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dell'Unione europea

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Serie L


2023/2840

15.12.2023

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/2840 DELLA COMMISSIONE

del 14 dicembre 2023

recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 della Commissione che istituisce misure di salvaguardia definitive nei confronti delle importazioni di determinati prodotti di acciaio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il regolamento (UE) 2015/478 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni (1), in particolare l’articolo 20,

visto il regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi (2), in particolare l’articolo 16,

considerando quanto segue:

1.   PREMESSA

(1)

Con il regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 della Commissione (3) l’Unione applica una misura di salvaguardia nei confronti delle importazioni di determinati prodotti di acciaio. La misura assume la forma di un contingente tariffario con importazioni autorizzate in franchigia doganale entro i limiti di un contingente basato sui flussi commerciali storici. Il contingente in franchigia doganale è applicabile alle importazioni nel territorio dell’Unione. Alle importazioni effettuate oltre il contingente previsto si applica un dazio di salvaguardia del 25 %.

(2)

Il regolamento delegato (UE) 2023/2777 (4) della Commissione modifica il regolamento (UE) 2020/2170 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) per quanto riguarda l’applicazione dei contingenti tariffari e di altri contingenti di importazione dell’Unione a determinati prodotti di acciaio trasferiti in Irlanda del Nord.

(3)

A seguito di tale modifica, della misura di salvaguardia, le seguenti categorie di prodotti di acciaio interessate dalla misura di salvaguardia di cui all’allegato del regolamento (UE) 2020/2170, originarie del Regno Unito e trasportate direttamente in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito sono ammissibili al trattamento in base ai pertinenti contingenti tariffari dell’Unione se tali merci sono immesse in libera circolazione nel territorio dell’Irlanda del Nord: fogli e nastri laminati a caldo di acciai inossidabili (6) (categoria 8), fogli e nastri laminati a freddo di acciai inossidabili (7) (categoria 9), barre di rinforzo (8) (categoria 13), grandi tubi saldati (9) (categoria 25A) e fili di acciai non legati (10) (categoria 28).

(4)

Per garantire che i flussi commerciali da altre parti del Regno Unito verso l’Irlanda del Nord non abbiano luogo nell’ambito del contingente residuo in queste categorie se il contingente tariffario specifico Regno Unito — Irlanda del Nord («contingente tariffario per l’UKNI») non è stato esaurito prima, il contingente «altri paesi» per i trasferimenti di merci da altre parti del Regno Unito all’Irlanda del Nord dovrebbe essere utilizzato solo una volta esaurito il rispettivo contingente del «Regno Unito (spedizioni in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito)». Di conseguenza gli utilizzatori dell’Unione non sarebbero indebitamente estromessi dal contingente residuo da flussi commerciali concepiti per svolgersi nell’ambito di un contingente tariffario diverso.

2.   PROCEDURA

(5)

Il 6 novembre 2023 la Commissione ha pubblicato un avviso nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (11) in cui spiega che, a seguito della modifica del regolamento (UE) 2020/2170, la Commissione doveva modificare il regolamento (UE) 2019/159 creando nuovi contingenti tariffari specifici limitati ai trasferimenti verso l’Irlanda del Nord delle categorie di prodotti incluse nell’allegato del regolamento delegato (UE) 2023/2777 della Commissione originarie del Regno Unito e spedite direttamente da altre parti del Regno Unito. In questo modo i trasferimenti di prodotti che rientrano in queste categorie di prodotti originarie del Regno Unito e spedite direttamente da altre parti del Regno Unito potrebbero entrare nell’Irlanda del Nord in franchigia doganale fino ad esaurimento del contingente assegnato. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni sul contenuto dell’avviso.

(6)

Per calcolare il volume adeguato dei nuovi contingenti tariffari specifici che garantirebbe, come previsto dal regolamento delegato (UE) 2023/2777 della Commissione, la sostenibilità economica di tali trasferimenti diretti verso l’Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito, in considerazione delle circostanze specifiche in Irlanda del Nord, la Commissione ha analizzato le statistiche disponibili (12) per calcolare il volume dei trasferimenti verso l’Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito.

(7)

I contingenti tariffari istituiti dal presente regolamento devono essere utilizzati esclusivamente per le merci originarie del Regno Unito, elencate nell’allegato del regolamento delegato (UE) 2023/2777, trasportate direttamente in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito e immesse in libera circolazione nel territorio dell’Irlanda del Nord. Questi nuovi contingenti tariffari non hanno pertanto nessuna incidenza sull’assegnazione o sui volumi dei contingenti tariffari esistenti per le importazioni di paesi terzi nel territorio dell’Unione.

3.   Osservazioni presentate dalle parti interessate

(8)

L’avviso prevedeva la possibilità per le parti interessate di presentare osservazioni entro un termine stabilito. Le parti interessate non hanno presentato osservazioni alla Commissione.

(9)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per le misure di salvaguardia istituito a norma, rispettivamente, dell’articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/478, e dell’articolo 22, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/755,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) 2019/159 è così modificato:

nell’allegato IV, le pertinenti parti della tabella IV.1, «Volumi dei contingenti tariffari», sono sostituite dalle seguenti:

Numero di prodotto

Categoria di prodotto

Codici NC

Assegnazione per paese (ove applicabile)

Anno 6

Aliquota del dazio supplementare

 

Dall’1.1.2024 al 31.3.2024

Dall’1.4.2024 al 30.6.2024

Numero d’ordine

 

 

«8

Fogli e nastri laminati a caldo di acciai inossidabili

7219 11 00 , 7219 12 10 , 7219 12 90 , 7219 13 10 , 7219 13 90 , 7219 14 10 , 7219 14 90 , 7219 22 10 , 7219 22 90 , 7219 23 00 , 7219 24 00 , 7220 11 00 , 7220 12 00

Altri paesi

108 314,26

108 314,26

25  %

(10)

Regno Unito (spedizioni in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito)

13,13

13,13

25  %

09,8491

9

Fogli e nastri laminati a freddo di acciai inossidabili

7219 31 00 , 7219 32 10 , 7219 32 90 , 7219 33 10 , 7219 33 90 , 7219 34 10 , 7219 34 90 , 7219 35 10 , 7219 35 90 , 7219 90 20 , 7219 90 80 , 7220 20 21 , 7220 20 29 , 7220 20 41 , 7220 20 49 , 7220 20 81 , 7220 20 89 , 7220 90 20 , 7220 90 80

Corea (Repubblica di)

49 010,58

49 010,58

25  %

09,8846

Taiwan

45 449,15

45 449,15

25  %

09,8847

India

30 376,69

30 376,69

25  %

09,8848

Sud Africa

26 432,63

26 432,63

25  %

09,8853

Stati Uniti

24 714,52

24 714,52

25  %

09,8849

Turchia

20 565,57

20 565,57

25  %

09,8850

Malaysia

13 029,20

13 029,20

25  %

09,8851

Altri paesi

52 263,55

52 263,55

25  %

(12)

Regno Unito (spedizioni in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito)

30,76

30,76

25  %

09,8492

13

Barre di rinforzo

7214 20 00 , 7214 99 10

Turchia

93 208,76

93 208,76

25  %

09,8866

Federazione russa

Non applicabile

Non applicabile

25  %

09,8867

Ucraina

43 393,39

43 393,39

25  %

09,8868

Bosnia-Erzegovina

33 531,95

33 531,95

25  %

09,8869

Moldova (Repubblica di)

28 025,13

28 025,13

25  %

09,8870

Altri paesi

136 103,03

136 103,03

25  %

(14)

Regno Unito (spedizioni in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito)

2 127,24

2 127,24

25  %

09,8493

25.A

Grandi tubi saldati

7305 11 00 , 7305 12 00

Altri paesi

118 743,72

118 743,72

25  %

(25)

Regno Unito (spedizioni in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito)

13,70

13,70

25  %

09,8494

28

Fili di acciai non legati

7217 10 10 , 7217 10 31 , 7217 10 39 , 7217 10 50 , 7217 10 90 , 7217 20 10 , 7217 20 30 , 7217 20 50 , 7217 20 90 , 7217 30 41 , 7217 30 49 , 7217 30 50 , 7217 30 90 , 7217 90 20 , 7217 90 50 , 7217 90 90

Bielorussia

Non applicabile

Non applicabile

25  %

09,8961

Cina

77 963,72

77 963,72

25  %

09,8962

Federazione russa

Non applicabile

Non applicabile

25  %

09,8963

Turchia

50 733,63

50 733,63

25  %

09,8964

Ucraina

38 259,97

38 259,97

25  %

09,8965

Altri paesi

48 776,62

48 776,62

25  %

(29)

Regno Unito (spedizioni in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito)

187,47

187,47

25  %

09,8495»

Articolo 2

Per i trasferimenti di merci da altre parti del Regno Unito all’Irlanda del Nord, il rispettivo contingente «Regno Unito (spedizioni in Irlanda del Nord da altre parti del Regno Unito)» è utilizzato per primo. Solo una volta esaurito questo contingente, tali spedizioni di merci possono utilizzare il contingente «altri paesi» per ciascuna delle categorie di prodotti elencate nell’allegato del regolamento (UE) 2020/2170.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2024.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2023

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 83 del 27.3.2015, pag. 16 («regolamento di salvaguardia dell’UE»).

(2)   GU L 123 del 19.5.2015, pag. 33.

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 della Commissione, del 31 gennaio 2019, che istituisce misure di salvaguardia definitive nei confronti delle importazioni di determinati prodotti di acciaio (GU L 31 dell’1.2.2019, pag. 27).

(4)  Regolamento delegato (UE) 2023/2777 della Commissione, del 3 ottobre 2023, che modifica l’allegato del regolamento (UE) 2020/2170 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’applicazione dei contingenti tariffari e di altri contingenti di importazione dell’Unione a determinati prodotti di acciaio trasferiti in Irlanda del Nord (GU L, 2023/2777, 15.12.2023, https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_del/2023/2777/oj)

(5)  Regolamento (UE) 2020/2170 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, sull’applicazione dei contingenti tariffari e di altri contingenti di importazione dell’Unione (GU L 432 del 21.12.2020, pag. 1).

(6)  Codici NC (a titolo informativo): 721 9 11 00, 7219 12 10, 7219 12 90, 7219 13 10, 7219 13 90, 7219 14 10, 7219 14 90, 7219 22 10, 7219 22 90, 7219 23 00, 7219 24 00, 7220 11 00, 7220 12 00.

(7)  Codici NC (a titolo informativo): 7219 31 00, 7219 32 10, 7219 32 90, 7219 33 10, 7219 33 90, 7219 34 10, 7219 34 90, 7219 35 10, 7219 35 90, 7219 90 20, 7219 90 80, 7220 20 21, 7220 20 29, 7220 20 41, 7220 20 49, 7220 20 81, 7220 20 89, 7220 90 20, 7220 90 80.

(8)  Codici NC (a titolo informativo): 7214 20 00, 7214 99 10.

(9)  Codici NC (a titolo informativo): 7305 11 00, 7305 12 00.

(10)  Codici NC (a titolo informativo): 7217 10 10, 7217 10 31, 7217 10 39, 7217 10 50, 7217 10 90, 7217 20 10, 7217 20 30, 7217 20 50, 7217 20 90, 7217 30 41, 7217 30 49, 7217 30 50, 7217 30 90, 7217 90 20, 7217 90 50, 7217 90 90.

(11)  Avviso riguardante la creazione di determinati contingenti tariffari a norma della misura di salvaguardia sull’acciaio in relazione alla modifica del regolamento (UE) 2020/2170, C(2023) 7358 (GU C, C/2023/591, 6.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/591/oj).

(12)  Dati disponibili nel sistema elettronico istituito a norma degli articoli 55 e 56 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU L 343, 29.12.2015, pag. 558).


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2840/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)