proprietà proibiti a norma del paragrafo 1, è notificata immediatamente alle autorità competenti dello Stato membro di cui il proprietario della nave cisterna è cittadino o in cui risiede o è stabilito.

La notifica all’autorità competente contiene almeno le informazioni seguenti: le identità del venditore e dell’acquirente e, se del caso, i documenti costitutivi del venditore e dell’acquirente, compresi la partecipazione azionaria e la gestione; il numero di identificazione IMO della nave cisterna; e l’indicativo di chiamata della nave cisterna.

5.   Le vendite o altro trasferimento di proprietà di qualsiasi nave cisterna di cui ai paragrafi 1 e 4 effettuate dopo il 5 dicembre 2022 e prima del 19 dicembre 2023 sono notificate alle autorità competenti degli Stati membri prima del 20 febbraio 2024.

6.   Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione di tutte le autorizzazioni rilasciate a norma del paragrafo 2 e di tutte le notifiche trasmesse a norma dei paragrafi 4 e 5 entro due settimane dal rilascio o dalla trasmissione.

(*8)  Regolamento (CE) n. 2368/2002 del Consiglio, del 20 dicembre 2002, relativo all’attuazione del sistema di certificazione del processo di Kimberley per il commercio internazionale di diamanti grezzi (GU L 358 del 31.12.2002, pag. 28).";"

24)

l’articolo 4 novodecies è così modificato:

a)

al paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"1.   In deroga agli articoli 3, 3 bis, 4, 4 quater, 4 quinquies, 4 octies, 4 undecies e 4 quaterdecies, le autorità competenti possono autorizzare la vendita, la fornitura o il trasferimento dei beni e delle tecnologie elencati negli allegati II, VII, X, XI, XVI, XVIII, XX e XXIII del regolamento (UE) n. 833/2014 e nell’allegato I del regolamento (UE) 2021/821, nonché la vendita, la concessione in licenza o qualsiasi altro trasferimento di diritti di proprietà intellettuale o segreti commerciali, così come il riconoscimento di diritti di accesso o di riutilizzo di materiale o informazioni che sono tutelati da diritti di proprietà intellettuale o che costituiscono segreti commerciali, in relazione ai beni e alle tecnologie di cui sopra fino al 30 giugno 2024, qualora la vendita, la fornitura o il trasferimento, la concessione in licenza, il riconoscimento di diritti di accesso o di riutilizzo siano strettamente necessari per disinvestire dalla Russia o liquidare attività commerciali in Russia, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:";

b)

il paragrafo 1 bis è sostituito dal seguente:

"1 bis.   In deroga all’articolo 3, le autorità competenti possono autorizzare la vendita, la fornitura o il trasferimento dei beni e delle tecnologie elencati nell’allegato II del regolamento (UE) n. 833/2014 fino al 30 settembre 2024, qualora la vendita, la fornitura o il trasferimento siano strettamente necessari per disinvestire da un’impresa in partecipazione registrata o costituita a norma del diritto di uno Stato membro prima del 24 febbraio 2022, cui partecipa una persona giuridica russa, un’entità russa o un organismo russo e che gestisce un’infrastruttura di gasdotti tra la Russia e paesi terzi."

;

c)

al paragrafo 2, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"2.   In deroga agli articoli 4 decies e 4 duodecies, le autorità competenti possono autorizzare l’importazione o il trasferimento dei beni elencati negli allegati XVII e XXI del regolamento (UE) n. 833/2014 fino al 30 giugno 2024 qualora tale importazione o trasferimento siano strettamente necessari per disinvestire dalla Russia o liquidare attività commerciali in Russia, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:";

d)

al paragrafo 2 bis, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"2 bis.   In deroga all’articolo 1 duodecies, le autorità competenti possono autorizzare il proseguimento della prestazione di servizi ivi indicati fino al 31 luglio 2024 qualora sia strettamente necessaria per disinvestire dalla Russia o liquidare attività commerciali in Russia, purché siano soddisfatte le condizioni seguenti:";

25)

l’articolo 4 vicies è sostituito dal seguente:

"Articolo 4 vicies

"I divieti imposti dalla presente decisione non si applicano alla prestazione dei servizi di pilotaggio necessari per motivi di sicurezza marittima.";

26)

è inserito l’articolo seguente:

"Articolo 5 ter

1.   All’atto della vendita, fornitura, trasferimento o esportazione in un paese terzo, ad eccezione dei paesi partner elencati nell’allegato VII della presente decisione, di beni o tecnologie sensibili elencati negli allegati XI, XX e XXXV del regolamento (UE) n. 833/2014, prodotti comuni ad alta priorità, o armi da fuoco o munizioni di cui all’allegato I del regolamento (UE) n. 258/2012, l’esportatore, a decorrere dal 20 marzo 2024 vieta per contratto la riesportazione in Russia e la riesportazione per un uso in Russia. L’Unione adotta le misure necessarie per determinare i prodotti identificati quali prodotti comuni ad alta priorità.

2.   Il paragrafo 1 non si applica all’esecuzione di contratti conclusi prima del 19 dicembre 2023 fino al 20 dicembre 2024 o fino alla loro data di scadenza, se anteriore.

3.   In applicazione del paragrafo 1 gli esportatori provvedono a che l’accordo con la controparte del paese terzo preveda rimedi adeguati in caso di violazione di un obbligo contrattuale stipulato in conformità del paragrafo 1.

4.   Se la controparte di paese terzo viola uno degli obblighi contrattuali stipulati in conformità del paragrafo 1, gli esportatori ne informano l’autorità competente dello Stato membro in cui risiedono o sono stabiliti non appena vengono a conoscenza della violazione.

5.   Gli Stati membri si informano reciprocamente e informano la Commissione dei casi individuati di violazione o elusione di un obbligo contrattuale stipulato in conformità del paragrafo 1.";

27)

gli allegati sono modificati conformemente all’allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 18 dicembre 2023

Per il Consiglio

Il presidente

P. NAVARRO RÍOS


(1)  Decisione 2014/512/PESC del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 229 del 31.7.2014, pag. 13).

(2)  Regolamento (UE) n. 833/2014 del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina (GU L 229 del 31.7.2014, pag. 1).


ALLEGATO

1)   

L’allegato IV della decisione 2014/512/PESC è sostituito dal seguente:

"ALLEGATO IV

Il presente allegato elenca le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi che sono utilizzatori finali militari, fanno parte del complesso militare e industriale russo o hanno legami commerciali o di altro tipo con il settore della difesa e della sicurezza russo o lo sostengono in altro modo. Tali persone fisiche o giuridiche, entità o organismi contribuiscono al rafforzamento militare e tecnologico della Russia o allo sviluppo del settore della difesa e della sicurezza russo. Comprendono le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi di paesi terzi diversi dalla Russia. La loro inclusione nel presente allegato non comporta alcuna attribuzione di responsabilità per le loro azioni alla giurisdizione in cui operano.

Elenco delle persone giuridiche, delle entità e degli organismi di cui all’articolo 3, paragrafo 7, all’articolo 3 bis, paragrafo 7, e all’articolo 3 ter, paragrafo 1

1.

JSC Sirius (Russia)

2.

OJSC Stankoinstrument (Russia)

3.

OAO JSC Chemcomposite (Russia)

4.

JSC Kalashnikov (Russia)

5.

JSC Tula Arms Plant (Russia)

6.

NPK Technologii Maschinostrojenija (Russia)

7.

OAO Wysokototschnye Kompleksi (Russia)

8.

OAO Almaz Antey (Russia)

9.

OAO NPO Bazalt (Russia)

10.

Admiralty Shipyard JSC (Russia)

11.

Aleksandrov Scientific Research Technological Institute NITI (Russia)

12.

Argut OOO (Russia)

13.

Communication center of the Ministry of Defense (Russia)

14.

Federal Research Center Boreskov Institute of Catalysis (Russia)

15.

Federal State Budgetary Enterprise of the Administration of the President of Russia (Russia)

16.

Federal State Budgetary Enterprise Special Flight Unit Rossiya of the Administration of the President of Russia (Russia)

17.

Federal State Unitary Enterprise Dukhov Automatics Research Institute (VNIIA) (Russia)

18.

Foreign Intelligence Service (SVR) (Russia)

19.

Forensic Center of Nizhniy Novgorod Region Main Directorate of the Ministry of Interior Affairs (Russia)

20.

International Center for Quantum Optics and Quantum Technologies (the Russian Quantum Center) (Russia)

21.

Irkut Corporation (Russia)

22.

Irkut Research and Production Corporation Public Joint Stock Company (Russia)

23.

Joint Stock Company Scientific Research Institute of Computing Machinery (Russia)

24.

JSC Central Research Institute of Machine Building (JSC TsNIIMash) (Russia)

25.

JSC Kazan Helicopter Plant Repair Service (Russia)

26.

JSC Shipyard Zaliv (Zaliv Shipbuilding yard) (Repubblica autonoma di Crimea, annessa illegalmente dalla Russia)

27.

JSC Rocket and Space Centre – Progress (Russia)

28.

Kamensk-Uralsky Metallurgical Works J.S. Co. (Russia)

29.

Kazan Helicopter Plant PJSC (Russia)

30.

Komsomolsk-na-Amur Aviation Production Organization (KNAAPO) (Russia)

31.

Ministry of Defence RF (Russia)

32.

Moscow Institute of Physics and Technology (Russia)

33.

NPO High Precision Systems JSC (Russia)

34.

NPO Splav JSC (Russia)

35.

OPK Oboronprom (Russia)

36.

PJSC Beriev Aircraft Company (Russia)

37.

PJSC Irkut Corporation (Russia)

38.

PJSC Kazan Helicopters (Russia)

39.

POLYUS Research Institute of M.F. Stelmakh Joint Stock Company (Russia)

40.

Promtech-Dubna, JSC (Russia)

41.

Public Joint Stock Company United Aircraft Corporation (Russia)

42.

Radiotechnical and Information Systems (RTI) Concern (Russia)

43.

Rapart Services LLC (Russia)

44.

Rosoboronexport OJSC (ROE) (Russia)

45.

Rostec (Russian Technologies State Corporation) (Russia)

46.

Rostekh – Azimuth (Russia)

47.

Russian Aircraft Corporation MiG (Russia)

48.

Russian Helicopters JSC (Russia)

49.

SP KVANT (Sovmestnoe Predpriyatie Kvantovye Tekhnologii) (Russia)

50.

Sukhoi Aviation JSC (Russia)

51.

Sukhoi Civil Aircraft (Russia)

52.

Tactical Missiles Corporation JSC (Russia)

53.

Tupolev JSC (Russia)

54.

UEC-Saturn (Russia)

55.

United Aircraft Corporation (Russia)

56.

JSC AeroKompozit (Russia)

57.

United Engine Corporation (Russia)

58.

UEC-Aviadvigatel JSC (Russia)

59.

United Instrument Manufacturing Corporation (Russia)

60.

United Shipbuilding Corporation (Russia)

61.

JSC PO Sevmash (Russia)

62.

Krasnoye Sormovo Shipyard (Russia)

63.

Severnaya Shipyard (Russia)

64.

Shipyard Yantar (Russia)

65.

UralVagonZavod (Russia)

66.

Baikal Electronics (Russia)

67.

Center for Technological Competencies in Radiophtonics (Russia)

68.

Central Research and Development Institute Tsiklon (Russia)

69.

Crocus Nano Electronics (Russia)

70.

Dalzavod Ship-Repair Center (Russia)

71.

Elara (Russia)

72.

Electronic Computing and Information Systems (Russia)

73.

ELPROM (Russia)

74.

Engineering Center Ltd. (Russia)

75.

Forss Technology Ltd. (Russia)

76.

Integral SPB (Russia)

77.

JSC Element (Russia)

78.

JSC Pella-Mash (Russia)

79.

JSC Shipyard Vympel (Russia)

80.

Kranark LLC (Russia)

81.

Lev Anatolyevich Yershov (Ershov) (Russia)

82.

LLC Center (Russia)

83.

MCST Lebedev (Russia)

84.

Miass Machine-Building Factory (Russia)

85.

Microelectronic Research and Development Center Novosibirsk (Russia)

86.

MPI VOLNA (Russia)

87.

N.A. Dollezhal Order of Lenin Research and Design Institute of Power Engineering (Russia)

88.

Nerpa Shipyard (Russia)

89.

NM-Tekh (Russia)

90.

Novorossiysk Shipyard JSC (Russia)

91.

NPO Electronic Systems (Russia)

92.

NPP Istok (Russia)

93.

NTC Metrotek (Russia)

94.

OAO GosNIIkhimanalit (Russia)

95.

OAO Svetlovskoye Predpriyatiye Era (Russia)

96.

OJSC TSRY (Russia)

97.

OOO Elkomtekh (Elkomtex) (Russia)

98.

OOO Planar (Russia)

99.

OOO Sertal (Russia)

100.

Photon Pro LLC (Russia)

101.

PJSC Zvezda (Russia)

102.

Amur Shipbuilding Factory PJSC (Russia)

103.

AO Center of Shipbuilding and Ship Repairing JSC (Russia)

104.

AO Kronshtadt (Russia)

105.

Avant Space LLC (Russia)

106.

Production Association Strela (Russia)

107.

Radioavtomatika (Russia)

108.

Research Center Module (Russia)

109.

Robin Trade Limited (Russia)

110.

R.Ye. Alekseyev Central Design Bureau for Hydrofoil Ships (Russia)

111.

Rubin Sever Design Bureau (Russia)

112.

Russian Space Systems (Russia)

113.

Rybinsk Shipyard Engineering (Russia)

114.

Scientific Research Institute of Applied Chemistry (Russia)

115.

Scientific-Research Institute of Electronics (Russia)

116.

Scientific Research Institute of Hypersonic Systems (Russia)

117.

Scientific Research Institute NII Submikron (Russia)

118.

Sergey IONOV (Russia)

119.

Serniya Engineering (Russia)

120.

Severnaya Verf Shipbuilding Factory (Russia)

121.

Ship Maintenance Center Zvezdochka (Russia)

122.

State Governmental Scientific Testing Area of Aircraft Systems (GkNIPAS) (Russia)

123.

State Machine Building Design Bureau Raduga Bereznya (Russia)

124.

State Scientific Center AO GNTs RF—FEI A.I. Leypunskiy Physico-Energy Institute (Russia)

125.

State Scientific Research Institute of Machine Building Bakhirev (GosNIImash) (Russia)

126.

Tomsk Microwave and Photonic Integrated Circuits and Modules Collective Design Center (Russia)

127.

UAB Pella-Fjord (Russia)

128.

United Shipbuilding Corporation JSC "35th Shipyard" (Russia)

129.

United Shipbuilding Corporation JSC "Astrakhan Shipyard" (Russia)

130.

United Shipbuilding Corporation JSC "Aysberg Central Design Bureau" (Russia)

131.

United Shipbuilding Corporation JSC "Baltic Shipbuilding Factory" (Russia)

132.

United Shipbuilding Corporation JSC "Krasnoye Sormovo Plant OJSC" (Russia)

133.

United Shipbuilding Corporation JSC SC "Zvyozdochka" (Russia)

134.

United Shipbuilding Corporation "Pribaltic Shipbuilding Factory Yantar" (Russia)

135.

United Shipbuilding Corporation "Scientific Research Design Technological Bureau Onega" (Russia)

136.

United Shipbuilding Corporation "Sredne-Nevsky Shipyard" (Russia)

137.

Ural Scientific Research Institute for Composite Materials (Russia)

138.

Urals Project Design Bureau Detal (Russia)

139.

Vega Pilot Plant (Russia)

140.

Vertikal LLC(Russia)

141.

Vladislav Vladimirovich Fedorenko (Russia)

142.

VTK Ltd (Russia)

143.

Yaroslavl Shipbuilding Factory (Russia)

144.

ZAO Elmiks-VS (Russia)

145.

ZAO Sparta (Russia)

146.

ZAO Svyaz Inzhiniring (Russia)

147.

46th TSNII Central Scientific Research Institute (Russia)

148.

Alagir Resistor Factory (Russia)

149.

All-Russian Research Institute of Optical and Physical Measurements (Russia)

150.

All-Russian Scientific-Research Institute Etalon JSC (Russia)

151.

Almaz JSC (Russia)

152.

Arzam Scientific Production Enterprise Temp Avia (Russia)

153.

Automated Procurement System for State Defense Orders, LLC (Russia)

154.

Dolgoprudniy Design Bureau of Automatics (DDBA JSC) (Russia)

155.

Electronic Computing Technology Scientific-Research Center JSC (Russia)

156.

Electrosignal JSC (Russia)

157.

Energiya JSC (Russia)

158.

Engineering Center Moselectronproekt (Russia)

159.

Etalon Scientific and Production Association (Russia)

160.

Evgeny Krayushin (Russia)

161.

Foreign Trade Association Mashpriborintorg (Russia)

162.

Ineko LLC (Russia)

163.

Informakustika JSC (Russia)

164.

Institute of High Energy Physics (Russia)

165.

Institute of Theoretical and Experimental Physics (Russia)

166.

Inteltech PJSC (Russia)

167.

ISE SO RAN Institute of High-Current Electronics (Russia)

168.

Kaluga Scientific-Research Institute of Telemechanical Devices JSC (Russia)

169.

Kulon Scientific-Research Institute JSC (Russia)

170.

Lutch Design Office JSC (Russia)

171.

Meteor Plant JSC (Russia)

172.

Moscow Communications Research Institute JSC (Russia)

173.

Moscow Order of the Red Banner of Labor Research Radio Engineering Institute JSC (Russia)

174.

NPO Elektromechaniki JSC (Russia)

175.

Omsk Production Union Irtysh JSC (Russia)

176.

Omsk Scientific-Research Institute of Instrument Engineering JSC (Russia)

177.

Optron, JSC (Russia)

178.

Pella Shipyard OJSC (Russia)

179.

Polyot Chelyabinsk Radio Plant JSC (Russia)

180.

Pskov Distance Communications Equipment Plant (Russia)

181.

Radiozavod JSC (Russia)

182.

Razryad JSC (Russia)

183.

Research Production Association Mars (Russia)

184.

Ryazan Radio-Plant (Russia)

185.

Scientific Production Center Vigstar JSC (Russia)

186.

Scientific Production Enterprise "Radiosviaz" (Russia)

187.

Scientific Research Institute Ferrite-Domen (Russia)

188.

Scientific Research Institute of Communication Management Systems (Russia)

189.

Scientific-Production Association and Scientific-Research Institute of Radio-Components (Russia)

190.

Scientific-Production Enterprise "Kant" (Russia)

191.

Scientific-Production Enterprise "Svyaz" (Russia)

192.

Scientific-Production Enterprise Almaz JSC (Russia)

193.

Scientific-Production Enterprise Salyut JSC (Russia)

194.

Scientific-Production Enterprise Volna (Russia)

195.

Scientific-Production Enterprise Vostok JSC (Russia)

196.

Scientific-Research Institute "Argon" (Russia)

197.

Scientific-Research Institute and Factory Platan (Russia)

198.

Scientific-Research Institute of Automated Systems and Communications Complexes Neptune JSC (Russia)

199.

Special Design and Technical Bureau for Relay Technology (Russia)

200.

Special Design Bureau Salute JSC (Russia)

201.

Tactical Missile Company, Joint Stock Company "Salute" (Russia)

202.

Tactical Missile Company, Joint Stock Company "State Machine Building Design Bureau ‘Vympel’ By Name I.I.Toropov" (Russia)

203.

Tactical Missile Company, Joint Stock Company "URALELEMENT" (Russia)

204.

Tactical Missile Company, Joint Stock Company "Plant Dagdiesel" (Russia)

205.

Tactical Missile Company, Joint Stock Company "Scientific Research Institute of Marine Heat Engineering" (Russia)

206.

Tactical Missile Company, Joint Stock Company PA Strela (Russia)

207.

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Plant Kulakov (Russia)

208.

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Ravenstvo (Russia)

209.

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Ravenstvo-service (Russia)

210.

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Saratov Radio Instrument Plant (Russia)

211.

Tactical Missile Company, Joint Stock Company Severny Press (Russia)

212.

Tactical Missile Company, Joint-Stock Company "Research Center for Automated Design" (Russia)

213.

Tactical Missile Company, KB Mashinostroeniya (Russia)

214.

Tactical Missile Company, NPO Electromechanics (Russia)

215.

Tactical Missile Company, NPO Lightning (Russia)

216.

Tactical Missile Company, Petrovsky Electromechanical Plant "Molot" (Russia)

217.

Tactical Missile Company, PJSC "MBDB ‘ISKRA’" (Russia)

218.

Tactical Missile Company, PJSC ANPP Temp Avia (Russia)

219.

Tactical Missile Company, Raduga Design Bureau (Russia)

220.

Tactical Missile Corporation, "Central Design Bureau of Automation" (Russia)

221.

Tactical Missile Corporation, 711 Aircraft Repair Plant (Russia)

222.

Tactical Missile Corporation, AO GNPP "Region" (Russia)

223.

Tactical Missile Corporation, AO TMKB "Soyuz" (Russia)

224.

Tactical Missile Corporation, Azov Optical and Mechanical Plant (Russia)

225.

Tactical Missile Corporation, Concern "MPO – Gidropribor" (Russia)

226.

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company "KRASNY GIDROPRESS" (Russia)

227.

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company Avangard (Russia)

228.

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company Concern Granit-Electron (Russia)

229.

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company Elektrotyaga (Russia)

230.

Tactical Missile Corporation, Joint Stock Company GosNIIMash (Russia)

231.

Tactical Missile Corporation, RKB Globus (Russia)

232.

Tactical Missile Corporation, Smolensk Aviation Plant (Russia)

233.

Tactical Missile Corporation, TRV Engineering (Russia)

234.

Tactical Missile Corporation, Ural Design Bureau "Detal" (Russia)

235.

Tactical Missile Corporation, Zvezda-Strela Limited Liability Company (Russia)

236.

Tambov Plant (TZ) "October" (Russia)

237.

United Shipbuilding Corporation "Production Association Northern Machine Building Enterprise" (Russia)

238.

United Shipbuilding Corporation "5th Shipyard" (Russia)

239.

Federal Center for Dual-Use Technology (FTsDT) Soyuz (Russia)

240.

Turayev Machine Building Design Bureau Soyuz (Russia)

241.

Zhukovskiy Central Aerohydrodynamics Institute (TsAGI) (Russia)

242.

Rosatomflot (Russia)

243.

Lyulki Experimental-Design Bureau (Russia)

244.

Lyulki Science and Technology Center (Russia)

245.

AO Aviaagregat (Russia)

246.

Central Aerohydrodynamic Institute (TsAGI) (Russia)

247.

Closed Joint Stock Company Turborus (Turborus) (Russia)

248.

Federal Autonomous Institution Central Institute of Engine-Building N.A. P.I. Baranov; Central Institute of Aviation Motors (CIAM) (Russia)

249.

Federal State Budgetary Institution National Research Center Institute N.A. N.E. Zhukovsky (Zhukovsky National Research Institute) (Russia)

250.

Federal State Unitary Enterprise "State Scientific-Research Institute for Aviation Systems" (GosNIIAS) (Russia)

251.

Joint Stock Company 123 Aviation Repair Plant (123 ARZ) (Russia)

252.

Joint Stock Company 218 Aviation Repair Plant (218 ARZ) (Russia)

253.

Joint Stock Company 360 Aviation Repair Plant (360 ARZ) (Russia)

254.

Joint Stock Company 514 Aviation Repair Plant (514 ARZ) (Russia)

255.

Joint Stock Company 766 UPTK (Russia)

256.

Joint Stock Company Aramil Aviation Repair Plant (AARZ) (Russia)

257.

Joint Stock Company Aviaremont (Aviaremont) (Russia)

258.

Joint Stock Company Flight Research Institute N.A. M.M. Gromov (FRI Gromov) (Russia)

259.

Joint Stock Company Metallist Samara (Metallist Samara) (Russia)

260.

Joint Stock Company Moscow Machine-Building Enterprise Named After V. V. Chernyshev (MMP V.V. Chernyshev) (Russia)

261.

JSC NII Steel (Russia)

262.

Joint Stock Company Remdizel (Russia)

263.

Joint Stock Company Special Industrial and Technical Base Zvezdochka (SPTB Zvezdochka) (Russia)

264.

Joint Stock Company STAR (Russia)

265.

Joint Stock Company Votkinsk Machine Building Plant (Russia)

266.

Joint Stock Company Yaroslav Radio Factory (Russia)

267.

Joint Stock Company Zlatoustovsky Machine Building Plant (JSC Zlatmash) (Russia)

268.

Limited Liability Company Center for Specialized Production OSK Propulsion (OSK Propulsion) (Russia)

269.

Lytkarino Machine-Building Plant (Russia)

270.

Moscow Aviation Institute (Russia)

271.

Moscow Institute of Thermal Technology (Russia)

272.

Omsk Motor-Manufacturing Design Bureau (Russia)

273.

Open Joint Stock Company 170 Flight Support Equipment Repair Plant (170 RZ SOP) (Russia)

274.

Open Joint Stock Company 20 Aviation Repair Plant (20 ARZ) (Russia)

275.

Open Joint Stock Company 275 Aviation Repair Plant (275 ARZ) (Russia)

276.

Open Joint Stock Company 308 Aviation Repair Plant (308 ARZ) (Russia)

277.

Open Joint Stock Company 32 Repair Plant of Flight Support Equipment (32 RZ SOP) (Russia)

278.

Open Joint Stock Company 322 Aviation Repair Plant (322 ARZ) (Russia)

279.

Open Joint Stock Company 325 Aviation Repair Plant (325 ARZ) (Russia)

280.

Open Joint Stock Company 680 Aircraft Repair Plant (680 ARZ) (Russia)

281.

Open Joint Stock Company 720 Special Flight Support Equipment Repair Plant (720 RZ SOP) (Russia)

282.

Open Joint Stock Company Volgograd Radio-Technical Equipment Plant (VZ RTO) (Russia)

283.

Public Joint Stock Company Agregat (PJSC Agregat) (Russia)

284.

Salute Gas Turbine Research and Production Center (Russia)

285.

Scientific-Production Association Vint of Zvezdochka Shipyard (SPU Vint) (Russia)

286.

Scientific Research Institute of Applied Acoustics (NIIPA) (Russia)

287.

Siberian Scientific-Research Institute of Aviation N.A. S.A. Chaplygin (SibNIA) (Russia)

288.

Software Research Institute (Russia)

289.

Subsidiary Sevastopol Naval Plant of Zvezdochka Shipyard (Sevastopol Naval Plant) (città di Sebastopoli, annessa illegalmente dalla Russia)

290.

Tula Arms Plant (Russia)

291.

Russian Institute of Radio Navigation and Time (Russia)

292.

Federal Technical Regulation and Metrology Agency (Rosstandart) (Russia)

293.

Federal State Budgetary Institution of Science P.I. K.A. Valiev RAS of the Ministry of Science and Higher Education of Russia (FTIAN) (Russia)

294.

Federal State Unitary Enterprise All-Russian Research Institute of Physical, Technical and Radio Engineering Measurements (VNIIFTRI) (Russia)

295.

Institute of Physics Named After P.N. Lebedev of the Russian Academy of Sciences (LPI) (Russia)

296.

The Institute of Solid-State Physics of the Russian Academy of Sciences (ISSP) (Russia)

297.

Rzhanov Institute of Semiconductor Physics, Siberian Branch of Russian Academy of Sciences (IPP SB RAS) (Russia)

298.

UEC-Perm Engines, JSC (Russia)

299.

Ural Works of Civil Aviation, JSC (Russia)

300.

Central Design Bureau for Marine Engineering "Rubin", JSC (Russia)

301.

"Aeropribor-Voskhod", JSC (Russia)

302.

Aerospace Equipment Corporation, JSC (Russia)

303.

Central Research Institute of Automation and Hydraulics (CNIIAG), JSC (Russia)

304.

Aerospace Systems Design Bureau, JSC (Russia)

305.

Afanasyev Technomac, JSC (Russia)

306.

Ak Bars Shipbuilding Corporation, CJSC (Russia)

307.

AGAT, Gavrilov-Yaminskiy Machine-Building Plant, JSC (Russia)

308.

Almaz Central Marine Design Bureau, JSC (Russia)

309.

Joint Stock Company Eleron (Russia)

310.

AO Rubin (Russia)

311.

Branch of AO Company Sukhoi Yuri Gagarin Komsomolsk-on-Amur Aircraft Plant (Russia)

312.

Branch of PAO II – Aviastar (Russia)

313.

Branch of RSK MiG Nizhny Novgorod Aircraft-Construction Plant Sokol (Russia)

314.

Chkalov Novosibirsk Aviation Plant (Russia)

315.

Joint Stock Company All-Russian Scientific-Research Institute Gradient (Russia)

316.

Joint Stock Company Almatyevsk Radiopribor Plant (JSC AZRP) (Russia)

317.

Joint Stock Company Experimental-Design Bureau Elektroavtomatika in the name of P.A. Efimov (Russia)

318.

Joint Stock Company Industrial Controls Design Bureau (Russia)

319.

Joint Stock Company Kazan Instrument-Engineering and Design Bureau (Russia)

320.

Joint Stock Company Microtechnology (Russia)

321.

Phasotron Scientific-Research Institute of Radio-Engineering (Russia)

322.

Joint Stock Company Radiopribor (Russia)

323.

Joint Stock Company Ramensk Instrument-Engineering Bureau (Russia)

324.

Joint Stock Company Research and Production Center SAPSAN (Russia)

325.

Joint Stock Company Rychag (Russia)

326.

Joint Stock Company Scientific Production Enterprise Izmeritel (Russia)

327.

Joint Stock Company Scientific-Production Union for Radioelectronics Named After V.I. Shimko (Russia)

328.

Joint Stock Company Taganrog Communications Scientific-Research Institute (Russia)

329.

Joint Stock Company Urals Instrument-Engineering Plant (Russia)

330.

Joint Stock Company Vzlet Engineering Testing Support (Russia)

331.

Joint Stock Company Zhiguli Radio Plant (Russia)

332.

Joint Stock Company Bryansk Electromechanical Plant (Russia)

333.

Public Joint Stock Company Moscow Institute of Electro-Mechanics and Automation (Russia)

334.

Public Joint Stock Company Stavropol Radio Plant Signal (Russia)

335.

Public Joint Stock Company Techpribor (Russia)

336.

Joint Stock Company Ramensky Instrument-Engineering Plant (Russia)

337.

V.V. Tarasov Avia Avtomatika (Russia)

338.

Design Bureau of Chemical Machine Building KBKhM (Russia)

339.

Far Eastern Shipbuilding and Ship Repair Center (Russia)

340.

Ilyushin Aviation Complex Branch: Myasishcheva Experimental Mechanical Engineering Plant (Russia)

341.

Institute of Marine Technology Problems Far East Branch Russian Academy of Sciences (Russia)

342.

Irkutsk Aviation Plant (Russia)

343.

Joint Stock Company Aerocomposit Ulyanovsk Plant (Russia)

344.

Joint Stock Company Experimental Design Bureau Named After A.S. Yakovlev (Russia)

345.

Joint Stock Company Federal Research and Production Center Altai (Russia)

346.

Joint Stock Company "Head Special Design Bureau Prozhektor" (Russia)

347.

Joint Stock Company Ilyushin Aviation Complex (Russia)

348.

Joint Stock Company Lazurit Central Design Bureau (Russia)

349.

Joint Stock Company Research and Development Enterprise Protek (Russia)

350.

Joint Stock Company SPMDB Malachite (Russia)

351.

Joint Stock Company Votkinsky Zavod (Russia)

352.

Kalyazinsky Machine Building Factory – Branch of RSK MiG (Russia)

353.

Main Directorate of Deep-Sea Research of the Ministry of Defense of the Russian Federation (Russia)

354.

NPP Start (Russia)

355.

OAO Radiofizika (Russia)

356.

P.A. Voronin Lukhovitsk Aviation Plant, branch of RSK MiG (Russia)

357.

Public Joint Stock Company Bryansk Special Design Bureau (Russia)

358.

Public Joint Stock Company Voronezh Joint Stock Aircraft Company (Russia)

359.

Radio Technical Institute Named After A.L. Mints (Russia)

360.

Russian Federal Nuclear Center – All-Russian Research Institute of Experimental Physics (Russia)

361.

Shvabe JSC (Russia)

362.

Special Technological Center LLC (Russia)

363.

St. Petersburg Marine Bureau of Machine Building Malakhit (Russia)

364.

St. Petersburg Naval Design Bureau Almaz (Russia)

365.

St. Petersburg Shipbuilding Institution Krylov 45 (Russia)

366.

Strategic Control Posts Corporation (Russia)

367.

V.A. Trapeznikov Institute of Control Sciences of Russian Academy of Sciences (Russia)

368.

Vladimir Design Bureau for Radio Communications OJSC (Russia)

369.

Voentelecom JSC (Russia)

370.

A.A. Kharkevich Institute for Information Transmission Problems (IITP), Russian Academy of Sciences (RAS) (Russia)

371.

Ak Bars Holding (Russia)

372.

Special Research Bureau for Automation of Marine Researches Far East Branch Russian Academy of Sciences (Russia)

373.

Systems of Biological Synthesis LLC (Russia)

374.

Borisfen, JSC (Russia)

375.

Barnaul cartridge plant, JSC (Russia)

376.

Concern Avrora Scientific and Production Association, JSC (Russia)

377.

Bryansk Automobile Plant, JSC (Russia)

378.

Burevestnik Central Research Institute, JSC (Russia)

379.

Research Institute of Space Instrumentation, JSC (Russia)

380.

Arsenal Machine-building plant, OJSC (Russia)

381.

Central Design Bureau of Automatics, JSC (Russia)

382.

Zelenodolsk Design Bureau, JSC (Russia)

383.

Zavod Elecon, JSC (Russia)

384.

VMP "Avitec", JSC (Russia)

385.

JSC V. Tikhomirov Scientific Research Institute of Instrument Design (Russia)

386.

Tulatochmash, JSC (Russia)

387.

PJSC "I.S. Brook" INEUM (Russia)

388.

SPE "Krasnoznamenets", JSC (Russia)

389.

SPA Pribor Named After S.S. Golembiovsky, SC (Russia)

390.

SPA "Impuls", JSC (Russia)

391.

RusBITech (Russia)

392.

ROTOR 43 (Russia)

393.

Rostov optical and mechanical plant, PJSC (Russia)

394.

RATEP, JSC (Russia)

395.

PLAZ (Russia)

396.

OKB "Technika" (Russia)

397.

Ocean Chips (Russia)

398.

Nudelman Precision Engineering Design Bureau (Russia)

399.

Angstrem JSC (Russia)

400.

NPCAP (Russia)

401.

Novosibirsk Plant of Artificial Fibre (Russia)

402.

Novosibirsk Cartridge Plant, JSC (SIBFIRE) (Russia)

403.

Novator DB (Russia)

404.

NIMI Named After V.V. BAHIREV, JSC (Russia)

405.

NII Stali JSC (Russia)

406.

Nevskoe Design Bureau, JSC (Russia)

407.

Neva Electronica JSC (Russia)

408.

ENICS (Russia)

409.

The JSC Makeyev Design Bureau (Russia)

410.

KURGANPRIBOR, JSC (Russia)

411.

Ural Optical-Mechanical Plant E.S. Yalamova, JSC (Russia)

412.

Ramenskoye Engineering Design Office, JSC (Russia)

413.

Vologda Optical and Mechanical Plant, JSC (Russia)

414.

Videoglaz Project (Russia)

415.

Innovative Underwater Technologies, LLC (Russia)

416.

Ulyanovsk Mechanical Plant (Russia)

417.

All-Russian Research Institute of Radio Engineering (Russia)

418.

PJSC "Scientific and Production Association ‘Almaz’ Named After Academician A.A. Raspletin" (Russia)

419.

Concern OJSC – KIZLYAR ELECTRO-MECHANICAL PLANT (Russia)

420.

Concern Oceanpribor, JSC (Russia)

421.

JSC Zelenogradsky Nanotechnology Center (Russia)

422.

JSC Elektronstandart Pribor (Russia)

423.

JSC "Urals Optical-Mechanical Plant Named After Mr E.S Yalamov" (Russia)

424.

Ramenskoye Instrument-Making Design Bureau, JSC (Russia)

425.

Special Technology Centre Limited Liability Company (Russia)

426.

Vest Ost Limited Liability (Russia)

427.

Trade-Component LLC (Russia)

428.

Radiant Electronic Components JSC (Russia)

429.

JSC ICC Milandr (Russia)

430.

SMT iLogic LLC (Russia)

431.

Device Consulting (Russia)

432.

Concern Radio-Electronic Technologies (Russia)

433.

Technodinamika, JSC (Russia)

434.

OOO "UNITEK" (Russia)

435.

Closed Joint Stock Company TPK LINKOS (Russia)

436.

Closed Joint Stock Company TPK LINKOS, SUBDIVISION IN ASTRAKHAN (Russia)

437.

Design and Manufacturing of Aircraft Engines (DAMA) (Iran)

438.

Islamic Revolutionary Guard Corps Aerospace Force (Iran)

439.

Islamic Revolutionary Guard Corps Research and Self-Sufficiency Jihad Organization (IRGC SSJO) (Iran)

440.

Oje Parvaz Mado Nafar Company (Mado) (Iran)

441.

Paravar Pars Company (Iran)

442.

Qods Aviation Industries (Iran)

443.

Shahed Aviation Industries (Iran)

444.

Concern Morinformsystem–Agat (Russia)

445.

AO Papilon (Russia)

446.

IT-Papillon OOO (Russia)

447.

OOO Adis (Russia)

448.

Papilon Systems Limited Liability Company (Russia)

449.

Advanced Research Foundation (Russia)

450.

Federal Service for Military-Technical Cooperation (Russia)

451.

Federal State Budgetary Scientific Institution Research and Production Complex Technology Center (Russia)

452.

Federal State Institution Federal Scientific Center Scientific Research Institute for System Analysis of the Russian Academy of Sciences (Russia)

453.

Joint Stock Company All-Russian Research Institute Signal (Russia)

454.

Joint Stock Company Center of Research and Technology Services Dinamika (Russia)

455.

Joint Stock Company Concern Avtomatika (Russia)

456.

Joint Stock Company Corporation Moscow Institute of Heat Technology (Russia)

457.

Joint Stock Company Design Center Soyuz (Russia)

458.

Joint Stock Company Design Technology Center Elektronika (Russia)

459.

Joint Stock Company Institute for Scientific Research Microelectronic Equipment Progress (Russia)

460.

Joint Stock Company Machine-Building Engineering Office Fakel Named After Akademika P.D. Grushina (Russia)

461.

Joint Stock Company Moscow Institute of Electromechanics and Automatics (Russia)

462.

Joint Stock Company North Western Regional Center of Almaz Antey Concern Obukhovsky Plant (Russia)

463.

Joint Stock Company Obninsk Research and Production Enterprise Technologiya Named After A.G. Romashin (Russia)

464.

Joint Stock Company Penza Electrotechnical Research Institute (Russia)

465.

Joint Stock Company Production Association Sever (Russia)

466.

Joint Stock Company Research Center ELINS (Russia)

467.

Joint Stock Company Research and Production Association of Measuring Equipment (Russia)

468.

Joint Stock Company Research and Production Enterprise Radar MMS (Russia)

469.

Joint Stock Company Research and Production Enterprise Sapfir (Russia)

470.

Joint Stock Company RT-Tekhpriemka (Russia)

471.

Joint Stock Company Russian Research Institute Electronstandart (Russia)

472.

Joint Stock Company Ryazan Plant of Metal Ceramic Instruments (Russia)

473.

Joint Stock Company Scientific Production Enterprise Digital Solutions (Russia)

474.

Joint Stock Company Scientific Production Enterprise Kontakt (Russia)

475.

Joint Stock Company Scientific Production Enterprise Topaz (Russia)

476.

Joint Stock Company Scientific Research Institute Giricond (Russia)

477.

Joint Stock Company Scientific Research Institute of Computer Engineering NII SVT (Russia)

478.

Joint Stock Company Scientific Research Institute of Electrical Carbon Products (Russia)

479.

Joint Stock Company Scientific Research Institute of Electronic and Mechanical Devices (Russia)

480.

Joint Stock Company Scientific Research Institute of Electronic Engineering Materials (Russia)

481.

Joint Stock Company Scientific Research Institute of Gas Discharge Devices Plasma (Russia)

482.

Joint Stock Company Scientific Research Institute of Industrial Television Rastr (Russia)

483.

Joint Stock Company Scientific Research Institute of Precision Mechanical Engineering (Russia)

484.

Joint Stock Company Special Design Bureau of Computer Engineering (Russia)

485.

Joint Stock Company Special Design Bureau of Control Means (Russia)

486.

Joint Stock Company Special Design Bureau Turbina (Russia)

487.

Joint Stock Company State Scientific Research Institute Kristall (Russia)

488.

Joint Stock Company Svetlana Semiconductors (Russia)

489.

Joint Stock Company Tekhnodinamika (Russia)

490.

Joint Stock Company Voronezh Semiconductor Devices Factory Assembly (Russia)

491.

KAMAZ Publicly Traded Company (Russia)

492.

Keldysh Institute of Applied Mathematics of the Russian Academy of Sciences (Russia)

493.

Limited Liability Company Research and Production Association Radiovolna (Russia)

494.

Limited Liability Company RSBGroup (Russia)

495.

Mitishinskiy Scientific Research Institute of Radio Measuring Instruments (Russia)

496.

Open Joint Stock Company Khabarovsk Radio Engineering Plant (Russia)

497.

Open Joint Stock Company Mariyskiy Machine-Building Plant (Russia)

498.

Open Joint Stock Company Scientific and Production Enterprise Pulsar (Russia)

499.

Public Joint Stock Company Megafon (Russia)

500.

Public Joint Stock Company Tutaev Motor Plant (Russia)

501.

Public Joint Stock Company Vympel Interstate Corporation (Russia)

502.

RT-Inform Limited Liability Company (Russia)

503.

Skolkovo Foundation (Russia)

504.

Skolkovo Institute of Science and Technology (Russia)

505.

State Flight Testing Center Named After V.P. Chkalov (Russia)

506.

Joint Stock Company Research and Production Association Named After S.A. Lavochkina (Russia)

507.

VMK Limited Liability Company (Russia)

508.

TESTKOMPLEKT LLC (Russia)

509.

Radiopriborsnab LLC (Russia)

510.

CJSC Radiotekhkomplekt (Russia)

511.

Asia Pacific Links Ltd. (Hong Kong, Cina)

512.

Tordan Industry Limited (Hong Kong, Cina)

513.

Alpha Trading Investments Limited (Hong Kong, Cina)

514.

JSC NICEVT (Russia)

515.

A-CONTRAKT (Russia)

516.

JCS Izhevsk Motozavod Axion-holding (Russia)

517.

Gorky Plant of Communication Equipment (GZAS) (Russia)

518.

Nizhny Novgorod Research Institute of Radio Engineering (NNIIRT) (Russia)

519.

Nizhegorodskiy televizionnyy zavod (NITEL JSC) (Russia)

520.

LLC Rezonit (Russia)

521.

ZAO Promelektronika (Russia)

522.

TD Promelektronika LLC (Russia)

523.

Tako LLC (Armenia)

524.

Art Logistics LLC (Russia)

525.

GFK Logistics LLC (Russia)

526.

Novastream Limited (Russia)

527.

SKS Elektron Broker (Russia)

528.

Trust Logistics (Russia)

529.

Trust Logistics LLC (Russia)

530.

Alfa Beta Creative LLC (Uzbekistan)

531.

GFK Logistics Asia LLC (Uzbekistan)

532.

I Jet Global DMCC (Siria)

533.

I Jet Global DMCC (Emirati arabi uniti)

534.

Success Aviation Services FZC (Emirati arabi uniti)

535.

LLC CST (Zala Aero Group) (Russia)

536.

Iran Aircraft Manufacturing Industries Corporation (HESA) (Iran)

537.

Closed Joint Stock Company Special Design Bureau (Russia)

538.

Federal State Enterprise Kazan State Gunpowder Plant (Russia)

539.

Federal State Unitary Enterprise Central Scientific Research Institute of Chemistry and Mechanics (Russia)

540.

Federal State Unitary Enterprise Rostov-On-Don Research Institute of Radio Communications (Russia)

541.

Informtest Firm Limited Liability Company (Russia)

542.

Joint Stock Company 150 Aircraft Repair Plant (Russia)

543.

Joint Stock Company 810 Aircraft Repair Plant (Russia)

544.

Joint Stock Company Arzamas Instrument-Making Plant Named After P.I. Plandin (Russia)

545.

Joint Stock Company Concern Central Institute for Scientific Research Elektropribor (Russia)

546.

Joint Stock Company Dux (Russia)

547.

Joint Stock Company Eastern Shipyard (Russia)

548.

Joint Stock Company Information Satellite Systems Named After Academician M.F. Reshetnev (Russia)

549.

Joint Stock Company Izhevsk Electromechanical Plant Kupol (Russia)

550.

Joint Stock Company Kazan Optical-Mechanical Plant (Russia)

551.

Joint Stock Company Khabarovsk Shipbuilding Yard (Russia)

552.

Joint Stock Company Machine Building Company Vityaz (Russia)

553.

Joint Stock Company Management Company Radiostandard (Russia)

554.

Joint Stock Company Marine Instrument Engineering Corporation (Russia)

555.

Joint Stock Company NII Gidrosvyazi Shtil (Russia)

556.

Joint Stock Company Nizhny Novgorod Plant of the 70th Anniversary of Victory (Russia)

557.

Joint Stock Company Northern Production Association Arktika (Russia)

558.

Joint Stock Company Perm Machine Building Plant (Russia)

559.

Joint Stock Company Production Complex Akhtuba (Russia)

560.

Joint Stock Company Project Design Bureau RIO (Russia)

561.

Joint Stock Company Scientific Production Association Orion (Russia)

562.

Joint Stock Company Scientific Production Association Volna Plant (Russia)

563.

Joint Stock Company Scientific Production Center of Automatics and Instrument Building Named After Academician N.A. Pilyugin (Russia)

564.

Joint Stock Company Scientific Production Concern Tekhmash (Russia)

565.

Joint Stock Company Scientific Research Engineering Institute (Russia)

566.

Joint Stock Company Scientific Research Institute of Computing Complexes Named After M.A. Kartsev (Russia)

567.

Joint Stock Company Scientific Technical Institute Radiosvyaz (Russia)

568.

Joint Stock Company Taganrog Plant Priboy (Russia)

569.

Joint Stock Company Tula Cartridge Works (Russia)

570.

Joint Stock Company Tula Machine-Building Plant (Russia)

571.

Joint Stock Company Ulan-Ude Aviation Plant (Russia)

572.

Joint Stock Company Ulyanovsk Cartridge Works (Russia)

573.

Joint Stock Company Ural Automotive Plant (Russia)

574.

Joint Stock Company Vodtranspribor (Russia)

575.

Joint Stock Company Zavolzhskiy Plant of Caterpillar Tractors (Russia)

576.

Joint Stock Company Zelenodolsk Plant Named After A.M. Gorky (Russia)

577.

Machine Building Group Limited Liability Company (Russia)

578.

Military Industrial Company Limited Liability Company (Russia)

579.

Open Joint Stock Company Degtyaryov Plant (Russia)

580.

Promtekhnologiya Limited Liability Company (Russia)

581.

Public Joint Stock Company Kurganmashzavod (Russia)

582.

Public Joint Stock Company Motovilikha Plants (Russia)

583.

Public Joint Stock Company Proletarsky Plant (Russia)

584.

Public Joint Stock Company Rostvertol (Russia)

585.

Scientific Production Association Izhevsk Unmanned Systems Limited Liability Company (Russia)

586.

Scientific Production Enterprise Prima Limited Liability Company (Russia)

587.

United Machine Building Group Limited Liability Company (Russia)

588.

Volgograd Machine Building Company Limited Liability Company (Russia)

589.

VXI-Systems Limited Liability Company (Russia)

590.

LLC Yadro (Russia)

591.

Perm Powder Plant (Russia)

592.

RPA Kazan Machine Building Plant (Russia)

593.

Proton JSC (Russia)

594.

Grant Instrument (Russia)

595.

Streloy (Russia)

596.

LLC Research and Production Enterprise Itelma (Russia)

597.

TTK Kammarket LLC (Russia)

598.

JSC Kompel (Russia)

599.

LLC MBR-AVIA (Russia)

600.

LLC NeoTech (Russia)

601.

JSC Sozvezdie Concern (Russia)

602.

Serov Machine-Building Plant JSC (Russia)

603.

Aeroscan LLC (Russia)

604.

STC Orion LLC (Russia)

605.

Technical Center Windeq LLC (Russia)

606.

OrelMetallPolimer LLC (Russia)

607.

OMP LLC (Russia)

608.

Spetstehnotreyd LLC (Russia)

609.

BIC-inform (Russia)

610.

Spel LLC (Russia)

611.

Alfakomponent LLC (Russia)

612.

ID Solution LLC (Russia)

613.

Inelso LLC (Russia)

614.

Elitan Trade LLC (Russia)

615.

Hartis Dv LLV (Russia)

616.

SFT LLC (Russia)

617.

Kami Group LLC (Russia)

618.

AGT Systems LLC (Russia)

619.

Entep LLC (Russia)

620.

Mvizion LLC (Uzbekistan)

621.

Design Bureau of Navigation Systems (NAVIS) (Russia)

622.

Deflog Technologies PTE LTD (Singapore);

"

2)   

L’allegato XII della decisione 2014/512/PESC è sostituito dal seguente:

"ALLEGATO XII

Elenco dei progetti di cui all’articolo 4 septdecies, paragrafo 9, lettera b)

Ambito di applicazione dell’esenzione

Data di applicazione

Data di scadenza

Trasporto via nave verso il Giappone, assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione a tale trasporto, di petrolio greggio rientrante nella voce NC 2709 00 commisto a condensato, proveniente dal progetto Sakhalin-2 (Сахалин-2) sito in Russia

5 dicembre 2022

28 giugno 2024

"

3)   

L’allegato XV è aggiunto alla decisione 2014/512/PESC:

"ALLEGATO XV

Elenco dei paesi partner di cui all’articolo 4 decies, paragrafo 1, lettera d)

SVIZZERA

NORVEGIA.

"

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/2874/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)