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Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

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Serie L


2023/2753

7.12.2023

DECISIONE (UE) 2023/2753 DEL CONSIGLIO

del 4 dicembre 2023

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Comitato misto SEE riguardo alla modifica dell'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE (ETS trasporto aereo)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo (1), in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

L'accordo sullo Spazio economico europeo (2) («accordo SEE») è entrato in vigore il 1o gennaio 1994.

(2)

A norma dell'articolo 98 dell'accordo SEE, il Comitato misto SEE può decidere di modificare, tra l'altro, l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE.

(3)

È opportuno integrare nell'accordo SEE la direttiva (UE) 2023/958 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e la decisione (UE) 2023/136 del Parlamento europeo e del Consiglio (4).

(4)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE.

(5)

La posizione dell'Unione in sede di Comitato misto SEE dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione accluso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Comitato misto SEE riguardo alla proposta modifica dell'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE si basa sul progetto di decisione del Comitato misto SEE accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 4 dicembre 2023

Per il Consiglio

Il presidente

F. BOLAÑOS GARCÍA


(1)   GU L 305 del 30.11.1994, pag. 6.

(2)   GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3.

(3)  Direttiva (UE) 2023/958 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, recante modifica della direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda il contributo del trasporto aereo all'obiettivo di riduzione delle emissioni in tutti i settori dell'economia dell'Unione e recante adeguata attuazione di una misura mondiale basata sul mercato (GU L 130 del 16.5.2023, pag. 115).

(4)  Decisione (UE) 2023/136 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2023, che modifica la direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda la notifica agli operatori aerei basati nell'Unione della compensazione nell'ambito di una misura mondiale basata sul mercato (GU L 19 del 20.1.2023, pag. 1).


PROGETTO

DECISIONE N. …/2023 DEL COMITATO MISTO SEE

del …

che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo («accordo SEE»), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)

Occorre integrare nell'accordo SEE la direttiva (UE) 2023/958 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, recante modifica della direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda il contributo del trasporto aereo all'obiettivo di riduzione delle emissioni in tutti i settori dell'economia dell'Unione e recante adeguata attuazione di una misura mondiale basata sul mercato (1).

(2)

Occorre integrare nell'accordo SEE la decisione (UE) 2023/136 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2023, che modifica la direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda la notifica agli operatori aerei basati nell'Unione della compensazione nell'ambito di una misura mondiale basata sul mercato (2).

(3)

La direttiva (UE) 2023/958 istituisce un meccanismo specificamente atto a colmare il differenziale di costo tra carburanti per il trasporto aereo sostenibili e combustibili fossili, nel cui ambito è previsto un livello superiore di sostegno per talune isole dell'Unione. Questo livello di sostegno più elevato dovrebbe applicarsi anche all'Islanda.

(4)

La direttiva (UE) 2023/958 proroga per l'ultima volta la deroga temporanea per i voli effettuati da e verso determinati paesi terzi. La specifica situazione geografica dell'Islanda è considerata comportare particolari effetti negativi sulla connettività aerea e rischi di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio. È pertanto opportuno istituire, per il periodo di transizione contemplato dalla deroga temporanea e con modalità atte a garantire il totale rispetto e la conformità con il principio di parità di trattamento delle compagnie aeree sulla stessa rotta e con gli obiettivi, principi e altre disposizioni dell'accordo SEE, un meccanismo di assegnazione condizionata di quote supplementari agli operatori aerei per i voli in partenza da un aerodromo situato in Islanda e in arrivo in un aerodromo situato nel SEE, in Svizzera o nel Regno Unito ovvero in partenza da un aerodromo situato nel SEE e in arrivo in Islanda. Le quote assegnate nell'ambito del meccanismo devono essere detratte dal numero di quote altrimenti assegnate all'Islanda ai fini della messa all'asta. Le quote supplementari assegnate agli operatori aerei in virtù del meccanismo devono essere subordinate all'accelerazione degli interventi da essi realizzati per raggiungere la neutralità climatica.

(5)

Nel 2026 dovrebbe essere presentata una relazione in cui sia valutata la connettività aerea dell'Islanda, tenendo conto anche della competitività e della rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, nonché degli impatti ambientali e climatici, oltre che degli adattamenti previsti dalla presente decisione. I risultati della valutazione dovrebbero se del caso essere presi in considerazione nella futura revisione della direttiva 2003/87/CE oltre il periodo 2024-2026.

(6)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza l'allegato XX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato XX dell'accordo SEE, il punto 21al (Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) è così modificato:

1.

sono aggiunti i trattini seguenti:

«—

32023 D 0136: Decisione (UE) 2023/136 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2023 (GU L 19 del 20.1.2023, pag. 1)

32023 L 0958: Direttiva (UE) 2023/958 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023 (GU L 130 del 16.5.2023, pag. 115)»;

2.

gli adattamenti da b) a d) sono sostituiti dai seguenti:

«b)

all'articolo 3 quater, paragrafo 6, terzo comma, lettera c), dopo i termini “trasporto aereo sostenibile” sono inseriti i termini “, negli aeroporti situati in Islanda”;

c)

all'articolo 3 quinquies, paragrafo 1, dopo il primo comma sono inseriti i commi seguenti:

“Dal 1o gennaio 2025 al 31 dicembre 2026 l'Islanda assegna ogni anno agli operatori aerei, nel rispetto del principio di parità di trattamento applicabile in virtù dell'accordo SEE, compresa la parità di trattamento delle compagnie aeree sulla stessa rotta, quote a titolo gratuito fino a concorrenza del numero di quote che la stessa Islanda deve mettere all'asta a norma dell'articolo 3 quinquies, paragrafo 3, per i voli in partenza da un aerodromo situato in Islanda e in arrivo in un aerodromo situato nel SEE, in Svizzera o nel Regno Unito ovvero in partenza da un aerodromo situato nel SEE e in arrivo in Islanda. L'assegnazione supplementare a titolo gratuito per il 2025 e per il 2026 non supera il livello dell'assegnazione a titolo gratuito del 2024 e ad essa si applica il fattore di riduzione lineare di cui all'articolo 9. Se le quote sono insufficienti, un adeguamento uniforme è applicato a tutte le assegnazioni. Il numero di quote pari all'assegnazione supplementare a titolo gratuito di cui al presente comma è detratto dal numero di quote che l'Islanda deve mettere all'asta a norma dell'articolo 3 quinquies, paragrafo 3. L'Islanda amministra nel registro dell'Unione tutte le quote assegnate a titolo gratuito a norma del presente comma. Gli operatori aerei fanno domanda alla competente autorità islandese, la quale assegna le quote in conformità del presente comma previe presentazione e pubblicazione di un piano di neutralità climatica da parte dell'operatore aereo. Il piano di neutralità climatica deve essere coerente con gli obiettivi di neutralità climatica dell'Islanda, dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, in linea con l'accordo di Parigi, e precisa:

gli elementi indicati all'articolo 10 ter, paragrafo 4, terzo comma;

le ulteriori misure attuate e programmate dall'operatore aereo per conseguire l'obiettivo della presente direttiva da qui al 31 dicembre 2026; e

il modo in cui le attività di sensibilizzazione realizzate pubblicamente dalla compagnia aerea collimano con l'obiettivo di neutralità climatica.

Il piano è presentato unitamente alla conferma di un verificatore indipendente in ottemperanza delle procedure di verifica e accreditamento previste all'articolo 15 della direttiva 2003/87/CE.

La competente autorità islandese assegna all'operatore aereo le quote dell'assegnazione supplementare previe presentazione e pubblicazione del piano di neutralità climatica da parte dello stesso. Il verificatore indipendente valuta ogni anno se l'operatore aereo abbia effettivamente rispettato il piano di neutralità climatica realizzando le misure programmate e adempiendo gli impegni assunti. Qualora il verificatore indipendente segnali che l'operatore aereo non ha rispettato il piano, la competente autorità islandese chiede la restituzione delle quote assegnate a titolo gratuito.”;

d)

l'articolo 3 quinquies, paragrafo 4, non si applica agli Stati EFTA.»;

3.

gli adattamenti e) e f) sono soppressi; gli adattamenti da g) a t) diventano adattamenti da e) a r);

4.

dopo l'adattamento r) sono inseriti gli adattamenti seguenti:

«s)

all'articolo 30, paragrafo 8, dopo la lettera d) è inserito il testo seguente:

“e)

una valutazione della connettività aerea dell'Islanda, tenendo conto anche della competitività e della rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, nonché degli impatti ambientali e climatici, oltre che degli adattamenti previsti dalla decisione del Comitato misto SEE n. …/2023 del … [la presente decisione];

bis)

nella procedura prevista all'articolo 102 dell'accordo SEE per l'eventuale futura revisione della presente direttiva, il Comitato misto SEE tiene conto dei risultati e degli elementi della valutazione di cui all'articolo 30, paragrafo 8.”»;

5.

gli adattamenti u) e v) diventano adattamenti t) e u).

Articolo 2

Il testo della direttiva (UE) 2023/958 e della decisione (UE) 2023/136 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fa fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il … o, se posteriore, il giorno successivo all'ultima notifica al Comitato misto SEE a norma dell'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*1).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il …

Per il comitato misto SEE

Il presidente

I segretari

del comitato misto SEE


(1)   GU L 130 del 16.5.2023, pag. 115.

(2)   GU L 19 del 20.1.2023, pag. 1.

(*1)  [Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.] [Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.]


Dichiarazione comune delle Parti contraenti relativa alla decisione n. …/… del Comitato misto SEE che integra nell'accordo la direttiva (UE) 2023/958 del Parlamento europeo e del Consiglio e la decisione (UE) 2023/136 del Parlamento europeo e del Consiglio

La direttiva (UE) 2023/958 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, comprende la debita attuazione di misure adottate dall'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale. Le Parti contraenti convengono sul fatto che l'integrazione della direttiva lascia impregiudicato l'ambito di applicazione dell'accordo SEE.


ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2023/2753/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)