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2023/2844

27.12.2023

REGOLAMENTO (UE) 2023/2844 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 13 dicembre 2023

sulla digitalizzazione della cooperazione giudiziaria e dell'accesso alla giustizia in materia civile, commerciale e penale a livello transfrontaliero e che modifica taluni atti nel settore della cooperazione giudiziaria

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 81, paragrafo 2, lettere e) ed f), e l'articolo 82, paragrafo 1, lettera d),

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

Nella comunicazione del 2 dicembre 2020 intitolata «Digitalizzazione della giustizia nell'Unione europea – Un pacchetto di opportunità», la Commissione ha ravvisato la necessità di modernizzare il quadro legislativo delle procedure transfrontaliere dell'Unione in materia civile, commerciale e penale, in linea con il principio del «digitale per default», assicurando nel contempo tutte le garanzie necessarie per evitare l'esclusione sociale e garantire la fiducia reciproca, l'interoperabilità e la sicurezza.

(2)

Per realizzare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia pienamente funzionale, è importante che tutti gli Stati membri cerchino di ridurre le disparità esistenti in materia di digitalizzazione dei sistemi e sfruttino le opportunità offerte dai pertinenti meccanismi di finanziamento dell'Unione.

(3)

Al fine di rafforzare la cooperazione giudiziaria e l'accesso alla giustizia, gli atti giuridici dell'Unione che prevedono comunicazioni tra le autorità competenti, compresi gli organi e le agenzie dell'Unione, e tra le autorità competenti e le persone fisiche e giuridiche in materia civile e commerciale, dovrebbero essere integrati stabilendo condizioni che consentano lo svolgimento di tali comunicazioni attraverso mezzi digitali.

(4)

Il presente regolamento mira a migliorare l'efficacia e l'efficienza delle procedure giudiziarie e a facilitare l'accesso alla giustizia mediante la digitalizzazione dei canali di comunicazione esistenti, che dovrebbe portare a risparmi di costi e tempi, a una riduzione degli oneri amministrativi e a una migliore resilienza nelle situazioni di forza maggiore, a beneficio di tutte le autorità coinvolte nella cooperazione giudiziaria transfrontaliera. L'uso di canali di comunicazione digitali tra le autorità competenti dovrebbe portare a una riduzione dei ritardi nella trattazione delle cause, sia nel breve che nel lungo termine. Ciò andrebbe a vantaggio delle persone fisiche e giuridiche nonché delle autorità competenti degli Stati membri e rafforzerebbe la fiducia nei sistemi giudiziari. La digitalizzazione dei canali di comunicazione apporterebbe inoltre benefici nel settore dei procedimenti penali transfrontalieri e nel contesto della lotta dell'Unione contro la criminalità. In tale ambito, il livello elevato di sicurezza che i canali di comunicazione digitali sono in grado di offrire costituisce un passo avanti, anche in termini di tutela dei diritti degli interessati, quali il diritto al rispetto della vita privata e familiare e il diritto alla protezione dei dati personali.

(5)

I diritti e le libertà fondamentali di tutti gli interessati dallo scambio elettronico di dati a norma del presente regolamento, in particolare il diritto a un accesso effettivo alla giustizia, il diritto a un equo processo, il principio di non discriminazione, il diritto al rispetto della vita privata e familiare e il diritto alla protezione dei dati personali dovrebbero essere pienamente rispettati conformemente al diritto dell'Unione.

(6)

Nell'adempimento degli obblighi di cui al presente regolamento, tutti i soggetti dovrebbero rispettare il principio di indipendenza della magistratura, tenendo conto del principio della separazione dei poteri e degli altri principi dello Stato di diritto.

(7)

L'accesso effettivo alla giustizia è un obiettivo fondamentale dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia. La trasformazione digitale è un passo cruciale verso il miglioramento dell'accesso alla giustizia, dell'efficienza, della qualità e della trasparenza dei sistemi giudiziari.

(8)

È importante sviluppare canali e strumenti adeguati per assicurare che i sistemi giudiziari possano cooperare efficacemente in modo digitale. È pertanto essenziale istituire uno strumento informatico uniforme a livello di Unione che consenta alle autorità competenti di procedere allo scambio elettronico transfrontaliero dei dati relativi alle cause in modo rapido, diretto, interoperabile, affidabile, accessibile, sicuro ed efficiente. La Commissione e gli Stati membri dovrebbero garantire che i professionisti del diritto siano coinvolti nella trasformazione digitale dei sistemi giudiziari.

(9)

Sono stati sviluppati strumenti per lo scambio digitale di dati relativi alle cause, grazie ai quali non è necessario sostituire o richiedere modifiche costose ai sistemi informatici esistenti già istituiti negli Stati membri. Lo strumento principale di questo tipo ad oggi sviluppato per garantire uno scambio elettronico transfrontaliero dei dati relativi alle cause rapido, diretto, interoperabile, sostenibile, affidabile e sicuro tra le autorità competenti è il sistema di comunicazione nell'ambito della giustizia elettronica attraverso lo scambio di dati online (e-Justice Communication via the Online Data Exchange – «sistema e-CODEX»), il cui quadro giuridico è stabilito dal regolamento (UE) 2022/850 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

(10)

La digitalizzazione dei procedimenti dovrebbe garantire l'accesso alla giustizia per tutti, comprese le persone con disabilità. Il sistema informatico decentrato e il punto di accesso elettronico europeo istituiti dal presente regolamento dovrebbero essere conformi alle prescrizioni in materia di accessibilità del web di cui alla direttiva (UE) 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio (4). Allo stesso tempo, i metodi di pagamento elettronico di cui al presente regolamento dovrebbero essere conformi ai requisiti di accessibilità di cui alla direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio (5).

(11)

L'istituzione di canali digitali per la comunicazione transfrontaliera contribuirebbe direttamente a migliorare l'accesso alla giustizia, consentendo alle persone fisiche e giuridiche di chiedere la tutela dei propri diritti e far valere le proprie istanze, avviare procedimenti giudiziari e scambiare in formato digitale i dati relativi ai procedimenti con l'autorità giudiziaria o altre autorità competenti, nel contesto delle procedure che rientrano nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione in materia civile e commerciale.

(12)

Al fine di garantire che gli strumenti di comunicazione elettronica abbiano un impatto positivo sull'accesso alla giustizia, gli Stati membri dovrebbero destinare risorse sufficienti al miglioramento delle competenze e dell'alfabetizzazione digitali dei cittadini e dovrebbero prestare particolare attenzione a impedire che la mancanza di competenze digitali diventi un ostacolo all'uso del sistema informatico decentrato. Gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché sia fornita una formazione a tutti i professionisti della giustizia, compresi i pubblici ministeri, i giudici e il personale amministrativo, nonché alle autorità competenti, al fine di garantire un uso efficace del sistema informatico decentrato. Tale formazione dovrebbe mirare a migliorare il funzionamento dei sistemi giudiziari in tutta l'Unione, nonché il rispetto dei diritti e dei valori fondamentali, in particolare consentendo ai professionisti della giustizia di affrontare efficacemente le sfide che i procedimenti, le udienze o le audizioni svolti mediante videoconferenza o altra tecnologia di comunicazione a distanza possono porre a causa della loro natura virtuale. La Commissione dovrebbe incoraggiare gli Stati membri a chiedere sovvenzioni per le attività di formazione nel contesto dei pertinenti programmi finanziari dell'Unione e dovrebbe sostenerli a tal fine.

(13)

Il presente regolamento dovrebbe disciplinare la digitalizzazione delle comunicazioni nelle cause aventi implicazioni transfrontaliere che rientrano nell'ambito di applicazione di determinati atti giuridici dell'Unione in materia civile, commerciale e penale. È opportuno elencare detti atti negli allegati del presente regolamento. Dovrebbe essere disciplinata dal presente regolamento anche la comunicazione tra le autorità competenti e gli organi e le agenzie dell'Unione, quali la Procura europea o Eurojust, nelle cause in cui sono competenti ai sensi degli atti giuridici elencati nell'allegato II. Qualora, ai sensi del diritto nazionale, gli amministratori delle procedure di insolvenza siano competenti per i crediti insinuati da un creditore straniero nelle procedure di insolvenza ai sensi del regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio (6), essi dovrebbero essere considerati autorità competenti ai sensi del presente regolamento.

(14)

Il presente regolamento non dovrebbe incidere sulle norme che disciplinano le procedure giudiziarie transfrontaliere stabilite dagli atti giuridici elencati negli allegati I e II, ad eccezione delle norme relative alla comunicazione con mezzi digitali introdotte dallo stesso regolamento. Dovrebbe inoltre lasciare impregiudicati il diritto nazionale relativo alla designazione di qualsiasi autorità, persona o organo che si occupi di qualsiasi aspetto della verifica e del deposito di domande, documenti e informazioni. I requisiti previsti dal diritto nazionale applicabile in materia di autenticità, esattezza, attendibilità, affidabilità e di forma giuridica appropriata dei documenti o delle informazioni dovrebbero rimanere impregiudicati, ad eccezione delle norme relative alla comunicazione con mezzi digitali introdotte dal presente regolamento.

(15)

La necessità di considerare una causa come avente implicazioni transfrontaliere dovrebbe essere stabilita a norma degli atti giuridici elencati negli allegati I e II. Il presente regolamento non dovrebbe applicarsi qualora gli atti giuridici elencati negli allegati I e II prevedano esplicitamente che una procedura di comunicazione tra autorità competenti debba essere disciplinata dal diritto nazionale.

(16)

Gli obblighi di cui al presente regolamento non dovrebbero applicarsi alle comunicazioni orali, ad esempio per telefono o di persona.

(17)

Il presente regolamento non dovrebbe applicarsi alla notificazione o alla comunicazione di atti ai sensi del regolamento (UE) 2020/1784 del Parlamento europeo e del Consiglio (7), né all'assunzione di prove ai sensi del regolamento (UE) 2020/1783 del Parlamento europeo e del Consiglio (8).Tali regolamenti stabiliscono già norme specifiche in materia di digitalizzazione della cooperazione giudiziaria. Tuttavia, al fine di migliorare la notificazione o comunicazione elettronica diretta degli atti a una persona che dispone di un recapito noto per la notificazione o comunicazione in un altro Stato membro, il presente regolamento dovrebbe introdurre alcune modifiche al regolamento (UE) 2020/1784.

(18)

Se la Commissione collabora con attori esterni nelle fasi di progettazione e di realizzazione del punto di accesso elettronico europeo, tali attori dovrebbero avere esperienza in materia di sviluppo informatico sicuro, di facile utilizzo e accessibile.

(19)

Ai fini di una comunicazione sicura, efficiente, rapida, interoperabile, riservata e affidabile tra gli Stati membri nelle procedure giudiziarie transfrontaliere in materia civile, commerciale e penale, dovrebbe essere impiegata una tecnologia di comunicazione adeguata, a patto che siano rispettate determinate condizioni quanto alla sicurezza, all'integrità e all'attendibilità del documento ricevuto e all'identificazione dei partecipanti alla comunicazione. Pertanto, dovrebbe essere istituito un sistema informatico decentrato sicuro, efficiente e affidabile per lo scambio di dati nelle procedure giudiziarie transfrontaliere. Il carattere decentrato del sistema informatico dovrebbe puntare a consentire scambi sicuri di dati fra le autorità competenti, senza che alcuna istituzione dell'Unione sia coinvolta nel merito dello scambio. Il sistema informatico decentrato dovrebbe anche consentire scambi sicuri di dati fra uno Stato membro e gli organi e le agenzie dell'Unione, quale Eurojust, nei casi che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti giuridici elencati nell'allegato II.

(20)

Il sistema informatico decentrato dovrebbe comprendere i sistemi back-end negli Stati membri e negli organi e agenzie dell'Unione competenti, così come i punti di accesso interoperabili attraverso i quali tali sistemi sono collegati mediante interconnessioni sicure. I punti di accesso al sistema informatico decentrato dovrebbero essere basati su e-CODEX.

(21)

Ai fini del presente regolamento, gli Stati membri dovrebbero poter utilizzare un software sviluppato dalla Commissione (software di implementazione di riferimento) in luogo di un sistema informatico nazionale. Tale software di implementazione di riferimento dovrebbe essere basato su un'impostazione modulare, il che significa che il software è confezionato e fornito separatamente dai componenti e-CODEX necessari per connetterlo al sistema informatico decentrato. Una tale impostazione dovrebbe consentire agli Stati membri di riutilizzare o migliorare le loro infrastrutture nazionali di comunicazione giudiziaria esistenti per uso transfrontaliero. Per le questioni relative alle obbligazioni alimentari, gli Stati membri potrebbero anche utilizzare un software sviluppato dalla Conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato (iSupport).

(22)

La Commissione dovrebbe essere responsabile della creazione, dello sviluppo e della manutenzione del software di implementazione di riferimento, conformemente ai principi della protezione dei dati fin dalla progettazione, per impostazione predefinita e in base ai requisiti di accessibilità. La Commissione dovrebbe progettare, sviluppare e mantenere il software di implementazione di riferimento in conformità dei requisiti e dei principi in materia di protezione dei dati stabiliti dai regolamenti (UE) 2018/1725 (9) e (UE) 2016/679 (10) del Parlamento europeo e del Consiglio e dalla direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio (11), in particolare dei principi della protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita, così come nel rispetto di un livello elevato di cibersicurezza. In particolare, le persone fisiche o giuridiche che partecipano alla creazione, allo sviluppo o alla manutenzione dei sistemi informatici nazionali o del software di implementazione di riferimento dovrebbero essere vincolate da tali requisiti e principi. Il software di implementazione di riferimento dovrebbe inoltre comprendere misure tecniche appropriate e consentire misure organizzative, compresa la vigilanza necessaria a garantire un livello di sicurezza e interoperabilità adeguato agli scambi di informazioni nel contesto delle procedure giudiziarie transfrontaliere. Al fine di garantire l'interoperabilità con i sistemi informatici nazionali, il software di implementazione di riferimento dovrebbe essere in grado di implementare le norme procedurali digitali, quali definite nel regolamento (UE) 2022/850, per i corrispondenti atti giuridici elencati negli allegati I e II del presente regolamento.

(23)

Al fine di fornire un'assistenza rapida, sicura ed efficiente ai richiedenti, la comunicazione tra le autorità competenti, quali gli organi giurisdizionali e le autorità centrali istituite ai sensi dei regolamenti (CE) n. 4/2009 (12) e (UE) 2019/1111 (13) del Consiglio, dovrebbe, di norma, avvenire attraverso il sistema informatico decentrato.

(24)

La trasmissione attraverso il sistema informatico decentrato potrebbe risultare impossibile in ragione di un guasto del sistema. Qualsiasi guasto del sistema dovrebbe essere risolto quanto prima dagli organismi competenti dell'Unione e dagli Stati membri. Nella pratica, la trasmissione potrebbe rivelarsi impossibile anche a causa della natura fisica o tecnica di ciò che deve essere trasmesso, come nel caso di trasmissione di prove fisiche o quando sia necessario trasmettere il documento originale in formato cartaceo per valutarne l'autenticità, oppure per cause di forza maggiore. Le situazioni di forza maggiore sono determinate, di norma, da eventi imprevedibili e inevitabili derivanti da una causa esterna all'autorità competente. Qualora non sia usato il sistema informatico decentrato, la comunicazione dovrebbe essere effettuata con i mezzi alternativi più appropriati. Tali mezzi alternativi dovrebbero comportare, tra l'altro, che la trasmissione sia effettuata il più rapidamente possibile e in modo sicuro con altri mezzi elettronici sicuri, tramite il servizio postale o tramite la trasmissione di persona qualora ciò sia possibile.

(25)

Il sistema informatico decentrato dovrebbe essere utilizzato in maniera automatica e predefinita nelle comunicazioni tra le autorità competenti. Tuttavia, al fine di garantire la flessibilità della cooperazione giudiziaria, in determinate situazioni potrebbero risultare più appropriati altri mezzi di comunicazione. Ciò potrebbe rivelarsi opportuno quando le autorità competenti necessitano di una comunicazione personale diretta e, in particolare, per la comunicazione diretta tra organi giurisdizionali a norma dei regolamenti (UE) 2015/848 e (UE) 2019/1111 del Parlamento europeo e del Consiglio, così come per la comunicazione diretta tra autorità competenti a norma delle decisioni quadro 2005/214/GAI (14), 2006/783/GAI (15), 2008/909/GAI (16), 2008/947/GAI (17) e 2009/829/GAI (18) del Consiglio, della direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (19) o del regolamento (UE) 2018/1805 del Parlamento europeo e del Consiglio (20), quando la comunicazione tra le autorità competenti può essere effettuata con qualsiasi mezzo o con qualsiasi mezzo appropriato, come previsto da tali atti. In tali casi le autorità competenti potrebbero utilizzare mezzi di comunicazione meno formali, quali la posta elettronica.

Potrebbe risultare opportuno ricorrere ad altri mezzi di comunicazione anche qualora la comunicazione comporti il trattamento di dati sensibili o qualora la conversione di documenti voluminosi in formato elettronico imponga un onere amministrativo sproporzionato all'autorità competente che trasmette la documentazione. Considerando che le autorità competenti trattano dati sensibili, la sicurezza e l'affidabilità dello scambio di informazioni dovrebbero sempre essere garantite nella scelta dei mezzi di comunicazione appropriati. Il sistema informatico decentrato dovrebbe sempre essere considerato il mezzo più appropriato per lo scambio dei moduli stabiliti a norma degli atti giuridici elencati negli allegati I e II del presente regolamento. I moduli potrebbero tuttavia essere scambiati attraverso altri mezzi qualora le autorità competenti di diversi Stati membri siano presenti nello stesso luogo in uno Stato membro al fine di prestare assistenza nell'esecuzione delle procedure di cooperazione giudiziaria in conformità degli atti giuridici elencati nell'allegato II del presente regolamento, se ciò è reso necessario dall'urgenza della questione, ad esempio in situazioni previste dalla direttiva 2014/41/UE, in cui l'autorità di emissione partecipa all'esecuzione dell'ordine europeo d'indagine nello Stato di esecuzione o quando le autorità competenti di diversi Stati membri coordinano le procedure di cooperazione giudiziaria a norma degli atti giuridici elencati nell'allegato II del presente regolamento nel corso di una riunione in presenza.

(26)

Per quanto riguarda i componenti del sistema informatico decentrato sotto la responsabilità dell'Unione, conformemente ai requisiti di sicurezza stabiliti dal regolamento (UE) 2022/850, il soggetto che li gestisce dovrebbe disporre di risorse sufficienti a garantirne il corretto funzionamento.

(27)

Al fine di agevolare l'accesso delle persone fisiche e giuridiche alle autorità competenti in materia civile e commerciale, il presente regolamento dovrebbe istituire, nel sistema informatico decentrato, un punto di accesso a livello di Unione, un «punto di accesso elettronico europeo», che dovrebbe contenere informazioni sul diritto al patrocinio a spese dello Stato per le persone fisiche e giuridiche e attraverso il quale queste ultime possano presentare istanze e richieste, inviare, richiedere e ricevere informazioni di rilevanza procedurale, compreso l'accesso a fascicoli o a parti di fascicoli processuali digitalizzati e comunicare con le autorità competenti, o far sì che il loro rappresentante agisca in tal senso per loro conto, nei casi disciplinati dal presente regolamento, o ricevere la notificazione o comunicazione di atti giudiziari o extragiudiziali. Il punto di accesso elettronico europeo dovrebbe essere ospitato sul portale europeo della giustizia elettronica, che funge da sportello unico per le informazioni e i servizi giudiziari nell'Unione.

(28)

Si applica il diritto al patrocinio a spese dello Stato o all'assistenza legale conformemente al diritto dell'Unione e al diritto nazionale, in particolare il diritto al patrocinio a spese dello Stato, quale stabilito dal regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio (21), dai regolamenti (CE) n. 4/2009 e (UE) 2019/1111 del Consiglio e dalla direttiva 2003/8/CE del Consiglio (22). Le persone fisiche e giuridiche dovrebbero poter accedere alle informazioni pertinenti sul portale della giustizia elettronica tramite link al punto di accesso elettronico europeo.

(29)

Ai fini della comunicazione delle persone fisiche e giuridiche con le autorità competenti in materia civile e commerciale nei procedimenti transfrontalieri, la comunicazione elettronica dovrebbe essere utilizzata in alternativa ai mezzi di comunicazione esistenti, compresi quelli nazionali, senza pregiudicare il modo in cui le persone fisiche o giuridiche comunicano con le loro autorità nazionali, conformemente al diritto nazionale. In caso di comunicazione di persone giuridiche con le autorità competenti, si dovrebbe incoraggiare l'uso automatico predefinito di mezzi elettronici. Tuttavia, per evitare che l'accesso alla giustizia tramite mezzi digitali concorra ad ampliare ulteriormente il divario digitale, la scelta del mezzo, tra la comunicazione elettronica prevista dal presente regolamento e gli altri mezzi di comunicazione, dovrebbe essere lasciata alla discrezione degli interessati. Ciò è particolarmente importante per far fronte alle situazioni specifiche di persone che potrebbero non disporre dei mezzi tecnici o delle competenze digitali necessari per accedere ai servizi digitali e di persone con disabilità, in quanto gli Stati membri e l'Unione si sono impegnati ad adottare misure adeguate in conformità della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità.

(30)

Per potenziare la comunicazione e la trasmissione elettroniche transfrontaliere di documenti tramite il sistema informatico decentrato, anche attraverso il punto di accesso elettronico europeo, è opportuno far sì che tali documenti trasmessi tramite il sistema informatico decentrato non siano privati degli effetti giuridici e non siano considerati inammissibili nel procedimento per il solo motivo della loro forma elettronica. Tuttavia, questo principio dovrebbe lasciare impregiudicata la determinazione degli effetti giuridici o l’ammissibilità di detti documenti, che potrebbero costituire una prova conformemente al diritto nazionale.

(31)

Al fine di agevolare le udienze e le audizioni nei procedimenti in materia civile, commerciale e penale aventi implicazioni transfrontaliere, il presente regolamento dovrebbe prevedere l’uso facoltativo della videoconferenza o di altra tecnologia di comunicazione a distanza.

(32)

La videoconferenza o altra tecnologia di comunicazione a distanza dovrebbe consentire all’autorità competente di autenticare l’identità delle persone da ascoltare e dovrebbe permettere la comunicazione visiva, audio e orale durante l’udienza. Una semplice chiamata telefonica non dovrebbe essere considerata una tecnologia di comunicazione a distanza adeguata per le udienze o le audizioni. La tecnologia utilizzata dovrebbe soddisfare le norme applicabili in materia di protezione dei dati personali, di riservatezza delle comunicazioni e di sicurezza dei dati, indipendentemente dal tipo di udienza per la quale è utilizzata.

(33)

Lo svolgimento di un’udienza mediante videoconferenza o altra tecnologia di comunicazione a distanza non dovrebbe essere rifiutato unicamente a causa dell’assenza di norme nazionali che disciplinino l’uso della tecnologia di comunicazione a distanza. In tal caso, dovrebbero applicarsi con gli opportuni adattamenti le norme più adeguate previste dal diritto nazionale, quali quelle in materia di assunzione delle prove.

(34)

Il presente regolamento non dovrebbe pregiudicare il diritto all'interpretazione e la videoconferenza o altra tecnologia di comunicazione a distanza utilizzata nei procedimenti in materia civile, commerciale o penale dovrebbe consentire il ricorso all'interpretazione.

(35)

Al fine di agevolare le udienze e le audizioni nei procedimenti in materia civile e commerciale aventi implicazioni transfrontaliere, il presente regolamento dovrebbe prevedere l'uso facoltativo della videoconferenza o di altra tecnologia di comunicazione a distanza per la partecipazione delle parti o dei loro rappresentanti a tali udienze e audizioni, subordinatamente alla disponibilità della relativa tecnologia, alla possibilità per le parti di presentare un parere sull'uso di tale tecnologia e all'adeguatezza dell'uso di tale tecnologia nelle circostanze specifiche del caso. Il presente regolamento non dovrebbe impedire né alle persone che assistono una parte né ai pubblici ministeri nei procedimenti in materia civile e commerciale di partecipare all'udienza mediante videoconferenza o altra tecnologia di comunicazione a distanza, conformemente al diritto nazionale applicabile.

(36)

La procedura relativa all'avvio e allo svolgimento delle udienze o audizioni in materia civile e commerciale mediante videoconferenza o altra tecnologia di comunicazione a distanza dovrebbe essere disciplinata dal diritto dello Stato membro in cui si svolge il procedimento. Qualora la registrazione delle udienze o delle audizioni sia prevista dal diritto nazionale dello Stato membro che tiene l'udienza in materia civile o commerciale, le parti dovrebbero essere informate di tali disposizioni e, ove previsto, della loro possibilità di sollevare obiezioni alla registrazione.

(37)

Nel decidere se consentire la partecipazione delle parti e dei loro rappresentanti a un'udienza in materia civile e commerciale mediante videoconferenza o altra tecnologia di comunicazione a distanza, l'autorità competente dovrebbe scegliere un metodo appropriato per esaminare i pareri delle parti conformemente al diritto processuale nazionale.

(38)

Qualora un'autorità competente nei procedimenti in materia civile o commerciale abbia deciso di autorizzare la partecipazione di almeno una delle parti o di altre persone a un'udienza mediante videoconferenza, tale autorità competente dovrebbe garantire che tali persone abbiano accesso all'udienza mediante videoconferenza. In particolare, l'autorità competente dovrebbe inviare a tali persone un link per consentirne la partecipazione alla videoconferenza e fornire assistenza tecnica. L'autorità competente dovrebbe ad esempio fornire istruzioni sul software che sarà utilizzato e organizzare, se necessario, una prova tecnica prima dell'udienza, nonché tenere conto delle esigenze specifiche delle persone con disabilità.

(39)

Qualora a partecipare a procedimenti in materia civile o commerciale, in particolare in qualità di parte, a norma del diritto nazionale, sia un minore, questi dovrebbe poter partecipare all'udienza mediante videoconferenza o altra tecnologia di comunicazione a distanza ai sensi del presente regolamento, tenendo conto dei suoi diritti procedurali. D'altro canto, se partecipa al procedimento ai fini dell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale, ad esempio se deve essere ascoltato in qualità di testimone, il minore potrebbe essere ascoltato anche mediante videoconferenza o altra tecnologia di comunicazione a distanza a norma del regolamento (UE) 2020/1783.

(40)

Se un'autorità competente richiede la partecipazione di una persona ai fini dell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale, la partecipazione di tale persona all'udienza mediante videoconferenza o altra tecnologia di comunicazione a distanza dovrebbe essere disciplinata dal regolamento (UE) 2020/1783.

(41)

Il presente regolamento non dovrebbe applicarsi all'uso della videoconferenza o di altra tecnologia di comunicazione a distanza in materia civile e commerciale quando tale uso è già previsto negli atti giuridici elencati nell'allegato I, o in materie non aventi implicazioni transfrontaliere. Inoltre, il presente regolamento non dovrebbe applicarsi all'uso della videoconferenza o di altra tecnologia di comunicazione a distanza nelle procedure di autenticazione notarile.

(42)

In materia penale, la procedura relativa all'avvio e allo svolgimento delle udienze e delle audizioni mediante videoconferenza o altra tecnologia di comunicazione a distanza dovrebbe essere disciplinata dal diritto dello Stato membro che effettua l'udienza. Lo Stato membro che effettua l'udienza mediante videoconferenza o altra tecnologia di comunicazione a distanza dovrebbe essere inteso come lo Stato membro che ha richiesto l'uso della videoconferenza o di altra tecnologia di comunicazione a distanza.

(43)

Le norme stabilite dal presente regolamento sull'uso della videoconferenza o di altra tecnologia di comunicazione a distanza per le udienze e le audizioni nelle procedure di cooperazione giudiziaria in materia penale non dovrebbero applicarsi alle udienze e alle audizioni mediante videoconferenza o altra tecnologia di comunicazione a distanza ai fini dell'assunzione delle prove o dello svolgimento di un processo che potrebbe sfociare in una decisione di colpevolezza o innocenza dell'indagato o dell’imputato. Il presente regolamento non dovrebbe pregiudicare la direttiva 2014/41/UE, la convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea e la decisione quadro 2002/465/GAI del Consiglio (23).

(44)

Al fine di salvaguardare il diritto a un processo equo e i diritti della difesa, l'indagato, l'imputato o il condannato, o un soggetto colpito, quale definito nel regolamento (UE) 2018/1805, diverso dall'indagato, dall'imputato o dal condannato, dovrebbe dare il proprio consenso all'uso della videoconferenza o di altra tecnologia di comunicazione a distanza nelle udienze nelle procedure di cooperazione giudiziaria in materia penale. L'autorità competente dovrebbe poter derogare al requisito della richiesta del consenso dell'indagato, dell'imputato o del condannato o del soggetto colpito solo in circostanze eccezionali in cui tale deroga sia debitamente giustificata da gravi minacce per la sicurezza pubblica e la salute pubblica, che si dimostrino reali e attuali o prevedibili. Il ricorso a una deroga per quanto riguarda la richiesta di consenso alla videoconferenza dovrebbe essere limitato a quanto necessario e dovrebbe rispettare pienamente la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea («Carta»). In assenza di richiesta di consenso, l'indagato, l'imputato o il condannato o il soggetto colpito dovrebbe avere la possibilità di chiedere un riesame conformemente al diritto nazionale e nel pieno rispetto della Carta.

(45)

Se i diritti dell'indagato, dell'imputato o del condannato sono violati nel contesto di un'udienza effettuata mediante videoconferenza o altra tecnologia di comunicazione a distanza, l'accesso a un ricorso effettivo dovrebbe essere garantito conformemente all'articolo 47 della Carta. L'accesso a un ricorso effettivo dovrebbe essere garantito anche ai soggetti colpiti diversi dall'indagato, dall'imputato o dal condannato nel contesto di udienze mediante videoconferenza o altra tecnologia di comunicazione a distanza in procedimenti a norma del regolamento (UE) 2018/1805.

(46)

Le autorità competenti responsabili di un'udienza mediante videoconferenza o altra tecnologia di comunicazione a distanza in materia penale dovrebbero garantire che la comunicazione tra l'indagato, l'imputato o il condannato, o il soggetto colpito nel procedimento a norma del regolamento (UE) 2018/1805, e il proprio avvocato, sia immediatamente prima che durante l'udienza, sia riservata, conformemente al diritto nazionale applicabile.

(47)

Qualora si organizzi un'udienza mediante videoconferenza o altra tecnologia di comunicazione a distanza in materia penale, l'autorità competente che riceve la richiesta di fissare siffatta udienza («autorità competente ricevente») dovrebbe garantire che l'indagato, l'imputato o il condannato, o il soggetto colpito, quale definito nel regolamento (UE) 2018/1805, comprese le persone con disabilità, abbia accesso all'infrastruttura necessaria per utilizzare la videoconferenza o altra tecnologia di comunicazione a distanza. Ciò dovrebbe includere la responsabilità di garantire l'accesso, ad esempio, ai locali in cui si terrà l'udienza e alle attrezzature tecniche disponibili. Qualora nei locali dell'autorità competente che riceve la richiesta non siano disponibili attrezzature tecniche, tale autorità dovrebbe poter adottare le opportune disposizioni pratiche organizzando l'udienza nei locali di un'altra autorità affinché sia effettuata, se possibile, mediante videoconferenza o altra tecnologia di comunicazione a distanza, conformemente alle procedure nazionali.

(48)

Il regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (24) istituisce un quadro normativo comune dell'Unione per il riconoscimento dei mezzi di identificazione elettronica e servizi fiduciari elettronici («servizi fiduciari eIDAS»), in particolare firme elettroniche, sigilli elettronici, validazioni temporali, servizi elettronici di recapito e autenticazione di siti web, cui è riconosciuto a livello transfrontaliero lo stesso status giuridico dei rispettivi equivalenti fisici. Di conseguenza il presente regolamento dovrebbe prevedere l’uso dei servizi fiduciari eIDAS ai fini della comunicazione digitale.

(49)

Se un documento trasmesso nell'ambito di una comunicazione elettronica prevista dal presente regolamento richiede un sigillo o una firma, le autorità competenti dovrebbero utilizzare un sigillo elettronico qualificato o una firma elettronica qualificata ai sensi del regolamento (UE) n. 910/2014 e le persone fisiche o giuridiche dovrebbero utilizzare una firma elettronica qualificata o un'identificazione elettronica. Tuttavia, il presente regolamento non dovrebbe incidere sui requisiti formali applicabili ai documenti prodotti a sostegno di una richiesta, che potrebbero essere originali digitali o copie autenticate. Dovrebbe inoltre fare salvo il diritto nazionale in materia di conversione degli atti e qualsiasi requisito relativo all'autenticità, esattezza, attendibilità, affidabilità e forma giuridica adeguata dei documenti o delle informazioni, ad eccezione delle condizioni relative alla comunicazione con mezzi digitali introdotte dal presente regolamento.

(50)

Per agevolare il pagamento delle spese nelle cause aventi implicazioni transfrontaliere che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti giuridici dell'Unione in materia civile e commerciale elencati nell'allegato I, i mezzi tecnici di pagamento elettronico delle spese dovrebbero essere conformi alle norme applicabili in materia di accessibilità. L'uso di metodi di pagamento diffusi in tutta l'Unione, quali carta di credito, carta di debito, portafoglio elettronico e bonifico bancario, dovrebbe essere possibile in ambiente online e accessibile tramite il punto di accesso elettronico europeo.

(51)

Al fine di assicurare il pieno conseguimento degli obiettivi del presente regolamento e l'allineamento ad esso degli atti giuridici dell'Unione vigenti in materia civile, commerciale e penale, nel presente regolamento è necessario modificare mediante il presente regolamento gli atti giuridici seguenti: i regolamenti (CE) n. 805/2004 (25), (CE) n. 1896/2006 (26), (CE) n. 861/2007 (27), (UE) n. 606/2013 (28), (UE) n. 655/2014 (29), (UE) 2015/848 e (UE) 2018/1805 del Parlamento europeo e del Consiglio. Tali modifiche mirano ad assicurare che la comunicazione avvenga conformemente alle norme e ai principi stabiliti nel presente regolamento. Le modifiche delle direttive e delle decisioni quadro in materia civile, commerciale e penale sono introdotte con la direttiva (UE) 2023/2843 del Parlamento europeo e del Consiglio (30).

(52)

In conformità dei punti 22 e 23 dell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (31), la Commissione dovrebbe effettuare una valutazione del presente regolamento sulla base di informazioni raccolte tramite specifici dispositivi di monitoraggio, comprese valutazioni quantitative e qualitative per ciascuno degli atti giuridici elencati negli allegati I e II del presente regolamento, per valutare l'effettiva incidenza pratica del presente regolamento e, in particolare, per esaminare l'impatto in termini di efficienza ed efficacia della digitalizzazione della cooperazione giudiziaria transfrontaliera e l'esigenza di ulteriori interventi.

(53)

Il software di implementazione di riferimento sviluppato dalla Commissione quale sistema back-end dovrebbe essere programmato per raccogliere i dati necessari a fini di monitoraggio, che dovrebbero essere trasmessi alla Commissione. Laddove gli Stati membri decidano di utilizzare un sistema informatico nazionale invece del software di implementazione di riferimento elaborato dalla Commissione, il sistema potrebbe essere programmato per raccogliere tali dati, che in tal caso dovrebbero essere trasmessi alla Commissione. Anche il connettore e-CODEX potrebbe essere dotato di una funzione che consenta il recupero di dati statistici pertinenti.

(54)

Nei casi in cui i dati sul numero di udienze e audizioni in cui è stata utilizzata la videoconferenza non possono essere raccolti automaticamente, e al fine di limitare l'ulteriore onere amministrativo della raccolta dei dati, ciascuno Stato membro dovrebbe designare almeno un organo giurisdizionale o un'autorità competente allo scopo di stabilire un campione di monitoraggio. Tale organo giurisdizionale designato o autorità competente designata dovrebbero essere incaricati di raccogliere e trasmettere alla Commissione tali dati sulle proprie udienze e audizioni, che dovrebbero servire a stimare, per un determinato Stato membro, la quantità di dati necessari per la valutazione del presente regolamento. L'organo giurisdizionale designato o l'autorità competente designata dovrebbero essere competenti a tenere udienze e audizioni mediante videoconferenza in conformità del presente regolamento. Il campione di monitoraggio designato dovrebbe essere anche rappresentativo dell'attuazione del presente regolamento per i settori nei quali sono considerate autorità competenti ai sensi del presente regolamento autorità diverse dagli organi giurisdizionali o dai pubblici ministeri, quali ad esempio i notai.

(55)

L'applicazione del presente regolamento lascia impregiudicati la separazione dei poteri e l'indipendenza della magistratura negli Stati membri, nonché i diritti procedurali sanciti dalla Carta e dal diritto dell'Unione, quali le direttive sui diritti procedurali, ossia le direttive 2010/64/UE (32), 2012/13/UE (33), 2013/48/UE (34), (UE) 2016/343 (35), (UE) 2016/800 (36) e (UE) 2016/1919 (37) del Parlamento europeo e del Consiglio, in particolare il diritto all'interpretazione, il diritto di avvalersi di un difensore, il diritto di accesso al fascicolo, il diritto al patrocinio a spese dello Stato e il diritto di presenziare al processo.

(56)

I regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725 e la direttiva (UE) 2016/680 si applicano al trattamento di dati personali effettuato nel sistema informatico decentrato. Al fine di precisare la responsabilità del trattamento dei dati personali inviati o ricevuti tramite il sistema informatico decentrato, il presente regolamento dovrebbe indicare chi è da considerarsi titolare del trattamento dei dati personali. A tal fine, è opportuno considerare che ciascun soggetto mittente o ricevente abbia determinato distintamente le finalità e i mezzi del trattamento dei dati personali.

(57)

È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento per quanto concerne l'istituzione del sistema informatico decentrato. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (38). Gli atti di esecuzione dovrebbero consentire agli Stati membri di adattare i loro sistemi informatici nazionali pertinenti ai fini della connessione al sistema informatico decentrato.

(58)

Poiché gli obiettivi del presente regolamento, in particolare la digitalizzazione armonizzata della cooperazione giudiziaria transfrontaliera, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri individualmente, dato che, tra l'altro, non è possibile garantire che i sistemi informatici degli Stati membri e degli organi e delle agenzie dell'Unione siano interoperabili, ma, a motivo di un'azione coordinata dell'Unione, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea (TUE). Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(59)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al TUE e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

(60)

A norma degli articoli 1 e 2 nonché dell'articolo 4 bis, paragrafo 1, del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al TUE e al TFUE, e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, l'Irlanda non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

(61)

Conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725, il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato osservazioni formali il 25 gennaio 2022,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1.   Il presente regolamento istituisce un quadro giuridico uniforme per l'uso di mezzi di comunicazione elettronica tra le autorità competenti nelle procedure di cooperazione giudiziaria in materia civile, commerciale e penale e per l'uso di mezzi di comunicazione elettronica tra le persone fisiche o giuridiche e le autorità competenti nelle procedure giudiziarie in materia civile e commerciale.

Stabilisce inoltre norme in materia di:

a)

uso della videoconferenza o di altra tecnologia di comunicazione a distanza per finalità diverse dall'assunzione delle prove ai sensi del regolamento (UE) 2020/1783;

b)

applicazione di firme elettroniche e sigilli elettronici;

c)

effetti giuridici dei documenti elettronici;

d)

pagamento elettronico delle spese.

2.   Il presente regolamento si applica alla comunicazione elettronica nell'ambito di procedure di cooperazione giudiziaria in materia civile, commerciale e penale, come previsto agli articoli 3 e 4, e alle udienze e audizioni mediante videoconferenza o altra tecnologia di comunicazione a distanza in materia civile, commerciale e penale, come previsto agli articoli 5 e 6.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

1)

«autorità competente»: l'organo giurisdizionale, la procura, l'autorità centrale e le altre autorità competenti quali definite negli atti giuridici elencati negli allegati I e II, ivi designate o oggetto di notifica in conformità degli stessi, nonché organi e agenzie dell'Unione che partecipano a procedure di cooperazione giudiziaria in conformità degli atti giuridici elencati nell'allegato II; ai fini dell'articolo 5, per «autorità competente» si intende inoltre qualsiasi organo giurisdizionale o altra autorità competente ai sensi del diritto dell'Unione o nazionale a tenere udienze e audizioni mediante videoconferenza o altra tecnologia di comunicazione a distanza in materia civile o commerciale; ai fini dell'articolo 6, per «autorità competente» si intende anche qualsiasi organo giurisdizionale o altra autorità che partecipa alle procedure previste dagli atti giuridici elencati nell'allegato II;

2)

«comunicazione elettronica»: lo scambio digitale di informazioni su internet o su altra rete di comunicazione elettronica;

3)

«sistema informatico decentrato»: una rete di sistemi informatici e punti di accesso interoperabili che opera sotto la responsabilità e la gestione individuali di ciascuno Stato membro ovvero di ciascun organo o di ciascuna agenzia dell'Unione e che consente lo scambio transfrontaliero sicuro e affidabile delle informazioni;

4)

«punto di accesso elettronico europeo»: il portale accessibile alle persone fisiche e giuridiche, o ai loro rappresentanti, in tutta l'Unione e connesso a un punto di accesso interoperabile nel contesto del sistema informatico decentrato;

5)

«spese»: i pagamenti riscossi dalle autorità competenti nei procedimenti a norma degli atti giuridici elencati nell'allegato I;

6)

«videoconferenza»: una tecnologia di trasmissione audiovisiva che consente la comunicazione bidirezionale e simultanea di immagini e suoni, permettendo in tal modo l'interazione visiva, audio e orale.

CAPO II

COMUNICAZIONE TRA LE AUTORITÀ COMPETENTI

Articolo 3

Mezzi di comunicazione tra autorità competenti

1.   La comunicazione a norma degli atti giuridici elencati nell'allegato I tra le autorità competenti di diversi Stati membri e a norma degli atti giuridici elencati nell'allegato II tra autorità competenti di diversi Stati membri e tra un'autorità nazionale competente e un organo o un'agenzia dell'Unione, compreso lo scambio di moduli stabiliti da tali atti, è effettuata mediante un sistema informatico decentrato sicuro, efficiente e affidabile.

2.   La comunicazione può tuttavia essere effettuata dalle autorità competenti con mezzi alternativi qualora non sia possibile procedere alla comunicazione elettronica in conformità del paragrafo 1:

a)

a causa di guasti del sistema informatico decentrato;

b)

a causa della natura fisica o tecnica del materiale trasmesso; o

c)

per cause di forza maggiore.

Ai fini del primo comma, le autorità competenti provvedono affinché i mezzi di comunicazione alternativi utilizzati siano i più rapidi e appropriati e garantiscano la sicurezza e l'affidabilità dello scambio di informazioni.

3.   Oltre alle eccezioni di cui al paragrafo 2, può essere utilizzato qualsiasi altro mezzo di comunicazione laddove il ricorso al sistema informatico decentrato non sia appropriato per una determinata situazione. Le autorità competenti provvedono affinché lo scambio di informazioni a norma del presente paragrafo avvenga in modo sicuro e affidabile.

4.   Il paragrafo 3 non si applica allo scambio dei moduli previsti dagli atti giuridici elencati negli allegati I e II.

Qualora le autorità competenti di diversi Stati membri siano presenti nello stesso luogo in uno Stato membro al fine di prestare assistenza nell'esecuzione delle procedure di cooperazione giudiziaria in conformità degli atti giuridici elencati nell'allegato II, esse possono scambiare i moduli attraverso altri mezzi appropriati se ciò è reso necessario dall'urgenza della questione. Le autorità competenti provvedono affinché lo scambio di moduli di cui al presente comma avvenga in modo sicuro e affidabile.

5.   Il presente articolo fa salve le disposizioni procedurali applicabili del diritto dell'Unione e del diritto nazionale in materia di ammissibilità dei documenti, ad eccezione dei requisiti relativi ai mezzi di comunicazione.

6.   Ciascuno Stato membro può decidere di utilizzare il sistema informatico decentrato per la comunicazione tra le proprie autorità nazionali nei casi che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti giuridici elencati nell'allegato I o II.

7.   Gli organi o le agenzie dell'Unione possono decidere di utilizzare il sistema informatico decentrato per la comunicazione all'interno dell'agenzia o dell'organo nei casi che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti giuridici elencati nell'allegato II.

CAPO III

COMUNICAZIONE TRA PERSONE FISICHE O GIURIDICHE E AUTORITÀ COMPETENTI IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE

Articolo 4

Punto di accesso elettronico europeo

1.   Sul portale europeo della giustizia elettronica è istituito un punto di accesso elettronico europeo.

2.   Il punto di accesso elettronico europeo può essere utilizzato per le comunicazioni elettroniche tra persone fisiche o giuridiche, o loro rappresentanti, e le autorità competenti nei casi seguenti:

a)

nell'ambito delle procedure di cui ai regolamenti (CE) n. 1896/2006, (CE) n. 861/2007 e (UE) n. 655/2014;

b)

nell'ambito delle procedure di cui al regolamento (CE) n. 805/2004;

c)

nell'ambito delle cause di riconoscimento, di una dichiarazione di esecutività o diniego del riconoscimento di cui ai regolamenti (UE) n. 650/2012, (UE) n. 1215/2012 (39) e (UE) n. 606/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e ai regolamenti (CE) n. 4/2009, (UE) 2016/1103 (40), (UE) 2016/1104 (41) e (UE) 2019/1111 del Consiglio;

d)

nell'ambito delle procedure relative al rilascio, alla rettifica e alla revoca dei documenti seguenti:

i)

gli estratti di cui al regolamento (CE) n. 4/2009;

ii)

il certificato successorio europeo e gli attestati di cui al regolamento (UE) n. 650/2012;

iii)

i certificati di cui al regolamento (UE) n. 1215/2012;

iv)

i certificati di cui al regolamento (UE) n. 606/2013;

v)

gli attestati di cui al regolamento (UE) 2016/1103;

vi)

gli attestati di cui al regolamento (UE) 2016/1104;

vii)

i certificati di cui al regolamento (UE) 2019/1111;

e)

nell'ambito dell'insinuazione di un credito da parte di un creditore straniero nelle procedure di insolvenza a norma dell'articolo 53 del regolamento (UE) 2015/848;

f)

nell'ambito della comunicazione tra persone fisiche o giuridiche, o loro rappresentanti, e le autorità centrali ai sensi dei regolamenti (CE) n. 4/2009 e (UE) 2019/1111, o le autorità competenti ai sensi del capo IV della direttiva 2003/8/CE.

3.   La Commissione è responsabile della gestione tecnica, dello sviluppo, dell'accessibilità, della manutenzione, della sicurezza e del supporto tecnico all'utente in relazione al punto di accesso elettronico europeo. La Commissione fornisce gratuitamente il supporto tecnico all'utente.

4.   Il punto di accesso elettronico europeo contiene informazioni rivolte alle persone fisiche e giuridiche sul loro diritto al patrocinio a spese dello Stato, anche nei procedimenti transfrontalieri. Esso consente inoltre ai loro rappresentanti di agire per loro conto. Il punto di accesso elettronico europeo consente alle persone fisiche e giuridiche, o ai loro rappresentanti, nei casi di cui al paragrafo 2, di presentare istanze e richieste, inviare e ricevere informazioni di rilevanza procedurale e comunicare con le autorità competenti o ricevere la notificazione o comunicazione di atti giudiziari o extragiudiziali.

La comunicazione tramite il punto di accesso elettronico europeo è conforme ai requisiti del diritto dell'Unione e del diritto nazionale dello Stato membro pertinente, in particolare relativamente a forma, lingua e rappresentanza.

5.   Le autorità competenti accettano le comunicazioni tramite il punto di accesso elettronico europeo nei casi di cui al paragrafo 2.

6.   A condizione che una persona fisica o giuridica, o il suo rappresentante, abbia previamente espresso il proprio consenso esplicito all’uso del punto di accesso elettronico europeo quale mezzo di comunicazione o modalità di notificazione o comunicazione, le autorità competenti comunicano con tale persone fisica o giuridica o il suo rappresentante nei casi di cui al paragrafo 2 usando tale punto di accesso, e possono notificare o comunicare loro atti tramite tale punto di accesso. Ogni consenso è specifico alla procedura nell'ambito della quale è espresso ed è espresso separatamente ai fini della comunicazione e della notificazione degli atti. Qualora una persona fisica o giuridica intenda utilizzare il punto di accesso elettronico europeo di propria iniziativa per la comunicazione nell'ambito di cause, può indicare il proprio consenso in detta comunicazione iniziale.

7.   Il punto di accesso elettronico europeo è tale da garantire l'identificazione degli utenti.

CAPO IV

UDIENZE MEDIANTE VIDEOCONFERENZA O ALTRA TECNOLOGIA DI COMUNICAZIONE A DISTANZA

Articolo 5

Partecipazione a udienze mediante videoconferenza o altra tecnologia di comunicazione a distanza in materia civile e commerciale

1.   Fatte salve le disposizioni specifiche che disciplinano l'uso della videoconferenza o di altra tecnologia di comunicazione a distanza nell'ambito di procedimenti ai sensi dei regolamenti (CE) n. 861/2007, (UE) n. 655/2014 e (UE) 2020/1783, e su richiesta di una parte o del rispettivo rappresentante o, se previsto dal diritto nazionale, di propria iniziativa, nell'ambito di procedimenti in materia civile o commerciale in cui una delle parti, o il suo rappresentante, si trovi in un altro Stato membro, l'autorità competente decide in merito alla partecipazione delle parti e dei loro rappresentanti a udienze mediante videoconferenza o altra tecnologia di comunicazione a distanza sulla base:

a)

della disponibilità di tale tecnologia;

b)

del parere delle parti coinvolte nel procedimento sul ricorso a tale tecnologia; e

c)

dell'opportunità del ricorso a tale tecnologia nelle circostanze specifiche del caso.

2.   L'autorità competente che tiene l'udienza provvede affinché le parti e i loro rappresentanti, comprese le persone con disabilità, abbiano accesso alla videoconferenza dell'udienza.

3.   Qualora il diritto nazionale dello Stato membro in cui ha luogo il procedimento preveda la registrazione dell'udienza o dell'audizione, le stesse norme si applicano all'udienza o audizione tenuta mediante videoconferenza o altra tecnologia di comunicazione a distanza. Lo Stato membro in cui ha luogo il procedimento adotta misure adeguate in conformità del diritto nazionale per assicurare che tale registrazione sia effettuata e archiviata in modo sicuro e non sia divulgata al pubblico.

4.   Fatti salvi i paragrafi 1, 2 e 3, la procedura per le udienze e le audizioni mediante videoconferenza o altra tecnologia di comunicazione a distanza è disciplinata dal diritto nazionale dello Stato membro che effettua l'udienza.

Articolo 6

Udienze mediante videoconferenza o altra tecnologia di comunicazione a distanza in materia penale

1.   Il presente articolo si applica ai procedimenti a norma degli atti giuridici seguenti:

a)

la decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio (42), in particolare l'articolo 18, paragrafo 1, lettera a);

b)

la decisione quadro 2008/909/GAI, in particolare l'articolo 6, paragrafo 3;

c)

la decisione quadro 2008/947/GAI, in particolare l'articolo 17, paragrafo 4;

d)

la decisione quadro 2009/829/GAI, in particolare l'articolo 19, paragrafo 4;

e)

la direttiva 2011/99/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (43), in particolare l'articolo 6, paragrafo 4;

f)

il regolamento (UE) 2018/1805, in particolare l'articolo 33, paragrafo 1.

2.   Qualora l'autorità competente di uno Stato membro («autorità competente richiedente») richieda l'audizione dell'indagato, dell'imputato o del condannato, o del soggetto colpito quale definito all'articolo 2, punto 10, del regolamento (UE) 2018/1805, diverso dall'indagato, dall'imputato o dal condannato, presente in un altro Stato membro nell'ambito di un procedimento a norma degli atti giuridici elencati al paragrafo 1 del presente articolo, l'autorità competente di tale altro Stato membro («autorità competente ricevente») consente la partecipazione di tali persone all'udienza mediante videoconferenza o altra tecnologia di comunicazione a distanza, a condizione che:

a)

le particolari circostanze del caso giustifichino il ricorso a tale tecnologia; e

b)

l'indagato, l'imputato o il condannato o il soggetto colpito abbia acconsentito all'uso della videoconferenza o di altra tecnologia di comunicazione a distanza per tale udienza conformemente ai requisiti di cui al secondo, terzo e quarto comma del presente paragrafo.

Prima di acconsentire all'uso della videoconferenza o di altra tecnologia di comunicazione a distanza, l'indagato o l'imputato ha la possibilità di chiedere il parere di un difensore a norma della direttiva 2013/48/UE. Prima che sia espresso il consenso, le autorità competenti forniscono alla persona che deve essere sentita informazioni sulla procedura applicabile allo svolgimento di un'udienza mediante videoconferenza o altra tecnologia di comunicazione a distanza, nonché sui suoi diritti procedurali, compresi il diritto all'interpretazione e il diritto di avvalersi di un difensore.

Il consenso è espresso volontariamente e in modo inequivocabile e l'autorità competente richiedente verifica tale consenso prima dell'inizio dell'udienza. La verifica del consenso è registrata nei verbali dell'udienza in conformità del diritto nazionale dello Stato membro richiedente.

Fermi restando il principio dell'equo processo e il diritto a un ricorso effettivo a norma del diritto processuale nazionale, l'autorità competente può decidere di non richiedere il consenso delle persone di cui al primo comma, lettera b), del presente paragrafo qualora la partecipazione a un'udienza in presenza costituisca una grave minaccia per la sicurezza pubblica o la salute pubblica, che si dimostri reale e attuale o prevedibile.

3.   L'autorità competente ricevente provvede affinché le persone di cui al paragrafo 2, comprese le persone con disabilità, abbiano accesso all'infrastruttura necessaria per utilizzare la videoconferenza o altra tecnologia di comunicazione a distanza.

4.   Il presente articolo fa salvi gli altri atti giuridici dell'Unione che prevedono l'uso della videoconferenza o di altra tecnologia di comunicazione a distanza in materia penale.

5.   È assicurata, conformemente al diritto nazionale applicabile, la riservatezza delle comunicazioni tra un indagato, un imputato, un condannato o un soggetto colpito e il relativo difensore prima e durante l'udienza tenuta mediante videoconferenza o altra tecnologia di comunicazione a distanza.

6.   Prima dell'audizione di un minore mediante videoconferenza o altra tecnologia di comunicazione a distanza, i titolari della responsabilità genitoriale ai sensi dell'articolo 3, punto 2, della direttiva (UE) 2016/800 o altro adulto idoneo di cui all'articolo 5, paragrafo 2, della medesima direttiva ne sono informati prontamente. L'autorità competente decide se escutere un minore mediante videoconferenza o altra tecnologia di comunicazione a distanza tenendo conto dell'interesse superiore del minore.

7.   Qualora il diritto nazionale dello Stato membro preveda la registrazione delle udienze o delle audizioni nelle cause nazionali, le stesse norme si applicano alle udienze e audizioni tenute mediante videoconferenza o altra tecnologia di comunicazione a distanza nelle cause transfrontaliere. Lo Stato membro richiedente adotta misure adeguate in conformità del diritto nazionale per assicurare che tale registrazione sia effettuata e archiviata in modo sicuro e non sia divulgata al pubblico.

8.   L'indagato, l'imputato o il condannato o il soggetto colpito hanno, in caso di violazione degli obblighi o delle garanzie di cui presente articolo, la possibilità di un ricorso effettivo, conformemente al diritto nazionale e nel pieno rispetto della Carta.

9.   Fatti salvi i paragrafi da 1 a 8, la procedura applicabile allo svolgimento di un'udienza mediante videoconferenza o altra tecnologia di comunicazione a distanza è disciplinata dal diritto nazionale dello Stato membro richiedente. Le autorità competenti che ricevono e che presentano la richiesta concordano le modalità pratiche dell'udienza.

CAPO V

SERVIZI FIDUCIARI, EFFETTI GIURIDICI DEI DOCUMENTI ELETTRONICI E PAGAMENTO ELETTRONICO DELLE SPESE

Articolo 7

Firme elettroniche e sigilli elettronici

1.   Alle comunicazioni elettroniche ai sensi del presente regolamento si applica il quadro giuridico generale per l'uso di servizi fiduciari di cui al regolamento (UE) n. 910/2014.

2.   Qualora il documento trasmesso con comunicazione elettronica di cui all'articolo 3 del presente regolamento richieda un sigillo o una firma in conformità degli atti giuridici elencati negli allegati I e II del presente regolamento, il documento reca il sigillo elettronico qualificato o la firma elettronica qualificata di cui al regolamento (UE) n. 910/2014.

3.   Qualora il documento trasmesso con comunicazione elettronica nei casi di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del presente regolamento richieda la firma della persona che lo trasmette, la persona in questione si conforma a tale obbligo mediante:

a)

l'identificazione elettronica con un livello di garanzia elevato quale precisato all'articolo 8, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 910/2014; o

b)

la firma elettronica qualificata quale definita all'articolo 3, punto 12, del regolamento (UE) n. 910/2014.

Articolo 8

Effetti giuridici dei documenti elettronici

I documenti trasmessi con comunicazione elettronica non sono privati degli effetti giuridici né sono considerati inammissibili nelle procedure giudiziarie transfrontaliere a norma degli atti giuridici elencati negli allegati I e II per il solo motivo della loro forma elettronica.

Articolo 9

Pagamento elettronico delle spese

1.   Gli Stati membri prevedono la possibilità di pagamento elettronico delle spese, anche da Stati membri diversi da quello in cui ha sede l'autorità competente.

2.   I mezzi tecnici di pagamento elettronico delle spese sono conformi alle norme applicabili in materia di accessibilità. Qualora i mezzi disponibili di pagamento elettronico delle spese lo consentano, essi sono accessibili tramite il punto di accesso elettronico europeo.

CAPO VI

DISPOSIZIONI PROCEDURALI E VALUTAZIONE

Articolo 10

Adozione di atti di esecuzione da parte della Commissione

1.   La Commissione adotta atti di esecuzione riguardanti il sistema informatico decentrato di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del presente regolamento, e il punto di accesso elettronico europeo di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del presente regolamento, stabilendo quanto segue:

a)

le specifiche tecniche per i metodi di comunicazione per via elettronica ai fini del sistema informatico decentrato;

b)

le specifiche tecniche per i protocolli di comunicazione;

c)

gli obiettivi in materia di sicurezza delle informazioni e le pertinenti misure tecniche che garantiscono le norme minime di sicurezza delle informazioni e un livello elevato di cibersicurezza per il trattamento e la comunicazione delle stesse nell'ambito del sistema informatico decentrato;

d)

gli obiettivi minimi di disponibilità e i possibili requisiti tecnici correlati per i servizi forniti dal sistema informatico decentrato;

e)

gli standard procedurali digitali quali definiti all'articolo 3, punto 9, del regolamento (UE) 2022/850;

f)

un calendario di attuazione che stabilisca, tra l'altro, le date disponibili del software di implementazione di riferimento di cui all'articolo 12 del presente regolamento, la sua installazione da parte delle autorità competenti e, se del caso, il completamento dei necessari adeguamenti ai sistemi informatici nazionali per garantire la conformità ai requisiti di cui alle lettere da a) a e) del presente paragrafo; e

g)

le specifiche tecniche del punto di accesso elettronico europeo, compresi gli strumenti utilizzati per l'identificazione elettronica dell'utente al livello di garanzia elevato quale precisato all'articolo 8, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 910/2014 e il periodo di conservazione delle informazioni e dei documenti.

2.   Gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 15, paragrafo 2.

3.   Gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo sono adottati entro il:

a)

17 gennaio 2026 per gli atti giuridici elencati nell'allegato I, punti 3 e 4, e gli atti giuridici elencati nell'allegato II, punti 1, 10 e 11;

b)

17 gennaio 2027 per gli atti giuridici elencati nell'allegato I, punti 1, 8, 9 e 10, e gli atti giuridici elencati nell'allegato II, punti 5 e 9;

c)

17 gennaio 2028 per gli atti giuridici elencati nell'allegato I, punti 6, 11 e 12, e gli atti giuridici elencati nell'allegato II, punti 2, 3, 4 e 8; e

d)

17 gennaio 2029 per gli atti giuridici elencati nell'allegato I, punti 2, 5, 7 e 13, e gli atti giuridici elencati nell'allegato II, punti 6 e 7.

Articolo 11

Formazione

1.   Gli Stati membri provvedono affinché ai professionisti della giustizia interessati e alle autorità competenti sia offerta la formazione necessaria per un uso efficiente del sistema informatico decentrato e per un uso appropriato della videoconferenza o di altra tecnologia di comunicazione a distanza. Ferme restando l'indipendenza della magistratura e le differenze nell'organizzazione della magistratura in tutta l'Unione, e nel debito rispetto dell'indipendenza della professione forense, gli Stati membri incoraggiano tale formazione per giudici, pubblici ministeri e altri professionisti della giustizia.

2.   La Commissione provvede affinché la formazione dei professionisti della giustizia sull'uso efficiente del sistema informatico decentrato figuri tra le priorità formative sostenute dai pertinenti programmi finanziari dell'Unione.

3.   Gli Stati membri incoraggiano le autorità a condividere le migliori prassi in materia di videoconferenza al fine di ridurre i costi e aumentare l'efficienza.

4.   La Commissione informa gli Stati membri della possibilità di chiedere sovvenzioni per sostenere le attività di cui ai paragrafi 1 e 3 nell'ambito dei pertinenti programmi finanziari dell'Unione.

Articolo 12

Software di implementazione di riferimento

1.   La Commissione è responsabile della creazione, dell'accessibilità, dello sviluppo e della manutenzione del software di implementazione di riferimento che gli Stati membri possono scegliere di applicare come sistema back-end in luogo di un sistema informatico nazionale. I costi di creazione, sviluppo e manutenzione del software di implementazione di riferimento sono a carico del bilancio generale dell'Unione.

2.   La Commissione fornisce, mantiene e sostiene gratuitamente il software di implementazione di riferimento.

3.   Il software di implementazione di riferimento offre un'interfaccia comune per comunicare con altri sistemi informatici nazionali.

Articolo 13

Costi del sistema informatico decentrato, del punto di accesso elettronico europeo e dei sistemi informatici nazionali

1.   Ciascuno Stato membro o ciascun soggetto che gestisce un punto di accesso e-CODEX autorizzato quale definita all'articolo 3, punto 4, del regolamento (UE) 2022/850 sostiene i costi di installazione, funzionamento e manutenzione dei punti di accesso al sistema informatico decentrato per i quali è responsabile.

2.   Ciascuno Stato membro o ciascun soggetto che gestisce un punto di accesso e-CODEX autorizzato quale definita all'articolo 3, punto 4, del regolamento (UE) 2022/850 sostiene i costi di creazione e adattamento dei propri pertinenti sistemi informatici nazionali o di altri sistemi informatici, ove applicabili, per renderli interoperabili con i punti di accesso e sostiene i costi di gestione, funzionamento e manutenzione di tali sistemi.

3.   La Commissione informa gli Stati membri della possibilità di chiedere sovvenzioni per sostenere le attività di cui ai paragrafi 1 e 2 nel contesto dei pertinenti programmi finanziari dell'Unione.

4.   Gli organi e le agenzie dell'Unione sostengono i costi di installazione, funzionamento e manutenzione dei componenti del sistema informatico decentrato soggetti alla loro competenza.

5.   Gli organi e le agenzie dell'Unione sostengono i costi di creazione e adattamento dei propri sistemi di gestione dei casi per renderli interoperabili con i punti di accesso e sostiene i costi di gestione, funzionamento e manutenzione di tali sistemi.

6.   La Commissione sostiene tutti i costi relativi al punto di accesso elettronico europeo.

Articolo 14

Protezione delle informazioni trasmesse

1.   L'autorità competente è considerata un titolare del trattamento ai sensi dei regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725 o della direttiva (UE) 2016/680 per quanto concerne il trattamento dei dati personali inviati o ricevuti tramite il sistema informatico decentrato.

2.   La Commissione è considerata titolare del trattamento ai sensi del regolamento (UE) 2018/1725 per quanto concerne il trattamento dei dati personali da parte del punto di accesso elettronico europeo.

3.   L'autorità competente provvede a che le informazioni trasmesse ad altra autorità competente in una procedura giudiziaria transfrontaliera e considerate riservate ai sensi del diritto dello Stato membro da cui sono trasmesse siano soggette alle norme in materia di riservatezza stabilite nel diritto dell'Unione e nel diritto nazionale dello Stato membro cui sono destinate.

Articolo 15

Procedura di comitato

1.   La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 16

Monitoraggio e valutazione

1.   Quattro anni dopo la data di entrata in vigore degli atti di esecuzione di cui all'articolo 10, paragrafo 3, lettera d, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione effettua una valutazione del presente regolamento e presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione corroborata dalle informazioni trasmesse dagli Stati membri alla Commissione e dalle informazioni da essa raccolte. La Commissione include inoltre una valutazione dell'effetto della comunicazione elettronica sulla parità delle armi nel contesto dei procedimenti civili e penali transfrontalieri. La Commissione, in particolare, valuta l'applicazione dell'articolo 5. Sulla base di tale valutazione, la Commissione presenta, se del caso, una proposta legislativa che obbliga gli Stati membri a mettere a disposizione la videoconferenza o altra tecnologia di comunicazione a distanza, specificando la relativa tecnologia e le norme di interoperabilità e istituendo una cooperazione giudiziaria al fine di fornire alle parti del procedimento l'accesso all'infrastruttura necessaria per utilizzare la videoconferenza o altra tecnologia di comunicazione a distanza nei locali delle autorità competenti dello Stato membro in cui la parte è presente.

2.   Fatto salvo il caso in cui si applichi una procedura di comunicazione equivalente a norma di altri atti giuridici dell'Unione, gli Stati membri trasmettono alla Commissione, su base annuale, le informazioni seguenti, che rilevano ai fini della valutazione del funzionamento e dell'applicazione del presente regolamento:

a)

tre anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno degli atti di esecuzione di cui all'articolo 10, paragrafo 3, i costi sostenuti per la creazione o l'adattamento dei rispettivi sistemi informatici nazionali pertinenti al fine di renderli interoperabili con i punti di accesso;

b)

tre anni dall'entrata in vigore di ciascuno degli atti di esecuzione di cui all'articolo 10, paragrafo 3, lettera b), la durata dei procedimenti giudiziari di primo grado, dalla data in cui l'autorità competente riceve la domanda fino alla data della decisione, a norma degli atti giuridici elencati nell'allegato I, punti 3, 4 e 9, se tali informazioni sono disponibili;

c)

tre anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno degli atti di esecuzione di cui all'articolo 10, paragrafo 3, il tempo necessario per trasmettere informazioni relative alla decisione sul riconoscimento e sull'esecuzione di una sentenza o di una decisione giudiziaria oppure, ove non applicabile, per trasmettere informazioni relative ai risultati dell'esecuzione di tale sentenza o decisione giudiziaria, a norma degli atti giuridici elencati nell'allegato II, punti da 1 a 7 e da 9 a 11, raggruppati per atto giuridico corrispondente, se tali informazioni sono disponibili;

d)

tre anni data di entrata in vigore di ciascuno degli atti di esecuzione di cui all'articolo 10, paragrafo 3, il numero di richieste trasmesse attraverso il sistema informatico decentrato in conformità dell'articolo 3, paragrafi 1 e 2, se tali informazioni sono disponibili.

3.   Allo scopo di stabilire un campione, ciascuno Stato membro designa una o più autorità competenti incaricate di raccogliere dati sul numero di udienze e audizioni che tali autorità hanno tenuto facendo ricorso alla videoconferenza o ad altra tecnologia di comunicazione a distanza in conformità degli articoli 5 e 6. Tali dati sono trasmessi alla Commissione a decorrere dal 2 magio 2026.

4.   Il software di implementazione di riferimento e, se possibile, il sistema back-end nazionale sono programmati per raccogliere i dati di cui al paragrafo 2, lettere b), c) e d), e trasmettono annualmente tali dati alla Commissione.

5.   Gli Stati membri si adoperano per raccogliere i dati di cui al paragrafo 2, lettere b), c) e d).

Articolo 17

Informazioni da comunicare alla Commissione

1.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione entro il 17 giulio 2024 le seguenti informazioni affinché siano messe a disposizione sul portale europeo della giustizia elettronica:

a)

ove applicabile, estremi dei portali informatici nazionali;

b)

descrizione delle disposizioni e delle procedure nazionali applicabili alla videoconferenza in conformità degli articoli 5 e 6;

c)

informazioni sulle spese dovute;

d)

indicazioni sui metodi di pagamento elettronico disponibili per le spese dovute nel contesto di cause transfrontaliere;

e)

le autorità competenti a norma degli atti giuridici elencati negli allegati I e II, qualora non siano già state notificate alla Commissione conformemente a tali atti giuridici.

Gli Stati membri comunicano senza indugio alla Commissione eventuali modifiche alle informazioni di cui al primo comma.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione se sono in grado di applicare l'articolo 5 o l'articolo 6 ovvero di rendere operativo il sistema informatico decentrato prima di quanto previsto dal presente regolamento. La Commissione rende tali informazioni disponibili in formato elettronico, in particolare attraverso il portale europeo della giustizia elettronica.

CAPO VII

MODIFICHE DI ATTI GIURIDICI NEL SETTORE DELLA COOPERAZIONE GIUDIZIARIA IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE

Articolo 18

Modifica del regolamento (CE) n. 805/2004

All'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 805/2004 è aggiunta la lettera seguente:

«e)

mezzi elettronici per la notificazione o comunicazione di cui all'articolo 19 e all'articolo 19 bis del regolamento (UE) 2020/1784 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1).

Articolo 19

Modifiche del regolamento (CE) n. 1896/2006

Il regolamento (CE) n. 1896/2006 è così modificato:

1)

all'articolo 7, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   La domanda è presentata mediante i mezzi di comunicazione elettronica previsti all'articolo 4 del regolamento (UE) 2023/2844 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2), su supporto cartaceo o tramite qualsiasi altro mezzo di comunicazione, anche elettronico, accettato dallo Stato membro d'origine e di cui dispone il giudice d'origine.

(*2)  Regolamento (UE) 2023/2844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, sulla digitalizzazione della cooperazione giudiziaria e dell'accesso alla giustizia in materia civile, commerciale e penale a livello transfrontaliero e che modifica taluni atti nel settore della cooperazione giudiziaria (GU L, 2023/2844, 27.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2844/oj).»;"

2)

all'articolo 7, paragrafo 6, il primo comma è sostituito dal seguente:

«La domanda è firmata dal ricorrente o, se del caso, dal suo rappresentante. Quando è presentata in forma elettronica conformemente al paragrafo 5, l'obbligo di firmare la domanda è soddisfatto a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2023/2844. Tale firma elettronica è riconosciuta nello Stato membro d'origine senza che sia possibile imporre condizioni supplementari.»;

3)

all'articolo 13 è aggiunto il paragrafo seguente:

«L'ingiunzione di pagamento europea può essere notificata al convenuto mediante i mezzi elettronici per la notificazione o comunicazione di cui agli articoli 19 e 19 bis del regolamento (UE) 2020/1784 del Parlamento europeo e del Consiglio (*3).

(*3)  Regolamento (UE) 2020/1784 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2020, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale (“notificazione o comunicazione degli atti”) (GU L 405 del 2.12.2020, pag. 40).»;"

4)

l'articolo 16 è così modificato:

a)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   L’opposizione è presentata mediante i mezzi di comunicazione elettronica previsti all'articolo 4 del regolamento (UE) 2023/2844, su supporto cartaceo o tramite qualsiasi altro mezzo di comunicazione, anche elettronico, accettato dallo Stato membro d'origine e di cui dispone il giudice d'origine.»

;

b)

al paragrafo 5, il primo comma è sostituito dal seguente:

«L'opposizione reca la firma del convenuto o, se del caso, del rappresentante del convenuto. Quando l'opposizione è presentata in forma elettronica conformemente al paragrafo 4, l'obbligo di firmare l’opposizione è soddisfatto a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2023/2844. Tale firma elettronica è riconosciuta nello Stato membro d'origine senza che sia possibile imporre condizioni supplementari.».

Articolo 20

Modifiche del regolamento (CE) n. 861/2007

Il regolamento (CE) n. 861/2007 è così modificato:

1)

all'articolo 4, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   L'attore introduce il procedimento europeo per le controversie di modesta entità compilando il modulo di domanda standard A di cui all'allegato I e presentandolo all'organo giurisdizionale competente direttamente, oppure tramite i servizi postali, mediante i mezzi di comunicazione elettronica previsti all'articolo 4 del regolamento (UE) 2023/2844 del Parlamento europeo e del Consiglio (*4) o con altri mezzi di comunicazione, quali fax o posta elettronica, accettati dallo Stato membro in cui il procedimento è avviato. Il modulo di domanda comprende una descrizione delle prove a sostegno della domanda e, ove opportuno, è accompagnato da ogni documento giustificativo pertinente.

(*4)  Regolamento (UE) 2023/2844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, sulla digitalizzazione della cooperazione giudiziaria e dell'accesso alla giustizia in materia civile, commerciale e penale a livello transfrontaliero e che modifica taluni atti nel settore della cooperazione giudiziaria (GU L, 2023/2844, 27.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2844/oj).»;"

2)

all'articolo 13, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

tramite i servizi postali;»

3)

all'articolo 13, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

mediante i mezzi elettronici per la notificazione o comunicazione di cui all'articolo 19 e all'articolo 19 bis del regolamento (UE) 2020/1784 del Parlamento europeo e del Consiglio (*5); o

(*5)  Regolamento (UE) 2020/1784 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2020, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale (“notificazione o comunicazione degli atti”) (GU L 405 del 2.12.2020, pag. 40).»;"

4)

all'articolo 13, paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente:

«c)

mediante il punto di accesso elettronico europeo istituito a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/2844, a condizione che il destinatario abbia previamente espresso il proprio consenso esplicito all'uso di tale mezzo per la notificazione o comunicazione degli atti nel corso del procedimento europeo per le controversie di modesta entità interessato.»;

5)

all'articolo 13, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Tutte le comunicazioni non contemplate al paragrafo 1 tra l'organo giurisdizionale e le parti o altre persone coinvolte nel procedimento sono effettuate:

a)

per via elettronica con avviso di ricevimento, qualora tale mezzo di comunicazione sia disponibile sotto il profilo tecnico e ammissibile secondo le regole procedurali dello Stato membro in cui si svolge il procedimento europeo per le controversie di modesta entità interessato, purché la parte o la persona interessata abbia previamente accettato tale mezzo di comunicazione o, secondo le regole procedurali dello Stato membro in cui tale parte o persona ha il domicilio o la residenza abituale, abbia l'obbligo giuridico di accettare tale mezzo di comunicazione; oppure

b)

mediante i mezzi di comunicazione elettronica previsti all'articolo 4 del regolamento (UE) 2023/2844.»

;

6)

all'articolo 15 bis, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Gli Stati membri provvedono affinché le parti possano pagare le spese di giudizio per via elettronica con mezzi di pagamento a distanza, che consentano alle parti di effettuare il pagamento anche da uno Stato membro diverso da quello in cui ha sede l'organo giurisdizionale, in conformità dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2023/2844.»

.

Articolo 21

Modifiche del regolamento (UE) n. 606/2013

Il regolamento (UE) n. 606/2013 è così modificato:

1)

all'articolo 8, paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Qualora la persona che determina il rischio risieda nello Stato membro d'origine, la notifica è effettuata conformemente al diritto di tale Stato membro. Qualora la persona che determina il rischio risieda in uno Stato membro diverso da quello d'origine, la notifica è effettuata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o mezzo equivalente o mediante mezzi elettronici per la notificazione o comunicazione ai sensi dell'articolo 19 e dell'articolo 19 bis del regolamento (UE) 2020/1784 del Parlamento europeo e del Consiglio (*6). Qualora la persona che determina il rischio risieda in un paese terzo, la notifica è effettuata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o mezzo equivalente.

(*6)  Regolamento (UE) 2020/1784 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2020, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale (“notificazione o comunicazione degli atti”) (GU L 405 del 2.12.2020, pag. 40).»;"

2)

all'articolo 11, paragrafo 4, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Qualora la persona che determina il rischio risieda nello Stato membro richiesto, la comunicazione è effettuata conformemente al diritto di tale Stato membro. Qualora la persona che determina il rischio risieda in uno Stato membro diverso da quello richiesto, la comunicazione è effettuata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o mezzo equivalente o mediante mezzi elettronici per la notificazione o comunicazione ai sensi dell'articolo 19 e dell'articolo 19 bis del regolamento (UE) 2020/1784. Qualora la persona che determina il rischio risieda in un paese terzo, la notifica è effettuata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o mezzo equivalente.».

Articolo 22

Modifiche del regolamento (UE) n. 655/2014

Il regolamento (UE) n. 655/2014 è così modificato:

1)

all'articolo 8, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   La domanda e la documentazione giustificativa possono essere presentate con qualsiasi mezzo di comunicazione, anche elettronico, ammesso ai sensi delle norme procedurali dello Stato membro in cui è depositata la domanda oppure con i mezzi di comunicazione elettronica previsti all'articolo 4 del regolamento (UE) 2023/2844 del Parlamento europeo e del Consiglio (*7).

(*7)  Regolamento (UE) 2023/2844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, sulla digitalizzazione della cooperazione giudiziaria e dell'accesso alla giustizia in materia civile, commerciale e penale a livello transfrontaliero e che modifica taluni atti nel settore della cooperazione giudiziaria (GU L, , 2023/2844, 27.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2844/oj).»;"

2)

all'articolo 17, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   La decisione sulla domanda è comunicata al creditore in conformità della procedura prevista dal diritto dello Stato membro d'origine per provvedimenti nazionali equivalenti oppure con i mezzi di comunicazione elettronica previsti all'articolo 4 del regolamento (UE) 2023/2844.»

;

3)

l'articolo 29 è sostituito dal seguente:

«Articolo 29

Trasmissione dei documenti

1.   Nei casi in cui il presente regolamento prevede la trasmissione di documenti in conformità del presente articolo, tale trasmissione è effettuata in conformità del regolamento (UE) 2023/2844 per quanto riguarda la comunicazione tra autorità, ovvero con qualsiasi mezzo appropriato laddove la comunicazione sia effettuata dai creditori, a condizione che il contenuto del documento ricevuto sia fedele e conforme a quello del documento trasmesso e che tutte le informazioni in esso contenute siano facilmente leggibili.

2.   L'autorità giudiziaria o l'autorità che abbia ricevuto documenti in conformità del paragrafo 1 del presente articolo trasmette, entro la fine del giorno lavorativo successivo al giorno della ricezione:

a)

un avviso di ricevimento all'autorità che ha trasmesso i documenti, a norma dell'articolo 3 del regolamento (UE) 2023/2844; o

b)

un avviso di ricevimento al creditore o alla banca che ha trasmesso i documenti, con i mezzi più rapidi.

L'autorità giudiziaria o l'autorità che abbia ricevuto documenti in conformità del paragrafo 1 del presente articolo si avvale del modulo standard per l’avviso di ricevimento, elaborato mediante atti di esecuzione adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 52, paragrafo 2.»;

4)

l'articolo 36 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   La domanda relativa a un ricorso ai sensi degli articoli 33, 34 o 35 è presentata utilizzando il modulo di ricorso elaborato mediante atti di esecuzione adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 52, paragrafo 2.

La domanda può essere presentata in qualsiasi momento:

a)

con qualsiasi mezzo di comunicazione, anche elettronico, ammesso ai sensi delle norme procedurali dello Stato membro in cui è depositata; o

b)

mediante i mezzi di comunicazione elettronica previsti all'articolo 4 del regolamento (UE) 2023/2844.»

;

b)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Fatto salvo il caso in cui la domanda sia stata presentata dal debitore conformemente all'articolo 34, paragrafo 1, lettera a), o all'articolo 35, paragrafo 3, la decisione sulla domanda è emessa dopo che entrambe le parti abbiano avuto la possibilità di far valere le rispettive ragioni, anche con appropriati strumenti della tecnologia della comunicazione previsti e ammessi ai sensi del diritto nazionale di ciascuno degli Stati membri interessati o mediante mezzi di comunicazione elettronica previsti dal regolamento (UE) 2023/2844.»

.

Articolo 23

Modifiche del regolamento (UE) 2015/848

Il regolamento (UE) 2015/848 è così modificato:

1)

all'articolo 42, paragrafo 3, la prima frase è sostituita dalla seguente:

«La cooperazione di cui al paragrafo 1 si svolge in conformità dell'articolo 3 del regolamento (UE) 2023/2844 del Parlamento europeo e del Consiglio (*8).

(*8)  Regolamento (UE) 2023/2844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, sulla digitalizzazione della cooperazione giudiziaria e dell'accesso alla giustizia in materia civile, commerciale e penale a livello transfrontaliero e che modifica taluni atti nel settore della cooperazione giudiziaria (GU L, 2023/2844, 27.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2844/oj).»;"

2)

l'articolo 53 è sostituito dal seguente:

«Articolo 53

Diritto di insinuazione dei crediti

Il creditore straniero può insinuare i crediti nella procedura d'insolvenza con qualunque mezzo di comunicazione ammesso dalla legge dello Stato di apertura o con i mezzi di comunicazione elettronica previsti all'articolo 4 del regolamento (UE) 2023/2844.

Ai fini esclusivi dell'insinuazione dei crediti non è obbligatorio essere rappresentati da un avvocato o da un altro professionista legale.»;

3)

all'articolo 57, paragrafo 3, la prima frase è sostituita dalla seguente:

«La cooperazione di cui al paragrafo 1 si svolge in conformità dell'articolo 3 del regolamento (UE) 2023/2844.».

Articolo 24

Modifiche del regolamento (UE) 2020/1784

Il regolamento (UE) 2020/1784 è così modificato:

1)

all'articolo 12, il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

«7.   Ai fini dei paragrafi 1 e 2, gli agenti diplomatici o consolari, nei casi in cui la notificazione o la comunicazione sia effettuata in conformità dell'articolo 17, e l'autorità o il soggetto, nei casi in cui la notificazione o la comunicazione sia effettuata in conformità dell'articolo 18, dell'articolo 19, dell'articolo 19 bis, o dell'articolo 20, informano il destinatario della sua facoltà di rifiutare di ricevere l'atto e che il modulo L di cui all'allegato I o una dichiarazione scritta di rifiuto devono essere inviati rispettivamente a tali agenti o a tale autorità o soggetto.»

;

2)

all'articolo 13, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Il presente articolo si applica anche alle altre modalità di trasmissione e di notificazione o di comunicazione di atti giudiziari previste alla sezione 2, ad eccezione dell'articolo 19 bis

;

3)

è inserito l'articolo seguente:

«Articolo 19 bis

Notificazione o comunicazione per via elettronica mediante il punto di accesso elettronico europeo

1.   È possibile notificare o comunicare atti giudiziari direttamente a una persona che dispone di un recapito noto per la notificazione o comunicazione in un altro Stato membro mediante il punto di accesso elettronico europeo istituito a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/2844 del Parlamento europeo e del Consiglio (*9), a condizione che il destinatario abbia previamente espresso il proprio consenso esplicito all'uso di tale mezzo elettronico per la notificazione o comunicazione degli atti nel corso dei procedimenti giudiziari interessati.

2.   Il destinatario conferma di aver ricevuto gli atti mediante avviso di ricevimento nel quale figura la data del ricevimento. La data di notificazione o comunicazione degli atti è quella indicata nell'avviso di ricevimento. La stessa regola si applica nel caso in cui si sia ovviato alla notificazione o comunicazione degli atti rifiutati a norma dell'articolo 12, paragrafo 5.

(*9)  Regolamento (UE) 2023/2844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, sulla digitalizzazione della cooperazione giudiziaria e dell'accesso alla giustizia in materia civile, commerciale e penale a livello transfrontaliero e che modifica taluni atti nel settore della cooperazione giudiziaria (GU L, 2023/2844, 27.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2844/oj).»;"

4)

all'articolo 37 è aggiunto il paragrafo seguente:

«3.   L'articolo 19 bis si applica a decorrere dal primo giorno del mese successivo al periodo di due anni dalla data di entrata in vigore degli atti di esecuzione di cui all'articolo 10, paragrafo 3, lettera a, del regolamento (UE) 2023/2844.»

.

CAPO VIII

MODIFICHE DI ATTI GIURIDICI NEL SETTORE DELLA COOPERAZIONE GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE

Articolo 25

Modifiche del regolamento (UE) 2018/1805

Il regolamento (UE) 2018/1805 è così modificato:

1)

all'articolo 4, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Il provvedimento di congelamento è trasmesso mediante un certificato di congelamento. L'autorità di emissione trasmette il certificato di congelamento di cui all'articolo 6 direttamente all'autorità di esecuzione o, se del caso, all'autorità centrale di cui all'articolo 24, paragrafo 2.»

;

2)

all'articolo 7, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   L'autorità di esecuzione riferisce all'autorità di emissione in merito all'esecuzione del provvedimento di congelamento, fornendo anche una descrizione dei beni congelati e, se disponibile, una stima del loro valore. Essa vi provvede senza indebito ritardo dopo che l'autorità di esecuzione è stata informata dell'esecuzione del provvedimento di congelamento.»

;

3)

all'articolo 8, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   L'eventuale decisione di non riconoscere o non dare esecuzione al provvedimento di congelamento è adottata senza ritardo ed è comunicata immediatamente all'autorità di emissione.»

;

4)

all'articolo 9, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   L'autorità di esecuzione comunica all'autorità di emissione senza ritardo la decisione sul riconoscimento e sull'esecuzione del provvedimento di congelamento.»

;

5)

all'articolo 10, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«2.   L'autorità di esecuzione informa immediatamente l'autorità di emissione del rinvio dell'esecuzione del provvedimento di congelamento indicando i motivi del rinvio e, se possibile, la durata prevista dello stesso.

3.   Non appena sia venuto meno il motivo del rinvio, l'autorità di esecuzione adotta immediatamente le misure necessarie all'esecuzione del provvedimento di congelamento e ne informa l'autorità di emissione.»

;

6)

all'articolo 12, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   L'autorità di esecuzione può, tenuto conto delle circostanze del caso, presentare una richiesta motivata all'autorità di emissione per limitare la durata del congelamento. Tale richiesta, comprese le pertinenti informazioni di supporto, è trasmessa direttamente all'autorità di emissione. Nell'esaminare tale richiesta, l'autorità di emissione tiene conto di tutti gli interessi, compresi quelli dell'autorità di esecuzione. L'autorità di emissione risponde alla richiesta quanto prima possibile. Se non è d'accordo con la limitazione, l'autorità di emissione ne comunica i motivi all'autorità di esecuzione. In tal caso, il bene rimane congelato in conformità del paragrafo 1. In caso di mancata risposta dell'autorità di emissione entro sei settimane dal ricevimento della richiesta, l'autorità di esecuzione non ha più l'obbligo di eseguire il provvedimento di congelamento.»

;

7)

all'articolo 14, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Il provvedimento di confisca è trasmesso mediante un certificato di confisca. L'autorità di emissione trasmette il certificato di confisca di cui all'articolo 17 direttamente all'autorità di esecuzione o, se del caso, all'autorità centrale di cui all'articolo 24, paragrafo 2.»

;

8)

all'articolo 16, paragrafo 3, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«L'autorità di emissione informa immediatamente l'autorità di esecuzione qualora:»;

9)

all'articolo 18, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

«6.   Non appena l'esecuzione del provvedimento di confisca è conclusa, l'autorità di esecuzione informa l'autorità di emissione dei risultati dell'esecuzione.»

;

10)

all'articolo 19, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   L'eventuale decisione di non riconoscere o non dare esecuzione al provvedimento di confisca è adottata senza ritardo ed è comunicata immediatamente all'autorità di emissione.»

;

11)

all'articolo 20, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   L'autorità di esecuzione comunica senza ritardo all'autorità di emissione la decisione sul riconoscimento e sull'esecuzione del provvedimento di confisca.»

;

12)

all'articolo 21, i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

«3.   L'autorità di esecuzione informa senza ritardo l'autorità di emissione del rinvio dell'esecuzione del provvedimento di confisca, specificando i motivi del rinvio e, se possibile, la durata prevista dello stesso;

4.   Non appena sia venuto meno il motivo del rinvio, l'autorità di esecuzione adotta, senza ritardo, le misure necessarie all'esecuzione del provvedimento di confisca e ne informa l'autorità di emissione.»

;

13)

all'articolo 25:

a)

il titolo è sostituito dal seguente:

«Mezzi di comunicazione»;

b)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Fatta eccezione per le comunicazioni di cui all'articolo 8, paragrafi 2 e 4, all'articolo 9, paragrafo 5, all'articolo 19, paragrafo 2, all'articolo 20, paragrafo 4, e all'articolo 29, paragrafo 3, le comunicazioni ufficiali ai sensi del presente regolamento tra l'autorità di emissione e l'autorità di esecuzione sono effettuate in conformità dell'articolo 3 del regolamento (UE) 2023/2844 del Parlamento europeo e del Consiglio (*10).

2.   Qualora uno Stato membro abbia designato un'autorità centrale, il paragrafo 1 si applica anche alla comunicazione ufficiale con l'autorità centrale di un altro Stato membro.

3.   Se necessario, l'autorità di emissione e l'autorità di esecuzione si consultano senza ritardo al fine di garantire l'applicazione efficace del presente regolamento, avvalendosi di qualsiasi mezzo di comunicazione appropriato.

(*10)  Regolamento (UE) 2023/2844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, sulla digitalizzazione della cooperazione giudiziaria e dell'accesso alla giustizia in materia civile, commerciale e penale a livello transfrontaliero e che modifica taluni atti nel settore della cooperazione giudiziaria (GU L, 2023/2844, 27 dicembre 2023 ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2844/oj).»;"

14)

all'articolo 27, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«2.   L'autorità di emissione informa immediatamente l'autorità di esecuzione del ritiro di un provvedimento di congelamento o di un provvedimento di confisca, così come di qualsiasi decisione o misura che determini il ritiro di un provvedimento di congelamento o di un provvedimento di confisca.

3.   L'autorità di esecuzione pone fine all'esecuzione del provvedimento di congelamento o del provvedimento di confisca non appena sia stata informata dall'autorità di emissione in conformità del paragrafo 2, nella misura in cui l'esecuzione non sia ancora stata conclusa. L'autorità di esecuzione trasmette allo Stato di emissione senza indebito ritardo una conferma della cessazione.»

;

15)

all'articolo 31, paragrafo 2, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Le consultazioni, o almeno i relativi risultati, sono registrati.».

CAPO IX

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 26

Entrata in vigore e applicazione

1.   Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

2.   Il presente regolamento si applica a decorrere dal 1o magio 2025.

3.   Tuttavia, gli articoli 3 e 4 si applicano a decorrere dal primo giorno del mese successivo al periodo di due anni dalla data di entrata in vigore dei corrispondenti atti di esecuzione, di cui all'articolo 10, paragrafo 3, che istituiscono il sistema informatico decentrato per ciascuno degli atti giuridici elencati negli allegati I e II.

4.   Gli articoli 3 e 4 si applicano ai procedimenti avviati a decorrere dal giorno di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Strasburgo, il 13 dicembre 2023

Per il Parlamento europeo

La presidente

R. METSOLA

Per il Consiglio

Il presidente

P. NAVARRO RÍOS


(1)   GU C 323 del 26.8.2022, pag. 77.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 23 novembre 2023 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio dell’8 dicembre 2023.

(3)  Regolamento (UE) 2022/850 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2022, relativo a un sistema informatizzato per lo scambio elettronico transfrontaliero di dati nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile e penale (sistema e-CODEX) e che modifica il regolamento (UE) 2018/1726 (GU L 150 dell'1.6.2022, pag. 1).

(4)  Direttiva (UE) 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativa all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici (GU L 327 del 2.12.2016, pag. 1).

(5)  Direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi (GU L 151 del 7.6.2019, pag. 70).

(6)  Regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativo alle procedure di insolvenza (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 19).

(7)  Regolamento (UE) 2020/1784 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2020, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale («notificazione o comunicazione degli atti») (GU L 405 del 2.12.2020, pag. 40).

(8)  Regolamento (UE) 2020/1783 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2020, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale (assunzione delle prove) (rifusione) (GU L 405 del 2.12.2020, pag. 1).

(9)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

(10)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

(11)  Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89).

(12)  Regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari (GU L 7 del 10.1.2009, pag. 1).

(13)  Regolamento (UE) 2019/1111 del Consiglio, del 25 giugno 2019, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, e alla sottrazione internazionale di minori (GU L 178 del 2.7.2019, pag. 1).

(14)  Decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie (GU L 76 del 22.3.2005, pag. 16).

(15)  Decisione quadro 2006/783/GAI del Consiglio, del 6 ottobre 2006, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca (GU L 328 del 24.11.2006, pag. 59).

(16)  Decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea (GU L 327 del 5.12.2008, pag. 27).

(17)  Decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive (GU L 337 del 16.12.2008, pag. 102).

(18)  Decisione quadro 2009/829/GAI del Consiglio, del 23 ottobre 2009, sull'applicazione tra gli Stati membri dell'Unione europea del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni sulle misure alternative alla detenzione cautelare (GU L 294 dell'11.11.2009, pag. 20).

(19)  Direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa all'ordine europeo di indagine penale (GU L 130 dell'1.5.2014, pag. 1).

(20)  Regolamento (UE) 2018/1805 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca (GU L 303 del 28.11.2018, pag. 1).

(21)  Regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e all’esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 107).

(22)  Direttiva 2003/8/CE del Consiglio, del 27 gennaio 2003, intesa a migliorare l'accesso alla giustizia nelle controversie transfrontaliere attraverso la definizione di norme minime comuni relative al patrocinio a spese dello Stato in tali controversie (GU L 26 del 31.1.2003, pag. 41).

(23)  Decisione quadro 2002/465/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alle squadre investigative comuni (GU L 162 del 20.6.2002, pag. 1).

(24)  Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73).

(25)  Regolamento (CE) n. 805/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati (GU L 143 del 30.4.2004, pag. 15).

(26)  Regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che istituisce un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento (GU L 399 del 30.12.2006, pag. 1).

(27)  Regolamento (CE) n. 861/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità (GU L 199 del 31.7.2007, pag. 1)

(28)  Regolamento (UE) n. 606/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo al riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile (GU L 181 del 29.6.2013, pag. 4).

(29)  Regolamento (UE) n. 655/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce una procedura per l'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari al fine di facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale (GU L 189 del 27.6.2014, pag. 59).

(30)  Direttiva (UE) 2023/2843 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, che modifica le direttive 2011/99/UE e 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, la direttiva 2003/8/CE del Consiglio e le decisioni quadro 2002/584/GAI, 2003/577/GAI, 2005/214/GAI, 2006/783/GAI, 2008/909/GAI, 2008/947/GAI, 2009/829/GAI e 2009/948/GAI del Consiglio per quanto riguarda la digitalizzazione della cooperazione giudiziaria (GU L, 2023/2843, 27.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2023/2843/oj).

(31)   GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

(32)  Direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali (GU L 280 del 26.10.2010, pag. 1).

(33)  Direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all'informazione nei procedimenti penali (GU L 142 dell'1.6.2012, pag. 1).

(34)  Direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari (GU L 294 del 6.11.2013, pag. 1).

(35)  Direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali (GU L 65 dell'11.3.2016, pag. 1).

(36)  Direttiva (UE) 2016/800 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali (GU L 132 del 21.5.2016, pag. 1).

(37)  Direttiva (UE) 2016/1919 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per indagati e imputati nell'ambito di procedimenti penali e per le persone ricercate nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo (GU L 297 del 4.11.2016, pag. 1).

(38)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(39)  Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 351 del 20.12.2012, pag. 1).

(40)  Regolamento (UE) 2016/1103 del Consiglio, del 24 giugno 2016, che attua la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi (GU L 183 dell'8.7.2016, pag. 1).

(41)  Regolamento (UE) 2016/1104 del Consiglio, del 24 giugno 2016, che attua la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate (GU L 183 dell'8.7.2016, pag. 30).

(42)  Decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri – Dichiarazioni di alcuni Stati membri sull'adozione della decisione quadro (GU L 190 del 18.7.2002, pag. 1).

(43)  Direttiva 2011/99/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, sull’ordine di protezione europeo (GU L 338 del 21.12.2011, pag. 2).


ALLEGATO I

Atti giuridici nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale

1)   

Direttiva 2003/8/CE del Consiglio, del 27 gennaio 2003, intesa a migliorare l'accesso alla giustizia nelle controversie transfrontaliere attraverso la definizione di norme minime comuni relative al patrocinio a spese dello Stato in tali controversie.

2)   

Regolamento (CE) n. 805/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestat.i

3)   

Regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che istituisce un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento.

4)   

Regolamento (CE) n. 861/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità.

5)   

Regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari.

6)   

Regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo.

7)   

Regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (rifusione).

8)   

Regolamento (UE) n. 606/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013 relativo al riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile.

9)   

Regolamento (UE) n. 655/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce una procedura per l'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari al fine di facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale.

10)   

Regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativo alle procedure di insolvenza.

11)   

Regolamento (UE) 2016/1103 del Consiglio, del 24 giugno 2016, che attua la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi.

12)   

Regolamento (UE) 2016/1104 del Consiglio, del 24 giugno 2016, che attua la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate.

13)   

Regolamento (UE) 2019/1111 del Consiglio, del 25 giugno 2019, relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, e alla sottrazione internazionale di minori.


ALLEGATO II

Atti giuridici nel settore della cooperazione giudiziaria in materia penale

1)   

Decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri.

2)   

Decisione quadro 2003/577/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa all'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio (1)..

3)   

Decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie

4)   

Decisione quadro 2006/783/GAI del Consiglio, del 6 ottobre 2006, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca.

5)   

Decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea.

6)   

Decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive.

7)   

Decisione quadro 2009/829/GAI del Consiglio, del 23 ottobre 2009, sull'applicazione tra gli Stati membri dell'Unione europea del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni sulle misure alternative alla detenzione cautelare.

8)   

Decisione quadro 2009/948/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla prevenzione e la risoluzione dei conflitti relativi all'esercizio della giurisdizione nei procedimenti penali (2).

9)   

Direttiva 2011/99/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, sull'ordine di protezione europeo.

10)   

Direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa all'ordine europeo di indagine penale.

11)   

Regolamento (UE) 2018/1805 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca.


(1)   GU L 196 del 2.8.2003, pag. 45.

(2)   GU L 328 del 15.12.2009, pag. 42.


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2844/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)