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Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
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2023/2829 |
20.12.2023 |
RACCOMANDAZIONE (UE) 2023/2829 DELLA COMMISSIONE
del 12 dicembre 2023
relativa a processi elettorali inclusivi e resilienti nell’Unione e al rafforzamento della natura europea e dell’efficienza nello svolgimento delle elezioni del Parlamento europeo
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 292,
considerando quanto segue:
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(1) |
L’articolo 2 del trattato sull’Unione europea («TUE») sancisce che l’Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell’uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze. |
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(2) |
La democrazia dovrebbe essere tutelata e coltivata. Se la stabilità, la sicurezza e la prosperità nell’Unione si fondano sul fermo rispetto dei principi, dei valori e delle istituzioni democratici, crisi come la pandemia di COVID-19 e la guerra di aggressione russa contro l’Ucraina hanno inasprito alcune sfide a tali valori e istituzioni, come la polarizzazione, l’influenza occulta e altre ingerenze quali la manipolazione delle informazioni e le ingerenze da parte di soggetti stranieri, compresa la disinformazione. |
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(3) |
L’articolo 10, paragrafo 1, TUE stabilisce che il funzionamento dell’Unione si fonda sulla democrazia rappresentativa. L’articolo 10, paragrafo 2, TUE precisa che i cittadini sono direttamente rappresentati, a livello dell’Unione, nel Parlamento europeo. L’articolo 10, paragrafo 3, TUE stabilisce che ogni cittadino ha il diritto di partecipare alla vita democratica dell’Unione e che le decisioni sono prese nella maniera il più possibile aperta e vicina ai cittadini. |
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(4) |
Gli Stati membri hanno responsabilità particolari e di vasta portata nel promuovere una partecipazione democratica ampia e inclusiva ed elezioni libere, regolari e resilienti nell’Unione. |
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(5) |
Nelle democrazie europee i partiti politici svolgono un ruolo fondamentale nel formare una coscienza politica, nel promuovere i candidati politici, nell’incoraggiare la partecipazione degli elettori e nell’esprimere la volontà dei cittadini. L’articolo 10, paragrafo 4, TUE e l’articolo 12, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea attribuiscono un ruolo fondamentale ai partiti politici europei. Lo statuto e il finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee sono disciplinati a livello europeo. |
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(6) |
Negli ultimi anni la cooperazione tra gli Stati membri volta a promuovere elezioni libere, regolari e resilienti nell’UE è aumentata. Le misure adottate in vista delle elezioni del Parlamento europeo del 2019 hanno portato, tra l’altro, all’istituzione di un quadro di cooperazione denominato rete europea di cooperazione in materia elettorale, in linea con la raccomandazione C(2018) 5949 della Commissione (1). Tale rete promuove la collaborazione, l’apprendimento reciproco e la condivisione delle migliori pratiche tra le autorità incaricate del monitoraggio e dell’applicazione delle norme pertinenti al contesto elettorale, comprese le autorità elettorali. |
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(7) |
Nella raccomandazione C(2018) 5949la Commissione incoraggiava inoltre gli Stati membri ad adottare misure tecniche e organizzative adeguate e proporzionate per gestire i rischi alla sicurezza delle reti e dei sistemi informativi usati per l’organizzazione delle elezioni. |
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(8) |
Il piano d’azione per la democrazia europea (2) persegue l’obiettivo di responsabilizzare i cittadini e accrescere la resilienza democratica nell’Unione promuovendo elezioni libere e regolari nell’Unione, rafforzando la libertà dei media e contrastando la disinformazione. Nel novembre 2021 la Commissione ha presentato un pacchetto di misure volte a rafforzare l’integrità delle elezioni e un dibattito democratico aperto, compresa una proposta sulla trasparenza e il targeting della pubblicità politica (3), una proposta relativa ai partiti politici europei (4) e alcune proposte sui diritti di voto dei cittadini mobili dell’UE (5). |
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(9) |
La resilienza dei processi elettorali nell’Unione dovrebbe essere rafforzata, nel pieno rispetto dei valori democratici e dei diritti fondamentali stabiliti nelle norme internazionali e dell’Unione. |
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(10) |
La stabilità della legge elettorale è fondamentale per l’integrità e la credibilità dei processi elettorali. Frequenti modifiche delle norme o modifiche che intervengano subito prima delle elezioni possono confondere gli elettori e gli addetti alle operazioni di voto e possono comportare distorsioni o applicazioni erronee delle norme. Tali modifiche possono inoltre essere percepite come uno strumento inteso a influenzare i risultati a favore del governo già insediato. In conformità alla linea guida II.2.b del codice di buona condotta elettorale (6) pubblicato dalla Commissione europea per la democrazia attraverso il diritto del Consiglio d’Europa (la «Commissione di Venezia»), gli elementi fondamentali della legge elettorale nazionale non dovrebbero poter essere modificati meno di un anno prima delle elezioni. Tra questi elementi fondamentali figurano in particolare le norme relative alla trasformazione dei voti in seggi, all’appartenenza a commissioni elettorali o ad altri organi che organizzano la votazione, nonché alla definizione dei confini delle circoscrizioni elettorali e alla ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni. Sebbene non sia opportuno invocare il principio della stabilità della legge elettorale per mantenere una situazione in contrasto con le norme internazionali in materia elettorale, nulla nella presente raccomandazione dovrebbe essere inteso come un invito agli Stati membri ad adottare misure in contrasto con la linea guida II.2.b del suddetto codice di buona condotta elettorale. |
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(11) |
Al fine di sostenere un’elevata affluenza alle urne e la piena partecipazione dei cittadini al processo democratico, gli Stati membri dovrebbero proporre strumenti accessibili e di facile uso per l’iscrizione dei candidati e degli elettori, tenendo conto delle esigenze dei diversi gruppi, compresi i cittadini residenti all’estero. È opportuno prevedere una maggiore flessibilità nei tempi delle procedure di iscrizione utilizzate nelle elezioni o aumentare le possibilità di iscrizione degli elettori e dei candidati, anche consentendo l’accesso a specifici meccanismi di voto, per via elettronica, nel rispetto della direttiva (UE) 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio (7). Allo stesso tempo, gli Stati membri dovrebbero prestare attenzione al fatto che diversi gruppi, tra cui le persone anziane, possono incontrare ostacoli nell’accesso a Internet e alle tecnologie digitali o potrebbero non possedere le competenze necessarie per utilizzarli efficacemente. |
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(12) |
Per garantire l’effettivo esercizio dei diritti elettorali, gli Stati membri dovrebbero fornire ai cittadini dell’Unione informazioni sulle norme di base e sulle modalità pratiche relative all’esercizio dei diritti elettorali nel loro paese. Tali informazioni dovrebbero essere fornite in modo proattivo, completo, chiaro e semplice. È opportuno utilizzare più di un canale di informazioni e coinvolgere il livello locale. Gli Stati membri potrebbero avvalersi di moderni strumenti di comunicazione, in vari formati e in più di una lingua, come brevi video esplicativi che forniscano informazioni pratiche in un linguaggio semplice e chiaro. In tale contesto gli Stati membri potrebbero anche avvalersi dei requisiti di accessibilità di cui all’allegato I della direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio (8). |
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(13) |
La pandemia di COVID-19 ha dimostrato che per sostenere l’affluenza alle urne gli Stati membri sono interessati a introdurre procedure di voto complementari, come il voto anticipato, il voto in luoghi diversi dai seggi elettorali (strutture di ricovero o di detenzione, domicilio ecc.), il voto per corrispondenza e il voto elettronico («voto online»). Tuttavia, nel mettere a disposizione tali procedure di voto complementari, sono necessarie garanzie per assicurare elezioni libere, regolari e resilienti nel pieno rispetto delle norme democratiche e dei diritti fondamentali. Gli Stati membri dovrebbero inoltre garantire che rimangano disponibili i metodi di voto tradizionali. Il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio si applica quando tali metodi di voto comportano il trattamento di dati personali (9). Il compendio delle prassi di voto elettronico e altre prassi informatiche (10), pubblicato dalla Commissione nell’ambito del pacchetto Cittadinanza 2023, fornisce importanti informazioni sui quadri giuridici e sui sistemi e sulle tecnologie software applicabili, sulle metodologie di prova, sui flussi funzionali e operativi, sulle caratteristiche di accessibilità, sulle minacce e sulle vulnerabilità nonché sulle misure di mitigazione. |
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(14) |
Per promuovere il rispetto dei diritti elettorali dei cittadini, gli Stati membri, quando applicano procedure complementari di voto, dovrebbero garantire che i cittadini siano debitamente informati e ricevano il sostegno necessario per avvalersene. È altresì importante che gli addetti alle operazioni di voto ricevano una formazione adeguata. |
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(15) |
Nel 2018 la Commissione ha pubblicato orientamenti sull’applicazione delle norme dell’UE in materia di protezione dei dati in ambito elettorale, sottolineando gli obblighi di protezione dei dati dei vari soggetti coinvolti nei processi elettorali, quali autorità elettorali nazionali, partiti politici, intermediari e analisti di dati, piattaforme di social media e reti pubblicitarie online. Anche il comitato europeo per la protezione dei dati, il Garante europeo della protezione dei dati e le autorità nazionali per la protezione dei dati hanno affrontato la questione della protezione dei dati in ambito elettorale (11). Tutti gli attori coinvolti dovrebbero tener conto di tali orientamenti, se del caso, prima delle elezioni del Parlamento europeo del 2024 e dopo tali elezioni. |
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(16) |
Gli strumenti di sorveglianza e gli strumenti spyware non dovrebbero essere utilizzati per influenzare il dibattito democratico, in particolare nei confronti di attori politici e giornalisti. L’uso di strumenti spyware può, in determinati casi, essere una questione di sicurezza nazionale, ma il suo uso per acquisire un vantaggio politico non può mai essere giustificato come questione di sicurezza nazionale. La sicurezza nazionale dovrebbe essere interpretata conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea al fine di preservare l’applicazione efficace del diritto dell’Unione. |
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(17) |
È necessario sostenere la partecipazione alle elezioni, in qualità di elettori e candidati, di tutti i gruppi di cittadini, tenendo conto delle loro specifiche esigenze e delle difficoltà che devono affrontare. La relazione della Commissione sulle elezioni del Parlamento europeo del 2019 (12) ha sottolineato, tra l’altro, che si devono ancora compiere progressi per quanto riguarda l’inclusività e la partecipazione democratica alle elezioni dei più giovani, delle donne, dei cittadini mobili dell’Unione e delle persone con disabilità. Ha inoltre sottolineato come, per le elezioni del Parlamento europeo del 2019, gruppi specifici come le persone con disabilità, pur costituendo una parte significativa dell’elettorato, sono rimasti sottorappresentati tra i deputati eletti al Parlamento europeo. |
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(18) |
L’inclusività delle elezioni e la partecipazione di tutti i gruppi possono essere sostenute dagli Stati membri e dai partiti politici attraverso politiche e misure specifiche che tengano conto delle loro esigenze e difficoltà. In tale contesto possono essere presi in considerazione il contesto demografico e la posizione geografica. La raccolta di dati sulla partecipazione di gruppi specifici, nel pieno rispetto dei diritti fondamentali e dei requisiti in materia di protezione dei dati, potrebbe contribuire all’individuazione delle difficoltà e all’elaborazione di politiche per affrontarle. Gli Stati membri potrebbero, ad esempio, lanciare campagne di informazione mirate che tengano conto delle esigenze di gruppi specifici. Gli Stati membri dovrebbero inoltre sostenere, in linea con le loro norme elettorali, la partecipazione alle elezioni dei cittadini dell’Unione residenti in paesi terzi. |
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(19) |
I giovani cittadini dovrebbero essere sostenuti nell’esercizio dei loro diritti elettorali, in qualità sia di elettori che di candidati. Numerosi Stati membri hanno già abbassato l’età minima per votare a 16 o 17 anni, mentre altri stanno valutando la possibilità di farlo. Il sostegno alla partecipazione dei giovani cittadini, compresi gli elettori che votano per la prima volta, può includere azioni quali la promozione dell’educazione civica, l’organizzazione di simulazioni elettorali nelle scuole, test di conoscenze o concorsi artistici sulle elezioni, campagne di comunicazione orientate ai giovani, guide elettorali per familiarizzare i bambini e gli adolescenti con il processo di iscrizione e voto, l’incoraggiamento degli studenti a diventare osservatori elettorali e programmi tra pari in cui i giovani elettori possono condividere le rispettive esperienze. È opportuno sostenere i giovani cittadini che esercitano i loro diritti elettorali, anche promuovendo le loro competenze e favorendo un ambiente che consenta loro di votare in modo libero ed equo. Gli Stati membri dovrebbero promuovere la «Guida alla cittadinanza dell’UE» per aiutare i giovani a familiarizzarsi con la storia, i valori e i diritti alla base del loro status di cittadini dell’Unione, nonché con i vantaggi della cittadinanza dell’Unione e le opportunità che essa offre per l’impegno democratico. È opportuno sostenere la diffusione delle buone pratiche. |
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(20) |
Come sottolinea il quadro strategico dell’UE per i Rom (13), è opportuno incoraggiare la partecipazione dei Rom alla vita politica a livello locale, regionale, nazionale e dell’Unione. Questo aspetto acquista particolare rilevanza negli Stati membri con una popolazione Rom significativa. Il piano d’azione della Commissione contro il razzismo (14) ha segnalato l’intenzione della Commissione di collaborare con i partiti politici europei, la rete europea di cooperazione in materia elettorale e la società civile per migliorare la partecipazione dei gruppi a rischio di esclusione sociale, come le persone appartenenti a minoranze razziali o etniche. |
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(21) |
L’articolo 8 TFUE stabilisce che nelle sue azioni l’Unione mira ad eliminare le ineguaglianze, nonché a promuovere la parità, tra uomini e donne. Nella «Strategia per la parità di genere 2020-2025» (15) la Commissione si è impegnata ad applicare le pari opportunità alle donne e a raggiungere l’equilibrio di genere nel processo decisionale e in politica. Nella relazione del 2023 sulla parità di genere nell’UE (16) la Commissione ha ricordato la necessità di una parità di partecipazione tra donne e uomini ai posti di responsabilità politica al fine di rispecchiare meglio la composizione della società e rafforzare la democrazia nell’Unione. Gli Stati membri dovrebbero inoltre incoraggiare l’equilibrio di genere negli organismi direttivi degli organi di gestione delle elezioni e monitorare, sostenere e valutare periodicamente i progressi compiuti in materia di parità di genere nell’esercizio dei diritti elettorali. Gli Stati membri potrebbero promuovere misure a sostegno della parità di genere per quanto riguarda l’accesso e la partecipazione alle elezioni. Nell’elaborazione di tali misure potrebbero avvalersi dell’esperienza e dei dati sull’uguaglianza di genere dell’Istituto europeo per l’uguaglianza di genere. Altre misure potrebbero comprendere l’alternanza di donne e uomini nelle liste dei candidati, il ricorso ad altri tipi di quote di genere, il collegamento tra l’assegnazione di finanziamenti pubblici ai partiti politici e la promozione della partecipazione politica delle donne o misure analoghe. Per sostenere la parità di genere i partiti politici dovrebbero dotarsi di politiche interne in materia di equilibrio di genere, formazione mirata e sensibilizzazione. I partiti politici dovrebbero incoraggiare l’equilibrio di genere nelle liste elettorali e nelle rispettive segreterie. Gli Stati membri e i partiti politici dovrebbero adottare misure per prevenire e contrastare efficacemente l’incitamento all’odio di genere nei confronti delle donne politicamente attive che mira a screditarle o a scoraggiarle dalla partecipazione politica. |
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(22) |
La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (UNCRPD), di cui l’UE, nell’ambito delle sue competenze, e tutti gli Stati membri sono parti, impone agli Stati aderenti di garantire alle persone con disabilità i diritti politici e la possibilità di goderli in condizioni di parità con gli altri. Al fine di sostenere la partecipazione inclusiva gli Stati membri dovrebbero, in linea con i loro impegni internazionali, tra cui l’UNCRPD, sostenere l’esercizio dei diritti elettorali da parte delle persone con disabilità, in qualità di elettori o di candidati, e prevenire ed eliminare gli ostacoli che incontrano per partecipare alle elezioni, conformemente alla strategia della Commissione per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030 (17). Gli Stati membri dovrebbero, nel rispetto del pertinente diritto dell’Unione e delle norme internazionali, riesaminare la possibilità di revocare in modo generalizzato i diritti elettorali delle persone con disabilità intellettive e psicosociali senza una valutazione individuale e la possibilità di un riesame giudiziario. Gli Stati membri dovrebbero utilizzare al meglio la guida di buone pratiche elettorali negli Stati membri per la partecipazione dei cittadini con disabilità al processo elettorale (18) annunciata nella strategia della Commissione per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030 e continuare a collaborare con la Commissione, nel quadro della rete europea di cooperazione in materia elettorale, per assicurare un seguito efficace, tenendo conto dei pareri espressi dalle entità che rappresentano gli interessi delle persone con disabilità. Gli Stati membri dovrebbero prendere in considerazione l’attuazione di misure pratiche per garantire l’accessibilità dei seggi elettorali, anche ricorrendo a mezzi quali codici QR, alfabeto Braille, stampa a grandi caratteri, guide audio e di facile lettura, matrici tattili, lenti di ingrandimento, illuminazione supplementare, timbri e utensili di scrittura accessibili. Nelle loro campagne elettorali i partiti politici dovrebbero rispondere alle esigenze delle persone con disabilità, ad esempio organizzando eventi in luoghi accessibili e avvalendosi di mezzi, modalità e formati di comunicazione in linea con la legislazione in materia di accessibilità dell’Unione e degli Stati membri. Gli Stati membri e i partiti politici dovrebbero inoltre prendere in considerazione la possibilità di fornire altre forme di sostegno, come assistenza telefonica, interpretazione del linguaggio dei segni, trasporto accessibile e procedure accessibili per la richiesta di alloggio. |
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(23) |
Poiché si trovano in prima linea per proteggere l’integrità delle elezioni e in buona posizione per sostenere un’autentica partecipazione politica, i partiti politici e gli organizzatori di campagne elettorali dovrebbero essere incoraggiati a promuovere l’integrità delle elezioni e l’equità delle campagne elettorali, anche elaborando e rispettando codici di condotta o assumendo impegni a sostenere elezioni libere, regolari e resilienti. Tali codici di condotta o impegni dovrebbero promuovere norme democratiche di livello elevato. Essi potrebbero includere impegni come quello di non accettare contributi finanziari in cambio di un vantaggio o di astenersi dal promuovere stereotipi, dichiarazioni discriminatorie e pregiudizi nei confronti di gruppi specifici basati in particolare sul genere, la razza o l’origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l’età o l’orientamento sessuale. |
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(24) |
Tali codici o impegni dovrebbero essere messi a disposizione del grande pubblico con sufficiente anticipo rispetto al giorno delle elezioni ed essere accompagnati da adeguate attività di sensibilizzazione dei soggetti interessati. |
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(25) |
Le informazioni sulle organizzazioni, le fondazioni e le altre persone giuridiche collegate a partiti politici europei e nazionali o che conducono campagne elettorali per loro conto dovrebbero essere messe a disposizione del pubblico dai partiti politici europei e nazionali per consentire ai cittadini di comprendere le interdipendenze tra i vari attori politici che promuovono gli stessi obiettivi e interventi politici, anche nell’ambito della pubblicità politica. Tali informazioni aiuterebbero inoltre le autorità di sorveglianza ad avere una visione globale dei rapporti finanziari e dei legami strutturali tra i vari soggetti affiliati ai partiti politici. |
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(26) |
I partiti politici europei e nazionali dovrebbero inoltre permettere ai cittadini, alle autorità e ai soggetti interessati di svolgere il loro ruolo nel processo democratico, anche mediante l’individuazione di eventuali ingerenze o manipolazioni nei processi elettorali, divulgando sui loro siti web le informazioni pertinenti sul loro utilizzo della pubblicità politica, comprese informazioni sugli importi spesi per la pubblicità e sulle fonti di finanziamento. Per assicurare un elevato livello di trasparenza nelle campagne politiche e sostenere l’assunzione di responsabilità nell’uso della pubblicità politica, i partiti politici europei e nazionali dovrebbero altresì prendere in considerazione la possibilità di garantire, su base volontaria, che la pubblicità politica da essi utilizzata possa essere chiaramente identificata come tale e distinta da altri tipi di pubblicità e, se del caso, da altri materiali quali i contenuti editoriali, e di integrare tale concetto nei loro impegni e codici di condotta. Dovrebbero valutare la possibilità di mettere a disposizione la loro pubblicità politica con informazioni sull’identità del partito politico che la sponsorizza e, se del caso, informazioni significative sul targeting della pubblicità e sull’uso dei sistemi di intelligenza artificiale utilizzati. |
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(27) |
L’osservazione elettorale è un modo efficace per coinvolgere i cittadini nel processo elettorale e migliorare la fiducia del pubblico nelle elezioni. Al fine di favorire la trasparenza dei processi elettorali, è opportuno sostenere l’impegno e la partecipazione e promuovere processi elettorali liberi, regolari e resilienti. Gli Stati membri dovrebbero incoraggiare e agevolare l’osservazione elettorale imparziale e indipendente, anche da parte dei cittadini e di organizzazioni internazionali, in tutte le fasi del processo elettorale, tenendo conto dei rispettivi quadri giuridici e impegni internazionali. Tali misure dovrebbero riguardare, in particolare, l’osservazione del voto, il conteggio delle schede, la partecipazione di gruppi specifici, il monitoraggio della pubblicità di natura politica e dei finanziamenti politici e l’applicazione delle norme elettorali online. |
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(28) |
Gli Stati membri dovrebbero promuovere lo sviluppo di capacità e competenze in materia di osservazione elettorale, anche sostenendo la formazione degli osservatori elettorali, avvalendosi delle conoscenze condivise nell’ambito della rete europea di cooperazione in materia elettorale e delle norme e migliori pratiche internazionali, quali la dichiarazione di principi per l’osservazione elettorale internazionale adottata nel 2005 in sede di Nazioni Unite (19) e le norme della Commissione di Venezia e dell’Ufficio delle istituzioni democratiche e dei diritti umani dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa. Agli osservatori elettorali più giovani potrebbe essere impartita una formazione specifica. |
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(29) |
Le azioni specifiche a sostegno dell’osservazione elettorale potrebbero comprendere l’organizzazione di apposite riunioni e consultazioni tra le reti elettorali nazionali e i gruppi di osservatori, seminari congiunti sulla valutazione delle elezioni e iniziative comuni volte a sensibilizzare e a elaborare politiche in materia di osservazione elettorale a sostegno dell’integrità, della resilienza e della natura democratica delle elezioni. Gli scambi di migliori pratiche in materia di osservazione elettorale tra gli Stati membri nel quadro della rete europea di cooperazione in materia elettorale dovrebbero comprendere il sostegno agli osservatori elettorali e azioni specifiche di sensibilizzazione. |
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(30) |
I partiti politici e le organizzazioni di campagne elettorali dovrebbero inoltre agevolare le attività degli osservatori elettorali che collaborano con loro, anche consentendo loro l’accesso necessario alle informazioni sulle loro attività nell’ambito delle elezioni. |
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(31) |
I presupposti fondamentali delle democrazie sono sistemi e processi elettorali solidi, con minime perturbazioni. Errori umani, catastrofi impreviste e incidenti vari potrebbero minacciare i processi elettorali. Gli Stati membri dovrebbero garantire la resilienza dei processi elettorali, anche attraverso una protezione particolare delle infrastrutture relative alle elezioni e adottando le misure necessarie con riguardo a strutture, attrezzature, reti, sistemi e infrastrutture di altri settori utilizzati per le elezioni. |
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(32) |
Come sottolineato nel piano d’azione per la democrazia europea, definire i processi elettorali o alcuni aspetti della loro amministrazione come infrastrutture critiche potrebbe rendere più efficaci gli sforzi volti ad affrontare minacce specifiche. Ciò comporterebbe affrontare le sfide relative ai periodi elettorali, all’osservazione elettorale, al controllo delle elezioni da parte di organi indipendenti e ai mezzi di ricorso efficaci e comprenderebbe il monitoraggio (anche online), l’individuazione delle minacce, lo sviluppo di capacità, il funzionamento delle reti elettorali nazionali e la collaborazione con il settore privato. Per quanto riguarda i soggetti preposti alla gestione di infrastrutture che potrebbero fornire sostegno alle elezioni, è opportuno tenere debitamente conto, ove applicabile, delle prescrizioni stabilite dalle direttive (UE) 2022/2555 (20) e (UE) 2022/2557 (21) del Parlamento europeo e del Consiglio. |
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(33) |
Al di là degli obblighi stabiliti dalle direttive (UE) 2022/2555 e (UE) 2022/2257, ove applicabili, gli Stati membri dovrebbero adoperarsi per garantire un livello analogo di resilienza dei soggetti che gestiscono infrastrutture relative alle elezioni, effettuando e aggiornando le valutazioni dei rischi, eseguendo prove, rafforzando il sostegno ai soggetti che rivestono un ruolo significativo nello svolgimento delle elezioni e potenziandone la resilienza. Gli Stati membri dovrebbero inoltre garantire che tutti i soggetti competenti adottino misure tecniche, operative e organizzative adeguate e proporzionate per gestire i rischi derivanti dagli eventi naturali, dai disastri provocati dall’uomo e dagli incidenti informatici. Dovrebbero mettere in atto metodologie e piani per la gestione delle crisi e per garantire una rapida ripresa a seguito di tali eventi e scambiare esperienze e migliori pratiche. |
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(34) |
Si dovrebbero adottare misure specifiche per rafforzare ulteriormente la cibersicurezza delle banche dati di iscrizione nelle liste elettorali, dei sistemi di voto elettronico e degli altri sistemi informativi utilizzati per gestire le operazioni elettorali, come lo spoglio, il controllo e la visualizzazione dei risultati elettorali, nonché le relazioni post-elettorali per certificare e convalidare i risultati. Altre misure potrebbero riguardare la sicurezza fisica delle sezioni elettorali e dei luoghi di spoglio, nonché le strutture, i beni e i sistemi per la stampa, il trasporto e il deposito delle schede e altri materiali elettorali pertinenti, quali urne o timbri appositamente protetti. |
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(35) |
Nel settembre 2022 la Commissione ha adottato una proposta di legge sulla ciberresilienza (22) volta a stabilire requisiti comuni obbligatori in materia di cibersicurezza per i prodotti con elementi digitali, hardware e software. Per rafforzare la ciberresilienza delle elezioni gli Stati membri dovrebbero far sì che nelle elezioni siano utilizzati prodotti hardware e software più sicuri, anche basandosi su tale proposta. Inoltre gli Stati membri dovrebbero tenere conto delle pertinenti norme internazionali, quali la raccomandazione (2017) del Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa sulle norme per il voto elettronico (23) e gli orientamenti del 2022 del Consiglio d’Europa sull’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione nei processi elettorali (24). Dovrebbero inoltre avvalersi del compendio delle prassi di voto elettronico e altre prassi informatiche. |
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(36) |
Al fine di proteggere le infrastrutture connesse alle elezioni dagli attacchi informatici, gli Stati membri dovrebbero inoltre adottare misure specifiche, con il sostegno della Commissione, anche attraverso il meccanismo congiunto per la resilienza elettorale di cui al piano d’azione per la democrazia europea. Gli Stati membri dovrebbero inoltre partecipare a esercitazioni pratiche per valutare i rischi e la preparazione, basandosi sul lavoro congiunto sostenuto dalla Commissione nel quadro della rete europea di cooperazione in materia elettorale e del gruppo di cooperazione delle reti e dei sistemi informativi (NIS). Dovrebbero anche utilizzare al meglio gli insegnamenti tratti dall’esercizio di simulazione organizzato nel quadro del meccanismo congiunto per la resilienza elettorale il 21 novembre 2023. Questi dovrebbero essere presi in considerazione per aggiornare il compendio sulla cibersicurezza della tecnologia elettorale preparato dal gruppo di cooperazione NIS. Le autorità elettorali e informatiche degli Stati membri dovrebbero continuare a scambiare informazioni pertinenti, in particolare attraverso scambi congiunti tra la rete europea di cooperazione in materia elettorale e il gruppo di cooperazione NIS, soprattutto prima delle elezioni del Parlamento europeo. Muovendo da tale base, gli Stati membri dovrebbero svolgere attività di sensibilizzazione sulle misure che i partiti politici, le organizzazioni delle campagne elettorali, i candidati, gli addetti alle operazioni di voto e altri soggetti coinvolti nello svolgimento delle elezioni possono adottare per migliorare la sicurezza online e mitigare i potenziali attacchi informatici. |
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(37) |
Una gestione continuativa del rischio basata su criteri predefiniti di accettazione dei rischi e su una metodologia predefinita è essenziale per proteggere le infrastrutture connesse alle elezioni. I dati raccolti nel corso delle valutazioni dei rischi e delle prove di stress svolgono un ruolo fondamentale a tale riguardo. Gli Stati membri, con il sostegno della Commissione nel quadro della rete europea di cooperazione in materia elettorale e in stretta collaborazione con il gruppo di cooperazione NIS, dovrebbero scambiarsi le pratiche pertinenti nell’esecuzione delle valutazioni dei rischi e delle misure di mitigazione dei rischi al fine di consentire una rapida diffusione di esperienze e competenze, anche per quanto riguarda le innovazioni di successo. Tali scambi dovrebbero riguardare lo sviluppo di metodologie e piani comuni per la gestione delle crisi e per garantire una rapida ripresa dopo eventi naturali e disastri provocati dall’uomo, compresi gli incidenti informatici. |
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(38) |
Per essere adeguatamente protetti da tali minacce, i partiti politici, le fondazioni politiche e le organizzazioni delle campagne elettorali dovrebbero intervenire per affrontare i rischi di cibersicurezza nelle loro attività interne e nelle campagne elettorali. Le attività di sensibilizzazione e le misure volte a garantire la resilienza potrebbero includere la diffusione di informazioni ai membri dei partiti e ai candidati sui rischi di cibersicurezza connessi alle loro attività e alle attività di altri soggetti vicini, la partecipazione a formazioni sulla cibersicurezza, nonché il miglioramento del monitoraggio della sicurezza delle piattaforme e degli strumenti digitali utilizzati per le campagne elettorali. |
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(39) |
Al fine di garantire che gli elettori ricevano informazioni attendibili è importante proteggere il contesto informativo delle elezioni. La manipolazione delle informazioni, l’ingerenza e la diffusione della disinformazione, anche con mezzi automatizzati sui social media, possono avere conseguenze negative sulla qualità del dibattito democratico, sull’esercizio dei diritti di voto, sulla percezione e sull’atteggiamento degli elettori, con effetti a lungo termine anche sulla partecipazione a future elezioni. L’intelligenza artificiale può essere utilizzata per generare o manipolare immagini o contenuti audio o video che assomigliano notevolmente a persone, luoghi o eventi esistenti e che potrebbero apparire falsamente autentici a una persona (i cosiddetti «deep fake»). La pubblicità politica può essere un vettore di disinformazione e di ingerenza straniera, in particolare quando non rivela la sua natura politica, l’identità degli sponsor e delle entità che la finanziano né dove e come ne sono stati definiti i destinatari. La Commissione ha presentato una proposta relativa alla trasparenza e al targeting della pubblicità politica che istituirà un quadro vincolante basato su norme comuni volto a consentire ai cittadini di riconoscere i messaggi di pubblicità politica e di esercitare i loro diritti democratici in modo informato. Inoltre limiterà e inquadrerà l’uso dei dati personali nell’ambito della pubblicità politica. Il codice rafforzato di buone pratiche contro la disinformazione del 2022 (25) fornisce norme di autoregolamentazione per combattere la disinformazione e la manipolazione delle informazioni. La Commissione ha presentato una proposta sull’intelligenza artificiale (26) che garantirà l’etichettatura dei contenuti di intelligenza artificiale e la divulgazione della sua origine. |
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(40) |
Al fine di coadiuvare le autorità competenti e i responsabili politici, gli Stati membri possono prendere in considerazione la possibilità di effettuare sondaggi d’opinione e indagini come strumenti per monitorare la prevalenza e la distribuzione sociodemografica dei messaggi di disinformazione chiave relativi alle elezioni. Le informazioni ottenute nel contesto di tali sondaggi potrebbero essere messe a disposizione di ricercatori, giornalisti, osservatori elettorali, società civile e altri portatori di interessi. |
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(41) |
I partiti politici hanno inoltre la responsabilità specifica di proteggere il contesto informativo delle elezioni garantendo che gli elettori ricevano informazioni corrette in modo tempestivo, accessibile e comprensibile e contrastando la manipolazione delle informazioni, le ingerenze e la disinformazione connesse alle elezioni, in collaborazione con altri portatori di interessi e nel pieno rispetto dei diritti fondamentali e dei valori democratici. |
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(42) |
Per garantire che i cittadini siano ben informati e consapevoli di come tutelare la libera formazione delle loro opinioni, è opportuno promuovere lo sviluppo della resilienza, la sensibilizzazione e la formazione sulle ingerenze nelle elezioni. Il ruolo della società civile, delle organizzazioni che operano nel settore dei media, degli istituti di ricerca e del mondo accademico nella sensibilizzazione del pubblico, nello sviluppo di capacità di alfabetizzazione mediatica e di pensiero critico è fondamentale per dotare i cittadini delle competenze necessarie per usare il loro giudizio in realtà complesse che incidono sulla sfera democratica. Tali competenze sono particolarmente importanti nel contesto del ruolo crescente dell’intelligenza artificiale, anche nelle campagne elettorali, ad esempio quando i cittadini utilizzano sistemi di intelligenza artificiale per orientare le loro scelte elettorali. Gli Stati membri dovrebbero utilizzare al meglio i finanziamenti disponibili a livello dell’Unione per attività volte a contrastare la manipolazione delle informazioni, le ingerenze e la disinformazione e che incidono su elezioni libere, regolari e resilienti, anche promuovendo le opportunità di finanziamento del programma Cittadini, uguaglianza, diritti e valori, istituito dal regolamento (UE) 2021/692 del Parlamento europeo e del Consiglio (27), e del programma Erasmus +, istituito dal regolamento (UE) 2021/817 del Parlamento europeo e del Consiglio (28). Tali attività dovrebbero sostenere la conoscenza e la comprensione di come accedere ai media e utilizzarli in modo efficiente e sicuro e come creare contenuti mediatici in modo responsabile. Gli Stati membri potrebbero incoraggiare le scuole e gli istituti di istruzione superiore a includere nei loro programmi di studio l’alfabetizzazione mediatica, il pensiero critico, i diritti e gli obblighi politici dei cittadini, la comprensione del funzionamento delle istituzioni e dei processi democratici sia nel loro paese che a livello di Unione e la promozione della partecipazione democratica. |
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(43) |
La prevenzione della manipolazione delle informazioni, delle ingerenze e della disinformazione connesse alle elezioni si basa sulla pubblicazione preventiva di informazioni attendibili sulle procedure elettorali. Per smascherare la manipolazione delle informazioni e la disinformazione sulle procedure elettorali sono necessarie risposte rapide e affidabili. La formazione delle autorità elettorali e di altre autorità competenti su come prevenire e smascherare in modo efficiente la manipolazione delle informazioni, le ingerenze e la disinformazione, online e offline, sulle procedure elettorali è particolarmente importante nell’attuale contesto di sicurezza in rapida evoluzione. Gli Stati membri dovrebbero attuare altre azioni complementari volte a combattere la disinformazione e la manipolazione delle informazioni che perturbano le elezioni. A tale riguardo potrebbero basarsi sull’Osservatorio europeo dei media digitali e sui suoi poli quali fonti di informazioni per i soggetti coinvolti nei processi elettorali, come gli osservatori dei sondaggi, gli educatori e altri diffusori, per quanto riguarda le modalità per smascherare la disinformazione relativa alle elezioni. |
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(44) |
La raccomandazione (UE) 2018/234 della Commissione (29) incoraggia già le autorità nazionali competenti a identificare, sulla base delle esperienze degli Stati membri, le migliori pratiche nell’individuare, mitigare e gestire i rischi per il processo elettorale derivanti dalla disinformazione. Da allora cambiamenti nel contesto di sicurezza rispetto a elezioni precedenti hanno aggravato tali rischi. Le autorità nazionali competenti dovrebbero pertanto elaborare e aggiornare ulteriormente tali migliori pratiche, anche avvalendosi di strumenti di rilevamento dell’intelligenza artificiale. Le reti elettorali nazionali dovrebbero rafforzare la loro cooperazione in materia, anche attraverso lo scambio delle migliori pratiche nel quadro della rete europea di cooperazione in materia elettorale e collaborando strettamente con il sistema di allarme rapido. Tale cooperazione potrebbe concretizzarsi in scambi di competenze tra Stati membri che condividono sfide simili, anche a causa della loro situazione geografica. |
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(45) |
Canali chiari di cooperazione tra le reti elettorali nazionali, la rete europea di cooperazione in materia elettorale, le piattaforme mediatiche e gli editori di pubblicità politica potrebbero contribuire a ridurre il rischio di manipolazione delle informazioni e di disinformazione durante le elezioni, in particolare tramite un sostegno all’elaborazione di norme volte a migliorare la diffusione di informazioni attendibili. Gli Stati membri cooperano già nell’ambito della rete europea di cooperazione in materia elettorale, del gruppo dei regolatori europei per i servizi di media audiovisivi (30) e del sistema di allarme rapido (31), nonché in altri quadri, per contrastare la manipolazione delle informazioni, le ingerenze e la disinformazione, formulando una risposta multidisciplinare a tali minacce nei processi elettorali. Tali reti dovrebbero continuare a formulare risposte adeguate, anche sostenendo la cooperazione tra gli Stati membri. È opportuno rafforzare la collaborazione tra la rete europea di cooperazione in materia elettorale e queste altre reti europee mediante attività pertinenti ai processi elettorali, anche nell’ambito del meccanismo congiunto per la resilienza elettorale. È opportuno altresì favorire le buone pratiche, comprese le riunioni congiunte tra diverse reti, come la sessione comune della rete europea di cooperazione in materia elettorale e del sistema di allarme rapido del 6 dicembre 2023. La rete europea di cooperazione in materia elettorale dovrebbe inoltre continuare ad agevolare il dialogo con organismi internazionali quali il Consiglio d’Europa e l’Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti umani dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa, nell’ambito del suo approccio globale a elezioni libere, regolari e resilienti in Europa. |
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(46) |
Le donazioni di paesi terzi a partiti politici, fondazioni politiche, candidati politici e organizzatori delle campagne elettorali nazionali, soprattutto se non controllate, potrebbero influenzare indebitamente i processi democratici nell’Unione e costituire un fattore di ingerenza da parte di paesi terzi. Questo tipo di donazioni potrebbe compromettere l’equità o l’integrità della concorrenza politica, provocare distorsioni del processo elettorale, falsare le condizioni di parità violando le norme sui massimali di reddito e di spesa, favorire la corruzione o rappresentare una minaccia per l’ordine pubblico nazionale. Le donazioni di paesi terzi a partiti politici, fondazioni politiche, candidati e organizzatori delle campagne elettorali nonché, se del caso, a movimenti politici dovrebbero pertanto essere limitate o vietate e comunque soggette a obblighi di trasparenza. |
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(47) |
Il regolamento n. 1141/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (32) disciplina il finanziamento dei partiti politici europei anche per quanto riguarda i finanziamenti provenienti da paesi terzi. Conformemente a tale regolamento, ai partiti politici europei e alle fondazioni politiche europee non è consentito accettare donazioni o contributi anonimi, donazioni provenienti da qualsiasi autorità pubblica di uno Stato membro o di un paese terzo, o da imprese sulle quali una siffatta autorità pubblica possa esercitare direttamente o indirettamente un’influenza dominante a motivo del suo diritto di proprietà, della sua partecipazione finanziaria o della normativa che disciplina tali imprese, oppure donazioni provenienti da entità private con sede in un paese terzo o da persone fisiche di un paese terzo che non hanno il diritto di votare alle elezioni del Parlamento europeo. |
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(48) |
La raccomandazione del Consiglio d’Europa sulle norme comuni contro la corruzione nel finanziamento dei partiti politici e delle campagne elettorali (33) sottolinea che gli Stati dovrebbero espressamente limitare, vietare o regolamentare in altro modo le donazioni straniere ai partiti politici. Gli orientamenti della Commissione di Venezia sul finanziamento dei partiti politici (34) stabiliscono che è opportuno vietare le donazioni provenienti da Stati o imprese stranieri, sebbene tale divieto non debba impedire le donazioni da parte di cittadini residenti all’estero. In linea con tali orientamenti si possono prevedere altresì altre limitazioni, in particolare un tetto massimo per ciascun contributo, il divieto imposto alle imprese di natura industriale o commerciale oppure a organizzazioni religiose di donare contributi, ovvero il controllo preventivo, da parte di organi pubblici specializzati in ambito elettorale, dei contributi forniti da membri dei partiti che desiderano candidarsi alle elezioni. |
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(49) |
Al fine di scongiurare le ingerenze straniere, gli Stati membri dovrebbero individuare e colmare eventuali lacune nella propria legislazione e in altre misure di regolamentazione relative alle donazioni elargite da paesi terzi a partiti politici, fondazioni politiche, candidati politici e organizzatori di campagne elettorali. Essi dovrebbero contrastare efficacemente l’elusione delle norme pertinenti, anche prendendo in considerazione la possibilità di vietare le donazioni a nome di un’altra persona. Le donazioni si intendono comprensive di qualsiasi offerta in denaro e in natura, della fornitura a un valore inferiore a quello di mercato di beni, servizi o lavori e/o di qualsiasi altra operazione che costituisca un vantaggio economico per il soggetto interessato (compresi i prestiti), ad eccezione delle attività politiche abitualmente svolte a titolo volontario da privati cittadini. In tale contesto gli Stati membri potrebbero avvalersi degli orientamenti del gruppo di lavoro degli alti funzionari per l’integrità pubblica dell’OCSE (35) e del gruppo di Stati contro la corruzione (GRECO) istituito dal Consiglio d’Europa (36). |
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(50) |
La Commissione sorveglia la prevenzione della corruzione legata al finanziamento dei partiti politici negli Stati membri nell’ambito delle relazioni sullo Stato di diritto e dal 2022 formula raccomandazioni al riguardo. |
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(51) |
Al fine di sostenere l’integrità del processo elettorale e fronteggiare le ripercussioni negative, effettive o prevedibili, su elezioni libere e regolari, i partiti politici e i loro soggetti affiliati dovrebbero valutare i rischi derivanti da donazioni provenienti da paesi terzi e da donazioni potenzialmente legate alla corruzione o ad altre attività criminali. Nel valutare i rischi, i partiti politici e i loro soggetti affiliati dovrebbero prendere in considerazione misure volte ad affrontare i rischi individuati, anche identificando correttamente i donatori al fine di evitare il rischio di finanziamenti occulti tramite prestanome. |
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(52) |
Gli Stati membri dovrebbero intensificare la cooperazione nel quadro della rete europea di cooperazione in materia elettorale, anche individuando congiuntamente norme e riferimenti comuni sulle donazioni e altri tipi di sostegno da parte di paesi terzi ai partiti politici, alle fondazioni politiche e agli organizzatori di campagne elettorali nazionali. |
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(53) |
Per continuare a rafforzare la natura europea e l’efficienza nello svolgimento delle elezioni del Parlamento europeo, è opportuno proseguire le iniziative volte a coinvolgere tutti i cittadini nelle elezioni del Parlamento europeo e ad agevolare ulteriormente l’esercizio dei relativi diritti elettorali. |
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(54) |
Comunicare con sufficiente anticipo gli orari di apertura dei seggi elettorali e prevedere l’apertura anticipata e la chiusura tardiva dei seggi il giorno delle elezioni, incluse quelle del Parlamento europeo, permetterebbe di votare a un maggior numero di cittadini, ivi compresi quelli che vivono in zone remote o che lavorano in orari atipici. |
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(55) |
Come indicato nella relazione sulle elezioni del Parlamento europeo del 2019, nella relazione del 2018 concernente l’applicazione della direttiva 94/80/CE (37) e nella relazione del 2020 sulla cittadinanza europea (38), gli Stati membri dovrebbero continuare a sostenere l’esercizio dei diritti elettorali dei cittadini dell’Unione e sensibilizzarli ai loro diritti e alle procedure applicabili. Dovrebbero altresì abbattere i possibili ostacoli alla partecipazione alle elezioni del Parlamento europeo, come elettori o candidati, dei cittadini mobili dell’Unione. Si potrebbe contribuire alla divulgazione di informazioni sui diritti e sulle procedure applicabili in questione ricorrendo a strumenti digitali comunemente disponibili, compreso lo sportello digitale unico istituito dal regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio (39), che dà accesso alle opportune pagine web nazionali e dell’Unione, anche per quanto riguarda i diritti elettorali. Gli Stati membri sono inoltre incoraggiati a utilizzare al meglio i servizi di comunicazione e di risoluzione dei problemi a livello dell’Unione, quali il centro di contatto Europe Direct e SOLVIT, messi a disposizione dalla Commissione per fornire ai cittadini dell’Unione informazioni precise e tempestive sui diritti di cittadinanza e sulle procedure elettorali. |
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(56) |
Misure di comunicazione supplementari rafforzerebbero la natura europea delle elezioni del Parlamento europeo. I partiti politici nazionali dovrebbero avviare quanto prima le campagne per le elezioni del Parlamento europeo, tenuto conto del loro ruolo fondamentale nella sensibilizzazione dei cittadini dell’Unione, compresi i cittadini mobili, alle elezioni del Parlamento europeo. Come rilevato nella relazione della Commissione sulle elezioni del Parlamento europeo del 2019, gli sforzi congiunti di comunicazione delle diverse istituzioni dell’UE, degli Stati membri e della società civile si confermano un elemento essenziale per rafforzare la natura europea delle elezioni del Parlamento europeo. |
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(57) |
Al fine di aumentare ulteriormente la trasparenza del legame fra i partiti politici nazionali ed europei e i gruppi politici del Parlamento europeo, i partiti politici nazionali dovrebbero poter rendere nota prima dell’inizio della campagna, e sono incoraggiati a farlo, la propria affiliazione effettiva o prevista a un partito politico europeo. Per contribuire ad accentuare la dimensione europea delle elezioni, gli Stati membri dovrebbero incoraggiare e agevolare la divulgazione al pubblico di tali informazioni. Gli Stati membri e i partiti politici potrebbero sostenere altre misure volte ad aumentare la trasparenza del legame tra partiti politici europei e nazionali, ad esempio contribuendo all’organizzazione di eventi congiunti con i partiti politici europei e nazionali. |
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(58) |
Al fine di svolgere il ruolo conferito loro dall’articolo 10, paragrafo 4, TUE, che consiste nel contribuire a formare una coscienza politica europea e ad esprimere la volontà dei cittadini dell’Unione, i partiti politici europei dovrebbero potersi rivolgere ai propri membri e alle proprie circoscrizioni in tutta l’Unione, anche organizzando campagne transfrontaliere sul territorio di quest’ultima. Per contribuire a rafforzare la dimensione europea delle elezioni del Parlamento europeo, gli Stati membri dovrebbero agevolare la conduzione di campagne transfrontaliere efficaci da parte dei partiti politici europei e dei gruppi politici del Parlamento europeo in tutta l’Unione. |
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(59) |
Onde continuare a salvaguardare l’integrità delle elezioni del Parlamento europeo, gli Stati membri dovrebbero essere incoraggiati a valutare più attentamente il rischio del voto e dell’eleggibilità multipli. A tal fine, i cittadini dell’Unione andrebbero informati in merito alle norme e alle sanzioni relative al voto multiplo. Gli Stati membri, con il sostegno della Commissione, dovrebbero procedere con precisione e tempestività allo scambio di dati sui cittadini mobili dell’Unione che partecipano alle elezioni in qualità di elettori o candidati. In tale contesto, gli Stati membri dovrebbero proseguire i preparativi avviati nell’ambito del gruppo di esperti in materia elettorale (40) per garantire uno scambio efficace e criptato dei dati necessari al fine di impedire il voto multiplo attraverso il sistema sicuro messo a disposizione dalla Commissione. I cittadini mobili dell’Unione non dovrebbero essere cancellati dalle liste elettorali per tutti i tipi di elezioni nel proprio paese di origine per il fatto di essere iscritti nelle liste elettorali dello Stato membro di residenza. |
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(60) |
Al fine di promuovere processi elettorali liberi, regolari e resilienti, si dovrebbe rafforzare ulteriormente la cooperazione all’interno delle reti elettorali nazionali di cui alla raccomandazione C(2018) 5949. I membri delle reti elettorali nazionali dovrebbero scambiarsi rapidamente informazioni su problemi che potrebbero perturbare le elezioni del Parlamento europeo, anche individuando congiuntamente le minacce e le lacune e condividendo risultati e competenze, e stabilire se del caso protocolli e modalità di lavoro ai fini della cooperazione e della condivisione di informazioni per prevenire, attenuare e superare gli eventi in grado di perturbare le elezioni, proteggersi dagli stessi e rispondervi. Ove le autorità di contrasto non facciano parte delle reti elettorali nazionali, gli Stati membri potrebbero valutare la possibilità di istituire un collegamento permanente tra tali reti e le autorità di contrasto nazionali competenti, nel pieno rispetto dei valori democratici. A tal fine, le reti elettorali nazionali potrebbero interagire con altri portatori di interessi quali ricercatori, accademici, osservatori elettorali e difensori dei diritti umani. Esse dovrebbero inoltre interagire con i parlamenti nazionali e, insieme a questi ultimi, sostenere l’opera di sensibilizzazione all’importanza di proteggere l’integrità dei processi elettorali, anche dal rischio di ingerenze. Per garantire che le reti elettorali nazionali siano in grado di svolgere adeguatamente il proprio ruolo e di proseguire le proprie attività, gli Stati membri dovrebbero fornire loro i quadri, le risorse e i mezzi necessari. |
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(61) |
In vista delle prossime elezioni del Parlamento europeo e oltre, gli Stati membri dovrebbero intensificare la cooperazione tra le rispettive reti elettorali nazionali, in particolare nell’ambito della rete europea di cooperazione in materia elettorale. A tal fine, dovrebbero avvalersi di meccanismi che favoriscano il rapido scambio di informazioni su questioni che incidono sulle elezioni. |
HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:
I. Oggetto
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1. |
La presente raccomandazione promuove norme democratiche rigorose in materia di elezioni nell’Unione e sostiene il rafforzamento della natura europea e dell’efficienza nello svolgimento delle elezioni del Parlamento europeo. Essa è rivolta agli Stati membri, ai partiti politici, alle fondazioni politiche e agli organizzatori di campagne elettorali europei e nazionali nell’ambito della preparazione delle elezioni nell’Unione, comprese le elezioni del Parlamento europeo del 2024. |
II. Principi elettorali generali nell’Unione
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2. |
Le elezioni nell’Unione dovrebbero rispettare le più rigorose norme democratiche. Gli Stati membri dovrebbero sostenere, tra l’altro, un’elevata affluenza alle urne, una partecipazione inclusiva, un esercizio agevole e paritario dei diritti elettorali, la resilienza dei processi elettorali, l’integrità e la segretezza del voto, nonché pari opportunità, in particolare per quanto riguarda il finanziamento pubblico dei partiti e delle campagne, nel pieno rispetto dei diritti fondamentali. |
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3. |
In linea con il codice di buona condotta elettorale della Commissione di Venezia del Consiglio d’Europa, gli elementi fondamentali della legge elettorale non dovrebbero poter essere modificati a meno di un anno dalle elezioni. |
III. Sostenere l’affluenza alle urne e la partecipazione inclusiva
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4. |
Al fine di favorire un’affluenza elevata, gli Stati membri dovrebbero adottare le misure necessarie per agevolare, se del caso, l’iscrizione al voto di elettori e candidati, anche fornendo le informazioni, gli strumenti e l’assistenza necessari a livello locale. Il ricorso a strumenti quali l’iscrizione online o la raccolta elettronica di firme a sostegno dei candidati dovrebbe essere di facile accesso e utilizzo. |
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5. |
Ove introducano modalità di voto complementari quali il voto anticipato, il voto in luoghi diversi dai seggi elettorali (strutture di ricovero o di detenzione, domicilio ecc.), il voto per corrispondenza e il voto elettronico, gli Stati membri dovrebbero garantire che tali modalità siano soggette alle garanzie necessarie. Inoltre, essi dovrebbero adottare le misure necessarie per informare i cittadini in merito alla disponibilità e all’accessibilità di tali modalità di voto e fornire loro l’assistenza necessaria a tutti i livelli, compreso quello locale. A tale riguardo, gli Stati membri sono invitati a utilizzare al meglio il compendio delle prassi di voto elettronico e altre prassi informatiche elaborato dalla Commissione in collaborazione con gli Stati membri nell’ambito della rete europea di cooperazione in materia elettorale. Gli Stati membri dovrebbero garantire che gli addetti alle operazioni di voto ricevano una formazione adeguata sulle nuove modalità di voto. |
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6. |
Nel quadro delle iniziative volte a promuovere l’affluenza alle urne e la partecipazione elettorale, gli Stati membri dovrebbero adottare misure per rispondere efficacemente alle esigenze dei diversi gruppi, anche nell’ambito delle loro attività di comunicazione. Nel fornire informazioni sulle elezioni al Parlamento europeo, essi dovrebbero utilizzare al meglio la guida alla cittadinanza dell’UE per sensibilizzare maggiormente a tale questione i giovani cittadini dell’UE che iniziano a partecipare alla vita democratica. |
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7. |
Gli Stati membri dovrebbero promuovere misure a favore della parità di genere per quanto riguarda l’accesso e la partecipazione alle elezioni. Essi dovrebbero incoraggiare altresì l’equilibrio di genere negli organismi direttivi degli organi di gestione delle elezioni. Gli Stati membri dovrebbero sorvegliare, sostenere e valutare periodicamente i progressi compiuti in materia di parità di genere nell’esercizio dei diritti elettorali, anche attraverso la raccolta, l’analisi e la diffusione di dati sulla partecipazione di donne e uomini, come elettori e candidati alle elezioni, a cariche elettive e a posizioni decisionali all’interno dei partiti politici. |
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8. |
Gli Stati membri dovrebbero favorire la partecipazione elettorale delle persone con disabilità, in qualità sia di elettori che di candidati, nonché prevenire ed eliminare gli ostacoli che si frappongono alla loro partecipazione alle elezioni, compresa l’eliminazione generale dei diritti elettorali delle persone con disabilità intellettive e psicosociali, senza valutazione individuale né possibilità di controllo giurisdizionale. Essi dovrebbero altresì sostenere la partecipazione delle persone con disabilità in qualità di addetti alle operazioni di voto. Gli Stati membri dovrebbero garantire un’ampia diffusione delle migliori pratiche a sostegno della partecipazione dei cittadini con disabilità al processo elettorale. Essi dovrebbero utilizzare al meglio la guida di buone pratiche elettorali negli Stati membri per la partecipazione dei cittadini con disabilità al processo elettorale, elaborata nel quadro della rete europea di cooperazione in materia elettorale. |
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9. |
I partiti politici, le fondazioni politiche e gli organizzatori di campagne elettorali europei e nazionali sono incoraggiati ad adottare misure per fornire una risposta efficace alle esigenze dei diversi gruppi durante le elezioni. Essi dovrebbero prestare particolare attenzione a tale questione nei materiali di comunicazione e nella pubblicità politica, avvalendosi di mezzi, modalità e formati di comunicazione adeguati e agevolando la partecipazione attiva di detti gruppi alla politica. I partiti politici dovrebbero incoraggiare l’equilibrio di genere nelle proprie liste elettorali e nelle rispettive segreterie. |
IV. Incoraggiare l’integrità delle elezioni e la correttezza delle campagne elettorali
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10. |
I partiti politici e gli organizzatori di campagne elettorali sono incoraggiati ad assumere impegni riguardo alle proprie campagne e ad adottare codici di condotta sull’integrità delle elezioni e sulla correttezza delle campagne. Gli Stati membri sono incoraggiati ad agevolare e sostenere l’adesione a tali impegni e a tali codici. |
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11. |
Gli impegni e i codici di condotta di cui al punto 10 dovrebbero prevedere la volontà di:
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V. Misure di trasparenza per le affiliazioni e la pubblicità politica
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12. |
I partiti politici europei e nazionali dovrebbero fornire sul proprio sito web informazioni in merito alle organizzazioni, alle fondazioni e ad altre persone giuridiche ad essi affiliate o che conducono campagne per loro conto. |
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13. |
I partiti politici europei e nazionali dovrebbero fornire sul proprio sito web informazioni in merito al proprio utilizzo della pubblicità politica, compresi gli importi destinati a tale pubblicità e le fonti di finanziamento utilizzate. Essi dovrebbero valutare la possibilità di garantire, su base volontaria, che la propria pubblicità politica possa essere chiaramente identificata come tale, anche quando comporta materiale elaborato internamente per la divulgazione online tramite social media. La pubblicità politica dovrebbe essere corredata di informazioni sull’identità del partito politico che la sponsorizza e, se del caso, di informazioni utili sui destinatari della pubblicità e sull’impiego di sistemi di intelligenza artificiale nell’elaborazione del contenuto o nella diffusione della pubblicità. |
VI. Promuovere l’osservazione elettorale
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14. |
Gli Stati membri sono incoraggiati a promuovere, tenendo conto del proprio quadro giuridico e dei propri impegni internazionali, l’osservazione elettorale da parte dei cittadini e delle organizzazioni internazionali che sottoscrivono le norme internazionali in materia anche agevolandone, se del caso, la registrazione presso le autorità nazionali competenti. |
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15. |
Gli Stati membri dovrebbero sostenere le attività di formazione destinate agli osservatori elettorali, anche nei casi in cui siano condotte da cittadini, al fine di sviluppare competenze e capacità di risposta su temi inerenti alle elezioni. La formazione dovrebbe vertere sulla partecipazione di diversi gruppi ai processi elettorali, sulle irregolarità e sulle frodi elettorali, anche online, sull’individuazione di influenze occulte e illecite, anche da parte di paesi terzi, nonché sulla manipolazione delle informazioni, sulle ingerenze e sulla disinformazione. |
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16. |
Gli Stati membri dovrebbero cooperare, attraverso le proprie reti elettorali nazionali, con organizzazioni di osservatori elettorali al fine di:
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17. |
Gli Stati membri, attraverso le proprie reti elettorali nazionali, dovrebbero continuare a scambiarsi le migliori pratiche in ambito di osservazione elettorale nel quadro della rete europea di cooperazione in materia elettorale. |
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18. |
I partiti politici e gli organizzatori delle campagne dovrebbero cooperare con gli osservatori elettorali per agevolarne le attività di osservazione delle elezioni. |
VII. Proteggere le infrastrutture connesse alle elezioni e garantire la resilienza nei confronti delle minacce informatiche e di altre minacce ibride
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19. |
Gli Stati membri dovrebbero garantire una protezione adeguata delle infrastrutture connesse alle elezioni, anche promuovendo la sensibilizzazione e la preparazione a qualsiasi evenienza che possa comportare notevoli conseguenze negative per il regolare svolgimento delle elezioni. Fatti salvi gli obblighi che incombono loro nell’ambito dell’attuazione della direttiva (UE) 2022/2557, gli Stati membri sono incoraggiati a iniziare immediatamente a individuare i soggetti che gestiscono le infrastrutture connesse alle elezioni essenziali per l’organizzazione e lo svolgimento delle stesse, nonché ad adottare le misure necessarie per rafforzare la resilienza di tali soggetti e aiutarli a fronteggiare i rischi inerenti alle loro attività. |
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20. |
Gli Stati membri dovrebbero adottare misure tali da garantire la preparazione e la capacità di reagire agli incidenti di cibersicurezza connessi alle elezioni, nonché la ripresa dagli stessi, tenendo conto delle prescrizioni della direttiva (UE) 2022/2555. Essi dovrebbero assicurare, in particolare, che la tecnologia utilizzata nelle elezioni sia progettata, sviluppata e prodotta in maniera tale da garantire un elevato livello di cibersicurezza. Inoltre, gli Stati membri dovrebbero garantire la cooperazione tra soggetti pubblici e privati coinvolti nella cibersicurezza delle elezioni. Essi dovrebbero sensibilizzare maggiormente al tema dell’igiene cibernetica i partiti politici, i candidati, gli addetti alle operazioni di voto e altre entità elettorali. |
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21. |
Gli Stati membri dovrebbero effettuare o aggiornare le valutazioni dei rischi riguardanti la resilienza delle infrastrutture connesse alle elezioni e dei soggetti che le gestiscono, nonché raccogliere e aggregare i dati risultanti da tali valutazioni, comprese eventuali prove pertinenti della ciberesilienza del proprio sistema elettorale. Essi dovrebbero condividere, nell’ambito della rete europea di cooperazione in materia elettorale e, se del caso, in occasione delle sessioni congiunte con il gruppo di cooperazione NIS, le esperienze maturate in materia di rischi individuati e relativi responsabili, probabilità e misure di riduzione del rischio, potenziali conseguenze e livelli accettabili di rischio nonché, all’occorrenza, una descrizione delle prove effettuate sulle infrastrutture elettorali. Gli Stati membri dovrebbero sostenere, nell’ambito della rete europea di cooperazione in materia elettorale e, se del caso, in stretta collaborazione con il gruppo di cooperazione NIS, l’elaborazione e l’uso ottimale di norme e modelli comuni per la raccolta dei dati. |
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22. |
Gli Stati membri dovrebbero continuare a utilizzare al meglio il meccanismo congiunto per la resilienza elettorale, messo a disposizione dalla Commissione nell’ambito della rete europea di cooperazione in materia elettorale, al fine di scambiare le migliori pratiche e misure concrete per garantire elezioni libere, regolari e resilienti nell’Unione, anche per quanto riguarda le scienze forensi online, la disinformazione e la cibersicurezza delle elezioni nonché il sostegno reciproco per far fronte alle minacce. Essi dovrebbero altresì proseguire e approfondire la cooperazione e lo scambio di informazioni e migliori pratiche nell’ambito della rete europea di cooperazione in materia elettorale e del gruppo di cooperazione NIS, anche, se necessario, attraverso riunioni congiunte ed eventuali aggiornamenti del compendio sulla cibersicurezza delle tecnologie elettorali, in particolare prima delle prossime elezioni del Parlamento europeo. |
VIII. Proteggere le informazioni relative alle elezioni
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23. |
Gli Stati membri dovrebbero adottare misure volte a proteggere il contesto informativo delle elezioni e garantire che gli elettori ricevano informazioni corrette in tempo utile e in modo comprensibile. |
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24. |
Gli Stati membri sono incoraggiati a sostenere progetti, anche presentati dalla società civile, dalle organizzazioni che operano nel settore dei media, dagli istituti di ricerca e di istruzione e dal mondo accademico, volti a rafforzare la resilienza e a sensibilizzare l’opinione pubblica, nonché a promuovere l’alfabetizzazione mediatica e il pensiero critico, al fine di contrastare la manipolazione delle informazioni, l’ingerenza e la disinformazione che prendono di mira le elezioni o che compromettono in altro modo lo svolgimento di elezioni libere, regolari e resilienti. Essi dovrebbero promuovere il programma Erasmus + e il programma Cittadini, uguaglianza, diritti e valori e le opportunità di finanziamento previste nella sezione «Coinvolgimento e partecipazione dei cittadini» al fine di sostenere tali progetti. |
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25. |
Gli Stati membri dovrebbero, nel pieno rispetto della libertà di espressione e di altri diritti fondamentali e valori democratici, sostenere e agevolare la rapida trasmissione di messaggi e risposte volti a tutelare il contesto informativo delle elezioni, come ad esempio messaggi intesi a prevenire e smascherare la manipolazione delle informazioni e la disinformazione in merito alle procedure elettorali. Essi dovrebbero altresì offrire alle autorità elettorali e ad altre autorità competenti attività di formazione che consentano loro di tutelare il contesto informativo delle elezioni e che le preparino a individuare, prevenire e smascherare la disinformazione sulle procedure elettorali. In tale contesto, per quanto attiene alla manipolazione delle informazioni e alle ingerenze da parte di soggetti stranieri, gli Stati membri dovrebbero avvalersi di strumenti esistenti, quali il pacchetto di strumenti contro la manipolazione delle informazioni e le ingerenze da parte di soggetti stranieri, per discutere risposte adeguate e sostenere lo scambio tempestivo di informazioni, anche nel quadro del sistema di allarme rapido. |
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26. |
Gli Stati membri dovrebbero agevolare, attraverso le rispettive reti elettorali nazionali, la cooperazione a livello nazionale con i vari portatori di interessi, ivi compreso, se del caso, con la società civile, al fine di continuare a elaborare e aggiornare le migliori pratiche in materia di individuazione, riduzione e gestione dei rischi di manipolazione delle informazioni, di ingerenza e di disinformazione nell’ambito dei processi elettorali. Essi dovrebbero altresì agevolare la cooperazione tra le reti elettorali nazionali e le piattaforme mediatiche per quanto riguarda le fonti di informazioni verificate riguardanti le procedure elettorali al fine di migliorare la divulgazione di informazioni attendibili e limitare la diffusione di contenuti inesatti o manipolati sulle elezioni. Gli Stati membri dovrebbero valutare la possibilità di offrire ai media indipendenti e alle organizzazioni di verifica dei fatti ulteriore sostegno nelle loro attività volte a contrastare la manipolazione delle informazioni e la disinformazione in periodo elettorale. |
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27. |
Gli Stati membri dovrebbero elaborare norme comuni per la cooperazione in materia di protezione delle informazioni riguardanti le elezioni nell’ambito della rete europea di cooperazione in materia elettorale, anche in stretta collaborazione con il sistema di allarme rapido, per quanto attiene alla manipolazione delle informazioni e alle ingerenze da parte di soggetti stranieri. A tal fine, essi dovrebbero avvalersi del meccanismo congiunto per la resilienza elettorale al fine di procedere a uno scambio di competenze in materia di tutela del contesto informativo delle elezioni e di organizzare scambi specifici tra esperti degli Stati membri che sono interessati da difficoltà analoghe a causa della propria posizione geografica o di altre vulnerabilità. |
IX. Misure riguardanti il finanziamento di partiti politici, fondazioni politiche, campagne elettorali e candidati da parte di paesi terzi
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28. |
Per ridurre al minimo il rischio di ingerenze da parte di paesi terzi nelle attività dei partiti politici, delle fondazioni politiche, dei candidati politici e degli organizzatori di campagne elettorali nazionali, gli Stati membri dovrebbero individuare eventuali lacune nella propria normativa e in altre misure di regolamentazione riguardanti le donazioni e altri finanziamenti provenienti da paesi terzi. Su tale base, e qualora risultasse necessario, gli Stati membri sono incoraggiati a colmare tali lacune, in particolare promuovendo la trasparenza delle donazioni e di altri finanziamenti e limitando le donazioni a un determinato importo o vietando le donazioni ai partiti politici, alle fondazioni politiche, ai candidati politici e agli organizzatori di campagne elettorali nazionali e, se del caso, ai movimenti politici nazionali, se tali donazioni provengono da paesi terzi e da soggetti stabiliti in paesi terzi o da cittadini di paesi terzi che non hanno diritto di voto alle elezioni del Parlamento europeo o alle elezioni nazionali. Le misure di cui al presente punto dovrebbero rispettare pienamente il principio di proporzionalità, i valori democratici e i diritti fondamentali. |
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29. |
I partiti politici e i loro soggetti affiliati dovrebbero valutare i rischi derivanti da donazioni provenienti da paesi terzi e donazioni potenzialmente legate ad attività criminali, compresi la corruzione, il riciclaggio di denaro e la criminalità organizzata. Tale valutazione dovrebbe comprendere le campagne elettorali e l’identificazione dei donatori e dovrebbe esaminare le conseguenze negative reali o prevedibili sullo svolgimento di elezioni libere e regolari e includere misure volte ad affrontare i rischi individuati. |
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30. |
Gli Stati membri sono incoraggiati a definire, nell’ambito della rete europea di cooperazione in materia elettorale, norme comuni riguardanti le donazioni e le altre forme di sostegno fornite da paesi terzi ai partiti politici, alle fondazioni politiche e agli organizzatori di campagne elettorali nazionali, anche per migliorare la sorveglianza degli obblighi esistenti in relazione a tali donazioni e a tale sostegno. |
X. Promuovere un facile accesso ai diritti elettorali per le elezioni del Parlamento europeo
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31. |
Gli Stati membri dovrebbero promuovere, con largo anticipo rispetto al giorno delle elezioni, iniziative, anche a livello locale, volte a migliorare l’accessibilità alle elezioni e l’impegno politico. Tali attività potrebbero comprendere iniziative di sensibilizzazione, campagne di informazione e altre attività di comunicazione mediante piattaforme e canali utilizzati da diversi gruppi di cittadini, conferenze o dibattiti, ad esempio promuovendo scambi tra i cittadini dell’Unione su temi riguardanti quest’ultima al fine di favorire una migliore comprensione dei diversi punti di vista. Si dovrebbe prestare particolare attenzione ai giovani, soprattutto a quelli che votano per la prima volta, e al superamento degli ostacoli che limitano le possibilità dei membri di diversi gruppi di votare e candidarsi alle elezioni. Le informazioni sulle elezioni, compresi la forma e il contenuto, dovrebbero essere adattate alle esigenze specifiche di questi diversi gruppi. |
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32. |
Gli Stati membri sono incoraggiati a prevedere orari di apertura dei seggi sufficientemente lunghi per soddisfare le esigenze del maggior numero possibile di elettori e contribuire ad assicurare che il maggior numero di persone possa esercitare il proprio diritto di voto. |
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33. |
Prima delle elezioni del Parlamento europeo, gli Stati membri dovrebbero adottare misure adeguate per sensibilizzare maggiormente i cittadini mobili dell’Unione ai loro diritti e ai loro obblighi elettorali, sia come elettori che come candidati. Essi sono incoraggiati a creare condizioni che permettano ai cittadini mobili dell’Unione di accedere facilmente a informazioni sull’avanzamento e sullo stato della loro iscrizione. Qualora le autorità locali siano competenti a iscrivere i cittadini mobili dell’Unione nelle liste elettorali, gli Stati membri sono incoraggiati ad adottare le misure necessarie per aiutare tali autorità, anche fornendo loro orientamenti amministrativi, nelle rispettive azioni volte a informare i suddetti cittadini in merito ai diritti elettorali conferiti loro dal diritto dell’Unione. Gli Stati membri dovrebbero altresì adottare, conformemente ai propri regolamenti elettorali, misure per informare i propri cittadini che vivono in paesi terzi in merito alle modalità di esercizio del diritto voto e al luogo in cui possono esercitare tale diritto. |
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34. |
Gli Stati membri sono incoraggiati a prevedere una scelta di lingue sufficientemente ampia per spiegare agli elettori il processo elettorale. |
XI. Rafforzare la natura europea delle elezioni del Parlamento europeo
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35. |
Gli Stati membri dovrebbero consentire la comunicazione delle candidature e l’inizio della campagna per le elezioni del Parlamento europeo almeno 6 settimane prima del giorno delle elezioni. |
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36. |
Gli Stati membri dovrebbero incoraggiare e agevolare la diffusione al pubblico di informazioni sull’affiliazione tra partiti politici nazionali e partiti politici europei prima e durante le elezioni del Parlamento europeo. Essi potrebbero farlo indicando tale affiliazione sulle schede elettorali e sostenendo la diffusione di tali informazioni da parte delle autorità competenti. |
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37. |
I partiti politici nazionali che partecipano alle elezioni del Parlamento europeo sono incoraggiati a rendere noto pubblicamente, prima dell’inizio della campagna elettorale, a quale partito politico europeo sono affiliati o in procinto di affiliarsi. I partiti politici nazionali dovrebbero promuovere misure volte ad accrescere le conoscenze dei propri membri sulle elezioni del Parlamento europeo. |
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38. |
Gli Stati membri dovrebbero valutare l’adozione di misure adeguate per aiutare i partiti politici europei e i gruppi politici del Parlamento europeo a condurre le rispettive campagne nell’ambito delle elezioni del Parlamento europeo. |
XII. Far fronte al rischio di votazioni multiple alle elezioni del Parlamento europeo
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39. |
In tempo utile per le elezioni del Parlamento europeo, gli Stati membri dovrebbero fornire ai cittadini mobili dell’Unione informazioni sulle norme e sulle sanzioni relative alle votazioni multiple. |
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40. |
Qualora, nel quadro delle elezioni del Parlamento europeo, un cittadino sia cancellato dalle liste elettorali di uno Stato membro per consentirgli di votare in un altro Stato membro, il primo Stato membro dovrebbe valutare nel contempo la possibilità di adottare misure per evitare che tale cancellazione incida sull’iscrizione del cittadino in questione nelle liste elettorali per le elezioni nazionali. |
XIII. Rafforzare le reti elettorali, la cooperazione elettorale e la comunicazione
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41. |
Gli Stati membri dovrebbero adottare misure volte a promuovere e a rafforzare la cooperazione all’interno delle reti elettorali nazionali onde favorire lo svolgimento di elezioni libere, regolari e resilienti. I membri di tali reti nazionali dovrebbero scambiarsi informazioni su questioni che potrebbero incidere sulle elezioni, anche individuando congiuntamente le minacce e le lacune e condividendo risultati e competenze. A tal fine, le reti elettorali nazionali potrebbero interagire con altri portatori di interessi quali ricercatori, accademici, osservatori elettorali e difensori dei diritti umani. Esse dovrebbero instaurare contatti con i parlamenti nazionali. Gli Stati membri dovrebbero sostenere le reti elettorali nazionali fornendo loro risorse e mezzi adeguati e garantendo che dispongano del quadro necessario per svolgere le loro attività. |
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42. |
In vista delle elezioni del Parlamento europeo del 2024, gli Stati membri dovrebbero intensificare la cooperazione sulle questioni relative alle elezioni nel quadro della rete europea di cooperazione in materia elettorale, anche attraverso filoni di attività operative riguardanti, tra l’altro, i finanziamenti occulti provenienti da paesi terzi e le attività e le strategie di sensibilizzazione. Essi sono incoraggiati a proseguire lo scambio di migliori pratiche e punti di vista per quanto riguarda la promozione dell’esercizio dei diritti elettorali e il sostegno allo svolgimento democratico delle elezioni e a un’elevata affluenza alle urne in occasione delle elezioni del Parlamento europeo del 2024 e oltre. |
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43. |
La Commissione terrà, se del caso, discussioni nell’ambito della rete europea di cooperazione in materia elettorale, in stretta collaborazione con altre reti europee del settore, compresi il sistema di allarme rapido per quanto riguarda la manipolazione delle informazioni e le ingerenze da parte di soggetti stranieri e il gruppo dei regolatori europei per i servizi di media audiovisivi per quanto attiene alle misure e alle azioni adottate a seguito della presente raccomandazione. |
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44. |
Gli Stati membri sono invitati a trasmettere, entro sei mesi dalle elezioni del Parlamento europeo del 2024, informazioni sullo svolgimento di tali elezioni sul proprio territorio, comprese informazioni sulle misure di attuazione della presente raccomandazione e, se disponibili, informazioni pertinenti sull’osservazione delle elezioni da parte dei cittadini. |
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45. |
A partire dal 2025, gli Stati membri dovrebbero scambiarsi una volta all’anno informazioni sull’attuazione della presente raccomandazione nel quadro della rete europea di cooperazione in materia elettorale. |
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46. |
Entro un anno dalle elezioni del Parlamento europeo del 2024, la Commissione valuterà l’incidenza della presente raccomandazione nell’ambito della sua relazione su dette elezioni, tenendo conto delle informazioni trasmesse dagli Stati membri conformemente al punto 44. |
Fatto a Bruxelles, il 12 dicembre 2023
Per la Commissione
Didier REYNDERS
Membro della Commissione
(1) Commission Recommendation on election cooperation networks, online transparency, protection against cybersecurity incidents and fighting disinformation campaigns in the context of elections to the European Parliament, C(2018) 5949, 12.9.2018, https://commission.europa.eu/system/files/2018-09/soteu2018-cybersecurity-elections-recommendation-5949_en.pdf.
(2) Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni sul piano d’azione per la democrazia europea, COM(2020) 790 final del 3.12.2020, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=COM%3A2020%3A790%3AFIN.
(3) Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla trasparenza e al targeting della pubblicità politica, COM(2021) 731 final del 25.11.2021, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52023PC0148.
(4) Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee (rifusione), COM(2021) 734 final del 25.11.2021, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A52021PC0734.
(5) Proposta di direttiva del Consiglio relativa alle modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell’Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini (rifusione), COM(2021) 732 final del 25.11.2021, e proposta di direttiva del Consiglio che stabilisce le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell’Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza (rifusione), COM(2021) 733 final del 25.11.2021, https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/policies/justice-and-fundamental-rights/eu-citizenship/democracy-and-electoral-rights_en.
(6) Consiglio d’Europa, Commissione di Venezia, 30 ottobre 2002, Code of Good Practice in electoral matters, adottato dalla Commissione di Venezia in occasione della 51a e della 52a seduta, https://rm.coe.int/090000168092af01.
(7) Direttiva (UE) 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativa all’accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici (GU L 327 del 2.12.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2016/2102/oj).
(8) Direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi (GU L 151 del 7.6.2019, pag. 70, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2019/882/oj).
(9) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj).
(10) https://commission.europa.eu/document/b0898ba3-c7ad-4af5-8467-5e23a0469a78_en.
(11) Allegato I della dichiarazione 2/2019 del comitato europeo per la protezione dei dati sull’uso dei dati personali nel corso di campagne politiche, adottata il 13 marzo 2019.
(12) Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo, Relazione sulle elezioni del Parlamento europeo del 2019, COM(2020) 252 final del 19.6.2020, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52020DC0252
(13) Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, «Un’Unione dell’uguaglianza: quadro strategico dell’UE per l’uguaglianza, l’inclusione e la partecipazione dei Rom, COM(2020) 620 final del 7.10.2020, https://commission.europa.eu/system/files/2021-01/eu_roma_strategic_framework_for_equality_inclusion_and_participation_for_2020_-_2030_0.pdf.
(14) Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, «Un’Unione dell’uguaglianza: il piano d’azione dell’UE contro il razzismo 2020-2025, COM(2020) 565 final del 18.9.2020, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=COM%3A2020%3A0565%3AFIN.
(15) Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Un’Unione dell’uguaglianza: la strategia per la parità di genere 2020-2025, (COM(2020) 152 final del 5.3.2020, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=COM:2020:152:FIN.
(16) Commissione europea, direzione generale della Giustizia e dei consumatori, relazione 2023 sulla parità di genere nell’UE, Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea, 2023, https://data.europa.eu/doi/10.2838/4966.
(17) Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, «Un’Unione dell’uguaglianza: strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030 (COM(2021) 101 final, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A52021DC0101.
(18) Documento di lavoro dei servizi della Commissione: Guide of good electoral practices in Member States addressing the participation of citizens with disabilities in the electoral process, SWD(2023) 408 final, https://commission.europa.eu/document/66b9212e-e9b0-409d-88a3-c0e505a5e670_en.
(19) Nazioni Unite, 27 ottobre 2005, Declaration of Principles for International Election Observation, https://www.eeas.europa.eu/eeas/declaration-principles-international-election-observation_en?s=328.
(20) Direttiva (UE) 2022/2555 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativa a misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nell’Unione, recante modifica del regolamento (UE) n. 910/2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148 (direttiva NIS 2) (GU L 333 del 27.12.2022, pag. 80, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2022/2555/oj).
(21) Direttiva (UE) 2022/2557 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 2022 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla resilienza dei soggetti critici e che abroga la direttiva 2008/114/CE del Consiglio (GU L 333 del 27.12.2022, pag. 164, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2022/2557/oj).
(22) Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a requisiti orizzontali di cibersicurezza per i prodotti con elementi digitali e che modifica il regolamento (UE) 2019/1020, COM(2022) 454 final del 15.9.2022, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52022PC0454.
(23) Recommendation CM/Rec(2017)5 of the Committee of Ministers to member states on standards for e-voting, adottato dal Comitato dei ministri il 14 giugno 2017 in occasione della 1289a riunione dei viceministri.
(24) Committee of Ministers’ Guidelines on the use of information and communication technology (ICT) in electoral processes in Council of Europe member States (adottato dallo European Committee on Democracy and Governance il 9 febbraio 2022 in occasione della 1424a riunione del Comitato dei ministri).
(25) Strengthened Code of Practice on disinformation (2022), https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/code-practice-disinformation.
(26) Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale (legge sull’intelligenza artificiale) e modifica alcuni atti legislativi dell’Unione, COM(2021) 206 final, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX:52021PC0206.
(27) Regolamento (UE) 2021/692 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma Cittadini, uguaglianza, diritti e valori e abroga il regolamento (UE) n. 1381/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 390/2014 del Consiglio (GU L 156 del 5.5.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/692/oj).
(28) Regolamento (UE) 2021/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che istituisce Erasmus+: il programma dell’Unione per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga il regolamento (UE) n. 1288/2013 (GU L 189 del 28.5.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/817/oj).
(29) Raccomandazione (UE) 2018/234 della Commissione, del 14 febbraio 2018, sul rafforzare la natura europea e l’efficienza nello svolgimento delle elezioni del Parlamento europeo del 2019 (GU L 45 del 17.2.2018, pag. 40, ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2018/234/oj).
(30) Commission Decision of 3.2.2014 on establishing the European Regulators Group for Audiovisual MEDIA Services, C(2014) 462 final.
(31) Comunicazione congiunta al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni - Piano d’azione contro la disinformazione, JOIN(2018) 36 final https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/586157e5-923f-11e9-9369-01aa75ed71a1
(32) Regolamento (UE, Euratom) n. 1141/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, relativo allo statuto e al finanziamento dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee (GU L 317 del 4.11.2014, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/1141/2018-05-04).
(33) Consiglio d’Europa, Recommendation Rec(2003)4 of 8 April 2003 of the Committee of Ministers to member states on common rules against corruption in the funding of political parties and electoral campaign, https://rm.coe.int/16806cc1f1.
(34) Commissione di Venezia, Guidelines and Report on the financing of political parties, adottato in occasione delle 46a sessione plenaria (CDL-INF(2001)8), https://www.venice.coe.int/webforms/documents/?pdf=CDL-INF(2001)008-e.
(35) Il gruppo di lavoro degli alti funzionari per l’integrità pubblica dell’OCSE promuove l’elaborazione e l’attuazione di politiche in materia di integrità e di lotta contro la corruzione a sostegno del buon governo. Mira inoltre a rafforzare i valori fondamentali, la credibilità e le capacità delle istituzioni che partecipano alla definizione delle politiche. Per ulteriori informazioni: https://www.oecd.org/corruption/ethics/working-party-of-senior-public-integrity-officials.htm
(36) Il gruppo di Stati contro la corruzione (GRECO) è stato istituito dal Consiglio d’Europa per vigilare sul rispetto, da parte degli Stati, delle norme anticorruzione del Consiglio.
(37) Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni concernente l’applicazione della direttiva 94/80/CE sulle modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali, COM(2018)44 final, 25.1.2018, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/?uri=CELEX%3A52018DC0044.
(38) Commissione europea, direzione generale della Giustizia e dei consumatori, EU citizenship report 2020: empowering citizens and protecting their rights, Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea, 2020, https://data.europa.eu/doi/10.2775/559516.
(39) Regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 ottobre 2018, che istituisce uno sportello digitale unico per l’accesso a informazioni, procedure e servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012 (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1724/oj).
(40) Gruppo di esperti in materia elettorale - Right to vote and to stand as a candidate in elections for the EP and in municipal elections (E00617), https://ec.europa.eu/transparency/expert-groups-register/screen/expert-groups/consult?lang=en&do=groupDetail.groupDetail&groupID=617
ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2023/2829/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)