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Gazzetta ufficiale |
IT Serie L |
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2023/2667 |
7.12.2023 |
REGOLAMENTO (UE) 2023/2667 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 22 novembre 2023
che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (CE) n. 810/2009 e (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 693/2003 e (CE) n. 694/2003 del Consiglio e la Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen, per quanto riguarda la digitalizzazione della procedura di visto
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 77, paragrafo 2, lettera a), e l’articolo 79, paragrafo 2, lettera a),
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),
considerando quanto segue:
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(1) |
La politica comune dell’Unione in materia di visti forma parte integrante della creazione di uno spazio senza frontiere interne. La comunicazione della Commissione del 14 marzo 2018 dal titolo «Adattare la politica comune in materia di visti alle nuove sfide» ha trattato il concetto di «visti elettronici» e ha annunciato uno studio di fattibilità sulle procedure dei visti digitali e l’intenzione di valutare le opzioni e promuovere progetti pilota che preparino il terreno per proposte future. Nel rivedere il codice dei visti (3) nel 2019, il Parlamento europeo e il Consiglio hanno esplicitamente formulato l’obiettivo di sviluppare in futuro una soluzione comune per consentire la presentazione delle domande di visto Schengen online, sfruttando appieno le recenti evoluzioni giuridiche e tecnologiche. |
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(2) |
Il presente regolamento è coerente con la politica dell’Unione volta a incoraggiare la modernizzazione e la digitalizzazione dei servizi pubblici e con la comunicazione della Commissione del 9 marzo 2021 dal titolo «Bussola per il digitale 2030: il modello europeo per il decennio digitale». Dopo l’entrata in vigore del regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) nel 2010 e l’entrata in funzione del sistema di informazione visti (VIS) nel 2011 a norma del regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), il contesto in cui si applica la politica in materia di visti è mutato notevolmente. Le significative evoluzioni tecnologiche offrono inoltre nuove opportunità di rendere più agevole ed efficace la procedura di domanda del visto Schengen per i cittadini di paesi terzi, nonché più efficiente sotto il profilo dei costi per gli Stati membri. |
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(3) |
La pandemia di COVID-19 ha rallentato le operazioni relative ai visti Schengen in tutto in mondo, in parte a causa della difficoltà di ricevere i richiedenti il visto nei consolati e nei centri per la presentazione delle domande di visto, e questo ha indotto gli Stati membri a chiedere alla Commissione di accelerare i lavori di digitalizzazione delle procedure di visto. |
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(4) |
Il nuovo patto sulla migrazione e l’asilo, proposto dalla Commissione il 23 settembre 2020, ha stabilito l’obiettivo di rendere la procedura di rilascio dei visti completamente digitalizzata entro il 2025, con un visto digitale e la possibilità di presentare domande di visto online. |
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(5) |
Sebbene il trattamento delle domande di visto sia già in parte digitalizzato, in quanto le domande e le decisioni sono registrate nel VIS, due fasi importanti rimangono in formato cartaceo: la presentazione della domanda e il rilascio del visto al richiedente mediante un visto adesivo. Le fasi che richiedono il formato cartaceo comportano un onere per tutti i portatori di interessi, in particolare per le autorità degli Stati membri competenti che rilasciano i visti e per i richiedenti il visto. Gli Stati membri sono consapevoli di tale onere e alcuni di essi ricorrono già a soluzioni digitali per offrire ai richiedenti una procedura di domanda moderna e di facile utilizzo e per migliorare l’efficienza del trattamento delle domande di visto. |
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(6) |
È opportuno sviluppare una soluzione tecnica unica, vale a dire la piattaforma per la domanda di visto dell’UE (EU Visa Application Platform – EU VAP), per consentire ai richiedenti il visto di presentare domanda di visto online, indipendentemente dallo Stato membro di destinazione. Tale strumento dovrebbe determinare automaticamente quale sia lo Stato membro competente per l’esame di una domanda, in particolare nei casi in cui il richiedente intende visitare più Stati membri. In tali casi gli Stati membri dovrebbero soltanto verificare se lo strumento abbia determinato correttamente lo Stato membro competente. |
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(7) |
Una piattaforma digitale comune a tutti gli Stati membri contribuirebbe in modo significativo a migliorare l’immagine dell’Unione. |
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(8) |
La piattaforma EU VAP dovrebbe fornire al richiedente informazioni aggiornate e facilmente accessibili e le condizioni per l’ingresso nel territorio degli Stati membri, in formati che tengano conto delle disabilità visive. Dovrebbe inoltre fornire uno strumento di orientamento tramite il quale il richiedente possa trovare tutte le informazioni necessarie riguardo ai requisiti e alle procedure, quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, se sia necessario chiedere il visto e che tipo di visto, l’importo dei diritti per i visti, lo Stato membro competente per il trattamento della domanda, i documenti giustificativi richiesti, se sia necessario prendere appuntamento per il rilevamento degli identificatori biometrici e se sia possibile presentare la domanda online senza appuntamento. La piattaforma EU VAP dovrebbe fornire al richiedente documenti in formato stampabile e includere un meccanismo di comunicazione, come un chatbot, per rispondere alle domande dei richiedenti. Il chatbot non costituirà l’unico mezzo con cui il richiedente potrà ottenere informazioni sulla procedura di rilascio del visto. La piattaforma EU VAP dovrebbe altresì fornire informazioni sul trattamento dei dati personali nel contesto del VIS. Dovrebbe inoltre permettere una comunicazione elettronica sicura tra il richiedente e il consolato competente o le autorità centrali dello Stato membro competente, qualora fossero necessari documenti supplementari o un colloquio. |
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(9) |
Gli Stati membri dovrebbero garantire che il servizio offerto al pubblico nel corso della procedura di domanda del visto sia di qualità elevata e conforme a una corretta prassi amministrativa. Gli Stati membri dovrebbero garantire che il principio dello «sportello unico» sia applicato a tutti i richiedenti. |
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(10) |
I richiedenti il visto dovrebbero avere la possibilità di presentare la domanda e fornire i dati richiesti nel modulo, una copia elettronica del documento di viaggio, documenti giustificativi e l’assicurazione sanitaria di viaggio in formato digitale tramite la piattaforma EU VAP. Per consentire ai richiedenti di salvare le informazioni relative alla domanda, la piattaforma EU VAP dovrebbe poter memorizzare temporaneamente i dati, rigorosamente solo per il tempo necessario al completamento delle varie fasi. Una volta che il richiedente abbia presentato la domanda online e gli Stati membri abbiano svolto le verifiche appropriate, il fascicolo di domanda dovrebbe essere trasferito al sistema nazionale dello Stato membro competente e ivi conservato. Spetta ai consolati o alle autorità centrali consultare le informazioni conservate a livello nazionale e inserire nel VIS centrale soltanto i dati richiesti. |
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(11) |
Presentarsi di persona presso il consolato o il fornitore esterno di servizi dovrebbe essere obbligatorio, in linea di massima, solo per chi presenta la domanda per la prima volta, per i richiedenti che hanno ottenuto un nuovo documento di viaggio che dev’essere verificato e per il rilevamento degli identificatori biometrici. Tuttavia, in caso di dubbio in merito al documento di viaggio, ai documenti giustificativi o a entrambi, o in singoli casi di elevata incidenza di documenti fraudolenti in una sede particolare, gli Stati membri dovrebbero continuare ad avere la possibilità di chiedere al richiedente di presentarsi di persona. |
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(12) |
Coloro che reiterano la domanda dovrebbero poterlo fare integralmente online entro un periodo di 59 mesi dalla prima domanda, purché la presentino con lo stesso documento di viaggio. Una volta trascorso tale periodo, è opportuno che siano nuovamente rilevati gli identificatori biometrici, conformemente al regolamento (CE) n. 810/2009, che stabilisce che i dati biometrici debbano essere raccolti, in linea di principio, ogni 59 mesi a partire dalla data della prima raccolta. |
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(13) |
Disposizioni specifiche si applicano ai cittadini di paesi terzi soggetti all’obbligo del visto che sono familiari di cittadini dell’Unione a cui si applica la direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6) o di cittadini di paesi terzi che godono di un diritto di libera circolazione equivalente a quello dei cittadini dell’Unione in virtù di un accordo concluso tra l’Unione e i suoi Stati membri, da una parte, e un paese terzo, dall’altra, e che non sono titolari della carta di soggiorno di cui alla direttiva 2004/38/CE, o di cittadini del Regno Unito che beneficiano dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica (7) (accordo di recesso UE-Regno Unito) in relazione allo Stato ospitante, quale definito nell’accordo di recesso UE-Regno Unito, e che non sono titolari di un documento di soggiorno a norma dell’accordo di recesso UE-Regno Unito. |
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(14) |
In virtù dell’articolo 21, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), ogni cittadino dell’Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, fatte salve le limitazioni e le condizioni previste dai trattati e dalle disposizioni adottate in applicazione degli stessi. La direttiva 2004/38/CE stabilisce limiti e condizioni relativi a tali diritti. Come confermato dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, i familiari dei cittadini dell’Unione ai quali si applica la direttiva 2004/38/CE hanno il diritto non solo di entrare nel territorio degli Stati membri, ma anche di ottenere un visto d’ingresso a tal fine. Gli Stati membri sono tenuti ad accordare a tali persone ogni agevolazione affinché ottengano i visti necessari, che devono essere rilasciati gratuitamente il prima possibile in base a una procedura accelerata e nel dovuto rispetto delle garanzie procedurali applicabili. In tale contesto, tali familiari dovrebbero avere il diritto, in particolare, di presentare la domanda di visto, la domanda di conferma di un visto valido in un nuovo documento di viaggio o la domanda di proroga del visto senza usare la piattaforma EU VAP, poiché ciò potrebbe agevolare la loro domanda di visto. In questo caso, essi dovrebbero poter scegliere di presentare la domanda di persona presso il consolato o il fornitore esterno di servizi. La piattaforma EU VAP dovrebbe inoltre tenere pienamente conto dei diritti e delle agevolazioni accordati ai beneficiari dell’acquis in materia di libera circolazione. Lo stesso vale per i familiari di cittadini del Regno Unito che sono beneficiari dell’accordo di recesso UE-Regno Unito in relazione allo Stato ospitante, quale definito nell’accordo di recesso UE-Regno Unito, in virtù dell’articolo 14, paragrafo 3, dello stesso. |
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(15) |
Disposizioni particolari dovrebbero applicarsi per motivi umanitari, in singoli casi giustificati, in casi di forza maggiore, o ai capi di Stato o di governo e ai membri dei governi nazionali, accompagnati dai consorti, e ai membri della loro delegazione ufficiale quando sono invitati dai governi degli Stati membri o da organizzazioni internazionali in missione ufficiale, e ai sovrani e altri importanti membri di una famiglia reale quando sono invitati dai governi degli Stati membri o da organizzazioni internazionali in missione ufficiale, e per visti richiesti alle frontiere esterne o che potrebbero essere estesi al territorio degli Stati membri. |
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(16) |
Le disposizioni particolari da applicarsi per motivi umanitari potrebbero anche comprendere tutti i tipi di aspetti relativi all’accessibilità digitale, l’accesso limitato a Internet o l’assenza di diffusione di Internet o le scarse competenze digitali. È opportuno prestare particolare attenzione alle persone con disabilità. |
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(17) |
È opportuno consentire a una terza persona debitamente autorizzata dal richiedente il visto, o autorizzata per legge a rappresentarlo, se del caso, di presentare domanda per conto del richiedente, purché l’identità della terza persona figuri nel modulo di domanda. |
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(18) |
Il richiedente dovrebbe presentare tramite la piattaforma EU VAP un modulo di domanda compilato. Il modulo di domanda online, corredato di una dichiarazione di autenticità, completezza, esattezza e affidabilità dei dati presentati e di una dichiarazione di veridicità e affidabilità delle dichiarazioni rese, dovrebbe essere firmato elettronicamente spuntando la casella corrispondente all’interno del modulo. Il richiedente dovrebbe inoltre dichiarare di aver compreso le condizioni d’ingresso di cui al regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio (8) e di essere consapevole che potrebbe essere invitato a esibire i pertinenti documenti giustificativi all’atto di ciascun ingresso. I richiedenti dovrebbero confermare che accettano di ricevere comunicazioni tramite la piattaforma EU VAP. A tal fine dovrebbero accedere periodicamente alla piattaforma. I moduli di domanda per i minori dovrebbero essere presentati e firmati elettronicamente da una persona che esercita la responsabilità genitoriale in via permanente o temporanea o da un tutore legale. |
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(19) |
All’atto della presentazione della domanda di visto, i richiedenti dovrebbero dare prova dei documenti giustificativi. Ai fini del presente regolamento, ciò comprende la presentazione sia digitale sia fisica di documenti. Tenuto conto della giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia dell’Unione europea in merito al rifiuto di un visto, un unico indirizzo IP segnalato o la potenziale duplicazione di indirizzi IP non deve essere rilevante ai fini dell’esame della domanda. |
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(20) |
Il pagamento dei diritti per i visti dovrebbe essere effettuato mediante un portale collegato alla piattaforma EU VAP e sarebbe essere trasferito direttamente, nella sua interezza, allo Stato membro appropriato. I dati richiesti per garantire il pagamento elettronico non dovrebbero fare parte dei dati conservati nel VIS. Qualora non sia possibile un pagamento elettronico, i diritti per i visti dovrebbero essere riscossi dai consolati o dal fornitore esterno di servizi incaricato di tale compito. |
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(21) |
La piattaforma EU VAP dovrebbe contenere anche uno strumento per fissare appuntamenti, di cui gli Stati membri possano avvalersi per gestire gli appuntamenti presso i loro consolati o i fornitori esterni di servizi. Anche se l’utilizzo di tale strumento dovrebbe rimanere facoltativo, in quanto potrebbe non essere adatto a tutte le sedi e a tutti i consolati, gli Stati membri dovrebbero comunque ricorrere alla cooperazione locale Schengen per discutere sull’opportunità che in paesi terzi o sedi specifiche sia seguito un approccio armonizzato riguardo a tale utilizzo. |
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(22) |
La cooperazione locale Schengen dovrebbe inoltre determinare, in casi specifici, l’uso di lingue non ufficiali ampiamente parlate per la traduzione del modulo di domanda. La cooperazione locale Schengen dovrebbe altresì discutere le modalità di trasferimento di dati elettronici per i fornitori esterni di servizi o per gli Stati membri rappresentanti nei casi in cui la legislazione nazionale vieti a paesi terzi tali trasferimenti al di fuori del loro territorio. |
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(23) |
La piattaforma EU VAP dovrebbe effettuare un accertamento preliminare automatizzato della ricevibilità per verificare se le informazioni fornite dal richiedente soddisfino i requisiti di ricevibilità per il visto richiesto. La piattaforma dovrebbe avvisare il richiedente qualora manchino informazioni e offrirgli la possibilità di correggere la domanda. |
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(24) |
La piattaforma EU VAP dovrebbe svolgere un accertamento preliminare automatizzato della competenza per stabilire in via preliminare lo Stato membro competente sulla base delle informazioni fornite dal richiedente. Tuttavia, il richiedente dovrebbe poter indicare che la domanda venga trattata da un altro Stato membro sulla base della finalità principale del soggiorno. Il consolato o le autorità centrali dell’altro Stato membro interessato dovrebbero quindi verificare se sono competenti per l’esame della domanda. |
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(25) |
Ove constatino di essere competenti per l’esame della domanda, il consolato o le autorità centrali dello Stato membro dovrebbero accettare di esaminarla e i dati dovrebbero essere importati dallo spazio di memorizzazione temporanea nel sistema nazionale come stabilito dal regolamento VIS e, ad eccezione dei dati di contatto, essere cancellati da tale spazio di memorizzazione temporanea. |
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(26) |
L’architettura della piattaforma EU VAP dovrebbe garantire la protezione dei dati sin dalla progettazione e per impostazione predefinita, il rispetto del principio della minimizzazione dei dati e, non appena sarà operativa, l’attuazione di EU VAP nel rispetto dei diritti di accesso a norma del pertinente diritto in vigore a livello nazionale e dell’Unione. |
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(27) |
Al fine di garantire il livello minimo necessario di qualità dei dati personali inseriti nella piattaforma EU VAP, è necessaria una procedura specifica per verificare la qualità di tali dati. È importante disporre di un approccio uniforme dedicato al controllo della qualità non solo per assicurare un pari livello di qualità dei dati in tutti gli Stati membri, ma anche per garantire che i richiedenti siano trattati allo stesso modo, indipendentemente dall’autorità competente a cui si rivolgono. |
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(28) |
È necessario chiarire il ruolo e le responsabilità dei diversi attori coinvolti nel trattamento dei dati raccolti presso i richiedenti e i titolari di visto. Gli Stati membri saranno gli utilizzatori finali dei dati che devono essere raccolti dalla piattaforma EU VAP e adotteranno la decisione finale sulla base dei dati forniti dai richiedenti e dai titolari di visto. Gli Stati membri dovrebbero pertanto fungere da contitolari del trattamento per il trattamento dei dati personali nell’ambito della memorizzazione temporanea conformemente all’articolo 26 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (9). Ciascuno Stato membro dovrebbe designare un’autorità competente che sia titolare del trattamento. Gli Stati membri dovrebbero comunicare tali autorità alla Commissione, all’Agenzia dell’Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA), istituita dal regolamento (UE) 2018/1726 del Parlamento europeo e del Consiglio (10), e agli altri Stati membri. eu-LISA dovrebbe operare e fornire soluzioni tecniche per la piattaforma EU VAP e trattare i dati presentati dai richiedenti il visto per conto degli Stati membri che rilasciano i visti Schengen. eu-LISA dovrebbe pertanto fungere da responsabile del trattamento quale definito all’articolo 3, punto 12), del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (11). |
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(29) |
Qualora vi siano nuove informazioni relative alla domanda o al visto, il richiedente dovrebbe essere informato tramite un messaggio elettronico. La decisione adottata conformemente ai regolamenti (CE) n. 810/2009 e (CE) n. 767/2008 dallo Stato membro competente che indica se il visto è rilasciato, rifiutato, confermato in un nuovo documento di viaggio, prorogato, annullato o revocato dovrebbe essere messa a disposizione del richiedente tramite un servizio di account sicuro sulla piattaforma EU VAP. L’accesso all’account sicuro sulla piattaforma EU VAP dovrebbe essere protetto con mezzi tecnici, ad esempio mediante un’autenticazione a più fattori. |
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(30) |
Un principio consolidato della giurisprudenza è che la scadenza di un termine non deve pregiudicare alcun diritto qualora l’interessato dimostri l’esistenza di un caso fortuito o di forza maggiore. Pertanto i diritti dei richiedenti non devono essere pregiudicati ove non sia possibile utilizzare l’account sicuro per motivi tecnici, a condizione che il richiedente interessato dimostri l’esistenza di un caso fortuito o di forza maggiore. |
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(31) |
Per ridurre i rischi per la sicurezza connessi agli utilizzi abusivi dei visti adesivi e ai visti adesivi contraffatti e rubati, è opportuno che il visto sia rilasciato in formato digitale e non più nella forma di un visto adesivo apposto sul documento di viaggio. |
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(32) |
Per aumentare al massimo la sicurezza ed evitare contraffazioni e falsificazioni, è opportuno che la notifica del visto digitale assuma la forma di un codice a barre bidimensionale, con firma crittografata dell’autorità nazionale di certificazione (Country Signing Certificate Authority – CSCA) dello Stato membro di rilascio. Pertanto, in caso di indisponibilità del VIS, le verifiche potrebbero essere effettuate sulla base di tale codice a barre bidimensionale. |
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(33) |
Qualora il documento di viaggio del titolare del visto sia smarrito, rubato o scaduto o sia stato annullato, ma il visto sia ancora valido, dovrebbe essere permesso al titolare di chiedere, tramite la piattaforma EU VAP, la conferma del visto valido in un nuovo documento di viaggio, a condizione che il nuovo documento di viaggio sia dello stesso tipo e rilasciato dallo stesso paese del documento di viaggio smarrito, rubato, scaduto o annullato. Il titolare del visto dovrebbe presentarsi di persona presso il consolato o il fornitore esterno di servizi per esibire il nuovo documento di viaggio e permettere di verificarne l’autenticità. |
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(34) |
I dati conservati nella piattaforma EU VAP dovrebbero essere protetti con misure di attuazione volte a rafforzare la tutela della vita privata. |
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(35) |
I fornitori esterni di servizi dovrebbero avere accesso alla piattaforma EU VAP soltanto per estrarre e riesaminare le domande, verificare i dati memorizzati temporaneamente (ad esempio, una scansione di un documento di viaggio), verificare e caricare i dati personali pertinenti dal chip del documento di viaggio, raccogliere e caricare identificatori biometrici, effettuare controlli di qualità sui documenti giustificativi caricati, confermare che la domanda è stata riesaminata e metterla così a disposizione del consolato per il successivo trattamento. I fornitori esterni di servizi non dovrebbero avere accesso ai dati conservati nel VIS. |
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(36) |
È necessario stabilire la data di entrata in funzione, compresa quella del visto digitale e della piattaforma EU VAP. È opportuno prevedere un periodo di transizione, durante il quale dovrebbe essere possibile per uno Stato membro decidere di non avvalersi della piattaforma EU VAP. Tale periodo di transizione dovrebbe essere di 7 anni a decorrere dalla data di entrata in funzione. Tuttavia, dovrebbe essere possibile per uno Stato membro notificare alla Commissione e a eu-LISA l’intenzione di aderire alla piattaforma EU VAP prima della fine del periodo di transizione. Durante il periodo di transizione, ove uno Stato membro decida di non avvalersi della piattaforma EU VAP, i titolari di visto dovrebbero essere comunque in grado di verificare i visti digitali usando il servizio web della piattaforma EU VAP. |
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(37) |
eu-LISA dovrebbe garantire capacità e funzionalità sufficienti della piattaforma EU VAP per consentire agli Stati membri di aderire alla piattaforma EU VAP durante il periodo di transizione. Lo sviluppo della piattaforma EU VAP da parte di eu-LISA dovrebbe tenere conto del futuro utilizzo della piattaforma EU VAP da parte degli Stati membri che non applicano ancora integralmente l’acquis di Schengen. La piattaforma EU VAP dovrebbe essere configurata in modo da consentire a tali Stati membri di collegarsi ad essa senza difficoltà e di utilizzarla agevolmente non appena sia stata adottata una decisione del Consiglio a norma dell’articolo 3, paragrafo 2, dell’atto di adesione del 2003 o dell’articolo 4, paragrafo 2, dell’atto di adesione del 2005. A tal fine eu-LISA dovrebbe tenere conto, in particolare, della capacità di archiviazione della piattaforma EU VAP e della sua interconnessione con i sistemi nazionali di informazione sui visti. Le autorità competenti degli Stati membri interessati dovrebbero essere pienamente coinvolte nell’elaborazione della piattaforma EU VAP fin dall’inizio allo stesso modo delle autorità competenti degli altri Stati membri. |
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(38) |
Uno Stato membro che non applichi integralmente l’acquis di Schengen dovrebbe poter chiedere a eu-LISA di introdurre collegamenti alla pertinente procedura nazionale di domanda dello Stato membro interessato mediante l’inclusione di un identificatore uniforme di risorse (Uniform Resource Locator – URL) nella piattaforma EU VAP. |
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(39) |
La piattaforma EU VAP dovrebbe contenere una funzionalità che permetta ai richiedenti e ad altri soggetti, come datori di lavoro o università o enti locali, di verificare i visti digitali. |
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(40) |
Per consentire l’applicazione della decisione n. 565/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (12), la Bulgaria, Cipro e la Romania dovrebbero avere accesso in sola lettura ai visti digitali conservati nel VIS. |
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(41) |
eu-LISA dovrebbe essere responsabile dello sviluppo tecnico e della gestione operativa della piattaforma EU VAP e dei suoi componenti, in quanto parti del VIS. |
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(42) |
L’architettura di sistema della piattaforma EU VAP dovrebbe riutilizzare per quanto possibile i sistemi esistenti e futuri che fanno parte del nuovo quadro per l’interoperabilità, in particolare il sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (European Travel Information and Authorisation System – ETIAS) e il sistema di ingressi/uscite (Entry-Exit System – EES), nel rispetto delle attuali limitazioni della tecnologia e degli investimenti già effettuati dagli Stati membri nei rispettivi sistemi nazionali. |
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(43) |
Lo sviluppo da parte di eu-LISA della piattaforma EU VAP e la sua interconnessione con i sistemi nazionali di informazione sui visti e la gestione, compresa la manutenzione, da parte di eu-LISA, della piattaforma EU VAP dovrebbero essere finanziati a titolo del bilancio generale dell’Unione. Per quanto riguarda i necessari adeguamenti da parte degli Stati membri ai sistemi nazionali di informazione sui visti esistenti, gli Stati membri dovrebbero poter utilizzare lo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti per finanziare questa categoria di costi. |
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(44) |
La verifica dei visti digitali alla frontiera dovrebbe fondarsi sull’attuale e futura architettura del sistema dell’UE per la gestione delle frontiere e dovrebbe basarsi sulle informazioni relative al titolare del visto conservate nel VIS. Tali informazioni dovrebbero essere confrontate tramite dati biometrici dalle autorità degli Stati membri. |
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(45) |
Il modello per i visti per soggiorni di breve durata stabilito dal regolamento (CE) n. 1683/95 del Consiglio (13) è usato anche per i visti per soggiorni di lunga durata. È quindi opportuno modificare la Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen (14) per consentire che anche i visti per soggiorni di lunga durata siano rilasciati in formato digitale. |
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(46) |
I documenti di transito agevolato (Facilitated Transit Documents – FTD) e i documenti di transito ferroviario agevolato (Facilitated Rail Transit Documents – FRTD) sono documenti equivalenti ai visti di transito che autorizzano il titolare a entrare per transitare attraverso i territori degli Stati membri ai sensi delle disposizioni dell’acquis di Schengen relative all’attraversamento delle frontiere esterne. FTD e FRTD sono rilasciati utilizzando un modello uniforme in seguito a una procedura di domanda in formato cartaceo. Per rispecchiare gli sviluppi della digitalizzazione, è opportuno modificare i regolamenti (CE) n. 693/2003 (15) e (CE) n. 694/2003 (16) del Consiglio in modo da consentire la presentazione di domande digitali e il rilascio in formato digitale di FTD e FRTD. |
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(47) |
Al fine di modificare determinati aspetti del regolamento (CE) n. 767/2008, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE per specificare il contenuto dei moduli di domanda semplificati per la conferma di visti validi in un nuovo documento di viaggio e per la proroga dei visti. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (17). In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati. |
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(48) |
È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del regolamento (CE) n. 810/2009 per l’adozione delle norme minime per la verifica dei documenti di viaggio e per il trattamento dei dati sul chip, nonché per l’adozione di norme per la compilazione dei campi di dati dei visti digitali. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (18). |
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(49) |
È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del regolamento (CE) n. 767/2008 per stabilire le misure necessarie per l’attuazione tecnica delle funzionalità della piattaforma EU VAP, per adottare piani di emergenza tipo nel caso in cui sia tecnicamente impossibile accedere ai dati alle frontiere esterne e per specificare le responsabilità e le relazioni tra gli Stati membri in qualità di contitolari del trattamento per il trattamento dei dati personali nella piattaforma EU VAP, il rapporto tra i contitolari del trattamento e il responsabile del trattamento e le responsabilità del responsabile del trattamento a norma dell’articolo 28 del regolamento (UE) 2016/679 e dell’articolo 29 del regolamento (UE) 2018/1725. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011. |
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(50) |
Poiché gli obiettivi del presente regolamento, ossia istituire la piattaforma EU VAP e introdurre il visto digitale, si basano su altre iniziative volte, da un lato, a snellire e armonizzare le procedure nel contesto della politica comune dei visti e, dall’altro, ad allineare alla nuova era digitale i requisiti di viaggio e di ingresso e le verifiche di frontiera all’interno dello spazio Schengen, le modifiche della relativa legislazione non possono essere realizzate se gli Stati membri agiscono da soli, ma possono essere realizzate soltanto a livello di Unione e nel quadro dell’acquis di Schengen. L’Unione può pertanto intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea (TUE). Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. |
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(51) |
Il presente regolamento non pregiudica l’applicazione della direttiva 2004/38/CE e della parte seconda dell’accordo di recesso UE-Regno Unito. |
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(52) |
Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. L’introduzione della piattaforma EU VAP e di un visto digitale rispetterà pienamente il diritto alla protezione dei dati di carattere personale, il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare, i diritti del minore e la protezione delle persone vulnerabili. Tutte le misure di salvaguardia dei diritti fondamentali previste dal regolamento (CE) n. 767/2008 rimarranno pienamente applicabili nel contesto della piattaforma EU VAP e del visto digitale, in particolare per quanto riguarda i diritti dei minori. La piattaforma EU VAP dovrà tenere conto delle prescrizioni della direttiva (UE) 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio (19) per garantire un accesso agevole alle persone con disabilità. Dovrebbe essere prestata particolare attenzione alle persone con scarse competenze digitali e alle questioni relative all’accesso a Internet. |
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(53) |
A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al TUE e al TFUE, la Danimarca non partecipa all’adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione. Dato che il presente regolamento si basa sull’acquis di Schengen, la Danimarca decide, ai sensi dell’articolo 4 di tale protocollo, entro sei mesi dalla decisione del Consiglio sul presente regolamento, se intende recepirlo nel proprio diritto interno. |
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(54) |
Il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui l’Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio (20); l’Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione. |
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(55) |
Per quanto riguarda l’Islanda e la Norvegia, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (21) che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE del Consiglio (22). |
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(56) |
Per quanto riguarda la Svizzera, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione di quest’ultima all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (23) che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio (24). |
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(57) |
Per quanto riguarda il Liechtenstein, il presente regolamento costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi del protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (25) che rientrano nel settore di cui all’articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l’articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio (26). |
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(58) |
Per quanto riguarda Cipro e la Bulgaria e la Romania, il presente regolamento costituisce un atto basato sull’acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi, rispettivamente, dell’articolo 3, paragrafo 2, dell’atto di adesione del 2003 e dell’articolo 4, paragrafo 2, dell’atto di adesione del 2005. |
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(59) |
Conformemente all’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725, il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato il suo parere il 21 giugno 2022 (27), |
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifiche del regolamento (CE) n. 810/2009
Il regolamento (CE) n. 810/2009 è così modificato:
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1) |
all’articolo 1, paragrafo 2, è aggiunta la lettera seguente:
(*1) Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica (GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7).»;" |
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2) |
l’articolo 2 è così modificato:
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3) |
l’articolo 3, paragrafo 5, è così modificato:
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4) |
all’articolo 8 è inserito il paragrafo seguente: «4 bis. Gli accordi di rappresentanza bilaterali figurano nella piattaforma EU VAP.» |
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5) |
l’articolo 9 è così modificato:
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6) |
l’articolo 10 è così modificato:
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7) |
l’articolo 11 è così modificato:
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8) |
l’articolo 12 è sostituito dal seguente: «Articolo 12 Documento di viaggio 1. Il richiedente fornisce una prova del possesso di un documento di viaggio valido che soddisfi i criteri seguenti:
2. Fatto salvo l’articolo 10, paragrafo 1 bis, il richiedente è tenuto a esibire il documento di viaggio di persona soltanto nel caso di una prima domanda con tale documento di viaggio, o se deve fornire identificatori biometrici. 3. Se richiesto a norma del paragrafo 2, l’autenticità, l’integrità e la validità dei documenti di viaggio sono controllate e verificate mediante la tecnologia appropriata. 4. Il consolato, le autorità centrali o il fornitore esterno di servizi verificano che il documento di viaggio esibito di persona conformemente al paragrafo 2 corrisponda alla copia elettronica della pagina dei dati anagrafici del documento di viaggio caricata dal richiedente. Se la verifica è effettuata dal fornitore esterno di servizi, questo usa il portale per i fornitori esterni di servizi di cui all’articolo 7 septies del regolamento VIS. 5. Qualora nutra dubbi sull’identità del richiedente o sull’autenticità, l’integrità o la validità del documento di viaggio esibito, il fornitore esterno di servizi ne informa il consolato o le autorità centrali e invia il documento di viaggio al consolato per ulteriori verifiche. 6. Se il documento di viaggio esibito contiene un supporto di memorizzazione (chip), il consolato, le autorità centrali o il fornitore esterno di servizi leggono il chip e verificano l’autenticità e l’integrità dei dati ivi contenuti. Sulla piattaforma EU VAP sono caricati i dati seguenti:
7. La Commissione adotta, mediante un atto di esecuzione, norme minime relative alla tecnologia, ai metodi e alle procedure da utilizzare per il controllo e la verifica dei documenti di viaggio da parte del consolato, delle autorità centrali o del fornitore esterno di servizi onde garantire che il documento di viaggio fornito o esibito non sia falso, contraffatto o falsificato e relative alla tecnologia, ai metodi e alle procedure da utilizzare per il trattamento dei dati sul chip a norma del paragrafo 6 del presente articolo. L’atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 52, paragrafo 2. 8. In caso di dubbi sulla qualità della copia elettronica del documento di viaggio, in particolare sul fatto che essa corrisponda all’originale, il consolato competente o il fornitore esterno di servizi produce una nuova copia elettronica del documento di viaggio e la carica sulla piattaforma EU VAP.»; |
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9) |
l’articolo 13 è così modificato:
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10) |
all’articolo 14, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: «1. All’atto della presentazione di una domanda di visto uniforme il richiedente fornisce:
2. All’atto della presentazione di una domanda di visto di transito aeroportuale il richiedente fornisce:
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11) |
all’articolo 15, paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Dovranno inoltre dichiarare, nel modulo di domanda, di essere consapevoli della necessità di avere un’assicurazione sanitaria di viaggio per i soggiorni successivi.»; |
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12) |
l’articolo 16 è così modificato:
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13) |
l’articolo 18 è così modificato:
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14) |
all’articolo 19 è inserito il paragrafo seguente: «1 bis. Dopo la notifica dell’esito positivo dell’accertamento preliminare automatizzato della ricevibilità di cui all’articolo 7 quinquies, paragrafo 8, del regolamento VIS, il consolato o le autorità centrali dello Stato membro a cui la piattaforma EU VAP trasmette la notifica svolgono senza indugio le verifiche di cui al paragrafo 1 del presente articolo.» |
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15) |
l’articolo 20 è soppresso; |
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16) |
l’articolo 21 è così modificato:
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17) |
l’articolo 24 è così modificato:
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18) |
all’articolo 25 è aggiunto il paragrafo seguente: «6. Il rilascio di un visto in formato digitale lascia impregiudicata la competenza degli Stati membri per quanto riguarda il riconoscimento dei documenti di viaggio, tra cui quelli non riconosciuti da uno o più Stati membri, ma non da tutti.» |
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19) |
è inserito l’articolo seguente: «Articolo 26 bis Visti digitali I visti sono rilasciati in formato digitale conformemente al regolamento (CE) n. 1683/95. I visti digitali sono registrati nel VIS e comportano un numero unico di visto.»; |
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20) |
l’articolo 27 è sostituito dal seguente: «Articolo 27 Compilazione dei campi di dati del visto digitale 1. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, le regole per la compilazione dei campi di dati del visto digitale di cui all’allegato del regolamento (CE) n. 1683/95. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 52, paragrafo 2, del presente regolamento. 2. Gli Stati membri possono aggiungere menzioni nazionali nella zona «annotazioni» del visto a norma dell’articolo 10, paragrafo 1, lettera n), del regolamento VIS. Tali menzioni non duplicano le menzioni obbligatorie stabilite secondo la procedura di cui al paragrafo 1 del presente articolo.»; |
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21) |
l’articolo 28 è sostituito dal seguente: «Articolo 28 Annullamento di un visto adesivo già compilato Se si individua un errore su un visto adesivo per un visto non rilasciato in formato digitale, il visto adesivo è annullato barrandolo con una croce decussata in inchiostro indelebile ed è rilasciato un visto digitale con i dati corretti.»; |
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22) |
all’articolo 32, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. La decisione di rifiuto e i motivi su cui si basa, di cui all’allegato VI, sono messi a disposizione del richiedente nell’account sicuro. Tale decisione è redatta nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro che ha adottato la decisione definitiva in merito alla domanda e in un’altra lingua ufficiale dell’Unione. Gli Stati membri possono aggiungere documenti supplementari a sostegno della decisione in oggetto. Non appena l’autorità competente adotta la decisione di rifiuto e la mette a disposizione nell’account sicuro conformemente all’articolo 7 octies, paragrafo 2, del regolamento VIS, la piattaforma EU VAP invia un messaggio elettronico al richiedente conformemente all’articolo 7 octies, paragrafo 1, dello stesso. Se un richiedente è rappresentato da un’altra persona, il messaggio elettronico in questione è inviato a entrambi. Il termine per presentare ricorso ai sensi del diritto nazionale avverso una decisione di rifiuto decorre dal momento in cui il richiedente accede alla decisione nell’account sicuro. Il termine è conteggiato in base al fuso orario della residenza del richiedente indicata nel modulo di domanda. Si considera che il richiedente abbia avuto accesso alla decisione l’ottavo giorno successivo alla data di invio del messaggio elettronico che lo informa della disponibilità della decisione nel suo account sicuro. A decorrere da tale data si presume che la decisione sia stata notificata al richiedente. La piattaforma EU VAP indica la data della notifica effettiva o presunta della decisione al richiedente. Nel caso di una notifica presunta, la piattaforma EU VAP invia al richiedente un messaggio elettronico automatico. Se l’account sicuro non può essere utilizzato per motivi tecnici, i richiedenti possono contattare il consolato competente, le autorità centrali o il fornitore esterno di servizi. La notifica delle decisioni di cui al presente paragrafo può essere effettuata con altri mezzi richiesti dal richiedente e autorizzati dallo Stato membro. Per le domande non presentate tramite la piattaforma EU VAP nei casi di cui all’articolo 9, paragrafo 1 ter, e all’articolo 35, la decisione di rifiuto e i relativi motivi sono notificati al richiedente mediante il modulo uniforme di cui all’allegato VI nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro che ha adottato la decisione definitiva in merito alla domanda e in un’altra lingua ufficiale dell’Unione.» |
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23) |
è inserito l’articolo seguente: «Articolo 32 bis Conferma di un visto valido in un nuovo documento di viaggio 1. I titolari di visto il cui documento di viaggio è smarrito, rubato, scaduto o annullato e il cui visto è ancora valido chiedono la conferma del visto in un nuovo documento di viaggio, se desiderano continuare a utilizzare il visto. Il nuovo documento di viaggio è dello stesso tipo e rilasciato dallo stesso paese del documento di viaggio smarrito, rubato, scaduto o annullato. Il visto è confermato dall’autorità che ha rilasciato il visto o da un’altra autorità dello stesso Stato membro secondo le informazioni comunicate dallo Stato membro che ha rilasciato il visto. 2. I titolari di visto di cui al paragrafo 1 chiedono la conferma del visto in un nuovo documento di viaggio tramite la piattaforma EU VAP utilizzando un modulo di domanda semplificato. Essi forniscono i seguenti dati:
3. Il titolare del visto paga diritti per la conferma del visto pari a 20 EUR. 4. Il titolare del visto è tenuto a presentarsi di persona secondo le modalità comunicate dallo Stato membro. 5. Il nuovo documento di viaggio è conforme alle condizioni di cui all’articolo 12 ed è verificato conformemente a tale articolo. 6. Fatti salvi i rispettivi diritti di consultazione, il consolato competente o le autorità centrali competenti dello Stato membro competente possono consultare le banche dati di cui all’articolo 9 bis, paragrafo 3, del regolamento VIS quando è richiesta una conferma del visto. 7. Se il consolato competente o le autorità centrali dello Stato membro competente stabiliscono che un visto valido può essere confermato in un nuovo documento di viaggio, inseriscono i dati nel fascicolo relativo alla domanda nel VIS conformemente all’articolo 12 bis del regolamento VIS. 8. Non appena l’autorità competente adotta una decisione sulla conferma di un visto in un nuovo documento di viaggio e la mette a disposizione nell’account sicuro conformemente all’articolo 7 octies, paragrafo 2, del regolamento VIS, la piattaforma EU VAP invia un messaggio elettronico al titolare del visto conformemente all’articolo 7 octies, paragrafo 1, di tale regolamento. La decisione sulla conferma di un visto in un nuovo documento di viaggio è messa a disposizione del titolare del visto nell’account sicuro. Tale conferma è attestata da un numero di conferma. 9. Se il consolato competente o le autorità centrali dello Stato membro competente non possono stabilire se un visto valido possa essere confermato in un nuovo documento di viaggio, in particolare perché sussistono dubbi sull’identità del titolare del visto, essi rifiutano la conferma e revocano il visto valido, conformemente all’articolo 34. 10. Una decisione negativa in merito alla conferma di un visto valido in un nuovo documento di viaggio non impedisce al titolare del visto di presentare una nuova domanda di visto. Ciò non pregiudica il diritto del richiedente di presentare ricorso a norma dell’articolo 34, paragrafo 7.»; |
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24) |
l’articolo 33 è così modificato:
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25) |
l’articolo 34 è così modificato:
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26) |
all’articolo 35 è aggiunto il paragrafo seguente: «8. Gli Stati membri possono consentire ai cittadini di paesi terzi di chiedere un visto alla frontiera esterna tramite la piattaforma EU VAP. In tali casi, gli Stati membri notificano al richiedente la decisione adottata in merito alla domanda di visto mettendola a disposizione del richiedente tramite il suo account sicuro sulla piattaforma EU VAP, conformemente all’articolo 7 octies, paragrafo 2, del regolamento VIS. Non appena la decisione è stata messa a disposizione nell’account sicuro del richiedente, la piattaforma EU VAP invia un messaggio elettronico al richiedente conformemente all’articolo 7 octies, paragrafo 1, del regolamento VIS.» |
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27) |
l’articolo 37 è così modificato:
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28) |
l’articolo 38 è così modificato:
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29) |
all’articolo 40, paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
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30) |
l’articolo 42 è soppresso; |
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31) |
l’articolo 43 è così modificato:
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32) |
l’articolo 44 è così modificato:
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33) |
l’articolo 47 è così modificato:
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34) |
il testo dell’allegato I del regolamento (CE) n. 810/2009 è sostituito da quello riportato nell’allegato I del presente regolamento. |
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35) |
l’allegato III del regolamento (CE) n. 810/2009 è soppresso; |
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36) |
nell’allegato V del regolamento (CE) n. 810/2009, dopo la voce SAN MARINO è inserita la voce seguente: «REGNO UNITO:
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Articolo 2
Modifiche del regolamento (CE) n. 767/2008
Il regolamento (CE) n. 767/2008 è così modificato:
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1) |
l’articolo 2 bis è così modificato:
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2) |
l’articolo 4 è così modificato:
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3) |
è inserito il capo seguente: «CAPO I bis PIATTAFORMA PER LA DOMANDA DI VISTO DELL’UE (EU VAP) Articolo 7 bis Informazioni disponibili sulla piattaforma EU VAP 1. La piattaforma EU VAP fornisce al pubblico le informazioni generali di cui all’articolo 47 del regolamento (CE) n. 810/2009. Spetta alla Commissione e agli Stati membri fornire le informazioni, secondo le rispettive competenze quali indicate ai paragrafi 3, 4 e 5 del presente articolo. 2. La piattaforma EU VAP consente di visualizzare le condizioni di ingresso di cui all’articolo 6 del regolamento (UE) 2016/399. 3. Spetta a eu-LISA pubblicare e aggiornare le seguenti informazioni al pubblico sulla piattaforma EU VAP, al momento in cui le riceve dalla Commissione o dagli Stati membri:
Laddove l’informazione è fornita da uno Stato membro, eu-LISA configura la piattaforma EU VAP dopo la conferma dell’informazione da parte della Commissione. 4. Le autorità centrali sono responsabili dell’inserimento dei seguenti elementi nella piattaforma EU VAP:
5. Il consolato o le autorità centrali dello Stato membro competente sono responsabili dell’inserimento dei seguenti elementi nella piattaforma EU VAP:
6. La piattaforma EU VAP dispone di un chatbot. Il chatbot è concepito per dialogare con gli utenti fornendo risposte sulla procedura di domanda di visto, i diritti e gli obblighi dei richiedenti e dei titolari di visto, le condizioni d’ingresso per i cittadini di paesi terzi, i recapiti e le norme in materia di protezione dei dati. Articolo 7 ter Modulo di domanda 1. Fatto salvo l’articolo 9, paragrafo 1 ter, del regolamento (CE) n. 810/2009, ogni richiedente presenta una domanda di cui all’articolo 11 di tale regolamento tramite la piattaforma EU VAP. 2. La piattaforma EU VAP fornisce a ciascun richiedente le informazioni di cui agli articoli 37 e 38. 3. Fatto salvo l’articolo 7 quater, se del caso, il richiedente fornisce i dati nel modulo di domanda che figura all’allegato I del regolamento (CE) n. 810/2009. I suddetti dati sono registrati e conservati nello spazio di memorizzazione temporanea conformemente ai periodi di conservazione dei dati indicati all’articolo 7 quinquies. 4. La piattaforma EU VAP contiene un servizio di account sicuro. Il servizio di account sicuro consente al richiedente di conservare i dati forniti per domande successive, ma soltanto se il richiedente acconsente liberamente ed esplicitamente a tale conservazione, ai sensi dell’articolo 4, punto 11), del regolamento (UE) 2016/679. Il servizio di account sicuro consente al richiedente di presentare la domanda in varie fasi. 5. I caratteri alfabetici dei dati forniti dal richiedente a norma del paragrafo 3 sono caratteri latini. 6. Al momento della presentazione della domanda, la piattaforma EU VAP riprende l’indirizzo IP da cui è stata trasmessa e lo aggiunge ai dati del fascicolo della domanda. 7. La Commissione adotta atti delegati conformemente all’articolo 48 bis per integrare il presente regolamento definendo un modulo di domanda semplificato nella piattaforma EU VAP da utilizzare, rispettivamente, nelle procedure per la conferma del visto valido in un nuovo documento di viaggio a norma dell’articolo 32 bis del regolamento (CE) n. 810/2009 o per la proroga del visto a norma dell’articolo 33 di tale regolamento, qualora tali procedure siano condotte tramite la piattaforma EU VAP. Articolo 7 quater Norme specifiche sull’uso della piattaforma EU VAP 1. Un cittadino di paese terzo che sia un familiare di un cittadino dell’Unione al quale si applica la direttiva 2004/38/CE o di un cittadino di paese terzo che gode di un diritto alla libera circolazione equivalente a quello dei cittadini dell’Unione in virtù di un accordo concluso tra l’Unione e i suoi Stati membri, da una parte, e un paese terzo, dall’altra, può presentare una domanda di visto senza usare la piattaforma EU VAP ed è autorizzato a presentare la domanda di persona presso il consolato o presso i locali del fornitore esterno di servizi, a sua scelta. 2. Qualora un cittadino di paese terzo che sia un familiare di un cittadino dell’Unione al quale si applica la direttiva 2004/38/CE o di un cittadino di paese terzo che gode di un diritto alla libera circolazione equivalente a quello dei cittadini dell’Unione in virtù di un accordo concluso tra l’Unione e i suoi Stati membri, da una parte, e un paese terzo, dall’altra, presenti una domanda di visto tramite la piattaforma EU VAP, la procedura di domanda è condotta conformemente alla direttiva 2004/38/CE o a un accordo concluso tra l’Unione e i suoi Stati membri, da una parte, e un paese terzo, dall’altra, che conferisca un diritto alla libera circolazione equivalente a quello dei cittadini dell’Unione. 3. In particolare, la piattaforma EU VAP è progettata per consentire l’applicazione delle norme specifiche seguenti:
4. I paragrafi 1 e 2 si applicano anche qualora un cittadino di paese terzo che sia un familiare di un cittadino dell’Unione al quale si applica la direttiva 2004/38/CE o di un cittadino di paese terzo che gode di un diritto alla libera circolazione equivalente a quello dei cittadini dell’Unione in virtù di un accordo concluso tra l’Unione e i suoi Stati membri, da una parte, e un paese terzo, dall’altra, chieda la proroga del visto o la conferma del visto in un nuovo documento di viaggio. Non vengono riscossi diritti per la proroga del visto né per la conferma del visto. 5. I paragrafi da 1 a 4 si applicano mutatis mutandis ai familiari di cittadini del Regno Unito che sono beneficiari dell’accordo di recesso UE-Regno Unito nello Stato ospitante, quale definito nell’accordo stesso, per cui è presentata la domanda di visto. Articolo 7 quinquies Procedura di domanda tramite la piattaforma EU VAP 1. Al momento della presentazione del modulo di domanda conformemente all’articolo 7 ter, la piattaforma EU VAP determina il tipo di visto richiesto e svolge un accertamento preliminare automatizzato della competenza per stabilire in via preliminare lo Stato membro competente sulla base del numero di giorni di soggiorno previsto dal richiedente e dello Stato membro del primo ingresso, forniti dal richiedente. Tuttavia, il richiedente può indicare che la sua domanda sia trattata da un altro Stato membro in funzione della finalità principale del soggiorno. Ciò non preclude la verifica manuale della competenza da parte degli Stati membri conformemente all’articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 810/2009. La piattaforma EU VAP consente ai richiedenti di indicare se sono presenti legalmente ma non residenti in una giurisdizione, conformemente all’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 810/2009. 2. I richiedenti possono usare la piattaforma EU VAP per presentare una copia elettronica del documento di viaggio in formato digitale, nonché i documenti giustificativi e la prova di un’assicurazione sanitaria di viaggio in formato digitale, se del caso, conformemente al regolamento (CE) n. 810/2009 o alla direttiva 2004/38/CE o conformemente a un accordo concluso tra l’Unione e i suoi Stati membri, da una parte, e un paese terzo, dall’altra, che conferisca un diritto alla libera circolazione equivalente a quello dei cittadini dell’Unione. 3. Se del caso, il richiedente può usare lo strumento di pagamento sicuro di cui all’articolo 7 sexies per pagare i diritti per i visti tramite la piattaforma EU VAP. 4. La piattaforma EU VAP è in grado di controllare la copia in sola lettura della banca dati del VIS per verificare se gli identificatori biometrici del richiedente siano stati rilevati negli ultimi 59 mesi e se il richiedente abbia già presentato una domanda con lo stesso documento di viaggio. Se gli identificatori biometrici del richiedente sono stati rilevati negli ultimi 59 mesi e il richiedente ha già presentato una domanda con lo stesso documento di viaggio, la piattaforma EU VAP informa il richiedente che non è tenuto a recarsi presso il consolato o un fornitore esterno di servizi per presentare la domanda. Se gli identificatori biometrici del richiedente non sono stati rilevati negli ultimi 59 mesi o se il richiedente non ha già presentato una domanda con lo stesso documento di viaggio, la piattaforma EU VAP informa il richiedente della necessità di recarsi presso il consolato o un fornitore esterno di servizi, a seconda dei casi, per presentare la domanda. 5. Se è necessario recarsi presso il consolato o un fornitore esterno di servizi a norma del regolamento (CE) n. 810/2009, uno Stato membro può decidere di usare a tal fine lo strumento per gli appuntamenti di cui all’articolo 7 sexies. 6. Il richiedente presenta la domanda corredata di una dichiarazione di autenticità, completezza, esattezza e affidabilità dei dati. 7. Dopo che il richiedente ha presentato la domanda tramite la piattaforma EU VAP, quest’ultima effettua un accertamento preliminare automatizzato della ricevibilità. L’accertamento preliminare automatizzato della ricevibilità verifica:
8. Se la domanda risulta ricevibile in base all’accertamento preliminare automatizzato della ricevibilità, la piattaforma EU VAP trasmette al consolato o alle autorità centrali dello Stato membro interessato una notifica contenente il risultato combinato degli accertamenti preliminari automatizzati della competenza e della ricevibilità. Se la domanda risulta non ricevibile in base all’accertamento preliminare automatizzato della ricevibilità, la piattaforma EU VAP informa il richiedente riguardo alla parte mancante del fascicolo della domanda. La piattaforma EU VAP è progettata in modo da garantire la possibilità di applicare l’articolo 19, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 810/2009 per consentire che le domande siano considerate ricevibili. 9. In seguito alla notifica di cui al paragrafo 8 del presente articolo, il consolato o le autorità centrali dello Stato membro interessato effettuano una verifica manuale della competenza, conformemente all’articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 810/2009, e in seguito, se necessario, una verifica manuale della ricevibilità conformemente all’articolo 19 dello stesso. 10. Se il consolato competente o le autorità centrali dello Stato membro competente accettano la domanda presentata tramite la piattaforma EU VAP, i dati sono trasferiti dallo spazio di memorizzazione temporanea al sistema nazionale. I dati sono immediatamente cancellati dallo spazio di memorizzazione temporanea, ad eccezione dei dati di contatto collegati al servizio di account sicuro. 11. Se, dopo la verifica, il consolato o le autorità centrali dello Stato membro che hanno ricevuto la notifica constatano di non essere competenti e la domanda non è ripresentata al consolato o alle autorità centrali competenti, si applica l’articolo 18, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 810/2009. 12. Il consolato competente o le autorità centrali dello Stato membro competente possono usare il servizio di account sicuro per comunicare con i richiedenti. 13. Per quanto concerne i dati trasferiti allo Stato membro di cui ai paragrafi 10 e 11 del presente articolo, tale Stato membro designa un’autorità competente da considerarsi quale titolare del trattamento dei dati ai fini dell’articolo 4, punto 7), del regolamento (UE) 2016/679, che è responsabile a livello centrale del trattamento dei dati da parte di tale Stato membro. Articolo 7 sexies Strumento di pagamento e strumento per gli appuntamenti 1. Per pagare i diritti per i visti allo Stato membro competente tramite la piattaforma EU VAP è utilizzato uno strumento di pagamento sicuro. 2. Gli Stati membri o i fornitori esterni di servizi possono utilizzare lo strumento per gli appuntamenti. Se è utilizzato lo strumento per gli appuntamenti, spetta allo Stato membro fissare gli appuntamenti disponibili. Articolo 7 septies Portale per i fornitori esterni di servizi 1. I fornitori esterni di servizi hanno accesso alla piattaforma EU VAP tramite il portale per i fornitori esterni di servizi, soltanto allo scopo di:
2. Gli Stati membri definiscono un metodo di autenticazione, riservato esclusivamente ai fornitori esterni di servizi, che consente ai membri debitamente autorizzati del personale di accedere al portale ai fini del presente articolo. Nel definire il metodo di autenticazione, si tiene conto della gestione dei rischi relativi alla sicurezza delle informazioni e dei principi della protezione dei dati sin dalla progettazione e per impostazione predefinita. 3. I fornitori esterni di servizi non hanno accesso al VIS. Articolo 7 octies Notifica delle decisioni 1. Una volta che l’autorità competente ha adottato una decisione in merito a una domanda di visto o a un visto rilasciato e ha reso disponibile tale decisione nell’account sicuro conformemente al paragrafo 2, la piattaforma EU VAP invia al richiedente o al titolare del visto un messaggio elettronico, quale definito dal regolamento (CE) n. 810/2009. 2. Le autorità competenti notificano ai richiedenti e ai titolari di visto le decisioni adottate conformemente alle lettere a), b) e c), rendendo disponibili tali decisioni nei rispettivi account sicuri dei richiedenti e dei titolari di visto. La notifica in questione include i dati seguenti:
Articolo 7 nonies Strumento di verifica 1. Lo strumento di verifica consente ai richiedenti e ai titolari di visto di verificare quanto segue:
2. Lo strumento di verifica si basa sul servizio di account sicuro di cui all’articolo 7 ter, paragrafo 4. 3. La piattaforma EU VAP offre una funzionalità di servizio web che consente ai richiedenti e ad altri soggetti, come datori di lavoro o università o enti locali, di verificare il visto digitale senza il servizio di account sicuro. Articolo 7 decies Costi dello sviluppo e della realizzazione della piattaforma EU VAP 1. Lo sviluppo e la realizzazione della piattaforma EU VAP comprendono i costi seguenti:
2. I costi di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), sono a carico del bilancio generale dell’Unione. 3. Gli Stati membri possono utilizzare lo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti, che fa parte del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, istituito dal regolamento (UE) 2021/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio (*6), per finanziare i costi di cui al paragrafo 1, lettera c), conformemente alle norme di ammissibilità e ai tassi di cofinanziamento stabiliti nel regolamento (UE) 2021/1148. Articolo 7 undecies Responsabilità in materia di protezione dei dati 1. Ciascuno Stato membro designa un’autorità competente quale titolare del trattamento conformemente al presente articolo. Gli Stati membri comunicano tali autorità alla Commissione, a eu-LISA e agli altri Stati membri. Tutte le autorità competenti designate dagli Stati membri sono contitolari del trattamento a norma dell’articolo 26 del regolamento (UE) 2016/679 ai fini del trattamento dei dati personali nella piattaforma EU VAP. 2. eu-LISA è responsabile del trattamento a norma dell’articolo 28 del regolamento (UE) 2016/679 ai fini del trattamento dei dati personali nella piattaforma EU VAP. Eu-LISA provvede affinché la piattaforma EU VAP sia gestita conformemente al presente regolamento. (*3) Regolamento (UE) 2018/1806 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, che adotta l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne e l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo (GU L 303 del 28.11.2018, pag. 39)." (*4) Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77)." (*5) Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica (GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7)." (*6) Regolamento (UE) 2021/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce, nell’ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, lo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (GU L 251 del 15.7.2021, pag. 48).»;" |
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4) |
all’articolo 9, il primo comma è così modificato:
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5) |
all’articolo 9 ter è aggiunto il paragrafo seguente: «5. I paragrafi da 1 a 4 si applicano mutatis mutandis ai familiari di cittadini del Regno Unito che sono beneficiari dell’accordo di recesso UE-Regno Unito nello Stato ospitante, quale definito nell’accordo stesso, per cui è presentata la domanda di visto.» |
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6) |
all’articolo 10, il paragrafo 1 è così modificato:
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7) |
è inserito l’articolo seguente: «Articolo 12 bis Dati da aggiungere in caso di conferma del visto 1. Qualora sia adottata una decisione di conferma di un visto, l’autorità competente per i visti che ha adottato tale decisione aggiunge al fascicolo relativo alla domanda i dati seguenti:
2. Qualora sia adottata una decisione di conferma del visto, la piattaforma EU VAP estrae ed esporta immediatamente dal VIS nell’EES i dati di cui all’articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2226.»; |
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8) |
all’articolo 14, paragrafo 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
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9) |
all’articolo 15, paragrafo 2, la lettera f) è sostituita dalla seguente:
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10) |
l’articolo 18 è così modificato:
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11) |
è inserito l’articolo seguente: «Articolo 18 sexies Procedure sostitutive in caso di impossibilità tecnica di accesso ai dati alle frontiere esterne 1. Qualora sia tecnicamente impossibile procedere alla consultazione di cui all’articolo 18 a causa di un guasto di qualsiasi parte del VIS, eu-LISA informa le autorità di frontiera degli Stati membri. 2. Qualora sia tecnicamente impossibile procedere alla consultazione di cui all’articolo 18 a causa di un guasto dell’infrastruttura di frontiera nazionale in uno Stato membro, le autorità di frontiera dello stesso informano eu-LISA. eu-LISA informa a sua volta la Commissione. 3. Nei casi di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, le autorità di frontiera seguono i piani d’emergenza nazionali. Gli Stati membri adottano i loro piani d’emergenza nazionali utilizzando quale base i piani d’emergenza tipo di cui all’articolo 45, paragrafo 2, lettera o), adattati se necessario a livello nazionale. I piani d’emergenza nazionali possono autorizzare le autorità di frontiera a derogare temporaneamente all’obbligo di consultare il VIS di cui all’articolo 8 del regolamento (UE) 2016/399.»; |
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12) |
all’articolo 19, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Unicamente allo scopo di verificare l’identità del titolare del visto, l’autenticità del visto o se siano soddisfatte le condizioni d’ingresso, di soggiorno o di residenza nel territorio degli Stati membri, le autorità competenti a controllare all’interno degli Stati membri se siano soddisfatte le condizioni d’ingresso, di soggiorno o di residenza nel territorio degli Stati membri sono abilitate a eseguire interrogazioni con il numero di visto in combinazione con la verifica delle impronte digitali del titolare del visto, o il numero del visto. Se l’identità del titolare del visto non può essere verificata con le impronte digitali, le autorità competenti possono anche eseguire la verifica con l’immagine del volto.» |
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13) |
all’articolo 20, paragrafo 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
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14) |
all’articolo 21, paragrafo 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
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15) |
all’articolo 22, paragrafo 2, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
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16) |
all’articolo 22 quater è aggiunta la lettera seguente:
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17) |
all’articolo 22 septies, paragrafo 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
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18) |
all’articolo 22 sexdecies, il paragrafo 3 è così modificato:
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19) |
all’articolo 22 novodecies, il paragrafo 3 è così modificato:
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20) |
all’articolo 26 sono aggiunti i paragrafi seguenti: «11. Le infrastrutture a sostegno della piattaforma EU VAP di cui all’articolo 2 bis sono ospitate presso i siti tecnici di eu-LISA. Tali infrastrutture sono distribuite geograficamente per fornire le funzionalità di cui al presente regolamento nel rispetto delle condizioni in materia di sicurezza, protezione dei dati e sicurezza dei dati. Nello sviluppare la piattaforma EU VAP, eu-LISA garantisce che si tenga conto del futuro utilizzo della piattaforma, di cui all’articolo 2 bis, da parte degli Stati membri che non applicano integralmente l’acquis di Schengen. Ciò riguarda in particolare la capacità di archiviazione della piattaforma EU VAP e l’interfaccia con il sistema nazionale di informazione sui visti. 12. eu-LISA è responsabile dello sviluppo tecnico della piattaforma EU VAP di cui all’articolo 2 bis e ne definisce le specifiche tecniche. Tali specifiche tecniche sono adottate dal consiglio di amministrazione di eu-LISA, a condizione che la Commissione abbia comunicato un parere favorevole al riguardo. 13. eu-LISA sviluppa e realizza la piattaforma EU VAP quanto prima dopo l’entrata in vigore del regolamento (UE) 2023/2667 del Parlamento europeo e del Consiglio (*7) e in seguito all’adozione da parte della Commissione:
14. eu-LISA è responsabile della gestione operativa della piattaforma EU VAP. La gestione operativa della piattaforma EU VAP consiste nell’insieme delle attività necessarie a garantirne il funzionamento 24 ore al giorno e 7 giorni a settimana, in conformità del presente regolamento. Comprende, in particolare, i lavori di manutenzione e gli sviluppi tecnici necessari per garantire che la piattaforma EU VAP funzioni a un livello soddisfacente di qualità operativa. Il gruppo consultivo VIS di cui all’articolo 49 bis del presente regolamento e all’articolo 27, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2018/1726 del Parlamento europeo e del Consiglio (*8) fornisce consulenza al consiglio di amministrazione di eu-LISA relativamente alla piattaforma EU VAP. In fase di progettazione e di sviluppo della piattaforma EU VAP è istituito un consiglio di gestione del programma composto da un massimo di dieci membri. Esso è costituito da sette membri nominati dal consiglio di amministrazione di eu-LISA tra i suoi membri o supplenti, dal presidente del gruppo consultivo VIS, da un membro che rappresenta eu-LISA nominato dal suo direttore esecutivo e da un membro nominato dalla Commissione. Il consiglio di gestione del programma si riunisce periodicamente, almeno una volta a trimestre. Garantisce l’adeguata gestione della fase di progettazione e sviluppo della piattaforma EU VAP e la coerenza tra il progetto centrale e i progetti nazionali della piattaforma EU VAP. Il consiglio di gestione del programma presenta mensilmente relazioni scritte al consiglio di amministrazione di eu-LISA sui progressi del progetto. Il consiglio di gestione del programma non ha potere decisionale, né mandato di rappresentare i membri del consiglio di amministrazione di eu-LISA. Il consiglio di amministrazione di eu-LISA stabilisce il regolamento interno del consiglio di gestione del programma, che comprende in particolare disposizioni concernenti:
La presidenza del consiglio di gestione del programma è esercitata da uno Stato membro che è pienamente vincolato, in base al diritto dell’Unione, dagli strumenti legislativi che disciplinano lo sviluppo, l’istituzione, il funzionamento e l’uso di tutti i sistemi IT su larga scala gestiti da eu-LISA. Tutte le spese di viaggio e di soggiorno sostenute dai membri del consiglio di gestione del programma sono a carico di eu-LISA e l’articolo 10 del suo regolamento interno si applica mutatis mutandis. eu-LISA fornisce un segretariato al consiglio di gestione del programma. (*7) Regolamento (UE) 2023/2667 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (CE) n. 810/2009 e (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 693/2003 e (CE) n. 694/2003 del Consiglio e la Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen, per quanto riguarda la digitalizzazione della procedura di visto (GU L, 2023/2667, 7.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2667/oj)." (*8) Regolamento (UE) 2018/1726 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, relativo all’Agenzia dell’Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA), che modifica il regolamento (CE) n. 1987/2006 e la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 1077/2011 (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 99).»;" |
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21) |
all’articolo 45, paragrafo 2, sono aggiunte le lettere seguenti:
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22) |
all’articolo 48 bis, paragrafi 2, 3 e 6, i riferimenti all’«articolo 9, all’articolo 9 nonies, paragrafo 2, all’articolo 9 undecies, paragrafo 2, e all’articolo 22 ter, paragrafo 18», sono sostituiti dai riferimenti all’«articolo 7 ter, paragrafo 7, all’articolo 9, all’articolo 9 nonies, paragrafo 2, all’articolo 9 undecies, paragrafo 2, e all’articolo 22 ter, paragrafo 18»; |
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23) |
l’articolo 50 è così modificato:
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Articolo 3
Modifiche del regolamento (CE) n. 694/2003
Il regolamento (CE) n. 694/2003 è così modificato:
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1) |
l’articolo 1 è sostituito dal seguente: «Articolo 1 1. I documenti di transito agevolato (Facilitated Transit Documents – FTD) rilasciati dagli Stati membri, di cui all’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 693/2003, sono rilasciati nel formato digitale di cui al regolamento (CE) n. 1683/95 e contengono i campi di dati di cui all’allegato I del presente regolamento. Essi hanno lo stesso valore dei visti con validità territoriale limitata a fini di transito. Il formato digitale indica inoltre chiaramente che il documento rilasciato è un FTD. 2. I documenti di transito ferroviario agevolato (Facilitated Rail Transit Documents – FRTD) rilasciati dagli Stati membri, di cui all’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 693/2003, sono rilasciati nel formato digitale di cui al regolamento (CE) n. 1683/95 e contengono i campi di dati di cui all’allegato II del presente regolamento. Essi hanno lo stesso valore dei visti con validità territoriale limitata a fini di transito. Il formato digitale indica inoltre chiaramente che il documento rilasciato è un FRTD.»; |
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2) |
all’articolo 2, paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente: «1. Prescrizioni tecniche relative al formato digitale di FTD e FRTD sono adottate secondo la procedura di cui all’articolo 4, paragrafo 2, anche con riferimento a:»; |
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3) |
all’articolo 2, paragrafo 1, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
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4) |
all’articolo 2, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente: «2. La Commissione può decidere, mediante un atto di esecuzione adottato secondo la procedura di esame applicabile di cui all’articolo 4, paragrafo 2, del presente regolamento in combinato disposto con la disposizione transitoria dell’articolo 13, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (*9), che le prescrizioni tecniche di cui al paragrafo 1 del presente articolo siano segrete e non siano pubblicate. In tal caso le suddette prescrizioni tecniche sono messe a esclusiva disposizione di persone debitamente autorizzate da uno Stato membro o dalla Commissione. (*9) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).»;" |
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5) |
l’articolo 3 è soppresso; |
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6) |
all’articolo 5, la seconda frase è soppressa; |
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7) |
all’articolo 6, il primo comma è sostituito dal seguente: «Gli Stati membri che hanno deciso in tal senso rilasciano gli FTD e gli FRTD in formato digitale di cui all’articolo 1 al più tardi un anno dopo l’adozione delle prescrizioni tecniche di cui all’articolo 2.»; |
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8) |
gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 694/2003 sono sostituiti dal testo che figura nell’allegato II del presente regolamento. |
Articolo 4
Modifica della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen
L’articolo 18 della Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen è così modificato:
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1) |
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. I visti per un soggiorno di oltre 90 giorni (visti per soggiorni di lunga durata) sono visti nazionali rilasciati da uno degli Stati membri in conformità della propria legislazione interna o di quella dell’Unione. Tali visti sono rilasciati in formato digitale a norma dell’articolo 1 del regolamento (CE) n. 1683/95 del Consiglio (*10) e il tipo di visto è indicato con la lettera “D”. I visti per soggiorni di lunga durata rilasciati in formato digitale sono compilati in conformità delle pertinenti disposizioni dell’atto di esecuzione della Commissione che stabilisce le norme per la compilazione dei campi di dati del visto, adottato conformemente all’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (*11). (*10) Regolamento (CE) n. 1683/95 del Consiglio, del 29 maggio 1995, che istituisce un modello uniforme per i visti (GU L 164 del 14.7.1995, pag. 1)." (*11) Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) (GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1).»;" |
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2) |
è inserito il paragrafo seguente: «1 bis. I visti per soggiorni di lunga durata in formato digitale sono comunicati ai richiedenti con mezzi elettronici sicuri dalle autorità competenti dello Stato membro di rilascio.» |
Articolo 5
Modifiche del regolamento (CE) n. 693/2003
Il regolamento (CE) n. 693/2003 è così modificato:
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1) |
all’articolo 2, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente: «3. L’FTD/FRTD è rilasciato in formato digitale a norma del regolamento (CE) n. 694/2003.» |
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2) |
l’articolo 5 è così modificato:
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3) |
all’articolo 6, i paragrafi 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti: «2. Nessun FTD/FRTD è rilasciato per un documento di viaggio scaduto. 3. Il periodo di validità del documento di viaggio per il quale è rilasciato l’FTD/FRTD è più lungo di quello dell’FTD/FRTD. 4. Nessun FTD/FRTD è rilasciato per un documento di viaggio se tale documento non è valido per uno degli Stati membri. Se un documento di viaggio è valido soltanto per uno Stato membro o per alcuni Stati membri, l’FTD/FRTD è limitato allo Stato membro o agli Stati membri in questione.» |
Articolo 6
Modifiche del regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio (28)
Il regolamento (UE) 2017/2226 è così modificato:
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1) |
all’articolo 16, paragrafo 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente:
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2) |
l’articolo 19 è così modificato:
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3) |
all’articolo 24, paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
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4) |
all’articolo 32, paragrafo 5, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
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Articolo 7
Entrata in funzione della piattaforma EU VAP
1. La Commissione adotta una decisione che fissa la data nella quale la piattaforma EU VAP entra in funzione conformemente al regolamento (CE) n. 767/2008 quale modificato dal presente regolamento. Tale decisione è adottata entro sei mesi dalla verifica, da parte della Commissione, del rispetto delle condizioni seguenti:
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a) |
sono stati adottati gli atti di esecuzione di cui all’articolo 45, paragrafo 2, lettere da g) a r), del regolamento (CE) n. 767/2008 e gli atti delegati di cui all’articolo 7 ter, paragrafo 7, dello stesso; |
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b) |
eu-LISA ha dichiarato il positivo completamento del collaudo generale che deve effettuare in cooperazione con gli Stati membri; |
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c) |
eu-LISA ha convalidato le disposizioni tecniche e giuridiche, compresa la presenza di capacità e funzionalità sufficienti della piattaforma EU VAP, e le ha comunicate alla Commissione. |
2. La decisione della Commissione di cui al paragrafo 1 è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
3. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, e fatto salvo l’obbligo di rilasciare i visti in formato digitale a norma dell’articolo 26 bis del regolamento (CE) n. 810/2009, uno Stato membro può decidere di non avvalersi della piattaforma EU VAP per un periodo massimo di sette anni dalla data di cui al paragrafo 1 del presente articolo. La Commissione pubblica la notifica dello Stato membro nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Durante il periodo di transizione di 7 anni di cui al primo comma del presente paragrafo, i titolari di visto possono verificare la validità e le informazioni dei visti digitali usando il servizio web della piattaforma EU VAP di cui all’articolo 7 nonies del regolamento (CE) n. 767/2008, se lo Stato membro che tratta le loro domande di visto decide di non avvalersi della piattaforma EU VAP.
4. Entro la fine del periodo di transizione di cui al paragrafo 3 uno Stato membro può notificare alla Commissione e a eu-LISA che intende avvalersi della piattaforma EU VAP.
La Commissione stabilisce la data a partire dalla quale tale Stato membro si avvale della piattaforma EU VAP. La decisione della Commissione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
5. Entro il 1o dicembre 2026 e successivamente ogni anno fino all’adozione della decisione della Commissione di cui al paragrafo 1, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sui progressi compiuti nell’attuazione del presente regolamento. Tale relazione contiene informazioni dettagliate sui costi sostenuti e su eventuali rischi che incidono sui costi complessivi.
Articolo 8
Entrata in vigore e applicazione
1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
2. Il presente regolamento si applica a decorrere dalla data fissata dalla Commissione a norma dell’articolo 7, paragrafo 1.
3. In deroga al paragrafo 2 del presente articolo, l’articolo 1, punti 1), 3), 15), 30), 34), 35) e 36), si applica a decorrere dal 28 giugno 2024. L’articolo 2, punti 21) e 22), si applica a decorrere dal 27 dicembre 2023.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.
Fatto a Strasburgo, il 22 novembre 2023
Per il Parlamento europeo
La presidente
R. METSOLA
Per il Consiglio
Il presidente
P. NAVARRO RÍOS
(1) GU C 75 del 28.2.2023, pag. 150.
(2) Posizione del Parlamento europeo del 18 ottobre 2023 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 13 novembre 2023.
(3) Regolamento (UE) 2019/1155 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, recante modifica del regolamento (CE) n. 810/2009 che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) (GU L 188 del 12.7.2019, pag. 25).
(4) Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti) (GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1).
(5) Regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di informazioni tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata, sui visti per soggiorni di lunga durata e sui permessi di soggiorno (regolamento VIS) (GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60).
(6) Direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE (GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77).
(7) Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica (GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7).
(8) Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1).
(9) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).
(10) Regolamento (UE) 2018/1726 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, relativo all’Agenzia dell’Unione europea per la gestione operativa dei sistemi IT su larga scala nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (eu-LISA), che modifica il regolamento (CE) n. 1987/2006 e la decisione 2007/533/GAI del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 1077/2011 (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 99).
(11) Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).
(12) Decisione n. 565/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che introduce un regime semplificato per il controllo delle persone alle frontiere esterne basato sul riconoscimento unilaterale, da parte della Bulgaria, della Croazia, di Cipro e della Romania di determinati documenti come equipollenti al loro visto nazionale di transito o per soggiorni previsti di non più di 90 giorni su un periodo di 180 giorni nel loro territorio e che abroga le decisioni n. 895/2006/CE e n. 582/2008/CE (GU L 157 del 27.5.2014, pag. 23).
(13) Regolamento (CE) n. 1683/95 del Consiglio, del 29 maggio 1995, che istituisce un modello uniforme per i visti (GU L 164 del 14.7.1995, pag. 1).
(14) Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 tra i governi degli Stati dell’Unione economica Benelux, della Repubblica federale di Germania e della Repubblica francese relativo all’eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni (GU L 239 del 22.9.2000, pag. 19).
(15) Regolamento (CE) n. 693/2003 del Consiglio, del 14 aprile 2003, che istituisce un documento di transito agevolato (FTD) e un documento di transito ferroviario agevolato (FRTD) e modifica l’istruzione consolare comune e il manuale comune (GU L 99 del 17.4.2003, pag. 8).
(16) Regolamento (CE) n. 694/2003 del Consiglio, del 14 aprile 2003, che stabilisce modelli uniformi per il documento di transito agevolato (FTD) e per il documento di transito ferroviario agevolato (FRTD) di cui al regolamento (CE) n. 693/2003 (GU L 99 del 17.4.2003, pag. 15).
(17) GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.
(18) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).
(19) Direttiva (UE) 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativa all’accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici (GU L 327 del 2.12.2016, pag. 1).
(20) Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell’Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).
(21) GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.
(22) Decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea con la Repubblica d’Islanda e il Regno di Norvegia sull’associazione di questi due Stati all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31).
(23) GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.
(24) Decisione 2008/146/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1).
(25) GU L 160 del 18.6.2011, pag. 21.
(26) Decisione 2011/350/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell’Unione europea, del protocollo tra l’Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull’adesione del Principato del Liechtenstein all’accordo tra l’Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l’associazione della Confederazione svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, con particolare riguardo alla soppressione dei controlli alle frontiere interne e alla circolazione delle persone (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19).
(27) GU C 277 del 19.7.2022, pag. 7.
(28) Regolamento (UE) 2017/2226 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2017, che istituisce un sistema di ingressi/uscite (EES) per la registrazione dei dati di ingresso e di uscita e dei dati relativi al respingimento dei cittadini di paesi terzi che attraversano le frontiere esterne degli Stati membri e che determina le condizioni di accesso al sistema di ingressi/uscite a fini di contrasto e che modifica la Convenzione di applicazione dell’Accordo di Schengen e i regolamenti (CE) n. 767/2008 e (UE) n. 1077/2011 (GU L 327 del 9.12.2017, pag. 20).
ALLEGATO I
L’allegato I del regolamento (CE) n. 810/2009 è sostituito dal seguente:
«ALLEGATO I
Modulo armonizzato per la presentazione della domanda di visto
Domanda di visto per gli Stati Schengen
Modulo gratuito
I familiari dei cittadini UE, SEE o CH o dei cittadini del Regno Unito beneficiari dell’accordo di recesso UE-Regno Unito non devono compilare i campi n. 21, 22, 30, 31 e 32 (indicati con l’asterisco (*)].
I campi da 1 a 3 vanno compilati in conformità con i dati riportati nel documento di viaggio.
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Spazio riservato all’amministrazione Data della domanda: Numero della domanda: |
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Domanda presentata presso:
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Responsabile del fascicolo: |
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Documenti giustificativi:
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Decisione relativa al visto:
Dal: Al: |
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Cognome: |
Nome/i: |
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Data di nascita (giorno-mese-anno): |
Cittadinanza: |
Numero del documento di viaggio o della carta d’identità: |
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Numero di telefono: |
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Numero di ingressi: ☐1 ☐ 2 ☐ Multipli Numero di giorni: |
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☐turismo ☐ affari ☐ visita a familiari o amici ☐ cultura ☐ sport ☐ visita ufficiale ☐ motivi sanitari ☐ studio ☐ transito aeroportuale ☐ altro (precisare): |
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Indirizzo e indirizzo di posta elettronica della persona o delle persone che invitano/dell’albergo o degli alberghi/alloggi provvisori: |
Numero di telefono: |
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Cognome, nome, indirizzo, numero di telefono e indirizzo di posta elettronica della persona di contatto presso l’impresa/organizzazione: |
Numero di telefono dell’impresa/organizzazione: |
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☐del richiedente Mezzi di sussistenza:
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Mezzi di sussistenza:
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Indirizzo e indirizzo di posta elettronica della persona che compila il modulo di domanda: |
Numero di telefono: |
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Sono a conoscenza del fatto che il rifiuto del visto non dà luogo al rimborso dei diritti corrisposti. |
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Applicabile in caso di rilascio di visto per ingressi multipli: Sono a conoscenza della necessità di possedere un’adeguata assicurazione sanitaria di viaggio per il primo soggiorno e per i viaggi successivi sul territorio degli Stati membri. |
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Sono informato del fatto e accetto che la raccolta dei dati richiesti in questo modulo di domanda, la mia fotografia e, se del caso, il rilevamento delle mie impronte digitali sono obbligatori per l’esame della domanda e che i miei dati personali figuranti nel presente modulo di domanda, le mie impronte digitali e la mia fotografia saranno comunicati alle autorità competenti degli Stati membri che li tratteranno ai fini dell’adozione di una decisione sulla mia domanda. Tali dati e quelli riguardanti la decisione relativa alla domanda di visto o un’eventuale decisione di annullamento, revoca o proroga di un visto rilasciato saranno inseriti e conservati nel sistema d’informazione visti (VIS) per un periodo massimo di cinque anni, durante il quale saranno accessibili alle autorità competenti per i visti, a quelle competenti ai fini dei controlli sui visti alle frontiere esterne e negli Stati membri e alle autorità competenti in materia di immigrazione e di asilo negli Stati membri ai fini della verifica dell’adempimento delle condizioni di ingresso, soggiorno e residenza regolari nel territorio degli Stati membri, dell’identificazione delle persone che non soddisfano, o non soddisfano più, queste condizioni e dell’esame di una domanda di asilo e della designazione dell’autorità responsabile per tale esame. A determinate condizioni, i dati saranno accessibili anche alle autorità designate degli Stati membri e a Europol ai fini della prevenzione, dell’individuazione e dell’investigazione di reati di terrorismo e altri reati gravi. L’autorità dello Stato membro responsabile del trattamento dei dati è: [(…)]. |
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Sono informato del mio diritto di ottenere, in qualsiasi Stato membro, la comunicazione dei dati relativi alla mia persona registrati nel VIS e l’indicazione dello Stato membro che li ha trasmessi, e del mio diritto di chiedere che dati inesatti relativi alla mia persona siano rettificati e che quelli relativi alla mia persona trattati illecitamente siano cancellati. Su mia richiesta espressa, l’autorità che esamina la mia domanda mi informerà su come esercitare il diritto di verificare i dati relativi alla mia persona e farli rettificare o cancellare, e sulle vie di ricorso previste a tale riguardo dalla legislazione nazionale dello Stato interessato. Le autorità di controllo nazionali di tale Stato membro [estremi: …] saranno competenti a esaminare i reclami in materia di tutela dei dati personali. Dichiaro che a quanto mi consta tutti i dati da me forniti sono completi ed esatti. Sono consapevole che dichiarazioni false comporteranno il respingimento della mia domanda o l’annullamento del visto già concesso, e che possono comportare azioni giudiziarie ai sensi della legislazione dello Stato membro che tratta la domanda. Mi impegno a lasciare il territorio degli Stati membri prima dello scadere del visto, se concesso. Sono informato che il possesso di un visto è soltanto una delle condizioni necessarie per entrare nel territorio europeo degli Stati membri. La mera concessione del visto non mi dà diritto ad indennizzo qualora io non soddisfi le condizioni previste dall’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/399 (codice frontiere Schengen) e mi sia pertanto rifiutato l’ingresso. Il rispetto delle condizioni d’ingresso sarà verificato ancora all’atto dell’ingresso nel territorio europeo degli Stati membri. |
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Luogo e data: |
Firma del richiedente: (firma del titolare della responsabilità genitoriale/tutore legale, ove applicabile): |
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(1) Il logo non è applicabile per la Norvegia, l’Islanda, il Liechtenstein e la Svizzera.
ALLEGATO II
Gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 694/2003 sono sostituiti dai seguenti:
«ALLEGATO I
DOCUMENTO DIGITALE DI TRANSITO AGEVOLATO (FTD)
L’FTD digitale contiene i seguenti campi di dati:
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— |
Stato membro emittente; |
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— |
cognome, nome; |
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— |
cognome alla nascita; |
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— |
data di nascita; |
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— |
Stato e luogo di nascita; |
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— |
sesso; |
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— |
cittadinanza; |
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— |
cittadinanza alla nascita; |
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— |
tipo e numero del documento di viaggio; |
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— |
autorità emittente del documento di viaggio; |
|
— |
data di rilascio e di scadenza del documento di viaggio; |
|
— |
autorità che ha rilasciato l’FTD digitale e relativa sede, specificando se tale autorità ha agito per conto di un altro Stato membro; |
|
— |
luogo e data della decisione di rilascio dell’FTD digitale; |
|
— |
numero dell’FTD digitale; |
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— |
territorio all’interno del quale il titolare dell’FTD digitale è autorizzato a spostarsi; |
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— |
data iniziale e finale del periodo di validità dell’FTD digitale; |
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— |
numero di ingressi autorizzati dall’FTD digitale nel territorio per il quale l’FTD è valido; |
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— |
durata del transito autorizzato dall’FTD digitale; |
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— |
osservazioni dell’autorità emittente per comunicare ulteriori informazioni ritenute necessarie, purché conformi all’articolo 5 del presente regolamento; |
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— |
immagine del volto del titolare dell’FTD digitale. |
ALLEGATO II
DOCUMENTO DIGITALE DI TRANSITO FERROVIARIO AGEVOLATO (FRTD)
L’FRTD digitale contiene i seguenti campi di dati:
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— |
Stato membro emittente; |
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— |
cognome, nome; |
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— |
cognome alla nascita; |
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— |
data di nascita; |
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Stato e luogo di nascita; |
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— |
sesso; |
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— |
cittadinanza; |
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— |
cittadinanza alla nascita; |
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— |
tipo e numero del documento di viaggio; |
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— |
autorità emittente del documento di viaggio; |
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— |
data di rilascio e di scadenza del documento di viaggio; |
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— |
data e ora di partenza del treno (primo ingresso); |
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— |
data e ora di partenza del treno (secondo ingresso); |
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— |
autorità che ha rilasciato l’FRTD digitale e relativa sede, specificando se tale autorità ha agito per conto di un altro Stato membro; |
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— |
luogo e data della decisione di rilascio dell’FRTD digitale; |
|
— |
numero dell’FRTD digitale; |
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— |
territorio all’interno del quale il titolare dell’FRTD digitale è autorizzato a spostarsi; |
|
— |
data iniziale e finale del periodo di validità dell’FRTD digitale; |
|
— |
durata del transito autorizzato dall’FRTD digitale; |
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— |
osservazioni dell’autorità emittente per comunicare ulteriori informazioni ritenute necessarie, purché conformi all’articolo 5 del presente regolamento; |
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— |
immagine del volto del titolare dell’FRTD digitale. |
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2667/oj
ISSN 1977-0707 (electronic edition)