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Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

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Serie L


2023/2864

20.12.2023

DIRETTIVA (UE) 2023/2864 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 13 dicembre 2023

che modifica talune direttive per quanto concerne l’istituzione e il funzionamento del punto di accesso unico europeo

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare gli articolo 50, 53, 62 e 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

Un accesso agevole e strutturato ai dati, anche alle informazioni fornite su base volontaria, è importante per permettere ai decisori nell’economia e nella società di prendere decisioni fondate che sostengano il funzionamento efficiente del mercato. Tale accesso è necessario anche per aumentare le opportunità di crescita, visibilità e innovazione delle piccole e medie imprese (PMI). L’impiego di spazi comuni europei di dati in settori cruciali, compreso quello finanziario, persegue lo scopo di fornire un accesso agevole a fonti di informazione affidabili in tali settori. Si prevede che il settore finanziario stesso subirà una trasformazione digitale nei prossimi anni e l’Unione dovrebbe sostenere tale trasformazione, in particolare promuovendo la finanza basata sui dati. Inoltre, porre la finanza sostenibile al centro del sistema finanziario costituisce un mezzo fondamentale per realizzare la transizione verde dell’economia dell’Unione. Affinché tale transizione verde abbia successo, è essenziale che le informazioni concernenti la sostenibilità e la governance sociale delle imprese siano facilmente accessibili agli investitori affinché questi ultimi siano meglio informati quando prendono decisioni sugli investimenti A tal fine, è necessario migliorare l’accesso del pubblico alle informazioni finanziarie, non finanziarie e relative all’ambiente, alla società e alla governance concernenti persone fisiche o giuridiche («soggetti») che sono tenute esse stesse a rendere pubbliche tali informazioni o che trasmettono pubblicamente tali informazioni a un organismo di raccolta, su base volontaria. Un mezzo efficiente per procedere in tal senso a livello di Unione consiste nell’istituire una piattaforma centralizzata che dia accesso elettronico a tutte le informazioni pertinenti.

(2)

Nella sua comunicazione del 24 settembre 2020 dal titolo «Un’Unione dei mercati dei capitali per le persone e le imprese: nuovo piano di azione», la Commissione ha proposto di migliorare l’accesso del pubblico alle informazioni finanziarie e non finanziarie dei soggetti mediante la creazione di un punto di accesso unico europeo (ESAP). La comunicazione della Commissione del 24 settembre 2020 relativa a una strategia in materia di finanza digitale per l’UE ha tracciato in termini generali le modalità con cui l’Unione potrebbe promuovere la trasformazione digitale della finanza nei prossimi anni, in particolare come promuovere la finanza basata sui dati. Successivamente, nella sua comunicazione del 6 luglio 2021 dal titolo «Strategia di finanziamento della transizione verso un’economia sostenibile», la Commissione ha posto la finanza sostenibile al centro del sistema finanziario come mezzo fondamentale per realizzare la transizione verde dell’economia dell’Unione, nel contesto del Green Deal europeo illustrato nella comunicazione della Commissione dell’11 dicembre 2019.

(3)

L’ESAP è istituito in conformità del regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) al fine di fornire al pubblico un facile accesso centralizzato a informazioni sui soggetti e sui loro prodotti pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilità, che le autorità e i soggetti sono tenuti a pubblicare a norma degli atti legislativi dell’Unione in tali settori. Tale pubblicazione dovrebbe essere effettuata secondo il principio del «deposito una volta soltanto» (file-once) e senza comportare ulteriori obblighi di informativa oltre a quelli previsti dalla legge. Inoltre, qualsiasi soggetto disciplinato dal diritto di uno Stato membro dovrebbe poter trasmettere a un organismo di raccolta, su base volontaria, informazioni concernenti le proprie attività economiche pertinenti per i servizi finanziari o per i mercati dei capitali o relative alla sostenibilità, al fine di rendere tali informazioni accessibili tramite l’ESAP ai sensi del regolamento (UE) 2023/2859.

(4)

Una serie di direttive nel settore dei servizi finanziari, dei mercati dei capitali e della sostenibilità dovrebbero essere modificate per consentire il funzionamento dell’ESAP. Per raggiungere un funzionamento affidabile ed efficiente dell’ESAP in maniera proporzionata, è necessario che l’incremento della raccolta e della trasmissione delle informazioni sia graduale. L’intento è che l’obbligo di mettere le informazioni a disposizione dell’ESAP costituisca parte integrante degli atti legislativi settoriali dell’Unione elencati nell’allegato del regolamento (UE) 2023/2859 e di qualsiasi ulteriore atto legislativo dell’Unione che preveda un accesso centralizzato alle informazioni tramite l’ESAP. Le informazioni da rendere accessibili tramite l’ESAP e gli organismi di raccolta designati per la raccolta di tali informazioni potrebbero essere rivisti nell’ambito del riesame di tali atti legislativi settoriali dell’Unione, al fine di garantire che l’ESAP fornisca ai partecipanti al mercato un facile accesso centralizzato alle informazioni di cui hanno bisogno e che l’ESAP diventi il punto di riferimento.

(5)

L’ESAP dovrebbe essere istituito con un calendario ambizioso, adottando nel contempo misure intermedie per garantirne la solidità operativa e l’efficienza. In particolare, dovrebbe essere concesso tempo sufficiente per l’attuazione tecnica dell’ESAP e per la raccolta di informazioni da mettere in atto negli Stati membri. Lo sviluppo dell’ESAP dovrebbe avere una fase iniziale di 12 mesi, per concedere agli Stati membri e all’autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) (ESMA), istituita dal regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), tempo sufficiente per istituire l’infrastruttura informatica e testarla sulla base della raccolta di un numero limitato di flussi di informazioni. Successivamente, lo sviluppo dell’ESAP dovrebbe gradualmente integrare, nel tempo, un numero aggiuntivo di flussi di informazioni e funzionalità a un ritmo che consenta uno sviluppo solido ed efficiente dell’ESAP. Il funzionamento dell’ESAP dovrebbe essere valutato periodicamente nel corso della sua attuazione e del suo funzionamento al fine di consentire eventuali adeguamenti per soddisfare le esigenze dei suoi utenti e garantirne l’efficienza tecnica.

(6)

Ai fini del funzionamento dell’ESAP, dovrebbero essere designati degli organismi di raccolta incaricati di raccogliere presso i soggetti le informazioni pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilità. In assenza di un organismo di raccolta già istituito ai sensi del diritto dell’Unione, gli Stati membri dovrebbero mantenere la flessibilità nell’organizzazione della raccolta di informazioni nella loro giurisdizione, designare almeno un organismo di raccolta, quale definito nel regolamento (UE) 2023/2859, affinché raccolga e conservi le informazioni, ed darne notifica all’ESMA di conseguenza. Al fine di rendere accessibili le informazioni tramite l’ESAP in modo efficiente sotto il profilo dei costi, la raccolta, la trasmissione e la conservazione delle informazioni dovrebbero basarsi, per quanto possibile, sulle procedure e infrastrutture di raccolta, trasmissione e conservazione esistenti a livello nazionale, nonché su quelle esistenti per la trasmissione delle informazioni provenienti dagli organismi di raccolta all’ESMA.

(7)

Al fine di garantire che l’ESAP fornisca un accesso tempestivo alle informazioni pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilità come stabilito nel regolamento (UE) 2023/2859, i soggetti dovrebbero trasmettere le loro informazioni a un organismo di raccolta nello stesso momento in cui rendono pubbliche tali informazioni. A loro volta, gli organismi di raccolta dovrebbero mettere le informazioni a disposizione dell’ESAP in modo automatizzato. Gli organismi di raccolta dovrebbero attingere, per quanto possibile, alle esistenti procedure e infrastrutture di raccolta delle informazioni, a livello di Unione e nazionale, per la trasmissione di informazioni all’ESMA senza indebito ritardo.

(8)

Affinché le informazioni sull’ESAP siano utilizzabili digitalmente, i soggetti dovrebbero trasmettere tali informazioni agli organismi di raccolta in un formato per dati estraibili o, laddove previsto dal diritto dell’Unione, in un formato leggibile meccanicamente. Le informazioni trasmesse dai soggetti agli organismi di raccolta dovrebbero essere accompagnate dai metadati richiesti da tali organismi di raccolta. Alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare norme tecniche di attuazione elaborate dall’autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) (ABE) istituita dal regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), dall’autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) (EIOPA) istituita dal regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (6), o dall’ESMA (conosciute collettivamente come «autorità europee di vigilanza»), che specifichino i metadati per ciascuna informazione, come devono essere strutturati i dati per tali informazioni, le informazioni per le quali è richiesto un formato leggibile meccanicamente e quale sia il formato leggibile meccanicamente da utilizzare in tali casi. Per quanto riguarda le norme tecniche di attuazione relative alle informazioni sulla sostenibilità, è opportuno che le autorità europee di vigilanza, agendo tramite il comitato congiunto, si coordinino con l’EFRAG in merito all’elaborazione di tali progetti di norme. L’introduzione di un formato leggibile meccanicamente dovrebbe essere giustificata da un’analisi che tenga conto dei costi e dei benefici per i soggetti e per gli utenti delle informazioni nonché per qualsiasi altra parte interessata, in particolare gli organismi di raccolta, le autorità competenti e le autorità europee di vigilanza.

(9)

Gli organismi di raccolta non dovrebbero essere responsabili di verificare l’esattezza del contenuto delle informazioni trasmesse dai soggetti, a meno che non sia loro richiesto a norma degli atti legislativi dell’Unione applicabili elencati nell’allegato al regolamento (UE) 2023/2859. I soggetti che trasmettono informazioni su base obbligatoria dovrebbero essere responsabili di garantire l’esattezza delle informazioni trasmesse in virtù dei loro obblighi giuridici ai sensi degli atti legislativi dell’Unione applicabili elencati in detto allegato o ai sensi del diritto nazionale.

(10)

Conformemente all’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (7), il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato osservazioni formali in data 19 gennaio 2022.

(11)

La Banca centrale europea ha formulato il suo parere il 7 giugno 2022 (8),

(12)

Poiché l’obiettivo della presente direttiva, ossia armonizzare gli obblighi di informativa per le informazioni pubbliche che dovrebbero essere accessibili tramite l’ESAP, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(13)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza le direttive seguenti:

direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (9);

direttiva 2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (10);

direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (11);

direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (12);

direttiva 2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (13);

direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (14);

direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (15);

direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (16);

direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (17);

direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (18);

direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (19);

direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (20);

direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio (21);

direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio (22);

direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio (23);

direttiva (UE) 2019/2162 del Parlamento europeo e del Consiglio (24);

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Modifica della direttiva 2002/87/CE

Nella direttiva 2002/87/CE è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 30 ter

Accessibilità delle informazioni tramite il punto di accesso unico europeo

1.   A decorrere dal 10 gennaio 2030 gli Stati membri assicurano che, quando rendono pubbliche informazioni di cui all’articolo 9, paragrafo 4 della presente direttiva, le imprese regolamentante trasmettano tali informazioni contemporaneamente all’organismo di raccolta di cui al paragrafo 3 del presente articolo al fine di renderle accessibili tramite il punto di accesso unico europeo (ESAP), istituito a norma del regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1).

Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni soddisfino i requisiti seguenti:

a)

sono trasmesse in un formato per dati estraibili ai sensi dell’articolo 2, punto 3), del regolamento (UE) 2023/2859 o, laddove previsto dal diritto dell’Unione, in un formato leggibile meccanicamente ai sensi dell’articolo 2, punto 4), di tale regolamento;

b)

sono corredate dei metadati seguenti:

i)

tutte le denominazioni delle imprese regolamentate a cui le informazioni fanno riferimento;

ii)

l’identificativo della persona giuridica dell’impresa regolamentata, come specificato ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859;

iii)

le dimensioni dell’impresa regolamentata per categoria, come specificato ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 4, lettera d), di tale regolamento;

iv)

il tipo di informazioni come da classificazione di cui all’articolo 7, paragrafo 4, lettera c), di tale regolamento;

v)

un’indicazione che precisi se le informazioni contengono dati personali.

2.   Ai fini del paragrafo 1, lettera b), punto ii), gli Stati membri richiedono le imprese regolamentate di ottenere un identificativo della persona giuridica.

3.   Al fine di rendere le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo accessibili tramite l’ESAP, l’organismo di raccolta ai sensi dell’articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2023/2859 è l’autorità competente.

4.   Al fine di garantire la raccolta e la gestione efficienti delle informazioni trasmesse conformemente al paragrafo 1, l’ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione al fine di specificare quanto segue:

a)

eventuali altri metadati di cui devono essere corredate le informazioni;

b)

la strutturazione dei dati nelle informazioni;

c)

per quali informazioni è richiesto un formato leggibile meccanicamente e, in tali casi, quale formato leggibile meccanicamente debba essere utilizzato.

Ai fini della lettera c), l’ESMA valuta i vantaggi e gli svantaggi dei diversi formati leggibili meccanicamente ed effettua adeguate verifiche sul campo.

L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

5.   Se necessario, l’ESMA adotta orientamenti per garantire che i metadati trasmessi conformemente al paragrafo 4, primo comma, lettera a), siano corretti.

Articolo 2

Modifica della direttiva 2004/25/CE

Nella direttiva 2004/25/CE è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 16 bis

Accessibilità delle informazioni tramite il punto di accesso unico europeo

1.   A decorrere dal 10 gennaio 2030 gli Stati membri assicurano che, quando rendono pubbliche informazioni di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettera c), all’articolo 6, paragrafi 1 e 2, e all’articolo 9, paragrafo 5, della presente direttiva, le società trasmettano tali informazioni contemporaneamente al pertinente organismo di raccolta di cui al paragrafo 3 del presente articolo al fine di renderle accessibili tramite il punto di accesso unico europeo (ESAP) istituito a norma del regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2).

Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni soddisfino i requisiti seguenti:

a)

sono trasmesse in un formato per dati estraibili ai sensi dell’articolo 2, punto 3), del regolamento (UE) 2023/2859 o, laddove previsto dal diritto dell’Unione, in un formato leggibile meccanicamente ai sensi dell’articolo 2, punto 4), di tale regolamento;

b)

sono corredate dei metadati seguenti:

i)

tutte le denominazioni della società a cui le informazioni fanno riferimento;

ii)

l’identificativo della persona giuridica della società, come specificato ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859;

iii)

le dimensioni della società per categoria, come specificate ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 4, lettera d), di tale regolamento;

iv)

il settore o i settori industriali delle attività economiche della società, come specificato a norma dell’articolo 7, paragrafo 4, lettera e), di tale regolamento;

v)

il tipo di informazioni come da classificazione di cui all’articolo 7, paragrafo 4, lettera c), di tale regolamento;

vi)

un’indicazione che precisi se le informazioni contengono dati personali.

2.   Ai fini del paragrafo 1, lettera b), punto ii), gli Stati membri richiedono alle società di ottenere un identificativo della persona giuridica.

3.   Entro il 9 gennaio 2030, al fine di rendere le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo accessibili tramite l’ESAP, gli Stati membri designano almeno uno degli organismi di raccolta ai sensi dell’articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2023/2859 e ne danno notifica all’ESMA.

4.   A decorrere dal 10 gennaio 2030, gli Stati membri assicurano che le informazioni di cui all’articolo 5, paragrafo 4, della presente direttiva siano rese accessibili tramite l’ESAP. A tal fine, l’organismo di raccolta di cui all’articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2023/2859 è l’autorità cui compete la vigilanza sull’offerta, designata a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, della presente direttiva.

Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni soddisfino i requisiti seguenti:

a)

sono trasmesse in un formato per dati estraibili ai sensi dell’articolo 2, punto 3), del regolamento (UE) 2023/2859;

b)

sono corredate dei metadati seguenti:

i)

tutte le denominazioni della società a cui le informazioni fanno riferimento;

ii)

se disponibile, l’identificativo della persona giuridica della società, come specificato ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859;

iii)

il tipo di informazioni come da classificazione di cui all’articolo 7, paragrafo 4, lettera c), di tale regolamento;

iv)

un’indicazione del fatto che le informazioni contengono dati personali.

5.   Al fine di garantire la raccolta e la gestione efficienti delle informazioni trasmesse conformemente al paragrafo 1, l’ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione al fine di specificare quanto segue:

a)

eventuali altri metadati di cui devono essere corredate le informazioni;

b)

la strutturazione dei dati nelle informazioni;

c)

per quali informazioni è richiesto un formato leggibile meccanicamente e, in tali casi, quale formato leggibile meccanicamente debba essere utilizzato.

Ai fini della lettera c), l’ESMA valuta i vantaggi e gli svantaggi dei diversi formati leggibili meccanicamente ed effettua adeguate verifiche sul campo.

L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

6.   Se necessario, l’ESMA adotta orientamenti per garantire che i metadati trasmessi conformemente al paragrafo 5, primo comma, lettera a), siano corretti.

Articolo 3

Modifiche della direttiva 2004/109/CE

La direttiva 2004/109/CE è così modificata:

1)

l’articolo 21 bis è soppresso;

2)

è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 23 bis

Accessibilità delle informazioni tramite il punto di accesso unico europeo

1.   A decorrere dal 10 luglio 2026, gli Stati membri assicurano che, nel comunicare le informazioni previste dalla regolamentazione di cui all’articolo 21, paragrafo 1, della presente direttiva, l’emittente o la persona che ha chiesto l’ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato senza il consenso dell’emittente trasmetta tali informazioni previste dalla regolamentazione contemporaneamente all’organismo di raccolta di cui al paragrafo 3 del presente articolo al fine di renderle accessibili tramite il punto di accesso unico europeo (ESAP), istituito a norma del regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio (*3).

Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni previste dalla regolamentazione soddisfino i requisiti seguenti:

a)

sono trasmesse in un formato per dati estraibili ai sensi dell’articolo 2, punto 3), del regolamento (UE) 2023/2859 o, laddove previsto dal diritto dell’Unione o nazionale, in un formato leggibile meccanicamente ai sensi dell’articolo 2, punto 4), di tale regolamento;

b)

sono corredate dei metadati seguenti:

i)

tutte le denominazioni dell’emittente a cui le informazioni fanno riferimento;

ii)

l’identificativo della persona giuridica dell’emittente, come specificato ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859;

iii)

le dimensioni dell’emittente per categoria, come specificate ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 4, lettera d), di tale regolamento;

iv)

il settore o i settori industriali delle attività economiche dell’emittente, come specificato a norma dell’articolo 7, paragrafo 4, lettera e), di tale regolamento;

v)

il tipo di informazioni come da classificazione di cui all’articolo 7, paragrafo 4, lettera c), di tale regolamento;

vi)

un’indicazione che precisi se le informazioni contengono dati personali.

2.   Ai fini del paragrafo 1, lettera b), punto ii), gli Stati membri richiedono agli emittenti di ottenere un identificativo della persona giuridica.

3.   Al fine di rendere le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo accessibili tramite l’ESAP, l’organismo di raccolta ai sensi dell’articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2023/2859 è il meccanismo ufficialmente stabilito ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 2, della presente direttiva.

4.   A decorrere dal 10 luglio 2026, gli Stati membri assicurano che le informazioni di cui all’articolo 29, paragrafo 1, della presente direttiva siano rese accessibili tramite l’ESAP. A tal fine, l’organismo di raccolta ai sensi dell’articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2023/2859 è l’autorità competente a norma della presente direttiva.

Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni soddisfino i requisiti seguenti:

a)

sono trasmesse in un formato per dati estraibili ai sensi dell’articolo 2, punto 3), del regolamento (UE) 2023/2859;

b)

sono corredate dei metadati seguenti:

i)

tutte le denominazioni della persona fisica o giuridica a cui le informazioni fanno riferimento;

ii)

se disponibile, l’identificativo della persona giuridica del soggetto giuridico come specificato ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859;

iii)

il tipo di informazioni come da classificazione di cui all’articolo 7, paragrafo 4, lettera c), di tale regolamento;

iv)

un’indicazione che precisi se le informazioni includono dati personali.

5.   Al fine di garantire la raccolta e la gestione efficienti delle informazioni previste dalla regolamentazione trasmesse conformemente al paragrafo 1, l’ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione al fine di specificare quanto segue:

a)

eventuali altri metadati di cui devono essere corredate tali informazioni, compresa la relazione finanziaria semestrale di cui all’articolo 5, paragrafo 1;

b)

la strutturazione dei dati e il formato leggibile meccanicamente applicabile alle informazioni di cui alla lettera a) del presente paragrafo.

Ai fini della lettera b), l’ESMA valuta i vantaggi e gli svantaggi dei diversi formati leggibili meccanicamente ed effettua adeguate verifiche sul campo.

L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

6.   Se necessario, l’ESMA adotta orientamenti per garantire che i metadati trasmessi conformemente al paragrafo 5, primo comma, lettera a), siano corretti.

(*3)  Regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, che istituisce un punto di accesso unico europeo che fornisce un accesso centralizzato alle informazioni accessibili al pubblico pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilità (GU L, 2023/2859, 20.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2859/oj).»."

Articolo 4

Modifica della direttiva 2006/43/CE

Nella direttiva 2006/43/CE è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 20 bis

Accessibilità delle informazioni tramite il punto di accesso unico europeo

1.   A decorrere dal 10 gennaio 2030, gli Stati membri assicurano che le informazioni di cui all’articolo 30 quater della presente direttiva siano rese accessibili tramite il punto di accesso unico europeo (ESAP), istituito a norma del regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio (*4). A tal fine, l’organismo di raccolta ai sensi dell’articolo 2, punto 2), di tale regolamento è l’autorità competente a norma della presente direttiva.

Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni soddisfino i requisiti seguenti:

a)

sono trasmesse in un formato per dati estraibili ai sensi dell’articolo 2, punto 3), del regolamento (UE) 2023/2859;

b)

sono corredate dei metadati seguenti:

i)

tutte le denominazioni del revisore legale o dell’impresa di revisione contabile a cui le informazioni fanno riferimento;

ii)

se disponibile, l’identificativo della persona giuridica dell’impresa di revisione contabile, come specificato ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859;

iii)

il tipo di informazioni come da classificazione di cui all’articolo 7, paragrafo 4, lettera c), di tale regolamento;

iv)

un’indicazione che precisi se le informazioni contengono dati personali.

2.   A decorrere dal 10 gennaio 2030, gli Stati membri assicurano che le informazioni di cui all’articolo 15 della presente direttiva siano rese accessibili tramite l’ESAP. A tal fine, l’organismo di raccolta ai sensi dell’articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2023/2859 è l’albo.

Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni soddisfino i requisiti seguenti:

a)

sono trasmesse in un formato per dati estraibili ai sensi dell’articolo 2, punto 3), del regolamento (UE) 2023/2859;

b)

sono corredate dei metadati seguenti:

i)

tutte le denominazioni del revisore legale o dell’impresa di revisione contabile a cui le informazioni fanno riferimento;

ii)

se disponibile, l’identificativo della persona giuridica dell’impresa di revisione contabile, come specificato ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859;

iii)

il tipo di informazioni come da classificazione di cui all’articolo 7, paragrafo 4, lettera c), di tale regolamento;

iv)

un’indicazione che precisi se le informazioni contengono dati personali.

Articolo 5

Modifica della direttiva 2007/36/CE

Nella direttiva 2007/36/CE è inserito il seguente capo:

« Capo II ter

Punto di accesso unnico europeo

Articolo 14 quater

Accessibilità delle informazioni tramite il punto di accesso unico europeo

1.   A decorrere dal 10 gennaio 2030 gli Stati membri assicurano che, quando rendono pubbliche informazioni di cui all’articolo 3 octies, paragrafo 1, all’articolo 3 nonies, paragrafi 1 e 2, all’articolo 3 undecies, paragrafi 1 e 2, all’articolo 9 bis, paragrafo 7, all’articolo 9 ter, paragrafo 5, all’articolo 9 quater, paragrafi 2 e 7, e all’articolo 14, paragrafo 2, della presente direttiva, gli investitori istituzionali, i gestori di attivi, i consulenti in materia di voto e le società trasmettano tali informazioni contemporaneamente all’organismo di raccolta di cui al paragrafo 3 del presente articolo al fine di renderle accessibili tramite il punto di accesso unico europeo (ESAP), istituito a norma del regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio (*5).

Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni soddisfino i requisiti seguenti:

a)

sono trasmesse in un formato per dati estraibili ai sensi dell’articolo 2, punto 3), del regolamento (UE) 2023/2859 o, laddove previsto dal diritto dell’Unione, in un formato leggibile meccanicamente ai sensi dell’articolo 2, punto 4), di tale regolamento;

b)

sono corredate dei metadati seguenti:

i)

tutte le denominazioni dell’investitore istituzionale, del gestore di attivi, del consulente in materia di voto o della società a cui le informazioni fanno riferimento;

ii)

l’identificativo della persona giuridica dell’investitore istituzionale, del gestore di attivi, del consulente in materia di voto o della società, come specificato ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859;

iii)

le dimensioni per categoria dell’investitore istituzionale, del gestore di attivi, del consulente in materia di voto o della società, come specificate ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 4, lettera d), di tale regolamento;

iv)

il settore o i settori industriali delle attività economiche della società, come specificato a norma dell’articolo 7, paragrafo 4, lettera e), di tale regolamento;

v)

il tipo di informazioni come da classificazione di cui all’articolo 7, paragrafo 4, lettera c), di tale regolamento;

vi)

un’indicazione che precisi se le informazioni contengono dati personali.

2.   Ai fini del paragrafo 1, lettera b), punto ii), gli Stati membri richiedono agli investitori istituzionali, ai gestori di attivi, ai consulenti in materia di voto e alle società di ottenere un identificativo della persona giuridica.

3.   Entro il 9 gennaio 2030, al fine di rendere le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo accessibili tramite l’ESAP, gli Stati membri designano almeno un organismo di raccolta ai sensi dell’articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2023/2859 e ne danno notifica all’ESMA.

4.   Al fine di garantire la raccolta e la gestione efficienti delle informazioni trasmesse conformemente al paragrafo 1, l’ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione al fine di specificare quanto segue:

a)

eventuali altri metadati di cui devono essere corredate le informazioni;

b)

la strutturazione dei dati nelle informazioni;

c)

per quali informazioni è richiesto un formato leggibile meccanicamente e, in tali casi, quale formato leggibile meccanicamente debba essere utilizzato.

Ai fini della lettera c), l’ESMA valuta i vantaggi e gli svantaggi dei diversi formati leggibili meccanicamente ed effettua adeguate verifiche sul campo.

L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

5.   Se necessario, l’ESMA adotta orientamenti per garantire che i metadati trasmessi conformemente al paragrafo 4, primo comma, lettera a), siano corretti.

Articolo 6

Modifica della direttiva 2009/65/CE

Nella direttiva 2009/65/CE, al capo IX, è inserita la sezione seguente:

«SEZIONE 4

ACCESSIBILITA DELLE INFORMAZIONI TRAMITE IL PUNTO DI ACCESSO UNICO EUROPEO

Articolo 82 bis

1.   A decorrere dal 10 gennaio 2028 gli Stati membri assicurano che, quando rendono pubbliche informazioni di cui all’articolo 68, paragrafo 1, e all’articolo 78, paragrafo 1, della presente direttiva, le società di gestione e le società di investimento trasmettano tali informazioni contemporaneamente all’organismo di raccolta di cui al paragrafo 3 del presente articolo al fine di renderle accessibili tramite il punto di accesso unico europeo (ESAP), istituito a norma del regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio (*6).

Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni soddisfino i requisiti seguenti:

a)

sono trasmesse in un formato per dati estraibili ai sensi dell’articolo 2, punto 3), del regolamento (UE) 2023/2859 o, laddove previsto dal diritto dell’Unione, in un formato leggibile meccanicamente ai sensi dell’articolo 2, punto 4), di tale regolamento;

b)

sono corredate dei metadati seguenti:

i)

tutte le denominazioni dell’OICVM a cui le informazioni fanno riferimento;

ii)

l’identificativo della persona giuridica dell’OICVM, come specificato ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859;

iii)

le dimensioni dell’OICVM per categoria, come specificate ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 4, lettera d), di tale regolamento;

iv)

il tipo di informazioni come da classificazione di cui all’articolo 7, paragrafo 4, lettera c), di tale regolamento;

v)

un’indicazione che precisi se le informazioni contengono dati personali.

2.   Ai fini del paragrafo 1, lettera b), punto ii), gli Stati membri assicurano che gli OICVM ottengano un identificativo della persona giuridica.

3.   Al fine di rendere le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo accessibili tramite l’ESAP, l’organismo di raccolta ai sensi dell’articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2023/2859 è l’autorità competente.

4.   A decorrere dal 10 gennaio 2028, gli Stati membri assicurano che le informazioni di cui all’articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, della presente direttiva siano rese accessibili tramite l’ESAP. A tal fine, l’organismo di raccolta ai sensi dell’articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2023/2859 è l’autorità competente nazionale.

Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni soddisfino i requisiti seguenti:

a)

sono trasmesse in un formato per dati estraibili ai sensi dell’articolo 2, punto 3), del regolamento (UE) 2023/2859;

b)

sono corredate dei metadati seguenti:

i)

tutte le denominazioni della società di gestione a cui le informazioni fanno riferimento;

ii)

se disponibile, l’identificativo della persona giuridica della società di gestione come specificato ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 4, lettera b), di tale regolamento;

iii)

il tipo di informazioni come da classificazione di cui all’articolo 7, paragrafo 4, lettera c), di tale regolamento;

iv)

un’indicazione che precisi se le informazioni contengono dati personali.

5.   A decorrere dal 10 gennaio 2028, gli Stati membri assicurano che le informazioni di cui all’articolo 99 ter, paragrafo 1, della presente direttiva siano rese accessibili tramite l’ESAP. A tal fine, l’organismo di raccolta ai sensi dell’articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2023/2859 è l’autorità competente.

Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni soddisfino i requisiti seguenti:

a)

sono trasmesse in un formato per dati estraibili ai sensi dell’articolo 2, punto 3), del regolamento (UE) 2023/2859;

b)

sono corredate dei metadati seguenti:

i)

tutte le denominazioni dell’OICVM a cui le informazioni fanno riferimento;

ii)

se disponibile, l’identificativo della persona giuridica dell’OICVM, come specificato ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859;

iii)

il tipo di informazioni come da classificazione di cui all’articolo 7, paragrafo 4, lettera c), di tale regolamento;

iv)

un’indicazione che precisi se le informazioni contengono dati personali.

6.   Al fine di garantire la raccolta e la gestione efficienti delle informazioni trasmesse conformemente al paragrafo 1, l’AESFEM elabora progetti di norme tecniche di attuazione al fine di specificare quanto segue:

a)

eventuali altri metadati di cui devono essere corredate le informazioni;

b)

la strutturazione dei dati nelle informazioni;

c)

per quali informazioni è richiesto un formato leggibile meccanicamente e, in tali casi, quale formato leggibile meccanicamente debba essere utilizzato.

Ai fini della lettera c), l’AESFEM valuta i vantaggi e gli svantaggi dei diversi formati leggibili meccanicamente ed effettua adeguate verifiche sul campo.

L’AESFEM presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

7.   Se necessario, l’AESFEM adotta orientamenti per garantire che i metadati trasmessi conformemente al paragrafo 6, primo comma, lettera a), siano corretti.

Articolo 7

Modifica della direttiva 2009/138/CE

Nella direttiva 2009/138/CE è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 304 ter

Accessibilità delle informazioni tramite il punto di accesso unico europeo

1.   A decorrere dal 10 gennaio 2030 gli Stati membri assicurano che, quando rendono pubbliche informazioni di cui agli articoli 51, paragrafo 1, e 256, paragrafo 1, della presente direttiva, le imprese di assicurazione o di riassicurazione trasmettano tali informazioni contemporaneamente al pertinente organismo di raccolta di cui al paragrafo 3 del presente articolo al fine di renderle accessibili tramite il punto di accesso unico europeo (ESAP), istituito a norma del regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio (*7).

Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni soddisfino i requisiti seguenti:

a)

sono trasmesse in un formato per dati estraibili ai sensi dell’articolo 2, punto 3), del regolamento (UE) 2023/2859 o, laddove previsto dal diritto dell’Unione, in un formato leggibile meccanicamente ai sensi dell’articolo 2, punto 4), di tale regolamento;

b)

sono corredate dei metadati seguenti:

i)

tutte le denominazioni dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione a cui le informazioni fanno riferimento;

ii)

l’identificativo della persona giuridica dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione, come specificato ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859;

iii)

le dimensioni dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione per categoria, come specificate ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 4, lettera d), di tale regolamento;

iv)

il tipo di informazioni come da classificazione di cui all’articolo 7, paragrafo 4, lettera c), di tale regolamento;

v)

un’indicazione che precisi se le informazioni contengono dati personali.

2.   Ai fini del paragrafo 1, lettera b), punto ii), gli Stati membri assicurano che le imprese di assicurazione o di riassicurazione ottengano un identificativo della persona giuridica.

3.   Entro il 9 gennaio 2030, al fine di rendere le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo accessibili tramite l’ESAP, gli Stati membri designano almeno un organismo di raccolta ai sensi dell’articolo 2, punto 2, del regolamento (UE) 2023/2859 e ne danno notifica all’AESFEM.

4.   A decorrere dal 10 gennaio 2030 le informazioni di cui all’articolo 25 bis della presente direttiva sono rese accessibili tramite l’ESAP. A tal fine, l’organismo di raccolta ai sensi dell’articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2023/2859 è l’EIOPA. L’EIOPA trae tali informazioni dalle informazioni notificate dalle autorità competenti conformemente all’articolo 25 bis della presente direttiva ai fini della redazione dell’elenco di cui a tale articolo.

Tali informazioni soddisfano i requisiti seguenti:

a)

sono trasmesse in un formato per dati estraibili ai sensi dell’articolo 2, punto 3), del regolamento (UE) 2023/2859;

b)

sono corredate dei metadati seguenti:

i)

tutte le denominazioni dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione a cui le informazioni fanno riferimento;

ii)

se disponibile, l’identificativo della persona giuridica dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione come specificato ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859;

iii)

il tipo di informazioni come da classificazione di cui all’articolo 7, paragrafo 4, lettera c), di tale regolamento;

iv)

un’indicazione che precisi se le informazioni contengono dati personali.

5.   A decorrere dal 10 gennaio 2030 gli Stati membri assicurano che le informazioni di cui all’articolo 271, paragrafo 1, e all’articolo 280, paragrafo 1, della presente direttiva siano rese accessibili tramite l’ESAP. A tal fine, l’organismo di raccolta ai sensi dell’articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2023/2859 è l’autorità competente.

Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni soddisfino i requisiti seguenti:

a)

sono trasmesse in un formato per dati estraibili ai sensi dell’articolo 2, punto 3), del regolamento (UE) 2023/2859;

b)

sono corredate dei metadati seguenti:

i)

tutte le denominazioni dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione a cui le informazioni fanno riferimento;

ii)

se disponibile, l’identificativo della persona giuridica dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione come specificato ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859;

iii)

il tipo di informazioni come da classificazione di cui all’articolo 7, paragrafo 4, lettera c), di tale regolamento;

iv)

un’indicazione che precisi se le informazioni contengono dati personali.

6.   Al fine di garantire la raccolta e la gestione efficienti delle informazioni trasmesse conformemente al paragrafo 1, l’EIOPA elabora progetti di norme tecniche di attuazione al fine di specificare quanto segue:

a)

eventuali altri metadati di cui devono essere corredate le informazioni;

b)

la strutturazione dei dati nelle informazioni;

c)

per quali informazioni è richiesto un formato leggibile meccanicamente e, in tali casi, quale formato leggibile meccanicamente debba essere utilizzato.

Ai fini della lettera c), l’EIOPA valuta i vantaggi e gli svantaggi dei diversi formati leggibili meccanicamente ed effettua adeguate verifiche sul campo.

L’EIOPA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1094/2010.

7.   Se necessario, l’EIOPA adotta orientamenti per garantire che i metadati trasmessi conformemente al paragrafo 6, primo comma, lettera a), siano corretti.

Articolo 8

Modifica della direttiva 2011/61/UE

Nella direttiva 2011/61/UE è inserito il seguente articolo:

«Articolo 69 ter

Accessibilità delle informazioni tramite il punto di accesso unico europeo

A decorrere dal 10 gennaio 2030 le informazioni di cui all’articolo 7, paragrafo 5, secondo comma, della presente direttiva sono rese accessibili tramite il punto di accesso unico europeo (ESAP), istituito a norma del regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio (*8). A tal fine, l’organismo di raccolta ai sensi dell’articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2023/2859 è l’AESFEM.

Tali informazioni soddisfano i requisiti seguenti:

a)

sono trasmesse in un formato per dati estraibili ai sensi dell’articolo 2, punto 3), del regolamento (UE) 2023/2859;

b)

sono corredate dei metadati seguenti:

i)

tutte le denominazioni del GEFIA autorizzato ai sensi della presente direttiva e l’elenco dei FIA gestiti o commercializzati dal GEFIA a cui si riferiscono le informazioni;

ii)

se disponibile, l’identificativo della persona giuridica del GEFIA autorizzato ai sensi della presente direttiva e l’elenco dei FIA gestiti o commercializzati da tale GEFIA, come specificato ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859;

iii)

il tipo di informazioni come da classificazione di cui all’articolo 7, paragrafo 4, lettera c), di tale regolamento;

iv)

un’indicazione che precisi se le informazioni contengono dati personali.

Articolo 9

Modifica della direttiva 2013/34/UE

Nella direttiva 2013/34/UE è inserito il seguente articolo:

«Articolo 33 bis

Accessibilità delle informazioni tramite il punto di accesso unico europeo

1.   A decorrere dal 10 gennaio 2028 gli Stati membri assicurano che, quando rendono pubblici la relazione sulla gestione, la relazione sulla gestione consolidata, comprese, per entrambe le relazioni, le informazioni richieste all’articolo 8 del regolamento (UE) 2020/852, nonché il bilancio d’esercizio, il bilancio consolidato, la relazione di revisione, la relazione di attestazione della conformità, le relazioni sulla sostenibilità concernenti le imprese di paesi terzi e la relativa attestazione della conformità, la dichiarazione di cui all’articolo 40 bis, paragrafo 2, quarto comma, della presente direttiva, la relazione sui pagamenti a favore dei governi, nonché la relazione sui pagamenti ai governi consolidata di cui agli articoli 30, 40 quater e 45 della presente direttiva, le imprese di cui agli articoli 19 bis, 29 bis e 40 bis della presente direttiva trasmettano tali bilanci e relazioni contemporaneamente all’organismo di raccolta di cui al paragrafo 4 del presente articolo al fine di renderli accessibili tramite il punto di accesso unico europeo (ESAP), istituito a norma del regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio (*9).

Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni soddisfino i requisiti seguenti:

a)

sono trasmesse in un formato per dati estraibili ai sensi dell’articolo 2, punto 3), del regolamento (UE) 2023/2859 o, laddove previsto dal diritto dell’Unione o nazionale, in un formato leggibile meccanicamente ai sensi dell’articolo 2, punto 4), di tale regolamento;

b)

sono corredate dei metadati seguenti:

i)

tutte le denominazioni dell’impresa a cui le informazioni fanno riferimento, nonché, se l’impresa che comunica informazioni è un’impresa figlia esentata a norma dell’articolo 29 bis, paragrafo 4, secondo comma, la denominazione dell’impresa madre che comunica informazioni a livello di gruppo;

ii)

l’identificativo della persona giuridica dell’impresa e, se l’impresa che comunica informazioni è un’impresa figlia esentata a norma dell’articolo 29 bis, paragrafo 4, secondo comma, se disponibile, l’identificativo della persona giuridica dell’impresa madre che comunica informazioni a livello di gruppo, come specificato ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859;

iii)

le dimensioni dell’impresa per categoria, come specificate ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 4, lettera d), di tale regolamento;

iv)

il settore o i settori industriali delle attività economiche dell’impresa, come specificato a norma dell’articolo 7, paragrafo 4, lettera e), di tale regolamento;

v)

il tipo di informazioni come da classificazione di cui all’articolo 7, paragrafo 4, lettera c), di tale regolamento;

vi)

un’indicazione che precisi se le informazioni contengono dati personali.

2.   Se un’impresa ha trasmesso le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo a un meccanismo ufficialmente stabilito ai sensi dell’articolo 23 bis della direttiva 2004/109/CE al fine di rendere tali informazioni accessibili tramite l’ESAP, si considera che tale impresa abbia adempiuto ai propri obblighi di cui al paragrafo 1 del presente articolo, a condizione che tali informazioni soddisfino tutti i requisiti sui metadati di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

3.   Ai fini del paragrafo 1, lettera b), punto ii), gli Stati membri assicurano che le imprese ottengano un identificativo della persona giuridica.

4.   Entro il 9 gennaio 2028, al fine di rendere le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo accessibili tramite l’ESAP, gli Stati membri designano almeno un organismo di raccolta ai sensi dell’articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2023/2859 e ne danno notifica all’ESMA.

5.   Al fine di garantire la raccolta e la gestione efficienti delle informazioni trasmesse conformemente al paragrafo 1, alla Commissione è conferito il potere di adottare misure di esecuzione per specificare:

a)

eventuali altri metadati di cui devono essere corredate le informazioni;

b)

la strutturazione dei dati nelle informazioni;

c)

per quali informazioni è richiesto un formato leggibile meccanicamente e, in tali casi, quale formato leggibile meccanicamente debba essere utilizzato.

6.   Se necessario, la Commissione adotta orientamenti per garantire che i metadati trasmessi conformemente al paragrafo 5, lettera a), siano corretti.

Articolo 10

Modifica della direttiva 2013/36/UE

Nella direttiva 2013/36/UE è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 116 bis

Accessibilità delle informazioni tramite il punto di accesso unico europeo

A decorrere dal 10 gennaio 2030 gli Stati membri assicurano che le informazioni di cui all’articolo 68, paragrafi 1 e 2, e all’articolo 131, paragrafo 12, della presente direttiva siano rese accessibili tramite il punto di accesso unico europeo (ESAP) istituito a norma del regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio (*10). A tal fine, l’organismo di raccolta ai sensi dell’articolo 2, punto 2), di tale regolamento è l’autorità competente o l’autorità designata.

Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni soddisfino i requisiti seguenti:

a)

sono trasmesse in un formato per dati estraibili ai sensi dell’articolo 2, punto 3), del regolamento (UE) 2023/2859;

b)

sono corredate dei metadati seguenti:

i)

tutte le denominazioni della persona fisica o ente a cui le informazioni fanno riferimento;

ii)

se disponibile, l’identificativo della persona giuridica dell’ente, come specificato ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859;

iii)

il tipo di informazioni come da classificazione di cui all’articolo 7, paragrafo 4, lettera c), di tale regolamento;

iv)

un’indicazione che precisi se le informazioni includono dati personali.

Articolo 11

Modifica della direttiva 2014/59/UE

Nella direttiva 2014/59/UE è inserito il seguente articolo:

«Articolo 128 bis

Accessibilità delle informazioni tramite il punto di accesso unico europeo

1.   A decorrere dal 10 gennaio 2030 gli Stati membri assicurano che, quando rendono pubbliche informazioni di cui all’articolo 26, paragrafo 1, e all’articolo 45 decies, paragrafo 3, della presente direttiva, l’entità pertinente trasmetta tali informazioni contemporaneamente al pertinente organismo di raccolta di cui al paragrafo 3 del presente articolo al fine di renderle accessibili tramite il punto di accesso unico europeo (ESAP), istituito a norma del regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio (*11).

Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni soddisfino i requisiti seguenti:

a)

sono trasmesse in un formato per dati estraibili ai sensi dell’articolo 2, punto 3), del regolamento (UE) 2023/2859 o, laddove previsto dal diritto dell’Unione, in un formato leggibile meccanicamente ai sensi dell’articolo 2, punto 4), di tale regolamento;

b)

sono corredate dei metadati seguenti:

i)

tutte le denominazioni dell’entità pertinente a cui le informazioni fanno riferimento;

ii)

l’identificativo della persona giuridica dell’entità pertinente, come specificato ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859;

iii)

le dimensioni dell’entità pertinente per categoria, come specificate ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 4, lettera d), di tale regolamento;

iv)

il tipo di informazioni come da classificazione di cui all’articolo 7, paragrafo 4, lettera c), di tale regolamento;

v)

un’indicazione che precisi se le informazioni contengono dati personali.

2.   Ai fini del paragrafo 1, lettera b), punto ii), gli Stati membri assicurano che le entità ottengano un identificativo della persona giuridica.

3.   Entro il 9 gennaio 2030, al fine di rendere le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo accessibili tramite l’ESAP, gli Stati membri designano almeno un organismo di raccolta ai sensi dell’articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2023/2859 e ne danno notifica all’ESMA.

4.   A decorrere dal 10 gennaio 2030 gli Stati membri assicurano che le informazioni di cui all’articolo 29, paragrafo 1, e all’articolo 112, paragrafo 1, della presente direttiva siano rese accessibili tramite l’ESAP. A tal fine, l’organismo di raccolta ai sensi dell’articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2023/2859 è l’autorità competente.

Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni soddisfino i requisiti seguenti:

a)

sono trasmesse in un formato per dati estraibili ai sensi dell’articolo 2, punto 3), del regolamento (UE) 2023/2859;

b)

sono corredate dei metadati seguenti:

i)

tutte le denominazioni dell’ente pertinente a cui le informazioni fanno riferimento;

ii)

se disponibile, l’identificativo della persona giuridica dell’ente pertinente, come specificato ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859;

iii)

il tipo di informazioni come da classificazione di cui all’articolo 7, paragrafo 4, lettera c), di tale regolamento;

iv)

un’indicazione che precisi se le informazioni contengono dati personali.

5.   A decorrere dal 10 gennaio 2030 gli Stati membri assicurano che le informazioni di cui all’articolo 33 bis, paragrafo 8, all’articolo 35, paragrafo 1, all’articolo 83, paragrafo 4, e all’articolo 112, paragrafo 1, della presente direttiva siano rese accessibili tramite l’ESAP. A tal fine, l’organismo di raccolta ai sensi dell’articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2023/2859 è l’autorità di risoluzione.

Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni soddisfino i requisiti seguenti:

a)

sono trasmesse in un formato per dati estraibili ai sensi dell’articolo 2, punto 3), del regolamento (UE) 2023/2859;

b)

sono corredate dei metadati seguenti:

i)

tutte le denominazioni dell’ente pertinente a cui le informazioni fanno riferimento;

ii)

se disponibile, l’identificativo della persona giuridica dell’ente pertinente, come specificato ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 4, lettera b), di tale regolamento;

iii)

il tipo di informazioni come da classificazione di cui all’articolo 7, paragrafo 4, lettera c), di tale regolamento;

iv)

un’indicazione che precisi se le informazioni contengono dati personali.

6.   Al fine di garantire la raccolta e la gestione efficienti delle informazioni trasmesse conformemente al paragrafo 1, l’ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione al fine di specificare quanto segue:

a)

eventuali altri metadati di cui devono essere corredate le informazioni;

b)

la strutturazione dei dati nelle informazioni;

c)

per quali informazioni è richiesto un formato leggibile meccanicamente e, in tali casi, quale formato leggibile meccanicamente debba essere utilizzato.

Ai fini della lettera c), l’ABE valuta i vantaggi e gli svantaggi dei diversi formati leggibili meccanicamente ed effettua adeguate verifiche sul campo.

L’ABE presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

7.   Se necessario, l’ABE adotta orientamenti per garantire che i metadati trasmessi conformemente al paragrafo 6, primo comma, lettera a), siano corretti.

Articolo 12

Modifica della direttiva 2014/65/UE

Nella direttiva 2014/65/UE è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 87 bis

Accessibilità delle informazioni tramite il punto di accesso unico europeo

1.   A decorrere dal 10 gennaio 2030 gli Stati membri assicurano che, quando rendono pubbliche informazioni di cui all’articolo 27, paragrafi 3 e 6, all’articolo 33, paragrafo 3, lettere c), d) ed f), e all’articolo 46, paragrafo 2, della presente direttiva, le imprese di investimento, i gestori del mercato o gli emittenti trasmettano tali informazioni contemporaneamente al pertinente organismo di raccolta di cui al paragrafo 3 del presente articolo al fine di renderle accessibili tramite il punto di accesso unico europeo (ESAP), istituito a norma del regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio (*12).

Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni soddisfino i requisiti seguenti:

a)

sono trasmesse in un formato per dati estraibili ai sensi dell’articolo 2, punto 3), del regolamento (UE) 2023/2859 o, laddove previsto dal diritto dell’Unione, in un formato leggibile meccanicamente ai sensi dell’articolo 2, punto 4), di tale regolamento;

b)

sono corredate dei metadati seguenti:

i)

tutte le denominazioni dell’impresa di investimento, del gestore del mercato o dell’emittente a cui le informazioni fanno riferimento;

ii)

l’identificativo della persona giuridica dell’impresa di investimento, del gestore del mercato o dell’emittente come specificato ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859;

iii)

le dimensioni, per categoria, dell’impresa di investimento, del gestore di mercato o dell’emittente, come specificate ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 4, lettera d), di tale regolamento;

iv)

il tipo di informazioni come da classificazione di cui all’articolo 7, paragrafo 4, lettera c), di tale regolamento;

v)

un’indicazione che precisi se le informazioni contengono dati personali.

2.   Ai fini del paragrafo 1, lettera b), punto ii), gli Stati membri assicurano che le imprese di investimento, i gestori del mercato e gli emittenti ottengano un identificativo della persona giuridica.

3.   Entro il 9 gennaio 2030, al fine di rendere le informazioni di cui all’articolo 27, paragrafi 3 e 6, e all’articolo 33, paragrafo 3, lettere c), d) ed f) della presente direttiva accessibili tramite l’ESAP, gli Stati membri designano almeno un organismo di raccolta ai sensi dell’articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2023/2859 e ne danno notifica all’ESMA.

Al fine di rendere le informazioni di cui al paragrafo 46, paragrafo 2, della presente direttiva accessibili tramite l’ESAP, l’organismo di raccolta ai sensi dell’articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2023/2859 è l’autorità competente.

4.   A decorrere dal 10 gennaio 2030 gli Stati membri assicurano che le informazioni di cui all’articolo 32, paragrafo 2, primo comma, e agli articoli 52, paragrafo 2, e 71, paragrafi 1 e 2, della presente direttiva siano rese accessibili tramite l’ESAP. A tal fine, l’organismo di raccolta ai sensi dell’articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2023/2859 è l’autorità competente.

Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni soddisfino i requisiti seguenti:

a)

sono trasmesse in un formato per dati estraibili ai sensi dell’articolo 2, punto 3), del regolamento (UE) 2023/2859;

b)

sono corredate dei metadati seguenti:

i)

tutte le denominazioni dell’impresa di investimento o del gestore del mercato a cui le informazioni fanno riferimento;

ii)

se disponibile, l’identificativo della persona giuridica dell’impresa di investimento o del gestore del mercato, come specificato ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (EU) 2023/2859;

iii)

il tipo di informazioni come da classificazione di cui all’articolo 7, paragrafo 4, lettera c), di tale regolamento;

iv)

un’indicazione che precisi se le informazioni contengono dati personali.

5.   A decorrere dal 10 gennaio 2030, le informazioni di cui all’articolo 5, paragrafo 3, all’articolo 18, paragrafo 10, quarta frase, e all’articolo 58, paragrafo 1, lettera a), della presente direttiva sono rese accessibili tramite l’ESAP. A tal fine, l’organismo di raccolta ai sensi dell’articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2023/2859 è l’ESMA.

Tali informazioni soddisfano i requisiti seguenti:

a)

sono trasmesse in un formato per dati estraibili ai sensi dell’articolo 2, punto 3), del regolamento (UE) 2023/2859;

b)

sono corredate dei metadati seguenti:

i)

tutte le denominazioni dell’impresa di investimento o del gestore del mercato a cui le informazioni fanno riferimento;

ii)

se disponibile, l’identificativo della persona giuridica dell’impresa di investimento o del gestore del mercato, come specificato ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (EU) 2023/2859;

iii)

il tipo di informazioni come da classificazione di cui all’articolo 7, paragrafo 4, lettera c), di tale regolamento;

iv)

un’indicazione che precisi se le informazioni contengono dati personali.

6.   A decorrere dal 10 gennaio 2030, gli Stati membri assicurano che le informazioni di cui all’articolo 29, paragrafo 3, della presente direttiva siano rese accessibili tramite l’ESAP. A tal fine, l’organismo di raccolta ai sensi dell’articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2023/2859 è il registro pubblico.

Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni soddisfino i requisiti seguenti:

a)

sono trasmesse in un formato per dati estraibili ai sensi dell’articolo 2, punto 3), del regolamento (UE) 2023/2859;

b)

sono corredate dei metadati seguenti:

i)

tutte le denominazioni dell’agente collegato a cui le informazioni fanno riferimento;

ii)

se disponibile, l’identificativo della persona giuridica dell’agente collegato, come specificato ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859;

iii)

il tipo di informazioni come da classificazione di cui all’articolo 7, paragrafo 4, lettera c), di tale regolamento;

iv)

un’indicazione che precisi se le informazioni contengono dati personali.

7.   Al fine di garantire la raccolta e la gestione efficienti delle informazioni trasmesse in conformità del paragrafo 1, l’ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione al fine di specificare quanto segue:

a)

eventuali altri metadati di cui devono essere corredate le informazioni;

b)

la strutturazione dei dati nelle informazioni;

c)

per quali informazioni è richiesto un formato leggibile meccanicamente e, in tali casi, quale formato leggibile meccanicamente debba essere utilizzato.

Ai fini della lettera c), l’ESMA valuta i vantaggi e gli svantaggi dei diversi formati leggibili meccanicamente ed effettua adeguate verifiche sul campo.

L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

8.   Se necessario, l’ESMA adotta orientamenti per garantire che i metadati trasmessi conformemente al paragrafo 7, primo comma, lettera a), siano corretti.

Articolo 13

Modifica della direttiva (UE) 2016/97

Nella direttiva (UE) 2016/97 è inserito il seguente articolo:

«Articolo 40 bis

Accessibilità delle informazioni tramite il punto di accesso unico europeo

A decorrere dal 10 gennaio 2030, gli Stati membri assicurano che le informazioni di cui all’articolo 32, paragrafi 1 e 2, della presente direttiva siano rese accessibili tramite il punto di accesso unico europeo (ESAP), istituito a norma del regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio (*13). A tal fine, l’organismo di raccolta ai sensi dell’articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2023/2859 è l’autorità competente.

Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni soddisfino i requisiti seguenti:

a)

sono trasmesse in un formato per dati estraibili ai sensi dell’articolo 2, punto 3), del regolamento (UE) 2023/2859;

b)

sono corredate dei metadati seguenti:

i)

tutte le denominazioni del soggetto a cui le informazioni fanno riferimento;

ii)

se disponibile, l’identificativo della persona giuridica del soggetto, come specificato ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859;

iii)

il tipo di informazioni come da classificazione di cui all’articolo 7, paragrafo 4, lettera c), di tale regolamento;

iv)

un’indicazione che precisi se le informazioni contengono dati personali.

Articolo 14

Modifica della direttiva (UE) 2016/2341

Nella direttiva (UE) 2016/2341 è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 63 bis

Accessibilità delle informazioni tramite il punto di accesso unico europeo

1.   A decorrere dal 10 gennaio 2030, gli Stati membri assicurano che, quando rendono pubbliche eventuali informazioni di cui all’articolo 23, paragrafo 2, e agli articoli 29 e 30 della presente direttiva, gli EPAP trasmettano tali informazioni contemporaneamente al pertinente organismo di raccolta di cui al paragrafo 3 del presente articolo al fine di renderle accessibili tramite il punto di accesso unico europeo (ESAP) istituito a norma del regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio (*14).

Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni soddisfino i requisiti seguenti:

a)

sono trasmesse in un formato per dati estraibili ai sensi dell’articolo 2, punto 3), del regolamento (UE) 2023/2859 o, laddove previsto dal diritto dell’Unione, in un formato leggibile meccanicamente ai sensi dell’articolo 2, punto 4), di tale regolamento;

b)

sono corredate dei metadati seguenti:

i)

tutte le denominazioni dell’EPAP a cui le informazioni fanno riferimento;

ii)

l’identificativo della persona giuridica dell’EPAP, come specificato ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859;

iii)

le dimensioni dell’EPAP per categoria, come specificate ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 4, lettera d), di tale regolamento;

iv)

il tipo di informazioni come da classificazione di cui all’articolo 7, paragrafo 4, lettera c), di tale regolamento;

v)

un’indicazione che precisi se le informazioni contengono dati personali.

2.   Ai fini del paragrafo 1, lettera b), punto ii), gli Stati membri assicurano che gli EPAP ottengano un identificativo della persona giuridica.

3.   Entro il 9 gennaio 2030, al fine di rendere le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo accessibili tramite l’ESAP, gli Stati membri designano almeno un organismo di raccolta ai sensi dell’articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2023/2859 e ne danno notifica all’ESMA.

4.   A decorrere dal 10 gennaio 2030, gli Stati membri assicurano che le informazioni di cui all’articolo 48, paragrafo 4, della presente direttiva siano rese accessibili tramite l’ESAP. A tal fine, l’organismo di raccolta ai sensi dell’articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2023/2859 è l’autorità competente.

Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni soddisfino i requisiti seguenti:

a)

sono trasmesse in un formato per dati estraibili ai sensi dell’articolo 2, punto 3), del regolamento (UE) 2023/2859;

b)

sono corredate dei metadati seguenti:

i)

tutte le denominazioni della persona alla quale è stata applicata la sanzione amministrativa o altra misura a cui le informazioni fanno riferimento;

ii)

se disponibile, l’identificativo della persona giuridica alla quale è stata applicata la sanzione amministrativa o altra misura, come specificato ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859;

iii)

il tipo di informazioni come da classificazione di cui all’articolo 7, paragrafo 4, lettera c), di tale regolamento;

iv)

un’indicazione che precisi se le informazioni contengono dati personali.

5.   Al fine di garantire la raccolta e la gestione efficienti delle informazioni trasmesse conformemente al paragrafo 1, l’EIOPA elabora progetti di norme tecniche di attuazione al fine di specificare quanto segue:

a)

eventuali altri metadati di cui devono essere corredate le informazioni;

b)

la strutturazione dei dati nelle informazioni;

c)

per quali informazioni è richiesto un formato leggibile meccanicamente e, in tali casi, quale formato leggibile meccanicamente debba essere utilizzato.

Ai fini della lettera c), l’EIOPA valuta i vantaggi e gli svantaggi dei diversi formati leggibili meccanicamente ed effettua adeguate verifiche sul campo.

L’EIOPA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1094/2010.

6.   Se necessario, l’EIOPA adotta orientamenti per garantire che i metadati trasmessi conformemente al paragrafo 5, primo comma, lettera a), siano corretti.

Articolo 15

Modifica della direttiva (UE) 2019/2034

Nella direttiva (UE) 2019/2034 è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 44 bis

Accessibilità delle informazioni tramite il punto di accesso unico europeo

1.   A decorrere dal 10 gennaio 2030, gli Stati membri assicurano che, quando rendono pubbliche informazioni di cui all’articolo 44 della presente direttiva, le imprese di investimento o le imprese madri trasmettano tali informazioni contemporaneamente al pertinente organismo di raccolta di cui al paragrafo 3 del presente articolo al fine di renderle accessibili tramite il punto di accesso unico europeo (ESAP), istituito a norma del regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio (*15).

Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni soddisfino i requisiti seguenti:

a)

sono trasmesse in un formato per dati estraibili ai sensi dell’articolo 2, punto 3), del regolamento (UE) 2023/2859 o, laddove previsto dal diritto dell’Unione, in un formato leggibile meccanicamente ai sensi dell’articolo 2, punto 4), di tale regolamento;

b)

sono corredate dei metadati seguenti:

i)

tutte le denominazioni dell’impresa di investimento o dell’impresa madre a cui le informazioni fanno riferimento;

ii)

l’identificativo della persona giuridica dell’impresa di investimento o dell’impresa madre, come specificato ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859;

iii)

le dimensioni, per categoria, dell’impresa di investimento o dell’impresa madre, come specificate ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 4, lettera d), di tale regolamento;

iv)

il tipo di informazioni come da classificazione di cui all’articolo 7, paragrafo 4, lettera c), di tale regolamento;

v)

un’indicazione che precisi se le informazioni contengono dati personali.

2.   Ai fini del paragrafo 1, lettera b), punto ii), gli Stati membri assicurano che le imprese di investimento e le imprese madre ottengano un identificativo della persona giuridica.

3.   Entro il 9 gennaio 2030, al fine di rendere le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo accessibili tramite l’ESAP, gli Stati membri designano almeno un organismo di raccolta ai sensi dell’articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2023/2859 e ne danno notifica all’ESMA.

4.   A decorrere dal 10 gennaio 2030, gli Stati membri assicurano che le informazioni di cui all’articolo 20 della presente direttiva siano rese accessibili tramite l’ESAP. A tal fine, l’organismo di raccolta ai sensi dell’articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2023/2859 è l’autorità competente.

Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni soddisfino i requisiti seguenti:

a)

sono trasmesse in un formato per dati estraibili ai sensi dell’articolo 2, punto 3), del regolamento (UE) 2023/2859;

b)

sono corredate dei metadati seguenti:

i)

tutte le denominazioni dell’impresa di investimento a cui le informazioni fanno riferimento;

ii)

se disponibile, l’identificativo della persona giuridica dell’impresa di investimento, come specificato ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (EU) 2023/2859;

iii)

il tipo di informazioni come da classificazione di cui all’articolo 7, paragrafo 4, lettera c), di tale regolamento;

iv)

un’indicazione che precisi se le informazioni contengono dati personali.

5.   Al fine di garantire la raccolta e la gestione efficienti delle informazioni trasmesse conformemente al paragrafo 1, l’ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione al fine di specificare quanto segue:

a)

eventuali altri metadati di cui devono essere corredate le informazioni;

b)

la strutturazione dei dati nelle informazioni;

c)

per quali informazioni è richiesto un formato leggibile meccanicamente e, in tali casi, quale formato leggibile meccanicamente debba essere utilizzato.

Ai fini della lettera c), l’ABE valuta i vantaggi e gli svantaggi dei diversi formati leggibili meccanicamente ed effettua adeguate verifiche sul campo.

L’ABE presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

6.   Se necessario, l’ABE adotta orientamenti per garantire che i metadati trasmessi conformemente al paragrafo 5, primo comma, lettera a), siano corretti.

Articolo 16

Modifica della direttiva (UE) 2019/2162

Nella direttiva (UE) 2019/2162 è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 26 bis

Accessibilità delle informazioni tramite il punto di accesso unico europeo

1.   A decorrere dal 10 gennaio 2030, gli Stati membri assicurano che, quando rendono pubbliche informazioni di cui all’articolo 14 della presente direttiva, gli enti creditizi autorizzati a emettere obbligazioni garantite trasmettano tali informazioni contemporaneamente al pertinente organismo di raccolta di cui al paragrafo 3 del presente articolo al fine di renderle accessibili tramite il punto di accesso unico europeo (ESAP), istituito a norma del regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio (*16).

Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni soddisfino i requisiti seguenti:

a)

sono trasmesse in un formato per dati estraibili ai sensi dell’articolo 2, punto 3), del regolamento (UE) 2023/2859 o, laddove previsto dal diritto dell’Unione, in un formato leggibile meccanicamente ai sensi dell’articolo 2, punto 4), di tale regolamento;

b)

sono corredate dei metadati seguenti:

i)

tutte le denominazioni dell’ente creditizio autorizzato a emettere obbligazioni garantite a cui le informazioni fanno riferimento;

ii)

l’identificativo della persona giuridica dell’ente creditizio autorizzato a emettere obbligazioni garantite, come specificato ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859;

iii)

le dimensioni dell’ente creditizio autorizzato a emettere obbligazioni garantite per categoria, come specificate ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 4, lettera d), di tale regolamento;

iv)

il tipo di informazioni come da classificazione di cui all’articolo 7, paragrafo 4, lettera c), di tale regolamento;

v)

un’indicazione che precisi se le informazioni contengono dati personali.

2.   Ai fini del paragrafo 1, lettera b), punto ii), gli Stati membri assicurano che gli enti creditizi autorizzati a emettere obbligazioni garantite ottengano un identificativo della persona giuridica.

3.   Entro il 9 gennaio 2030, al fine di rendere le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo accessibili tramite l’ESAP, gli Stati membri designano almeno un organismo di raccolta ai sensi dell’articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2023/2859 e ne danno notifica all’ESMA.

4.   A decorrere dal 10 gennaio 2030, gli Stati membri assicurano che le informazioni di cui all’articolo 24 e all’articolo 26, paragrafo 1, lettere b) e c), della presente direttiva siano rese accessibili tramite l’ESAP. A tal fine, l’organismo di raccolta ai sensi dell’articolo 2, punto 2, del regolamento (UE) 2023/2859 è l’autorità competente.

Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni soddisfino i requisiti seguenti:

a)

sono trasmesse in un formato per dati estraibili ai sensi dell’articolo 2, punto 3), del regolamento (UE) 2023/2859;

b)

sono corredate dei metadati seguenti:

i)

tutte le denominazioni dell’ente creditizio autorizzato a emettere obbligazioni garantite a cui le informazioni fanno riferimento;

ii)

se disponibile, l’identificativo della persona giuridica dell’ente creditizio autorizzato a emettere obbligazioni garantite, come specificato ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859;

iii)

il tipo di informazioni come da classificazione di cui all’articolo 7, paragrafo 4, lettera c), di tale regolamento;

iv)

un’indicazione che precisi se le informazioni includono dati personali.

5.   Al fine di garantire la raccolta e la gestione efficienti delle informazioni trasmesse conformemente al paragrafo 1, l’EBA elabora progetti di norme tecniche di attuazione al fine di specificare quanto segue:

a)

eventuali altri metadati di cui devono essere corredate le informazioni;

b)

la strutturazione dei dati nelle informazioni;

c)

per quali informazioni è richiesto un formato leggibile meccanicamente e, in tali casi, quale formato leggibile meccanicamente debba essere utilizzato.

Ai fini della lettera c), l’ABE valuta i vantaggi e gli svantaggi dei diversi formati leggibili meccanicamente ed effettua adeguate verifiche sul campo.

L’ABE presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.

6.   Se necessario, l’ABE adotta orientamenti per garantire che i metadati trasmessi conformemente al paragrafo 5, primo comma, lettera a), siano corretti.

Articolo 17

Recepimento

1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 10 gennaio 2026 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

2.   In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 10 luglio 2025 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all’articolo 3. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

3.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 18

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 19

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, il 13 dicembre 2023

Per il Parlamento europeo

La presidente

R. METSOLA

Per il Consiglio

Il presidente

P. NAVARRO RÍOS


(1)   GU C 290 del 29.7.2022, pag. 58.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 9 novembre 2023 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 27 novembre 2023.

(3)  Regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, che istituisce un punto di accesso unico europeo che fornisce un accesso centralizzato alle informazioni accessibili al pubblico pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilità (GU L, 2023/2859, 13.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/202f3/2859/oj).

(4)  Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

(5)  Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

(6)  Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48).

(7)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

(8)   GU C 307 del 12.8.2022, pag. 3.

(9)  Direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario e che modifica le direttive 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE e 93/22/CEE del Consiglio e le direttive 98/78/CE e 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 35 dell’11.2.2003, pag. 1).

(10)  Direttiva 2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, concernente le offerte pubbliche di acquisto (GU L 142 del 30.4.2004, pag. 12).

(11)  Direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull’armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE (GU L 390 del 31.12.2004, pag. 38).

(12)  Direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio (GU L 157 del 9.6.2006, pag. 87).

(13)  Direttiva 2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 luglio 2007, relativa all’esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate (GU L 184 del 14.7.2007, pag. 17).

(14)  Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32).

(15)  Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1).

(16)  Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (GU L 174 dell’1.7.2011, pag. 1).

(17)  Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).

(18)  Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

(19)  Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).

(20)  Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).

(21)  Direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016, sulla distribuzione assicurativa (rifusione) (GU L 26 del 2.2.2016, pag. 19).

(22)  Direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali (EPAP) (GU L 354 del 23.12.2016, pag. 37).

(23)  Direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento e recante modifica delle direttive 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE e 2014/65/UE (GU L 314 del 5.12.2019, pag. 64).

(24)  Direttiva (UE) 2019/2162 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativa all’emissione di obbligazioni garantite e alla vigilanza pubblica delle obbligazioni garantite e che modifica la direttiva 2009/65/CE e la direttiva 2014/59/UE (GU L 328 del 18.12.2019, pag. 29).


ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2023/2864/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)