Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
2023/2688 |
28.11.2023 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2023/2688 DELLA COMMISSIONE
del 24 novembre 2023
che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative al Canada, al Regno Unito e agli Stati Uniti negli elenchi di paesi terzi da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame, carni fresche di pollame e selvaggina da penna
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale ("normativa in materia di sanità animale") (1), in particolare l’articolo 230, paragrafo 1, e l’articolo 232, paragrafi 1 e 3,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (UE) 2016/429 stabilisce che, per entrare nell’Unione, le partite di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale devono provenire da un paese terzo o territorio, oppure da una zona o un compartimento dello stesso, che figura negli elenchi di cui all’articolo 230, paragrafo 1, di tale regolamento. |
(2) |
Il regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione (2) stabilisce le prescrizioni in materia di sanità animale che le partite di determinate specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale provenienti da paesi terzi o territori o loro zone o, in caso di animali di acquacoltura, da loro compartimenti, devono soddisfare per l’ingresso nell’Unione. |
(3) |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione (3) stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone o compartimenti da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione delle specie e categorie di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento delegato (UE) 2020/692. |
(4) |
Più in particolare, gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 stabiliscono gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione, rispettivamente, di partite di pollame, materiale germinale di pollame, carni fresche di pollame e selvaggina da penna. |
(5) |
Il Canada ha notificato alla Commissione la comparsa di sette focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) nel pollame nelle province seguenti: Columbia britannica (5), Alberta (1) e Saskatchewan (1), confermati tra il 4 novembre 2023 e il 7 novembre 2023 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR). |
(6) |
Gli Stati Uniti hanno notificato alla Commissione la comparsa di 20 focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame negli stati seguenti: California (1), Iowa (2), Minnesota (3), Missouri (1), North Dakota (2), Oregon (2) e South Dakota (9), confermati tra il 14 novembre 2023 e il 22 novembre 2023 mediante analisi di laboratorio (RT-PCR). |
(7) |
A seguito della comparsa di questi recenti focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità, le autorità veterinarie del Canada e degli Stati Uniti hanno istituito zone soggette a restrizioni di almeno 10 km attorno agli stabilimenti interessati e hanno attuato una politica di abbattimento totale allo scopo di controllare la presenza dell’influenza aviaria ad alta patogenicità e limitarne la diffusione. |
(8) |
Il Canada e gli Stati Uniti hanno fornito alla Commissione informazioni in merito alla situazione epidemiologica nei rispettivi territori e alle misure adottate per impedire l’ulteriore diffusione dell’influenza aviaria ad alta patogenicità. |
(9) |
Dette informazioni sono state valutate dalla Commissione. Alla luce della situazione della sanità animale nelle zone soggette a restrizioni istituite dalle autorità veterinarie del Canada e degli Stati Uniti, la Commissione ritiene che, per proteggere lo stato sanitario dell’Unione, sia opportuno sospendere l’ingresso nell’Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna provenienti da tali zone. |
(10) |
Il Canada e il Regno Unito hanno inoltre fornito alla Commissione informazioni aggiornate sulla situazione epidemiologica nei rispettivi territori per quanto riguarda l’influenza aviaria ad alta patogenicità - situazione che aveva determinato la sospensione dell’ingresso nell’Unione di determinati prodotti, come indicato negli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. |
(11) |
Il Canada ha presentato informazioni aggiornate in merito alla situazione epidemiologica in relazione a tre focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità in stabilimenti avicoli situati nelle province di Alberta (2) e Saskatchewan (1), confermati tra il 20 settembre 2023 e il 3 ottobre 2023. |
(12) |
Il Regno Unito ha presentato informazioni aggiornate in merito alla situazione epidemiologica in relazione a un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità in uno stabilimento avicolo situato in Scozia, nell’isola di Lewis, confermato il 27 settembre 2023. |
(13) |
Il Canada e il Regno Unito hanno inoltre presentato informazioni sulle misure da essi adottate per impedire l’ulteriore diffusione dell’influenza aviaria ad alta patogenicità. In particolare, a seguito della comparsa di questi focolai della malattia, essi hanno attuato una politica di abbattimento totale allo scopo di controllare e limitare la diffusione della malattia e hanno inoltre portato a termine le prescritte operazioni di pulizia e disinfezione successive all’attuazione della politica di abbattimento totale negli stabilimenti avicoli infetti situati nei rispettivi territori. |
(14) |
La Commissione ha valutato le informazioni presentate dal Canada e dal Regno Unito e ritiene che i paesi interessati abbiano fornito garanzie adeguate che la situazione della sanità animale all’origine delle sospensioni non rappresenti più una minaccia per la sanità pubblica o animale all’interno dell’Unione e che debba di conseguenza essere nuovamente autorizzato l’ingresso nell’Unione di prodotti a base di pollame provenienti dalle zone del Canada e del Regno Unito interessate dalla sospensione dell’ingresso nell’Unione. |
(15) |
È pertanto opportuno modificare gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per tenere conto dell’attuale situazione epidemiologica relativa all’influenza aviaria ad alta patogenicità in Canada, nel Regno Unito e negli Stati Uniti. |
(16) |
Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/2580 della Commissione (4) ha rettificato gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda la numerazione dei codici relativi a due zone del Regno Unito. È stato rilevato un errore per quanto riguarda il termine finale relativo a una di tali zone. È pertanto opportuno rettificare gli allegati V e XIV di conseguenza. |
(17) |
Tenuto conto dell’attuale situazione epidemiologica in Canada e negli Stati Uniti per quanto riguarda l’influenza aviaria ad alta patogenicità e per evitare inutili perturbazioni degli scambi con il Regno Unito, le modifiche da apportare agli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 mediante il presente regolamento dovrebbero prendere effetto con urgenza. |
(18) |
La rettifica delle voci relative al Regno Unito nelle righe relative alla zona GB–2,323 di cui all’allegato V, parte 1, sezione B, e parte 2, e all’allegato XIV, parte 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 dovrebbe applicarsi a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione (UE) 2023/2580. |
(19) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404
Gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 sono modificati conformemente all’allegato, parte I, del presente regolamento.
Articolo 2
Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404
Gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 sono rettificati conformemente all’allegato, parte II, del presente regolamento.
Articolo 3
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tuttavia l’allegato, parte II, si applica a decorrere dal 16 novembre 2023.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 24 novembre 2023
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1.
(2) Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l’ingresso nell’Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l’ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379).
(3) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 della Commissione, del 24 marzo 2021, che stabilisce gli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale conformemente al regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 114 del 31.3.2021, pag. 1).
(4) Regolamento di esecuzione (UE) 2023/2580 della Commissione, del 13 novembre 2023, che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative al Canada, al Regno Unito e agli Stati Uniti negli elenchi di paesi terzi da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna (GU L, 2023/2580, 15.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2580/oj).
ALLEGATO
Parte I
Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404
Gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 sono così modificati:
1) |
l'allegato V è così modificato:
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2) |
nell'allegato XIV, parte 1, la sezione B è così modificata:
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Parte II
Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404
1) |
Nell'allegato V, parte 1, sezione B, alla voce relativa al Regno Unito, la riga relativa alla zona GB–2.323 è sostituita dalla seguente:
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2) |
nell'allegato XIV, parte 2, alla voce relativa al Regno Unito, le righe relative alla zona GB–2.323 sono sostituite dalle seguenti:
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ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/2688/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)