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Gazzetta ufficiale
dell'Unione europea

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Serie L


2023/2638

22.11.2023

REGOLAMENTO (UE) 2023/2638 DEL CONSIGLIO

del 20 novembre 2023

che stabilisce le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico per il 2024 e che modifica il regolamento (UE) 2023/194 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca in altre acque

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 43, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) impone l’adozione di misure di conservazione tenendo conto dei pareri scientifici, tecnici ed economici disponibili, inclusi, se pertinenti, le relazioni del Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca e di altri organismi consultivi ed eventuali pareri dei consigli consultivi.

(2)

Spetta al Consiglio adottare le misure relative alla fissazione e alla ripartizione delle possibilità di pesca, comprese, se del caso, talune condizioni a esse funzionalmente collegate. Il regolamento (UE) n. 1380/2013 stabilisce che le possibilità di pesca devono essere fissate conformemente agli obiettivi della politica comune della pesca e assegnate agli Stati membri in modo tale da garantire la stabilità relativa delle attività di pesca di ciascuno Stato membro per ciascuno stock o ciascun tipo di pesca.

(3)

A norma del regolamento (UE) n. 1380/2013, i totali ammissibili di catture (TAC) dovrebbero pertanto essere stabiliti sulla base dei pareri scientifici disponibili, tenendo conto delle implicazioni biologiche e socioeconomiche e garantendo nel contempo parità di trattamento ai diversi settori della pesca, nonché alla luce dei pareri espressi in sede di consultazione dei portatori di interessi.

(4)

Il regolamento (UE) 2016/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco, aringa e spratto nel Mar Baltico e per le attività di pesca che sfruttano questi stock. Il piano è inteso a garantire che lo sfruttamento delle risorse biologiche marine vive ricostituisca e mantenga le popolazioni delle specie pescate al di sopra di livelli in grado di produrre il rendimento massimo sostenibile (maximum sustainable yield – MSY). Il regolamento (UE) n. 1380/2013 prevede che le possibilità di pesca per gli stock soggetti a piani pluriennali specifici debbano essere fissate conformemente alle norme stabilite nei piani stessi.

(5)

Conformemente all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1139 le possibilità di pesca per gli stock di cui all’articolo 1 dello stesso regolamento devono essere fissate in modo da raggiungere quanto prima e, in modo progressivamente incrementale, entro il 2020 una mortalità per pesca compatibile con l’MSY espresso in intervalli di valori. I limiti di cattura applicabili nel 2024 agli stock pertinenti nel Mar Baltico dovrebbero pertanto essere stabiliti in linea con le norme e gli obiettivi del piano pluriennale istituito da tale regolamento.

(6)

Il Consiglio internazionale per l’esplorazione del mare («CIEM») ha pubblicato il suo parere annuale sugli stock del Mar Baltico il 31 maggio 2023.

(7)

Per alcuni stock di cui al regolamento (UE) 2016/1139 il CIEM raccomanda di non effettuare catture. Tuttavia, se i TAC fossero fissati ai livelli raccomandati, l’obbligo di sbarcare tutte le catture, comprese le catture accessorie dei suddetti stock nelle attività di pesca multispecifica, darebbe luogo al fenomeno delle cosiddette «specie a contingente limitante» (choke species). Una specie a contingente limitante è caratterizzata da una mancanza di contingente che può far sì che uno o più pescherecci cessino l’attività di pesca anche se dispongono ancora di contingenti per altre specie. È quindi opportuno stabilire TAC specifici per le catture accessorie di tali stock al fine di trovare un giusto equilibrio tra la necessità di proseguire le attività di pesca, a motivo delle gravi implicazioni socioeconomiche che potrebbero altrimenti verificarsi, e la necessità di conseguire un buono stato biologico di tali stock, tenendo conto della difficoltà di pescare tutti gli stock in un’attività multispecifica in modo compatibile con l’MSY. I TAC per le catture accessorie dovrebbero essere fissati a livelli che garantiscano una riduzione della mortalità per tali stock, incoraggino a migliorare la selettività ed evitino le catture accessorie degli stock in questione. Per ridurre le catture degli stock per i quali sono stabiliti TAC di catture accessorie, è opportuno che le possibilità di pesca per le attività in cui sono catturati pesci di tali stock siano fissate a livelli che contribuiscano a riportare la biomassa degli stock vulnerabili a livelli sostenibili.

(8)

Secondo il CIEM, la stragrande maggioranza delle attività di pesca nel Mar Baltico presenta almeno un certo grado di mescolanza tra le specie. Tale mescolanza riguarda sia le specie gestite da un TAC sia le specie non gestite da un TAC. Il grado di mescolanza più importante si verifica tra specie pelagiche e specie demersali. Per il 2024, il CIEM raccomanda di non effettuare catture di aringa del Baltico occidentale, merluzzo bianco del Baltico orientale e salmone del bacino principale. Inoltre, il parere precauzionale del CIEM per il merluzzo bianco del Baltico occidentale indica un valore estremamente basso. Pertanto, se i TAC per tali stock fossero fissati ai livelli raccomandati dal CIEM, i pescherecci dediti in particolare alla cattura della passera di mare cesserebbero le attività di pesca nel 2024. Sulla base dei dati dell’Osservatorio europeo del mercato dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura (EUMOFA), il valore di prima vendita delle catture di passera di mare consentite entro i limiti dei TAC proposti è stimato a 24,5 milioni di EUR. Molte attività di pesca, in particolare la piccola pesca costiera, per specie non gestite da un TAC dell’Unione, segnatamente altre specie di pesce piatto, dovrebbero anch’esse cessare nel 2024. È quindi opportuno stabilire TAC per le catture accessorie delle specie a contingente limitante, ossia aringa del Baltico occidentale, merluzzo bianco del Baltico orientale, merluzzo bianco del Baltico occidentale e salmone del bacino principale, a determinate condizioni.

(9)

Per quanto riguarda lo stock di merluzzo bianco del Baltico orientale, secondo le stime del CIEM la biomassa di tale stock continua a essere al di sotto del limite di riferimento per la biomassa di riproduzione al di sotto del quale è possibile che la capacità riproduttiva si riduca (Blim) e ha registrato un aumento pressoché insignificante rispetto al 2022. Il CIEM raccomanda pertanto, per il quinto anno consecutivo, di non effettuare catture di merluzzo bianco del Baltico orientale. In tali circostanze, a norma del regolamento (UE) 1380/2013 è opportuno mantenere la chiusura della pesca mirata e le misure correttive ad essa funzionalmente collegate. Le possibilità di pesca per le catture accessorie inevitabili dovrebbero essere fissate a un livello basso, evitando nel contempo il fenomeno delle specie a contingente limitante.

(10)

Per quanto riguarda lo stock di merluzzo bianco del Baltico occidentale, il CIEM ha declassato il suo parere, viste le persistenti incertezze, a parere precauzionale. Secondo i dati attuali lo stock sembra essersi attestato al di sotto del valore Blim per la maggior parte degli ultimi 15 anni, raggiungendo il suo minimo storico nel 2022. Il parere precauzionale sulle catture è a un livello estremamente basso. In tali circostanze, a norma del regolamento (UE) 1380/2013 è opportuno mantenere la chiusura della pesca mirata e le misure correttive ad essa funzionalmente collegate e predisporre la chiusura della pesca ricreativa del merluzzo bianco del Baltico occidentale. Le possibilità di pesca per le catture accessorie inevitabili dovrebbero essere fissate a un livello basso, evitando nel contempo il fenomeno delle specie a contingente limitante.

(11)

Per quanto riguarda il salmone nelle sottodivisioni CIEM da 22 a 31, il CIEM ha mantenuto il suo parere di non effettuare catture, ha limitato la possibilità di proseguire la pesca costiera estiva mirata nella sottodivisione CIEM 31 e ha ridotto di conseguenza il proprio parere sulle catture. In tali circostanze, a norma del regolamento (UE) n. 1380/2013 è opportuno adeguare la zona di pesca e il livello delle possibilità di pesca in conformità del parere del CIEM e mantenere le misure correttive ad esse funzionalmente collegate.

(12)

Al fine di garantire il pieno uso delle possibilità di pesca costiera nella sottodivisione CIEM 32, per il salmone è stata introdotta nel 2019 una flessibilità tra zone limitata tra le sottodivisioni CIEM da 22 a 31 e la sottodivisione CIEM 32. Viste le modifiche delle possibilità di pesca per i due stock in questione, è opportuno mantenere tale flessibilità.

(13)

Il divieto di pesca della trota di mare oltre le quattro miglia nautiche misurate dalle linee di base e il limite delle catture accessorie al 3 % delle catture combinate di trota di mare e salmone hanno contribuito a ridurre notevolmente il gran numero di dichiarazioni inesatte di catture di salmone, in particolare laddove dichiarate come catture di trota di mare. È pertanto opportuno mantenere invariate le restrizioni esistenti per tenere basso il tasso di dichiarazioni inesatte.

(14)

Le misure relative alla pesca ricreativa del merluzzo bianco e del salmone e le misure per la conservazione degli stock di trota di mare e di salmone dovrebbero lasciare impregiudicate le misure nazionali più rigorose di cui agli articoli 19 e 20 del regolamento (UE) n. 1380/2013.

(15)

Per quanto riguarda l’aringa del Golfo di Botnia, la cui pesca riveste grande importanza socioeconomica, il CIEM ha fornito un parere MSY con intervalli di catture. Al tempo stesso il valore della biomassa di tale stock è inferiore al punto di riferimento al di sotto del quale devono essere adottate misure di gestione specifiche e appropriate (Btrigger) ed è probabile che lo stock scenda al di sotto del Blim nel 2025. In tali circostanze, a norma del regolamento (UE) 2016/1139, è opportuno fissare le possibilità di pesca nell’intervallo inferiore della mortalità per pesca che dà luogo a un MSY (FMSY).

(16)

Per quanto riguarda l’aringa del Baltico occidentale, le stime del CIEM indicano una biomassa che, seppur aumentata, resta soltanto al 71 % del Blim. Anche il reclutamento resta a livelli storicamente bassi e, secondo le previsioni, la biomassa non dovrebbe tornare al di sopra del Blim nel 2025. Il CIEM raccomanda pertanto, per il sesto anno consecutivo, di non effettuare catture di aringa del Baltico occidentale. In tali circostanze, a norma del regolamento (UE) 2016/1139, è opportuno mantenere la chiusura della pesca mirata e fissare le possibilità di pesca per le catture accessorie inevitabili a un livello basso per evitare il fenomeno delle specie a contingente limitante.

(17)

Per quanto riguarda l’aringa del Baltico centrale, la cui pesca riveste grande importanza socioeconomica, il CIEM ha fornito un parere MSY con intervalli di catture. Al tempo stesso il CIEM stima che la biomassa di tale stock sia stata al di sotto del Blim per la maggior parte degli ultimi 30 anni, anche in anni recenti, e che sia probabile che la biomassa di tale stock resti al di sotto del Blim nel 2025. In tali circostanze, a norma del regolamento (UE) 2016/1139, è opportuno fissare le possibilità di pesca nell’intervallo inferiore dell’FMSY e predisporre — nel periodo della riproduzione — la chiusura delle attività di pesca con reti da traino pelagiche come misura correttiva complementare funzionalmente collegata alle possibilità di pesca.

(18)

Per quanto riguarda l’aringa del Golfo di Riga, secondo le stime del CIEM la biomassa è al di sopra del Btrigger e la pressione di pesca è al livello dell’FMSY. È pertanto opportuno fissare le possibilità di pesca, a norma del regolamento (UE) 2016/1139, al valore dell’FMSY.

(19)

Per quanto riguarda la passera di mare, secondo le stime del CIEM la pesca di questa specie ha come cattura accessoria il merluzzo bianco. È pertanto opportuno fissare le possibilità di pesca per la passera di mare, a norma del regolamento (UE) 2016/1139, al di sotto del valore minimo all’interno dell’intervallo FMSY.

(20)

Per quanto riguarda lo spratto, il CIEM stima che, sebbene la biomassa sia al di sopra del Btrigger, non vi sia stato un forte reclutamento dal 2014 ad oggi. Le stime del CIEM indicano peraltro un reclutamento storicamente basso nel 2021 e nel 2022. Spesso, inoltre, la pesca dello spratto è una pesca multispecifica mista nella quale lo spratto viene pescato assieme all’aringa. È pertanto opportuno fissare le possibilità di pesca per lo spratto, a norma del regolamento (UE) 2016/1139, nel corrispondente intervallo inferiore dell’FMSY.

(21)

L’utilizzo delle possibilità di pesca stabilite dal presente regolamento è disciplinato dal regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio (3), in particolare l’articolo 33 riguardante la registrazione delle catture e dello sforzo di pesca e l’articolo 34 riguardante la trasmissione alla Commissione dei dati relativi all’esaurimento delle possibilità di pesca. È pertanto opportuno che il presente regolamento specifichi, per gli sbarchi degli stock da esso disciplinati, i codici che gli Stati membri devono utilizzare nel trasmettere tali dati alla Commissione.

(22)

Il regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio (4) introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC, tra cui, agli articoli 3 e 4, disposizioni in materia di flessibilità per gli stock soggetti a TAC precauzionali e a TAC analitici. Ai sensi dell’articolo 2 di tale regolamento, in sede di fissazione dei TAC il Consiglio deve decidere gli stock ai quali non si applicano gli articoli 3 e 4, in particolare sulla base delle loro condizioni biologiche. Inoltre l’articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013 stabilisce un meccanismo di flessibilità interannuale per tutti gli stock soggetti all’obbligo di sbarco. Pertanto, per evitare un’eccessiva flessibilità che rischierebbe di vanificare il principio di uno sfruttamento razionale e responsabile delle risorse biologiche marine vive, di ostacolare il conseguimento degli obiettivi della politica comune della pesca e di provocare il deterioramento delle condizioni biologiche degli stock, è opportuno precisare che gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96 si applicano ai TAC solo nel caso in cui non ci si avvalga della flessibilità interannuale di cui all’articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

(23)

La biomassa del merluzzo bianco del Baltico orientale, merluzzo bianco del Baltico occidentale e aringa del Baltico occidentale è inferiore al Blim. Per tutti questi stock solo le catture accessorie, la pesca a fini scientifici e nel caso dell’aringa del Baltico occidentale, la piccola pesca costiera sono consentite nel 2024. Pertanto, data la resilienza relativamente bassa dell’ecosistema del Mar Baltico, gli Stati membri che dispongono di una quota di contingenti dei TAC pertinenti si sono impegnati a non applicare a tali stock la flessibilità interannuale di cui all’articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013 nel 2024, in modo che in tale anno le catture non superino i TAC pertinenti. Inoltre, la biomassa di quasi tutti gli stock fluviali di salmone nelle sottodivisioni CIEM da 22 a 30 è al di sotto del limite di riferimento per la produzione di giovani salmoni (Rlim) e in quella zona sono consentite, nel 2024, solo le catture accessorie e le attività di pesca a fini scientifici. Gli Stati membri interessati hanno perciò assunto un impegno analogo per quanto riguarda la flessibilità interannuale per le catture di salmone del bacino principale nel 2024.

(24)

Il regolamento (UE) 2023/194 del Consiglio (5) fissa le possibilità di pesca per la busbana norvegese dal 1o novembre 2022 al 31 ottobre 2023 nelle acque della divisione CIEM 3a («Skagerrak-Kattegat»), nelle acque del Regno Unito e dell’Unione della sottozona CIEM 4 e nelle acque del Regno Unito della divisione CIEM 2a («Mare del Nord»). La campagna di pesca per la busbana norvegese decorre dal 1o novembre al 31 ottobre. L’Unione e il Regno Unito hanno svolto consultazioni bilaterali a norma dell’articolo 498, paragrafo 2, dell’accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l’Unione europea e la Comunità europea dell’energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall’altra (6) il 16 ottobre 2023 e hanno stabilito un TAC sulla base del parere del CIEM pubblicato in data 9 ottobre 2023. L’esito delle consultazioni è riportato nel verbale scritto, che è stato approvato dal Consiglio il 20 ottobre 2023 e firmato dal rappresentante della Commissione a nome dell’Unione e dal capo delegazione del Regno Unito, conformemente all’articolo 498, paragrafo 6, di tale accordo e alla decisione (UE) 2021/1875 del Consiglio (7). Le pertinenti possibilità di pesca per la busbana norvegese nella divisione CIEM 3a, nelle acque del Regno Unito e dell’Unione della sottozona CIEM 4 e nelle acque del Regno Unito della divisione CIEM 2a dal 1o novembre 2023 al 31 ottobre 2024 dovrebbero pertanto essere fissate al livello stabilito in tale verbale scritto.

(25)

Il regolamento (UE) 2023/194 fissa le possibilità di pesca per l’eglefino nella sottozona CIEM 4, nella divisione CIEM 6a e nella divisione CIEM 3a (Mare del Nord, ovest della Scozia, Skagerrak) per il 2023, sulla base dell’esito delle consultazioni in materia di pesca tra l’Unione, la Norvegia e il Regno Unito per il 2024 riportato nel verbale concordato firmato il 9 dicembre 2022. Al fine di garantire il pieno utilizzo delle possibilità di pesca, è opportuno consentire l’attuazione di disposizioni flessibili tra alcune zone soggette a TAC interessate dal medesimo stock biologico. Pertanto è auspicabile introdurre una flessibilità tra zone, fino a un massimo del 10 %, relativa ai contingenti degli Stati membri per l’eglefino dal Mare del Nord alle acque dell’Unione dello Skagerrak-Kattegat.

(26)

L’accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l’Unione europea, da una parte, e il governo della Groenlandia e il governo della Danimarca, dall’altra, e il relativo protocollo di attuazione (8) prevedono che all’Unione sia messo a disposizione dal governo della Groenlandia il 7,7 % del TAC per la pesca del capelin (Mallotus villosus) nelle acque groenlandesi delle sottozone CIEM 5 e 14. Il 5 ottobre 2023 il governo della Groenlandia ha informato l’Unione, sulla base del parere scientifico intermedio pubblicato dall’Istituto islandese di ricerca marina e d’acqua dolce, secondo il quale le catture nell’«inverno 2023/2024» non dovrebbero superare le zero tonnellate, di non essere attualmente in grado di offrire all’Unione possibilità di pesca del capelin per il periodo corrispondente. In attesa della formulazione del parere scientifico definitivo, che potrebbe consentire al governo della Groenlandia di mettere il capelin a disposizione dell’Unione, le possibilità di pesca per tale stock nel regolamento (UE) 2023/194 dovrebbero pertanto recare la dicitura «Da fissare».

(27)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2023/194.

(28)

Al fine di evitare un’interruzione delle attività di pesca, è opportuno che le disposizioni del presente regolamento relative al Mar Baltico si applichino a decorrere dal 1o gennaio 2024. È tuttavia opportuno che il presente regolamento si applichi alla busbana norvegese nella divisione CIEM 3a, nelle acque del Regno Unito e nelle acque dell’Unione della sottozona CIEM 4 e nelle acque del Regno Unito della divisione CIEM 2a dal 1o novembre 2023 al 31 ottobre 2024, poiché tale periodo coincide con la campagna di pesca della busbana norvegese. È opportuno che il presente regolamento si applichi all’eglefino nella sottozona CIEM 4, nella divisione 6a e nella divisione 3a (Mare del Nord, ovest della Scozia, Skagerrak) dal 1o novembre 2023 al 31 dicembre 2023, al fine di garantire il pieno utilizzo delle possibilità di pesca per il 2023. Per motivi di urgenza, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la pubblicazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

Disposizioni generali

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento fissa le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici nel Mar Baltico per il 2024 e modifica alcune possibilità di pesca in altre acque fissate dal regolamento (UE) 2023/194.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1.   Il presente regolamento si applica ai pescherecci dell’Unione operanti nel Mar Baltico.

2.   Il presente regolamento si applica inoltre alle attività di pesca ricreativa espressamente menzionate nelle disposizioni pertinenti.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all’articolo 4 del regolamento (UE) n. 1380/2013.

Si applicano inoltre le definizioni seguenti:

1)

«sottodivisione»: una sottodivisione del Mar Baltico del Consiglio internazionale per l’esplorazione del mare (CIEM) quale definita nell’allegato III del regolamento (CE) n. 218/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (9);

2)

«totale ammissibile di catture» (TAC):

a)

nelle attività di pesca oggetto dell’esenzione dall’obbligo di sbarco di cui all’articolo 15, paragrafi da 4 a 7, del regolamento (UE) n. 1380/2013, il quantitativo di pesce che può essere sbarcato ogni anno per ciascuno stock;

b)

in tutte le altre attività di pesca, il quantitativo di pesce che può essere catturato ogni anno da ciascuno stock;

3)

«contingente»: la quota del TAC assegnata all’Unione, a uno Stato membro o a un paese terzo;

4)

«pesca ricreativa»: le attività di pesca non commerciale che sfruttano le risorse biologiche marine per fini ricreativi, turistici o sportivi;

5)

«valutazione analitica»: la valutazione quantitativa dell’evoluzione di un determinato stock sulla base di dati relativi alla biologia e allo sfruttamento di tale stock e di approssimazioni, che secondo un esame scientifico presentano una qualità sufficiente per formulare un parere scientifico;

6)

«TAC analitico»: un TAC per il quale è disponibile una valutazione analitica;

7)

«TAC precauzionale»: TAC per il quale non è disponibile una valutazione analitica bensì una valutazione basata sull’approccio precauzionale oppure per il quale non è disponibile alcuna valutazione.

CAPO II

Possibilità di pesca

Articolo 4

TAC e loro ripartizione

I TAC, i contingenti e, se del caso, le relative misure ad essi funzionalmente collegate sono stabiliti nell’allegato.

Articolo 5

Disposizioni speciali in materia di ripartizione delle possibilità di pesca

1.   La ripartizione tra gli Stati membri delle possibilità di pesca di cui al presente regolamento non pregiudica:

a)

gli scambi realizzati ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013;

b)

le detrazioni e le riassegnazioni effettuate ai sensi dell’articolo 37 del regolamento (CE) n. 1224/2009;

c)

gli sbarchi supplementari autorizzati ai sensi dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 o dell’articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013;

d)

i quantitativi detratti ai sensi dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96 o riportati a norma dell’articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013;

e)

le detrazioni effettuate ai sensi degli articoli 105, 106 e 107 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

2.   Gli stock soggetti a TAC precauzionale o a TAC analitico ai fini della gestione interannuale dei TAC e dei contingenti di cui al regolamento (CE) n. 847/96 figurano nell’allegato del presente regolamento.

3.   Salvo se diversamente specificato nell’allegato del presente regolamento, l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 si applica agli stock soggetti a TAC precauzionale e l’articolo 3, paragrafi 2 e 3, e l’articolo 4 di detto regolamento si applicano agli stock soggetti a TAC analitico.

4.   Gli articoli 3 e 4 del regolamento (CE) n. 847/96 non si applicano quando uno Stato membro si avvale della flessibilità interannuale di cui all’articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013.

Articolo 6

Condizioni per lo sbarco delle catture e delle catture accessorie

Gli stock di specie non bersaglio che si mantengono entro i limiti biologici di sicurezza di cui all’articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 che possono beneficiare della deroga all’obbligo di imputare le catture al contingente pertinente sono indicati nelle tabelle dei TAC pertinenti nell’allegato del presente regolamento.

Articolo 7

Chiusure per proteggere le zone di riproduzione del merluzzo bianco

1.   Dal 1o maggio al 31 agosto è vietata la pesca con qualsiasi tipo di attrezzo nelle sottodivisioni 25 e 26.

2.   Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica nei casi seguenti:

a)

operazioni di pesca condotte esclusivamente a fini di ricerca scientifica, purché quest’ultima si svolga nel pieno rispetto delle condizioni di cui all’articolo 25 del regolamento (UE) 2019/1241;

b)

pescherecci dell’Unione di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri operanti con reti da imbrocco, reti da posta impiglianti o tramagli, con palangari di fondo, palangari, palangari derivanti, lenze a mano e attrezzatura da jigging o attrezzi fissi analoghi nelle zone in cui la profondità dell’acqua è inferiore a 20 metri secondo le coordinate della carta nautica ufficiale pubblicata dalle autorità nazionali competenti;

c)

pescherecci dell’Unione che pescano nella sottodivisione 25 per gli stock pelagici destinati al consumo umano diretto, utilizzando attrezzi aventi maglie di dimensione pari o inferiore a 45 mm, nelle zone in cui la profondità dell’acqua è inferiore a 50 metri secondo le coordinate della carta nautica ufficiale pubblicata dalle autorità nazionali competenti, e i cui sbarchi sono sottoposti a cernita.

3.   Dal 15 gennaio al 31 marzo è vietata la pesca con qualsiasi tipo di attrezzo nelle sottodivisioni 22 e 23 e dal 15 maggio al 15 agosto nella suddivisione 24.

4.   Il divieto di cui al paragrafo 3 non si applica nei casi seguenti:

a)

operazioni di pesca condotte esclusivamente a fini di ricerca scientifica, purché quest’ultima si svolga nel pieno rispetto delle condizioni di cui all’articolo 25 del regolamento (UE) 2019/1241;

b)

pescherecci dell’Unione di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri operanti con reti da imbrocco, reti da posta impiglianti o tramagli, con palangari di fondo, palangari, palangari derivanti, lenze a mano e attrezzatura da jigging o attrezzi fissi analoghi nelle zone in cui la profondità dell’acqua è inferiore a 20 metri secondo le coordinate della carta nautica ufficiale pubblicata dalle autorità nazionali competenti;

c)

pescherecci dell’Unione che pescano nella sottodivisione 24 per gli stock pelagici destinati al consumo umano diretto, utilizzando attrezzi aventi maglie di dimensione pari o inferiore a 45 mm, nelle zone in cui la profondità dell’acqua è inferiore a 40 metri secondo le coordinate della carta nautica ufficiale pubblicata dalle autorità nazionali competenti, e i cui sbarchi sono sottoposti a cernita;

d)

pescherecci dell’Unione che pescano molluschi bivalvi con draghe nella sottodivisione 22, nelle zone in cui la profondità dell’acqua è inferiore a 20 metri secondo le coordinate della carta nautica ufficiale pubblicata dalle autorità nazionali competenti.

5.   I comandanti dei pescherecci dell’Unione di cui al paragrafo 2, lettera b), e al paragrafo 4, lettere b) e c), provvedono affinché la loro attività di pesca possa essere controllata in qualsiasi momento dalle autorità di controllo dello Stato membro competente.

Articolo 8

Chiusure per proteggere le zone di riproduzione dell’aringa nelle sottodivisioni 25-27, 28.2, 29 e 32

La pesca di specie pelagiche con reti da traino pelagiche è vietata nei seguenti periodi:

nelle sottodivisioni 25 e 26 dal 1o aprile al 30 aprile;

nelle sottodivisioni 27 e 28.2 dal 16 aprile al 15 maggio;

nelle sottodivisioni 29 e 32 dal 1o maggio al 31 maggio.

Articolo 9

Misure relative alla pesca ricreativa del merluzzo bianco nelle sottodivisioni da 22 a 26

La pesca ricreativa del merluzzo bianco è vietata nelle sottodivisioni da 22 a 26.

Articolo 10

Misure relative alla pesca ricreativa del salmone nelle sottodivisioni da 22 a 31

1.   La pesca ricreativa del salmone è vietata nelle sottodivisioni da 22 a 31. Qualsiasi esemplare di salmone catturato accidentalmente è immediatamente rilasciato in mare.

2.   In deroga al paragrafo 1, la pesca ricreativa del salmone è autorizzata alle condizioni cumulative seguenti:

a)

non può essere catturato né detenuto più di un esemplare di salmone con marcatura effettuata mediante taglio parziale della pinna adiposa per pescatore dedito alla pesca ricreativa, al giorno;

b)

dopo la cattura del primo salmone con marcatura effettuata mediante taglio parziale della pinna adiposa, il pescatore dedito alla pesca ricreativa deve cessare la pesca del salmone per il resto del giorno;

c)

tutti gli esemplari di qualsiasi specie ittica detenuti sono sbarcati interi.

3.   In ulteriore deroga al paragrafo 1, la pesca ricreativa del salmone è autorizzata nella sottodivisione 31 dal 1o maggio al 31 agosto nelle zone comprese entro quattro miglia nautiche misurate dalle linee di base.

4.   Il presente articolo lascia impregiudicate le misure nazionali più rigorose di cui agli articoli 19 e 20 del regolamento (UE) n. 1380/2013.

Articolo 11

Misure per la conservazione degli stock di trota di mare e di salmone nelle sottodivisioni da 22 a 32

1.   Ai pescherecci dell’Unione è vietata la pesca della trota di mare oltre le quattro miglia nautiche misurate dalle linee di base nelle sottodivisioni da 22 a 32. Nell’ambito della pesca del salmone oltre le quattro miglia nautiche misurate dalle linee di base nella sottodivisione 32, le catture accessorie di trota di mare non superano il 3 % delle catture totali di salmone e di trota di mare detenute a bordo in qualsiasi momento o sbarcate al termine di ciascuna bordata di pesca.

2.   Nelle sottodivisioni da 22 a 31 è vietata la pesca della trota di mare e del salmone con palangari oltre le quattro miglia nautiche misurate dalle linee di base.

3.   Il presente articolo lascia impregiudicate le misure nazionali più rigorose di cui agli articoli 19 e 20 del regolamento (UE) n. 1380/2013.

Articolo 12

Trasmissione dei dati

Ai fini della trasmissione alla Commissione dei dati relativi ai quantitativi catturati o sbarcati per ogni stock in applicazione degli articoli 33 e 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009 gli Stati membri si avvalgono dei codici degli stock che figurano nell’allegato del presente regolamento.

CAPO III

Disposizioni finali

Articolo 13

Modifiche del regolamento (UE) 2023/194

Il regolamento (UE) 2023/194 è così modificato:

1)

nell’allegato IA, parte B, la tabella sulle possibilità di pesca per la busbana norvegese (Trisopterus esmarkii) nelle acque della divisione CIEM 3a («Skagerrak-Kattegat»), nelle acque del Regno Unito e dell’Unione della sottozona CIEM 4 e nelle acque del Regno Unito della divisione CIEM 2a («Mare del Nord») è sostituita dalla seguente:

«Specie:

Busbana norvegese e catture accessorie connesse

Trisopterus esmarkii

Zona:

3a; acque del Regno Unito e acque dell’Unione della zona 4; acque del Regno Unito della zona 2a

(NOP/2A3A4.)

Anno

2023

 

2024

 

 

Danimarca

49 478

(1)(3)

8 226

(1)(6)

TAC analitico

Non si applica l’articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Germania

9

(1)(2)(3)

2

(1)(2)(6)

Paesi Bassi

36

(1)(2)(3)

6

(1)(2)(6)

Unione

49 524

(1)(3)

8 234

(1)(6)

Regno Unito

10 204

(2)(3)

2 058

(2)(6)

Norvegia

0

(4)

0

(4)

Isole Fær Øer

0

(5)

0

(5)

TAC

59 728

 

10 292

 

(1)

Fino al 5 % del contingente può essere costituito da catture accessorie di eglefino e merlano (OT2/*2A3A4). Le catture accessorie di eglefino e merlano imputate al contingente ai sensi della presente disposizione e le catture accessorie di specie imputate al contingente ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 non superano complessivamente il 9 % del contingente.

(2)

Questo contingente può essere pescato solo nelle acque del Regno Unito e dell’Unione delle zone CIEM 2a, 3a e 4.

(3)

Può essere pescato soltanto dal 1o novembre 2022 al 31 ottobre 2023.

(4)

Deve essere utilizzata una griglia di selezione.

(5)

Deve essere utilizzata una griglia di selezione. Questo quantitativo comprende un massimo del 15 % delle catture accessorie inevitabili (NOP/*2A3A4), da imputare a questo contingente.

(6)

Può essere pescato soltanto dal 1o novembre 2023 al 31 ottobre 2024.»;

2)

nell’allegato IA, parte B, la tabella sulle possibilità di pesca per l’eglefino (Melanogrammus aeglefinus) nella sottozona CIEM 4 e nelle acque del Regno Unito della divisione CIEM 2a è sostituita dalla seguente:

«Specie:

Eglefino

Melanogrammus aeglefinus

 

 

Zona:

4; acque del Regno Unito della zona 2a

(HAD/2AC4.)

Belgio

 

363

(1) (2)

TAC analitico

Si applica l’articolo 8, paragrafo 2, del presente regolamento.

Danimarca

 

2 495

(1) (2)

Germania

 

1 588

(1) (2)

Francia

 

2 768

(1) (2)

Paesi Bassi

 

272

(1) (2)

Svezia

 

223

(1) (2)

Unione

 

7 709

(1) (2)

Norvegia

 

13 432

(3)

Regno Unito

37 261

 

TAC

 

58 402

 

(1)

Condizione speciale: di cui fino al 10 % può essere pescato nelle acque del Regno Unito, nelle acque dell’Unione e nelle acque internazionali della zona 6a a nord di 58° 30′ N (HAD/*6AN58).

(2)

Condizione speciale: di cui fino al 10 % può essere pescato nelle acque dell’Unione della zona 3a (HAD/*03 A-C).

(3)

Di cui 11 182 tonnellate possono essere prelevate nelle acque dell’Unione (HAD/*04-EU). Le catture effettuate nei limiti di questo contingente vanno detratte dalla quota norvegese del TAC.

Condizione speciale: nei limiti di questi contingenti, nelle zone seguenti non possono essere prelevati quantitativi superiori a quello indicato di seguito:

Acque norvegesi della zona 4 (HAD/*04N-)

 

 

Unione

 

4 774 »;

 

 

3)

nell’allegato IB, la tabella sulle possibilità di pesca per il capelin (Mallotus villosus) nelle acque groenlandesi delle sottozone CIEM 5 e 14 è sostituita dalla seguente:

«Specie:

Capelin

Mallotus villosus

Zona:

Acque groenlandesi delle zone 5 e 14

(CAP/514GRN)

Danimarca

Da fissare

 

TAC analitico

Non si applica l’articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96.

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Germania

Da fissare

 

Svezia

Da fissare

 

Tutti gli Stati membri

Da fissare

(1)

Unione

Da fissare

(2) (3)

Norvegia

Da fissare

(3)

TAC

Non pertinente

 

(1)

Danimarca, Germania e Svezia possono accedere al contingente «Tutti gli Stati membri» solo dopo aver esaurito il proprio contingente. Tuttavia, gli Stati membri che dispongono di oltre il 10 % del contingente dell’Unione non accedono in nessun caso al contingente «Tutti gli Stati membri». Le catture da imputare a questo contingente condiviso sono comunicate separatamente (CAP/514GRN_AMS).

(2)

Le attività di pesca possono iniziare quando l’Unione accetta un’offerta da parte delle autorità groenlandesi per tali contingenti nel quadro dell’accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l’Unione europea, da una parte, e il governo della Groenlandia e il governo della Danimarca, dall’altra, e del relativo protocollo di attuazione (*1). Gli Stati membri provvedono affinché le loro catture non superino il quantitativo ricevuto dalle autorità groenlandesi, previa detrazione dei quantitativi trasferiti alla Norvegia.

(3)

Per il periodo di pesca compreso tra il 15 ottobre 2023 e il 15 aprile 2024

Articolo 14

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica dal 1o gennaio al 31 dicembre 2024.

In deroga al secondo comma:

a)

l’articolo 13, punto 1), si applica dal 1o novembre 2023 al 31 ottobre 2024;

b)

l’articolo 13, punto 2), si applica dal 1o novembre 2023 al 31 dicembre 2023.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 novembre 2023

Per il Consiglio

Il presidente

H. CREVITS


(1)  Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).

(2)  Regolamento (UE) 2016/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, che istituisce un piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco, aringa e spratto nel Mar Baltico e per le attività di pesca che sfruttano questi stock, che modifica il regolamento (CE) n. 2187/2005 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 1098/2007 del Consiglio (GU L 191 del 15.7.2016, pag. 1).

(3)  Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).

(4)  Regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti (GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3).

(5)  Regolamento (UE) 2023/194 del Consiglio, del 30 gennaio 2023, che fissa, per il 2023, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici, applicabili nelle acque dell’Unione e, per i pescherecci dell’Unione, in determinate acque non dell’Unione, e, per il 2023 e il 2024, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici di acque profonde (GU L 28 del 31.1.2023, pag. 1).

(6)   GU L 149 del 30.4.2021, pag. 10.

(7)  Decisione (UE) 2021/1875 del Consiglio, del 22 ottobre 2021, relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di consultazioni annuali con il Regno Unito per concordare i totali ammissibili di catture (GU L 378 del 26.10.2021, pag. 6).

(8)   GU L 175 del 18.5.2021, pag. 3. L’Unione ha approvato l’accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l’Unione europea, da una parte, e il governo della Groenlandia e il governo della Danimarca, dall’altra, e il relativo protocollo di attuazione mediante la decisione (UE) 2021/2043 del Consiglio, del 18 novembre 2021, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione, dell’accordo di partenariato per una pesca sostenibile tra l’Unione europea, da una parte, e il governo della Groenlandia e il governo della Danimarca, dall’altra, e del relativo protocollo di attuazione (GU L 418 del 24.11.2021, pag. 1).

(9)  Regolamento (CE) n. 218/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca nell’Atlantico nord-orientale (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 70).


ALLEGATO

TAC APPLICABILI AI PESCHERECCI DELL’UNIONE IN ZONE IN CUI SONO IMPOSTI TAC PER SPECIE E PER ZONA

Nelle tabelle che seguono figurano i TAC e i contingenti (in tonnellate di peso vivo, salvo indicazione contraria) per ogni stock e le eventuali misure ad essi funzionalmente collegate.

I riferimenti alle zone di pesca si intendono fatti a zone CIEM.

Gli stock ittici figurano secondo l’ordine alfabetico dei nomi scientifici delle specie.

Ai fini del presente regolamento è fornita di seguito una tabella comparativa dei nomi scientifici e dei nomi comuni.

Nome scientifico

Codice alfa-3

Nome comune

Clupea harengus

HER

Aringa

Gadus morhua

COD

Merluzzo bianco

Pleuronectes platessa

PLE

Passera di mare

Salmo salar

SAL

Salmone atlantico

Sprattus sprattus

SPR

Spratto


Tabella 1

Specie:

Aringa

 

Zona:

Sottodivisioni 30-31

 

Clupea harengus

 

 

(HER/30/31.)

Finlandia

 

45 092

 

TAC analitico

Svezia

 

9 908

 

Unione

 

55 000

 

TAC

 

55 000

 


Tabella 2

Specie:

Aringa

 

Zona:

Sottodivisioni 22-24

 

Clupea harengus

 

 

(HER/3BC+24)

Danimarca

 

110

(1)

TAC analitico

Germania

 

435

(1)

Non si applica l’articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96.

Finlandia

 

0

(1)

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Polonia

 

103

(1)

Svezia

 

140

(1)

Unione

 

788

(1)

TAC

 

788

(1)

(1)

Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

In deroga al primo paragrafo, le operazioni di pesca condotte esclusivamente a fini di ricerca scientifica possono mirare alla cattura dell’aringa, purché si svolgano nel rispetto delle condizioni di cui all’articolo 25 del regolamento (UE) 2019/1241.

In deroga al primo paragrafo, la pesca di questo contingente è autorizzata per i pescherecci dell’Unione di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri operanti con reti da imbrocco, reti da posta impiglianti, lenze a mano, reti a postazione fissa o attrezzatura da jigging. I comandanti dei pescherecci assicurano che la loro attività di pesca possa essere controllata in qualsiasi momento dalle autorità di controllo dello Stato membro competente.


Tabella 3

Specie:

Aringa

 

Zona:

Acque dell’Unione delle sottodivisioni 25-27, 28.2, 29 e 32

 

Clupea harengus

 

 

(HER/3D-R30)

Danimarca

 

888

 

TAC analitico

Germania

 

235

 

Non si applica l’articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96.

Estonia

 

4 535

 

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Finlandia

 

8 853

 

Lettonia

 

1 119

 

Lituania

 

1 178

 

Polonia

 

10 057

 

Svezia

 

13 503

 

Unione

 

40 368

 

TAC

 

Non pertinente

 


Tabella 4

Specie:

Aringa

 

Zona:

Sottodivisione 28.1

 

Clupea harengus

 

 

(HER/03D.RG)

Estonia

 

17 529

 

TAC analitico

Lettonia

 

20 430

 

Si applica l’articolo 6 del presente regolamento.

Unione

 

37 959

 

TAC

 

37 959

 


Tabella 5

Specie:

Merluzzo bianco

 

Zona:

Acque dell’Unione delle sottodivisioni 25-32

 

Gadus morhua

 

 

(COD/3DX32.)

Danimarca

 

137

(1)

TAC precauzionale

Germania

 

54

(1)

Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Estonia

 

13

(1)

Finlandia

 

10

(1)

Lettonia

 

51

(1)

Lituania

 

33

(1)

Polonia

 

159

(1)

Svezia

 

138

(1)

Unione

 

595

(1)

TAC

 

Non pertinente

(1)

(1)

Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

In deroga al primo paragrafo, le operazioni di pesca condotte esclusivamente a fini di ricerca scientifica possono mirare alla cattura del merluzzo bianco, purché si svolgano nel rispetto delle condizioni di cui all’articolo 25 del regolamento (UE) 2019/1241.


Tabella 6

Specie:

Merluzzo bianco

 

Zona:

Sottodivisioni 22-24

 

Gadus morhua

 

 

(COD/3BC+24)

Danimarca

 

148

(1)

TAC precauzionale

Germania

 

73

(1)

Non si applica l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96.

Estonia

 

3

(1)

Finlandia

 

3

(1)

Lettonia

 

12

(1)

Lituania

 

8

(1)

Polonia

 

40

(1)

Svezia

 

53

(1)

Unione

 

340

(1)

TAC

 

340

(1)

(1)

Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

In deroga al primo paragrafo, le operazioni di pesca condotte esclusivamente a fini di ricerca scientifica possono mirare alla cattura del merluzzo bianco, purché si svolgano nel rispetto delle condizioni di cui all’articolo 25 del regolamento (UE) 2019/1241.


Tabella 7

Specie:

Passera di mare

 

Zona:

Acque dell’Unione delle sottodivisioni 22-32

 

Pleuronectes platessa

 

 

(PLE/3BCD-C)

Danimarca

 

8 105

 

TAC analitico

Germania

 

900

 

Si applica l’articolo 6 del presente regolamento.

Polonia

 

1 697

 

Svezia

 

611

 

Unione

 

11 313

 

TAC

 

11 313

 


Tabella 8

Specie:

Salmone atlantico

 

Zona:

Acque dell’Unione delle sottodivisioni 22-31

 

Salmo salar

 

 

(SAL/3BCD-F)

Danimarca

 

11 183

(1)(2)

TAC analitico

Germania

 

1 244

(1)(2)

Non si applica l’articolo 3, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 847/96.

Estonia

 

1 137

(1)(2)(3)

Non si applica l’articolo 4 del regolamento (CE) n. 847/96.

Finlandia

 

13 945

(1)(2)

Lettonia

 

7 113

(1)(2)

Lituania

 

836

(1)(2)

Polonia

 

3 393

(1)(2)

Svezia

 

15 116

(1)(2)

Unione

 

53 967

(1)(2)

TAC

 

Non pertinente

 

(1)

Numero di esemplari.

(2)

Esclusivamente per le catture accessorie. Per questo contingente non è consentita la pesca diretta.

In deroga al primo paragrafo, le operazioni di pesca condotte esclusivamente a fini di ricerca scientifica possono mirare alla cattura del salmone Atlantico, purché tale ricerca si svolga nel pieno rispetto delle condizioni di cui all’articolo 25 del regolamento (UE) 2019/1241.

In deroga al primo paragrafo, la pesca di questo contingente è autorizzata per i pescherecci dell’Unione nella sottodivisione CIEM 31 in zone comprese entro quattro miglia nautiche misurate dalle linee di base nel periodo dal 1o maggio al 31 agosto.

(3)

Condizione speciale: fino a un massimo di 450 esemplari di questo contingente possono essere pescati nelle acque dell’Unione della sottodivisione 32 (SAL/*3D32).


Tabella 9

Specie:

Salmone atlantico

 

Zona:

Acque dell’Unione della sottodivisione 32

 

Salmo salar

 

 

(SAL/3D32.)

Estonia

 

1 040

(1)

TAC precauzionale

Finlandia

 

9 104

(1)

Unione

 

10 144

(1)

TAC

 

Non pertinente

 

(1)

Numero di esemplari.


Tabella 10

Specie:

Spratto

 

Zona:

Acque dell’Unione delle sottodivisioni 22-32

 

Sprattus sprattus

 

 

(SPR/3BCD-C)

Danimarca

 

19 827

 

TAC analitico

Germania

 

12 561

 

Si applica l’articolo 6 del presente regolamento.

Estonia

 

23 024

 

 

Finlandia

 

10 379

 

Lettonia

 

27 807

 

Lituania

 

10 059

 

Polonia

 

59 013

 

Svezia

 

38 330

 

Unione

 

201 000

 

TAC

 

Non pertinente

 


ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2638/oj

ISSN 1977-0707 (electronic edition)