Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
2023/2753 |
7.12.2023 |
DECISIONE (UE) 2023/2753 DEL CONSIGLIO
del 4 dicembre 2023
relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Comitato misto SEE riguardo alla modifica dell'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE (ETS trasporto aereo)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,
visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo (1), in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
L'accordo sullo Spazio economico europeo (2) («accordo SEE») è entrato in vigore il 1o gennaio 1994. |
(2) |
A norma dell'articolo 98 dell'accordo SEE, il Comitato misto SEE può decidere di modificare, tra l'altro, l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE. |
(3) |
È opportuno integrare nell'accordo SEE la direttiva (UE) 2023/958 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e la decisione (UE) 2023/136 del Parlamento europeo e del Consiglio (4). |
(4) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE. |
(5) |
La posizione dell'Unione in sede di Comitato misto SEE dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione accluso, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Comitato misto SEE riguardo alla proposta modifica dell'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE si basa sul progetto di decisione del Comitato misto SEE accluso alla presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 2023
Per il Consiglio
Il presidente
F. BOLAÑOS GARCÍA
(1) GU L 305 del 30.11.1994, pag. 6.
(2) GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3.
(3) Direttiva (UE) 2023/958 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, recante modifica della direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda il contributo del trasporto aereo all'obiettivo di riduzione delle emissioni in tutti i settori dell'economia dell'Unione e recante adeguata attuazione di una misura mondiale basata sul mercato (GU L 130 del 16.5.2023, pag. 115).
(4) Decisione (UE) 2023/136 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2023, che modifica la direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda la notifica agli operatori aerei basati nell'Unione della compensazione nell'ambito di una misura mondiale basata sul mercato (GU L 19 del 20.1.2023, pag. 1).
PROGETTO
DECISIONE N. …/2023 DEL COMITATO MISTO SEE
del …
che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
(1) |
Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva (UE) 2023/958 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, recante modifica della direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda il contributo del trasporto aereo all'obiettivo di riduzione delle emissioni in tutti i settori dell'economia dell'Unione e recante adeguata attuazione di una misura mondiale basata sul mercato (1). |
(2) |
Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione (UE) 2023/136 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2023, che modifica la direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda la notifica agli operatori aerei basati nell'Unione della compensazione nell'ambito di una misura mondiale basata sul mercato (2). |
(3) |
La direttiva (UE) 2023/958 istituisce un meccanismo specificamente atto a colmare il differenziale di costo tra carburanti per il trasporto aereo sostenibili e combustibili fossili, nel cui ambito è previsto un livello superiore di sostegno per talune isole dell'Unione. Questo livello di sostegno più elevato dovrebbe applicarsi anche all'Islanda. |
(4) |
La direttiva (UE) 2023/958 proroga per l'ultima volta la deroga temporanea per i voli effettuati da e verso determinati paesi terzi. La specifica situazione geografica dell'Islanda è considerata comportare particolari effetti negativi sulla connettività aerea e rischi di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. È pertanto opportuno istituire, per il periodo di transizione contemplato dalla deroga temporanea e con modalità atte a garantire il totale rispetto e la conformità con il principio di parità di trattamento delle compagnie aeree sulla stessa rotta e con gli obiettivi, principi e altre disposizioni dell'accordo SEE, un meccanismo di assegnazione condizionata di quote supplementari agli operatori aerei per i voli in partenza da un aerodromo situato in Islanda e in arrivo in un aerodromo situato nel SEE, in Svizzera o nel Regno Unito ovvero in partenza da un aerodromo situato nel SEE e in arrivo in Islanda. Le quote assegnate nell'ambito del meccanismo devono essere detratte dal numero di quote altrimenti assegnate all'Islanda ai fini della messa all'asta. Le quote supplementari assegnate agli operatori aerei in virtù del meccanismo devono essere subordinate all'accelerazione degli interventi da essi realizzati per raggiungere la neutralità climatica. |
(5) |
Nel 2026 dovrebbe essere presentata una relazione in cui sia valutata la connettività aerea dell'Islanda, tenendo conto anche della competitività e della rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, nonché degli impatti ambientali e climatici, oltre che degli adattamenti previsti dalla presente decisione. I risultati della valutazione dovrebbero se del caso essere presi in considerazione nella futura revisione della direttiva 2003/87/CE oltre il periodo 2024-2026. |
(6) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato XX dell'accordo SEE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Nell'allegato XX dell'accordo SEE, il punto 21al (Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è così modificato:
1. |
sono aggiunti i trattini seguenti:
|
2. |
gli adattamenti da b) a d) sono sostituiti dai seguenti:
|
3. |
gli adattamenti e) e f) sono soppressi; gli adattamenti da g) a t) diventano adattamenti da e) a r); |
4. |
dopo l'adattamento r) sono inseriti gli adattamenti seguenti:
|
5. |
gli adattamenti u) e v) diventano adattamenti t) e u). |
Articolo 2
Il testo della direttiva (UE) 2023/958 e della decisione (UE) 2023/136 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il … o, se posteriore, il giorno successivo all'ultima notifica al Comitato misto SEE a norma dell'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il …
Per il comitato misto SEE
Il presidente
I segretari
del comitato misto SEE
(1) GU L 130 del 16.5.2023, pag. 115.
(2) GU L 19 del 20.1.2023, pag. 1.
(*1) [Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.] [Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.]
Dichiarazione comune delle Parti contraenti relativa alla decisione n. …/… del Comitato misto SEE che integra nell'accordo la direttiva (UE) 2023/958 del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione (UE) 2023/136 del Parlamento europeo e del Consiglio
La direttiva (UE) 2023/958 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, comprende la debita attuazione di misure adottate dall'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale. Le Parti contraenti convengono sul fatto che l'integrazione della direttiva lascia impregiudicato l'ambito di applicazione dell'accordo SEE.
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/2753/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)