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dell'Unione europea

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2023/2757

14.12.2023

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/2757 DELLA COMMISSIONE

del 13 dicembre 2023

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido tricloroisocianurico originario della Repubblica popolare cinese a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell’Unione europea (1) («regolamento di base»), in particolare l’articolo 11, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

1.   PROCEDURA

1.1.   Inchieste precedenti e misure in vigore

(1)

Con il regolamento (CE) n. 1631/2005 (2), il Consiglio ha istituito dazi antidumping definitivi sulle importazioni di acido tricloroisocianurico («TCCA») originario della Repubblica popolare cinese («RPC» o «Cina») e degli Stati Uniti d’America («USA»). L’inchiesta che ha condotto all’istituzione delle misure iniziali è denominata in appresso «inchiesta iniziale».

(2)

A seguito di un riesame intermedio a norma dell’articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base, con il regolamento di esecuzione (UE) n. 855/2010 (3) il Consiglio ha abbassato dal 14,1 % al 3,2 % l’aliquota individuale del dazio applicabile a una società.

(3)

A seguito di un riesame in previsione della scadenza delle misure limitate alle importazioni di TCCA originario della RPC («primo riesame in previsione della scadenza»), con il regolamento di esecuzione (UE) n. 1389/2011 (4) il Consiglio ha istituito nuovamente i dazi antidumping definitivi applicabili alle importazioni di TCCA originario di tale paese.

(4)

La Commissione europea («Commissione») ha avviato due riesami relativi a «nuovi esportatori» a norma dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base, rispettivamente il 28 agosto 2013 e il 1o luglio 2014. Con il regolamento di esecuzione (UE) n. 569/2014 (5), la Commissione ha istituito un’aliquota di dazio individuale del 32,8 % sul TCCA fabbricato da un nuovo produttore esportatore cinese (6). L’altro produttore esportatore cinese (7) ha formalmente ritirato la sua domanda nel corso dell’inchiesta e di conseguenza la Commissione ha chiuso l’inchiesta con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/392 della Commissione (8).

(5)

A seguito di un riesame in previsione della scadenza, la Commissione ha istituito nuovamente le misure antidumping definitive sulle importazioni di TCCA originario della RPC con il regolamento (UE) 2017/2230 della Commissione (9) («precedente riesame in previsione della scadenza»).

(6)

I dazi antidumping individuali attualmente in vigore sulle importazioni di TCCA originario della RPC sono compresi tra l’8,1 % e il 32,8 %. I dazi antidumping applicabili a tutti gli altri produttori esportatori ammontano al 42,6 %.

(7)

Con il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1209 della Commissione (10), la Commissione ha avviato tre riesami relativi a «nuovi esportatori» a norma dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base. Le domande sono state presentate da Hebei Xingfei Chemical Co., Ltd (Hebei Xingfei), da Inner Mongolia Likang Bio-Tech Co., Ltd (Mongolia Likang), e da Shandong Lantian Disinfection Technology Co., Ltd (Shandong Lantian) («richiedenti»). Il 13 aprile 2022, l’inchiesta è stata chiusa per tutti i richiedenti con il regolamento di esecuzione (UE) 2022/619 della Commissione (11).

1.2.   Apertura di un riesame in previsione della scadenza

(8)

Avendo stabilito, previa consultazione del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento di base, che esistevano elementi di prova sufficienti per l’avvio di un riesame in previsione della scadenza, il 5 dicembre 2022 la Commissione ha avviato un riesame in previsione della scadenza per quanto riguarda le importazioni nell’Unione di TCCA originario della RPC, sulla base dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base. La Commissione ha pubblicato un avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (12) («avviso di apertura»).

1.3.   Riesame separato relativo a nuovi esportatori

(9)

Il 30 marzo 2023, con il regolamento di esecuzione (UE) 2023/712, la Commissione (13) ha avviato un riesame relativo a «nuovi esportatori» delle misure antidumping definitive sulle importazioni di TCCA originario della RPC istituite con il regolamento di esecuzione (UE) 2017/2230, per un produttore esportatore cinese, abrogando il dazio in vigore sulle importazioni di tale produttore esportatore e disponendo la registrazione di dette importazioni. Il riesame relativo a nuovi esportatori è stato richiesto da Hebei Xingfei e la sua portata è limitata all’esame del dumping per quanto concerne il richiedente.

1.4.   Domanda di riesame in previsione della scadenza

(10)

In seguito alla pubblicazione di un avviso di imminente scadenza (14) la Commissione ha ricevuto una domanda di riesame a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base. La domanda di riesame è stata presentata il 5 settembre 2022 da ERCROS SA ed Electroquímica de Hernani SA («richiedenti») per conto dell’industria dell’Unione dell’acido tricloroisocianurico ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base. I richiedenti sono gli unici produttori di TCCA dell’Unione. Durante il periodo dell’inchiesta di riesame la loro produzione rappresentava il 100 % della produzione di TCCA dell’Unione.

(11)

La domanda di riesame era motivata dal fatto che la scadenza delle misure avrebbe implicato il rischio di persistenza o reiterazione del dumping e di persistenza o reiterazione del pregiudizio per l’industria dell’Unione.

1.5.   Periodo dell’inchiesta di riesame e periodo in esame

(12)

L’inchiesta sul rischio di persistenza o reiterazione del dumping ha riguardato il periodo compreso tra il 1o ottobre 2021 e il 30 settembre 2022 («periodo dell’inchiesta di riesame» o «PIR»). L’analisi delle tendenze utili per valutare il rischio di persistenza o reiterazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2019 e la fine del periodo dell’inchiesta di riesame («periodo in esame»).

1.6.   Parti interessate

(13)

Nell’avviso di apertura le parti interessate sono state invitate a contattare la Commissione per partecipare all’inchiesta. La Commissione ha inoltre espressamente informato dell’avvio del riesame in previsione della scadenza i richiedenti, altri produttori noti dell’Unione, i produttori esportatori, gli importatori e gli utilizzatori dell’Unione notoriamente interessati nonché le autorità cinesi, invitandoli a partecipare.

(14)

Le parti interessate hanno avuto la possibilità di presentare le loro osservazioni sull’apertura del riesame in previsione della scadenza e di chiedere un’audizione con la Commissione e/o con il consigliere-auditore nei procedimenti in materia commerciale.

1.7.   Osservazioni in merito all’apertura

(15)

Dopo l’apertura, Hebei Jiheng Chemical Co., Ltd («Hebei Jiheng»), Heze Huayi Chemical Co., Ltd («Heze Huayi») e Puyang Cleanway Chemicals Co., Ltd («Puyang Cleanway»), registrate come parti interessate nel procedimento, hanno dichiarato che la domanda di riesame non forniva prove positive a dimostrazione del rischio di reiterazione del dumping. Le tre parti interessate hanno affermato che i dati utilizzati nella domanda per calcolare le spese di nolo e assicurazione non rappresentavano i costi effettivi sostenuti dagli esportatori e dai produttori cinesi, e che i richiedenti non hanno divulgato dati sufficienti sulle fatture commerciali selezionate utilizzate per calcolare il prezzo all’esportazione, pregiudicando l’esercizio del loro diritto di difesa nel procedimento. I produttori cinesi hanno pertanto affermato che la domanda di riesame non forniva un calcolo ragionevole del prezzo all’esportazione e del relativo margine di dumping. Le parti interessate hanno anche affermato, più in generale, che l’utilizzo di dati di un paese rappresentativo per il calcolo del valore normale non è giustificato in quanto il settore in Cina non presenta distorsioni.

(16)

La Commissione ha ritenuto che i tre metodi per il calcolo del prezzo all’esportazione indicati dai richiedenti e basati su Comext, TARIC e fatture selezionate di esportazione nell’UE forniscono una base ragionevole per il calcolo del prezzo all’esportazione utilizzato per valutare il rischio di reiterazione del dumping. Per quanto riguarda il metodo basato su fatture selezionate, la versione della domanda consultabile dalle parti interessate conteneva tutti gli elementi di prova e le sintesi non riservate dei dati trasmessi in via riservata, essenziali affinché le parti interessate esercitassero il loro diritto di difesa nel corso del procedimento. Si rammenta che l’articolo 19 del regolamento di base e l’articolo 6, paragrafo 5, dell’accordo relativo all’applicazione dell’articolo VI dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio consentono di proteggere le informazioni di natura riservata nei casi in cui la loro divulgazione implicherebbe un significativo vantaggio concorrenziale per un concorrente oppure danneggerebbe gravemente la persona che ha fornito l’informazione o la persona dalla quale ha ottenuto l’informazione la persona che l’ha fornita. Le informazioni trasmesse in via riservata rientrano in tali categorie. In ogni caso, i richiedenti hanno fornito una sintesi del contenuto degli elementi riservati della domanda e del raggruppamento pertinente dei dati numerici. I diritti di difesa delle parti sono stati pertanto rispettati fornendo una versione della domanda consultabile dalle parti interessate contenente tutti gli elementi di prova essenziali. Le affermazioni relative all’uso dei dati, compresi i costi di nolo, erano generali e non si riferivano alle circostanze specifiche delle società o del settore in questione. I richiedenti si sono basati sul World Container Index di Drewry, che rappresenta un valore di riferimento affidabile per il calcolo dei costi di nolo a livello internazionale, mentre non sono stati forniti elementi di prova a dimostrazione del fatto che tali costi di nolo non fossero ragionevoli. Considerato inoltre l’ampio margine di dumping calcolato dai richiedenti (superiore al 110 %), il costo specifico del trasporto interno in Cina non è stato ritenuto una lacuna che possa compromettere lo standard degli elementi di prova sufficienti per l’apertura di un’inchiesta. Le argomentazioni delle parti interessate sono state pertanto respinte.

(17)

Per quanto riguarda le affermazioni secondo cui l’industria dell’Unione si è ripresa da qualsiasi presunto pregiudizio e che le asserzioni relative alla persistenza e alla reiterazione del pregiudizio sono infondate, si rammenta che la constatazione di un pregiudizio notevole richiede l’esame, tra l’altro, dei fattori pertinenti descritti nell’articolo 5, paragrafo 2, lettera d), del regolamento di base. Secondo la formulazione dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento di base, di fatto la domanda deve contenere informazioni in merito alle variazioni del volume delle importazioni asseritamente oggetto di dumping, al loro effetto sui prezzi del prodotto simile sul mercato dell’Unione e alla conseguente incidenza di tali importazioni sull’industria dell’Unione, quale risulta dai fattori e dagli indicatori (non necessariamente tutti) attinenti alla situazione dell’industria dell’Unione, elencati all’articolo 3, paragrafi 3 e 5, del regolamento di base. Questo vale, mutatis mutandis, per l’analisi del rischio.

(18)

Allo stesso modo, non tutti i fattori devono indicare un deterioramento ai fini della determinazione di un pregiudizio notevole (e quindi del rischio di persistenza o reiterazione del medesimo). L’esistenza di altri fattori che possono avere un impatto sulla situazione dell’industria dell’Unione inoltre non implica necessariamente che l’effetto delle importazioni oggetto di dumping su tale industria non sia notevole (di nuovo, questo vale anche per l’analisi del rischio). Questa considerazione è tanto più valida nel caso di un riesame in previsione della scadenza, in cui l’accento è posto su ciò che accadrebbe in caso di abrogazione delle misure. Nel caso di un riesame in previsione della scadenza le misure antidumping possono inoltre esercitare un certo effetto positivo (ad esempio sul valore unitario franco fabbrica delle vendite dell’Unione, sulle scorte in una certa misura e sul margine di contribuzione) anche in presenza di una complessiva persistenza del pregiudizio.

(19)

Per quanto riguarda le asserzioni secondo cui il mantenimento delle misure antidumping sul prodotto oggetto del riesame non sarebbe nell’interesse dell’Unione, la Commissione ha ricordato che non esiste alcun obbligo legale di esaminare l’interesse dell’Unione nelle domande di riesame in previsione della scadenza. A norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento antidumping di base «Il riesame in previsione della scadenza è avviato se la domanda contiene sufficienti elementi di prova del rischio del persistere o della reiterazione del dumping e del pregiudizio, in assenza di misure». In conclusione, secondo il parere dei servizi della Commissione, i richiedenti hanno fornito sufficienti elementi di prova, costituiti da tre calcoli del prezzo all’esportazione, per rilevare una situazione di rischio di persistenza o reiterazione del dumping e del pregiudizio derivante dalle importazioni di TCCA originario della RPC, che giustificava l’apertura di un’inchiesta a norma di legge.

1.8.   Campionamento

(20)

Nell’avviso di apertura la Commissione ha indicato che avrebbe potuto ricorrere al campionamento selezionando le parti interessate in conformità dell’articolo 17 del regolamento di base.

1.8.1.   Campionamento degli importatori indipendenti

(21)

Per decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato gli importatori indipendenti a fornire le informazioni specificate nell’avviso di apertura.

(22)

Tre importatori indipendenti, Productos QP SA, Fluidra Comercial Portugal e Chimigien SRL, si sono manifestati e hanno fornito le informazioni richieste. Visto il numero esiguo di importatori che hanno collaborato, la Commissione ha deciso che il campionamento non era necessario.

1.8.2.   Campionamento dei produttori esportatori della Repubblica popolare cinese

(23)

Al fine di decidere se il campionamento fosse necessario e, in tal caso, selezionare un campione, la Commissione ha invitato tutti i produttori esportatori noti della RPC a fornire le informazioni specificate nell’avviso di apertura.

(24)

La Commissione ha inoltre chiesto alla missione della Repubblica popolare cinese presso l’Unione europea di individuare e/o contattare altri eventuali produttori esportatori potenzialmente interessati a partecipare all’inchiesta.

(25)

Nessun produttore esportatore si è manifestato e ha fornito le informazioni richieste.

1.9.   Questionari e risposte ai questionari

(26)

La Commissione ha inviato al governo della Repubblica popolare cinese («governo della RPC») un questionario relativo all’esistenza di distorsioni significative nella RPC ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base. Non è pervenuta alcuna risposta al questionario.

(27)

La Commissione ha inviato i questionari ai due produttori noti dell’Unione la cui produzione durante il periodo dell’inchiesta di riesame rappresentava il 100 % della produzione di TCCA dell’Unione. Gli stessi questionari sono stati pubblicati online sul sito web della DG Commercio il giorno dell’apertura dell’inchiesta (15). Sono stati messi a disposizione anche i questionari per gli importatori indipendenti e gli utilizzatori sullo stesso sito web della DG Commercio.

(28)

I produttori dell’Unione hanno risposto al questionario. I produttori esportatori non hanno risposto al questionario. Tre importatori indipendenti e un utilizzatore hanno risposto ai questionari.

(29)

In assenza di collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi o del governo della RPC, le conclusioni relative al dumping e al pregiudizio sono state elaborate sulla base dei dati disponibili ai sensi dell’articolo 18 del regolamento di base. La missione della Repubblica popolare cinese presso l’Unione europea è stata informata a tale riguardo. Non sono pervenute osservazioni al riguardo.

1.10.   Visite di verifica

(30)

La Commissione ha raccolto e verificato le informazioni rese disponibili dalle parti che hanno collaborato per determinare il rischio di persistenza o reiterazione del dumping e del pregiudizio, nonché l’interesse dell’Unione.

(31)

Sono state effettuate visite di verifica a norma dell’articolo 16 del regolamento di base presso le sedi delle seguenti società:

a)

produttori dell’Unione:

Ercros SA, Barcellona, Spagna

Electroquímica de Hernani, Hernani, Spagna;

b)

utilizzatore:

Inquide, Polinyà, Spagna.

1.11.   Fase successiva della procedura

(32)

Il 26 ottobre 2023, la Commissione ha divulgato i fatti e le considerazioni principali in base ai quali intendeva mantenere i dazi antidumping in vigore. A tutte le parti è stato concesso un periodo entro il quale presentare le loro osservazioni sulla divulgazione delle informazioni.

(33)

La Commissione ha esaminato le osservazioni presentate dalle parti interessate e ne ha tenuto conto, ove opportuno. Alle parti che ne hanno fatto richiesta è stata concessa un’audizione.

2.   PRODOTTO OGGETTO DEL RIESAME, PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

2.1.   Prodotto oggetto del riesame

(34)

Il prodotto oggetto del riesame è costituito da acido tricloroisocianurico e suoi preparati, chiamato anche «simclosene» nella denominazione comune internazionale (DCI).

2.2.   Prodotto in esame

(35)

Il prodotto in esame nella presente inchiesta di riesame in previsione della scadenza è il prodotto oggetto del riesame originario della RPC, attualmente classificato con i codici NC ex 2933 69 80 ed ex 3808 94 20 (codici TARIC 2933698070 e 3808942020).

2.3.   Prodotto simile

(36)

Come stabilito nell’inchiesta iniziale e nel precedente riesame in previsione della scadenza, la presente inchiesta di riesame in previsione della scadenza ha confermato che i seguenti prodotti presentano le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base e i medesimi impieghi di base:

il prodotto in esame esportato nell’Unione;

il prodotto oggetto del riesame fabbricato e venduto dai produttori esportatori sul mercato interno della RPC;

il prodotto oggetto del riesame fabbricato e venduto in Messico, scelto come paese rappresentativo;

il prodotto oggetto del riesame fabbricato e venduto dai produttori esportatori nel resto del mondo; nonché

il prodotto oggetto del riesame fabbricato e venduto nell’Unione dall’industria dell’Unione.

(37)

La Commissione ha concluso che tali prodotti sono pertanto considerati prodotti simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

3.   DUMPING

3.1.   Osservazioni preliminari

(38)

In conformità dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base la Commissione ha esaminato se la scadenza delle misure in vigore potesse comportare un rischio di persistenza o reiterazione del dumping praticato dalla RPC.

(39)

Secondo i dati statistici, durante il periodo dell’inchiesta di riesame le importazioni di TCCA dalla RPC nell’Unione sono ammontate a circa 40 000 tonnellate. La Commissione ha concluso che queste quantità erano rappresentative poiché costituivano tra il 60 e il 70 % delle importazioni totali del prodotto oggetto del riesame nell’Unione. L’inchiesta si è quindi incentrata sul rischio di persistenza del dumping.

3.2.   Omessa collaborazione dei produttori esportatori cinesi e del governo della RPC

(40)

Come indicato al considerando 29, nessuno degli esportatori/produttori della Cina ha collaborato all’inchiesta di riesame in previsione della scadenza. Il 16 gennaio 2023 la Commissione ha pertanto informato le autorità cinesi che, data l’assenza di collaborazione da parte dei produttori esportatori della RPC, la Commissione intendeva applicare alle sue conclusioni l’articolo 18 del regolamento di base. La Commissione ha invitato la RPC a presentare osservazioni. La Commissione non ha ricevuto osservazioni né richieste di un intervento del consigliere-auditore a tale riguardo.

(41)

A norma dell’articolo 18 del regolamento di base, le conclusioni relative al rischio di persistenza del dumping si sono pertanto basate sui dati disponibili, in particolare sulle informazioni contenute nella domanda di riesame e sui dati statistici provenienti da Eurostat, Global Trade Atlas (16), banca dati USITC DataWeb (17), Comisión Federal de Electricidad (18), Comisión Reguladora de Energía (19), Instituto Nacional de Estadística y Geografía (20) e sito web di Rot Química (21), nonché sulle informazioni pubblicamente disponibili sul sito web ufficiale della società messicana CYDSA (22).

(42)

Il 5 dicembre 2022 la Commissione ha inviato al governo della RPC un questionario antidumping destinato alle autorità della RPC. Tale questionario è stato fornito al governo della RPC affinché potesse esprimere il proprio parere sugli elementi di prova contenuti nella domanda, sulla cui base si affermava che nel mercato interno cinese del prodotto oggetto del riesame sussistono distorsioni significative che giustificano l’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base. Come rilevato al considerando 26, il governo della RPC non ha fornito alcuna risposta al questionario, né ha esaminato gli elementi di prova nel fascicolo presentato dai richiedenti, compreso il documento di lavoro dei servizi della Commissione sulle distorsioni significative nell’economia della Repubblica popolare cinese ai fini delle inchieste sulla difesa commerciale («relazione»).

(43)

Il 16 gennaio 2023 la Commissione ha informato le autorità della RPC in merito alla sua intenzione di applicare l’articolo18 del regolamento di base e di basare sui dati disponibili le proprie conclusioni relative alle citate distorsioni nella RPC. La Commissione non ha ricevuto osservazioni.

(44)

Di conseguenza, a norma dell’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base, le conclusioni relative all’esistenza di distorsioni significative riportate di seguito sono state basate sui dati disponibili. La Commissione si è avvalsa in particolare delle informazioni contenute nella domanda di riesame e di altre fonti di informazioni pubblicamente disponibili, quali banche dati e siti web pertinenti.

3.3.   Procedura per la determinazione del valore normale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, per le importazioni di TCCA originario della RPC

(45)

Dati gli elementi di prova sufficienti disponibili all’apertura dell’inchiesta, che evidenziano, per quanto riguarda la RPC, l’esistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, la Commissione ha avviato l’inchiesta sulla base del medesimo articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base.

(46)

Per ottenere le informazioni necessarie ai fini dell’inchiesta in merito alle presunte distorsioni significative, la Commissione ha inviato un questionario al governo della RPC. Nell’avviso di apertura la Commissione ha inoltre invitato tutte le parti interessate a comunicare le loro osservazioni, nonché a fornire informazioni ed elementi di prova in merito all’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, entro 37 giorni dalla data di pubblicazione di tale avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (23). Come affermato al considerando 26, non sono pervenute risposte al questionario da parte del governo della RPC, né comunicazioni dalle parti interessate riguardanti l’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base entro il termine indicato. Successivamente, la Commissione ha informato il governo della RPC che avrebbe utilizzato i dati disponibili ai sensi dell’articolo 18 del regolamento di base per la determinazione dell’esistenza di distorsioni significative nella RPC.

(47)

Al punto 5.3.2 dell’avviso di apertura la Commissione ha anche specificato che, alla luce degli elementi di prova disponibili, in questo caso un possibile paese rappresentativo per la RPC è il Messico, a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, al fine di determinare il valore normale sulla base di prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni. La Commissione ha inoltre dichiarato che avrebbe esaminato altri eventuali paesi appropriati conformemente ai criteri di cui all’articolo 2, paragrafo 6 bis, primo trattino, del regolamento di base.

(48)

Il 10 marzo 2023 la Commissione ha informato le parti interessate con una nota in merito alle fonti pertinenti che intendeva utilizzare per la determinazione del valore normale, di avere selezionato il Messico come paese rappresentativo. Ha inoltre informato le parti interessate che avrebbe stabilito le spese generali, amministrative e di vendita («SGAV») e i profitti sulla base delle informazioni disponibili per la società CYDSA, un produttore messicano che fabbrica un prodotto appartenente alla stessa categoria generale del prodotto oggetto del riesame. Non è stato possibile ottenere informazioni pubblicamente disponibili in merito alle SGAV e ai profitti per l’unico produttore messicano di TCCA, ROT Química. La Commissione ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni. Sono pervenute osservazioni dalle tre parti interessate cinesi, che sono trattate al punto 3.4.3.

3.4.   Valore normale

(49)

Secondo l’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento di base, «il valore normale è di norma basato sui prezzi pagati o pagabili, nel corso di normali operazioni commerciali, da acquirenti indipendenti nel paese esportatore».

(50)

Secondo l’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base tuttavia «qualora sia accertato […] che non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno del paese esportatore a causa dell’esistenza nel suddetto paese di distorsioni significative ai sensi della lettera b), il valore normale è calcolato esclusivamente in base a costi di produzione e di vendita che rispecchino prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni», e «comprende un congruo importo esente da distorsioni per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti» (le «spese generali, amministrative e di vendita» sono di seguito denominate «SGAV»).

(51)

Come ulteriormente spiegato in appresso, la Commissione ha concluso nella presente inchiesta che, sulla base degli elementi di prova disponibili e in considerazione della mancanza di collaborazione da parte del governo della RPC e dei produttori esportatori, l’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base era appropriata.

3.4.1.   Esistenza di distorsioni significative

3.4.1.1.   Introduzione

(52)

L’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base stabilisce che «per distorsioni significative si intendono le distorsioni che si verificano quando i prezzi o i costi dichiarati, ivi compresi i costi delle materie prime e dell’energia, non sono il risultato delle forze del libero mercato in quanto influenzati da un intervento pubblico sostanziale. Nel valutare la sussistenza di distorsioni significative occorre fare riferimento, tra l’altro, alla possibile incidenza di uno o più dei seguenti fattori:

il mercato in questione è in ampia misura servito da imprese che sono di proprietà od operano sotto il controllo, la supervisione strategica o l’orientamento delle autorità del paese di esportazione;

la presenza statale nelle imprese consente allo Stato di interferire nella determinazione dei prezzi o dei costi;

l’esistenza di politiche o misure pubbliche che favoriscono in modo discriminatorio i fornitori nazionali o influenzano in altro modo le forze del libero mercato,

l’assenza, un’applicazione discriminatoria o inadeguata del diritto fallimentare, societario o patrimoniale;

la distorsione dei costi salariali;

l’accesso ai finanziamenti è concesso da istituzioni che attuano obiettivi di politica pubblica o altrimenti non operano in maniera indipendente dallo Stato».

(53)

Poiché l’elenco di cui all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base non è cumulativo, non è necessario fare riferimento a tutti i fattori per constatare l’esistenza di distorsioni significative. Le stesse circostanze di fatto possono inoltre essere utilizzate per dimostrare l’esistenza di uno o più fattori contenuti nell’elenco. È tuttavia necessario basare ogni conclusione riguardante distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), su tutti gli elementi di prova disponibili. La valutazione complessiva dell’esistenza di distorsioni può anche tenere conto del contesto generale e della situazione nel paese esportatore, in particolare laddove gli elementi fondamentali dell’assetto economico e amministrativo del paese esportatore conferiscano al governo poteri sostanziali per intervenire nell’economia in modo tale che i prezzi e i costi non siano il risultato del libero sviluppo delle forze di mercato.

(54)

A norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera c), del regolamento di base «se la Commissione ha indicazioni fondate dell’eventuale sussistenza di distorsioni significative di cui alla lettera b) in un determinato paese o un determinato settore di tale paese, e ove opportuno per l’applicazione efficace del presente regolamento, la Commissione elabora, rende pubblica e aggiorna periodicamente una relazione che descrive le condizioni di mercato di cui alla lettera b) in tale paese o settore».

(55)

A norma di tale disposizione, la Commissione ha pubblicato una relazione per paese relativa alla RPC («relazione») (24), che raccoglie informazioni circa l’esistenza di un intervento pubblico sostanziale a molti livelli dell’economia, comprese distorsioni specifiche in relazione a numerosi fattori produttivi essenziali (quali terreni, energia, capitale, materie prime e lavoro) nonché in settori specifici (quali acciaio e prodotti chimici). La relazione è stata inserita nel fascicolo dell’inchiesta al momento dell’apertura e le parti interessate sono state invitate a confutare, commentare o integrare gli elementi di prova contenuti nel fascicolo dell’inchiesta al momento dell’apertura.

(56)

La domanda ha fornito ulteriori elementi di prova relativi a distorsioni significative nel settore del TCCA ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), a integrazione della relazione. Più nello specifico, la domanda indicava che l’industria cinese dell’acido tricloroisocianurico era caratterizzata da un massiccio intervento pubblico e che esistevano distorsioni significative rispetto a tutti gli elementi del costo di produzione di TCCA. In particolare la domanda faceva riferimento a distorsioni concernenti quanto segue:

Costi delle materie prime

La domanda ha menzionato la strategia del governo della RPC di promuovere settori chiave, quale quello chimico, nonché il fatto che i settori delle sostanze chimiche organiche e inorganiche sono caratterizzati da un eccesso di offerta e sono fortemente incoraggiati dallo Stato a controllare la produzione e a fabbricare prodotti a valore aggiunto come il TCCA. Con riferimento alla relazione, la domanda ha rilevato l’eccesso di offerta di cloro e acido caustico in Cina e i relativi interventi sul mercato del governo della RPC. La domanda ha rilevato inoltre che il dipartimento del Commercio degli Stati Uniti ha riscontrato l’esistenza di ampie sovvenzioni a favore del TCCA tramite la fornitura di materie prime anch’esse oggetto di sovvenzioni. Benché il memorandum del dipartimento del Commercio risalga a dicembre 2012, il dazio compensativo è in vigore da allora sulla base delle sue risultanze. Secondo i richiedenti, il contesto politico cinese sostiene anche l’industria chimica inorganica in quanto settore industriale considerato cruciale dal governo della RPC per la prosperità economica generale e la stabilità sociale della Cina. Le linee guida relative al quattordicesimo piano quinquennale per l’industria petrolchimica e chimica confermano quindi la centralità del settore del cloruro alcalino nella politica industriale della Cina mirata allo sviluppo di tecnologie più pulite. La domanda ha citato anche misure a livello decentrato che interessano il settore, come ad esempio la provincia di Yunnan che intende «controllare rigorosamente la nuova capacità produttiva di urea, fosfato di ammonio, carburo di calcio, coke, fosforo giallo, soda caustica, carbonato di sodio, cloruro di polivinile e altri settori». Su questa base, la domanda ha concluso che la fornitura di materie prime utilizzate per la produzione di TCCA in Cina è, e sarà, soggetta a un intervento pubblico sostanziale a tutti i livelli governativi, con la conseguenza di una notevole distorsione dei prezzi del TCCA in Cina.

Costi dell’energia

La domanda ha ricordato l’importanza strategica dell’energia elettrica per la Cina e la corrispondente presenza statale significativa nel settore. La domanda si è riferita anche a precedenti inchieste della Commissione e del dipartimento del Commercio degli Stati Uniti che hanno riscontrato sovvenzioni o altre distorsioni dei costi dell’energia elettrica in Cina.

Costo del lavoro

La domanda ha fatto riferimento alle conclusioni della relazione e di recenti inchieste della Commissione, secondo cui nella RPC non può svilupparsi appieno un sistema salariale basato sul mercato. I richiedenti hanno pertanto rilevato che non esistono motivi di ritenere che i costi salariali nel settore del TCCA non siano ugualmente oggetto di distorsioni.

Costi dei macchinari

La domanda ha illustrato le esenzioni IVA e tariffarie applicate alle apparecchiature importate, unitamente al fatto che la produzione di sostanze chimiche per il trattamento delle acque è identificata come un settore chiave o incentivato in una serie di politiche del governo della RPC, rendendo così ammissibile alle succitate esenzioni anche la produzione di TCCA.

Costi finanziari

Oltre a ricordare le osservazioni della Commissione contenute nella relazione e nelle sue recenti inchieste, la domanda ha rilevato l’esistenza di una documentazione completa a dimostrazione del fatto che l’industria chimica e in particolare il settore del cloruro alcalino e della chimica fine, nonché il settore del trattamento delle acque, sono considerati settori importanti dal governo della RPC. A tale proposito, la domanda ha fatto riferimento i) al quattordicesimo piano quinquennale nazionale che pone al centro della politica industriale il potenziamento dell’industria chimica, ii) alle linee guida relative al quattordicesimo piano quinquennale per l’industria petrolchimica e chimica, e iii) al repertorio delle industrie incentivate per gli investimenti esteri (edizione 2020).

Altri fattori

La domanda ha rilevato che altre misure governative in vigore forniscono un evidente sostegno pubblico, falsando ulteriormente i prezzi dei prodotti finali dell’industria, come il TCCA. Tali misure comprendono deduzioni dall’imposta sui redditi, conferimenti governativi di terreni, nonché vari tipi di sovvenzioni, crediti, sconti fiscali ecc. di cui beneficiano i produttori di TCCA.

(57)

Il governo della RPC non ha presentato osservazioni, né fornito elementi di prova che potessero suffragare o contraddire gli elementi di prova esistenti nel fascicolo, tra cui la relazione e gli elementi di prova supplementari forniti dai richiedenti, riguardo all’esistenza di distorsioni significative e/o all’adeguatezza dell’applicazione dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base al caso di specie e la Commissione non ha ricevuto osservazioni dai produttori esportatori cinesi.

(58)

La Commissione ha valutato se fosse opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno della RPC, a causa dell’esistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base. A tale scopo la Commissione si è avvalsa degli elementi di prova disponibili nel fascicolo, compresi quelli contenuti nella relazione, che si basano su fonti accessibili al pubblico. Tale analisi ha incluso l’esame degli interventi pubblici sostanziali nell’economia della RPC in generale, ma anche della situazione specifica del mercato nel settore pertinente, compreso il prodotto oggetto del riesame. La Commissione ha ulteriormente integrato questi elementi di prova con le proprie ricerche sui vari criteri pertinenti per confermare l’esistenza di distorsioni significative nella RPC.

3.4.1.2.   Distorsioni significative che incidono su prezzi e costi sul mercato interno della RPC

(59)

Il sistema economico cinese si basa sul concetto di «economia di mercato socialista». Tale concetto è sancito dalla costituzione cinese e determina la governance economica della RPC. Il principio fondamentale è rappresentato dalla «proprietà pubblica socialista dei mezzi di produzione, ossia la proprietà da parte dell’intera popolazione e la proprietà collettiva da parte dei lavoratori». L’economia pubblica è la «forza trainante dell’economia nazionale» e lo Stato ha il mandato «di garantirne il consolidamento e la crescita» (25). L’assetto generale dell’economia cinese dunque non solo consente interventi pubblici sostanziali nell’economia, ma li prevede espressamente. La nozione di supremazia della proprietà pubblica rispetto a quella privata permea l’intero sistema giuridico ed è enfatizzata come principio generale in tutti gli atti legislativi principali. Il diritto patrimoniale cinese ne è un esempio emblematico: fa riferimento allo stadio primario del socialismo e conferisce allo Stato il mantenimento del sistema economico di base nel contesto del quale la proprietà pubblica svolge un ruolo dominante. Altre forme di proprietà sono tollerate e la legge permette il loro sviluppo parallelamente alla proprietà statale (26).

(60)

Secondo il diritto cinese inoltre l’economia di mercato socialista si sviluppa sotto la guida del partito comunista cinese («PCC»). Le strutture dello Stato cinese e del PCC sono interconnesse ad ogni livello (giuridico, istituzionale, personale), formando una sovrastruttura nella quale i ruoli del PCC e dello Stato sono indistinguibili. A seguito di una modifica della costituzione cinese nel marzo del 2018, il ruolo di guida del PCC ha acquisito un risalto ancora maggiore essendo riaffermato nel testo dell’articolo 1 della costituzione. Dopo la prima frase della disposizione, già esistente: «[il] sistema socialista è il sistema di base della Repubblica popolare cinese», è stata inserita una seconda frase, che recita: «l’aspetto che definisce il socialismo con caratteristiche cinesi è la leadership del partito comunista cinese» (27) . È pertanto evidente il controllo indiscusso e sempre crescente del PCC sul sistema economico della Cina. Questa posizione di leadership e di controllo è inerente al sistema cinese e va ben oltre la situazione tipica di altri paesi, in cui i governi esercitano il controllo macroeconomico generale nei limiti del quale si svolge il libero gioco delle forze di mercato.

(61)

Lo Stato cinese attua una politica economica interventista nel perseguimento di obiettivi che coincidono con l’agenda politica stabilita dal PCC, piuttosto che riflettere le condizioni economiche prevalenti in un libero mercato (28). Gli strumenti economici interventisti utilizzati dalle autorità cinesi sono molteplici e comprendono il sistema di pianificazione industriale, il sistema finanziario e il livello del contesto normativo.

(62)

In primo luogo, al livello del controllo amministrativo generale, la direzione dell’economia cinese è governata da un complesso sistema di pianificazione industriale che riguarda tutte le attività economiche del paese. L’insieme di questi piani copre una matrice completa e complessa di settori e politiche trasversali ed è presente a tutti i livelli di governo. I piani a livello provinciale sono dettagliati, mentre i piani nazionali definiscono obiettivi più generali. I piani specificano inoltre gli strumenti intesi a sostenere le industrie/i settori pertinenti, nonché le tempistiche entro le quali è necessario conseguire gli obiettivi. Alcuni piani contengono comunque obiettivi espliciti in termini di produzione. I piani individuano come priorità (positive o negative), in linea con le priorità del governo, singoli settori industriali e/o progetti, ai quali attribuiscono obiettivi di sviluppo specifici (adeguamento industriale, espansione internazionale ecc.). Gli operatori economici, privati e pubblici, devono adeguare efficacemente le loro attività commerciali alle realtà imposte dal sistema di pianificazione. Questo non è dovuto soltanto alla natura vincolante dei piani, ma anche al fatto che le autorità cinesi pertinenti a tutti i livelli di governo aderiscono al sistema dei piani e fanno ricorso di conseguenza ai poteri di cui sono investite, inducendo così gli operatori economici a rispettare le priorità indicate nei piani (cfr. anche il punto 3.4.1.5) (29).

(63)

In secondo luogo, a livello di allocazione delle risorse finanziarie, il sistema finanziario della RPC è dominato dalle banche commerciali e strategiche di proprietà statale. Tali banche, nel definire e attuare la loro politica di prestiti, devono allinearsi agli obiettivi di politica industriale del governo piuttosto che valutare principalmente la valenza economica di un dato progetto (cfr. anche il punto 3.4.1.8) (30). Lo stesso vale per le altre componenti del sistema finanziario cinese, quali i mercati azionari, i mercati obbligazionari, i mercati di private equity ecc. Anche queste componenti del settore finanziario presentano un assetto istituzionale e funzionale che non è orientato a massimizzare il funzionamento efficiente dei mercati finanziari, bensì a garantire il controllo e a consentire l’intervento dello Stato e del PCC (31).

(64)

In terzo luogo, sul piano del contesto normativo, gli interventi dello Stato nell’economia assumono forme diverse. A titolo di esempio, si ricorre abitualmente alle norme in materia di appalti pubblici per perseguire obiettivi politici diversi dall’efficienza economica, minando in tal modo i principi basati sul mercato nel settore in questione. La legislazione applicabile prevede specificamente che gli appalti pubblici siano condotti al fine di agevolare il conseguimento degli obiettivi stabiliti dalle politiche dello Stato. La natura di questi obiettivi rimane tuttavia indefinita, lasciando così ampio margine di discrezionalità agli organi decisionali (32). Analogamente, nel settore degli investimenti il governo della RPC mantiene un controllo e un’influenza significativi sulla destinazione e sull’entità degli investimenti statali e privati. La selezione degli investimenti, nonché vari incentivi, restrizioni e divieti relativi agli investimenti, sono utilizzati dalle autorità come uno strumento importante per sostenere gli obiettivi della politica industriale, quali il mantenimento del controllo statale su settori chiave o il rafforzamento dell’industria nazionale (33).

(65)

In sintesi, il modello economico cinese si basa su alcuni assiomi fondamentali, che prevedono e incoraggiano molteplici interventi pubblici. Tali interventi pubblici sostanziali sono in contrasto con il libero gioco delle forze di mercato e provocano distorsioni dell’efficace allocazione delle risorse in base ai principi di mercato (34).

3.4.1.3.   Distorsioni significative conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), primo trattino, del regolamento di base: il mercato in questione è in ampia misura servito da imprese che sono di proprietà od operano sotto il controllo, la supervisione strategica o l’orientamento delle autorità del paese di esportazione.

(66)

Nella RPC le imprese che sono di proprietà od operano sotto il controllo e/o la supervisione strategica o l’orientamento dello Stato rappresentano una parte essenziale dell’economia. Nel settore del prodotto oggetto del riesame, il grado di proprietà statale resta significativo, con una serie di produttori di TCCA completamente o parzialmente di proprietà dello Stato, come ad esempio: Sinopec Jianghan Salt Chemical Hubei (in ultima analisi interamente posseduta dalla SASAC (35)), China Salt Changzhou Chemical (in ultima analisi parzialmente posseduta dal gruppo di investimento della municipalità di Changzhou e dall’ufficio delle finanze della provincia di Jiangsu (36)) o Nanning Chemical Industry Co (il cui azionista di controllo è Nanning Chemical Industry Group, al 100 % di proprietà statale (37)). Dato che gli interventi del PCC nel processo decisionale operativo sono diventati la norma anche nelle società private (38), con il PCC che rivendica la leadership su pressoché tutti gli aspetti dell’economia del paese, l’influenza dello Stato attraverso le strutture del PCC all’interno delle società fa sì che gli operatori economici siano effettivamente sotto il controllo e la supervisione strategica del governo, considerando quanto siano cresciute insieme le strutture dello Stato e del partito nella RPC.

(67)

Un livello analogo di controllo e supervisione strategica si può osservare al livello delle associazioni di categoria pertinenti, come la China Petrochemical and Chemical Industry Federation («CPCIF»), l’associazione di categoria di settore. A norma dell’articolo 3 dello statuto della CPCIF, l’organizzazione «accetta la guida professionale, la supervisione e la direzione delle entità incaricate della registrazione e della gestione, delle entità incaricate dell’edificazione del partito e di dipartimenti amministrativi pertinenti incaricati della gestione industriale» (39). Anche la China Chemical Enterprise Management Association («CCEMA») che si caratterizza come un’organizzazione che comprende «oltre 200 membri che sono imprese portanti nell’industria chimica» (40) dichiara all’articolo 2 del suo statuto di «rispettare la costituzione, le leggi, i regolamenti e le politiche nazionali, praticare i valori fondamentali del socialismo, promuovere lo spirito del patriottismo, rispettare la moralità sociale e rafforzare consapevolmente la costruzione dell’integrità e dell’autodisciplina». A norma dell’articolo 3 dello statuto, la CCEMA inoltre «istituisce un’organizzazione del partito comunista cinese, svolge attività di partito e garantisce le condizioni necessarie per le attività dell’organizzazione del partito» e, come nel caso della CPCIF, «accetta la guida professionale, la supervisione e la direzione delle entità incaricate della registrazione e della gestione, delle entità incaricate dell’edificazione del partito e di dipartimenti amministrativi pertinenti incaricati della gestione industriale» (41).

(68)

Neanche i produttori privati del settore del prodotto oggetto del riesame quindi possono operare a condizioni di mercato. Di fatto, tanto le imprese pubbliche quanto quelle private operanti nel settore sono soggette alla supervisione strategica e all’orientamento delle autorità, come indicato anche al punto 3.4.1.5.

3.4.1.4.   Distorsioni significative a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), secondo trattino, del regolamento di base: la presenza statale nelle imprese consente allo Stato di interferire nella determinazione dei prezzi o dei costi

(69)

Oltre a esercitare il controllo sull’economia attraverso la proprietà di imprese di proprietà dello Stato («SOE») e altri strumenti, il governo della RPC è in grado di interferire nella determinazione dei prezzi e dei costi attraverso la presenza dello Stato nelle imprese. Se da un lato si può ritenere che il diritto delle autorità statali competenti di nominare e revocare i dirigenti con responsabilità strategiche nelle imprese di proprietà dello Stato, previsto dalla normativa cinese, rifletta i corrispondenti diritti di proprietà (42), dall’altro lato le cellule del PCC nelle imprese, sia statali sia private, rappresentano un altro canale importante attraverso il quale lo Stato può interferire nelle decisioni aziendali. Secondo il diritto societario della RPC, in ogni società deve essere istituita un’organizzazione del PCC (con almeno tre membri del PCC, come specificato nella costituzione del PCC (43)) e la società deve garantire le condizioni necessarie per lo svolgimento delle attività organizzative del partito. Sembra che in passato questo requisito non sia sempre stato rispettato o applicato in modo rigoroso. Almeno a partire dal 2016 tuttavia il PCC ha rafforzato le rivendicazioni di controllo delle decisioni aziendali nelle società per una questione di principio politico (44), anche esercitando pressioni sulle società private affinché facciano del «patriottismo» una priorità e seguano la disciplina di partito (45). Nel 2017 è stata riferita la presenza di cellule del partito nel 70 % di circa 1,86 milioni di società private, in associazione a una crescente pressione affinché le organizzazioni del PCC abbiano l’ultima parola sulle decisioni aziendali all’interno delle rispettive società (46). Queste norme si applicano in generale in tutti i settori dell’economia cinese, compreso quello dei produttori del prodotto oggetto del riesame e dei fornitori dei loro fattori produttivi.

(70)

Il 15 settembre 2020 è stato inoltre pubblicato un documento dal titolo «Orientamenti dell’Ufficio generale del comitato centrale del PCC per intensificare il lavoro del Fronte unito nel settore privato per la nuova era» («orientamenti») (47), che ha ampliato ulteriormente il ruolo dei comitati di partito nelle imprese private. La sezione II.4 degli orientamenti recita: «[o]ccorre aumentare la capacità generale del partito di guidare l’attività del Fronte unito nel settore privato e di intensificare con efficacia il lavoro in questo campo»; e la sezione III.6 recita: «occorre intensificare le attività di edificazione del partito nelle imprese private e consentire alle cellule di partito di svolgere con efficacia il proprio ruolo di fortezze, nonché consentire ai membri del partito di agire come avanguardie e pionieri». Gli orientamenti dunque sottolineano e intendono rafforzare il ruolo del PCC nelle società e in altri soggetti del settore privato (48).

(71)

L’inchiesta ha confermato che le sovrapposizioni tra le posizioni dirigenziali e l’iscrizione al PCC o il conferimento di funzioni all’interno del partito sono comuni nel settore del TCCA. A titolo di esempio, nella Sinopec Jianghan Salt Chemical Hubei citata sopra, almeno sette membri della direzione della società detenevano contemporaneamente incarichi nel PCC (49).

(72)

L’interferenza del PCC nelle decisioni aziendali è evidente anche a livello di gruppo, come traspare dai documenti societari disponibili. La relazione annuale 2022 del gruppo Sinopec rileva che «la società migliora costantemente la qualità dell’attività di edificazione del partito, promuovendo lo spirito dei dipendenti, rafforzando le ispezioni disciplinari e il lavoro di supervisione, aiutando il consiglio di amministrazione ad attuare con efficacia varie decisioni e accordi, e promuovendo il proprio sviluppo qualitativo» (50), mentre il sito web di Sinopec descrive il ruolo del partito all’interno del gruppo come segue: «rafforzare la leadership del partito nel processo di miglioramento della governance aziendale,[…] promuovere l’organizzazione del partito per decidere sull’elenco delle principali questioni concernenti l’edificazione del partito e altri aspetti, e consentire all’organizzazione del partito di individuare e discutere preventivamente l’elenco delle principali questioni commerciali e gestionali coperte contemporaneamente dalla gestione del controllo interno, per integrarle nell’elenco […] di questioni decisionali, sviluppare un sistema decisionale e informativo della sede centrale che promuova la definizione di un elenco di competenze decisionali, nonché il suo inserimento nel processo decisionale e l’informatizzazione di tale processo. Considerare l’individuazione e la discussione preventiva delle principali questioni gestionali come un aspetto importante della piena esecuzione dei compiti di leadership del gruppo di partito […]» (51).

(73)

La presenza e l’intervento dello Stato nei mercati finanziari (cfr. anche il punto 3.4.1.8) e nella fornitura di materie prime e fattori produttivi esercitano un ulteriore effetto distorsivo sul mercato (52). La presenza dello Stato nelle imprese operanti nel settore delle sostanze chimiche per il trattamento delle acque e in altri settori (come quello finanziario e dei fattori produttivi) consente pertanto al governo della RPC di interferire in relazione a prezzi e costi.

3.4.1.5.   Distorsioni significative conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), terzo trattino, del regolamento di base: l’esistenza di politiche o misure pubbliche che favoriscono in modo discriminatorio i fornitori nazionali o influenzano in altro modo le forze del libero mercato

(74)

L’orientamento dell’economia cinese è determinato in misura significativa da un elaborato sistema di pianificazione che definisce le priorità e prescrive gli obiettivi sui quali devono concentrarsi le amministrazioni centrali e locali. Esistono piani pertinenti a tutti i livelli di governo, riguardanti praticamente tutti i settori dell’economia. Gli obiettivi stabiliti dagli strumenti di pianificazione hanno carattere vincolante e le autorità a ogni livello amministrativo controllano l’attuazione dei piani da parte del corrispondente livello di governo inferiore. Nel complesso, il sistema di pianificazione nella RPC fa sì che le risorse, invece di essere assegnate in linea con le forze del mercato, siano destinate a settori designati dal governo come strategici o comunque politicamente importanti (53).

(75)

Le autorità cinesi hanno emanato una serie di politiche che guidano il funzionamento del settore del prodotto oggetto del riesame. Il quattordicesimo piano quinquennale sulle materie prime (54) si riferisce direttamente al settore del prodotto oggetto del riesame affermando che «l’aumento della capacità produttiva di urea, fosfato di ammonio, carburo di calcio, soda caustica e fosforo giallo sarà rigorosamente controllato. Eventuali nuovi progetti dovranno seguire il principio della sostituzione della medesima quantità di capacità produttiva esistente o di una maggiore capacità produttiva» (55). Secondo il repertorio di riferimento per l’adeguamento strutturale dell’industria 2019 (56), la soda caustica, ossia una delle principali materie prime per la fabbricazione del prodotto oggetto del riesame, è elencata tra le industrie oggetto di restrizioni: «nuovi impianti per la produzione di carbonato di sodio (tranne la soda circolante nel sottosuolo e la produzione a base di trona), soda caustica (tranne gli impianti con membrane a scambio ionico per l’utilizzo completo del sale di scarto), e di acido solforico con una produzione annua inferiore a 300 000 tonnellate» (57).

(76)

A livello provinciale, il quattordicesimo piano quinquennale di Shandong sullo sviluppo dell’industria chimica (58) invita le autorità locali a «sfruttare pienamente i vantaggi in termini di capacità produttiva della co-produzione di soda caustica, cloro e idrogeno, accelerare l’estensione verticale e l’espansione in abbinamento orizzontale dell’industria dei sali chimici e migliorare la lavorazione profonda di cloruro alcalino, carbonato di sodio e bromo, […] guidare l’industria tradizionale del cloruro alcalino a valle nell’espansione verso la chimica fine e garantire la configurazione di progetti di lavorazione profonda a valle di subcloruro» (59). La sezione III.2.3. del piano è incentrata sull’industria dei sali chimici e prevede le azioni governative che seguono: «promuovere la riduzione della sostituzione della capacità produttiva di cloruro alcalino e controllare rigorosamente la capacità produttiva. […] Incoraggiare l’utilizzo completo dell’acido cloridrico di scarto per la produzione di cloro e idrogeno» (60)

(77)

Analogamente, secondo il quattordicesimo piano quinquennale di Jiangsu sullo sviluppo di alto livello dell’industria chimica (61): «sulla base dei fondamenti e dei vantaggi industriali, i benefici della concentrazione industriale, il tasso e i fattori di utilizzo del terreno, input e output miglioreranno in misura significativa attraverso interventi di adeguamento e ottimizzazione […] e l’estensione della filiera industriale verso prodotti di alta gamma consentirà uno sviluppo di alta qualità dell’industria del cloruro alcalino della provincia» (62). Le autorità governative inoltre intendono definire la configurazione industriale del settore come segue: «conformemente ai requisiti della politica industriale nazionale che prevedono il rigoroso controllo della nuova capacità produttiva nei settori che presentano sovraccapacità, la sostituzione equivalente o ridotta ai fini della trasformazione tecnologica avanzata e progetti di potenziamento che soddisfano i requisiti strategici, la capacità produttiva totale di prodotti quali la soda caustica deve essere controllata e la sua portata complessiva deve rimanere ai livelli attuali. Attraverso operazioni di fusione e riorganizzazione, l’eliminazione delle apparecchiature obsolete, la sostituzione della capacità e alleanze orizzontali, attuare operazioni volontarie a livello aziendale e a guida governativa basate sugli incentivi agli investimenti e sull’orientamento al mercato per la sostituzione della capacità e guidare la capacità produttiva, le risorse i mercati verso società potenti, integrandole. Nell’industria del cloruro alcalino, formare imprese portanti, ottimizzare la struttura industriale e l’assegnazione delle risorse e aumentare il livello di concentrazione» (63).

(78)

Un altro esempio di politiche pubbliche che influenzano le forze del libero mercato è rappresentato dal quattordicesimo piano quinquennale di Jiangxi sullo sviluppo di alta qualità dell’industria petrolchimica (64) che stabilisce obiettivi di produzione specifici per il settore: «obiettivo generale. Entro il 2025, adoperarsi per raggiungere una scala industriale di circa 500 miliardi di CNY, di cui: 150 miliardi di CNY nell’industria petrolchimica, 100 miliardi di CNY nell’industria della chimica fine, 80 miliardi di CNY nell’industria chimica dei nuovi materiali e 80 miliardi di yuan per l’industria chimica del cloruro alcalino» (65) e delinea ulteriori obiettivi di politica industriale: «sfruttare pienamente i vantaggi delle risorse di salgemma di Jiangxi, migliorare la qualità del cloruro alcalino di Jiangxi, ampliare la quota di prodotti che consumano cloro e idrogeno nell’industria a valle del cloruro alcalino, ottimizzare la struttura di prodotto dell’industria del cloruro alcalino e trasformare i vantaggi in termini di risorse in vantaggi competitivi sul mercato» (66).

(79)

Attraverso questi e altri mezzi, il governo della RPC dirige e controlla praticamente ogni aspetto dello sviluppo e del funzionamento del settore del prodotto oggetto del riesame e i fattori produttivi a monte.

(80)

In sintesi, il governo della RPC dispone di misure per indurre gli operatori a conformarsi agli obiettivi di politica pubblica concernenti l’industria chimica del trattamento delle acque. Tali misure impediscono alle forze di mercato di funzionare liberamente.

3.4.1.6.   Distorsioni significative a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), quarto trattino, del regolamento di base: l’assenza, un’applicazione discriminatoria o inadeguata del diritto fallimentare, societario o patrimoniale

(81)

Secondo le informazioni contenute nel fascicolo, il sistema fallimentare cinese risulta inadeguato per conseguire i suoi obiettivi principali, quali l’equa composizione di crediti e debiti e la salvaguardia dei legittimi diritti e interessi di creditori e debitori. Questa situazione sembra radicata nel fatto che, mentre il diritto fallimentare cinese poggia formalmente su principi analoghi a quelli applicati in leggi corrispondenti in paesi diversi dalla RPC, il sistema cinese è caratterizzato da una sistematica applicazione insufficiente. Il numero di fallimenti rimane notoriamente basso in relazione alle dimensioni dell’economia del paese, non da ultimo perché le procedure d’insolvenza risentono di una serie di carenze, che rappresentano a tutti gli effetti un disincentivo alla presentazione di istanze di fallimento. Lo Stato inoltre mantiene un ruolo forte e attivo nelle procedure d’insolvenza, spesso esercitando un’influenza diretta sull’esito del procedimento (67).

(82)

Nella RPC le carenze del sistema dei diritti patrimoniali sono inoltre particolarmente evidenti in relazione alla proprietà e ai diritti di uso dei terreni (68). Tutti i terreni sono di proprietà dello Stato (terreni rurali di proprietà collettiva e terreni urbani di proprietà dello Stato) e la loro assegnazione dipende esclusivamente dallo Stato. Vigono disposizioni giuridiche intese ad attribuire i diritti di uso dei terreni in maniera trasparente e a prezzi di mercato, ad esempio con l’introduzione di procedure di gara. Queste disposizioni tuttavia sono regolarmente disattese e alcuni acquirenti ottengono il terreno a titolo gratuito o a prezzi inferiori a quelli di mercato (69). Nell’assegnazione dei terreni inoltre le autorità perseguono spesso specifici obiettivi politici, compresa l’attuazione dei piani economici (70).

(83)

Analogamente a quanto avviene in altri settori dell’economia cinese, i produttori del prodotto oggetto del riesame sono soggetti all’ordinaria normativa fallimentare, societaria e patrimoniale cinese. Ciò significa che anche tali società sono soggette alle distorsioni dall’alto verso il basso derivanti dall’applicazione discriminatoria o inadeguata del diritto fallimentare e patrimoniale. In base agli elementi di prova disponibili, tali considerazioni risultano essere pienamente applicabili anche al settore delle sostanze chimiche per il trattamento delle acque. Dalla presente inchiesta non è emerso nulla che possa mettere in discussione tali risultanze.

(84)

Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che sussisteva un’applicazione discriminatoria o inadeguata del diritto fallimentare e patrimoniale nel settore del prodotto oggetto del riesame.

3.4.1.7.   Distorsioni significative a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), quinto trattino, del regolamento di base: la distorsione dei costi salariali

(85)

Nella RPC non può svilupparsi appieno un sistema salariale basato sul mercato, poiché i diritti all’organizzazione collettiva di lavoratori e datori di lavoro sono ostacolati. La RPC non ha ratificato una serie di convenzioni fondamentali elaborate dall’Organizzazione internazionale del lavoro (ILO), in particolare quelle riguardanti la libertà di associazione e la contrattazione collettiva (71). Secondo il diritto nazionale, nel paese è attiva una sola organizzazione sindacale. Tale organizzazione non è tuttavia indipendente dalle autorità statali e il suo impegno nella contrattazione collettiva e nella tutela dei diritti dei lavoratori resta rudimentale (72). La mobilità della forza lavoro cinese è inoltre limitata dal sistema di registrazione dei nuclei familiari, che limita l’accesso all’intera gamma delle prestazioni previdenziali e di altro tipo ai residenti locali di una determinata zona amministrativa. Ne deriva che di norma i lavoratori non registrati come residenti locali si trovano in una posizione lavorativa vulnerabile e percepiscono un reddito inferiore a quello dei titolari della registrazione di residenza (73). Tali risultanze indicano una distorsione dei costi salariali nella RPC.

(86)

Non sono stati presentati elementi di prova che dimostrino che l’industria chimica del trattamento delle acque non sia sottoposta al sistema di diritto del lavoro cinese descritto. Il settore subisce quindi gli effetti della distorsione dei costi salariali sia direttamente (nella fabbricazione del prodotto in esame o della principale materia prima per la sua produzione) sia indirettamente (in termini di accesso al capitale o ai fattori produttivi da parte di società soggette al medesimo sistema occupazionale nella RPC).

3.4.1.8.   Distorsioni significative a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), sesto trattino, del regolamento di base: l’accesso ai finanziamenti concesso da istituzioni che attuano obiettivi di politica pubblica o che non operano in maniera indipendente dallo Stato

(87)

L’accesso al capitale per gli attori societari della RPC è soggetto a varie distorsioni. In primo luogo, il sistema finanziario cinese è caratterizzato da una forte posizione delle banche statali (74), che nel concedere l’accesso ai finanziamenti prendono in considerazione criteri diversi dalla redditività economica di un progetto. Analogamente alle imprese di proprietà dello Stato non finanziarie, le banche restano collegate allo Stato non solo attraverso la proprietà, ma anche mediante le relazioni personali (i massimi dirigenti dei grandi istituti finanziari di proprietà dello Stato sono nominati in ultima analisi dal PCC) (75) e, come avviene per le imprese di proprietà dello Stato non finanziarie, le banche attuano regolarmente le politiche pubbliche definite dal governo della RPC. In tal modo le banche rispettano un esplicito obbligo giuridico di condurre la propria attività conformemente alle esigenze dello sviluppo economico e sociale nazionale e agli orientamenti stabiliti dalle politiche industriali dello Stato (76). A questo si sommano ulteriori norme vigenti, che indirizzano i finanziamenti verso settori che il governo decide di incentivare o che ritiene comunque importanti (77).

(88)

Benché sia riconosciuto che varie disposizioni giuridiche fanno riferimento alla necessità di rispettare il normale comportamento bancario e norme prudenziali quali la necessità di esaminare l’affidabilità creditizia del mutuatario, abbondanti elementi di prova, tra cui le risultanze delle inchieste in materia di difesa commerciale (78), suggeriscono che queste disposizioni svolgono solo un ruolo secondario nell’applicazione dei vari strumenti giuridici.

(89)

Ad esempio, il governo della RPC ha chiarito di recente che anche le decisioni delle banche commerciali private devono essere oggetto di supervisione da parte del PCC e rimanere in linea con le politiche nazionali. Uno dei tre obiettivi generali dello Stato in relazione alla governance bancaria è ora quello di rafforzare la leadership del partito nel settore bancario e assicurativo, anche in relazione alle questioni operative e di gestione (79). Inoltre i criteri di valutazione della performance delle banche commerciali ora devono soprattutto prendere in considerazione come le entità «rispondono agli obiettivi di sviluppo nazionale e sono al servizio dell’economia reale», e in particolare come «rispondono alle esigenze delle industrie strategiche ed emergenti» (80).

(90)

I rating delle obbligazioni e del credito inoltre risultano spesso falsati per una serie di motivi, compreso il fatto che la valutazione dei rischi è influenzata dall’importanza strategica dell’impresa per il governo della RPC e dal peso dell’eventuale garanzia implicita da parte del governo. Le stime indicano chiaramente che i rating del credito cinesi corrispondono sistematicamente a rating internazionali più bassi (81).

(91)

A questo si sommano ulteriori norme vigenti, che indirizzano i finanziamenti verso settori che il governo decide di incentivare o che ritiene comunque importanti (82). Quanto illustrato si traduce in una propensione a concedere prestiti a imprese di proprietà dello Stato, a grandi imprese private ben collegate e a imprese appartenenti ai settori industriali chiave; ciò implica che la disponibilità e il costo del capitale non sono uguali per tutti gli operatori sul mercato.

(92)

In secondo luogo, gli oneri finanziari per i prestiti sono stati mantenuti artificiosamente bassi in modo da stimolare la crescita degli investimenti. Ciò ha comportato un ricorso eccessivo agli investimenti di capitale con un costante calo dell’utile sul capitale investito. Tale situazione è illustrata dalla crescita della leva finanziaria delle imprese nel settore statale nonostante il forte calo della redditività, a dimostrazione del fatto che i meccanismi operanti nel sistema bancario non seguono le normali risposte commerciali.

(93)

In terzo luogo, sebbene la liberalizzazione del tasso di interesse nominale sia stata realizzata nell’ottobre del 2015, i segnali di prezzo non sono ancora il risultato di forze del libero mercato, ma sono influenzati da distorsioni dovute all’intervento del governo. Alla fine del 2018 la quota di prestiti concessi a un tasso pari o inferiore a quello di riferimento rappresentava ancora almeno un terzo di tutti i prestiti (83). Recentemente i media ufficiali della RPC hanno riferito che il PCC ha invitato a orientare al ribasso il tasso di interesse del mercato dei prestiti (84). Tassi di interesse artificiosamente bassi comportano prezzi molto bassi e di conseguenza l’utilizzo eccessivo di capitale.

(94)

La crescita complessiva del credito nella RPC indica un peggioramento dell’efficienza nell’allocazione del capitale, senza alcun segnale di stretta creditizia, come invece ci si aspetterebbe in un contesto di mercato esente da distorsioni. Di conseguenza i prestiti in sofferenza sono aumentati rapidamente e in numerosi casi il governo della RPC ha optato per evitare il fallimento, creando quindi cosiddette società «zombie», oppure per trasferire la proprietà del debito (ad esempio tramite fusioni o conversioni del debito in azioni), senza necessariamente risolvere il problema generale del debito o affrontarne le cause di fondo.

(95)

In sostanza, malgrado le misure adottate per liberalizzare il mercato, il sistema del credito alle imprese nella RPC è influenzato da distorsioni significative derivanti dal persistente ruolo pervasivo dello Stato nei mercati dei capitali.

(96)

Nella presente inchiesta non sono stati forniti elementi di prova a dimostrazione del fatto che il settore del prodotto oggetto del riesame non sia influenzato dall’intervento pubblico nel sistema finanziario ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), sesto trattino, del regolamento di base. Il sostanziale intervento pubblico nel sistema finanziario comporta pertanto gravi ripercussioni sulle condizioni di mercato a tutti i livelli.

3.4.1.9.   Natura sistemica delle distorsioni descritte

(97)

La Commissione ha osservato che le distorsioni descritte nella relazione sono caratteristiche dell’economia cinese. Dagli elementi di prova disponibili emerge che i fatti e le caratteristiche del sistema cinese di cui ai punti da 3.4.1.2 a 3.4.1.5 e alla parte I della relazione si ritrovano in tutto il paese e in tutti i settori dell’economia. Lo stesso vale per la descrizione dei fattori produttivi contenuta nelle sezioni da 3.4.1.6 a 3.4.1.8 e nella parte II della relazione.

(98)

La Commissione rammenta che per fabbricare il prodotto oggetto del riesame sono necessari determinati fattori produttivi. Quando i produttori di TCCA acquistano/appaltano tali fattori produttivi, i prezzi che pagano (e che sono registrati come costi) sono chiaramente esposti alle stesse distorsioni sistemiche menzionate in precedenza. Ad esempio i fornitori di fattori produttivi impiegano lavoro (manodopera) soggetto a distorsioni. Essi possono contrarre prestiti soggetti alle distorsioni presenti nel settore finanziario/nell’assegnazione del capitale. Sono inoltre soggetti al sistema di pianificazione che si applica a tutti i livelli di governo e a tutti i settori.

(99)

Dunque non solo non è opportuno utilizzare i prezzi di vendita sul mercato interno del prodotto oggetto del riesame ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, ma anche tutti i costi dei fattori produttivi (inclusi materie prime, energia, terreni, finanziamenti, lavoro ecc.) risultano essere viziati dal fatto che la formazione dei loro prezzi è influenzata da un intervento pubblico sostanziale, come descritto nelle parti I e II della relazione. In effetti gli interventi pubblici descritti in relazione all’allocazione del capitale, ai terreni, al lavoro, all’energia e alle materie prime sono presenti in tutta la RPC. Ciò significa ad esempio che un fattore produttivo a sua volta prodotto nella RPC combinando una serie di fattori produttivi è soggetto a distorsioni significative. Lo stesso vale per il fattore produttivo di un fattore produttivo e così via. Nel contesto della presente inchiesta, né il governo della RPC né i produttori esportatori hanno presentato elementi di prova o argomentazioni che dimostrino il contrario.

3.4.1.10.   Osservazioni pervenute in merito all’esistenza di distorsioni significative

(100)

All’atto della divulgazione delle informazioni, Hebei Jiheng, Heze Huayi e Puyang Cleanway hanno presentato una serie di osservazioni concernenti l’esistenza di distorsioni significative.

(101)

In primo luogo, Hebei Jiheng, Heze Huayi e Puyang Cleanway hanno affermato che la relazione non è più aggiornata, in particolare considerando gli sviluppi economici sostanziali registrati nell’UE e in Cina dalla sua pubblicazione, tra cui l’erogazione di sovvenzioni alle industrie dell’UE per promuovere la loro adesione ai nuovi obiettivi di politica industriale dell’UE o gli interventi negli investimenti e nel processo decisionale delle imprese.

(102)

L’argomentazione concernente il presunto carattere obsoleto della relazione non può essere accettata. La Commissione ha rilevato che la relazione è un documento esaustivo basato su numerosi elementi di prova oggettivi, tra cui normative, regolamenti e altri documenti strategici ufficiali pubblicati dalle autorità cinesi, relazioni di organizzazioni internazionali terze, studi accademici e articoli di studiosi, e altre fonti affidabili indipendenti. Benché la relazione sia stata resa pubblica nel dicembre 2017, le sue risultanze restano ampiamente valide e in ogni caso sono state integrate da ulteriori elementi di prova raccolti nel corso della presente inchiesta, come illustrato in particolare ai considerando 66, 67, da 69 a 72, o da 75 a 78. Qualsiasi parte interessata ha avuto ampia opportunità di confutare, integrare o presentare osservazioni sulla relazione o sugli elementi di prova su cui essa si basa, e nessuna parte interessata ha presentato argomentazioni o elementi di prova atti a confutare le fonti e le informazioni incluse nella relazione. Per quanto riguarda le argomentazioni concernenti le politiche industriali dell’UE e le sovvenzioni, la Commissione ha osservato che, a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, la possibile incidenza di uno o più dei fattori distorsivi elencati in tale disposizione è analizzata per quanto riguarda i prezzi e i costi nel paese esportatore. La struttura dei costi e i meccanismi di formazione dei prezzi in altri mercati, come l’UE, non hanno alcuna rilevanza nel contesto del presente procedimento d’inchiesta. Anche questa argomentazione è stata pertanto respinta.

(103)

In secondo luogo, Hebei Jiheng, Heze Huayi e Puyang Cleanway hanno affermato che la Commissione ha interpretato erroneamente la natura della dottrina cinese dell’economia di mercato socialista, omettendo anche di effettuare un’analisi generale della struttura dell’economia cinese e del rapporto tra libero mercato e leadership del PCC. Hebei Jiheng, Heze Huayi e Puyang Cleanway hanno sostenuto le proprie argomentazioni affermando che il parere formulato a maggio 2020 dal comitato centrale del PCC e dal consiglio di Stato sull’accelerazione del miglioramento del sistema dell’economia di mercato socialista nella nuova era ribadiva, tra l’altro, che la riforma dell’economia di mercato socialista dovrebbe mostrare grande rispetto per le regole generali dell’economia di mercato, ridurre al minimo l’assegnazione diretta delle risorse di mercato da parte del governo e l’intervento diretto nelle attività microeconomiche, sfruttare appieno il ruolo decisivo del mercato nell’assegnazione delle risorse e rafforzare il ruolo del governo nell’affrontare con efficacia il fallimento del mercato.

(104)

Questa argomentazione ha dovuto essere respinta. Il concetto di economia di mercato socialista permea l’intera struttura legislativa ed economica della RPC e conferisce al PCC una leadership effettiva in tutte le questioni economiche sostanziali, compreso il controllo del sistema finanziario e delle risorse di capitale, designando i settori dell’economia in funzione della loro importanza strategica, controllando le questioni attinenti al personale comprese tutte le nomine essenziali, coordinando le politiche economiche mediante una rete formale di entità/comitati di partito nelle autorità statali e nell’economia ecc. Le citazioni fuori contesto da documenti strategici selezionati non possono modificare la conclusione secondo cui il partito/lo Stato domina completamente l’economia del paese, come risulta evidente, oltre che dagli elementi di prova di cui ai punti da 3.4.1.2 a 3.4.1.9, anche dagli stessi documenti strategici che fanno riferimento al rispetto per le forze di mercato subordinandole però agli obiettivi strategici del PCC (85).

(105)

In terzo luogo, Hebei Jiheng, Heze Huayi e Puyang Cleanway hanno contestato la risultanza della Commissione secondo cui l’economia cinese è soggetta a un controllo amministrativo generale mediante un sistema di pianificazione industriale. I produttori esportatori hanno osservato che i piani sono solo degli orientamenti privi di effetti vincolanti sulle società cinesi. Secondo il parere dei produttori esportatori la Commissione non ha inoltre rilevato i principi di base che mettono l’accento sull’importanza della natura orientata al mercato dei piani. Sempre secondo i produttori esportatori, il quattordicesimo piano quinquennale sottolinea che le regole fondamentali del mercato dovrebbero essere rispettate, mentre il governo dovrebbe consentire pienamente lo svolgimento del ruolo decisivo del mercato nell’allocazione delle risorse e rafforzare la posizione delle imprese nel processo decisionale. La Commissione quindi dovrebbe effettuare un’analisi generale del contesto del quattordicesimo piano quinquennale e di altri piani industriali, invece di citare singole affermazioni isolate per trarre conclusioni non obiettive.

(106)

In risposta all’argomentazione concernente la natura dei documenti di pianificazione della Cina, la Commissione rileva che l’economia cinese di fatto è governata da una complessa rete di piani quinquennali che guidano le decisioni delle amministrazioni pubbliche a tutti i livelli. Contrariamente a quanto sostenuto dai produttori esportatori, la Commissione considera i piani quinquennali come documenti vincolanti. Questo risulta evidente dalla legislazione applicabile, di cui al punto 4.3 della relazione, nonché dagli stessi documenti di pianificazione. Il quattordicesimo piano quinquennale ad esempio contiene una sezione dedicata sul miglioramento del meccanismo di attuazione della pianificazione che afferma quanto segue: «per quanto riguarda gli indicatori vincolanti, i principali progetti di ingegneria e le attività in materia di servizi pubblici, protezione ambientale, sicurezza e altri ambiti indicati nel presente piano, occorre chiarire le responsabilità e programmare i requisiti, assegnare le risorse pubbliche, guidare e controllare le risorse sociali e garantire il completamento come previsto. Per quanto riguarda gli indicatori attesi e le attività negli ambiti dello sviluppo industriale e dell’adeguamento strutturale indicati nel presente piano, occorre basarsi principalmente sul ruolo degli operatori di mercato per conseguire tali risultati. Le amministrazioni a tutti i livelli devono creare un ambiente favorevole in termini politici, istituzionali e giuridici» (86).

(107)

In quarto luogo, Hebei Jiheng, Heze Huayi e Puyang Cleanway hanno affermato che non tutti i produttori di TCCA sono imprese di proprietà dello Stato e il fatto che alcune società siano possedute o partecipate dallo Stato non è una dimostrazione di un intervento pubblico nelle attività di tali società. I produttori esportatori hanno aggiunto inoltre, facendo riferimento all’articolo 11 della legge sulle società (diritto societario) cinese, che i collegamenti tra il PCC e le società interessate non sono necessariamente un’indicazione del controllo del governo sul funzionamento di una società.

(108)

La Commissione ha ricordato che a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, il fatto che il mercato in questione sia in ampia misura servito da imprese che sono di proprietà od operano sotto il controllo, la supervisione strategica o l’orientamento delle autorità del paese di esportazione è uno degli elementi di cui occorre considerare l’impatto nel valutare la sussistenza di distorsioni significative. Nel contempo, anche se in un determinato settore non esiste una predominanza di imprese di proprietà dello Stato, la proprietà statale è solo uno degli indicatori di distorsioni significative. L’intervento pubblico può assumere altre forme, in linea con gli indicatori elencati nell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, che sono state descritte ai punti 3.4.1.2 e da 3.4.1.4 a 3.4.1.9. Benché la pertinenza dell’articolo 11 della legge sulle società (diritto societario) cinese non sia completamente chiara nel presente contesto, la Commissione ha rilevato che anche l’articolo 1 di detta legge sulle società fa riferimento all’obiettivo di salvaguardare l’ordine sociale ed economico e promuovere lo sviluppo dell’economia di mercato socialista. L’argomentazione è quindi respinta.

(109)

In quinto luogo, Hebei Jiheng, Heze Huayi e Puyang Cleanway hanno asserito che la Commissione non avrebbe fornito elementi di prova sufficienti per giustificare eventuali constatazioni di un’applicazione inadeguata del diritto societario, patrimoniale e fallimentare in Cina. I produttori esportatori hanno affermato in particolare che la Cina ha condotto una regolare supervisione dell’applicazione del diritto fallimentare, compresi i processi nei casi di fallimento e suggerimenti su modifiche, per cui non ha omesso di applicare correttamente e far rispettare la legge. I tre produttori esportatori hanno affermato inoltre che non sono stati menzionati casi che provino un accesso distorto a capitali e investimenti. Hebei Jiheng, Heze Huayi e Puyang Cleanway hanno anche contestato le conclusioni della Commissione in merito alle distorsioni significative concernenti i salari. I produttori esportatori hanno osservato a tale proposito che la RPC ha ratificato una serie di convenzioni dell’ILO e hanno affermato che la Commissione non ha effettuato un’analisi settoriale specifica che dimostri che i lavoratori nel settore del TCCA si trovano in una posizione lavorativa vulnerabile e ricevono salari soggetti a distorsioni.

(110)

Queste argomentazioni non hanno potuto essere accolte. Per quanto riguarda l’applicazione del diritto fallimentare, la Commissione ha rilevato che, anche se la Cina ha intrapreso alcune riforme delle procedure d’insolvenza, le informazioni disponibili suggeriscono un persistente intervento statale e altre questioni che indicano un’applicazione inadeguata del diritto fallimentare. Il numero relativamente basso di casi di insolvenza di per sé è indicativo del fatto che alle forze del mercato non è consentito di eliminare gli operatori economici non solvibili, mentre l’intervento pubblico è esemplificato con particolare evidenza da varie azioni interpretative del tribunale supremo del popolo, che sottolineano la continuità economica e la stabilità sociale quali priorità di cui i tribunali di livello inferiore dovrebbero tenere conto nel contesto delle procedure fallimentari. Per quanto riguarda le distorsioni salariali, oltre ad altri fattori descritti al punto 3.4.1.7 la Commissione ha sottolineato che nel presente contesto non è rilevante il fatto che la Cina abbia ratificato alcune convenzioni fondamentali dell’ILO. Piuttosto, il fatto che resti ancora da ratificare una serie di convenzioni fondamentali dell’ILO è indicativo di una distorsione dei salari.

(111)

In sesto luogo, Hebei Jiheng, Heze Huayi e Puyang Cleanway hanno affermato che il metodo di inchiesta e il ragionamento della Commissione devono rispettare gli standard definiti dai principi e dalle pratiche cristallizzati nell’OMC. I produttori esportatori hanno sostenuto che l’onere della prova a carico della Commissione deve essere maggiore in relazione alla determinazione di un mercato distorsivo, in particolare quando si tratta di spiegare in che modo i poteri o il mandato governativo si traducono in distorsioni effettive e dimostrabili del costo di produzione.

(112)

Gli argomenti sollevati dai produttori esportatori non hanno potuto essere accolti. La Commissione ritiene che il metodo a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento a di base sia pienamente coerente con gli obblighi dell’Unione europea nei confronti dell’OMC e osserva che i produttori esportatori non hanno dimostrato quali principi e pratiche non sono stati asseritamente rispettati dalla Commissione. In ogni caso, i punti da 3.4.1.2 a 3.4.1.9 contengono una spiegazione dettagliata di come vari tipi di distorsioni, trasversali e quindi pertinenti per l’intera economia cinese o presenti specificamente nel settore del TCCA, incidano sul funzionamento del mercato e pertanto anche sui costi di produzione del prodotto oggetto del riesame.

3.4.1.11.   Conclusioni

(113)

Dall’analisi esposta ai punti da 3.3.2.1 a 3.3.2.9, che comprende un esame di tutti gli elementi di prova disponibili in relazione all’intervento della RPC nella sua economia in generale e nel settore del prodotto oggetto del riesame, è emerso che i prezzi o i costi del prodotto oggetto del riesame, compresi i costi delle materie prime, dell’energia e del lavoro, non sono il risultato di forze del libero mercato, ma sono invece influenzati da un intervento pubblico sostanziale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base, come dimostrato dall’incidenza effettiva o possibile di uno o più dei fattori pertinenti ivi elencati. Su tale base, e in assenza di collaborazione da parte del governo della RPC, la Commissione ha concluso che non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi interni per stabilire il valore normale nel caso di specie.

(114)

La Commissione ha pertanto provveduto a calcolare il valore normale esclusivamente in base a costi di produzione e di vendita che rispecchino prezzi o valori di riferimento esenti da distorsioni, ossia, nel caso di specie, in base ai corrispondenti costi di produzione e vendita in Messico, un paese rappresentativo appropriato in conformità dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, come descritto al punto successivo.

3.4.2.   Paese rappresentativo

3.4.2.1.   Osservazioni generali

(115)

A norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, la scelta del paese rappresentativo si è basata sui seguenti criteri:

un livello di sviluppo economico analogo a quello della Repubblica popolare cinese. A tale scopo la Commissione dà la preferenza a paesi con un reddito nazionale lordo analogo a quello della Cina in base alla banca dati della Banca mondiale (87);

la produzione del prodotto oggetto del riesame in tale paese (88);

la disponibilità di dati pubblici pertinenti;

qualora vi sia più di un paese rappresentativo appropriato, la preferenza è accordata, se del caso, ai paesi con un livello adeguato di protezione sociale e ambientale.

(116)

Come spiegato al considerando 48, il 10 marzo 2023 la Commissione ha pubblicato una nota relativa alle fonti per la determinazione del valore normale («nota sui fattori produttivi»). La nota descriveva i fatti e gli elementi di prova sottesi ai criteri pertinenti e informava le parti interessate dell’intenzione della Commissione di considerare il Messico un paese rappresentativo appropriato nel caso di specie, se fosse confermata l’esistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base.

(117)

La Commissione ha analizzato altri due possibili paesi rappresentativi: il Sud Africa e la Turchia. Per individuare i produttori di TCCA in questi paesi, la Commissione ha contattato le delegazioni dell’Unione europea in Messico, Sud Africa e Turchia. Non è stato possibile individuare produttori di TCCA in Sud Africa e in Turchia, né stabilire che tali paesi siano effettivi produttori del prodotto oggetto del riesame. Il Messico è stato individuato come l’unico paese nel quale era fabbricato il prodotto oggetto del riesame durante l’intero periodo dell’inchiesta di riesame. L’unico produttore di TCCA confermato in Messico era ROT Química. Non erano però pubblicamente disponibili informazioni finanziarie relative a tale società. La Commissione ha quindi cercato e selezionato una società produttrice di sostanze chimiche per il trattamento delle acque, un prodotto appartenente alla stessa categoria generale del prodotto oggetto del riesame. La Commissione ha individuato CYDSA quale produttore redditizio nel settore chimico e per calcolare SGAV e profitti si è basata sui suoi bilanci per l’esercizio 2021, pubblicati e certificati.

(118)

Hebei Jiheng, Heze Huayi e Puyang Cleanway, le tre parti interessate cinesi, hanno osservato che il paese rappresentativo appropriato dovrebbe essere la Turchia. In primo luogo, è stato individuato un produttore turco di TCCA con dati finanziari pubblicamente disponibili. In secondo luogo, le parti interessate hanno affermato che i dati sulle importazioni di materie prime della Turchia erano più rappresentativi di quelli del Messico. In terzo luogo, la Turchia presenta un livello di sviluppo economico analogo a quello della Cina, e un livello adeguato di protezione sociale e ambientale. Le parti interessate cinesi hanno ribadito tale argomentazione dopo la divulgazione delle informazioni, aggiungendo che il Messico non rispettava il criterio della produzione del prodotto oggetto del riesame, per cui la Commissione non era in grado di calcolare un importo di SGAV e profitti che riflettesse con precisione il costo di produzione nel paese di origine.

(119)

La Commissione ha esaminato le osservazioni delle parti interessate. Da una ricerca approfondita è risultato che la società turca individuata dalle tre parti interessate non ha prodotto TCCA per l’intero periodo dell’inchiesta di riesame. L’affermazione secondo cui la Turchia era un paese rappresentativo appropriato è stata pertanto respinta. Per quanto concerne l’affermazione concernente il calcolo di SGAV e profitti, come spiegato al considerando 117, la Commissione ha considerato altri due possibili paesi rappresentativi. Il Messico infine è stato individuato come l’unico paese nel quale era fabbricato il prodotto oggetto del riesame durante l’intero periodo dell’inchiesta. Poiché tuttavia non esistevano informazioni finanziarie prontamente disponibili per la società produttrice di TCCA, la Commissione ha considerato di analizzare la produzione di un prodotto appartenente alla stessa categoria generale e/o al medesimo settore del prodotto oggetto del riesame in Messico. La società messicana (CYDSA) selezionata, produttrice di sostanze chimiche per il trattamento delle acque, è stata individuata come una fonte appropriata per il calcolo di SGAV e profitti. L’argomentazione è stata pertanto respinta.

(120)

In linea con i criteri di cui all’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento di base, la Commissione ha individuato il Messico quale paese con un livello di sviluppo economico analogo a quello della RPC. Il Messico è classificato dalla Banca mondiale come paese a «reddito medio alto» in termini di reddito nazionale lordo. Il Messico inoltre è stato individuato come l’unico paese nel quale è stata confermata la fabbricazione del prodotto oggetto del riesame durante l’intero periodo dell’inchiesta di riesame.

(121)

Infine, avendo stabilito che il Messico era un paese rappresentativo appropriato sulla base di tutti gli elementi sopra indicati, non è stato necessario effettuare una valutazione del livello di protezione sociale e ambientale conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), primo trattino, ultima frase, del regolamento di base.

3.4.2.2.   Conclusioni

(122)

In assenza di collaborazione e dato che il Messico ha soddisfatto i criteri di cui all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), primo trattino, del regolamento di base, la Commissione ha selezionato il Messico come paese rappresentativo appropriato.

3.4.3.   Fonti utilizzate per stabilire i costi esenti da distorsioni

(123)

Nella nota sulle fonti pertinenti per la determinazione del valore normale, la Commissione ha elencato i fattori produttivi quali materiali, energia e manodopera, utilizzati nella produzione del prodotto oggetto del riesame e comunicati dai richiedenti nella domanda di riesame in previsione della scadenza. La Commissione ha inoltre dichiarato che per calcolare il valore normale conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base avrebbe utilizzato i dati delle banche dati GTA e USITC DataWeb per stabilire il costo esente da distorsioni dei principali fattori produttivi, in particolare delle materie prime. La Commissione ha poi dichiarato che per stabilire il costo del lavoro esente da distorsioni nel settore manifatturiero si sarebbe avvalsa delle informazioni provenienti dall’Instituto Nacional de Estadística y Geografía (89) messicano e avrebbe ricavato la tariffe pubbliche per l’energia elettrica e il gas naturale rispettivamente dalla Comisión Federal de Electricidad (90) e dalla Comisión Reguladora de Energia (91).

(124)

La Commissione ha dichiarato infine che in Messico è stato individuato un solo produttore di TCCA, la società ROT Química. Poiché però non erano disponibili informazioni finanziarie per tale società, al fine di stabilire le SGAV e i profitti a un livello congruo la Commissione ha individuato un prodotto appartenente alla stessa categoria generale del prodotto oggetto del riesame, segnatamente le sostanze chimiche per il trattamento delle acque. La Commissione ha individuato la società CYDSA quale produttore redditizio del prodotto appartenente alla stessa categoria generale e per calcolare SGAV e profitti si è basata sui suoi bilanci per l’esercizio 2021, pubblicati e certificati. Sono pervenute osservazioni dalle parti interessate in merito a una serie di punti trattati nella summenzionata nota sui fattori produttivi, come descritto in appresso.

(125)

Le parti interessate hanno affermato che i prezzi delle importazioni messicane di cloro e acido cianurico dagli Stati Uniti non erano rappresentativi, poiché sono influenzati da fattori quali la distanza, la domanda e l’offerta e la quantità e qualità delle merci. Le parti hanno quindi sostenuto che i prezzi applicati dagli Stati Uniti non dovrebbero essere considerati un’approssimazione del prezzo all’importazione dal resto del mondo e dalla Cina. Tale asserzione è stata ribadita in seguito alla divulgazione delle conclusioni.

(126)

La Commissione ha ritenuto che nel caso di specie l’uso di prezzi all’esportazione di cloro e acido cianurico dagli Stati Uniti al Messico fosse appropriato in assenza di dati esenti da distorsioni provenienti dalla banca dati GTA. L’affermazione delle parti interessate era generica e priva di fondamento. La Commissione l’ha pertanto respinta.

(127)

Le tre parti interessate cinesi hanno affermato che il calcolo del valore normale non era corretto. In primo luogo hanno sostenuto che i dati sulle importazioni con codici a sei cifre comprendono un’ampia gamma di tipi di prodotto, che potrebbero essere molti diversi dall’acido cianurico e dal cloro utilizzati per la fabbricazione di TCCA. In secondo luogo le parti hanno affermato che le spese di nolo marittimo e assicurazione dovrebbero essere dedotte dal prezzo all’importazione dei principali fattori produttivi (acido cianurico, soda caustica e cloro). Per la soda caustica la Commissione ha utilizzato i prezzi cif poiché si tratta di un materiale ampiamente commercializzato. Per l’acido cianurico e il cloro sono stati utilizzati i prezzi all’esportazione dagli Stati Uniti. Nel caso del cloro e dell’acido cianurico la Commissione si è basata sui prezzi fob. Di norma tali prezzi dovrebbero essere maggiorati anche dei costi di trasporto. In considerazione dell’assenza di collaborazione, nonché della natura dell’inchiesta di riesame in previsione della scadenza, che mira a stabilire se le pratiche di dumping siano proseguite durante il periodo dell’inchiesta di riesame o possano ripetersi, piuttosto che a determinarne l’esatta entità, la Commissione ha deciso tuttavia che non erano necessari adeguamenti per tenere conto del trasporto sul mercato interno. Tali adeguamenti avrebbero unicamente l’effetto di accrescere il valore normale e dunque il margine di dumping.

(128)

La Commissione ha osservato che le estrazioni dalla banca dati USITC DataWeb erano effettuate al livello a sei cifre, che è il massimo livello possibile. Al fine di verificare l’accuratezza della gamma di prezzi dei prodotti considerati, la Commissione li ha confrontati con i prezzi all’importazione dei medesimi prodotti per altri possibili paesi rappresentativi (ossia Brasile, Sud Africa e Turchia, con un reddito nazionale lordo analogo alla RPC sulla base della banca dati della Banca mondiale). È stato ulteriormente confermato che i prezzi ricavati da USITC DataWeb rientravano nella gamma di prezzi ricavati dalla banca dati GTA.

3.4.4.   Costi e valori di riferimento esenti da distorsioni

 

3.4.5.   Fattori produttivi

(129)

Considerando tutte le informazioni basate sulla domanda e le informazioni successivamente raccolte nel corso della procedura e dopo avere esaminato le osservazioni delle parti interessate, sono stati individuati i seguenti fattori produttivi e le rispettive fonti, al fine di determinare il valore normale in conformità dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base.

Tabella 1

Fattori produttivi dell’acido tricloroisocianurico

Fattore produttivo

Codice delle merci

Costo unitario applicabile

Unità di misura

Fonte di informazioni

Materie prime

 

Soda caustica

2815 12 00

522,81  EUR/tonnellata

Tonnellate

GTA (92)

Cloro

2801 10 00

1 416,87  EUR/tonnellata

Tonnellate

USITC (93)

Acido cianurico

2933 69 80

8 475,21  EUR/tonnellata

Tonnellate

USITC

Lavoro (manodopera)

Costo del lavoro nelle industrie manifatturiere

N/D

4,89  EUR/ora

Ore lavorate

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (94)

Energia

Energia elettrica

N/D

0,05986  EUR/kWh

kWh

Comisión Federal de Electricidad (95)

Gas naturale

N/D

0,020  EUR/kWh

kWh

Comisión Reguladora de Energía (96)

3.4.5.1.   Materie prime

(130)

Al fine di stabilire il prezzo esente da distorsioni della soda caustica in Messico, la Commissione ha utilizzato come base la media ponderata del prezzo, dazio corrisposto, nel paese rappresentativo indicata nel GTA. Il prezzo all’importazione nel paese rappresentativo è stato determinato come media ponderata dei prezzi unitari delle importazioni da tutti i paesi terzi, ad esclusione della RPC, e dei paesi che non sono membri dell’OMC elencati nell’allegato 1 del regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio (97). Al fine di stabilire il prezzo esente da distorsioni del cloro e dell’acido cianurico in Messico, la Commissione ha utilizzato come base la media ponderata dal prezzo all’esportazione di questi prodotti dagli Stati Uniti al Messico nel periodo dell’inchiesta di riesame.

(131)

La Commissione ha deciso di escludere le importazioni dalla RPC nel paese rappresentativo, avendo concluso nel precedente considerando 130 che non è opportuno utilizzare i prezzi e i costi sul mercato interno della RPC a causa dell’esistenza di distorsioni significative ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera b), del regolamento di base. In assenza di elementi di prova attestanti che le stesse distorsioni non incidono allo stesso modo sui prodotti destinati all’esportazione, la Commissione ha ritenuto che tali distorsioni abbiano inciso sui prezzi all’esportazione. Per la soda caustica, la Commissione si è basata sui prezzi esenti da distorsioni estratti dal GTA. In Messico, oltre il 98 % delle importazioni di acido cianurico durante il periodo dell’inchiesta di riesame era originario della Cina e il relativo prezzo è stato considerato soggetto a distorsioni. Il restante 1,92 % delle importazioni dal resto del mondo registrate nel GTA, ad esclusione dei paesi non membri dell’OMC, comportava prezzi estremamente elevati. La Commissione ha quindi estratto i prezzi delle importazioni di acido cianurico in Messico nel periodo dell’inchiesta di riesame dalle statistiche sulle esportazioni degli Stati Uniti, utilizzando la banca dati USITC DataWeb, che fornisce i dati sugli scambi e sulle tariffe delle merci dagli USA (98). Per quanto concerne il cloro, il GTA non conteneva dati sulle importazioni in Messico durante il periodo dell’inchiesta di riesame. La Commissione ha pertanto utilizzato le informazioni basate sui prezzi all’esportazione dagli Stati Uniti verso il Messico nel periodo dell’inchiesta di riesame avvalendosi della banca dati USITC DataWeb.

3.4.5.2.   Lavoro (manodopera)

(132)

Per quanto riguarda il lavoro, per determinare i salari in Messico sono state utilizzate le statistiche sui costi dell’Instituto Nacional de Estadística y Geografía. La Commissione ha utilizzato il costo orario medio dei dipendenti del settore manifatturiero in Messico nel periodo dell’inchiesta di riesame. Su tale base è stata calcolata una tariffa oraria di 4,89 EUR/ora.

3.4.5.3.   Energia elettrica

(133)

Il prezzo dell’energia elettrica in Messico è pubblicato dalla Comisión Federal de Electricidad. La Commissione ha utilizzato i dati del 2021 e 2022 relativi ai prezzi dell’energia elettrica per uso industriale e ha stabilito un prezzo corrispondente a 0,05986 EUR/kWh (con riferimento al periodo dell’inchiesta di riesame).

3.4.5.4.   Gas naturale

(134)

Per stabilire il valore di riferimento per il costo del gas la Commissione ha utilizzato il prezzo del gas pubblicato dalla Comisión Reguladora de Energia. È stato utilizzato il prezzo unitario medio del gas per uso industriale in Messico, stabilito a un livello pari a 0,020 EUR/kWh (con riferimento al periodo dell’inchiesta di riesame).

3.4.5.5.   Spese generali di produzione, SGAV e profitti

(135)

A norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, «il valore normale costruito comprende un congruo importo esente da distorsioni per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti». È inoltre necessario stabilire un valore per le spese generali di produzione per coprire i costi non compresi nei fattori produttivi di cui sopra.

(136)

Al fine di stabilire il valore esente da distorsioni delle spese generali di produzione e data l’assenza di collaborazione da parte dei produttori esportatori cinesi, la Commissione ha utilizzato i dati disponibili conformemente all’articolo 18 del regolamento di base. La Commissione ha pertanto stabilito il rapporto tra le spese generali di produzione e il costo totale della produzione, ivi compreso il costo del lavoro, sulla base dei dati forniti dai richiedenti. Tale percentuale è stata quindi applicata al valore esente da distorsioni del costo di produzione per ottenere il valore esente da distorsioni delle spese generali di produzione.

(137)

Per stabilire un congruo importo esente da distorsioni per SGAV e profitti, la Commissione si è basata sui dati finanziari più recenti della società CYDSA (99) (esercizio finanziario 2021).

3.4.6.   Calcolo del valore normale

(138)

Sulla base di quanto precede, la Commissione ha calcolato il valore normale a livello franco fabbrica, conformemente all’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base.

(139)

La Commissione ha stabilito innanzitutto i costi di produzione esenti da distorsioni. In mancanza di collaborazione da parte dei produttori esportatori, la Commissione si è basata sulle informazioni fornite dai richiedenti nella domanda di riesame in merito all’utilizzo di ciascun fattore (materiali e lavoro) necessario per la produzione del prodotto oggetto del riesame.

(140)

Una volta stabilito il costo di produzione esente da distorsioni, compreso il costo del lavoro, la Commissione ha aggiunto le spese generali di produzione e l’imballaggio. L’importo di SGAV e profitti è stato aggiunto al costo totale di produzione come rilevato ai considerando 136 e 137. Le spese generali di produzione sono state stabilite sulla base dei dati forniti dai richiedenti. Il costo del lavoro è stato determinato sulla base delle informazioni ottenute dall’Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Le SGAV e i profitti sono stati determinati sulla base dei valori indicati nei rendiconti finanziari della società CYDSA per l’esercizio 2021, così come iscritti nel bilancio certificato della società. La Commissione ha aggiunto ai costi di produzione esenti da distorsioni le voci indicate di seguito:

spese generali di produzione (ammortamento e imballaggio), che rappresentano l’8,5 % e il 25,9 % del costo di produzione, rispettivamente per il prodotto sfuso e per le pastiglie,

SGAV, altri costi (reddito di esercizio, interessi passivi, reddito da interessi e perdite di cambio) che rappresentano il 35 % del costo delle vendite e

profitti, che rappresentano il 12 % del costo delle vendite.

(141)

Su tale base, a norma dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, lettera a), del regolamento di base, e in assenza di collaborazione, la Commissione ha costruito il valore normale del prodotto oggetto del riesame a livello franco fabbrica. Il valore normale stabilito su questa base era pari a 8 367,76 EUR/tonnellata per le pastiglie di TCCA e a 9 709,68 EUR/tonnellata per il prodotto sfuso.

3.5.   Prezzo all’esportazione

(142)

I prezzi all’esportazione dalla Cina sono stati stabiliti sulla base dei valori delle importazioni nell’Unione indicati nella banca dati Comext, adeguati a livello franco fabbrica. A tale scopo, i costi di nolo e assicurazione e altri oneri sono stati dedotti in base alle informazioni fornite dai richiedenti nella domanda.

3.6.   Confronto

(143)

La Commissione ha confrontato il valore normale e i prezzi all’esportazione a livello franco fabbrica.

3.7.   Margine di dumping

(144)

Dal confronto è risultato un margine di dumping significativo su scala nazionale per le esportazioni cinesi di TCCA sfuso e in pastiglie, compreso tra il 240 e il 275 %.

3.8.   Rischio di persistenza del dumping

(145)

Dopo aver constatato l’esistenza di pratiche di dumping durante il periodo dell’inchiesta di riesame, la Commissione ha esaminato, in conformità dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, il rischio della persistenza del dumping in caso di scadenza delle misure. Sono stati analizzati i fattori aggiuntivi seguenti: la capacità produttiva e la capacità inutilizzata nella RPC, la relazione tra i prezzi all’esportazione verso paesi terzi e il livello dei prezzi nell’Unione e l’attrattiva del mercato dell’Unione. Come spiegato al considerando 25, nessun produttore esportatore cinese ha collaborato all’inchiesta e la Commissione ha dovuto fare ricorso alle informazioni disponibili per determinare se vi fosse il rischio di persistenza del dumping. Secondo Eurostat le esportazioni cinesi nell’Unione sono ammontate a oltre 42 000 tonnellate, pari a più del 60 % delle importazioni totali dell’Unione, nel periodo dell’inchiesta di riesame. La Commissione ha constatato che questi volumi fornivano una base sufficientemente attendibile per un’analisi della persistenza del dumping.

3.8.1.   Capacità produttiva e capacità inutilizzata nella RPC

(146)

Nel precedente riesame in previsione della scadenza, la Commissione ha concluso che la capacità produttiva nella RPC era pari a 278 000 tonnellate annue. Al momento la capacità inutilizzata di TCCA nella RPC era di circa 130 000 tonnellate. Non esistevano indicazioni del fatto che la capacità produttiva in Cina fosse diminuita nel frattempo. Anzi, secondo la domanda di riesame nel 2022 la capacità produttiva cinese era pari ad almeno 755 000 tonnellate annue sulla base di un calcolo dei produttori statunitensi presentato alla commissione per il commercio internazionale degli USA il 2 novembre 2021 e fornito dai richiedenti come allegato. Dalle statistiche sulle esportazioni cinesi è emerso che le esportazioni totali dalla Cina ammontavano a 225 334,50 tonnellate annue. Solo una parte della differenza tra capacità ed esportazioni, pari a circa 530 000 tonnellate annue, può essere assorbita dal mercato interno, poiché nell’ultimo riesame il consumo interno della RPC era stimato a 20 000 tonnellate annue (100). Il resto è disponibile per l’esportazione verso paesi terzi, in particolare nell’Unione, poiché il mercato degli Stati Uniti ora è chiuso e ben fornito (considerando 151).

3.8.2.   Prezzi delle esportazioni verso i paesi terzi

(147)

Le statistiche (101) evidenziano che il mercato dell’Unione, il secondo maggiore mercato per il TCCA dopo gli Stati Uniti, è interessante per le esportazioni cinesi in termini di prezzi. Nel 2023, il livello dei prezzi delle esportazioni cinesi nell’Unione era notevolmente superiore ai prezzi medi delle esportazioni cinesi verso altre destinazioni, come USA, UK, Arabia Saudita ecc.

3.8.3.   Attrattiva del mercato dell’Unione

(148)

La Commissione ha esaminato la probabilità che i produttori esportatori della RPC continuino a esportare a prezzi di dumping nel mercato dell’Unione in caso di scadenza delle misure. La Commissione ha pertanto analizzato le politiche tariffarie e di esportazione dei produttori esportatori cinesi.

(149)

L’attrattiva del mercato dell’Unione era dimostrata dal fatto che, nonostante le misure antidumping in vigore, i volumi delle esportazioni cinesi nel mercato dell’Unione hanno continuato ad aumentare nel periodo in esame. Nel periodo dell’inchiesta di riesame la RPC ha esportato nell’Unione oltre 42 000 tonnellate di TCCA, contro le oltre 26 000 tonnellate nel 2018, data dell’ultimo riesame in previsione della scadenza.

(150)

I prezzi delle esportazioni dei produttori esportatori cinesi sul mercato dell’Unione inoltre erano inferiori ai prezzi di vendita dell’industria dell’Unione e ai prezzi di vendita di altri paesi esportatori sul mercato dell’Unione. I produttori esportatori cinesi sono quindi stati in grado di aumentare la propria quota del mercato dell’Unione. I produttori cinesi erano costantemente incentivati a inondare il mercato dell’Unione con TCCA a prezzi di dumping escludendo così dal mercato i produttori dell’Unione e gli altri esportatori, in quanto le esportazioni cinesi entravano nell’Unione a prezzi che, benché inferiori ai prezzi dell’industria dell’Unione, erano notevolmente superiori al prezzo medio delle esportazioni cinesi verso altre destinazioni.

(151)

La ripresa della produzione di TCCA negli USA da parte di KIK/BIO LAB («BioLab») in seguito alla riapertura dell’impianto di produzione dopo un incendio scoppiato alla fine di agosto 2020, e la decisione degli USA del 22 febbraio 2023 di mantenere i dazi antidumping sul TCCA originario della RPC, contribuiranno a dirottare verso l’Unione una parte del TCCA cinese attualmente venduto negli USA (110 000 tonnellate di esportazioni totali annue dalla Cina agli USA).

(152)

Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso che il mercato dell’Unione costituiva un mercato attraente per i produttori esportatori cinesi di TCCA, in termini di prezzi e di dimensioni ([60 000-70 000] tonnellate nel periodo dell’inchiesta di riesame).

3.8.4.   Conclusioni sul rischio di persistenza del dumping

(153)

Dall’inchiesta è emerso che durante il periodo dell’inchiesta di riesame le importazioni dalla RPC hanno continuato ad entrare nel mercato dell’Unione in volumi elevati (rispetto alle dimensioni del mercato) a prezzi di dumping.

(154)

La capacità inutilizzata della RPC inoltre era notevole rispetto al consumo dell’Unione (considerando 146) nel periodo dell’inchiesta di riesame. L’attrattiva del mercato dell’Unione in termini di dimensioni e prezzi ha altresì evidenziato il rischio che in caso di scadenza delle misure le esportazioni cinesi siano indirizzate verso il mercato dell’Unione e che anche la capacità inutilizzata sia impiegata per aumentare la produzione e le esportazioni verso l’Unione.

(155)

La Commissione ha quindi concluso che in caso di scadenza delle misure antidumping sussisteva il rischio di un aumento significativo delle importazioni a prezzi di dumping del prodotto oggetto del riesame dalla RPC nell’Unione, in considerazione della notevole capacità inutilizzata presente nella RPC, dell’offerta relativamente abbondante negli USA, il principale mercato per il TCCA originario della Cina, e del prezzo elevato sul mercato dell’Unione rispetto ad altre destinazioni di esportazione.

(156)

Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che la scadenza delle misure antidumping implicherebbe il rischio di persistenza del dumping.

4.   PREGIUDIZIO

4.1.   Osservazione preliminare

(157)

Poiché nell’Unione sono presenti solo due produttori, per motivi di riservatezza i dati relativi a consumo dell’Unione, quote di mercato, prezzi dell’Unione e calcoli del margine di undercutting non sono presentati in cifre precise, a tutela della riservatezza a norma dell’articolo 19 del regolamento di base. La Commissione ha preferito fornirli in intervalli di valori, anche indicizzati, per rispettare comunque i diritti di difesa delle parti interessate concernenti la comprensione dei dati sottostanti e il metodo applicato dalla Commissione.

4.2.   Definizione di industria dell’Unione e di produzione dell’Unione

(158)

Durante il periodo in esame il prodotto simile era fabbricato da due produttori dell’Unione. Tali produttori costituiscono «l’industria dell’Unione» ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base.

(159)

La produzione totale dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta di riesame è stata stimata a [30 000-40 000] tonnellate, in base ai dati forniti dagli unici due produttori dell’Unione che rappresentavano il 100 % della produzione totale dell’Unione del prodotto simile.

4.3.   Consumo dell’Unione

(160)

La Commissione ha stabilito il consumo dell’Unione in base ai volumi di vendita dell’industria dell’Unione sul mercato dell’Unione e ai dati sulle importazioni forniti da Eurostat.

(161)

Il consumo dell’Unione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 2

Consumo dell’Unione (in tonnellate)

 

2019

2020

2021

Periodo dell’inchiesta di riesame

Consumo dell’Unione

[50 000 -60 000 ]

[55 000 -65 000 ]

[65 000 -75 000 ]

[60 000 -70 000 ]

Indice

100

[105 -110 ]

[120 -130 ]

[110 -120 ]

Fonte:

risposte verificate al questionario fornite dall’industria dell’Unione e dati Eurostat.

(162)

Nel periodo in esame, il consumo dell’Unione è aumentato del [10-20] % fino a [60 000-70 000] tonnellate nel periodo dell’inchiesta di riesame. Nel 2020 il consumo è aumentato del [5-10] %, con un’ulteriore impennata del [15-20] % nel 2021 prima di scendere del [10-15] % nel periodo dell’inchiesta di riesame.

(163)

Da un’analisi più dettagliata emerge che nel biennio 2020-2021 il consumo è aumentato perché sono state costruite molte piscine. La domanda sostenuta e problemi logistici a livello mondiale (come la chiusura del canale di Suez e la mancata disponibilità di container) hanno determinato un accumulo di scorte e un aumento artificiale del consumo nel 2021. Questa tendenza si è arrestata nel periodo dell’inchiesta di riesame, quando la domanda di TCCA si è normalizzata.

4.4.   Importazioni dal paese interessato

4.4.1.   Volume e quota di mercato delle importazioni dal paese interessato

(164)

La Commissione ha stabilito il volume delle importazioni in base ai dati Eurostat. La quota di mercato delle importazioni dal paese interessato è stata determinata sulla base delle risposte verificate al questionario fornite dall’industria dell’Unione e dei dati Eurostat. Questi ultimi sono stati preventivamente verificati con le informazioni disponibili.

(165)

Le importazioni nell’Unione dal paese interessato hanno registrato il seguente andamento per gli esportatori attualmente soggetti a dazi:

Tabella 3

Volume delle importazioni (in tonnellate) e quota di mercato

 

2019

2020

2021

Periodo dell’inchiesta di riesame

Volume delle importazioni dal paese interessato (tonnellate)

22 680

27 727

44 546

39 826

Indice

100

122

196

176

Quota di mercato (%)

[25 -45 ]

[35 -55 ]

[50 -70 ]

[50 -70 ]

Indice

100

111

152

152

Fonte:

risposte verificate al questionario fornite dall’industria dell’Unione e dati Eurostat.

(166)

Nel periodo in esame il volume delle importazioni dalla Cina è aumentato complessivamente del 76 %. È aumentato dapprima del 22 % tra il 2019 e il 2020, poi del 61 % nel 2021 e infine è diminuito dell’11 % nel periodo dell’inchiesta di riesame, riflettendo il calo del consumo nel mercato dell’Unione nello stesso anno, come illustrato nella tabella 2.

(167)

La quota di mercato delle importazioni cinesi è aumentata di [10-30] punti percentuali tra il 2019 e il 2020. Nel 2021 ha registrato un ulteriore aumento di [15-35] punti percentuali. Nel periodo dell’inchiesta di riesame, la quota di mercato delle importazioni cinesi si è mantenuta al livello del 2021 malgrado un calo del consumo. Nel complesso, la quota di mercato detenuta dagli esportatori cinesi è aumentata di circa [25-45] punti percentuali nel periodo in esame, raggiungendo una quota significativa del [50-70] % nel periodo dell’inchiesta di riesame.

4.4.2.   Prezzi delle importazioni dal paese interessato

(168)

Il prezzo medio delle importazioni nell’Unione dal paese interessato ha registrato il seguente andamento:

Tabella 4

Prezzi all’importazione (in EUR/tonnellata)

 

2019

2020

2021

Periodo dell’inchiesta di riesame

Cina

1 681

1 307

1 499

2 559

Indice

100

78

89

152

Fonte:

Comext di Eurostat.

(169)

Nel periodo in esame i prezzi delle importazioni cinesi hanno registrato un notevole aumento del 52 %. Dopo una diminuzione iniziale del 22 % tra il 2019 e il 2020, i prezzi sono aumentati del 15 % nel 2021 e ancora del 71 % nel periodo dell’inchiesta di riesame.

(170)

Questo aumento dei prezzi è eccezionale, poiché è collegato a una concatenazione di eventi cominciata con un incendio presso la sede di un importante produttore statunitense di TCCA, che ha interrotto l’attività nell’agosto 2020 (102) (cfr. il punto 5.2.2), con una conseguente carenza dell’offerta a medio termine sul mercato degli USA. A fronte di tale situazione e in considerazione dei prezzi molto inferiori applicabili sul mercato dell’Unione rispetto al mercato degli USA, l’industria dell’Unione ha gradualmente ridestinato una parte del suo volume di produzione al mercato statunitense a discapito dell’offerta sul mercato dell’Unione, determinando così anche una progressiva carenza sul mercato dell’Unione. In tale contesto, i produttori esportatori cinesi hanno tratto vantaggio dalla carenza dell’offerta nell’Unione, vendendo il TCCA a prezzi più elevati rispetto all’industria dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta di riesame.

(171)

Queste circostanze eccezionali non hanno carattere duraturo, poiché il produttore statunitense ha ripreso l’attività dopo il periodo dell’inchiesta di riesame. In tale contesto normalizzato si è osservato un notevole calo dei prezzi delle esportazioni cinesi nell’Unione. Di fatto, tra la fine del periodo dell’inchiesta di riesame (settembre 2022) e maggio 2023, il prezzo medio delle esportazioni cinesi nell’Unione è sceso da 2 559 EUR/tonnellata a 1 501 EUR/tonnellata, in linea con i prezzi medi delle importazioni precedenti al periodo dell’inchiesta di riesame (cfr. il punto 6.4).

4.4.3.   Undercutting dei prezzi

(172)

La Commissione ha determinato l’undercutting dei prezzi nel periodo dell’inchiesta di riesame confrontando:

a)

la media ponderata dei prezzi di vendita dei produttori dell’Unione, praticati ad acquirenti indipendenti sul mercato dell’Unione, adeguati al livello franco fabbrica; e

b)

la media ponderata dei prezzi all’importazione stabiliti su base costo, assicurazione e nolo (cif), compreso il dazio antidumping, con opportuni adeguamenti per tenere conto dei dazi doganali e dei costi successivi all’importazione.

(173)

Tale confronto non ha evidenziato un undercutting dei prezzi da parte delle importazioni cinesi sul mercato dell’Unione durante il periodo dell’inchiesta di riesame, anche senza tenere conto dei dazi antidumping.

(174)

Dalle informazioni contenute nel fascicolo emerge che l’industria dell’Unione vendeva una parte significativa della sua produzione sulla base di contratti a lungo termine, a prezzi che potevano solo essere aumentati per riflettere i notevoli aumenti dei costi relativi ad alcune materie prime (in particolare soda caustica e acido cianurico) e al trasporto («meccanismo di fissazione dei prezzi»). Nel periodo dell’inchiesta di riesame, l’industria dell’Unione ha potuto anche integrare nel meccanismo di fissazione dei prezzi gli aumenti significativi del costo dell’energia elettrica. I contratti a lungo termine sono il risultato di pratiche di dumping attuali e precedenti e di prezzi all’importazione inferiori ai prezzi dell’Unione. I produttori dell’Unione hanno dovuto stipulare contratti di questo tipo per acquisire volumi di vendita significativi a spese di una piena flessibilità in termini di prezzo.

(175)

Le importazioni dalla Cina spesso erano effettuate a pronti o a breve termine, per cui i loro prezzi erano in grado di riflettere condizioni di mercato impreviste, come la carenza di offerta e l’aumento dei prezzi.

(176)

Queste differenze nella fissazione dei prezzi e nei termini contrattuali spiegano l’assenza di undercutting nel periodo dell’inchiesta di riesame.

4.5.   Importazioni da paesi terzi diversi dalla RPC

(177)

Le importazioni di TCCA da paesi terzi diversi dalla RPC nel 2019 rappresentavano una quota di mercato del [5-7] % e provenivano principalmente dal Giappone.

(178)

Il volume aggregato delle importazioni nell’Unione, la quota di mercato e l’andamento dei prezzi delle importazioni di TCCA da altri paesi terzi hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 5

Importazioni da paesi terzi

 

2019

2020

2021

Periodo dell’inchiesta di riesame

Volume (in tonnellate)

3 772

411

214

806

Indice

100

11

6

21

Quota di mercato (%)

[5 -7 ]

[0 -2 ]

[0 -2 ]

[1 -3 ]

Indice

100

10

4

18

Prezzo medio (EUR/tonnellata)

1 701

1 790

3 211

3 798

Indice

100

105

189

223

Fonte:

dati Eurostat.

(179)

Il volume totale delle importazioni nell’Unione provenienti da paesi diversi dalla RPC è diminuito nel periodo in esame e si è mantenuto a un livello molto basso, come dimostra la relativa quota totale di mercato (compresa tra [1-3] %). I prezzi medi di tali importazioni erano superiori ai prezzi medi dell’industria dell’Unione.

4.6.   Situazione economica dell’industria dell’Unione

4.6.1.   Osservazioni generali

(180)

A norma dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, la valutazione della situazione economica dell’industria dell’Unione ha compreso una valutazione di tutti i fattori e indicatori economici pertinenti in rapporto con la situazione dell’industria nel periodo in esame.

(181)

Ai fini della determinazione del pregiudizio, la Commissione non ha operato una distinzione tra indicatori di pregiudizio macroeconomici e microeconomici, dal momento che l’industria dell’Unione, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base, è costituita unicamente da due produttori. La Commissione ha valutato gli indicatori economici in base ai dati relativi a questi due produttori.

(182)

Gli indicatori economici sono produzione, capacità produttiva, utilizzo degli impianti, volume delle vendite, quota di mercato, occupazione, produttività, costo del lavoro, entità del margine di dumping e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping, prezzi di vendita unitari, costo unitario, scorte, redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito, capacità di ottenere capitale, andamento delle esportazioni e redditività generale dell’industria dell’Unione. La relativa analisi è riportata di seguito.

4.6.2.   Indicatori economici

4.6.2.1.   Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

(183)

Nel periodo in esame la produzione totale dell’Unione, la capacità produttiva e l’utilizzo degli impianti hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 6

Produzione, capacità produttiva e utilizzo degli impianti

 

2019

2020

2021

Periodo dell’inchiesta di riesame

Volume di produzione — Indice

100

[110 -115 ]

[120 -125 ]

[130 -135 ]

Capacità produttiva — Indice

100

[110 -115 ]

[110 -115 ]

[110 -115 ]

Utilizzo degli impianti — Indice

100

[100 -105 ]

[105 -110 ]

[110 -115 ]

Fonte:

risposte verificate al questionario fornite dall’industria dell’Unione.

(184)

Nel periodo in esame la produzione di TCCA è aumentata del [30-35] %. Più nello specifico, è aumentata del [10-15] % nel 2020, poi del [5-10] % nel 2021 e infine di un altro [5-10] % nel periodo dell’inchiesta di riesame. L’aumento della produzione è stato determinato dall’elevata domanda sul mercato dell’Unione e dalla carenza di TCCA sul mercato statunitense.

(185)

Nel 2020 i produttori dell’Unione hanno aumentato la capacità installata per soddisfare la maggiore domanda nell’Unione, come illustrato nella tabella 2. Nel complesso la capacità produttiva è aumentata del [10-15] %.

(186)

Nel periodo in esame l’utilizzo degli impianti è stato elevato. Nel periodo dell’inchiesta di riesame, l’industria dell’Unione si è avvicinata al pieno utilizzo degli impianti. Questo impiego ottimale degli impianti di produzione è un fattore importante per la sostenibilità a lungo termine del settore.

4.6.2.2.   Volume delle vendite e quota di mercato

(187)

Nel periodo in esame il volume delle vendite e la quota di mercato dell’industria dell’Unione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 7

Volume delle vendite e quota di mercato (in tonnellate)

 

2019

2020

2021

Periodo dell’inchiesta di riesame

Volume totale delle vendite sul mercato dell’UnioneIndice

100

[110 -115 ]

[90 -95 ]

[80 -85 ]

Quota di mercato (%)

[50 -65 ]

[52 -67 ]

[35 -45 ]

[34 -44 ]

Indice

100

[100 -105 ]

[70 -75 ]

[70 -75 ]

Fonte:

risposte verificate al questionario fornite dall’industria dell’Unione e dati Eurostat.

(188)

Durante il periodo in esame il volume delle vendite dell’industria dell’Unione sul mercato dell’Unione è diminuito del [15-20] %. È dapprima aumentato del [10-15 %] tra il 2019 e 2020, spinto dall’aumento del consumo. In seguito il volume delle vendite è nettamente diminuito del [15-25 %] nel 2021, per poi subire un ulteriore calo del [5-15 %] nel periodo dell’inchiesta di riesame.

(189)

Nonostante la crescita del consumo, dal 2019 la quota del mercato dell’Unione dell’industria dell’Unione è diminuita notevolmente, di [6-31] punti percentuali. Ciò dimostra che l’industria dell’Unione non ha beneficiato della crescita del consumo nell’Unione, diversamente dagli importatori cinesi di TCCA. Di fatto, nel periodo dell’inchiesta di riesame l’industria dell’Unione deteneva circa il [34-44] % del mercato dell’Unione, mentre la quota di mercato della RPC è aumentata al [50-70] %, con un aumento complessivo di [25-45] punti percentuali.

(190)

La quota di mercato degli altri paesi terzi è diminuita, scendendo singolarmente sotto al minimo nel periodo dell’inchiesta di riesame.

4.6.2.3.   Crescita

(191)

Durante il periodo in esame il consumo dell’Unione è cresciuto del [10-20] %. L’industria dell’Unione non è stata in grado di trarre vantaggio da questo aumento del consumo e ha perso quote di mercato considerevoli. I produttori esportatori cinesi sono stati i principali beneficiari di questa evoluzione sul mercato dell’Unione.

4.6.2.4.   Occupazione e produttività

(192)

Nel periodo in esame l’occupazione e la produttività hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 8

Occupazione e produttività

 

2019

2020

2021

Periodo dell’inchiesta di riesame

Numero di dipendenti — Indice

100

[105 -110 ]

[125 -130 ]

[115 -120 ]

Produttività (tonnellata/dipendente) — Indice

100

[100 -105 ]

[95 -100 ]

[110 -115 ]

Fonte:

risposte verificate al questionario fornite dall’industria dell’Unione.

(193)

Durante il periodo in esame il numero di dipendenti è aumentato complessivamente del [15-20] %. Questo aumento riflette l’aumento della produzione e della capacità produttiva dell’industria dell’Unione nel periodo dell’inchiesta di riesame, come spiegato al punto 4.6.2.1. Nello stesso periodo l’industria dell’Unione ha anche ottimizzato la sua produzione, aumentando la produttività (misurata come produzione annua -in tonnellate - per lavoratore dipendente) del [10-15] %.

4.6.2.5.   Entità del margine di dumping e capacità di ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping

(194)

I margini di dumping individuati erano notevolmente superiori al livello minimo e al livello delle misure in vigore (cfr. il considerando 144).

(195)

Nel 2019 e nel 2020 l’industria dell’Unione ha evidenziato segni di ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping. Questi segni di ripresa tuttavia sono svaniti nel 2021, quando la pressione sui prezzi esercitata dai maggiori volumi delle importazioni cinesi è diventata insostenibile, poiché entravano nel mercato dell’Unione a prezzi molto inferiori al costo di produzione sostenuto dai produttori di TCCA dell’Unione.

4.6.2.6.   Prezzi e fattori che incidono sui prezzi

(196)

Nel periodo in esame la media ponderata dei prezzi unitari di vendita praticati dai produttori dell’Unione ad acquirenti indipendenti nell’Unione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 9

Prezzi di vendita e costo di produzione nell’Unione (in EUR/tonnellata)

 

2019

2020

2021

Periodo dell’inchiesta di riesame

Prezzo medio unitario di vendita nell’Unione — Indice

100

[90 -95 ]

[100 -105 ]

[125 -130 ]

Costo unitario di produzione — Indice

100

[90 -95 ]

[115 -120 ]

[155 -160 ]

Fonte:

risposte verificate al questionario fornite dall’industria dell’Unione.

(197)

Il prezzo medio unitario di vendita dell’industria dell’Unione ad acquirenti indipendenti nell’Unione dapprima è sceso del [5-10] % nel 2020 per poi risalire del [5-15] % nel 2021. In seguito ha registrato un’impennata superiore al [25-30] %, raggiungendo un prezzo medio di [2 000 – 2 500 EUR/tonnellata] nel periodo dell’inchiesta di riesame.

(198)

Il costo unitario di produzione dell’industria dell’Unione è aumentato del [55-60] % durante il periodo in esame. Dopo un primo aumento del [5-10] % tra il 2019 e il 2020 ha confermato l’andamento crescente, con un rialzo del [20-30] % tra il 2020 e il 2021 e un ulteriore rialzo del [35-45] % tra il 2021 e il periodo dell’inchiesta di riesame.

(199)

Come indicato al considerando 174, una quota significativa delle vendite dell’industria dell’Unione è basata su contratti a lungo termine che assicurano volumi di vendita nell’arco di molti anni e definiscono un meccanismo di fissazione dei prezzi. Tale meccanismo consente all’industria dell’Unione di adeguare i suoi prezzi solo in caso di variazioni significative del costo di talune variabili (il costo di determinate materie prime e i costi logistici). Nel periodo dell’inchiesta di riesame, al meccanismo di fissazione dei prezzi è stata aggiunta come ulteriore variabile anche l’energia elettrica.

(200)

L’industria dell’Unione ha potuto aumentare i prezzi sul mercato dell’Unione per tenere conto del notevole aumento dei costi delle variabili, purché tali variabili rientrassero nel meccanismo di fissazione dei prezzi e l’aumento dei costi fosse sufficientemente significativo. L’aumento dei prezzi di vendita tuttavia è stato solo parziale e non è stato sufficiente per compensare l’aumento ancora più rilevante del costo di produzione che si è verificato nel 2021 ed è proseguito nel periodo dell’inchiesta di riesame. L’aumento del costo di produzione era dovuto all’aumento generale dei costi, e in particolare del prezzo delle materie prime e dell’energia elettrica.

(201)

I prezzi dell’industria dell’Unione si sono mantenuti al di sopra dei costi fino al 2020. In seguito i prezzi dell’industria dell’Unione sono scesi al di sotto dei costi.

4.6.2.7.   Costo del lavoro

(202)

Nel periodo in esame il costo medio del lavoro dei produttori dell’Unione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 10

Costo medio del lavoro per dipendente

 

2019

2020

2021

Periodo dell’inchiesta di riesame

Costo medio del lavoro per dipendente — Indice

100

[95 -100 ]

[95 -100 ]

[95 -100 ]

Fonte:

risposte verificate al questionario fornite dall’industria dell’Unione.

(203)

Nel periodo in esame il costo medio del lavoro per dipendente è rimasto stabile.

4.6.2.8.   Scorte

(204)

Nel periodo in esame il livello delle scorte dei produttori dell’Unione ha registrato il seguente andamento:

Tabella 11

Scorte

 

2019

2020

2021

Periodo dell’inchiesta di riesame

Scorte finali — Indice

100

[40 -45 ]

[70 -75 ]

[30 -35 ]

Scorte finali in percentuale della produzione — Indice

100

[35 -40 ]

[55 -60 ]

[20 -25 ]

Fonte:

risposte verificate al questionario fornite dall’industria dell’Unione.

(205)

Nel periodo in esame le scorte finali dell’industria dell’Unione sono diminuite del [65-70] % riflettendo, oltre all’aumento della domanda sul mercato dell’Unione, anche le conseguenze della chiusura temporanea dell’impianto statunitense di BioLab, che ha offerto nuove opportunità di esportazione per l’industria dell’Unione.

4.6.2.9.   Redditività, flusso di cassa, investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitale

(206)

Nel periodo in esame la redditività, il flusso di cassa, gli investimenti e l’utile sul capitale investito dei produttori dell’Unione hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 12

Redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito

 

2019

2020

2021

Periodo dell’inchiesta di riesame

Redditività delle vendite nell’Unione ad acquirenti indipendenti (%)

[5 -15 ]

[7 -20 ]

[(-10 )-0 ]

[(-10 )-(-20 )]

Indice

100

[130 -140 ]

[(-10 )-0 ]

[(-10 )-(-20 )]

Flusso di cassa — Indice

100

[145 -150 ]

[(- 105 )-(- 110 )]

[(- 170 )-(- 175 )]

Investimenti — Indice

100

[70 -75 ]

[25 -30 ]

[75 -80 ]

Utile sul capitale investito — Indice

100

[150 -155 ]

[(- 150 )-(- 154 )]

[(- 245 )-(- 250 )]

Fonte:

risposte verificate al questionario fornite dall’industria dell’Unione.

(207)

La Commissione ha stabilito la redditività dei produttori dell’Unione esprimendo l’utile netto, al lordo delle imposte, derivante dalle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti nell’Unione, in percentuale sul fatturato delle stesse vendite.

(208)

Nel periodo in esame la redditività dell’industria dell’Unione ha subito un netto calo. Nel biennio 2019-2020 l’industria dell’Unione era redditizia. La redditività dell’industria dell’Unione si è notevolmente deteriorata nel 2021 e in misura anche maggiore nel periodo dell’inchiesta di riesame, poiché il costo unitario di produzione è aumentato molto di più del prezzo di vendita unitario, con la conseguenza di pesanti perdite.

(209)

Il flusso di cassa netto rappresenta la capacità dei produttori dell’Unione di autofinanziare le proprie attività. Nel periodo in esame l’andamento del flusso di cassa ha rispecchiato l’evoluzione della redditività, con il 2020 che s è dimostrato l’anno migliore e il periodo dell’inchiesta di riesame il peggiore.

(210)

Nel periodo in esame gli investimenti sono stati effettuati regolarmente. Nel 2020 i produttori dell’Unione hanno aumentato la loro capacità installata. Gli investimenti necessari sono stati registrati nel 2019 e 2020. Nel 2021 sono stati effettuati solo investimenti per la manutenzione. Gli investimenti effettuati nel periodo dell’inchiesta di riesame hanno riguardato principalmente l’ambiente.

(211)

L’utile sul capitale investito è il profitto espresso come percentuale del valore contabile netto degli investimenti. Tra il 2019 e il 2020 è aumentato, per poi diventare di segno negativo nel 2021 e nel periodo dell’inchiesta di riesame, seguendo l’andamento della redditività.

4.6.2.10.   Andamento delle esportazioni

(212)

Nel periodo in esame il volume delle esportazioni e il prezzo medio unitario di vendita sui mercati dei paesi terzi hanno registrato il seguente andamento:

Tabella 13

Esportazioni dell’industria dell’Unione

 

2019

2020

2021

Periodo dell’inchiesta di riesame

Volume delle esportazioni — Indice

100

[940 -950 ]

[2 255 -2 265 ]

[3 070 -3 080 )]

Prezzo medio unitario — Indice

100

[80 -85 ]

[85 -90 ]

[145 -150 ]

Fonte:

risposte verificate al questionario fornite dall’industria dell’Unione.

(213)

L’andamento delle esportazioni dell’industria dell’Unione è stato determinato dalle circostanze eccezionali che si sono verificate negli USA, come spiegato al considerando 170. In un contesto di carenza dell’offerta, nel periodo in esame l’industria dell’Unione ha potuto aumentare in misura significativa il volume delle vendite all’esportazione. Anche il prezzo medio unitario di vendita sui mercati terzi ha seguito un andamento positivo e si è mantenuto al di sopra del prezzo applicabile nell’Unione durante tutto il periodo dell’inchiesta di riesame. Tale differenza di prezzo si spiega con ‘esistenza di severe misure commerciali contro le importazioni originarie della RPC (103) sul mercato statunitense, il principale mercato di esportazione per l’industria dell’Unione.

4.6.2.11.   Redditività del prodotto oggetto del riesame

(214)

Nel periodo in esame la redditività complessiva del prodotto oggetto del riesame nell’Unione e sui mercati terzi ha registrato il seguente andamento:

Tabella 14

Redditività complessiva dell’industria dell’Unione

 

2019

2020

2021

Periodo dell’inchiesta di riesame

Redditività complessiva del prodotto oggetto del riesame (%)

[5 -15 ]

[7 -21 ]

[(-10 )-0 ]

[0 -10 ]

Indice

100

[130 -135 ]

[(-10 )-0 ]

[0 -10 ]

Fonte:

risposte verificate al questionario fornite dall’industria dell’Unione.

(215)

La Commissione ha stabilito la redditività complessiva dei produttori dell’Unione per il prodotto oggetto del riesame esprimendo l’utile netto, al lordo delle imposte, derivante dalle vendite del prodotto simile ad acquirenti indipendenti all’interno e all’esterno dell’Unione, in percentuale sul fatturato delle stesse vendite.

(216)

Nel periodo in esame l’industria dell’Unione ha potuto aumentare in misura sostanziale il volume delle vendite all’esportazione a prezzi ben superiori a quelli applicabili nell’Unione. I profitti generati da tali vendite hanno contribuito a migliorare i risultati generali dei produttori dell’Unione.

4.7.   Conclusioni relative al pregiudizio

(217)

La quota di mercato detenuta dagli esportatori cinesi è aumentata di circa [25-45] punti percentuali nel periodo in esame, raggiungendo una quota significativa del [50-70] % nel periodo dell’inchiesta di riesame. L’aumento più rilevante si è verificato tra il 2020 e il 2021 (+[15-35] punti percentuali).

(218)

Nel periodo in esame il consumo dell’Unione è aumentato del [10-20] %, mentre nello stesso periodo la quota di mercato dell’industria dell’Unione è diminuita del [30-40] % fino a raggiungere una quota del [34-44] % nel periodo dell’inchiesta di riesame.

(219)

In tale contesto, nel periodo in esame (2020-2021) i prezzi delle importazioni cinesi sono scesi a livelli inferiori ai costi e ai prezzi di vendita medi dell’industria dell’Unione. Questo calo ha coinciso con l’improvviso aumento della quota di mercato delle importazioni cinesi. Nonostante il notevole aumento dei prezzi nel periodo dell’inchiesta di riesame, le importazioni cinesi hanno mantenuto la loro quota di mercato.

(220)

Benché alcuni indicatori di pregiudizio evidenzino un andamento favorevole, determinato principalmente dalle attività di esportazione (produzione, capacità produttiva, utilizzo degli impianti, occupazione, produttività, scorte e prezzo medio unitario di vendita all’interno e all’esterno dell’Unione), la situazione economica dell’industria dell’Unione sul mercato dell’Unione si è notevolmente deteriorata durante il periodo in esame, come risulta da indicatori quali quota di mercato, volume delle vendite nell’Unione, costo medio unitario di produzione, redditività, flusso di cassa, investimenti e utile sul capitale investito.

(221)

In particolare, la situazione dell’Unione ha cominciato a peggiorare nel 2021, quando le importazioni cinesi sono affluite sul mercato dell’Unione in quantità molto maggiore, a prezzi inferiori al prezzo medio unitario di vendita dei produttori dell’Unione e al costo medio unitario di produzione dell’industria dell’Unione. In tale contesto, l’industria dell’Unione, non essendo in grado di competere, ha cominciato a registrare perdite sul mercato dell’Unione.

(222)

Malgrado la modifica introdotta nel meccanismo di fissazione dei prezzi (inclusione dell’energia elettrica) dei principali contratti a lungo termine nel periodo dell’inchiesta di riesame, l’industria dell’Unione ha potuto trasferire solo in parte ai propri clienti il costante aumento dei costi. La situazione si è pertanto aggravata nel periodo dell’inchiesta di riesame.

(223)

Al fine di garantire la propria sostenibilità, l’industria dell’Unione ha deciso di ridurre le vendite sul mercato dell’Unione e di ridestinare una parte del suo volume di produzione a mercati di esportazione dove poteva applicare prezzi più elevati.

(224)

Sulla base di quanto precede la Commissione ha concluso che durante il periodo dell’inchiesta di riesame l’industria dell’Unione ha continuato a subire un pregiudizio notevole ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base.

5.   NESSO DI CAUSALITÀ

(225)

A norma dell’articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se le importazioni oggetto di dumping provenienti dal paese interessato abbiano causato un pregiudizio notevole all’industria dell’Unione. Conformemente all’articolo 3, paragrafo 7, del regolamento di base la Commissione ha inoltre esaminato se altri fattori noti abbiano contemporaneamente potuto causare pregiudizio all’industria dell’Unione. La Commissione si è accertata che non fosse attribuito alle importazioni oggetto di dumping un eventuale pregiudizio causato da fattori diversi dalle importazioni oggetto di dumping dal paese interessato.

5.1.   Effetti delle importazioni oggetto di dumping

(226)

Nel periodo in esame, le importazioni di TCCA dalla Cina rappresentavano la maggioranza delle importazioni nell’Unione. I produttori esportatori cinesi hanno tratto notevole vantaggio dalla crescita del mercato dell’Unione e sono stati in grado di aumentare il volume delle loro importazioni del 76 %, aumentando la propria quota di mercato di [25-450] punti percentuali a spese dell’industria dell’Unione e di altri produttori di paesi terzi. Nel periodo dell’inchiesta di riesame, i produttori esportatori cinesi dominavano il mercato con una quota di mercato superiore al [50-70 %].

(227)

Dall’analisi combinata dell’andamento delle importazioni dalla Cina e degli indicatori di pregiudizio tra il 2019 e il 2021 emerge un chiaro nesso di causalità tra, da un lato, la combinazione del calo dei prezzi delle importazioni cinesi al di sotto dei costi dell’industria dell’Unione con il loro massiccio aumento di volume nel 2021, e dall’altro, il notevole deterioramento della situazione dell’industria dell’Unione, che ha subito un calo nel volume delle vendite, ha perso quote di mercato e ha anche cominciato a registrare perdite.

(228)

Il periodo dell’inchiesta di riesame riflette anche la prosecuzione del comportamento pregiudizievole dei produttori esportatori cinesi. Come spiegato al considerando 174, alla luce delle pratiche di dumping attuali e precedenti e dei prezzi all’importazione tradizionalmente inferiori ai prezzi dell’Unione, i produttori dell’Unione hanno deciso di stipulare contratti a lungo termine che garantiscono volumi significativi ma limitano la flessibilità in termini di prezzo. Questi contratti hanno impedito ai produttori dell’Unione di alzare i prezzi in misura sufficiente per trasferire l’impennata dei costi di produzione, con il risultato di un ulteriore deterioramento della loro situazione nel periodo dell’inchiesta di riesame. Il fatto che non si sia riscontrato un undercutting nonostante il deterioramento della situazione dell’industria dell’Unione è spiegato dal comportamento dei produttori esportatori cinesi, che hanno sfruttato la loro posizione di leader del mercato per aumentare i prezzi al di sopra del prezzo di vendita medio dell’industria dell’Unione, che era limitato dai contratti a lungo termine.

(229)

Il continuo deterioramento della situazione dell’industria dell’Unione nel periodo dell’inchiesta di riesame è quindi strettamente collegato alla costante pressione sui prezzi esercitata dagli importatori cinesi negli anni precedenti e dall’impennata dei volumi delle importazioni originarie della RPC.

(230)

Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso che le importazioni oggetto di dumping dalla Cina hanno contribuito al pregiudizio notevole subito dall’industria dell’Unione.

5.2.   Effetti di altri fattori

5.2.1.   Importazioni da paesi terzi

(231)

Il volume totale delle importazioni nell’Unione provenienti da paesi diversi dalla RPC è notevolmente diminuito nel periodo in esame e si è mantenuto a un livello molto basso (cfr. il punto 4.5). I prezzi medi di tali importazioni erano superiori ai prezzi medi dell’industria dell’Unione. Le importazioni dai paesi terzi non hanno pertanto contribuito al pregiudizio subito dall’industria dell’Unione.

5.2.2.   Situazione eccezionale durante il periodo dell’inchiesta di riesame e andamento delle esportazioni dell’industria dell’Unione

(232)

Come spiegato al punto 4.6.2.10, l’andamento delle esportazioni dell’industria dell’Unione è stato determinato dalle circostanze eccezionali che si sono verificate negli Stati Uniti.

(233)

L’incendio divampato presso la sede di un importante produttore statunitense di TCCA ha ridotto del 30 % l’offerta statunitense, con una conseguente carenza di offerta sul mercato degli Stati Uniti, creando opportunità per i produttori di paesi terzi, compresa l’industria dell’Unione. Anche la maggiore domanda di TCCA, dovuta a un aumento delle installazioni di piscine negli USA e a questioni logistiche a livello mondiale (chiusura del canale di Suez, scarsa disponibilità di container) ha contribuito a tale carenza, che si è resa evidente soprattutto nel secondo semestre del 2021. BioLab ha ripreso la produzione a novembre 2022, dopo la fine del periodo in esame, consentendo una probabile «normalizzazione» del mercato USA.

(234)

L’andamento delle esportazioni dell’industria dell’Unione è stato determinato dalle circostanze eccezionali sopra citate. A fronte della carenza dell’offerta negli USA, nel periodo in esame l’industria dell’Unione ha potuto aumentare in misura significativa il volume delle vendite all’esportazione verso un mercato protetto da severe misure commerciali contro la Cina.

(235)

Le vendite all’esportazione erano effettuate a prezzi notevolmente superiori al prezzo di vendita medio sul mercato dell’Unione ed erano redditizie. L’andamento delle esportazioni dell’industria dell’Unione quindi non ha contribuito al pregiudizio, ma al contrario ha contribuito a compensare le perdite sostenute sul mercato dell’Unione. Se l’industria dell’Unione avesse venduto a pronti ulteriori quantitativi sul mercato dell’Unione non avrebbe raggiunto lo stesso livello di prezzo praticato sul mercato statunitense perché avrebbe dovuto confrontarsi con la concorrenza cinese.

5.2.3.   Contratti a lungo termine con clienti

(236)

Come spiegato ai considerando 174 e 228, i produttori dell’Unione hanno stipulato contratti a lungo termine con i loro principali clienti nel tentativo di restare competitivi alla luce delle pratiche di dumping passate e attuali e della conseguente pressione sui prezzi esercitata dalle importazioni cinesi. I prezzi erano negoziati ogni anno all’inizio della campagna di vendita (autunno dell’anno-1) e potevano essere adeguati solo per riflettere fluttuazioni significative dei costi di materie prime, trasporti ed energia elettrica. A fronte della costante pressione delle importazioni dalla Cina in termini di prezzi e di volumi, questi contratti garantivano un dato volume di vendite, ma anche un aumento dei quantitativi venduti dall’industria dell’Unione. Lo svantaggio era la flessibilità ridotta in termini di politica dei prezzi.

(237)

Nel periodo dell’inchiesta di riesame, a causa di un evento imprevisto, ossia un aumento senza precedenti dei prezzi dell’energia elettrica, i costi di produzione hanno registrato un’impennata del [35-45] % rispetto al 2021. I produttori dell’Unione hanno imposto ai propri clienti aumenti di prezzo eccezionali, che tuttavia non erano sufficienti a compensare l’aumento sostenuto del costo di produzione determinato dal persistente contesto inflazionistico.

(238)

La Commissione ha pertanto concluso che i contratti a lungo termine possono aver contribuito al pregiudizio subito dall’industria dell’Unione nel periodo dell’inchiesta di riesame. Non esistono altri fattori attenuanti del nesso di causalità tra le importazioni oggetto di dumping originarie della RPC e il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione.

5.2.4.   Conclusioni relative al nesso di causalità

(239)

Sulla base di quanto precede, la Commissione ha concluso che le importazioni oggetto di dumping originarie della RPC hanno causato un pregiudizio notevole all’industria dell’Unione.

6.   RISCHIO DELLA PERSISTENZA DEL PREGIUDIZIO

(240)

La Commissione ha concluso al punto 4.7 che l’industria dell’Unione ha subito un pregiudizio notevole durante il periodo dell’inchiesta di riesame. A norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha quindi valutato l’eventuale rischio della persistenza del pregiudizio causato dalle importazioni oggetto di dumping dalla RPC in caso di scadenza delle misure.

(241)

A tale riguardo, la Commissione ha esaminato la capacità inutilizzata nella RPC, le misure in mercati terzi, l’attrattiva del mercato dell’Unione, gli sviluppi successivi al periodo dell’inchiesta di riesame e l’incidenza delle importazioni dalla RPC sulla situazione dell’industria dell’Unione in caso di scadenza delle misure.

6.1.   Capacità inutilizzata della RPC

(242)

Come indicato al punto 3.8.1, la RPC è il maggior produttore mondiale di TCCA con una capacità inutilizzata di 550 000 tonnellate/anno, pari a più di otto volte il consumo dell’Unione. Di conseguenza l’industria cinese del TCCA, che è orientata all’esportazione e sempre alla ricerca di opportunità di vendita dei propri prodotti all’estero, sarebbe in grado di aumentare prontamente le esportazioni di TCCA verso l’Unione in caso di scadenza dei dazi antidumping. Questo eserciterebbe un ulteriore impatto negativo sulla situazione economica dell’industria dell’Unione, determinandone la completa scomparsa nel breve e medio periodo.

6.2.   Misure commerciali nei mercati di paesi terzi

(243)

Il mercato degli USA è il maggiore mercato mondiale per i TCCA, seguito da quello dell’Unione. È protetto da severe misure di difesa commerciale nei confronti della Cina. In seguito a un riesame effettuato a febbraio 2023 tali misure sono state prorogate per altri cinque anni (104). Data l’elevata entità di tali misure, di norma i produttori esportatori cinesi non costituiscono una presenza sostanziale sul mercato degli USA. In seguito alla carenza dell’offerta sul mercato statunitense dovuta all’incendio presso il produttore BioLab tuttavia la Cina ha esportato negli USA circa 47 600 tonnellate di TCCA nel 2021 e 39 700 tonnellate nel 2022 (105).

(244)

Poiché a novembre 2022 BioLab ha ripreso la produzione, la domanda di TCCA proveniente da paesi terzi sul mercato statunitense si ridurrà in misura significativa. In tale contesto, il mercato degli USA non rappresenterà più un’opportunità per i produttori di TCCA di paesi terzi e in particolare della RPC. Questo cambiamento nel mercato degli USA comporterà un aumento della capacità inutilizzata della RPC, con il rischio di un’ulteriore pressione delle importazioni nel mercato dell’Unione, poiché con tutta probabilità i produttori esportatori cinesi riorienteranno verso l’Unione le loro esportazioni a prezzi di dumping.

6.3.   Attrattiva del mercato dell’Unione

(245)

Il mercato dell’Unione è interessante in termini di dimensioni, essendo il secondo mercato mondiale per i TCCA dopo gli USA.

(246)

Le statistiche (106) rivelano che il mercato dell’Unione è interessate per le esportazioni cinesi anche in termini di prezzi. Nel 2023, le esportazioni cinesi sono affluite nell’Unione a prezzi notevolmente più elevati rispetto al prezzo medio delle esportazioni cinesi verso altre destinazioni.

6.4.   Sviluppi successivi al periodo dell’inchiesta di riesame (PIR)

Tabella 16

Prezzi di vendita e undercutting successivi al PIR

 

Prezzi/tonnellata Cina-UE

Undercutting

Quarto trimestre 2022

2 139

[-5  %-10  %]

Primo trimestre 2023

1 727

[20  %-30  %]

Secondo trimestre 2023

1 507

[30 %-40  %]

Periodo ottobre 2022 - maggio 2023

1 731

[20  %-25  %]

Fonte:

Comext+ informazioni fornite dall’industria dell’Unione.

(247)

I prezzi delle esportazioni cinesi nell’Unione sono nettamente diminuiti dopo il periodo dell’inchiesta di riesame attestandosi, nel secondo trimestre del 2023, a circa 1 500 EUR/tonnellata. Nel contempo, i costi di produzione dei produttori dell’Unione, in particolare i costi dell’energia, si sono mantenuti elevati e probabilmente resteranno tali per un certo periodo. L’industria dell’Unione quindi non è in grado di abbassare i prezzi per competere con le importazioni di TCCA a basso costo dalla Cina. Dall’inchiesta è emerso inoltre che alcuni clienti hanno già voltato le spalle ai produttori dell’Unione rilevando la notevole differenza di prezzo rispetto alle esportazioni cinesi.

(248)

Di fatto i prezzi all’esportazione dei produttori esportatori cinesi sul mercato dell’Unione sono stati inferiori ai prezzi di vendita dell’industria dell’Unione nell’intero periodo successivo al periodo dell’inchiesta di riesame, del [30 %-40 %] nel secondo trimestre del 2023 e in media del [20 %-25 %] nel periodo successivo al periodo dell’inchiesta di riesame. Nella probabile eventualità che le importazioni continuino ad affluire nell’Unione a prezzi così bassi, la situazione dell’industria dell’Unione, che sta già subendo un pregiudizio notevole, peggiorerebbe ulteriormente.

(249)

In caso di scadenza delle misure, le importazioni cinesi oggetto di dumping a prezzi pregiudizievoli eserciterebbero probabilmente un’ulteriore pressione al ribasso sui prezzi di vendita nel mercato dell’Unione. Con ogni probabilità l’industria dell’Unione registrerà ulteriori perdite e perderà clienti, con il rischio di essere esclusa dal mercato dell’Unione.

(250)

In seguito alla divulgazione definitiva delle informazioni, le tre parti interessate cinesi Hebei Jiheng, Heze Huayi e Puyang Cleanway hanno affermato che l’industria dell’Unione si era ripresa da qualsiasi presunto pregiudizio poiché alcuni indicatori di pregiudizio evidenziavano una tendenza favorevole (produzione, capacità produttiva, utilizzo degli impianti, occupazione, produttività, scorte e prezzo medio unitario di vendita all’interno e all’esterno dell’Unione). Le tre parti interessate cinesi inoltre hanno rilevato che tali indicatori erano determinati principalmente dalle attività di esportazione.

(251)

Come riconosciuto dalle tre parti interessate cinesi, l’andamento positivo di alcuni indicatori era dovuto principalmente ai risultati dell’industria dell’Unione su mercati di esportazione condizionati da circostanze eccezionali e da misure commerciali contro le importazioni originarie della RPC (cfr. il punto 4.6.2.10), e pertanto non rifletteva la situazione del mercato dell’Unione. Come indicato ai punti 4.7 e 5 e dimostrato dalla maggior parte degli indicatori relativi al mercato dell’Unione, la situazione dell’industria dell’Unione si è notevolmente deteriorata durante il periodo dell’inchiesta di riesame, al punto che ha subito un pregiudizio notevole in conseguenza dell’aumento delle importazioni cinesi. Altri elementi citati ai punti da 6.1 a 6.47 indicano inoltre un rischio di persistenza e reiterazione del pregiudizio in caso di scadenza delle misure. Su tale base, l’argomentazione è stata respinta.

7.   RISCHIO DELLA REITERAZIONE DEL PREGIUDIZIO

(252)

La Commissione ha inoltre rilevato che l’abrogazione delle misure comporterebbe con ogni probabilità una reiterazione dell’ulteriore pregiudizio. In effetti, anche se il persistente pregiudizio subito dall’industria dell’Unione non può essere attribuito alle importazioni in questione, la Commissione ha rilevato l’esistenza di un forte rischio di reiterazione del pregiudizio sulla base del notevole livello di capacità inutilizzata nella RPC (cfr. il punto 6.1), dell’attrattiva del mercato dell’Unione (cfr. il punto 6.3) e dell’analisi degli sviluppi successivi al periodo dell’inchiesta di riesame (cfr. il punto 6.4). In seguito alla divulgazione definitiva delle informazioni, nessuna parte interessata ha presentato osservazioni su questa risultanza. La Commissione ha pertanto stabilito che, anche nel caso dell’asserita ripresa dell’industria dell’Unione dalla situazione pregiudizievole, la scadenza delle misure comporterebbe la reiterazione del pregiudizio notevole.

8.   CONCLUSIONI SULL’ANALISI DEL RISCHIO

(253)

In caso di scadenza delle misure la situazione dell’industria dell’Unione subirebbe un ulteriore deterioramento. Di fatto, in assenza di misure, i produttori esportatori cinesi disporrebbero della capacità sufficiente per aumentare le loro esportazioni oggetto di dumping verso l’Unione. I recenti sviluppi nei prezzi all’importazione successivi al periodo dell’inchiesta di riesame inoltre confermano che tali prezzi di dumping sarebbero inferiori anche ai prezzi dell’Unione. Tali importazioni eserciterebbero una pressione al ribasso sui prezzi nell’Unione, per cui l’industria dell’Unione sarebbe costretta a diminuire i suoi prezzi di vendita per non perdere quote di mercato. In seguito alla riduzione dei prezzi, la redditività dell’industria dell’Unione subirebbe un ulteriore peggioramento. Nel breve-medio periodo, questi sviluppi non sarebbero sostenibili per l’industria dell’Unione, che potrebbe essere costretta a interrompere l’attività.

(254)

Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che la revoca delle misure comporterebbe con ogni probabilità un aumento significativo delle importazioni oggetto di dumping dalla RPC a prezzi pregiudizievoli, determinando la persistenza o la reiterazione del pregiudizio. La situazione pregiudizievole e comunque fragile dell’industria dell’Unione risulterebbe ulteriormente aggravata. Di conseguenza in caso di scadenza delle misure la redditività dell’industria dell’Unione sarebbe seriamente a rischio.

9.   INTERESSE DELL’UNIONE

(255)

In conformità dell’articolo 21 del regolamento di base, la Commissione ha valutato se il mantenimento delle misure antidumping in vigore sarebbe chiaramente contrario all’interesse generale dell’Unione. La determinazione dell’interesse dell’Unione si è basata su una valutazione di tutti i vari interessi coinvolti, compresi quelli dell’industria dell’Unione, degli importatori indipendenti, degli operatori commerciali e degli utilizzatori.

9.1.   Interesse dell’industria dell’Unione

(256)

Dall’inchiesta è emerso che l’industria dell’Unione ha subito un pregiudizio e si trova in una situazione di vulnerabilità. Come indicato al considerando 253, in caso di scadenza delle misure antidumping è probabile che la situazione dell’industria dell’Unione peggiori ulteriormente. Il mantenimento delle misure quindi andrebbe a vantaggio dell’industria dell’Unione.

(257)

Essendo integrata, l’industria dell’Unione inoltre produce in loco materie prime a monte utilizzate nel processo produttivo del TCCA. Si tratta del cloro, un composto molto instabile, difficile da immagazzinare e da trasportare. La riduzione dell’attività nel settore del TCCA quindi avrebbe ripercussioni negative dirette anche sulle attività a monte. La loro produzione di fatto non potrebbe essere assorbita, per cui il volume di produzione diminuirebbe, con un conseguente aumento dei costi fissi e un impatto negativo generale per la redditività dell’industria dell’Unione.

(258)

Su tale base la Commissione ha concluso che il mantenimento delle misure antidumping in vigore sarebbe nell’interesse dell’industria dell’Unione.

9.2.   Interesse degli importatori indipendenti e degli operatori commerciali

(259)

Tre importatori indipendenti hanno risposto al questionario dopo la pubblicazione dell’avviso di apertura. Uno di essi non ha più collaborato, mentre gli altri due hanno collaborato pienamente all’inchiesta fornendo una risposta completa al questionario e colmando le lacune individuate durante l’inchiesta.

(260)

Gli importatori (107) hanno acquistato principalmente TCCA dalla RPC durante il periodo dell’inchiesta di riesame. Hanno anche acquistato quantità limitate di TCCA da produttori dell’Unione. Il TCCA rappresentava tra il 20 % e il 30 % del loro fatturato totale. Dall’inchiesta è emerso inoltre che, nonostante le misure in vigore, gli importatori registravano profitti.

(261)

Un importatore era favorevole al mantenimento delle misure, mentre l’altro non ha manifestato la sua posizione.

(262)

Su tali basi, la Commissione ha concluso che il mantenimento delle misure non avrebbe un’incidenza negativa significativa per gli importatori.

9.3.   Interesse degli utilizzatori

(263)

Un utilizzatore ha risposto al questionario. Si tratta di una società che produceva TCCA fino al 2017, quando ha cambiato modello aziendale passando dalla produzione di TCCA alla sua trasformazione in pastiglie.

(264)

Questo utilizzatore era favorevole alla proroga delle misure, poiché consentono condizioni di parità.

(265)

Nessun altro utilizzatore si è manifestato in seguito alla pubblicazione dell’avviso di apertura e durante l’inchiesta. Le conclusioni raggiunte nelle precedenti inchieste quindi restano ancora valide. Il mantenimento delle misure non avrebbe un’incidenza negativa sulla concorrenza nel mercato dell’Unione.

9.4.   Conclusioni relative all’interesse dell’Unione

(266)

In base alle considerazioni esposte, la Commissione ha concluso che non vi erano validi motivi di interesse dell’Unione contrari al mantenimento delle misure in vigore sulle importazioni di TCCA originario della Cina.

(267)

In seguito alla divulgazione definitiva delle informazioni, le tre parti interessate cinesi Hebei Jiheng, Heze Huayi e Puyang Cleanway hanno affermato che il mantenimento delle misure rafforzerebbe la posizione di monopolio dell’industria dell’Unione e le consentirebbe di vendere a prezzi eccezionalmente elevati, a discapito degli utilizzatori.

(268)

Il mercato dell’Unione è caratterizzato dall’esistenza di numerosi operatori con sede nell’Unione ma anche in altri paesi. Considerando la quota di mercato di ciascun operatore nel periodo in esame, la Commissione ha ritenuto che il livello di concorrenza applicabile sul mercato dell’UE è elevato e che l’industria dell’Unione non gode di una posizione di monopolio. Ciò è dimostrato anche dalla differenza di prezzo osservata durante e dopo il periodo in esame tra i prezzi delle importazioni dalla Cina e i prezzi applicati dall’industria dell’Unione. Su tale base, l’argomentazione è stata respinta.

10.   MISURE ANTIDUMPING

(269)

Sulla base delle conclusioni cui è giunta la Commissione in merito alla persistenza del dumping, alla persistenza del pregiudizio e all’interesse dell’Unione, è opportuno mantenere in vigore le misure antidumping sul TCCA originario della Cina.

(270)

Al fine di ridurre al minimo i rischi di elusione dovuti alle differenze tra le aliquote del dazio, sono necessarie misure speciali atte a garantire l’applicazione dei dazi antidumping individuali. Le società soggette a dazi antidumping individuali devono presentare una fattura commerciale valida alle autorità doganali degli Stati membri. La fattura deve essere conforme alle prescrizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento. Le importazioni non accompagnate da tale fattura dovrebbero essere soggette al dazio antidumping applicabile a «tutte le altre società».

(271)

Anche se la presentazione di tale fattura è necessaria per consentire alle autorità doganali degli Stati membri di applicare alle importazioni le aliquote individuali del dazio antidumping, essa non costituisce l’unico elemento che le autorità doganali devono prendere in considerazione. Di fatto, anche qualora ricevano una fattura che soddisfa tutte le prescrizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento, le autorità doganali degli Stati membri devono effettuare i consueti controlli e possono, come in tutti gli altri casi, esigere documenti supplementari (documenti di spedizione ecc.) al fine di verificare l’esattezza delle informazioni dettagliate contenute nella dichiarazione e garantire che la successiva applicazione dell’aliquota inferiore del dazio sia giustificata conformemente al diritto doganale.

(272)

Qualora il volume delle esportazioni di una delle società che beneficiano di aliquote individuali del dazio più basse dovesse aumentare sensibilmente dopo l’istituzione delle misure in esame, tale aumento di volume potrebbe essere considerato di per sé una modificazione della configurazione degli scambi dovuta all’istituzione di misure ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base. In tali circostanze e purché siano soddisfatte le necessarie condizioni, può essere avviata un’inchiesta antielusione. Nell’ambito dell’inchiesta si potrà fra l’altro esaminare la necessità di sopprimere le aliquote individuali del dazio e istituire di conseguenza un dazio su scala nazionale.

(273)

Le aliquote individuali del dazio antidumping per società indicate nel presente regolamento si applicano esclusivamente alle importazioni del prodotto oggetto del riesame originario della Cina e prodotto dalle persone giuridiche menzionate. Le importazioni del prodotto oggetto del riesame fabbricato da qualsiasi altra società non specificamente menzionata nel dispositivo del presente regolamento, compresi i soggetti collegati a quelli espressamente citati, dovrebbero essere soggette all’aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società». Esse non dovrebbero essere soggette a nessuna delle aliquote individuali del dazio antidumping.

(274)

Una società può chiedere l’applicazione di tali aliquote individuali del dazio antidumping nel caso di una successiva modifica del proprio nome. La richiesta deve essere trasmessa alla Commissione (108). La richiesta deve contenere tutte le informazioni pertinenti atte a dimostrare che la modifica non pregiudica il diritto della società di beneficiare dell’aliquota del dazio ad essa applicabile. Se la modifica del nome della società non pregiudica il suo diritto di beneficiare dell’aliquota del dazio ad essa applicabile, un regolamento relativo alla modifica del nome sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

(275)

Tutte le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni principali sulla cui base si intendeva raccomandare il mantenimento delle misure in vigore. Esse hanno inoltre usufruito di un termine per presentare le loro osservazioni in risposta a tale divulgazione delle informazioni.

(276)

La Commissione ha ricevuto dall’industria dell’Unione una comunicazione che corroborava ulteriormente le sue risultanze secondo cui i produttori esportatori cinesi erano in grado di vendere a prezzi inferiori al prezzo indicativo dell’Unione. Non si è pertanto ritenuto necessario modificare il testo del presente regolamento.

(277)

A norma dell’articolo 109 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (109), quando un importo deve essere rimborsato a seguito di una sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, il tasso d’interesse da corrispondere dovrebbe essere quello applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, il primo giorno di calendario di ciascun mese.

(278)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1036,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido tricloroisocianurico e suoi preparati, chiamato anche «simclosene» nella denominazione comune internazionale (DCI), attualmente classificato con i codici NC ex 2933 69 80 ed ex 3808 94 20 (codici TARIC 2933698070 e 3808942020) e originario della Repubblica popolare cinese.

2.   Le aliquote del dazio antidumping definitivo applicabili al prezzo netto franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, per i prodotti fabbricati dalle società sotto elencate sono le seguenti:

Società

Dazio antidumping

Codice addizionale TARIC

Hebei Jiheng Chemical Co. Limited

8,1  %

A604

Puyang Cleanway Chemicals Limited

7,3  %

A628

Heze Huayi Chemical Co. Limited

3,2  %

A629

Zhucheng Taisheng Chemical Co. Limited

40,5  %

A627

Liaocheng City Zhonglian Industry Co. Ltd

32,8  %

A998

Tutte le altre società

42,6  %

A999

3.   L’applicazione delle aliquote individuali del dazio specificate per le società citate al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, su cui figuri una dichiarazione datata e firmata da un responsabile dell’entità che emette tale fattura, identificato con nome e funzione, formulata come segue: «Il sottoscritto certifica che il (volume) di (prodotto oggetto del riesame) venduto per l’esportazione nell’Unione europea e oggetto della presente fattura è stato fabbricato da (nome e indirizzo della società) (codice addizionale TARIC) in [paese interessato]. Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite nella presente fattura sono complete ed esatte». In caso di mancata presentazione di tale fattura, si applica il dazio applicabile a tutte le altre società.

4.   Salvo diversa indicazione, si applicano le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2023

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

(2)  Regolamento (CE) n. 1631/2005 del Consiglio, del 3 ottobre 2005, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di acido tricloroisocianurico originarie della Repubblica popolare cinese e degli Stati Uniti d’America (GU L 261 del 7.10.2005, pag. 1).

(3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 855/2010 del Consiglio, del 27 settembre 2010, che modifica il regolamento (CE) n. 1631/2005 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido tricloroisocianurico originario, tra l’altro, della Repubblica popolare cinese (GU L 254 del 29.9.2010, pag. 1).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 1389/2011 del Consiglio, del 19 dicembre 2011, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido tricloroisocianurico originario della Repubblica popolare cinese a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1225/2009 (GU L 346 del 30.12.2011, pag. 6).

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 569/2014 della Commissione, del 23 maggio 2014, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1389/2011 del Consiglio, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido tricloroisocianurico originario della Repubblica popolare cinese a seguito di un riesame relativo a un «nuovo esportatore» a norma dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio (GU L 157 del 27.5.2014, pag. 80).

(6)  Liaocheng City Zhonglian Industry Co. Ltd.

(7)  Juancheng Kangtai Chemical Co. Ltd.

(8)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/392 della Commissione, del 9 marzo 2015, che chiude un riesame relativo a un «nuovo esportatore» del regolamento di esecuzione (UE) n. 1389/2011 del Consiglio che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido tricloroisocianurico originario della Repubblica popolare cinese, istituisce nuovamente il dazio sulle importazioni provenienti dall’esportatore e pone termine alla registrazione di tali importazioni (GU L 65 del 10.3.2015, pag. 18).

(9)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/2230 della Commissione, del 4 dicembre 2017, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido tricloroisocianurico originario della Repubblica popolare cinese a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 319 del 5.12.2017, pag. 10).

(10)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1209 della Commissione del 22 luglio 2021 che avvia un riesame relativo ai «nuovi esportatori» del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2230 della Commissione che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido tricloroisocianurico originarie della Repubblica popolare cinese per tre produttori esportatori cinesi, abroga il dazio in vigore sulle importazioni di tali produttori esportatori e dispone la registrazione di dette importazioni (GU L 263 del 23.7.2021, pag. 1).

(11)  Regolamento di esecuzione (UE) 2022/619 della Commissione del 12 aprile 2022 che chiude i riesami relativi ai «nuovi esportatori» del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2230 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido tricloroisocianurico originario della Repubblica popolare cinese per tre produttori esportatori cinesi, istituisce il dazio sulle importazioni di tali produttori e pone termine alla registrazione di dette importazioni (GU L 115 del 13.4.2022, pag. 66).

(12)   GU C 462 del 5.12.2022, pag. 10.

(13)  Regolamento di esecuzione (UE) 2023/712 della Commissione del 30 marzo 2023 che apre un riesame relativo ai «nuovi esportatori» del regolamento di esecuzione (UE) 2017/2230 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido tricloroisocianurico originario della Repubblica popolare cinese per un produttore esportatore cinese, abroga il dazio in vigore sulle importazioni di tale produttore esportatore e dispone la registrazione di dette importazioni (GU L 93 del 31.3.2023, pag. 88).

(14)   GU C 113 del 9.3.2022, pag. 24.

(15)  https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/case-view?caseId=2643

(16)  http://www.gtis.com/gta/secure/default.cfm

(17)  https://dataweb.usitc.gov/

(18)  https://www.cfe.mx/

(19)  Índice de Referencia Nacional de Precios de Gas Natural al Mayoreo (IPGN) (cre.gob.mx).

(20)  https://www.inegi.org.mx/

(21)  https://rotquimica.com/

(22)  https://cydsa.com/audited-financial-statements/?lang=en

(23)  Avviso di apertura, cfr. la nota 12.

(24)  Documento di lavoro dei servizi della Commissione sulle distorsioni significative nell’economia della Repubblica popolare cinese ai fini delle inchieste di difesa commerciale, 20 dicembre 2017, SWD 483 final/2.

(25)  Relazione – capitolo 2, pagg. 6 e 7.

(26)  Relazione – capitolo 2, pag. 10.

(27)  Disponibile all’indirizzo: Costituzione della Repubblica popolare cinese (npc.gov.cn) (consultato il 12 settembre 2023).

(28)  Relazione – capitolo 2, pagg. 20 e 21.

(29)  Relazione – capitolo 3, pagg. 41, 73 e 74.

(30)  Relazione – capitolo 6, pagg. 120 e 121.

(31)  Relazione – capitolo 6, pagg. 122-135.

(32)  Relazione – capitolo 7, pagg. 167 e 168.

(33)  Relazione – capitolo 8, pagg. 169 e 170, 200 e 201.

(34)  Relazione – capitolo 2, pagg. 15 e 16; relazione, capitolo 4, pagg. 50 e 84; relazione, capitolo 5, pagg. 108 e 109.

(35)  Cfr.: http://en.sasac.gov.cn/

(36)  Cfr.: https://www.qixin.com/company/65f3af24-40d6-4b1b-9096-f8e2d897bd2e (consultato il 12 settembre 2023)

(37)  Cfr.: http://file.finance.sina.com.cn/211.154.219.97:9494/MRGG/CNSESH_STOCK/2022/2022-4/2022-04-13/7978674.PDF, pag. 49 (consultato il 12 settembre 2023)

(38)  Cfr. ad esempio l’articolo 33 della costituzione del PCC, l’articolo 19 della legge sulle società (diritto societario) cinese o gli Orientamenti per intensificare il lavoro del Fronte unito nel settore privato per la nuova era (cfr. i riferimenti completi in appresso).

(39)  Cfr.: http://www.cpcif.org.cn/detail/40288043661e27fb01661e386a3f0001?e=1 (consultato il 12 settembre 2023).

(40)  Cfr.: http://www.ccema.org.cn/wzsy (consultato il 12 settembre 2023).

(41)  Cfr.: http://www.ccema.org.cn/xhzc (consultato il 12 settembre 2023).

(42)  Relazione – capitolo 5, pagg. 100 e 101.

(43)  Relazione – capitolo 2, pag. 26.

(44)  Cfr. ad esempio: Blanchette, J. - Xìs Gamble: The Race to Consolidate Power and Stave off Disaster; Foreign Affairs, vol. 100, n. 4, luglio/agosto 2021, pagg. 10-19.

(45)  Relazione – capitolo 2, pagg. 31 e 32.

(46)  Disponibile all’indirizzo: https://www.reuters.com/article/us-china-congress-companies-idUSKCN1B40JU (consultato il 12 settembre 2023).

(47)  Disponibile all’indirizzo: www.gov.cn/zhengce/2020-09/15/content_5543685.htm (consultato il 12 settembre 2023).

(48)   «Chinese Communist Party asserts greater control over private enterprise», disponibile all’indirizzo: https://on.ft.com/3mYxP4j (consultato il 22 marzo 2023).

(49)  Cfr.: http://jscc.sinopec.com/jscc/about_us/teammanagement/ (consultato il 12 settembre 2023).

(50)  Cfr.: http://www.sinopec.com/listco/Resource/Pdf/2023032507.pdf, pag. 26 (consultato il 12 settembre 2023).

(51)  Cfr.: http://www.sinopecgroup.com/group/gywm/ddjs.shtml http://jscc.sinopec.com/jscc/about_us/teammanagement/ (consultato il 12 settembre 2023).

(52)  Relazione – capitoli da 14.1 a 14.3.

(53)  Relazione – capitolo 4, pagg. 41 e 42, 83.

(54)  Quattordicesimo piano quinquennale sulle materie prime. Disponibile all’indirizzo: https://www.miit.gov.cn/zwgk/zcwj/wjfb/tz/art/2021/art_2960538d19e34c66a5eb8d01b74cbb20.html (consultato il 12 settembre 2023).

(55)  Ibidem, sezione IV.1.

(56)  Cfr.: https://www.gov.cn/xinwen/2019-11/06/content_5449193.htm (consultato il 6 settembre 2023).

(57)  Ibidem, articolo 4.

(58)  Cfr.: https://huanbao.bjx.com.cn/news/20211201/1191133.shtml (consultato il 12 settembre 2023).

(59)  Ibidem, sezione III.1.3.

(60)  Ibidem, sezione III.2.3.

(61)  Cfr.: http://gxt.jiangsu.gov.cn/art/2021/9/3/art_6197_10099378.html (consultato il 12 settembre 2023).

(62)  Ibidem, sezione 5.2.6.1.

(63)  Ibidem, sezione 5.2.6.1.1.

(64)  Cfr.: https://huanbao.bjx.com.cn/news/20211115/1187880.shtml (consultato il 12 settembre 2023).

(65)  Ibidem, sezione II.3.

(66)  Ibidem, sezione III.4.

(67)  Relazione – capitolo 6, pagg. 138-149.

(68)  Relazione – capitolo 9, pag. 216.

(69)  Relazione – capitolo 9, pagg. 213-215.

(70)  Relazione – capitolo 9, pagg. 209-211.

(71)  Relazione – capitolo 13, pagg. 332-337.

(72)  Relazione – capitolo 13, pag. 336.

(73)  Relazione – capitolo 13, pagg. 337-341.

(74)  Relazione – capitolo 6, pagg. 114-117.

(75)  Relazione – capitolo 6, pag. 119.

(76)  Relazione – capitolo 6, pag. 120.

(77)  Relazione – capitolo 6, pagg. 121 e 122, 126-128, 133-135.

(78)  Cfr.: Regolamento di esecuzione (UE) 2021/328 della Commissione, del 24 febbraio 2021, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di prodotti in fibra di vetro a filamento continuo originari della Repubblica popolare cinese in seguito a un riesame in previsione della scadenza a norma dell’articolo 18 del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 65 del 25.2.2021, pag. 1), considerando da 71 a 75 e regolamento di esecuzione (UE) 2021/2287 della Commissione, del 17 dicembre 2021, che istituisce dazi compensativi definitivi sulle importazioni di fogli e nastri sottili di alluminio destinati alla trasformazione originari della Repubblica popolare cinese e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2170 della Commissione che istituisce dazi antidumping definitivi sulle importazioni di fogli e nastri sottili di alluminio destinati alla trasformazione originari della Repubblica popolare cinese (GU L 458 del 22.12.2021, pag. 344), considerando da 151 a 188.

(79)  Cfr. il documento strategico ufficiale della commissione cinese di regolamentazione bancaria e assicurativa (China Banking and Insurance Regulatory Commission, CBIRC) del 28 agosto 2020: piano d’azione triennale per il miglioramento del governo societario nel settore bancario e assicurativo (2020-2022), disponibile all’indirizzo: http://www.cbirc.gov.cn/cn/view/pages/ItemDetail.html?docId=925393&itemId=928 (consultato il 22 marzo 2023). Il piano indica di «attuare ulteriormente lo spirito incarnato nel discorso introduttivo del segretario generale Xi Jinping sull’avanzamento della riforma della governance societaria del settore finanziario». La sezione II del piano mira inoltre a promuovere l’integrazione organica della leadership del partito nella governance societaria: «renderemo più sistematica, standardizzata e basata su procedure l’integrazione della leadership del partito nella governance societaria […] Le principali questioni operative e gestionali devono essere discusse dal comitato di partito prima di essere sottoposte alla decisione del consiglio di amministrazione o dell’alta dirigenza».

(80)  Cfr. la comunicazione della CBIRC sul metodo di valutazione della performance delle banche commerciali, pubblicata il 15 dicembre 2020. http://jrs.mof.gov.cn/gongzuotongzhi/202101/t20210104_3638904.htm (consultata il 22 marzo 2023).

(81)  Cfr. il documento di lavoro del Fondo monetario internazionale (FMI), «Resolving Chinàs Corporate Debt Problem», di Wojciech Maliszewski, Serkan Arslanalp, John Caparusso, José Garrido, Si Guo, Joong Shik Kang, W. Raffaello Lam, T. Daniel Law, Wei Liao, Nadia Rendak, Philippe Wingender, Jiangyan, ottobre 2016 (WP/16/203).

(82)  Relazione – capitolo 6, pagg. 121 e 122, 126-128, 133-135.

(83)  Cfr. OCSE (2019), «OECD Economic Surveys: China 2019», pubblicazioni dell’OCSE, Parigi, pag. 29, disponibile all’indirizzo: https://doi.org/10.1787/eco_surveys-chn-2019-en (consultato il 12 settembre 2023).

(84)  Cfr.: http://www.gov.cn/xinwen/2020-04/20/content_5504241.htm (consultato il 12 settembre 2023).

(85)  Cfr. ad esempio i capitoli 2-3, 8-9, 58-60 del quattordicesimo piano quinquennale.

(86)  Cfr. il capitolo 65 del quattordicesimo piano quinquennale.

(87)  https://data.worldbank.org/income-level/upper-middle-income

(88)  In assenza di produzione del prodotto oggetto del riesame in uno qualsiasi dei paesi con un livello di sviluppo analogo, è possibile prendere in considerazione la produzione di un prodotto appartenente alla stessa categoria generale e/o al medesimo settore del prodotto oggetto del riesame.

(89)  inegi.org.mx

(90)  https://app.cfe.mx/Aplicaciones/CCFE/Tarifas/TarifasCREIndustria/Tarifas/GranDemandaMTH.aspx

(91)  Índice de Referencia Nacional de Precios de Gas Natural al Mayoreo (IPGN) (cre.gob.mx)

(92)  http://www.gtis.com/gta/secure/default.cfm

(93)  https://dataweb.usitc.gov/

(94)  inegi.org.mx

(95)  https://app.cfe.mx/Aplicaciones/CCFE/Tarifas/TarifasCREIndustria/Tarifas/GranDemandaMTH.aspx

(96)  Índice de Referencia Nacional de Precios de Gas Natural al Mayoreo (IPGN) (cre.gob.mx)

(97)  Regolamento (UE) 2015/755 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni da alcuni paesi terzi (GU L 123 del 19.5.2015, pag. 33). A norma dell’articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, i prezzi praticati sul mercato interno di tali paesi non possono essere utilizzati ai fini della determinazione del valore normale.

(98)  https://dataweb.usitc.gov/

(99)  https://cydsa.com/audited-financial-statements/?lang=en. A questa data (6 ottobre 2023), il link non è più accessibile. Le delegazioni dell’Unione europea in paesi terzi tuttavia hanno confermato di essere in grado di accedervi. La Commissione ha salvato gli screenshot dei dati finanziari di CYDSA per stabilire SGAV e profitti esenti da distorsioni.

(100)   GU L 319 del 5.12.2017, pag. 10.

(101)  Statistiche doganali dell’amministrazione generale delle dogane della RPC, da 海关统计数据查询平台 (customs.gov.cn), http://stats.customs.gov.cn/indexEn

(102)  Chemical Fire Raises Concerns about Trichlor Supply| Pool & Spa News (poolspanews.com)

(103)  Avviso di ordinanza di dazio antidumping: isocianurati clorurati originari della Repubblica popolare cinese, 70 Fed. Reg. 36,561 (24 giugno 2005) 2022-01933.pdf (govinfo.gov); livello delle misure (285,6 %).

(104)  https://www.govinfo.gov/content/pkg/FR-2023-02-22/pdf/2023-03652.pdf

(105)   Fonte: GTA.

(106)  Source: Statistiche doganali dell’amministrazione generale delle dogane della RPC, da 海关统计数据查询平台 (customs.gov.cn).

(107)  Che trasformano anche il TCCA in pastiglie o altri formati di imballaggio/etichettatura.

(108)   Commissione europea, direzione generale del Commercio, direzione G, Rue de la Loi 170, 1040 Bruxelles, Belgio.

(109)  Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2757/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)